Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
Causa Barbara Ferrari c. ITALIA
( Richiesta n° 35795/97)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
7 maggio 2002
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Barbara Ferrari c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sigg L. Ferrari Bravo, P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sigg. E. Levits, A. Kovler, giudici, e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 18 aprile 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (n° 35795/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra B. F. ("il richiedente"), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 10 gennaio 1997 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato dinnanzi alla Corte da G. G., avvocato a Firenze. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lamentava dell'impossibilità prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini così come della durata del procedimento di sfratto.
4. La causa è stata trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virtù dell'articolo 5 § 2 del Protocollo n° 11 alla Convenzione. Il 13 settembre 2001, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 § 1 dell'ordinamento. La presente richiesta è stata assegnata alla prima sezione così ricomposta, articolo 52 § 1.
6. Il 19 marzo 2002 e 28 marzo 2002, il Governo ed il richiedente hanno rispettivamente presentato delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
7. La società C.G.B.I. era proprietaria di un appartamento a Firenze, che aveva affittato a R.G.
8. Il 12 dicembre 1985, la società comunicò all'inquilina il parere di disdetta con un atto notificato e la citò a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Firenze.
9. Con un'ordinanza del 6 febbraio 1986 che diventò esecutiva il 17 febbraio 1986, questo ultimo confermò formalmente la disdetta dell'affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 31 dicembre 1988.
10. Il 26 settembre 1989, il richiedente diventò proprietario dell'appartamento.
11. Il 5 dicembre 1989, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l'appartamento per farne sua propria abitazione.
12. Il 28 settembre 1990, il richiedente notificò all'inquilina il comando di liberare l'appartamento.
13. Il 27 ottobre 1990, gli notificò l’avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 12 dicembre 1990 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
14. Tra il 12 dicembre 1990 ed il 10 febbraio 1999, l'ufficiale giudiziario di giustizia procedette a venti tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, non avendo ottenuto il richiedente il concorso della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto.
15. In applicazione dell'articolo 6 della legge n° 431/98, il 23 luglio 1999, l'inquilina chiese al tribunale civile di Firenze di fissare di nuovo la data dell'esecuzione dell'ordinanza di sfratto.
16. Con un'ordinanza del 3 settembre 2000 che diventò esecutivo lo stesso giorno, il tribunale civile di Firenze decise che i luoghi dovevano essere liberati al più tardi il 8 marzo 2001.
17. In applicazione dell'articolo 80-23 della legge n° 388/00, il 23 febbraio 2001, l'inquilina chiese al tribunale civile di Firenze di fissare di nuovo la data dell'esecuzione dell'ordinanza di sfratto.
18. A questo giorno, il richiedente non ha ricuperato il suo appartamento dato che il tribunale di Firenze non ha fissato ancora la data dell'esecuzione.
IN DIRITTO
19. Il 19 marzo 2002, la Corte ha ricevuto dal Governo la seguente dichiarazione:
"Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n° 35795/97 introdotta dalla Sig.ra B. F., il governo italiano offre di versare a questa la somma di 5 500 (cinquemila cinque cento) euro a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Questo versamento varrà come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
20. Il 28 marzo 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
"Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale è pronto a versare alla Sig.ra B. F. la somma di 5 500 (cinquemila cinque cento) euro a titolo di danno materiale e morale così come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n° 35795/97 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l'Italia a proposito dei fatti all'origine di suddetta richiesta fino alla decisione della sentenza della Corte resa conformemente all'articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell'ordinamento amichevole al quale il Governo ed me medesimo siamo giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all'articolo 43 § 1 della Convenzione. "
21. La Corte prende atto dell'ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). Garantisce che questo ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione o i suoi Protocolli, articoli 37 § 1 in fine della Convenzione e 62 § 3 dell'ordinamento.
22. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende atto dell'impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 7 maggio 2002 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente