Conclusione Parzialmente inammissibile; Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
SECONDA SEZIONE
CAUSA BÖLÜKBAŞ ED ALTRI C. TURCHIA
( Richiesta no 29799/02)
SENTENZA
(fondo)
STRASBURGO
9 febbraio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Bölükbaş ed altri c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 19 gennaio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 29799/02) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui quindici cittadini di questo Stato, OMISSIS, hanno investito la Corte il 17 giugno 2002 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati da M. C., avvocato ad Ankara. Il governo turco ("il Governo") è rappresentato dal suo agente.
3. Il 6 ottobre 2008, la presidentessa della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull'ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1918, 1941, 1946, 1949, 1947, 1949, 1947, 1948, 1926, 1940, 1929, 1932, 1940, 1935 e 1953. Risiedono ad Istanbul.
A. Il procedimento relativo alla richiesta di iscrizione del terreno a nome dei richiedenti
5. Il 14 dicembre 1988, i richiedenti investirono il tribunale catastale di Eyüp, rivendicando l'iscrizione a loro nome di un terreno di 45 350 m2 situato nella foresta di Belgrad ad Istanbul. In appoggio della loro richiesta, versarono alla pratica un titolo di proprietà di un terreno agricolo di 17 000 m2 registrato il 31 dicembre 1933 a nome del loro ascendente, il Sig. E. A. B., deceduto il 15 dicembre 1943 (questo terreno era stato assegnato all'interessato in vista del suo insediamento in Turchia. Sostennero anche che sfruttavano suddetto terreno ai fini agricoli da più di cinquant' anni.
6. Il 20 ottobre 1995, il giudice del tribunale catastale ordinò una visita dei luoghi. Secondo il verbale stabilito dai periti, il terreno in questione era costituito da parecchie parti. La prima, assegnata all'agricoltura, era coltivata parzialmente. La seconda era piantumata con 450 alberi da frutto da sette ad otto anni di età . La terza era coperta di macchia. Peraltro, c'erano due baracche di 30 m2 ciascuna ed un deposito di acqua sotterranea di 50 m2.
7. Il 14 gennaio 1996, un perito scientifico, ingegnere in topografia e del catasto, fece il suo rapporto al tribunale. Osservava da prima che l’ascendente dei richiedenti aveva acquisito una parte del terreno (17 000 m2 su 45 350 m2) nel 1933 e che un atto di proprietà era stato stabilito a suo nome. Constatava poi che la commissione catastale aveva effettuato nel 1953 degli accatastamenti nel villaggio in cui era situato il terreno ma che questo non era stato repertoriato. Inoltre, non essendo stato convalidato in questa occasione, il titolo di proprietà aveva perso il suo valore giuridico. Secondo il perito, se il terreno non era stato repertoriato nel 1953, era perché era stato considerato come facente parte della tenuta forestale.
8. Il 20 settembre 1996, il tribunale catastale si dichiarò incompetente ratione materiae a profitto della corte d'appello di Eyüp al motivo che nessun verbale né schizzo dei luoghi concernenti il terreno controverso era stato stabilito all'epoca dei lavori della commissione catastale. In mancanza di ricorso in cassazione, questa decisione diventò definitiva. La pratica della causa fu dunque trasferita alla corte d'appello di Eyüp.
9. Il 17 luglio ed il 24 settembre 1998, il tribunale effettuò due visite dei luoghi. I testimoni presenti sul posto affermarono che i richiesti e/o il loro ascendente possedeva e coltivava il terreno controverso da quasi cinquant' anni.
10. Il 9 ottobre ed il 8 dicembre 1998, i periti versarono i loro rapporti alla pratica. Il perito forestale rilevava che in seguito ai lavori effettuati dalla commissione catastale nel 1939 il terreno in questione era stato integrato nella tenuta forestale. L’ascendente dei richiedenti non essendosi opposto a questa decisione, questa era diventata definitiva nel 1940. Il perito faceva osservare anche che nel 1950 la foresta di Belgrad era stata archiviata come foresta di stato protetta. Notava anche che il terreno era utilizzato sempre ai fini agricoli. Infine, il perito scienziato reiterava le sue conclusioni del 14 gennaio 1996.
11. Il 19 ottobre 1999, basandosi principalmente sulle conclusioni delle perizie, il tribunale respinse i richiedenti. Considerò che il titolo di proprietà del 1933 aveva perso il suo valore giuridico fin dal 1940 perché i lavori della commissione catastale avevano permesso di stabilire che il terreno controverso era situato nella foresta di Belgrad. Notò anche che nel 1950 questa foresta era stata archiviata come foresta di stato protetta. In quanto al mezzo derivato dalla prescrizione acquisitiva, giudicò che un terreno facente parte della tenuta forestale non poteva essere oggetto di tale prescrizione secondo l'articolo 169 della Costituzione.
12. Il 6 marzo 2000, la Corte di cassazione confermò il giudizio attaccato in tutte le sue disposizioni.
13. Il 6 giugno 2000, respinse il ricorso per rettifica della sentenza.
14. Il 29 marzo 2002, la sentenza del 6 giugno 2000 fu notificata all'avvocato dei richiedenti.
B. Il procedimento penale che è arrivato alla condanna del richiedente Y. B.
15. Il 24 maggio 1999, la pretura penale di Eyüp condannò Y. B., in virtù dell'articolo 93 della legge no 6831 sulle foreste, ad una pena di detenzione di cinque anni per occupazione illegale di una foresta protetta.
16. Con una sentenza del 23 marzo 2000, la Corte di cassazione confermò in tutte le sue disposizioni il giudizio del 24 maggio 1999.
C. La messa in esame di E. B.
17. Con un atto di accusa del 16 luglio 2001, il procuratore della Repubblica di Eyüp rimproverò ad E. B. di avere occupato illegalmente una parte della foresta protetta costruendovi un immobile di 56 m2.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
18. Il diritto e le pratica interna pertinenti sono esposti essenzialmente nella sentenza Turgut ed altri c. Turchia, no 1411/03, §§ 4167, 8 luglio 2008, e Selin Aslı Öztürk c. Turchia (no 39523/03, § 24, 8 settembre 2009,).
19. L'articolo 169 della Costituzione turca dispone:
"Lo stato adotta le leggi e le misure necessarie in vista di preservare le foreste e di ingrandire le zone forestali. Si procede al rimboscamento degli spazi forestali incendiati, dove è vietato concedersi ad altre forme di agricoltura o di allevamento. Tutte le foreste sono poste sotto la custodia dello stato.
La proprietà delle foreste di stato è inalienabile. Lo stato gestisce e sfrutta le foreste di stato conformemente alla legge. Queste foreste non possono essere oggetto di un prescrizione acquisitiva e non possono essere gravate di servitù, salvo nell'interesse pubblico.
Nessun atto od attività di natura tale da nuocere alle foreste possono essere autorizzati. Ogni propaganda politica suscettibile di provocare la distruzione delle foreste o in favore di un’amnistia generale o particolare che prevede esclusivamente i reati in materia forestale è proibita. Le leggi di amnistia generale o particolare non possono includere i reati commessi allo scopo di incendiare o di distruggere una foresta o di ridurre una zona forestale.
I limiti delle foreste non possono essere ristretti, salvo per ciò che riguarda, da una parte, le zone il cui mantenimento in quanto foresta non presenta nessuno interesse scientifico, né da un punto di vista teorico, né da un punto di vista pratico, ma di cui è stabilito al contrario che c'è un interesse certo a trasformarle in zone agricole, così come i terreni che, prima del 31 dicembre 1981, hanno perso integralmente il carattere di foresta sul piano scientifico, sia dal punto di vista teorico che pratico, e il cui interesse di un'utilizzazione ai fini agricoli vari, per esempio in quanto campi, vigneti, frutteti od oliveti o in vista dell'allevamento, è stato constatato, e, dall’altra parte, i settori delle città , borgate e villaggi dove le abitazioni sono concentrate. "
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
20. I richiedenti si lamentano del rifiuto opposto dalle giurisdizioni nazionali alla loro richiesta di registrazione del terreno controverso a loro nome sul registro fondiario. Stimano di essere stati privati del loro bene senza indennizzo, in violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
A. Sulle eccezioni preliminari
21. Il Governo invita di prima la Corte a respingere la richiesta per mancata osservanza del termine dei sei mesi. Eccepisce poi del non-esaurimento delle vie di ricorso interne nella misura in cui gli interessati non hanno intentato un ricorso di piena giurisdizione dinnanzi ai tribunali amministrativi. Ai suoi occhi, tale azione di risarcimento, impegnata contro l'amministrazione sul fondamento dell'articolo 125 della Costituzione e dell'articolo 13 della legge no 2577 sul procedimento amministrativo, era certamente un ricorso effettivo per risanare la violazione addotta.
22. La Corte nota che la sentenza della Corte di cassazione del 6 giugno 2000 che è stato notificata all'avvocato dei richiedenti il 29 marzo 2002, costituisce la decisione interna definitiva, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione. Osserva che gli interessati hanno introdotto la loro richiesta il 17 giugno 2002, o nel termine dei sei mesi a partire dalla decisione interna definitiva. Per ciò che riguarda l’azione di risarcimento indicato dal Governo, la Corte ricorda che ha respinto già tale eccezione nelle cause Köktepe c. Turchia (no 35785/03, §§ 74 a 76, 22 luglio 2008) e Turgut ed altri precitata (§§ 76 a 81). Non rileva nello specifico nessuna circostanza di natura tale da portarla a scostarsi dalle sue precedenti conclusioni. Pertanto, respinge le eccezioni preliminari del Governo.
B. Sull'ammissibilitÃ
23. Il Governo sostiene che gli interessati non erano i proprietari dei terreni controversi. Secondo lui, non avevano titolo di proprietà nella misura in cui il loro ascendente non si era mai opposto nel 1939 alla decisione della commissione catastale di integrare il terreno nella tenuta forestale. Ai suoi occhi, gli interessati occupavano solamente dei terreni che rientravano nella tenuta forestale. Il Governo si riferisce all'articolo 169 della Costituzione turca che dispone che i terreni che dipendono dalla tenuta forestale non possono essere oggetto di un prescrizione acquisitiva.
24. I richiedenti contestano la tesi del Governo. Stimano che il rifiuto opposto dalle giurisdizioni nazionali alla loro richiesta di registrazione del terreno controverso di 45 350 m2 a loro nomi sul registro fondiario è ingiustificato. Per giustificare la fondatezza della loro richiesta, invocano essenzialmente due elementi: un titolo di proprietà , concernente 17 000 m2 del terreno in questione, stabilito a nome del loro ascendente, ed un possesso di più di cinquant' anni sulla totalità del terreno.
25. La Corte nota che la controversia porta sul rifiuto delle autorità di iscrivere a nome dei richiedenti sul registro fondiario un terreno di 45 350 m2 situato nella foresta di Belgrad ad Istanbul.
26. Trattandosi della parte che non beneficia di un titolo di proprietà ma che è unicamente oggetto di un possesso, la Corte osserva che riguarda 28 350 m2 del terreno in questione. A questo riguardo, la questione è di sapere se i richiedenti avevano una "speranza legittima" di vedesi concretare un credito reale ed esigibile tramite la norma della prescrizione acquisitiva. A questo proposito, la Corte ricorda che un credito può essere considerato come un "valore patrimoniale" solo quando ha una base sufficiente in diritto interno. Ora, nella presente causa, i richiedenti non avevano una base legale sufficiente in diritto interno affinché si possa qualificare il loro credito come "valore patrimoniale" ai fini dell'articolo 1 del Protocollo no 1 nella misura in cui, siccome hanno sottolineato le giurisdizioni nazionali, l'articolo 169 della Costituzione turca dispone espressamente che i terreni che dipendono dalla tenuta forestale non possono essere oggetto di un prescrizione acquisitiva (vedere, in questo senso, Kadir Gündüz c. Turchia, no 50253/99, (dec.), 18 ottobre 2007). Perciò, la Corte stima che i richiedenti non avevano un "bene", ai sensi della prima frase dell'articolo 1 del Protocollo no 1 su questa parte del terreno. Quindi, le garanzie di questa disposizione non di trovano ad applicare. Ne segue che, per questa parte del terreno, il motivo di appello dei richiedenti è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § 3 e deve essere respinto in applicazione dell'articolo 35 § 4.
27. Trattandosi della parte che beneficia di un titolo di proprietà , la Corte nota che riguarda 17 000 m2 del terreno in questione. Stima che, per questa parte del terreno, il motivo di appello sollevato dai richiedenti non è manifestamente mal fondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non incontra nessun altro motivo di inammissibilità . Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
C. Sul merito
28. Il Governo reitera la sua argomentazione secondo la quale i richiedenti non avevano titolo di proprietà . Fa notare che il titolo stabilito a nome dell’ascendente degli interessati aveva perso il suo valore giuridico fin dal 1940 perché, in seguito ai lavori effettuati dalla commissione catastale nel 1939, il terreno in questione era stato integrato nella tenuta forestale e, non essendosi opposto l’ascendente dei richiedenti, questa decisione era diventata definitiva nel 1940. Aggiunge che nel 1950 la foresta di Belgrad è stata archiviata come foresta di stato protetto. Peraltro, secondo il Governo, supponendo anche che ci sia stato un attentato al diritto di proprietà dei richiedenti, questo perseguiva un scopo legittimo ed era proporzionato, avuto riguardo alla posta maggiore che rappresenta la protezione dell'ambiente, come la Corte ha sottolineato nella causa Ansay c. Turchia (no 49908/99, 2 marzo 2006,).
29. I richiedenti confutano questa tesi. Sostengono che né il loro ascendente né loro stessi sono stati mai informati dei lavori condotti dalla commissione catastale nel 1939, così che questi non possono essere opposti loro. Fanno osservare che il titolo di proprietà era giuridicamente valido e che detenevano il terreno da più di cinquant' anni, sfruttandolo conformemente alla sua destinazione agricola iniziale. Detto diversamente, ai loro occhi, il terreno controverso non ha mai perso la sua natura agricola. Però, secondo i richiedenti, il terreno essendo stato archiviato come facente parte della tenuta forestale lo stato,avendo negato di iscrivere loro bene sul registro fondiario a loro nome, doveva indennizzarli per questa privazione di proprietà . I richiedenti sostengono difatti che la mancanza di compenso costituisce un attentato sproporzionato al loro diritto al rispetto del loro bene.
30. La Corte nota al primo colpo che in virtù dell'articolo 599 del codice civile turco, alla morte del de cujus, gli eredi acquisiscono automaticamente i loro diritti ereditari sulla successione. Secondo l'articolo 705 dello stesso codice, l'acquisizione della proprietà fondiaria si attua tramite l'iscrizione sul registro fondiario e, in caso di successione, la proprietà viene acquisita prima dell'iscrizione. Quindi, i richiedenti potevano sperare di vedere registrare legittimamente il terreno del loro ascendente a loro nome sul registro fondiario.
31. In quanto al fatto che l’ascendente dei richiedenti non abbia formulato alcuna obiezione contro le conclusioni della commissione catastale nel 1939, la Corte constata che non è stato dimostrato che l'interessato aveva ricevuto notifica in buona e dovuta forma delle conclusioni di questa commissione. Inoltre, il bene in questione è rimasto iscritto sul registro fondiario a nome del de cujus ed il titolo di proprietà stabilito a suo nome non è stato mai annullato. Infine, gli eredi hanno continuato ad utilizzare il terreno ai fini agricole.
32. Perciò, i richiedenti, in quanto eredi, potevano avvalersi legittimamente della "sicurezza giuridica" in quanto alla validità del titolo di proprietà iscritto sul registro fondiario a nome del loro discendente che è considerato come la prova incontestabile del diritto di proprietà (Rimer ed altri c. Turchia, no 18257/04, § 36, 10 marzo 2009).
33. In queste circostanze, la Corte considera che il rifiuto di iscrivere il terreno in questione a nome dei richiedenti sul registro fondiario costituisce un attentato al diritto di questi al rispetto del loro bene che si analizza in una "privazione" di proprietà ai sensi della seconda frase del primo capoverso dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
34. La Corte osserva che i tribunali interni hanno respinto i richiedenti della loro istanza al motivo che la tenuta forestale non poteva diventare proprietà privata. Stima a questo riguardo che lo scopo della privazione imposta ai richiedenti, ossia la protezione della natura e delle foreste, rientra nella cornice dell'interesse generale al senso della seconda frase del primo capoverso dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere, tra altre, Ali Taş c. Turchia, no 10250/02, § 33, 22 settembre 2009, e Şatır c. Turchia, no 36192/03, § 33, 10 marzo 2009).
35. Però, in caso di privazione di proprietà , per determinare se la misura controversa rispetta il giusto equilibrio voluto e, in particolare, se non fa pesare sui richiedenti un carico sproporzionato, c'è luogo di prendere in considerazione le modalità di indennizzo previsto dalla legislazione interna. A questo riguardo, la Corte ha detto già che, senza il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di proprietà costituisce normalmente un attentato eccessivo, e che una mancanza totale di indennizzo potrebbe giustificarsi sul terreno dell'articolo 1 del Protocollo no 1 solo in circostanze eccezionali (vedere, tra altre, Turgut ed altri, precitata, §§ 86-93, e, più in particolare, Şatır, precitata, § 34). Nello specifico, sebbene essendo stato privati del loro bene, i richiedenti non hanno ricevuto nessuna indennità . La Corte nota che il Governo non ha invocato nessuna circostanza eccezionale tale da giustificare la mancanza totale di indennizzo.
36. La Corte stima perciò che la mancanza di un qualsiasi indennizzo dei richiedenti ha rotto, a loro sfavore, il giusto equilibrio da predisporre tra la protezione della proprietà e le esigenze dell'interesse generale.
37. Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
38. Resta la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.
39. Per danno patrimoniale, i richiedenti richiedono 4 500 000 euro (EUR), o circa 100 EUR/m2, per una superficie totale di 45 350 m2. Per danno morale, i richiedenti Y. B. ed E. B. chiedono ciascuno 15 000 EUR. Gli altri richiedenti sollecitano 5 000 EUR ciascuno. Per ciò che riguarda gli oneri e le spese, i richiedenti chiedono congiuntamente 40 000 EUR.
40. Il Governo invita la Corte a respingere le pretese della parte richiedente che giudica eccessive e prive di fondamento.
41. Nelle circostanze dello specifico ed alla visto degli elementi in suo possesso, la Corte stima che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non è matura, così che conviene riservarla, tenendo conto dell'eventualità di un accordo tra lo stato convenuto ed i richiedenti.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara il motivo di appello ammissibile per quanto riguarda i 17 000 m2 del terreno per cui i richiedenti dispongono di un titolo di proprietà a nome del loro de cujus ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non è matura;
perciò,
a) la riserva;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ ulteriore procedimento e delega alla presidentessa della camera la cura di fissarla all'occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 9 febbraio 2010, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa