SECONDA SEZIONE
CAUSA AMBROSINO C. ITALIA
(Richiesta no 32745/02)
SENTENZA
STRASBURGO
23 settembre 2008
DEFINITIVO
23/12/2008
Questa sentenza può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Ambrosino c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, giudici,
e di Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 2 settembre 2008,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 32745/02) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. A. A. ("il richiedente"), ha investito la Corte il 25 ottobre 1999 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da A. N. e T. V., avvocati a Benevento. Il governo italiano ("il Governo") è stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, i Sigg. I.M. Braguglia e R. Adamo, e dai suoi coagenti, i Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli, così come dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 24 maggio 2004, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l'ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1934 e ha risieduto a Pietradefusi (Avellino).
A. Il procedimento principale
5. Il 23 giugno 1993, la Sig.ra N.D.L depositò un ricorso dinnanzi al giudice di istanza di Benevento (RG no 3227/93) facente funzione di giudice del lavoro, per ottenere la riconoscenza del suo diritto ad una pensione di invalidità civile (pensione di inabilità ) ed ad un aiuto per una persona a domicilio (indennità di accompagnamento).
6. Durante la prima udienza, il 6 marzo 1995, il giudice nominò un perito e fissò il collocamento in deliberazione in camera di consiglio della causa al 12 dicembre 1996.
7. Il 3 luglio 1995, la Sig.ra N.D.L decedette . Il 18 agosto 1995, il Sig. G.A, suo marito, si costituì nel procedimento. Delle quattro udienze fissate tra il 12 dicembre 1996 ed il 16 aprile 1998, una fu rinviata d’ufficio, una fu rinviata dal giudice di istanza e due riguardavano una perizia. All'udienza del 10 dicembre 1998, il giudice fissò il collocamento in deliberazione in camera di consiglio della causa al 20 aprile 1999.
8. Il 16 giugno 1998, il Sig. G.A. decedette. Il 19 gennaio 1999, il richiedente, suo figlio, si costituì nel procedimento. All'udienza del 20 aprile 1999, l'avvocato del richiedente depositò dei documenti e chiese un rinvio della causa per depositare un altro documento. Il giudice fissò il collocamento in deliberazione in camera di consiglio della causa al 17 giugno 1999. A questa data, la causa fu rinviata d’ufficio al 21 giugno 1999. Questo giorno, l'avvocato del richiedente depositò un documento ed il giudice rinviò la causa al 13 luglio 1999, non avendo comunicato la cancelleria alla parte convenuta la data dell'udienza.
9. Con una decisione dello stesso giorno il cui il testo fu depositato alla cancelleria il 16 luglio 1999, il giudice fece diritto all’istanza del richiedente.
B. Il procedimento "Pinto"
10. Il 6 settembre 2001, il richiedente investì la corte di appello di Roma ai sensi della legge "Pinto" e chiese la constatazione di una violazione dell'articolo 6 § 1 (durata eccessiva del procedimento) ed in particolare 26 855,75 euro (EUR, a titolo di danno materiale e morale,).
11. Con una decisione del 10 dicembre 2001 il cui il testo fu depositato alla cancelleria il 18 dicembre 2001, la corte di appello constatò il superamento di una durata ragionevole. Respinse la richiesta relativa al danno materiale al motivo che il richiedente non aveva fornito nessuna prova, accordò 2 065,82 EUR in equità come risarcimento del danno morale e 568,10 EUR per oneri e spese di cui 516,46 EUR per oneri e 51,65 EUR per spese. Notificata al ministero di Giustizia il 26 febbraio 2002, questa decisione diventò definitiva il 27 aprile 2002.
12. Le somme accordate in esecuzione della decisione "Pinto" furono pagate il 7 aprile 2004, in seguito ad un sequestro.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
13. Il diritto e le pratica interna pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006 -...).
IN DIRITTO
I. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DEGLI ARTICOLI 6 § 1 E 13 DELLA CONVENZIONE
14. Il richiedente si lamenta della durata del procedimento civile. Dopo avere esaurito la via di ricorso "Pinto", considera che l'importo accordato dalla corte di appello a titolo di danno morale non sia sufficiente per riparare il danno causato dalla violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Inoltre, afferma che il procedimento "Pinto" non è un rimedio effettivo, come esige l'articolo 13 della Convenzione.
15. Il Governo si oppone a questa tesi.
16. Gli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione sono formulati così:
Articolo 6 § 1
"Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita, in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile "
Articolo 13
"Ogni persona i cui i diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un'istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa dalle persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. "
A. Sull'ammissibilitÃ
1. Non -esaurimento delle vie di ricorso interne
17. Il Governo eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne per il fatto che il richiedente non è ricorso in cassazione e ha omesso di iniziare un procedimento di esecuzione.
18. La Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili nella causa Delle Cave e Corrado c. Italia (no 14626/03, §§ 17-24, 5 giugno 2007,). Non vede nessuno motivo di deroga alle sue precedenti conclusioni e respinge dunque l'eccezione.
2. Requisito di "vittima"
19. Per sapere se un richiedente può definirsi "vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, c'è luogo di esaminare se le autorità nazionali hanno riconosciuto e poi riparato in modo adeguato e sufficiente la violazione controversa (vedere, tra altre, Delle Cave e Corrado c. Italia, precitata, §§ 25-31; Cocchiarella c. Italia, precitata, §§ 69-98).
20. Dopo avere esaminato l'insieme dei fatti della causa e gli argomenti delle parti, la Corte considera che la correzione si è rivelata insufficiente e che il pagamento della somma "Pinto" si è rivelato tardivo. Pertanto, il richiedente può sempre definirsi "vittima" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.
3. Conclusione
21. La Corte constata che questi motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non incontrano nessun altro motivo di inammissibilità .
B. Sul merito
22. La Corte ricorda di avere esaminato dei motivi di appello identici a quelli presentati dal richiedente e di avere concluso, da una parte, alla violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione ma, dall’altra parte, alla non-violazione dell'articolo 13 (vedere Delle Cave e Corrado c. Italia, precitata, §§ 35-39 e §§ 43-46).
23. In quanto alla durata del procedimento, la Corte stima che il periodo da considerare è cominciato il 23 giugno 1993, investendo il giudice di istanza di Benevento, per concludersi il 16 luglio 1999, data del deposito alla cancelleria della decisione. È durata dunque più di sei anni per un grado di giurisdizione.
24. La Corte nota anche che la somma concessa dalla giurisdizione "Pinto" è stata versata solamente il 7 aprile 2004, o più di ventisette mesi dopo il deposito alla cancelleria della decisione della corte di appello: questo pagamento ha superato dunque largamente i sei mesi a contare dal momento in cui la decisione di indennizzo diventa esecutiva. La Corte sarà portata a ritornare su questa questione sotto l'angolo dall'articolo 41 della Convenzione (vedere Cocchiarella c. Italia, precitata, § 120).
25. Dopo avere esaminato i fatti alla luce delle informazione fornite dalle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, la durata del procedimento controverso sia eccessiva e non soddisfi l'esigenza del "termine ragionevole." Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1.
26. Invece, il richiedente ha disposto di un ricorso effettivo per esporre le violazioni della Convenzione che adduceva (Delle Cave e Corrado c. Italia, precitata). Di conseguenza, non c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
27. Il richiedente si lamenta anche della violazione degli articoli 14, 17 e 34 della Convenzione, al motivo che sarebbe stato vittima di una discriminazione fondata sulla ricchezza, tenuto conto degli oneri avanzati per intentare il procedimento "Pinto" così come del rischio di essere condannato a pagare gli oneri di procedimento in caso di rigetto del suo ricorso.
28. La Corte stima che c'è luogo di esaminare questi motivi di appello sotto l'angolo del diritto di accesso ad un tribunale allo sguardo dell'articolo 6 della Convenzione. Osserva che benché un individuo possa essere ammesso, secondo la legge italiana, a favore dell'assistenza giudiziale gratuita in materia civile, il richiedente non ha chiesto l'aiuto giudiziale. Rileva, inoltre, che ha potuto investire le giurisdizioni competenti ai termini della legge "Pinto" e che la corte di appello ha fatto diritto alla sua istanza, accordandogli una somma a titolo degli oneri di procedimento. Ora, non si potrebbe parlare di ostacoli all'accesso ad un tribunale quando una parte, rappresentata da un avvocato, investe liberamente la giurisdizione competente e presenta dinnanzi a lei i suoi argomenti. Pertanto, non potendo scoprire nessuna apparenza di violazione, la Corte dichiara i motivi di appello riguardanti gli oneri di procedimento inammissibili perché manifestamente mal fondati ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione (Nicoletti c. Italia,( déc.), no 31332/96, 10 aprile 1997).
29. Il richiedente denuncia inoltre la violazione degli articoli 14, 17 e 34 della Convenzione, al motivo che la somma accordata dalla corte di appello nel procedimento "Pinto" a titolo di spese (51,65 EUR) è inferiore a più della metà degli sborsi reali (163,20 EUR).
30. La Corte stima che questo motivo di appello porta in sostanza sull'effettività del ricorso "Pinto" e deve essere analizzato sotto l'angolo dell'articolo 13 della Convenzione. Alla luce delle conclusioni esposte sopra al paragrafo 26, la Corte respinge questo motivo di appello.
31. Il richiedente si lamenta infine della mancanza di equità del procedimento "Pinto." Le giurisdizioni "Pinto" non sarebbero imparziali al motivo che i giudici esercitano un controllo sulla condotta di altri colleghi e che la Corte dei conti è tenuta ad iniziare un procedimento per responsabilità contro questi ultimi, nel caso in cui la lunghezza di un procedimento interno fosse imputabile a loro.
32. Nello specifico, il timore di un difetto di imparzialità era legato al che la corte di appello avrebbe potuto respingere il richiedente a nome di uno "spirito di corpo" che avrebbe portato i giudici "Pinto" a respingere sistematicamente le richieste di soddisfazione equa per difendere la condotta di altri giudici. Ora, da una parte la Corte constata che la corte di appello di Roma ha fatto diritto alla richiesta del richiedente. Dall’altra parte, le affermazioni del richiedente sono vaghe e non supportate. La Corte respinge questo motivo di appello dunque perché globalmente manifestamente mal fondato, anche ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione (Padovani c. Italia, sentenza del 26 febbraio 1993, serie A no 257-B, §§ 25-28).
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
33. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa. "
A. Danno
34. Il richiedente richiede 12 394,98 EUR a titolo di danno morale, 9 296,22 EUR per danno materiale e 5 164,57 EUR a titolo di danno biologico, meno 2 065,83 EUR accordati dalla corte di appello di Roma.
35. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte.
36. La Corte non vede alcun legame di causalità tra la violazione constatate ed il danno materiale e biologico addotto e respinge queste domande. Per ciò che riguarda il danno morale, la Corte stima che avrebbe potuto accordare al richiedente, in mancanza di vie di ricorso interne e tenuto conto del fatto che la causa riguardava una pensione di invalidità , la somma di 8 000 EUR. Il fatto che la corte di appello di Roma abbia concesso al richiedente il 25,8% di questa somma arriva ad un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza, avuto riguardo alle caratteristiche della via di ricorso "Pinto" ed al fatto che sia giunta però ad una constatazione di violazione, la Corte, tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia (precitata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in equità , assegna al richiedente 1 540 EUR così come 2 100 EUR a titolo della frustrazione supplementare derivante del ritardo nel versamento dei 2 065,82 EUR, intervenuto solamente il 7 aprile 2004, o più di ventisette mesi dopo il deposito alla cancelleria della decisione della corte di appello.
B. Oneri e spese
37. Il richiedente chiede il rimborso di 163,20 EUR per oneri e spese relativi al procedimento "Pinto" e lascia alla Corte la cura di fissare quelli incorsi dinnanzi a lei.
38. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte.
39. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell'articolo 41 presuppone che vengano stabiliti la loro realtà , la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (Can ed altri c. Turchia, no 29189/02, del 24 gennaio 2008, § 22). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
40. In quanto agli oneri e spese dinnanzi alla corte di appello di Roma, la Corte stima ragionevole la somma assegnata, tenuto conto della durata e della complessità del procedimento "Pinto." Respinge la domanda dunque. In quanto agli oneri e spese incorsi dinnanzi a lei, la Corte constata la mancanza di giustificativi e decide pertanto di non accordare niente.
C. Interessi moratori
41. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello derivati dalla durata eccessiva del procedimento e dall'effettività del rimedio "Pinto" ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che non c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 3 640 EUR, (tremila sei cento quaranta euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su suddetta somma, per danno morale;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 23 settembre 2008, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa