SECONDA SEZIONE
CAUSA AKDÃœZ ED ALTRI C. TURCHIA
( Richiesta no 6982/04)
SENTENZA
STRASBURGO
22 settembre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Akdüz ed altri c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jo�ienė, Dragoljub Popoviæ, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 1 settembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 6982/04) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui tre cittadini di questo Stato, le Sig.re Z. A. e S. K. ed il Sig. M H., hanno investito la Corte il 13 febbraio 2004 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I richiedenti sono rappresentati da H.B. I., avvocato ad Istanbul. Il governo turco ("il Governo") è rappresentato dal suo agente.
3. Il 18 settembre 2008, la presidentessa della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull'ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1938, 1930 e 1937.
5. Nel 2001, nella cornice della costruzione di una diga, l'amministrazione nazionale delle acque (qui di seguito, "l'amministrazione") procedette all'espropriazione del terreno di cui i richiedenti, così come due altre persone, erano comproprietari.
6. Il 5 aprile 2001, gli interessati introdussero un'azione per l’ aumento dell'indennità di espropriazione, citando a questo fine l'amministrazione dinnanzi alla corte d'appello di Durağan (qui di seguito, "il tribunale").
7. Il 13 agosto 2002, il tribunale, basandosi principalmente sui rapporti di perizia, diede parzialmente guadagno di causa agli espropriati e condannò l'amministrazione a pagare loro un'indennità di espropriazione complementare di un importo di 57 449 212 570 di vecchie lire turche (TRL), o circa 35 985 euro (EUR). Questa somma fu abbinata ad interessi moratori al tasso legale a contare dal 27 marzo 2001.
8. L'amministrazione formò un ricorso in cassazione contro questo giudizio.
9. Con una sentenza del 24 febbraio 2003, la Corte di cassazione confermò in tutte le sue disposizioni il giudizio attaccato.
10. Il 14 agosto 2003, l'amministrazione pagò agli interessati la somma di 137 597 650 000 TRL (o circa 87 230 EUR).
11. Il 16 dicembre 2003, stimando che il tasso di interesse moratorio applicato era insufficiente, i richiedenti così come gli altri due comproprietari investirono l'ufficio di esecuzione di Vezirköprü in vista del recupero della totalità dei loro crediti.
12. Il 29 dicembre 2003, un precetto di pagamento fu notificato allora all'amministrazione dalla direzione dell'ufficio di esecuzione. Secondo il metodo di calcolo dell'ufficio di esecuzione, il debito restante dell'amministrazione verso i richiedenti ammontava a 42 761 265 350 TRL ,o circa 24 335 EUR) essendo fissata la totalità dell'importo restante ad pagare ai cinque comproprietari a 74 367 418 000 TRL, o circa 42 320 EUR.
13. Il 12 gennaio 2004, l'amministrazione rispose alla direzione dell'ufficio di esecuzione e sostenne di avere pagato l'interezza del suo debito conformemente al tasso legale fissato dal tribunale. Affermò che le era impossibile procedere ad un pagamento supplementare. Non contestò per tanto il precetto di pagare dinnanzi al tribunale dell'esecuzione forzata.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNA PERTINENTI
14. In virtù dell'articolo 82 della legge no 2004 del 9 giugno 1932 sulle vie di esecuzione ed il fallimento e dell'articolo 19 della legge no 1530 del 3 aprile 1930 sui comuni, i beni che appartengono allo stato ed ai comuni, così come i beni destinati all'uso pubblico non possono essere oggetto di una confisca.
15. Per ciò che riguarda i dati economici, gli effetti dell'inflazione in Turchia sono indicati sull'elenco dell'indice dei prezzi al dettaglio, pubblicato dall'istituto di statistica dello stato.
IN DIRITTO
16. Invocando l'articolo 1 del Protocollo no 1, i richiedenti si lamentano dell'insufficienza del tasso di interesse moratorio applicato ai loro crediti. A questo riguardo, sostengono che l'amministrazione non ha proceduto all'esecuzione di un giudizio diventato definitivo nei termini né nel rispetto dell'articolo 46 della Costituzione che contempla, concernente gli interessi moratori, l'applicazione del tasso massimo definito per i crediti pubblici.
17. Il Governo eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne. Sostiene che i richiedenti non hanno chiesto l'applicazione dell'articolo 46 della Costituzione dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Inoltre, il Governo è del parere che, dinnanzi al rifiuto dell'amministrazione di procedere al pagamento della somma restante determinata dall'ufficio dell'esecuzione, i richiedenti avrebbero dovuto intentare un ricorso di piena giurisdizione dinnanzi alle giurisdizioni amministrative sul fondamento della responsabilità amministrativa in applicazione dell'articolo 2 della legge no 2577.
18. I richiedenti contestano la tesi del Governo.
19. La Corte osserva che il 29 dicembre 2003, l'ufficio di esecuzione di Vezirköprü ha mandato un precetto di pagamento all'amministrazione perché il debito dell'amministrazione verso i richiedenti non era stato saldato nella sua interezza. Al posto di contestare questo precetto di pagamento dinnanzi al tribunale dell'esecuzione forzata il cui giudizio è sottoposto al controllo della Corte di cassazione, l'amministrazione si è accontentata solamente di rifiutare il pagamento con una lettera del 12 gennaio 2004. In queste circostanze, in mancanza di contestazione, la parte richiedente era quindi, sempre titolare di un "credito" sufficientemente stabilito da costituire un "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A no 301-B, p. 84, § 59, e Bourdov c. Russia, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-III). Perciò, gli interessati non dovevano introdurre un ricorso di piena giurisdizione dinnanzi alle giurisdizioni amministrative per ottenere il restante del loro dovuto (vedere, mutatis mutandis, Ak c. Turchia, no 27150/02, 31 luglio 2007, § 25, Metaxas c,. Grecia, no 8415/02, 27 maggio 2004, § 19 e Karahalios c. Grecia, no 62503/00, 11 dicembre 2003, § 23). Pertanto, le eccezioni sollevate dal Governo non potrebbero essere considerate. Inoltre, la Corte constata che il motivo di appello dei richiedenti non è manifestamente mal fondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non incontra nessun altro motivo di inammissibilità . Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
20. Trattandosi del merito della causa, il Governo non si pronuncia. In quanto ai richiedenti, reiterano le loro affermazioni.
21. La Corte constata che l'amministrazione non ha pagato ai richiedenti l'interezza del loro credito stabilito da una decisione di giustizia (paragrafo 12 sopra). Pertanto, questa constatazione basta alla Corte per concludere che l'articolo 1 del Protocollo no 1 è stato ignorato nello specifico.
22. Perciò, c'è stata violazione di questa disposizione.
23. Resta la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione. I richiedenti richiedono 83 070 euro (EUR) per danno materiale e 45 000 EUR per danno miorale. Chiedono anche 15 000 EUR per oneri e spese; a titolo di giustificativo, forniscono delle convenzioni di parcella.
24. Il Governo contesta queste pretese.
25. Avendo proceduto al suo proprio calcolo alla luce dei dati economici pertinenti, la Corte concede congiuntamente ai richiedenti 31 500 EUR.
26. La Corte considera che questo importo vale come ordinamento definitivo dell'insieme delle domande presentate a livello interno dai richiedenti ed esaminate nello specifico (vedere Tok ed altri c. Turchia, numeri 37054/03, 37082/03, 37231/03 e 37238/03, 20 novembre 2007, § 43 e Dildar c. Turchia, no 77361/01, 12 dicembre 2006, § 47).
27. In quanto al danno morale, deliberando in equità , la Corte accorda 1 000 EUR a ciascuno dei richiedenti.
28. Per ciò che riguarda gli oneri e le spese, tenuto conto dei documenti in suo possesso, la Corte stimo ragionevole la somma di 2 000 EUR, ogni onere compreso, e l'accorda congiuntamente ai richiedenti.
29. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in moneta nazionale, al tasso applicabile in data dell'ordinamento:
i. 31 500 EUR (trentuno mila cinque cento euro) all'insieme dei richiedenti congiuntamente, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno materiale;
ii. 1 000 EUR (mille euro) ad ogni richiedente, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 2 000 EUR (duemila euro) all'insieme dei richiedenti congiuntamente, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 22 settembre 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa