Conclusione Radiazione dal ruolo
QUARTA SEZIONE
CAUSA AGATONE C. ITALIA
( Richiesta no 36255/97)
SENTENZA
(Radiazione del ruolo)
STRASBURGO
1 ottobre 2002
DEFINITIVO
01/01/2003
Nella causa Agatone c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Sir Nicolas Bratza, presidente,
Sigg. Il Sig. Pellonpää, A. Pastor Ridruejo, la Sig.ra E. Palm,
Sigg. Il Sig. Fischbach, J. Casadevall, giudici, il Sig. L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc, e del Sig. Sig. O'Boyle, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 10 settembre 2002,
rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, dato:
PROCEDIMENTO
1. All'origine della causa si trova una richiesta (no 36255/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, M A. ("il richiedente"), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell'uomo ("la Commissione") il 15 ottobre 1996 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed il suo coagente, il Sig. V. Esposito. Il richiedente non è rappresentato da un avvocato, conformemente alla sua scelta.
3. Il richiedente adduceva l'impossibilità di ottenere dell'amministrazione competente il certificato di abitabilità per l'alloggio che aveva acquistato in Italia.
4. La richiesta è stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 § 2 del Protocollo no 11.
5. La richiesta è stata assegnata alla quarta sezione della Corte, articolo 52 § 1 dell'ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 § 1 della Convenzione, è stata costituita conformemente all'articolo 26 § 1 dell'ordinamento. In seguito all'astensione del Sig. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell'Italia (articolo 28), il Governo ha designato il Sig. Ferrari Bravo per riunirsi in qualità di giudice ad hoc, articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 dell'ordinamento.
6. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 § 1 dell'ordinamento. La presente richiesta è stata assegnata alla quarta sezione così ricomposta, articolo 52 § 1.
7. Con una decisione del 20 novembre 2001, la camera ha dichiarato la richiesta ammissibile e ha deciso di porre delle domande complementari alle parti nel termine del 29 gennaio 2002, poi prorogato al 28 febbraio 2002 su richiesta del Governo.
8. Il Governo ha depositato delle risposte scritte, ma non il richiedente, articolo 59 § 1 dell'ordinamento.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
9. Il richiedente è nato in 1932 e ha risieduto a Londra.
10. Nel 1983, il richiedente acquistò un alloggio ad Albissola Marina, in Italia che non era stata costruita conformemente alle regole di urbanistica applicabile.
11. Il 12 marzo 1988, il richiedente citò il costruttore a comparire dinnanzi al tribunale di Savona. Nell'aprile 1996, il tribunale dichiarò che il costruttore non aveva eseguito correttamente gli impegni derivanti dal contratto di costruzione e di vendita dell'appartamento.
12. Il 21 febbraio 1995, il richiedente chiese alla municipalità di Albissola Marina la possibilità di regolarizzare le violazioni alle regole di urbanistica, ossia la chiusura di un spazio inizialmente destinato alla costruzione di un terrazzo, mediante il pagamento di una somma, al senso della legge no 724 del 1994, legge sul condono edilizio. A questa stessa data, il richiedente versò un acconto sulla somma che sarebbe stata calcolata ulteriormente dall'amministrazione.
13. Il 3 marzo 1995, il costruttore fece una domanda di regolarizzazione delle violazioni alle regole di urbanistica dell'immobile costruito.
14. Il 15 dicembre 1995, la municipalità di Albissola informò il richiedente che la sua pratica era incompleta e che doveva produrre dei documenti a sostegno della sua domanda di regolarizzazione.
15. Il 19 dicembre 1997, la municipalità di Albissola indicò al richiedente il saldo da pagare per ottenere la regolarizzazione. L'amministrazione precisò anche che il richiedente doveva pagare ancora una somma a titolo di risarcimento del danno all'ambiente, al senso della legge no 10 del 1977.
16. Nell'aprile 1998, il richiedente comunicò alla Corte che aveva pagato l'importo dovuto per ottenere la regolarizzazione.
17. Il 14 luglio 1999, la municipalità fece sapere alla Corte che la domanda di regolarizzazione del richiedente non sempre aveva avuto seguito in ragione della natura problematica della pratica e precisò che, una volta ottenuta la regolarizzazione, il certificato di abitabilità dell'alloggio sarebbe stato rilasciato di ufficio.
18. Il 3 marzo 2000, la municipalità di Albissola informò la Corte che il problema si trovava a livello del catasto. Difatti, non risultava chiaramente se il richiedente era proprietario dell'immobile in causa.
19. Il 27 ottobre 2000, il richiedente ottenne la regolarizzazione ed il certificato di abitabilità dell'alloggio. Ne ebbe cognizione il 31 ottobre 2000, data alla quale questi documenti gli furono notificati.
Però, il richiedente non ne informò la Corte.
20. Il 20 novembre 2001, data in cui la richiesta fu dichiarata ammissibile, la Corte decise di porre delle domande complementari alle parti il cui scopo era essenzialmente di sapere se il richiedente aveva potuto ottenere l'autorizzazione ad abitare nel suo alloggio.
21. Il richiedente non rispose nel termine inizialmente fissato al 29 gennaio 2002, poi prorogato al 28 febbraio 2002.
22. Con una lettera raccomandata del 6 giugno 2002, il richiedente è stato informato che in mancanza di risposta da parte sua prima del 21 giugno 2002, la Corte avrebbe potuto concludere alla sua mancanza d’interesse al mantenimento della richiesta.
23. Con una lettera datata 1 luglio 2002, il richiedente ha comunicato alla Corte che aveva ottenuto il certificato di abitabilità e questo, prima della decisione di ammissibilità. Però, adduce l'impossibilità di abitare l'alloggio al motivo che la controversia di opposizione al costruttore non è ancora stata deciso.
IN DIRITTO
SULLA RADIAZIONE DAL RUOLO
24. Il richiedente sostiene che gli è impossibile tuttora abitare il suo alloggio in Italia in ragione del contenzioso col costruttore dell'immobile e stima perciò che c'è una violazione del suo diritto a disporre del suo bene.
25. La Corte ricorda che l'oggetto del suo esame al merito è limitato alla decisione di ammissibilità (Nuvoli c. Italia, richiesta no 41424/98, sentenza 16.05.02).
Ora, la presente richiesta è stata dichiarata ammissibile per ciò che riguarda il mancato rilascio da parte dell'amministrazione competente del certificato di abitabilità dell'alloggio del richiedente.
26. La Corte nota che il certificato di abitabilità è stato rilasciato il 27 ottobre 2000 ed è stato notificato al richiedente il 31 ottobre 2000.
La Corte nota poi che il richiedente ha omesso di informarlo spontaneamente del rilascio del certificato controverso (vedere § 19). Inoltre, non ha risposto ad una domanda specifica su questo punto nel termine assegnato (vedere § 21).
27. Tenuto conto di questi elementi, la Corte conclude che il silenzio del richiedente dopo il 31 ottobre 2000, data in cui questo ricevette il certificato di abitabilità, costituisce una rinuncia implicita, dato che in quel momento il problema oggetto della richiesta era stato deciso a livello interno (mutatis mutandis, Taskin c. Germania, richiesta no 56132/00, sentenza del 23.07.02).
Questo non è messo in causa dal fatto che la controversia che oppone il richiedente al costruttore non è decisa.
28. Alla luce delle circostanze dello specifico, la Corte conclude che non si giustifica più il proseguimento dell'esame della richiesta al senso dell'articolo 37 § 1 c, della Convenzione. Peraltro, nessuno motivo particolare che riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo garantito dalla Convenzione esige il proeguimento dell'esame della richiesta in virtù dell'articolo 37 § 1 in fine della Convenzione.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
Decide, all'unanimità, di cancellare la causa dal ruolo.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 1 ottobre 2002 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 dell'ordinamento.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza
Cancelliere Presidente