Dichiarazione di non accettazione e regime fiscale indennità espropriativa
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[…]
In nome e per conto della signora […] residente in di […], gli scriventi – quali Avvocati fiduciari aderenti all’Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati – fanno riferimento al progetto ed ai lavori di cui in oggetto ed espongono e significano quanto segue.
Con il decreto del 3.10.2008, codesta società […] ha tra l’altro proceduto alla determinazione ed alla offerta della indennita’ provvisoria realtiva agli immobili ivi indicati oggetto del procedimento di esproprio.
In proposito, nel ribadire e confermare integralmente il contenuto, le argomentazioni e le richieste gia’ formulate con le precedenti osservazioni del 28.11.2008 presentata dalla deducente, con il presenta atto la stessa intende manifesta la volonta’ di non accettare le inidennita’ provvisorie di esproprio di cui trattasi, perche’ ritenute oggettivamente e manifestamente insufficienti sia con riferimento al valore del terreno edificabile sia con riferimento al valore del fabbricato.
In particolare, con il citato decreto, le indennita’ provvisorie sono state offerte nella misura:
• di euro 22.483,88 per i terreni agricoli;
• di euro 81.440,00 per i terreni edificabili;
• di euro 741,09 per indennita’ di occupazione temporanea terreni agricoli;
• di euro 340.000,00 per il fabbricato;
• di euro 10.000,00 per indennita’ ed oneri vari.
Cio’ premesso, con la presente la deducente comunica di NON ACCETTARE le indennità provvisorie di cui trattasi e pertanto chiede sin d’ora che gli atti, unitamente alle osservazioni del 28.11.2008 ed alla presente nota, siano trasmessi alla competente Commissione Provinciale Espropri per la determinazione della indennita’ definitiva.
Ritiene in particolare la scrivente che siano manifestamente sottostimate:
• l’indennità di esproprio per i terreni edificabili stimata nella misura unitaria di euro 40,00 mq. che rappresenta un valore decisamente inferiore alla meta’ di quello corrente di mercato (considerati altresi’ gli annosi limiti legali e di fatto all’edificazione nel Comune […]);
• l’indennità di esproprio del fabbricato determinata nella misura di euro 340.000,00 parimenti insufficiente rispetto al valore dello stesso (pari a non meno di euro 390.000,00), nei termini analiticamente gia’ indicati nelle precedente osservazioni alle quali per brevita’ si rimanda.
QUANTO AL REGIME FISCALE DELLE INDENNITÀ ESPROPRIATIVE
• ESAME DELL’ART. 11 LEGGE N. 413/1991
Ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie, si rende necessario prendere le mosse preliminarmente dall’esame dell’art. 11 della legge n. 413/1991 per poterne successivamente individuare l’esatto contenuto ed ambito.
Come e’ noto il citato art. 11/5 della legge n. 413/1991 ha introdotto l’imposta del 20 % sulle somme ivi indicate ed in particolare sulle ” plusvalenze conseguenti alla percezione…, di indennita’ di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonche’ di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968…”.
• ESAME DELL’ART. 35 D.P.R. N. 327/2001
Appare utile aggiungere che con disposizione del tutto identica a quella gia’ prevista dall’art. 11 della legge n. 413/1991, l’art. 35 d.p.r. n. 327/2001 (testo unico delle espropriazioni ora in vigore) ha stabilito che “Si applica l’articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col d.p.r. n. 917/1986, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.”
Cio’ premesso, alla luce della giurisprudenza e della prassi amministrativa maturate in materia, si deve affermare che nella fattispecie la ritenuta irpef del 20 % deve essere applicata solo ed esclusivamente sulla indennita’ di esproprio spettante per i terreni edificabili e con esclusione invece sulla indennita’ di esproprio per i terreni agricoli/non edificabili (in quanto appartenenti alla Zona E di cui al d.m. 2.4.1968 non espressamente richiamata dalla norma) e per il fabbricato.
Del resto, tale conclusione e’ stata stabilita dallo stesso Ministero delle Finanze con reiterate e numerose pronunce, tra le quali si segnalano le seguenti.
CIRC. N. 194/E-III-5-82988 DEL 24 LUGLIO 1998
DIR. AA.GG. E CONT. TRIB.
Imposte sui redditi – Redditi diversi – Tassazione indennità di esproprio – Modalità – Istruzioni – Art. 11 commi 5 e seguenti L. 30 dicembre 1991 n. 413
“L’art. 11 commi da 5 a 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto la tassazione delle somme percepite a titolo di indennità di esproprio o di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva.
A far data dalla dichiarazione dei redditi relativi al 1991, con le istruzioni per la compilazione del modello 740/M e con successive risoluzioni ministeriali (cfr. risoluzioni n. 7/984 dell’11 giugno 1993, n. 7/35 del 21 luglio 1993, n. 5/865 del 14 dicembre 1994, n. 111/E dell’11 luglio 1996, n. 30/e del 18 febbraio 1997, n. 5/987 del 6 maggio 1997) sono stati forniti in merito all’argomento di cui trattasi una serie di chiarimenti.
Ciò nonostante, considerato che continuano a pervenire istanze da parte dei Comuni interessati, intese ad ottenere precisazioni sulle indennità in parola, si ritiene opportuno riepilogare tutta la disciplina concernente la materia in oggetto, al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle suddette disposizioni.
Ai sensi del comma 5 del citato articolo 11 sono assoggettate a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di somme a titolo di indennità di esproprio o di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime.
Il comma 6 stabilisce, altresì, che costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all’art. 81 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle sopra considerate e gli interessi comunque dovuti su tutte le somme in questione….
…Non danno luogo a plusvalenza, invece, le somme relative a indennità di esproprio di fabbricati e annesse pertinenze. Così pure non devono essere assoggettate a tassazione le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite…”.
RIS. N. 7/35 DEL 21 LUGLIO 1993
DIR. ACC. E PROGR.
Irpef – Redditi diversi – Ritenuta 20% sulle indennità di esproprio relative a terreni e fabbricati – Ambito di applicazione – Si riferisce ai terreni e non anche ai fabbricati
“L’Ing. G.F. ha chiesto di conoscere se alla ritenuta del 20% … recentemente istituita, debbano essere assoggettate le indennità di esproprio relative sia a terreni che a fabbricati, ivi comprese le pertinenze, ricadenti all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, F, di cui al D.M. 2 aprile 1968 o se, invece, solo le indennità relative ai terreni siti nelle predette zone omogenee siano da ritenere assoggettabili a tassazione.
Al riguardo, si precisa che l’art. 11, comma 5 e seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha introdotto nell’ordinamento tributario una nuova fattispecie impositiva e precisamente quella relativa alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano attività commerciali, di indennità di esproprio o di somme conseguite a seguito di cessioni volontarie o ad altro titolo nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme sono sottoposte a tassazione se corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D (infatti l’allargamento alla lettera F era contenuto nel D.L. 28 febbraio 1992, n. 174, non convertito nei termini e la disposizione non è stata riprodotta nei decreti di reiterazione) di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Va peraltro notato che la medesima legge ha aggiunto un periodo all’art. 81, comma 1, lettera b), del Tuir, in base al quale sono assoggettate a tassazione anche le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Considerato il tenore letterale della norma in esame e di quella relativa alle cessioni, contenuta nell’art. 81 e appena richiamata, si può ritenere che la fattispecie impositiva si realizza allorquando si tratti di somme percepite per indennità di esproprio, cessioni volontarie nell’ambito del procedimento espropriativo, eccetera, di terreni ricadenti nelle citate zone omogenee. Resta inteso che, ove si tratti di terreni ricadenti solo in parte nelle predette zone omogenee, la ritenuta in questione va operata soltanto sulla parte di indennità relativa all’area ricompressa “all’interno” delle zone stesse.
È, invece, da ritenere sicuramente non assoggettabile a tassazione la percezione di somme avvenuta ai medesimi titoli relativamente a fabbricati di qualunque tipo, nonché alle eventuali pertinenze.”
RIS. N. III-5-561 DEL 15 OTTOBRE 1993
DIR. AA.GG. E CONT. TRIB.
Accertamento – Ritenute alla fonte – Ritenute ex art. 11 della L. n. 413/1991 sulle indennità di esproprio relativi a terreni e fabbricati – Edifici urbani – Fattispecie – Trattamento
“Codesto Ministero ha chiesto di specificare se le indennità riferite all’acquisizione, mediante esproprio, di edifici urbani siano o meno soggette alla ritenuta di cui all’art. 11, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Al riguardo, va precisato che con l’art. 11, commi 5 e seguenti, della legge citata, è stata disposta la tassazione delle indennità di esproprio e delle somme percepite a seguito di cessioni volontarie o ad altro titolo nel corso di procedimenti espropriativi, nonché delle somme comunque dovute per effetto di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione, relative a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane ricadenti all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, percepite da soggetti che non esercitano imprese commerciali.
Detta tassazione è effettuata in primo luogo attraverso il sistema della ritenuta sull’intera somma percepita, la quale è a titolo definitivo a meno che l’interessato, al momento della dichiarazione dei redditi, non preferisca optare per la tassazione nei modi ordinari (tassazione separata oppure, ove consentito, tassazione ordinaria per opzione).
In quest’ultimo caso la ritenuta si considera effettuata a titolo d’acconto.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme sono assoggettate a tassazione solo se corrisposte relativamente a terreni come sopra qualificati. Pertanto, come già precisato da questo Dipartimento, con nota V-7/35 del 21 luglio 1993 della Direzione centrale per l’accertamento e la programmazione, la normativa sopra richiamata non si rende applicabile alle indennità riferite all’acquisizione, mediante esproprio, di fabbricati di qualunque tipo, nonché delle eventuali pertinenze.”.
SENT. N. 67 DEL 27 APRILE 2005 (DEP. IL 2 GIUGNO 2005)
della Comm. trib. reg. di Roma, sez. XXXVII – […] – Imposta sull’indennità d’esproprio – Terreni più fabbricati – Ritenuta d’acconto del 20 per cento sull’intera somma corrisposta – Esclusione dei fabbricati – Art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 413
“L’art., commi 5 e seguenti, della L. n. 413/1991, dispone la tassazione soltanto delle indennità espropriative relative a terreni destinati ad opere pubbliche o ad interventi di edilizia residenziale pubblica. La norma, pertanto, non si applica ad indennità espropriative di fabbricati di qualunque tipo”.
Tanto premesso, la deducente:
a) dichiara di NON ACCETTARE le indennita’ provvisorie di esproprio di cui trattasi e pertanto chiede sin d’ora che gli atti, unitamente alle osservazioni del 28.11.2008 ed alla presente nota, siano trasmessi alla competente Commissione Provinciale Espropri per la determinazione della indennita’ definitiva;
b) richiama sin d’ora l’attenzione sulla necessita’ di applicare correttamente e legittimamente il regime fiscale relativo alle indennita’ espropriative e pertanto indica che la ritenuta irpef del 20 % prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 327/2001 deve essere applicata esclusivamente sulla indennita’ di esproprio relativa ai terreni edificabili e con esclusione su tutte le altre indennita’ esproipriative (per terreni agricoli, per il fabbricato, per gli oneri pertinenziali, ecc.).
Per i documenti aggiornati, vedi anche:
A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
ISTRUZIONI PER TUTELARSI
A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza
Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).
SE L'ESPROPRIATO
ha già un Professionista di sua fiducia
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 -
Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.
SE L'ESPROPRIATO
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- Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
- Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
- Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI
Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.