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Ricerche espropri

Norme italiane: aree destinate ad edilizia economica e popolare (peep)

Le aree destinate ad edilizia economica e popolare devono ritenersi edificabili anche in base alla giurisprudenza italiana

Avvertenza: questo estratto di documento fa parte dell’archivio storico di alcuni atti prodotti da ANPTES e non è aggiornato. Per la documentazione aggiornata torna alla home page del sito.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione
Del resto tale conclusione e’ confortata dalla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha stabilito:

1. che “la destinazione di una zona, nel piano regolatore generale, ad edilizia residenziale comporta l’affermazione della natura intrinsecamente edificabile a fini abitativi della zona, a nulla rilevando che la previsione di piano contempli per essa l’iniziativa pubblica. anche i piani di edilizia economica e popolare – cosiddetti p.c.c.p. – sono infatti piani di edilizia residenziale ad iniziativa pubblica (giacché le aree su cui sorgeranno i fabbricati sono espropriate dal comune, e sono successivamente assegnate agli operatori o in diritto di proprietà, oppure in diritto di superficie), senza che questo sia di ostacolo al riconoscimento dell’edificabilità legale delle aree che vi sono incluse” (Cass. 27.2.2009 n. 4817); che l’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di un’area ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio va effettuato tenendo conto non solo della destinazione attribuita all’area dal piano regolatore generale o dal piano di fabbricazione, ma anche delle varianti apportate da strumenti di terzo livello.

2. che “Così argomentando, detto Giudice ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’inclusione di un’area nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare (P.C.C.P.), là dove quest’ultimo risulti in vigore al momento dell’emanazione del decreto di esproprio o, come nella specie, della stipula dell’atto di cessione volontaria del bene espropriato che di tale decreto tiene luogo, implica di per sé, quand’anche l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale, o di altro strumento urbanistico generale (piano di fabbricazione), ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, che l’area stessa abbia acquisito carattere di edificabilità, atteso che il P.C.C.P., in parte qua, assume consistenza di variante del regime urbanistico generale (contenuto nel piano regolatore o nel piano di fabbricazione) anteriormente vigente e deve, perciò, essere considerato strumento programmatorio e conformativo, del quale occorre tenere conto agli effetti del riconoscimento della natura edificatoria, secondo diritto, del terreno di cui trattasi e della conseguente determinazione della relativa indennità di esproprio o del prezzo della relativa cessione volontaria (Cass. 7 dicembre 2001, n. 15514; Cass. 11 giugno 2002, n. 8330; Cass. 3 giugno 2004, n. 10555; Cass. 26 novembre 2004, n. 22349; Cass. 17 gennaio 2007, n. 1043)” (Cass.16.1.2009 n. 1026);

3. che “l’inclusione di un’area nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare implica, anche ove l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportava la qualificazione come suolo agricolo, che, in virtù della variante introdotta dal peep (che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo), la stessa ha acquisito carattere di edificabilità” (Cass. 10.1.2008 n. 330);

4. che “ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione di suoli destinati all’attuazione di programma di edilizia economica e popolare, di cui va ritenuta, per il semplice fatto del loro inserimento nel peep, il carattere edificabile, occorre tener conto dell’indice medio di fabbricabilità del piano, in rapporto alla superficie volta per volta espropriata…” (Cass. 17.1.2007 n. 1043);

5. che “e’ irrilevante che nel contesto del peep l’area sia destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di p.r.g.), giacché in tale contesto l’edificabilità va commisurata ad indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi, ove non si ritenga di stimare il terreno ricorrendo a criteri comparativi basati sul valore di aree omogenee. infatti l’inclusione di un’area nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare implica, anche ove l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, che, in virtù della variante introdotta dal peep (che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo), la stessa abbia acquisito carattere di edificabilità, e che la determinazione dell’indennità di esproprio debba adottare il criterio previsto dall’art. 5 bis comma 1 legge 8.8.1992 n. 359″ (Cass. 3.6.2004 n. 10555);

6. che “A torto poi il comune contesta l’edificabilita’ legale del terreno ceduto, la quale, invece, discende proprio dal piano p.e.e.p. in funzione del quale esso è stato acquisito ed utilizzato dalla amministrazione e che costituisce strumento urbanistico con valenza conformativa quanto alla variante con esso introdotta rispetto la precedente zonizzazione agricola, cui ricorrente pretende di fare ancora riferimento (cfr. Cass. nn. 10555/04; 11621, 9062/02 per tutte)” (Cass. 29.10.2008 n. 25986).

Null’altro occorre aggiungere sul punto: norme e giurisprudenza cedu e norme e giurisprudenza italiane, infatti, concordano nell’affermare che i terreni espropriati compresi in zona destinata all’edilizia residenziale economica e popolare devono ritenersi edificabili.

Per i documenti aggiornati, vedi anche:

A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato

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