Quanto alla ulteriore indennità per il danno da esproprio parziale di bene unitario: aree non a pertinenza di fabbricati
Avvertenza: questo estratto di documento fa parte dell’archivio storico di alcuni atti prodotti da ANPTES e non è aggiornato. Per la documentazione aggiornata torna alla home page del sito.
In caso di espropriazione parziale di immobili, con o senza la produzione di aree marginali relitte, al proprietario spetta una specifica indennità finalizzata a compensarlo per la perdita del valore del commerciale dei terreni causata dal frazionamento.
AREE NON A PERTINENZA DI FABBRICATI
Dagli elementi informativi disponibili, sembrerebbe che l’espropriazione prevista e’ destinata a comportare danni da frazionamento atteso che solo una parte del mappale 11 sarebbe interessata dal relativo procedimento.
L’art. 33/1 d.p.r. n. 327/2001 (confermando sostanzialmente la previsione dell’art. 40 della legge fondamentale n. 2359/1865) prevede infatti che “nel caso di espropriazione parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata e’ determinata tenendo conto della relativa diminuzione di valore”. Va da se’ che tale danno deve essere indennizzato.
Nella fattispecie il danno da frazionamento e da espropriazione parziale scaturisce in particolare a seguito dell’abbattimento del valore di tutta l’area a causa della diminuzione dell’appetibilita’ commerciale dei fondi risultata frantumata dall’operazione di esproprio.
In materia di danno da frazionamento, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 5.12.2008 n. 28817 e Cass. 10.12.2008 n. 28979) ha ormai da tempo stabilito che l’indennizzabilita’ della diminuzione di valore della parte di fondo non espropriata presuppone non soltanto che vi sia stato un effettivo degrado della parte residua, ma altresi’ l’esistenza, tra la parte di fondo espropriata e quella non espropriata, di un rapporto di unita’ funzionale, per ubicazione e destinazione, sicche’ il degrado sia imputabile alla loro separazione (Cass., n. 6722/1998).
In altri termini, l’espropriazione parziale e’ configurabile quando ricorra la duplice condizione che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale e obiettivo, tale da conferire all’intero immobile unità economica e funzionale, e che il distacco di una parte di esso influisca, oggettivamente, in modo negativo sulla parte residua, con esclusione di ogni valutazione soggettiva, cioe’ rilevante per il solo proprietario o per persone determinate (Cass. n. 9489/1998; Cass. n. 6722/1998).
Infatti, l’espropriazione parziale, per la quale l’indennita’ va determinata sulla base della differenza fra il valore dell’unico bene prima dell’espropriazione ed il valore della porzione residua, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 2359/1865, si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un’unitaria destinazione economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristoratile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilita’ di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa” (Cass. n. 19570/2007).
L’indennità di espropriazione, e del pari il danno liquidato in sede di occupazione acquisitiva – si e ulteriormente chiarito – comprende anche il deprezzamento che deriva alle parti residue del suolo parzialmente acquisito, siccome essa riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo (Cass. n. 24435/2006 sul solco di fermo indirizzo espresso per tutte da Cass. n. 10634/2004; Cass n. 10934/2001, Cass. n. 10570/2003 e Cass. n. 6388/2000).
Per i documenti aggiornati, vedi anche:
A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
ISTRUZIONI PER TUTELARSI
A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza
Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).
SE L'ESPROPRIATO
ha già un Professionista di sua fiducia
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 -
Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.
SE L'ESPROPRIATO
vuol richiedere assistenza a un Professionista dell'Associazione
- La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
- Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
- Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
- Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
- Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
- Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI
Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.