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L’indennita’ di esproprio deve ritenersi oggettivamente insufficiente laddove essa non abbia previsto il ristoro anche del diritto (di proprieta’ e/o di credito) spettante al cittadino del fondo espropriato per il valore delle essenze e delle esistenze presenti nel sottosuolo.
La nozione del diritto di proprieta’ elaborata dalla giurisprudenza della c.e.d.u. si estende fino a ricomprendere anche il diritto di credito espresso sotto ogni forma e fino a ricomprendervi l’aspettativa anche di una “chance”, pertanto, l’indennita’ di esproprio deve ritenersi oggettivamente insufficiente laddove essa non abbia previsto il ristoro anche del diritto (di proprieta’ e/o di credito) spettante al cittadino del fondo espropriato per il valore delle essenze e delle esistenze presenti nel sottosuolo.
MISURA DELLA INDENNITA’ DI ESPROPRIO
L’applicazione dell’art. 1 Protocollo 1 addizionale alla c.e.d.u. comporta gia’ di per se’ la naturale implicazione che i terreni siano stimati e valutati sulla base del loro pieno valore di mercato “sic et simpliciter”, a prescindere da ogni indagine in ordine alla natura edificabile o meno degli stessi (indagine che in ogni caso riveste un aspetto di secondo piano atteso che la natura dei fondi e’ comunque sottesa al loro comune ed intrinseco valore venale).
In applicazione del criterio di stima, l’indennita’ di esproprio deve essere coerentemente stimata e determinata sulla base del valore venale di mercato dei terreni stessi.
Ma e’ altrettanto evidente che della perdita di tale valore (conseguente all’esproprio) il proprietario dei fondi deve essere in ogni caso integralmente reintegrato.
Posto dunque che la nozione del diritto di proprieta’ elaborata dalla giurisprudenza della c.e.d.u. si estende fino a ricomprendere anche il diritto di credito espresso sotto ogni forma e fino a ricomprendervi l’aspettativa anche di una “chance”, emerge con sufficiente evidenza che nella fattispecie l’indennita’ di esproprio deve ritenersi oggettivamente insufficiente laddove essa non abbia previsto il ristoro anche del diritto (di proprieta’ e/o di credito) spettante al cittadino del fondo espropriato per il valore delle essenze e delle esistenze (pietra leccese) esistenti nel sottosuolo.
E’ inutile precisare infatti che – alla luce dei sondaggi gia’ esperiti – allo stato e’ certa l’esistenza nel sottosuolo della pietra leccese indicata e pertanto l’indennita’ di esproprio deve legittimamente tenerne conto.
L’ulteriore e distinto diritto rivendicato sotto il profilo in esame scaturisce tra l’altro anche dall’applicazione alla fattispecie del principio stabilito dalla sentenza pubblicata in data 6.3.2007 [nella causa Scordino / Italia (3)], con la quale la Corte Europea ha stabilito che al cittadino la cui proprieta’ sia stata soppressa spetta il diritto al risarcimento dei danni i quali devono comprendere non solo il valore del mercato del terreno ma anche il valore rappresentativo della perdita di ogni “chances” insita nella utilizzazione del terreno.
Va da se’ che trattasi di stima espressa solo ai fini transattivi e con espressa riserva del diritto alla maggiore indennita’ in caso di azione giurisdizionale.
A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).
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La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 29 Maggio 2024