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Qualora nel sottosuolo dei fondi espropriati fossero rinvenuti beni e/o reperti archeologici, al proprietario spetta un ulteriore e distinto diritto, l’indennita’ di esproprio deve estendersi fino a ricomprendere anche il diritto (di credito) spettante al cittadino del fondo espropriato al premio per il ritrovamento di beni archeologici sui fondi espropriandi (art. 92 d.lgs. n. 42/2004) e/o all’indennità a seguito della relativa espropriazione (art. 95 ed art. 99 d.lgs. n. 42/2004).
DIRITTO PER REPERTI ARCHEOLOGICI
Qualora nel sottosuolo dei fondi espropriati fossero rinvenuti beni e/o reperti archeologici, in tal caso al proprietario spetta un ulteriore e distinto diritto.
Posto dunque che la nozione del diritto di proprieta’ elaborata dalla giurisprudenza della c.e.d.u. si estende fino a ricomprendere anche il diritto di credito espresso sotto ogni forma e fino a ricomprendervi l’aspettativa anche di una “chance”, cosi’ parimenti emerge con sufficiente evidenza che nella fattispecie l’indennita’ di esproprio deve estendersi fino a ricomprendere anche il diritto (di credito) spettante al cittadino del fondo espropriato al premio per il ritrovamento di beni archeologici sui fondi espropriandi (art. 92 d.lgs. n. 42/2004) e/o all’indennità a seguito della relativa espropriazione (art. 95 ed art. 99 d.lgs. n. 42/2004).
L’ulteriore e distinto diritto rivendicato sotto il profilo in esame scaturisce tra l’altro anche dall’applicazione alla fattispecie dell’innovativo principio da ultimo stabilito dalla recente sentenza pubblicata in data 6.3.2007 [nella causa Scordino / Italia (3), con la quale la Corte Europea ha stabilito che al cittadino la cui proprieta’ sia stata soppressa spetta il diritto al risarcimento dei danni i quali devono comprendere non solo il valore del mercato del terreno ma anche il valore rappresentativo della perdita di ogni “chances” insita nella utilizzazione del terreno.
Se dunque l’amministrazione espropriante ritenesse che la fattispecie di cui trattasi appartiene alla previsione dell’art. 92 d.lgs. n. 42/2002 (premio per il ritrovamento), allora in tal caso l’indennita’ spettante deve essere integrata con la previsione del premio al proprietario del fondo (su cui e’ stato fatto il ritrovamento) da determinare nella misura di una somma non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate e nel rispetto del procedimento descritto dall’art. 93 d.lgs. n. 42/2004.
Qualora invece l’amministrazione espropriante ritenesse che la fattispecie di cui trattasi appartiene alla previsione dell’art. 95 d.lgs. n. 42/2004 (espropriazione dei beni culturali), allora anche in tal caso l’indennita’ deve essere parimenti integrata con la previsione di una ulteriore e distinta indennita’ di esproprio da determinare nella misura del giusto prezzo che il bene archeologico avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato, in conformita’ a quanto previsto dall’art. 99 d.lgs. n. 42/2004.
Pertanto, in entrambi i casi e sotto qualunque profilo si esamini la fattispecie, al proprietario del fondo espropriato spetta comunque un distinto ed autonomo diritto per la causale in discussione.
A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).
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La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 29 Maggio 2024