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I terreni ricadenti in zone F devono ritenersi edificabili
Avvertenza: questo estratto di documento fa parte dell’archivio storico di alcuni atti prodotti da ANPTES e non è aggiornato. Per la documentazione aggiornata torna alla home page del sito.
L’esatto inquadramento della fattispecie e la corretta impostazione della controversia impongono di accertare preliminarmente se il terreno espropriando sia munito o meno della cosiddetta edificabilità legale.
Si premette a tal fine che dalla destinazione urbanistica risulta che i terreni di cui trattasi ricadono nella zona territoriale omogenea F 1.
Alla luce di tale premessa, si deve affermare che i terreni espropriandi compresi nella zona F1 sono oggettivamente dotati di edificabilita’ legale, in conformita’ peraltro anche al contributo offerto dalla giurisprudenza.
1. Cass. 4.3.2009 n. 5243 “Occorre allora premettere che – come già chiarito in altre pronunce di questa corte (cfr. per tutte Cass. 26 gennaio 2006 n. 1626) – i suoli inseriti nella zona F, comprendente, secondo la previsione del d.m. 2.4.1968 (art. 2) “le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”, sono normalmente da considerare non edificabili e, di conseguenza, indennizzabili in relazione al loro valore agricolo. Una conferma, al riguardo, si trae dal cit. D.M. art. 7 che, a differenza delle altre zone, non prevede per la zona F limiti di densita’ edilizia.
2. E’ bensi’ vero che, in via eccezionale, anche la zona F, qualora sia consentita la costruzione di parcheggi ed infrastrutture, puo’ considerarsi edificabile, non identificandosi ne’ esaurendosi l’edificabilita’ in quella residenziale abitativa ma ricomprendendo essa tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (così, tra le altre, Cass. sez. un. 23 aprile 2001 n. 172). Ma, a tal fine, e’ necessario che la zona non sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, non precluso all’iniziativa privata. Qualora sussista un tale vincolo di destinazione, che non tollera la realizzazione ad iniziativa privata neppure attraverso apposite convenzioni, devono ritenersi inibite ai privati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, concepite unicamente al fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi (cfr., ex plurimis, Cass. 19 dicembre 2008 n. 29768). Soltanto ove, viceversa, il vincolo posto dalla classificazione effettivamente introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata o promiscua (pubblico – privata), e’ postulabile l’edificabilita’ del suolo, nell’accezione più ampia sopra richiamata, purche’ non si tratti di manufatti precari, quali chioschi ed attrezzature per giochi (cfr. Cass. n. 1626 del 2006 cit).
3. Cass. 29.9.2004 n. 19542 “La classificazione medesima, propria del territorio destinato ad attrezzature ed impianti d’interesse generale, e’ idonea a determinare la EDIFICABILITA’ LEGALE, quando non si accompagni a vincoli di tipo conformativo e quando implichi anche per il privato la facolta’ di realizzare quelle strutture (vedi Cass. n. 10400 del 2003, sopra menzionata)”.
4. Cass. 2.7.2003 n. 10440 “Ai fini della determinazione dell’indennita’ di esproprio, non basta la sola classificazione in zona F (comprendente la parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti d’interesse generale) per escludere l’edificabilita’ legale di un’area, ma e’ necessario, altresi’, verificare quale destinazione, tra le molte (e diverse) destinazioni possibili, sia stata in concreto impressa alla zona o all’area, nonche’ quale sia la natura del vincolo nascente da quella destinazione (nella fattispecie, la suprema corte ha confermato la qualificazione come edificabile di un’area, ricadente in zona F, ma con destinazione di uso pubblico – per edificio scolastico – impressa con la localizzazione di detto edificio, la quale comportava un vincolo a carattere espropriativo, di cui dunque non doveva tenersi conto ai fini della determinazione dell’indennita’, mentre le aree circostanti avevano prevalente destinazione residenziale di espansione C, cio’ che consentiva di desumere l’edificabilita’ legale anche dell’area in questione)”.
5. Cass. 15.9.2006 n. 20011 “…la Corte di Cassazione ha stabilito che un’area deve essere ritenuta edificabile per il solo fatto che risulti tale in base allo strumento urbanistico vigente (Cass. SS.UU. n. 172/2001) e più specificamente che “l’edificabilità non si identifica nè si esaurisce ….in quella residenziale abitativa ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del territorio in via di principio non precluse all’iniziativa privata” (Cass. SS.UU. n. 172/2001).
6. Tale ultimo principio è stato affermato dalla Corte di legittimità con riferimento all’espropriazione di un’area ricompresa in zona F3 e destinata ad ampliamento di un ospedale. Pertanto e con riferimento al caso in esame la Corte d’Appello di Catania non avrebbe dovuto escludere la vocazione edificatoria delle aree de quibus destinate ad edificazione di “strutture sanitarie” posto che tale dizione non significa affatto che l’attività edificatoria sia riservata esclusivamente ad enti pubblici. Cio’ del resto trova conferma nel certificato di destinazione urbanistica e nella semplice lettura dell’art. 64 dello strumento urbanistico del Comune di Lentini che non riserva la costruzione di edifici sanitari alla sola mano pubblica. Il motivo teste’ riassunto va esaminato congiuntamente al secondo motivo con il quale la ricorrente lamenta violazione della legge n. 359/1992 art. 5 bis, posto che il requisito dell’edificabilita’ non richiede che l’edificazione sia consentita a tutti, essendo sufficiente che sull’area sia possibile realizzare una determinata struttura edilizia… Invero al fine di attribuire ad un’area sottoposta ad espropriazione la natura edificatoria non è sufficiente che la stessa sia inserita in zona F (destinazione ad impianti di interesse generale) ma è altresì necessario che l’edificabilità di tali impianti come ad esempio, per quanto qui rileva, istituti sanitari sia realizzabile anche da privati (Cass. 29.9.2004 n. 19542)…”.
7. Cass. 25.1.2007 n. 1641 “Quanto al primo motivo è da osservare che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre Cass. n. 2871/2005), il sistema introdotto dalla legge n. 359/1992 art. 5 bis, caratterizzato dalla rigida distinzione tra aree edificabili ed aree agricole o, comunque, non edificabili, non ammette figure intermedie; ne deriva che il riconoscimento della edificabilità è ancorato ad un paradigma di legalità per cui un’area è edificabile se risulta classificata come tale dagli strumenti urbanistici al momento dell’adozione del decreto di esproprio, soccorrendo il criterio della edificabilità di fatto solo in via suppletiva (ossia in difetto di disciplina legale), ovvero in via complementare (sul piano, cioè, della qualificazione del valore Venale del bene). Pertanto, il riconoscimento della edificabilità (che pur non si identifica e non si esaurisce in quella abitativa) postula l’indagine in ordine alla effettiva destinazione attribuita all’area, per cui, se la zona è vincolata ad un utilizzo pubblicistico (strutture ospedaliere o verde pubblico), è preclusa ai privati ogni possibilità di trasformazione tecnicamente riconducibile all’edificazione. L’area è, dunque, non edificabile, risultando irrilevanti, ai fini del riconoscimento di un tertium genus in ordine alla natura dell’area, gli interventi e le strutture finalizzati alla realizzazione dello scopo pubblicistico. Correttamente i Giudici di merito (sulla base della consulenza di ufficio) hanno affermato che, essendo il terreno in questione, al tempo dell’espropriazione, inserito dal P.R.G. in parte entro la fascia di rispetto stradale, assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, e in parte in zona destinata ad attrezzature ospedaliere, edificabili solo dagli enti pubblici, la relativa area non ha natura edificabile ai fini del calcolo dell’indennità di esproprio” (con l’inevitabile conclusione che invece qualora l’attivita’ di costruzione delle strutture sanitarie sia consentita anche su iniziativa privata, allora in tal caso il terreno deve ritenersi dotato della edificabilita’ legale).
8. Cass. 7.2.2006 n. 2613 “Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, alla luce di una interpretazione logico – sistematica, secundum costitutionem, dal disposto del D.L. n. 332 del 1992, art. 5, comma 3 conv., con modif., in legge n. 359/1992 – interpretazione già adottata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 442 del 1993 ed oggi esplicitamente confermata dal d.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 art. 32 comma 1 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) – la ricognizione della qualità edificatoria o meno delle aree, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, va compiuta in relaziona al momento in cui si attua la vicenda ablatoria – e, cioè, alla data di adozione del provvedimento di esproprio – prescindendo dall’incidenza del vincolo preordinato all’espropriazione (ex plurimis, Cass., 1 agosto 2003 n. 11729; Cass., 4 luglio 2003, n. 10570; Cass., 19 giugno 2003, n. 9808; Cass., 21 marzo 2003, n. 4130; Cass. 7 dicembre 2001, n. 15514; Cass., 21 febbraio 2001, n. 2474; Cass., 30 marzo 2000, n. 3873; Cass., 15 gennaio 2000, n. 425) tenendo conto, invece, dei vincoli “conformativi”, che – in quanto non correlati (a differenza dei primi) alla vicenda ablatoria, ma connaturati, viceversa, alla proprietà in sè, per inerenza alla stessa di un regime giuridico generale o di un particolare statuto urbanistico – contribuiscono a fondare i caratteri dei suoli anche per gli aspetti valutativi.
9. Il carattere “conformativo”, e non ablatorio, agli effetti indennitari, dei vincoli di piano, non discende, peraltro – come mostra di ritenere l’amministrazione municipale ricorrente – dalla loro collocazione in una determinata categoria di strumenti urbanistici (nella specie, il piano regolatore generale), ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e di struttura, dei vincoli stessi. In particolare, si è in presenza di vincoli conformativi allorchè le prescrizioni mirino ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assolta dalla intera zona in cui questi ricadono e delle sue caratteristiche intrinseche, o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica. Di contro, allorquando previsioni pur contenute in piani c.d. di secondo livello – inerenti, cioè, all’intero territorio comunale – non abbiano, eccezionalmente, una tale natura generale, ma impongano un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata (con indicazione c.d. “lenticolare”), il vincolo deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione, con conseguente sua ininfluenza agli effetti indennitari (tra le altre, Cass., 16 febbraio 2005, n. 3116; Cass., 21 gennaio 2005, n. 1336; Cass., 20 ottobre 2004, n. 20502; Cass., 28 maggio 2004, n. 10265; Cass., 27 febbraio 2004, n. 3966; Cass., 1 agosto 2003, n. 11729; Cass., 9 maggio 2002, n. 663; Cass., 19 aprile 2002, n. 5727; Cass., Sez. un., 23 aprile 2001, n. 173). (Conformi ex plurimis Cass. 25 gennaio 2007 n. 1641, Cass. 7 febbraio 2006 n. 2613, Cass. 1 agosto 2003 n. 11729; Cass., 4 luglio 2003 n. 10570; Cass. 19 giugno 2003, n. 9808; Cass. 21 marzo 2003 n. 4130; Cass. 7 dicembre 2001 n. 15514; Cass. 21 febbraio 2001 n. 2474; Cass. 30 marzo 2000 n. 3873; Cass. 15 gennaio 2000 n. 425; Cass. 16 febbraio 2005 n. 3116; Cass. 21 gennaio 2005 n. 1336; Cass. 20 ottobre 2004 n. 20502; Cass. 28 maggio 2004 n. 10265; Cass. 27 febbraio 2004 n. 3966; Cass. 1 agosto 2003 n. 11729; Cass. 9 maggio 2002 n. 663; Cass. 19 aprile 2002 n. 5727; Cass. Sez. Un. 23 aprile 2001 n. 173).
Per i documenti aggiornati, vedi anche:
A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato