Diritti del terzo non proprietario del bene espropriato o di altri beni che subiscono una diminuzione di valore, ma comunque danneggiato dall’espropriazione

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Al soggetto terzo non espropriato ma comunque danneggiato, spettano le indennità qui descritte; la CEDU infatti tutela diritti ed interessi, e non solo il diritto di proprietà. Non spetta, ovviamente, l’indennizzo per i terreni espropriati di cui non è proprietario.

DIRITTI DEL SOGGETTO NON PROPRIETARIO COLPITO DA ESPROPRIAZIONE
Nella prospettiva del d.p.r. n. 327/2001, il soggetto terzo istante, in quanto semplicemente conduttore (e percio’ stesso non proprietario) dei fabbricati e dell’area oggetto di esproprio, non avrebbe alcun diritto ad essere indennizzato per i danni, pur oggettivamente evidenti subiti a causa dell’esproprio; ma il soggetto istante può invocare, gia’ in sede di procedimento amministrativo di esproprio ed anche dinanzi al giudice italiano, l’applicazione diretta delle norme della c.e.d.u. e la tutela accordata dalla giurisprudenza della Corte Europea.

Alla luce della normativa italiana (d.p.r. n. 325/2001
Ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie, si rende necessario prendere le mosse dall’esame delle disposizioni del d.p.r. n. 325/2001 in materia di effetti dell’espropriazione nei confronti di terzi e di soggetti aventi titolo all’indennita’.

L’art. 25 (“Effetti dell’espropriazione per i terzi”) cosi’ testualmente dispone:
“1. L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità.
4. A seguito dell’esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma.”

L’art. 34 d.p.r. n. 325/2001 (“Soggetti aventi titolo all’indennità”) prevede che:
“1. L’indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfiteuta, se ne sia anche possessore.
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell’atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
3. L’espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l’enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell’indennità.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull’indennità di esproprio e può proporre l’opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario.”

Cio’ premesso, si puo’ ritenere che la normativa italiana non sembra orientata ad accordare alcun diritto al soggetto terzo non proprietario che tuttavia sia colpito ed ovviamente danneggiato dal procedimento di espropriazione.

Ne conseguirebbe dunque che, nella prospettiva del d.p.r. n. 327/2001, il soggetto terzo istante, in quanto semplicemente conduttore (e percio’ stesso non proprietario) dei fabbricati e dell’area oggetto di esproprio, non avrebbe alcun diritto ad essere indennizzato per i danni, pur oggettivamente evidenti, prodotti all’attività commerciale a causa ed a seguito dell’espropriazione dei fabbricati e dell’area all’interno dei quali esercita l’attivita’.

Per completezza, va altresi’ precisato che non sembra neppure logicamente percorribile l’ipotesi che il non proprietario, danneggiato nell’esercizio della sua attività, possa far valere i propri diritti sulla indennita’ spettante al soggetto proprietario espropriato (danneggiato in termini di perdita patrimoniale). Si tratta infatti – come e’ evidente – di due categorie di danni eterogenee e diverse e ben distinte sul piano concettuale.

Entrambe trovano giustificazione nell’unico fatto genetico rappresentato dalla espropriazione la quale infatti produce contemporaneamente danni sia in capo al soggetto proprietario del bene colpito dalla espropriazione sia in capo al soggetto (non proprietario) che utilizza legittimamente il medesimo bene espropriato per l’esercizio di un’attivita’ commerciale in senso lato.
Va da se’ che nel momento in cui la normativa italiana abbia previsto che il secondo soggetto non abbia alcun diritto per essere indennizzato dei danni direttamente prodotti dal procedimento espropriativo, essa si pone in stridente conflitto con la normativa c.e.d.u. e con la giurisprudenza della Corte Europea.

Per i documenti aggiornati, vedi anche:

A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.3 Vuoi accettare l’indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità – con le norme italiane
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato