TERZA SEZIONE
PROCEDIMENTO FENDI E SPERONI C. ITALIA
(Richiesta n. 37338/03)
SENTENZA
STRASBURGO
5 ottobre 2006
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della convenzione. Pu? subire modifiche di forma.
Nell’affare Fendi e Speroni c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), che si riunisce in una camera composta da:
Sigg. B.M. ZUPANCIC, presidente, J. HEDIGAN, C. BIRSAN, V. ZAGREBELSKY, la signora A. GYULUMYAN, il sig. E. MYJER, la signora I. ZIEMELE, giudici, e della signora F. ARACI, greffi?re aggiunta di sezione,Dopo averne deliberato in camera del consiglio il 14 settembre 2006, Pronuncia la sentenza che ecco, adottato a questa data:
PROCEDURA
1. All’origine dell’affare si trova una richiesta (n. 37338/03) diretta contro la repubblica italiana e di cui due cittadini di questo Stato, il sig. Candido Speroni e la signora Carla Fendi (?i ricorrenti?), hanno investito la Corte il 25 novembre 2003 ai sensi dell’articolo 34 della convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (?la convenzione?).
2. I ricorrenti sono rappresentati da miei G. Lavitola ed A. Zerboni, avvocati a Roma. Il governo italiano (?il governo?) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I. il sig. Braguglia, e con il suo coagent, il sig. F. Crisafulli.
3. Il 10 novembre 2005, la Corte (terza sezione) ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile ed ha deciso di comunicare le obiezioni tratte degli articoli 1 del protocollo n. 1 e 6 ? 1 della convenzione al governo. Facendo valere l’articolo 29 ? 3 della convenzione, ha deciso che sarebbero esaminati allo stesso tempo l’ammissibilit? ed il buon fondamento dell’affare.
IN REALT?
I. LE CIRCOSTANZE DELLA SPECIE
4. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1930 e 1937 e residente a Roma.
5. I ricorrenti erano proprietari con due terzi (?i terzi?) di un terreno constructible di 3.526 metri quadrati sis a Roma e registrato al catasto, strato 232, lotti 319 e 320.
6. Con un decreto del 4 agosto 1982, il consiglio provinciale di Roma approv? il progetto di costruzione di una scuola sul campo dei ricorrenti e dei terzi.
7. Con un decreto del 14 ottobre 1982, il consiglio provinciale di Roma autorizz? l’occupazione di emergenza di questo terreno in previsione della sua espropriazione, per procedere alla costruzione della scuola.
8. Il 9 novembre 1982, l’amministrazione provinciale proced? all’occupazione materiale del terreno ed inizi? i lavori di costruzione.
9. Con un atto d’incarico notificato il 2 dicembre 1988, i ricorrenti introdussero un’azione in danni e interessi nei confronti dell’amministrazione provinciale dinanzi al tribunale di Roma. Facevano valere che l’occupazione del terreno era illegale poich? questa era continuata oltre al periodo autorizzato, senza che si procedesse all’espropriazione formale ed al pagamento di un’indennit?. Chiedevano una compensazione per la perdita del terreno, come pure un’indennit? d’occupazione.
10. Nel frattempo, con un atto d’incarico notificato il 17 novembre 1988, i terzi avevano introdotto dinanzi al tribunale di Roma un’azione avente lo stesso oggetto di quella introdotta dai ricorrenti.
11. Ad una data non precisata, il tribunale riunisce le due procedure.
12. Con un giudizio depositato all’innesto il 13 novembre 1993, il tribunale di Roma ritenne che il termine d’occupazione autorizzata aveva preso fine il 20 luglio 1984 e che a partire da questa data i ricorrenti ed essendo i terzi dovevano essere considerati come privati del loro terreno dall’effetto della costruzione del lavoro pubblico, ai sensi del principio dell’espropriazione indiretta.
13. Alla luce di queste considerazioni, il tribunale condann? l’amministrazione provinciale a versare ai ricorrenti ed ai terzi la somma di 3.369.164 760 itl, che corrisponde al valore mercantile del bene rivalutato al giorno della pronunzia ed alla compensazione per la perdita di valore di un terreno limitrofo che appartiene a questi. Inoltre, respinse la domanda che tende al pagamento di un’indennit? d’occupazione, poich? non era competente a questo proposito.
14. Con un atto notificato il 22 aprile 1994, l’amministrazione provinciale interjeta appello di questo giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma. Chiedeva inizialmente l’applicazione al caso di specie della legge n. 662 del 1996, nel frattempo entrata in vigore e riducendo l’importo dell’indennit? dovuta per la perdita del terreno. Inoltre, faceva valere che il terreno controverso doveva passare per sottoposto ad una limitazione di costruire che deriva dall’esigenza di protezione del paesaggio (vincolo posto sui beni culturali ed ambientali) e che quindi il suo valore mercantile non poteva corrispondere a quella di un terreno constructible.
15. Con una sentenza depositata all’innesto il 31 luglio 2000, la Corte d’appello accolse l’appello, dichiarando che il valore mercantile del terreno controverso non poteva corrispondere a quella di un terreno constructible a causa dell’offerta alla suddetta limitazione di costruire e che l’indennit? dovuta ai ricorrenti ed ai terzi per la perdita del terreno doveva essere calcolata ai sensi della legge n. 662 del 1996, nel frattempo entrata in vigore. Alla luce di queste considerazioni, la Corte d’appello ridusse a 258.582.000 itl, pi? interessi a partire dal 1988, la somma dovuta ai ricorrenti ed ai terzi per la perdita del loro terreno e a titolo di compensazione per la perdita di valore del terreno limitrofo.
16. Con un ricorso notificato il 29 ottobre 2001, i ricorrenti ed i terzi si fornirono in cassazione, che sostengono in particolare che il valore mercantile del terreno controverso doveva corrispondere a quella di un terreno constructible nonostante l’offerta alla limitazione di costruire.
17. Con una sentenza depositata all’innesto il 29 maggio 2003, la Corte di cassazione accolse parzialmente l’appello, nella misura in cui decret? che il valore mercantile del terreno controverso non poteva corrispondere a quella di un terreno non constructible nonostante l’offerta alla limitazione di costruire. Alla luce di queste considerazioni, la Corte di cassazione rinvi? l’affare ad un’altra sezione della Corte d’appello di Roma.
18. Con un atto notificato il 6 luglio 2004, i ricorrenti assegnarono l’amministrazione provinciale dinanzi a quest’altra sezione della Corte d’appello di Roma.
19. Risulta dalla cartella che questa procedura ? sempre pendente dinanzi alla Corte d’appello di Roma.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA NAZIONALI PERTINENTI
20. Il diritto nazionale pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (n. 67198/01, 13 ottobre 2005).
IN DIRITTO
I. sulla VIOLAZIONE ADDOTTA dell’ARTICOLO 1 del PROTOCOLLO n. 1
21. I ricorrenti adducono essere stato privato del loro terreno in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del protocollo n. 1, cos? formulato:
?Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? soltanto a causa d’utilit? pubblica ed alle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non pregiudicano il diritto che possiedono gli stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’impiego dei beni conformemente all’interesse generale o garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. ?
A. sull’ammissibilit?
22. Il governo solleva un’eccezione di non esaurimento dei mezzi di ricorso interno, che adduce che la procedura ? sempre pendente dinanzi alla Corte d’appello di Roma. A tale riguardo, sostiene che i ricorrenti non hanno ancora visto consolidarsi, con una decisione interna definitiva, il loro statuto ?di vittima? e che la Corte d’appello di Roma potrebbe concedere loro una compensazione integrale per la perdita del terreno.
23. I ricorrenti si oppongono alla tesi del governo.
24. La Corte ritiene, alla luce di tutte le argomentazioni delle parti, che quest’eccezione sia strettamente legata in fondo all’obiezione e decida di unirla in sotterraneo. Constata che l’obiezione non ? ovviamente male fondata ai sensi dell’articolo 35 ? 3 della convenzione. Rileva d’altra parte che quest’ultimo non si urta ad alcuna altra ragione d’irrecevibilit?. Occorre dunque dichiararlo ammissibile.
B. sul fondo
1. Tesi delle parti
a) Il governo
25. Di primo acchito, il governo riconosce che il presente affare non presenta aspetti particolari che la differenzierebbero degli affari d’espropriazione indiretta sui quali la Corte si ? recentemente pronunciata. Rinvia dunque alle argomentazioni gi? sottoposte alla Corte in materia d’espropriazione indiretta.
26. Inoltre, fa valere che il principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta costituirebbe un modo di regolamentare una situazione che deriva da un difetto di procedura che ha falsato l’espropriazione ed al seguito del quale l’azione dell’amministrazione ? diventata illegale.
27. Secondo il governo, tale regolamentazione di una situazione sorta di un atto illegale non romperebbe in modo ovvio il corretto equilibrio tra le varie esigenze in conflitto.
28. Infine, il governo rileva che nel presente affare le giurisdizioni interne hanno gi? dichiarato il trasferimento della propriet? del terreno ai sensi del principio dell’espropriazione indiretta, mentre in molte sentenze recenti (vedere, ad esempio, Colazzo c. Italia, n. 63633/00, 13 ottobre 2005) la Corte ha constatato una violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 in mancanza di un giudizio nazionale che dichiara che tale trasferimento aveva avuto luogo.
b) I ricorrenti
29. I ricorrenti fanno osservare che l’espropriazione indiretta ? un meccanismo che permette all’autorit? pubblica di acquisire un bene in qualsiasi illegalit?.
30. I ricorrenti denunciano una mancanza di chiarezza, previsibilit? e precisione dei principi e delle disposizioni applicati al loro caso poich? un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, non basta a soddisfare il principio di legalit?.
2. Valutazione della Corte
31. La Corte ricorda di primo acchito che ha unito in sotterraneo l’eccezione del governo tratta del non esaurimento dei mezzi di ricorso interno.
32. Per i ricorrenti, c’ha stato perdita di disponibilit? totale del terreno senza decreto d’espropriazione n? compensazione, tanto che in sostanza ci avrebbe stato un’espropriazione di fatto.
33. Per il governo, i ricorrenti sono stati privati del loro bene a partire dal momento in cui quest’ultimo ? stato irreversibilmente trasformato o, in ogni caso, a partire dal momento preso in considerazione dalle giurisdizioni nazionali come momento del trasferimento di propriet?.
34. La Corte ricorda che, per determinare se c’ha stato ?privazione di beni?, occorre non soltanto esaminare se c’ha stato espropriazione o espropriazione formale, ma ancora osservare oltre agli aspetti ed analizzare la realt? della situazione controversa. La convenzione mirando a proteggere diritti ?concreti ed effettivi?, occorre ricercare cos? la suddetta situazione equivaleva ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A n. 52, pp 24-25, ? 63).
35. Ricorda che l’articolo 1 del protocollo n. 1 esige, soprattutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel piacere del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della convenzione (Iatridis c. Grecia (GC), n. 31107/96, ? 58, CEDU 1999 II). Il principio di legalit? significa l’esistenza di norme di diritto nazionale sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A n. 296 A, pp 19 20, ? 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza dell’8 luglio 1986, serie A n. 102, p. 47, ? 110).
36. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia d’espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l c. Italia, n. 31524/96, CEDU 2000 VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, CEDU 2000 VI; fra le sentenze pi? recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, n. 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, n. 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (n. 3), n. 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, n. 67198/01, 13 ottobre 2005, Rosa ed Alba c. Italia (n. 1), n. 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chir? c. Italia (n. 4), n. 67196/1? ottobre 2005), secondo il quale l’espropriazione indiretta viola il principio di legalit? poich? non ? atto a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all’amministrazione di passare oltre norme fissate in materia d’espropriazione. Infatti, in tutti i casi, l’espropriazione indiretta mira a ratificare una situazione di fatto che deriva dalle illegalit? commesse dall’amministrazione, regolare le conseguenze per il privato e per l’amministrazione, a vantaggio di questa.
37. La Corte rileva che nella specie, i ricorrenti hanno perso la disponibilit? del terreno a partire dalla sua occupazione nel 1982, e che questo terreno ? stato successivamente trasformato in modo irreversibile a seguito della realizzazione di un lavoro pubblico. Le giurisdizioni interne hanno ritenuto che l’occupazione sia diventata senza titolo a partire dal 1984 ed a questa stessa data i ricorrenti sono stati privati del loro bene. La procedura ? ancora pendente dinanzi alla Corte d’appello di Roma.
38. In mancanza di un atto formale di trasferimento di propriet? suscettibile di spiegare i suoi effetti ed in mancanza di un giudizio nazionale che dichiara che tale trasferimento deve essere considerato realizzato (Carbonara et Ventura, pr?cit?, ? 80) e chiarente una volta per tutte le circostanze esatte di quest’ultimo, la Corte ritiene che la perdita di qualsiasi disponibilit? del terreno in questione, combinata con dell’impossibilit? finora di rimediare alla situazione accusata, ha generato conseguenze abbastanza gravi perch? i ricorrenti abbiano subito un’espropriazione di fatto, incompatibile con il loro diritto al rispetto dei loro beni (Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A n. 260 B, ? 45) e non conforma al principio di preminenza del diritto.
39. Di conseguenza, l’eccezione tratta del non esaurimento dei mezzi di ricorso interno non pu? essere presa in considerazione e c’ha stato violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
40. I ricorrenti adducono che l’adozione e l’applicazione della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 alla loro procedura costituisce un’ingerenza legislativa contraria al loro diritto ad un processo equo come garantito dall’articolo 6 ? 1 della convenzione, che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
?Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia intesa equamente (…) da un tribunale (…), che decider? (…) le contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (…)?
41. Il governo contesta questa tesi ed osserva in particolare che la Corte d’appello di Roma potrebbe decidere non di applicare nella specie la legge n. 662 del 1996.
42. La Corte rileva che quest’obiezione ? legata a quello esaminato sopra e deve dunque anche essere dichiarata ammissibile.
43. La Corte ha appena constatato, dal punto di vista dell’articolo 1 del protocollo n. 1, che la situazione denunciata dai ricorrenti non ? conforme al principio di legalit?. Considerando le ragioni che hanno portate la Corte a questa constatazione di violazione (paragrafi 37 a 39 sopra), la Corte ritiene che non c’? motivo di esaminare se c’ha stato, nella specie, violazione dell’articolo 6 ? 1 (vedere, a contrario, Scordino c. Italia (n. 1) (GC), n. 36813/97, ?? 103-104 e ?? 132-133, CEDU 2006).
III. Sull’APPLICAZIONE dell’ARTICOLO 41 della CONVENZIONE
44. Ai sensi dell’articolo 41 della convenzione,
?Se la Corte dichiara che c’ha stato violazione della convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto nazionale dell’alta parte contraente permette di cancellare soltanto imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte danneggiata, eventualmente, una soddisfazione equa. ?
45. A titolo di pregiudizio materiale, i ricorrenti sollecitano la restituzione del terreno ed il pagamento della somma di 1.278 776,26 EUR a titolo d’indennit? per non piacere del terreno.
46. Qualora la restituzione non fosse possibile, i ricorrenti chiedono il pagamento di una somma uguale al valore v?nale attuale del terreno, cio? 1.410.400 EUR, come pure dell’indennit? per non piacere del terreno suddetto.
47. Trattandosi del pregiudizio morale, i ricorrenti sollecitano il pagamento di 80.000 EUR
48. Infine, i ricorrenti chiedono 24 981,13 EUR per spese di procedura dinanzi alle giurisdizioni interne e 21 380,16 EUR per spese di procedura dinanzi alla Corte, imposta sul valore aggiunto (IVA) e contributi alla cassa di precauzione degli avvocati (CPA) per di pi?.
49. Di primo acchito, il governo chiede alla Corte di riservare la questione della soddisfazione equa alle sole fine di attendere la decisione definitiva delle giurisdizioni nazionali, dato che la procedura ? sempre pendente dinanzi alla Corte d’appello di Roma.
50. Quanto al pregiudizio materiale, il governo sostiene che la restituzione del terreno non ? possibile, a causa dell’esistenza di un lavoro pubblico su quest’ultimo. Trattandosi dell’eventuale compensazione per la perdita del terreno, il governo adduce che in ogni caso il valore di quest’ultimo deve essere calcolato alla data di trasferimento della propriet? o, in subordine, alla data della sentenza che constata questo trasferimento.
51. Trattandosi del pregiudizio morale e delle spese di procedura dinanzi alla Corte, il governo ritiene che le somme richieste dai ricorrenti sono eccessive e se ne rimettono alla saggezza della Corte.
52. Quanto alle spese di procedura dinanzi alle giurisdizioni interne, il governo sostiene che i ricorrenti non possono ottenere il rimborso di questi nell’ambito della procedura dinanzi alla Corte.
53. La Corte ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trovi in stato. Di conseguenza, la riserva e fisser? la procedura ulteriore, tenuto conto della possibilit? che il governo ed i ricorrenti raggiungono un accordo.