Mancato pagamento indennità di esproprio

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Trascorso infruttuosamente il termine di trenta giorni in mancanza di accordo delle parti, l'indennità deve ritenersi rifiutata.
L'art. 20/14 d.p.r. n. 327/2001 prevede in tal caso che l'autorità espropriante dispone il deposito entro trenta giorni presso la Cassa DD.PP. della somma offerta.
 
Il ritardo/rifiuto  di procedere dapprima al versamento alla Cassa DD.PP. delle indennità di cui trattasi e successivamente allo svincolo delle stesse in favore del cittadino espropiato, configura ovviamente non solo una responsabilità civile in capo all'amministrazione espropriante (vedi sopra in particolare Cass. n. 11523 del 17.5.2007) ma – come e' ben noto – la conseguente e connessa responsabilità erariale diretta e personale in capo agli amministratori ed ai dipendenti pubblici che con il loro comportamento (anche omissivo) si siano resi responsabili dei danni prodotti al cittadino espropriato.