Esproprio e indennità per occupazione temporanea 

Secondo la giurisprudenza l'indennità di occupazione, derivando da un atto autonomo, deve essere liquidata qualunque sia l'evento giuridico che caratterizza l'ablazione (cessione volontaria, espropriazione formale, occupazione acquisitiva, asservimento) in base ad un criterio unico ed unitario con riferimento alla superficie individuata dal decreto di occupazione temporanea, giacché il relativo indennizzo ha la funzione di compensare il detrimento provocato dal mancato godimento di detta area materialmente occupata per la durata indicata dal provvedimento, e cioè una perdita reddituale correlata esclusivamente al mancato godimento di questa e perciò diversa dalla perdita della proprietà dell'intero cespite e delle sue conseguenze: perciò da determinare necessariamente in una somma corrispondente, per ciascun anno di occupazione, ad 1/12 dell'indennità che sarebbe spetta per l'espropriazione della sola area effettivamente occupata (quale indicata nel relativo decreto) Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2007, n. 11782