Sez. Ricerche espropriIndennità esproprioArgomento
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L'indennità di esproprio per i fabbricati parzialmente o totalmente abusivi
L'ammontare dell'indennità è indipendente dall'accettazione o rifiuto dell'indennità provvisoria offerta dall'Autorità espropriante. Le norme CEDU tutelano anche le opere illegittimamente edificate.
Avvertenza: questo estratto di documento fa parte dell'archivio storico di alcuni atti prodotti da ANPTES e non è aggiornato. Per la documentazione aggiornata torna alla home page del sito.
NORME ITALIANE
Eventuali maggiorazioni in caso di accordo di cessione:
Se la costruzione non è sanabile, (e quindi l'indennità è determinata in base all'articolo 37 ) tenendo conto della sola area di sedime, l'indennità deve essere maggiorata del 10% in caso di accordo bonario, ai sensi dell'art 37 comma 2 e dell'art 45 comma 2 lettera a.
Se la costruzione è sanabile, (e, di conseguenza, l'indennità è rapportata al valore di mercato della costruzione ai sensi dell'Art. 38 comma 1) nessuna maggiorazione è prevista in caso di accordo bonario, ai sensi dell'art 45 comma 2 lettera b.
L'ammontare dell'indennità è quindi indipendente dal fatto che l'espropriato accetti o rifiuti l'indennità provvisoria offerta dall'Autorità espropriante.
Eventuali somme aggiuntive:
Se la costruzione non è sanabile (e quindi l'indennità è determinata in base all'articolo 37 ) si applicano le seguenti norme.
Art. 37 comma 8
Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato.
Art 37 comma 9
Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.
La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari.
Se la costruzione è sanabile, (e, di conseguenza, l'indennità è rapportata al valore di mercato della costruzione ai sensi dell'Art. 38 comma 1),
Non sono previste somme aggiuntive; tutti gli indennizzi devono essere calcolati ed inseriti nell'ammontare dell'indennità.
NORME ITALIANE
Eventuali maggiorazioni in caso di accordo di cessione:
- Per la parte della costruzione legittimamente edificata e per la parte abusiva della costruzione, se è sanabile.
L'indennità è rapportata al valore di mercato della costruzione ai sensi dell'Art. 38 comma 1 e nessuna maggiorazione è prevista in caso di accordo bonario, ai sensi dell'art 45 comma 2 lettera b
L'ammontare dell'indennità è quindi indipendente dal fatto che l'espropriato accetti o rifiuti l'indennità provvisoria offerta dall'Autorità espropriante.
- Per la parte abusiva della costruzione non sanabile
L'indennità è determinata in base all'articolo 37 tenendo conto della sola area di sedime e deve essere maggiorata del 10% in caso di accordo bonario, ai sensi dell'art 37 comma 2 e dell'art 45 comma 2 lettera a.
Eventuali somme aggiuntive:
- Per la parte della costruzione legittimamente edificata e per la parte abusiva della costruzione, se è sanabile
L'indennità è rapportata al valore di mercato della costruzione ai sensi dell'Art. 38 comma 1.
Non sono previste somme aggiuntive; tutti gli indennizzi devono essere calcolati ed inseriti nell'ammontare dell'indennità.
- Per la parte abusiva della costruzione non sanabile
L'indennità è determinata in base all'articolo 37 e si applicano le seguenti norme.
Art. 37 comma 8
Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato.
Art 37 comma 9
Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.
Art 37 comma 9
La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari.
NORME CEDU
La CEDU tutela anche le opere illegittimamente edificate, specie nei casi di ragionevole aspettativa ( l'espérance légitime ) o tolleranza implicita
Diritti e interessi non tutelati dalle norme italiane, perdita di chanche, ecc…
Per i documenti aggiornati, vedi anche:
A.1 Le "trappole" in cui cadono gli espropriatiA.3 Vuoi accettare l'indennità? Le avvertenze
A.4 La tua indennità - con le norme italiane
A.5 La tua indennità - con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato