La cessione volontaria è la strada “consensuale” all’interno di un procedimento di esproprio: invece di subire il decreto di esproprio imposto dall’amministrazione, il proprietario sceglie di trasferire volontariamente il proprio bene all’ente che realizza l’opera, dietro pagamento di un’indennità. È disciplinata dall’art. 45 del Testo Unico sulle espropriazioni (DPR 327/2001).
La cessione non avviene “a freddo”: presuppone che il procedimento espropriativo sia già avviato. In particolare, serve che sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e che l’indennità sia stata determinata e offerta al proprietario. A quel punto, se le parti trovano un accordo sull’importo, possono formalizzare la cessione con un apposito atto, evitando l’emissione del decreto di esproprio.
Pur essendo un accordo, la cessione volontaria produce effetti molto simili a quelli del decreto di esproprio:
In sostanza, l’amministrazione ottiene lo stesso risultato del decreto, ma per via consensuale e di norma più rapida.
Il principale motivo per cui la legge incoraggia la cessione volontaria è la rapidità e la certezza. Spesso, inoltre, l’accordo è “premiato”: in diversi casi è previsto un incremento dell’indennità rispetto a quella che spetterebbe con l’esproprio imposto. L’entità dipende dalla natura del bene (area edificabile o agricola) e dalla normativa applicabile, più volte modificata e incisa dalle pronunce della Corte Costituzionale: è un punto da verificare sempre nel caso concreto.
A questo si aggiungono il pagamento in tempi più brevi, l’eliminazione dell’incertezza e dei costi di un contenzioso, e la possibilità di trattare le condizioni.
La cessione volontaria ha un rovescio della medaglia importante: chi accetta l’indennità e firma la cessione, di regola, rinuncia a contestarne l’importo. Non sarà più possibile, cioè, proporre l’opposizione alla stima davanti alla Corte d’Appello per ottenere una somma maggiore. Per questo è essenziale, prima di firmare, sapere se l’importo offerto corrisponde davvero al valore del bene.
Un secondo aspetto riguarda la titolarità: la cessione può essere stipulata solo da chi è effettivamente proprietario e ha la piena disponibilità del bene. In caso di comproprietà, eredità non definite o incertezze sulla titolarità, occorre risolvere prima questi profili.
La cessione volontaria conviene quando l’indennità offerta è congrua e si vuole chiudere rapidamente, evitando il contenzioso. Diventa rischiosa se si firma senza un’idea precisa del valore reale del bene. Prima di accettare, è prudente far valutare la propria posizione da un tecnico (geometra, agronomo) o da un legale esperto in espropri, così da confrontare l’offerta con il valore di mercato e capire se ci sono margini per ottenere di più.
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