PRIMA SEZIONE
CAUSA MIFSUD E ALTRI c. MALTA
(Domanda n. 38770/17 )
SENTENZA
(Equa soddisfazione)
Art 41 ? Equa soddisfazione ? Ordinanza di restituzione dei beni, accertati non espropriati per il perseguimento dell’interesse pubblico ? Pagamento del danno patrimoniale in assenza della restituzione del bene
STRASBURGO
25 novembre 2021
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a revisione editoriale.
Nel caso Mifsud e altri c. Malta,
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sezione Prima), riunita in una Sezione composta da:
Ksenija Turkovic, presidente,
Peter Paczolay,
Alena Pol??kov?,
Gilberto Felici,
Erik Wennerstr?m,
Raffaele Sabato,
Lorraine Schembri Or terra , giudici,
e Renata Degener, cancelliere di sezione,
Avendo deliberato in forma riservata il 2 novembre 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURE
1. La causa ha avuto origine da un ricorso (n. 38770/17 ) contro la Repubblica di Malta presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da ventuno cittadini maltesi, tre cittadini britannici e cinque cittadini australiani (cfr. allegato per i dettagli) (“i richiedenti”), il 23 maggio 2017.
2. In una sentenza emessa il 13 ottobre 2020 (“la sentenza principale”), la Corte ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in relazione all?occupazione durata rispettivamente dal 1978 e dal 1984, fino al 2012, del terreno dei ricorrenti di 509 mq. e 139 mq. poich? i ricorrenti non avevano ricevuto alcun compenso da oltre quarant’anni, e quindi erano costretti a sopportare un onere sproporzionato; che c’era stata una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione riguardo all’espropriazione , nel 2012, dei di 509 mq. e 139 mq, dal momento che, per quanto riguarda il primo non vi era stato alcun interesse pubblico, e per quanto riguarda entrambi i lotti non era stato raggiunto un giusto equilibrio in considerazione dell’indennizzo offerto, quindi i ricorrenti hanno sofferto un onere eccessivo; e ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso (vedi Mifsud e altri v. Malta, no. 38770/17, ?? 54, 61-62, 103 e 106-07, 13 ottobre 2020).
3. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, i ricorrenti chiedevano un’equa soddisfazione in termini di restituzione della propriet? di 509 mq. e si riservano il diritto di richiedere il risarcimento dei danni per l’uso di tale propriet? in caso di restituzione. I ricorrenti avevano anche sostenuto 6,861,428 euro (EUR) a titolo di danno patrimoniale e di 50.000 euro, congiuntamente, per il danno non – patrimoniale in relazione a tutte le loro denunce e la totalit? del territorio (ibid, ?. 109).
4. Poich? la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non era pronta per essere decisa per quanto riguarda il danno pecuniario in relazione i) alla presa in carico durata dal 1978 e 1984 rispettivamente fino al 2012 dei terreni dei ricorrenti che misurano 509 mq. e 139 mq. e ii) all’espropriazione del lotto di terreno che misura 509 mq, la Corte si ? riservata e ha invitato il Governo e i ricorrenti a presentare, entro tre mesi dalla data in cui tale sentenza ? divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni scritte su tale questione e, in particolare, a comunicare alla Corte un eventuale accordo raggiunto (ibidem, ?? 113 e 122, e punto 4 del dispositivo).
5. I ricorrenti e il Governo hanno depositato ciascuno osservazioni.
IN DIRITTO
6. L’ articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata consente solo una riparazione parziale, la Corte accorda, se necessario, una giusta soddisfazione alla parte lesa?.
DANNO
L’occupazione, fino al 2012, dei terreni dei ricorrenti di 509 mq e 139 mq.
Le argomentazioni delle parti
7. I ricorrenti hanno sostenuto che, secondo la loro perizia, il risarcimento per l’uso della propriet? di 509 mq. dal 1978 al 2012 ? stato di 528.455 euro (comprensivo di interessi semplici al 2,5% su ogni rendimento annuo, fino al 2020). Tuttavia, hanno ritenuto che avrebbero dovuto ricevere un risarcimento fino al 2020, dato che l’ espropriazione ? risultata priva di interesse pubblico secondo la sentenza principale (? 100). Secondo il loro rapporto di esperti, il risarcimento fino al 2020 ammonterebbe a EUR 838.155 (comprensivo di interessi semplici al 2,5% su ogni rendimento annuo).
8. Inoltre, secondo la loro perizia, l’indennit? per l’uso della propriet? di 139 mq. dal 1984 al 2012 ? stato di 28.055 euro (comprensivo di interessi semplici al 2,5% su ogni rendimento annuo fino al 2020).
9. Il Governo ha chiarito che entrambi i lotti di terreno facevano parte del Terreno B e quindi entrambi erano stati presi nel 1984, e nessuno nel 1978, e quindi qualsiasi risarcimento dovrebbe corrispondere a quel periodo. Tuttavia, il Governo ha ritenuto che i ricorrenti non avessero esaurito le vie di ricorso interne a questo riguardo. Anche la loro domanda originaria di equa soddisfazione non conteneva una domanda cos? specifica, quindi ritenevano che la Corte non dovesse agire ultra petita .
10. Fatto salvo quanto sopra, il governo ha presentato la propria perizia, che ha considerato entrambe le porzioni di terreno come agricole e ha stimato la perdita di affitto nel periodo pertinente (1984-2012) rispettivamente in EUR 1.728 e EUR 1.017. Tuttavia, il Governo ha ritenuto che questa somma totale di EUR 2,745 non dovesse essere assegnata nella sua interezza poich? (i) i valori forniti erano solo stime e non importi che i ricorrenti avrebbero certamente ottenuto; (ii) non si poteva presumere che la propriet? sarebbe stata affittata per l’intero periodo se il Governo non l’avesse rilevata; e (iii) la misura era stata di interesse pubblico e quindi il valore di mercato non era richiesto.
La valutazione della Corte
11. Nella sua sentenza principale (? 112) la Corte ha gi? stabilito che ai ricorrenti ? dovuto un risarcimento per l’uso dei due appezzamenti di terreno pi? piccoli fino al 2012. Pertanto, non possono essere accolte nuove richieste dei ricorrenti che richiedono un risarcimento fino al 2020, n? la Corte pu? prendere atto degli argomenti del Governo sull’ammissibilit? del ricorso, che ? gi? stato dichiarato ammissibile nella sentenza principale (? 57). Tuttavia, la Corte ammette che, nonostante il riferimento al 1978 nella sentenza principale, il risarcimento per entrambi i lotti ? dovuto a partire dal 1984, poich? entrambi i lotti facevano parte del terreno B che ? stato rilevato dalla dichiarazione presidenziale del 16 maggio 1984 (v., per esempio, ?? 7, 14 e 61 della sentenza principale).
12. Inoltre, la Corte osserva che non c’? dubbio che quando il governo ha rilevato queste porzioni di terreno (come parte del Land B) nel 1984 la misura era stata legittima e nell’interesse pubblico (vedere ? 60 della sentenza principale) . Non vi ? inoltre dubbio che tali porzioni di terreno (facenti parte del Terreno B) fossero agricole al momento dell?occupazione, come confermato anche dalla Corte Costituzionale (si veda ? 34 della sentenza principale).
13. Nonostante questi rilievi che risultavano chiari dalla sentenza principale, i ricorrenti hanno avanzato pretese al riguardo sulla base di valutazioni che consideravano il potenziale di sviluppo dei terreni (in appartamenti e villette), e che quindi non aiutano la Corte nell’assegnazione del relativo risarcimento . Pertanto, in assenza di qualsiasi valutazione utile da parte dei ricorrenti, la Corte assegna le somme calcolate dal Governo pari a EUR 2.745, in toto , per l’uso del terreno dei ricorrenti di 509 mq. e 139 mq. fino al 2012.
L’ esproprio nel 2012 del lotto di terreno di 509 mq.
Le argomentazioni delle parti
14. I ricorrenti hanno sostenuto che in seguito alla sentenza principale si sono rivolti senza successo alle autorit? per la restituzione di questa terra . Hanno sostenuto che se la restitutio in integrum non fosse possibile, rivendicavano l’intero valore di mercato del terreno , classificato come terreno edificabile con riferimento ai piani locali applicabili, secondo la propria perizia che ammontava a EUR 926.000 (nel 2020). A ci? si doveva aggiungere la somma di EUR 687.500 pari alla svalutazione dei Terreni adiacenti A e B (che secondo la stessa perizia erano stati restituiti ai ricorrenti), per complessivi EUR 1.613.500.
15. Tuttavia, i ricorrenti hanno sostenuto che avrebbero comunque preferito la restituzione della terra , o da parte del Governo di propria iniziativa, o tramite l’istituzione di una nuova serie di procedimenti di riparazione costituzionale, in connessione con l’esecuzione della sentenza di questa Corte. In tal modo chiesero alla Corte di subordinare l’assegnazione alla possibilit? del richiedente di perseguire la restituzione della propriet? a livello nazionale, invece di accettare l’assegnazione del risarcimento fatta dalla Corte.
16. I legali rappresentanti hanno indicato il conto corrente bancario della loro impresa per ricevere il pagamento di tutte le somme accordate dal Tribunale.
17. Il Governo ha sostenuto che le rivendicazioni dei ricorrenti erano largamente sproporzionate, in particolare riguardo alle perdite stimate in EUR 1.508.000 al momento della sentenza principale (? 41) come svalutazione del terreno rimanente . Notarono anche che la perizia dei ricorrenti era basata sul potenziale sviluppo dell’area di terreno molto pi? ampia , sulla premessa che questa sarebbe stata sviluppata come unit? abitative. Il governo ha inoltre ribadito che, secondo il diritto nazionale, il risarcimento era dovuto in base al valore del terreno al 1 gennaio 2005 e per determinare la classificazione del terreno , la data rilevante era quella in cui la dichiarazione originale era stata rilasciata dal Presidente, in questo caso il 1984. Pertanto, secondo il Governo il terreno doveva essere considerato come agricolo, e secondo il loro esperto era valutato a EUR 14.000.
La valutazione della Corte
18. Quanto al risarcimento relativo al terreno di 509 mq, il cui esproprio non ha perseguito alcun interesse pubblico e per il quale i ricorrenti non hanno ottenuto alcun indennizzo, la Corte si ? gi? pronunciata nella sua sentenza principale, come segue:
?117. … La Corte rileva che la restituzione dell’immobile non ? impossibile in quanto non se ne ? fatto uso, e che sono stati restituiti anche gli immobili adiacenti ( Terreni A e B). Inoltre, i ricorrenti ne hanno chiesto la restituzione (si veda, a contrario , B. Tagliaferro & Sons Limited e Coleiro Brothers Limited , sopra citata, ? 120).
118. La Corte ritiene che, nelle circostanze del caso, la restituzione del terreno di 509 mq. sarebbe il ricorso pi? appropriato e porrebbe i ricorrenti, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbero trovati se non vi fosse stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda, ad esempio, mutatis mutandis , Ana Ionescu e altri c. Romania , n. 19788/03 e altri 18 , ? 38, 26 febbraio 2019).
119. In mancanza di tale restituzione da parte dello Stato convenuto, quest’ultimo dovrebbe pagare ai ricorrenti, a titolo di danno patrimoniale, un importo corrispondente al valore attuale del terreno (si veda B. Tagliaferro & Sons Limited e Coleiro Brothers Limited , cit. , ? 122), a cui si possono aggiungere perdite rilevanti come risultato della svalutazione del resto della terra dei richiedenti .
120. A questo proposito, la Corte osserva che l’architetto dei ricorrenti ha stimato le perdite, in termini di arretramento finanziario sul terreno rimanente , in EUR 1.508.000 e questo calcolo non ? stato contestato dal Governo in questa fase.
121. Quanto al valore del terreno , la Corte osserva che, da un lato, il Governo ha valutato il lotto di terreno di 509 mq. a 14.000 euro come terreno agricolo , nel 2014, senza specificare se fosse o meno all’interno di una zona di sviluppo. D’altro canto, la valutazione dei ricorrenti non si riferisce al valore di questo appezzamento di terreno n? alla sua classificazione ma sembra considerarlo come rientrante nella zona di sviluppo. In tali circostanze, sulla base del materiale in suo possesso, la Corte non ? in grado di determinare oggi il valore del terreno ?.
19. La Corte ribadisce che una sentenza nella quale constati una violazione impone allo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di risarcirne le conseguenze in modo da ripristinare, per quanto possibile, la situazione preesistente la violazione (si veda Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96 ? 32, CEDU 2000-XI, e Guiso- Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00 , ? 90, 22 dicembre 2009). Se la natura della violazione consente la restitutio in integrum ? dovere dello Stato ritenuto responsabile di attuarla, non avendo la Corte n? il potere n? la possibilit? pratica di farlo essa stessa (ibid.).
20. Ciononostante, e nonostante le considerazioni sopra citate fatte nella sentenza principale, il Governo non ? riuscito a restituire la propriet? ai richiedenti, e nessuna ragione ? stata avanzata sul perch? ci? fosse impossibile. Inoltre, nelle sue osservazioni alla Corte, il Governo ha insistito affinch? il risarcimento fosse pagato secondo il diritto interno. Tuttavia, nel determinare il risarcimento ai fini dell’equa soddisfazione, la Corte non ? certo tenuta a seguire il diritto interno (cfr. Edwards c. Malta (equa soddisfazione), n. 17647/04 , ? 20, 17 luglio 2008), che peraltro ? spesso la fonte stessa della violazione (si veda, ad esempio, Zammit e Vassallo c. Malta , n. 43675/16 , ? 58, 28 maggio 2019 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, l’articolo 41 autorizza la Corte a concedere alla parte lesa un’equa soddisfazione come le sembra appropriata (si veda Guiso – Gallisay , sopra citata, ? 90).
21. La Corte, come ha fatto nella sentenza principale, ritiene che nelle circostanze della presente causa la restituzione del terreno che misura 509 mq. sarebbe il ricorso pi? appropriato e porrebbe i ricorrenti, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbero trovati se non vi fosse stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (vedere ? 118 della sentenza principale giudizio).
22. In mancanza di tale azione da parte dello Stato convenuto, la Corte ribadisce che in circostanze come quelle del caso di specie, in cui non ? stato accertato l’interesse pubblico dietro l’ espropriazione , in assenza della restituzione del bene, deve essere riconosciuto un risarcimento in un importo corrispondente al valore attuale del terreno (vedi B. Tagliaferro & Sons Limited e Coleiro Brothers Limited c. Malta , nn. 75225/13 e 77311/13 , ? 122, 11 settembre 2018).
23. La Corte rileva che, dalle osservazioni dei ricorrenti nella sentenza principale e dalle relazioni aggiornate, presentate anche in questa fase del procedimento, le loro valutazioni si basano sul fatto che il terreno , o meglio parte di esso, ha potenzialit? di sviluppo sulla base del piano locale della baia di Marsaxlokk e le linee guida di pianificazione del 1995. Ci? non ? stato contestato dal governo, la cui valutazione del 2021 afferma anche che il sito rientra nel piano locale della baia di Marsaxlokk. Come ammesso nella relazione dei ricorrenti, qualsiasi sviluppo del terreno sarebbe comunque soggetto a una domanda di controllo della pianificazione. I ricorrenti non hanno sostenuto che tali richieste siano state richieste o siano state accolte in relazione alle restanti parti del loro terreno adiacente . Conseguentemente, la Corte non ritiene opportuna, ai fini della valutazione dell’effettivo valore di mercato del terreno cos? com’? oggi, ed eventuali perdite per il terreno adiacente .
24. Tenendo presente quanto sopra, la Corte assegna ai ricorrenti EUR 500.000 a copertura del valore del lotto di terreno di 509 mq e la svalutazione dei loro terreni rimanenti adiacenti , qualora il Governo non restituisca la propriet? ai ricorrenti entro tre mesi da quando questa sentenza diventa definitiva (si veda per un approccio simile Stojanovski e altri c. ex Repubblica iugoslava di Macedonia (equa soddisfazione), n. 14174/09 , ? 14-17, 7 febbraio 2019).
25. Come richiesto, l’importo assegnato deve essere versato direttamente sul conto bancario designato dai rappresentanti dei ricorrenti (si veda, ad esempio, Denisov c. Ucraina [GC], n. 76639/11 , ? 148, 25 settembre 2018, e come previsto a pag.22 della Practice Direction on Just Satisfaction Claims (emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento della Corte del 28 marzo 2007)).
Interessi di mora
26. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora sia basato sul tasso di prestito marginale della Banca centrale europea, al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
dichiara
(un) Che lo Stato convenuto restituisca l’immobile di 509 mq. entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione;
(b) Che, in subordine, qualora lo Stato convenuto non ottemperi all’obbligo di cui sopra, lo Stato convenuto ? tenuto a versare ai ricorrenti, entro lo stesso termine di tre mesi, EUR 500.000 (cinquecentomila euro), a titolo di danno patrimoniale;
(c) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino al regolamento saranno pagati interessi semplici sull’importo di cui sopra ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di default maggiorato di tre punti percentuali;
Respinge per il resto la domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 25 novembre 2021, ai sensi dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del Regolamento della Corte.
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Renata Degener Ksenija Turkovic
Cancelliere Presidente