SECONDA SEZIONE
CASO YEL E ALTRI c. TURQUIE
(Domanda n. o 28241/18 )
FERMARE
Art 1 P1 ? Privazione di beni illeciti ? Mancanza di effetti concreti delle decisioni giudiziarie di annullamento della base giuridica dell’espropriazione d’urgenza condotta e completata sulla base dei decreti del Consiglio dei ministri che rilevano l’urgenza e delle decisioni amministrative che dichiarano la pubblica utilit?
STRASBURGO
13 luglio 2021
FINALE
13/10/2021
Questa sentenza ? divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire ritocchi.
Nel caso Yel e altri c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una sezione composta da :
Jon Fridrik Kj?lbro, Presidente,
Carlo Ranzoni,
Valeriu Gri?co,
Egidijus K?ris,
Branko Lubarda,
Pauline Koskelo,
Saadet Y?ksel, juges,
et de Hasan Bak?rc?, gr reffier adjoint de section ,
Visto :
il ricorso ( n. o 28241/18 ) contro la Repubblica di Turchia e sette cittadini di tale Stato (” i ricorrenti “) si ? rivolto alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione sui diritti dell’uomo e le libert? fondamentali (” la Convenzione “) il 1 ? 2018 giugno
la decisione di portare la richiesta all’attenzione del governo turco (” il governo “),
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 22 giugno 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data :
INTRODUZIONE
1. La richiesta riguarda un procedimento di espropriazione d’ urgenza condotto e concluso sulla base di decreti del Consiglio dei ministri rilevanti l’urgenza e di decisioni amministrative di accertamento della pubblica utilit? oggetto prima di una sospensione dell’esecuzione e poi di una sentenza di annullamento del Consiglio di Stato.
FATTI
2. I nomi, le date di nascita ei luoghi di residenza dei richiedenti sono indicati in allegato. Gli interessati erano rappresentati da M e Y. Karaarslan , avv.
3. Il Governo era rappresentato dal suo Agente.
4. I ricorrenti erano comproprietari di due propriet? (isole 106 lotti 6 e 32) che ora sono sotto l’acqua della diga della centrale idroelettrica di Pembelik.
5. Il 30 settembre 2004 il Consiglio dei ministri (” CM “) ha adottato un decreto che autorizza il ricorso alla procedura di espropriazione d’ urgenza da parte del Consiglio di regolamentazione del mercato dell’energia (” CRME “).
6. In data 11 novembre 2010 il CRME ha adottato, sulla base di tale decreto, una decisione di esproprio d’ urgenza riguardante un certo numero di immobili ubicati nell’area di costruzione della futura diga di Pembelik.
7. In data 16 aprile 2012, su ricorso di uno dei comproprietari del terreno per l’ espropriazione , la VI Camera del Consiglio di Stato ha disposto la sospensione dell’esecuzione della decisione del CREM e del decreto del Consiglio dei ministri.
8. In data 26 aprile 2012 il CRME ha deciso di rinunciare all’esproprio s.
9. Con sentenza del 19 giugno 2013, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo di oggetto rispetto alla decisione di espropriazione del CRME dell’11 novembre 2010, ma ha annullato il decreto del CM. Al riguardo, rileva che il suddetto decreto ha autorizzato il CRME a ricorrere alla procedura di esproprio d’ urgenza in generale, senza indicare un quadro chiaro e porre limiti a tale autorizzazione o esplicitare specificamente le ragioni dell’emergenza. Tale decreto costituisce per l’Alta Corte una delega di potere che crea un’incertezza incompatibile con la tutela del diritto di propriet? e pregiudica, senza motivazione, l’equilibrio che dovrebbe regnare tra tale diritto e le possibilit? di limitarlo.
10. Nel frattempo, su proposta del Ministero dell’Energia e delle Risorse Naturali, in data 18 giugno e 30 luglio 2012, il CM ha adottato due nuovi decreti che autorizzano il ricorso alla procedura di esproprio d’ urgenza da parte del CRME in vista della costruzione del Diga di Pembelik e centrale idroelettrica. I decreti erano accompagnati dall’elenco dei terreni da espropriare.
11. In data 2 e 15 agosto 2012 il CRME ha adottato due provvedimenti di espropriazione d’ urgenza per i beni elencati in allegato ai decreti CM.
12. Avverso i decreti del CM e le decisioni del CRME i ricorrenti proponevano ricorsi di annullamento dinanzi al Consiglio di Stato e chiedevano l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi impugnati.
13. In data non precisata dalle parti, l’Alta Corte di Karako?an (” TGI “), secondo la procedura prevista dall’articolo 27 della legge n . 2942 relativa all’espropriazione (” la LRE ” – cfr. infra) autorizzava l’amministrazione – che aveva corrisposto il compenso da essa fissato – a prendere possesso del terreno prima del passaggio di propriet?.
14. Nel 2013, il CRME ha avviato un’azione per la determinazione dell’indennizzo e del passaggio di propriet? ( bedel tespiti ve tescil davas? ), in conformit? alle disposizioni della LRE (si veda il successivo paragrafo 43).
15. In data 9 aprile 2014, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha disposto la sospensione dell’esecuzione delle delibere del CM e del crme di riesame della causa dopo aver ricevuto una serie di elementi richiesti all’amministrazione.
16. Il 23 giugno 2014, l’opposizione presentata dall’amministrazione contro questa ordinanza ? stata respinta dall’Assemblea generale delle sezioni del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato ( Dan??tay ?dari Dava Daireleri Genel Kurulu – ? AGCCA ?).
17. In data 4 novembre 2014, dopo che l’amministrazione aveva inviato le informazioni richieste, la stessa camera ha deciso di mantenere la sospensione dell’esecuzione ritenendo che i motivi che potevano giustificare il ricorso alla procedura di espropriazione d’ urgenza (” il PEU “) non sembrano essere stati spiegati nelle decisioni impugnate e che il solo fatto che il progetto riguardasse una centrale idroelettrica non fosse sufficiente a giustificare il ricorso a tale procedura.
18. Anche l’opposizione a tale ordinanza ? stata respinta.
19. Questi ordini sono stati portati all’attenzione del TGI dai ricorrenti. Quest’ultimo ha chiesto a questo giudice o di rigettare il ricorso per il fatto che l’amministrazione non disponeva pi? di un provvedimento di espropriazione esecutiva, oppure di sospendere il giudizio in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul merito della causa. Precisavano che se il TGI non avesse atteso l’esito dell’azione pendente dinanzi ai tribunali amministrativi, sarebbe stato violato il loro diritto di propriet?, tutelato sia dalla Costituzione che dalla Convenzione.
20. All’udienza del 9 gennaio 2015, i ricorrenti hanno criticato il TGI per aver sistematicamente e senza alcun motivo respinto le loro ripetute richieste di sospensione del procedimento, in violazione del diritto a un processo equo. Ricordando di aver impugnato innanzi al Consiglio di Stato le decisioni poste a fondamento del procedimento di esproprio , invitavano il TGI a comunicare loro, se del caso, ogni altra decisione amministrativa sulla quale si potesse eventualmente fondare l’ espropriazione . in modo che possano anche contestarne la legittimit? dinanzi ai tribunali competenti. Hanno inoltre affermato che l’amministrazione aveva avviato il procedimento senza ottemperare in particolare alle formalit? previste dall’articolo 8 della LRE in quanto non aveva cercato di acquisire i beni nell’ambito di una vendita.
21. Al termine dell’udienza, il TGI ha accolto l’azione di determinazione dell’indennizzo e di trasferimento dei beni promossa dall’amministrazione espropriante.
22. In tali motivate sentenze del 9 gennaio e del 13 aprile 2015, la High Court ha ritenuto che le ordinanze di sospensione dell’esecuzione del Consiglio di Stato riguardassero solo la PEU. Tuttavia, poich? questo era gi? stato completato prima delle dette ordinanze, queste ultime non erano pi? esecutive dal punto di vista giuridico.
23. Di conseguenza, il TGI ha ordinato il trasferimento all’amministrazione della propriet? dei due beni dei ricorrenti e il pagamento agli interessati delle indennit? di cui aveva fissato l’importo, secondo gli esperti.
24. Nel giugno 2015, le acque della diga, che era stata messa in servizio il 2 febbraio, hanno raggiunto il loro livello pi? alto, cos? che entro quella data la propriet? dei ricorrenti era sommersa.
25. Il 30 giugno 2015, la Sesta Sezione della Corte suprema amministrativa ha respinto il ricorso dei ricorrenti. Riteneva che la decisione del CM, che era servita da base per l’autorizzazione rilasciata all’amministrazione dal TGI a prendere possesso dell’immobile, riguardasse solo la questione dell’urgenza. Dopo averne preso possesso, l’amministrazione ha seguito la procedura di espropriazione ” ordinaria ” (” l’OPS “) proponendo un’azione dinanzi al giudice civile sulla base dell’articolo 10 della LRE (si veda il successivo paragrafo 39. infra). Di conseguenza, l’esame di legalit? doveva limitarsi alla verifica dell’esistenza di un’utilit? pubblica. Tuttavia, non c’era dubbio che si trattasse di un’infrastruttura per la produzione di energia.
26. L’ 8 ottobre 2015, l’AGCCA ha annullato tale sentenza e ha annullato tutte le decisioni amministrative impugnate.
27. L’alta corte ha ricordato che l’ espropriazione d’ urgenza era una procedura dispregiativa riservata a situazioni eccezionali e che poteva essere utilizzata solo a determinate condizioni. Tuttavia, i decreti del CM non hanno esposto le ragioni per ricorrere a tale procedura e non hanno presentato elementi che dimostrino la sussistenza delle condizioni richieste. Ne consegue che l’uso di tale procedura era contrario alla legge.
28. Per quanto riguarda le decisioni di esproprio dei CREM ei motivi dedotti dalla 6 ? camera, l’AGCCA precisato che i due tempestivamente la procedura di esproprio di emergenza (l’azione per il (autorizzazione del diritto di passaggio e la azione per ottenere la registrazione e l’importo del risarcimento) non costituivano due distinti procedimenti ma due fasi di un unico e medesimo procedimento. Tutti gli atti adottati nell’ambito della seconda azione miravano a completare l’ esproprio d’ urgenza. Pertanto, queste due azioni non possono essere considerate indipendentemente l’una dall’altra.
29. Inoltre, l’AGCCA ha ritenuto che gli atti amministrativi impugnati fossero nella stessa direzione delle precedenti decisioni e decreti dichiarati illegittimi e annullati dal Consiglio di Stato.
30. Nel ricorso in cassazione avverso la sentenza del TGI, i ricorrenti hanno contestato al giudice di primo grado di non aver deciso di sospendere il procedimento nonostante l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione del Consiglio di Stato relativa agli atti amministrativi costitutivi della l’ espropriazione e quindi in deroga all’articolo 10 comma 14 della LRE. Si lamentavano anche di non essere stati informati dell’atto amministrativo che, secondo lui, costituiva la base giuridica per l’ espropriazione .
31. Ritenevano che, stante l’annullamento dei decreti del CM e delle decisioni del CRME, l’ espropriazione dei loro beni fosse priva di fondamento giuridico cosicch? l’iscrizione di detti beni come propriet? dell’amministrazione nel catasto costituiva una registrazione illegale ( yolsuz tescil ) ai sensi della legge.
32. Si sono inoltre lamentati dell’importo del risarcimento che consideravano insufficiente.
33. L’esito del ricorso non ? noto.
34. I ricorrenti affermano che la loro memoria di appello non ? stata ancora trasmessa alla Corte di Cassazione dal TGI.
35. Il 30 novembre 2017, la Corte costituzionale ha respinto l’istanza individuale come base manifestamente infondata nella sua sentenza Ali H?d?r Akyol e altri (n o 2015/17510) del 18 ottobre 2017 (per una discussione di tale sentenza, cfr. paragrafi da 50 a 57 di seguito).
QUADRO E PRATICA NAZIONALE GIURIDICA PERTINENTE
DISPOSIZIONI PERTINENTI DELLA LEGGE SULL’ESPROPRIAZIONE
36. L’ articolo 8 della LRE prevede che, quando un’amministrazione intenda espropriare un immobile, debba dare priorit? alla procedura di acquisto.
37. In tale procedura, descritta nello stesso articolo 8, una commissione di esperti nominata dall’amministrazione espropriante effettua una stima del valore dell’immobile. Il proprietario ? quindi invitato a negoziare l’importo del risarcimento con l’amministrazione.
38. In caso di accordo tra le parti, l’indennizzo ? corrisposto al proprietario solo se acconsente al trasferimento della propriet? nel registro fondiario.
39 . L’articolo 10 della legge prevede :
” Quando l’ espropriazione non poteva essere eseguita mediante la procedura di acquisto, l’amministrazione (…) aziona il tribunal de grande instance del luogo in cui si trova il bene e lo invita a determinare l’indennit? per l’ espropriazione e ad ordinarne l’iscrizione [ nel catasto] dell’immobile intestato all’amministrazione dietro pagamento in contanti (…) di tale importo. ”
40. La sentenza del tribunale ? definitiva per quanto riguarda la registrazione, ma la parte relativa all’importo del risarcimento pu? essere impugnata.
41 . L’articolo 27 della LRE consente di derogare a tale procedura autorizzando il rapido possesso del bene di cui si prevede l’ espropriazione . In situazioni eccezionali ed in particolare quando l’urgenza ? stata rilevata con decreto, l’amministrazione ha cos? la possibilit? di entrare legalmente in possesso della propriet? privata ancor prima che sia espropriata.
42 . Nell’ambito di questa procedura cosiddetta di ? espropriazione d’ urgenza ?, l’amministrazione deve rivolgersi al tribunale per essere autorizzata a prendere possesso del bene. Il giudice dispone di sette giorni per disporre il pagamento dell’indennit? di esproprio , di natura provvisoria, e per autorizzare il passaggio.
43 . Tutti gli altri passaggi – identici a quelli della procedura ordinaria di espropriazione (” l’OPS “) – vengono eseguiti successivamente. Pertanto, l’autorizzazione non comporta il trasferimento della propriet? del terreno all’amministrazione espropriante, quest’ultima deve negoziare il trasferimento con il proprietario e, in mancanza di accordo, seguire la procedura prevista dall’articolo 10 della LRE.
44. In virt? dell’articolo 14 della stessa legge, i proprietari dei beni oggetto di una decisione di esproprio dispongono di un termine di 30 giorni per impugnare la decisione dinanzi al giudice amministrativo, che deve trattare tali azioni in modo appropriato. Tuttavia, il testo non fissa una scadenza. L’articolo 10, comma 14, precisa, tuttavia, che quando il giudice amministrativo ha emanato il provvedimento di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di espropriazione , il giudice espropriatore deve sospendere la decisione fino alla conclusione del procedimento dinanzi a dette giurisdizioni.
LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
45. La Corte Costituzionale si ? pronunciata due volte su casi analoghi a quello dei ricorrenti e anche in merito agli espropri effettuati nell’ambito dello stesso progetto di diga.
46. Nella sentenza Ali Ekber Akyol (n o 2015/17451, 16 febbraio 2017 ), la Corte Costituzionale ha esordito rilevando che la decisione di esproprio era l’elemento fondante dell’espropriazione e che la sua esistenza ha condizionato la legittimit? del procedimento che ha portato alla privazione della propriet?.
47. Ha chiarito che il PEU non escludeva le garanzie offerte al proprietario del bene, cosicch? l’esistenza di una decisione di esproprio che serviva da base per la procedura di esproprio era e rimaneva essenziale per la legalit? del bene.
48. Ha osservato che esisteva una divergenza di vedute tra le due ordinanze giudiziarie sulla questione se il processo iniziato dopo che l’amministrazione aveva preso possesso del bene fosse indipendente da quello che lo precedeva o se si trattasse di due fasi di una e la stessa procedura. Nonostante questa divergenza di vedute, restava il fatto che le decisioni del CM e quelle della CRME erano state annullate con decisioni giudiziarie.
49. Agli occhi dell’alta corte, la violazione della propriet? non risiedeva nella registrazione della propriet? come propriet? dell’amministrazione, ma nella stessa decisione di esproprio . Tuttavia, ? stato stabilito con decisione giudiziaria che era contrario alla legge. Ne segu? che l’interferenza non aveva alcuna base legale e che il diritto del ricorrente al pacifico godimento dei suoi beni era stato violato.
50 . Tuttavia, la Corte Costituzionale ha modificato il proprio approccio in occasione del caso Ali H?d?r Akyol (citato sopra) che ? stato esaminato in sessione plenaria.
51. Consider? che non era la decisione di espropriazione ma l’iscrizione nel registro che costituiva l’interferenza con il diritto di propriet? del richiedente.
52. Ha rilevato che le conseguenze dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione adottata dal Consiglio di Stato rispetto alla decisione del CM relativa all’urgenza e in particolare alla questione di sapere se rendesse necessaria la sospensione della procedura di esproprio pendenti davanti al TGI rientrava nella competenza dei giudici ordinari e che non spettava a quest’ultimo interferire nel potere di valutazione di questi quando, come nel caso di specie, il giudizio del TGI non era viziato da arbitrariet? o errore manifesto di valutazione.
53. La Corte Costituzionale ha osservato che l’AGCCA aveva annullato i decreti del CM nonch? le decisioni del CRME insistendo sul fatto che tutti gli atti successivi alla presa di possesso erano fasi del PEU e specificando che le suddette decisioni non potevano essere considerati indipendentemente dai decreti sui quali si basano. Agli occhi dell’AGCCA, l’illegittimit? che contaminava i decreti del CM rendeva ipso facto illegittime le decisioni del CRME di cui costituivano la base.
54 . La Corte Costituzionale ha rilevato che tale sentenza dell’AGCCA era intervenuta dopo la sentenza di esproprio e che in altre parole i decreti e le decisioni impugnati erano ancora giuridicamente validi al momento della sentenza del TGI. Riteneva, inoltre, che l’AGCCA avesse annullato gli atti amministrativi impugnati per un motivo che derivava da considerazioni di forma e che non avesse affermato che tali atti non fossero basati su una finalit? di pubblica utilit?. Essa conclude che la sentenza in questione, che ha accertato l’illegittimit?, si limitava al ricorso al PEU.
55. Per la Corte Costituzionale vi ? stata divergenza di valutazione tra le due ordinanze circa la natura degli atti compiuti dopo la presa di possesso, ma non vi ? stata polemica sul fatto che la PEU mirasse ad accelerare l’assunzione di possesso del bene autorizzandolo prima che intervenga il giudizio di espropriazione e sulla circostanza che non vi fosse differenza tra il PEU dopo la presa di possesso e il PEO. Di conseguenza, la sentenza dell’AGCCA ha intaccato e viziato, tutt’al pi?, solo la presa di possesso. Tuttavia, ci? era avvenuto in una data ben precedente a quella della sentenza.
56. Aggiungeva che la questione se una sentenza i cui effetti si limitassero a contaminare la presa di possesso potesse avere la conseguenza di rendere illegale l’ espropriazione rientrava nell’interpretazione delle norme di diritto e quindi esulava dalla sua competenza.
57 . In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto che, posto che la sentenza di esproprio aveva un fondamento normativo e che nessuna sentenza aveva mai accertato l’illegittimit? sostanziale della decisione di esproprio , la privazione del bene consistente nell’iscrizione dei beni dei ricorrenti come propriet? del amministrazione soddisfaceva il requisito della legalit?. Poich? i ricorrenti non avevano formulato alcun reclamo relativo all’importo del risarcimento e la parte del procedimento relativa a tale questione era ancora pendente, non era necessario pronunciarsi su tale questione.
LA NOZIONE DI CLANDESTINIT? NELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
58. Con sentenza del 29 settembre 2006 (E.2006 / 7677 K.2006 / 9632), il 5 ? Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che l’inclusione di una propriet? come propriet? della buona amministrazione di un esproprio ? diventato un illegale registrazione quando il provvedimento di esproprio ? stato successivamente annullato dal giudice amministrativo e si ? dovuto quindi accogliere la richiesta di restituzione dell’ex proprietario del bene.
59. In una sentenza del 22 marzo 2016, la stessa sezione si ? pronunciata in un altro caso in cui la decisione di esproprio era stata annullata dai tribunali amministrativi. La Corte di Cassazione, poich? sull’immobile erano state edificate delle abitazioni e le stesse erano state vendute a terzi, non era pi? possibile la restituzione all’ex proprietario. Riteneva che al ricorrente dovesse essere corrisposto un risarcimento aggiuntivo corrispondente al valore scontato (tenendo conto dell’indice dei prezzi al consumo) del risarcimento che il ricorrente aveva gi? ricevuto.
60 . In diverse altre cause relative alla Diga di Pembelik – e strettamente analoghe a questa – attualmente pendenti davanti alla Corte, i proprietari del bene espropriato hanno sostenuto nel loro ricorso che, in vista della sentenza di annullamento dell’AGCCA, l’ espropriazione aveva acquisito il carattere di registrazione illegale. Su tale motivo la Corte di Cassazione non si ? pronunciata nelle sentenze pronunciate dopo l’esame dei ricorsi.
In diritto
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N 1 DELLA CONVENZIONE
61. I ricorrenti si lamentavano della violazione del loro diritto a un processo equo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione e del loro diritto al rispetto dei loro beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
62. La Corte ribadisce che pu? decidere sulla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti di una denuncia esaminandola alla luce di articoli o disposizioni diverse da quelle invocate dai ricorrenti (Radomilja e altri c. Croazia) [GC ], no bone 37685/10 e 22768/12, ?? 114-126 20 marzo 2018).
63. Nel caso di specie, essa ritiene che, data la loro sostanza, le censure dei ricorrenti richiedano un esame per il solo motivo dell’articolo 1 del protocollo n. 1, che prevede nella parte pertinente:
?Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto della sua propriet?. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non per motivi di pubblica utilit? e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. ”
Sull’ammissibilit?
64. Il Governo ha invocato il non esaurimento delle vie di ricorso interne. Sostiene che se i ricorrenti ritenessero che la decisione dell’AGCCA dell’8 ottobre 2015 avesse privato l’ espropriazione dei loro beni di una base giuridica e avesse conferito al trasferimento dei beni la qualit? di registrazione illegale, avrebbero potuto, ed anche dovuto, intentare un’azione per l’annullamento del trasferimento e la reiscrizione della merce a loro nome nel registro.
65. Precisa che quando un bene espropriato non pu? essere restituito al suo precedente proprietario, quest’ultimo pu? ottenere un risarcimento corrispondente al deprezzamento subito dall’indennit? di esproprio per effetto dell’inflazione.
66. I ricorrenti ribattono che, data la posizione della Corte Costituzionale, non esiste un ricorso effettivo nel diritto interno. Aggiungono che uno dei motivi del loro ricorso si fonda proprio sull’asserita iscrizione illegittima. Indicano, tuttavia, che la Corte di cassazione ha respinto motivi simili in altre cause anche riguardanti la diga di Pembelik (paragrafo 60 supra).
67. La Corte ribadisce che ai sensi dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione, non pu? essere portato dinanzi ad essa fino a quando non siano state esaurite tutte le vie di ricorso interne. Gli Stati non devono rispondere dei loro atti dinanzi a un organismo internazionale prima di aver avuto l’opportunit? di rettificare la situazione nel loro ordinamento giuridico interno. Coloro che intendono avvalersi della giurisdizione di vigilanza della Corte in relazione ai ricorsi diretti contro uno Stato hanno pertanto l’obbligo di avvalersi preventivamente dei rimedi offerti dal suo ordinamento giuridico. L’obbligo di esaurire le vie di ricorso locali impone ai richiedenti di fare un uso normale dei mezzi di ricorso disponibili e sufficienti per consentire loro di ottenere riparazione per le violazioni che adducono. Questi rimedi devono esistere con un sufficiente grado di certezza, in pratica come in teoria,Vu?kovi? e altri c. Serbia (eccetto pr?liminaire) [GC], n os 17153/11 et autres 29, ?? 70-71, 25 marzo 2014, e Gherghina c. Romania (dec.) [GC], n o 42219/07, ? 85, 9 luglio 2015).
68. La Corte osserva in via preliminare che i ricorrenti hanno presentato ricorso individuale alla Corte Costituzionale e che hanno sollevato le doglianze che hanno presentato alla Corte ivi.
69. La Corte Costituzionale non ha respinto la loro azione per mancato esaurimento dei rimedi legali. Se si ? dichiarato irricevibile, ha comunque esaminato il merito del ricorso per concludere che era manifestamente infondato (si veda Guberina c. Croazia , n o 23682/13 , ? 52, 22 marzo 2016, e ivi compaiono riferimenti), e ci? dopo aver brevemente ripreso gli argomenti che erano stati ampiamente esposti nella sentenza Ali H?d?r Akyol e aver indicato che non vi era motivo di discostarsi da questo precedente. Nella sentenza in esame, ove erano state esaminate tutte le eccezioni sollevate dai ricorrenti, i giudici hanno dichiarato ammissibile il ricorso prima di concludere per l’insussistenza di violazione.
70. Una volta esaminata la fondatezza del ricorso, la Corte non vede motivo di ritenere che i ricorrenti non abbiano esaurito le vie di ricorso interne e ritiene che queste abbiano offerto alla Corte Costituzionale, che rappresenta l’ultimo rimedio interno, l’opportunit? di rimediare la situazione di cui si lamentano.
71. Inoltre, la Corte ha osservato che le sentenze della Corte di Cassazione relative alla nozione di registrazione illecita presentate dal Governo non riguardavano i PEU ma i PEO. Rileva inoltre che in considerazione delle conclusioni raggiunte dalla Corte Costituzionale – vale a dire che la sentenza dell’AGCCA riguardava solo la presa di possesso, che non incideva sull’espropriazione di per s?, n? incideva sull’espropriazione stessa. e che nessuna decisione aveva mai ritenuto illegale la sostanza della decisione di espropriazione . (paragrafi 54-57 supra) – non ? facile sostenere che i ricorrenti avrebbero potuto succedere sulla base della nozione summenzionata. Al contrario, nulla indica che il loro rimedio avrebbe potuto avere la possibilit? di prosperare.
72. Inoltre, quando un immobile che ? stato oggetto di illegittima registrazione non pu? essere restituito al suo antico proprietario, la rettifica proposta dalla Corte di Cassazione riguarda l’importo dell’indennizzo concesso e consiste nell’aggiornamento dello stesso. Essa ha il diritto di farlo nell’ambito del procedimento principale quando, come nel caso di specie, le decisioni di annullamento dei giudici amministrativi sono intervenute prima che la Corte di cassazione si pronunci sul ricorso, il cui oggetto principale ? proprio la importo dell’indennizzo – la parte della sentenza del TGI che dispone che la registrazione sia definitiva. Al riguardo, la Corte ricorda che, in linea di principio, quando la propriet? di un individuo ? soggetta ad espropriazione , deve esistere una procedura che assicuri una valutazione complessiva delle conseguenze dell’espropriazione , ivi compresa la concessione di un indennizzo in relazione al valore del bene espropriato, la determinazione dei titolari del diritto all’indennizzo e ogni altra questione relativa alla espropriazione. ‘ espropriazione (si veda Alfa Glass Anonimi Emboriki Yalopinakon Etairia c. Grecia , n o 74515/13, ?? 36-44, 28 gennaio 2021 e riferimenti ivi contenuti), cosicch? non si pu? esigere che un richiedente che ? parte di un procedura di esproprio e ha formulato commenti sul risarcimento per avviare una nuova azione ( Bistrovic c. Croazia , n o 25774/05, ? 28, 31 maggio 2007).
73. Tuttavia, in casi analoghi a quelli dei ricorrenti e in cui i ricorrenti avevano sollevato la questione dell’ingresso illegale nel loro ricorso, la Corte di cassazione ha ignorato questo motivo e non ha indicato che l’importo del risarcimento doveva essere aggiornato per questo motivo (si veda il paragrafo 60 supra).
74. Alla luce di questi elementi, la Corte considera che i ricorrenti non possono essere criticati per non aver esaurito le vie di ricorso interne.
75. Ritenendo che il ricorso non sia manifestamente infondato o irricevibile per un altro motivo di cui all’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ammissibile.
Nella sostanza
Sulle argomentazioni delle parti
76. I ricorrenti lamentavano il diniego di presa in considerazione e la mancata esecuzione delle ordinanze e delle sentenze del Consiglio di Stato relative ai decreti e alle decisioni relative all’espropriazione dei loro beni, che avrebbero privato di una base giuridica sia la presa di possesso che l’ esproprio .
77. Sostengono inoltre che l’uso del PEU era illegale in quanto le condizioni legali per il suo uso non erano soddisfatte.
78. Affermando che alla data della sentenza del TGI, i decreti del CM e le decisioni del CRME erano oggetto di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione, i ricorrenti affermano che il TGI non poteva pronunciare l’ esproprio senza privare il giudizio della sua base giuridica.
79. Infine, affermano di essere stati privati della terra su cui sono cresciuti e del loro ambiente, che ai loro occhi assume una certa sacralit?.
80. Il Governo contest? gli argomenti dei ricorrenti. Sostiene che gli espropri dell’immobile in questione sono avvenuti ai sensi della LRE e che hanno perseguito uno scopo di interesse generale : la realizzazione di infrastrutture per la produzione di energia.
81. Il Governo rileva che il TGI ha ritenuto che la sospensione dell’esecuzione riguardasse solo il PEU e non l’ espropriazione nel suo insieme. Rileva che quest’ultimo non ha considerato l’esistenza di un’azione pendente dinanzi ai giudici amministrativi come un motivo per richiedere la sospensione del procedimento.
82. Precisa che il TGI ha esaminato la questione se, a seguito della sentenza di annullamento del Consiglio di Stato, l’iscrizione dei beni tra i beni dell’erario sarebbe divenuta infondata e che ha risposto negativamente. Secondo il Governo, solo il decreto del CM ? stato interessato dalla sentenza in questione. ? anche in questo senso che si sarebbe pronunciata la Corte Costituzionale. Al riguardo, il Governo precisa che si tratta di una questione di competenza dei giudici nazionali e ritiene che la valutazione di questi ultimi non sia arbitraria o manifestamente irragionevole.
83. Il Governo afferma che la sentenza dell’AGCCA non poteva ipso facto rendere illegale l’ espropriazione e la registrazione di propriet?. Secondo lui, l’unica conseguenza della sentenza riguardava la presa di possesso del bene da parte dell’amministrazione. Tuttavia, ci? era avvenuto molto prima di questa sentenza.
84. Egli sostiene che la decisione della corte in questione era inapplicabile poich? la propriet? era gi? stata sommersa alla data della sentenza. Specifica, tuttavia, che i ricorrenti avevano un rimedio per la registrazione illegale. A questo proposito, il Governo ha indicato che se i ricorrenti non fossero stati in grado di ottenere la restituzione della loro propriet? che si trovava sotto le acque della diga, avrebbero potuto ottenere un risarcimento aggiuntivo corrispondente al deprezzamento subito dai pagamenti dell’indennizzo?. espropriazione per effetto dell’inflazione.
85. Infine, il Governo ha sostenuto che le decisioni amministrative in questione, compresi i decreti del CM, non erano state oggetto di una sospensione dell’esecuzione nel momento in cui il TGI ha pronunciato il suo giudizio di esproprio .
Sulla valutazione della Corte
86. La Corte rileva che l’ articolo 1 del Protocollo n . 1 contiene tre norme distinte : la prima, espressa nella prima frase del primo comma, ? di carattere generale ed enuncia il principio del rispetto della propriet? ; il secondo, che compare nella seconda frase dello stesso comma, riguarda la privazione del bene e la sottopone a determinate condizioni ; quanto al terzo, riportato nel secondo comma, riconosce il potere degli Stati, tra l’altro, di regolare l’uso dei beni secondo l’interesse generale. La seconda e la terza, che riguardano esempi concreti di violazione del godimento dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio sancito dalla prima (si veda, tra l’altro, Ali?i? e altri c. Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia [GC], n o 60642/08, ? 98, CEDU 2014).
87. Osserva che l’ingerenza con il diritto al godimento pacifico della loro propriet? di cui si lamentano i ricorrenti ? un’espropriazione , vale a dire una privazione della propriet?, che deve essere esaminata sotto la seconda norma.
88. La Corte rileva inoltre che qualsiasi violazione dei diritti tutelati dall’articolo 1 del Protocollo n . 1 deve soddisfare il requisito della legalit? ( B?l?n? Nagy c. Ungheria [GC], n o 53080/13, ? 112, 13 dicembre 2016) .
89. L’esistenza di una base giuridica nel diritto interno non ? sufficiente, in quanto tale, a soddisfare il principio di legalit?. Deve, inoltre, che tale base giuridica abbia una certa qualit?, quella di essere compatibile con lo Stato di diritto e fornire garanzie contro l’arbitrariet? ( Visti?? e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n o 71243/01, ? 96, 25 ottobre 2012).
90. Al riguardo, va rilevato che il termine ” legge ” (” legge “) di cui all’articolo 1 del Protocollo n . 1 si riferisce allo stesso concetto utilizzato nel resto della Convenzione. Ne consegue che le norme giuridiche su cui si basa l’interferenza devono essere sufficientemente accessibili, precise e prevedibili nella loro applicazione. In particolare, uno standard ? ” prevedibile ” quando offre una certa garanzia contro attacchi arbitrari da parte del potere pubblico. . Ogni ingerenza nell’esercizio del diritto al pacifico godimento dei beni deve, pertanto, essere accompagnata da garanzie procedurali che diano all’interessato una ragionevole possibilit? di presentare la propria causa alle autorit? competenti, in modo da consentire un’effettiva impugnazione dei provvedimenti impugnati . Per garantire il rispetto di questa condizione, dovrebbe prendere in considerazione tutti i procedimenti legali e amministrativi applicabili ( Leki? c. Slovenia [GC], n o 36480/07, ? 95, 11 dicembre 2018 e riferimenti inclusi).
91. Tornando alla presente causa, la Corte ha osservato che i beni dei ricorrenti erano stati oggetto di un’espropriazione d’ urgenza sulla base di due decreti del CM che autorizzavano il ricorso a tale procedura in deroga al diritto ordinario e quindi di due decisioni del CRME.
92. L’obbligo di fondare l’ espropriazione sulle decisioni amministrative che autorizzano la privazione della propriet? per motivi di pubblica utilit? e la possibilit? per gli interessati di impugnare la legittimit? delle stesse davanti al giudice amministrativo costituiscono certamente una solida tutela contro l?arbitraria perdita della propriet??. Lo stesso vale, a fortiori , nel caso di una procedura derogatoria come l’ esproprio d’ urgenza.
93. La Corte nota che i ricorrenti avevano a loro disposizione questo tipo di ricorso contro tutti gli atti amministrativi che costituivano la base giuridica per l’ espropriazione e che se ne sono serviti. Se alla fine vincessero la loro causa, non potrebbero trarre alcun vantaggio concreto da tale situazione poich? le decisioni giudiziarie emesse in loro favore non potrebbero impedire n? l’immediata presa di possesso n? l’ espropriazione dei loro beni, anche se sia la prima sia i secondi si fondavano su questi atti amministrativi e da essi derivavano la loro legalit?.
94. Vero ? che alla data dell’ordinanza che autorizza la presa di possesso, i decreti e le decisioni di esproprio non erano ancora oggetto di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione. Tuttavia, alla data del giudizio di esproprio emesso dal TGI, tali decisioni erano soggette a tale sospensione disposta dal Consiglio di Stato. Tuttavia, l’ordinanza di sospensione ? stata ignorata dal TGI in quanto, secondo lui, non riguarda l’ espropriazione ma solo il ricorso alla procedura d’urgenza. Se il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato tutte le decisioni amministrative di esproprio contraddicendo la lettura del TGI, tale sentenza ? intervenuta dopo la sentenza di esproprio , che era definitiva.
95. Agli occhi della Corte, la questione del significato e della portata delle sentenze e ordinanze del Consiglio di Stato relative a decisioni di espropriazione nell’ambito di un PEU – e pi? in particolare quella degli effetti sul procedimento dinanzi al TGI quale diritto interno allegato a dette sentenze e ordinanze – non ? di importanza decisiva ai fini dell’esame di questa doglianza.
96. Infatti, qualsiasi siano le risposte a tali quesiti, resta il fatto che le decisioni giudiziarie di annullamento sia dei decreti del CM relativi al ricorso alla procedura d’urgenza sia delle decisioni di espropriazione del CRME – che costituivano la base giuridica della privazione dei beni in diritto interno – non hanno prodotto alcun effetto concreto. La conseguenza di una tale situazione ? stata quella di svuotarne la sostanza e rendere teorico, illusorio e conseguentemente inefficace il diritto di regresso che i ricorrenti dovevano avere per contestare la legittimit? degli atti che violavano il loro diritto di propriet?.
97. La Corte ha ripetutamente sottolineato che la Convenzione garantisce diritti non teorici o illusori, ma effettivi e concreti ( Muhammad e Muhammad c. Romania [GC], n o 80982/12, ? 122, 15 ottobre 2020).
98. Per quanto riguarda la possibilit? di ottenere un risarcimento dedotta dal Governo, la Corte ricorda le conclusioni da essa raggiunte in merito a tale ricorso nell’ambito dell’esame di ammissibilit?, vale a dire che tenuto conto da un lato delle conclusioni del TGI e del Corte Costituzionale ritenendo che la sentenza dell’AGCCA riguardasse solo la presa di possesso e non rendesse illegittima l’ espropriazione e d’altra parte l’approccio della Corte di Cassazione in casi analoghi, l’efficacia del rimedio per l’illegittima registrazione era del tutto ipotetica e in ogni caso non dimostrato.
99. Di conseguenza, stante la mancanza di effetti concreti delle decisioni giurisdizionali ottenute dai ricorrenti nell’ambito dei loro ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato e annullando il fondamento normativo dell’espropriazione , la Corte ritiene che la privazione dei beni subita dai ricorrenti non soddisfaceva il requisito della legalit?.
100. Ne consegue che vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n . 1.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
101. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :
” Se la Corte dichiara che vi ? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente consente solo la cancellazione imperfetta delle conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, solo soddisfazione. ”
danni
102. I ricorrenti chiedono, in relazione al danno patrimoniale, la somma di 395 euro (EUR) che corrisponde all’importo aggiornato delle spese legali pagate all’opponente, la somma di 117 EUR che corrisponde all’importo aggiornato delle spese di ricorso, la somma di 74 euro che corrisponde all’importo aggiornato delle spese del singolo ricorso, nonch? la somma di 3.000 euro per le spese di rappresentanza di un avvocato dinanzi ai giudici nazionali.
103. Ciascuno dei ricorrenti ha chiesto EUR 3.000 per il danno morale causato dal mancato rispetto delle decisioni del tribunale e lo stesso importo per il danno causato al loro ambiente culturale e sociale dalla costruzione della diga.
104. Infine, chiedevano EUR 3.000 per le spese di rappresentanza dinanzi alla Corte.
105. Per quanto riguarda il risarcimento del danno, il Governo ha invitato la Corte a sottoporre la questione dell’equa soddisfazione alla Commissione per il risarcimento, invocando il Kaynar e altri c. Turchia (nn . 21104/06 e altri 2, ?? da 64 a 82, 7 maggio 2019 ).
106. Contesta le pretese dei ricorrenti e ritiene che non vi sia alcun nesso di causalit? tra l’asserito danno e la violazione constatata.
107. Per quanto riguarda i costi e le spese, ha affermato che i ricorrenti non avevano presentato alcun documento a sostegno della loro richiesta relativa alle spese legali.
108. La Corte ricorda di aver gi? cancellato dall’elenco la questione dell’applicazione dell’articolo 41 in diverse cause relative al diritto di propriet? in quanto le autorit? nazionali, nella fattispecie la Commissione per il risarcimento, sono nella posizione migliore per valutare il danno subito e disporre di mezzi legali e tecnici adeguati per porre fine a una violazione della Convenzione e per cancellarne le conseguenze, in particolare quando si tratta di determinare il valore di un bene immobile ( Avyidi c. Turchia , n o 22479/05 , ?? da 119 a 131, 16 luglio 2019, Muharrem G?ne? e altri c. Turchia , n o 23060/08, ?? da 87 a 95, 24 novembre 2020, Tokel c. Turchia , n . 23662/08, ?? da 82 a 90, 9 febbraio 2021).
109. Tuttavia, il rinvio alla Commissione per il risarcimento del danno non pu? essere automatico. Infatti, la Corte dovrebbe farne uso solo quando non ? ragionevolmente in grado di valutare da s? il danno materiale. Ma quando, come nel caso di specie, la valutazione del danno non solleva alcuna difficolt?, la Corte ritiene, per correttezza ed economia processuale, di doversi pronunciare sul risarcimento del danno connesso alla accorta violazione.
110. La Corte osserva che le somme reclamate dai ricorrenti a riguardo del danno patrimoniale rientrano effettivamente nella categoria dei costi e delle spese e ritiene che debbano essere esaminate in quest’ultimo contesto. In assenza di qualsiasi altra pretesa relativa al danno materiale, non riconosce alcuna somma per tale danno.
111. Ritiene, tuttavia, che i ricorrenti abbiano subito un danno morale a causa della violazione constatata, che riguarda la mancanza di effetti concreti delle decisioni del Consiglio di Stato. Ritiene ragionevole assegnare loro congiuntamente la somma di EUR 2.000 a tale titolo.
112. Per quanto riguarda i costi e le spese, la Corte ribadisce che, secondo la sua giurisprudenza, un richiedente pu? ottenere il rimborso solo nella misura in cui sono state stabilite la loro realt?, la loro necessit? e la ragionevolezza del loro tasso. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra menzionati, la Corte ha stanziato EUR 586 per le spese sostenute dinanzi ai giudici nazionali e ha respinto il ricorso per il resto. Su quest’ultimo punto, osserva che i ricorrenti non hanno presentato alcun documento, come una nota spese o una dichiarazione oraria relativa all’attivit? del loro avvocato.
113. La Corte ritiene opportuno modellare il tasso di interesse di mora sul tasso di interesse della linea di prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’ ,
dichiarare ammissibile la richiesta ;
Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n . 1 della Convenzione;
sostiene
a) che lo Stato convenuto deve pagare ai ricorrenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, i seguenti importi, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data di regolamento :
2 000 (duemila euro), pi? eventuale imposta addebitabile su tale importo a titolo di imposta, danno non patrimoniale ;
EUR 586 (cinquecentottantasei euro), oltre a quanto eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, a titolo di imposta, per spese e spese ;
b) che dalla scadenza di detto periodo e fino al pagamento, tali importi siano maggiorati di interessi semplici ad un tasso pari a quello del rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile in tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ;
Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 13 luglio 2021, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del regolamento.
{signature_p_2}
Hasan Bakirci Jon Fridrik Kj?lbro
Vice cancelliere Presidente