PRIMA SEZIONE
CASO STOLKOWSKI c. POLONIA
(Domanda n. 58795/15 )
GIUDIZIO
Art 1 P1 ? Controllo dell’uso della propriet? ? Eccessivo onere individuale per il richiedente che non ha ricevuto un risarcimento dopo il lungo sequestro della sua auto nel parcheggio della polizia, con conseguente decuplicazione del valore del veicolo
STRASBURGO
21 dicembre 2021
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a revisione editoriale.
Nel caso Sto?kowski c. Polonia,
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sezione Prima), riunita in una Sezione composta da:
Ksenija Turkovic, presidente,
Ales Pejchal,
Krzysztof Wojtyczek,
Pauline Koskelo,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, judges,
and Renata Degener, Section Registrar,
Aver riguardo di:
il ricorso contro la Repubblica di Polonia presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino polacco, il sig. Marek Sto?kowski (“il ricorrente”), il 5 novembre 2015;
la decisione di notificare al governo polacco (“il governo”) il ricorso relativo all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e di dichiarare inammissibile il resto del ricorso;
le osservazioni delle parti;
Avendo deliberato in forma riservata il 30 novembre 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. La causa riguarda il lungo sequestro dell’auto del ricorrente in un parcheggio della polizia, ordinato nell’ambito di un procedimento penale contro il ricorrente, che ha comportato una diminuzione di dieci volte del valore del veicolo.
I FATTI
2. Il ricorrente ? nato nel 1975 ed ? detenuto nella prigione di Siedlce. Gli era stato concesso il patrocinio a spese dello Stato ed era rappresentato dalla sig.ra A. Bzdy?, un avvocato che esercitava a Varsavia.
3. Il governo era rappresentato dal suo agente, la sig.ra J. Chrzanowska, e successivamente dal sig. J. Sobczak, del Ministero degli affari esteri.
4. I fatti di causa, cos? come esposti dalle parti, possono essere riassunti come segue.
5. L’8 febbraio 2005 la polizia ha sequestrato la Peugeot XV 1.6 del 1998 del ricorrente .
6. In data 11 febbraio 2005 la Procura Regionale di Siedlce ha emesso un provvedimento che autorizzava il sequestro dell’autovettura (di seguito ?l’ordinanza di sequestro?) al fine di garantire il pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie o danni che dovessero essere comminati nel procedimento penale in corso in quel tempo contro il ricorrente. ? stato emesso ai sensi dell’articolo 291 del codice di procedura penale.
7. Il 1? marzo 2005 il tribunale distrettuale di Siedlce ( S?d Rejonowy ) ha allegato un mandato di esecuzione all’ordine di sequestro.
8. L’11 maggio 2005 il tribunale distrettuale di Siedlce ha respinto un ricorso interlocutorio del ricorrente contro l’ordine di sequestro, confermando cos? il sequestro del veicolo in questione.
9. Il 13 marzo 2005 un ufficiale giudiziario sequestr? formalmente l’auto, mettendola in sicurezza in un parcheggio della stazione di polizia.
10. Le copie delle decisioni summenzionate non sono state presentate alla Corte.
11. Un perito nominato dal tribunale ha stimato il valore dell’auto in 14.100 zloty polacchi (PLN ? circa 3.525 euro (EUR)) alla data del sequestro. A quel tempo, l’auto non aveva un certificato di revisione tecnica aggiornato.
12. Il 30 dicembre 2005 il tribunale regionale di Siedlce accus? il ricorrente di rapina e frode commessi in una banda criminale organizzata.
13. Il 6 maggio 2009 il tribunale distrettuale di Siedlce lo ha condannato come imputato (n. IIK 25/06 ).
14. L’8 marzo 2010 il tribunale regionale di Siedlce ha annullato tale sentenza e ha rinviato la causa (IIKa 436/09 ).
15. Il 16 settembre 2010 il tribunale regionale di Siedlce ordin? che l’auto fosse venduta e che i proventi della vendita fossero depositati presso il tribunale.
16. Il 17 giugno 2011 la Corte Regionale di Siedlce ha condannato il ricorrente, condannandolo a cinque anni di reclusione. ? stato condannato a pagare 6.000 PLN (1.500 EUR) di danni alla vittima e spese processuali per un importo di 1.400 PLN (350 EUR).
17. Un’asta ? stata programmata due volte in date non specificate nel 2010 o nel 2011. L’auto non ? stata venduta perch? non c’erano acquirenti. Dal momento del sequestro, l’auto ? rimasta alla polizia.
18. Sembra che pi? o meno nello stesso periodo, il ricorrente sia stato libero di ritirare la sua auto ma abbia deciso di non farlo.
19. Nel 2012 ha citato in giudizio l’erario di Stato per 15.000 PLN per la perdita della sua auto sequestrata.
20. Il 13 giugno 2013 un esperto nominato dal tribunale ha valutato l’auto a 1.300 PLN ( 325 EUR ). Il calo di valore era stato determinato, secondo l’esperto, dall’auto ferma per un lungo periodo di tempo senza essere protetta dalla corrosione, senza che si cambiasse l’olio e si caricasse la batteria. A parere del perito, le suddette misure non facevano parte della manutenzione ordinaria dei veicoli custoditi dalle forze dell’ordine. Il perito ha concluso che il deprezzamento dell’auto non era quindi dovuto ad una mancanza di diligenza da parte delle autorit? preposte al suo deposito.
21. Il 15 ottobre 2013 il tribunale distrettuale di Siedlce ha concesso al ricorrente un risarcimento per un importo di 2.100 PLN (525 EUR), ritenendo che le condizioni deplorevoli dell’auto fossero dovute in parte al trascorrere del tempo e in parte al fallimento delle autorit? responsabili il suo stoccaggio per garantirne la corretta manutenzione. Su quest’ultimo punto, il giudice ha ritenuto che se, come aveva concluso il perito, la mancata esecuzione di interventi di manutenzione quali la protezione dell’auto dalla corrosione, il cambio dell’olio e la ricarica della batteria avesse determinato il deterioramento delle condizioni tecniche del veicolo, quelle sarebbero state quindi necessarie misure per un’eventuale conservazione diligente. In altre parole, la corte non era d’accordo con l’esperto che le misure da lui elencate erano “extra” e non di routine.
Il risarcimento rappresentava la differenza tra il valore di mercato di un’autovettura mantenuta di marca e modello simile e il veicolo in questione.
22. Il 25 marzo 2014 il tribunale regionale di Siedlce ( S?d Okr?gowy ) ha annullato tale sentenza e ha rinviato la causa, osservando, tra l’altro , che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare se il sequestro dell’auto nel corso degli anni fosse stato giustificato o se una vendita avrebbe dovuto essere ordinata prima. La corte d’appello ha anche osservato che la conclusione del tribunale secondo cui la diminuzione di valore dell’auto era stata in parte causata dalla sua negligente manutenzione non era coerente con le conclusioni del perito.
23. Il 16 febbraio 2015 il tribunale distrettuale di Siedlce ha respinto l’azione del ricorrente. Ha accettato che l’auto del ricorrente valesse PLN 14.100 nel 2005 e 1.300 PLN nel 2013, come valutato dagli esperti, ma ha ritenuto di non aver dimostrato che il danno fosse stato causato da una “flagrante e senza dubbio violazione della legge” da parte del pubblico ministero e del tribunale responsabile della vettura confisca. Il giudice ha osservato, riferendosi alla perizia del 2013, che il valore dell’auto sarebbe diminuito nel tempo, indipendentemente dal fatto che fosse stata o meno sequestrata, e che era stata conservata con adeguata diligenza. Su quest’ultimo punto, il tribunale ha ritenuto che gli agenti di polizia incaricati di custodire l’auto nel parcheggio della polizia fossero stati adeguatamente informati dei loro obblighi di diligenza. L’auto era stata parcheggiata in un parcheggio custodito e non aveva subito danni meccanici. In considerazione della difficile situazione finanziaria del ricorrente, il tribunale ha deciso di rinunciare alle spese processuali.
24. L’11 giugno 2015 il Tribunale regionale di Siedlce ha confermato tale sentenza in appello, avallando le valutazioni di fatto e di diritto del giudice di primo grado.
QUADRO GIURIDICO E PRATICA RILEVANTI
PROPRIET? E SEQUESTRO DEI BENI
25. Il diritto e la pratica interni relativi al sequestro di propriet? nei procedimenti penali sono esposti nella decisione di inammissibilit? della Corte nel caso Adamczyk c. Polonia (dec.), n. 28551/04 , 7 novembre 2006.
26. Inoltre, l’articolo 64 della Costituzione recita:
?1. Ogni individuo ha diritto alla propriet?, ad altri diritti di propriet? e al diritto di successione.
2. Ciascuno, su base paritaria, riceve tutela giuridica in materia di propriet?, altri diritti patrimoniali e diritto di successione.
3. Il diritto di propriet? pu? essere limitato solo mediante legge e solo nella misura in cui non violi la sostanza di tale diritto?.
27. Ai sensi dell’articolo 217 ? 1 del codice di procedura penale ( Kodeks Post?powania Karnego ), gli elementi da utilizzare come prova in un procedimento penale o per garantire il pagamento di ammende possono essere sequestrati dalla polizia o dalle autorit? di perseguimento penale.
28. Gli ordini di sequestro riguardanti la propriet? di indagati o imputati sono regolati dagli articoli da 291 a 295 del CCP.
29. Le modalit? di esecuzione dei provvedimenti di sequestro sono regolate dalle disposizioni del codice di procedura civile. In particolare, ai sensi dell’articolo 856 di tale codice, chiunque sia incaricato della custodia ( doz?r ) dei beni mobili sequestrati deve agire con la diligenza necessaria affinch? il valore dell’oggetto in questione non diminuisca. Ai sensi dell’articolo 857 del codice di procedura civile, il custode dei beni non risponde di alcun danno o perdita se ha agito con la necessaria diligenza.
30. Nella prassi delle autorit? amministrative e dei tribunali nazionali, cos? come nella dottrina giuridica, si intende che le disposizioni di cui sopra impongono l’obbligo di custodire i beni anzich? limitarsi a conservarli ( przechowywanie ). Il rispetto di tale obbligo ? valutato con riferimento al diritto civile sostanziale che disciplina la conservazione (artt. 355 e 471 cc), ovvero come se il custode avesse obblighi contrattuali rispetto al bene. Il custode deve quindi visualizzare un sufficiente grado di cura sull’oggetto per poter tornare l’oggetto in un non – stato deteriorato ( w niepogorszonym stanie ) e senza deprezzamento del suo valore ( aby rzeczy oddane w dozor nie straci?y na warto?ci ). Il custode pu? sottrarsi alla responsabilit? per il deterioramento o il deprezzamento del valore della cosa solo se ha dimostrato la dovuta diligenza e il danno non poteva essere evitato, cio? era inevitabile (vedi sentenza della Suprema Corte del 26 aprile, 1966 r,. mi CR 312/63 ; (ed.) Commentario al codice di procedura civile, Volume III di K. Piasecki 6 ? edizione, Varsavia, 2015; Commentario al codice di procedura civile di A. Zieli?ski (a cura di), 9a edizione, Varsavia, 2017). Quanto a quest’ultimo, si ? ritenuto che chi esercita attivit? di custodia di autoveicoli sequestrati ? vincolato dagli obblighi di speciale diligenza richiesti ai professionisti. L’assunzione di un atteggiamento passivo nei confronti di un veicolo immagazzinato ? incompatibile con tale due diligence (cfr. sentenza del tribunale distrettuale di Gdynia del 6 marzo 2018, n. IC 1660/16 ).
31. Questa interpretazione ? corroborata dalla giurisprudenza dei tribunali amministrativi i quali ritengono che il custode dei beni sequestrati abbia il diritto di chiedere il rimborso delle spese direttamente connesse con la protezione ( zebezpieczenie ) dei beni mobili di cui ? affidato al danno. Questi dipenderanno dalle circostanze quali il luogo di conservazione, le condizioni di cura, le dimensioni dell’oggetto (si veda, ad esempio, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Danzica del 15 dicembre 2016, n. III SA/Gd 932/16 ).
32. La vendita pubblica dei beni sequestrati ? disciplinata dall’articolo 232 del CCP come segue:
?1. Gli articoli che sono facilmente deperibili o la cui conservazione comporterebbe spese irragionevoli o eccessive difficolt?, o causerebbe una significativa diminuzione del valore, possono essere venduti secondo la procedura applicata dalle autorit? [di esecuzione] appropriate. La decisione di vendere pu? essere emessa dal pubblico ministero nel corso del procedimento preliminare, e dal giudice nel procedimento giudiziario…
2. Il ricavato della vendita ? depositato presso il tribunale.
…?
RISARCIMENTO DALL’ERARIO DELLO STATO
33. L’ articolo 77 ? 1 della Costituzione recita:
?Ognuno ha diritto al risarcimento del danno che gli ? arrecato da ogni atto contrario alla legge di un organo della pubblica autorit??.
34. L’ articolo 417 ? 1 del codice civile ( Kodeks Cywilny ) stabilisce una norma generale sulla responsabilit? dello Stato per i danni causati da un’autorit? pubblica. La parte rilevante di questa disposizione recita come segue:
“L’erario di Stato … ? responsabile per qualsiasi danno ( szkoda ) causato da un atto illecito o da un’omissione [commessa] in relazione all’esercizio della pubblica autorit?”.
35. L’ articolo 417 1 ? 2 del codice civile cos? recita:
?Ove il danno sia stato causato dalla pronuncia di una sentenza o decisione definitiva, il risarcimento del danno pu? essere chiesto dopo che l’illegittimit? [della sentenza o decisione] ? stata accertata nel relativo procedimento, salvo quanto diversamente previsto dalla legge?.
36. Nella prassi dei tribunali nazionali, un ricorso ai sensi dell’articolo 417 1 del codice civile non sorge a meno che l’atto o l’omissione che ha causato il danno non sia stata dichiarata illegittima in procedimenti separati ( prejudykat ) (si veda la sentenza della Corte regionale di S?upsk del 2 febbraio 2017, IC 342/16 ).
37. Per “danno” di cui alle presenti disposizioni si intende il danno patrimoniale, definito nell’articolo 361 ? 2 del codice civile come “perdite e lucro cessante che una parte lesa avrebbe potuto subire se non avesse subito un danno”.
LA LEGGE
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
38. Il ricorrente si lamentava essenzialmente che il sequestro della sua auto era equivalso a un controllo ingiustificato dell’uso della sua propriet?, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che recita come segue:
?Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al godimento pacifico dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le precedenti disposizioni non pregiudicano tuttavia in alcun modo il diritto di uno Stato di far applicare le leggi che ritenga necessarie per controllare l’uso dei beni secondo l’interesse generale o per garantire il pagamento di tasse o altri contributi o sanzioni. “
ammissibilit?
39. La Corte nota che il ricorso non ? manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 ? 3 (a) della Convenzione. Rileva inoltre che non ? inammissibile per nessun altro motivo. Deve pertanto essere dichiarato ammissibile.
meriti
Le argomentazioni delle parti
(un) Il candidato
40. Il ricorrente si ? lamentato che il sequestro della sua auto era equivalso a un controllo ingiustificato dell’uso della sua propriet?, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Ha anche lamentato che il tribunale civile non aveva ottenuto una valutazione dell’auto da un esperto ufficiale.
41. Il richiedente present?, tra le altre cose, che l’interferenza era stata illegittima in quanto le disposizioni che regolano i sequestri di propriet? non specificavano come le autorit? che immagazzinavano un oggetto sequestrato avrebbero dovuto prendersene cura per evitarne il deprezzamento. La normativa penale in questione taceva anche sulla questione della vendita dei beni mobili sequestrati.
42. Il ricorrente ha anche sostenuto che il sequestro era stato ingiustificato e gli aveva imposto un onere eccessivo. In particolare, il valore della sua auto, che era stato valutato in modo impreciso, era stato sproporzionatamente superiore a eventuali multe o danni per i quali avrebbe dovuto garantire il pagamento. Gli interessi di eventuali vittime dei presunti reati non erano stati una giustificazione legittima per il sequestro, in quanto si trattava di interessi individuali e non pubblici.
43. Il richiedente dibatt? anche che, poich? il veicolo era incline a essere facilmente danneggiato da un immagazzinamento disattento, le autorit? avrebbero dovuto metterlo all’asta prima che perdesse valore, cio? subito dopo il sequestro. Tale vendita sarebbe stata conforme all’articolo 864 del codice di procedura civile.
44. Il ricorrente ha sottolineato che la sua lamentela non riguardava solo il sequestro iniziale dell’auto, che avrebbe potuto essere giustificato, ma soprattutto il fatto che le autorit? avevano permesso che il suo valore diminuisse perch? il veicolo era stato tenuto per anni all’aperto, fermo e senza una corretta manutenzione. In assenza di un’adeguata assistenza tecnica, come era avvenuto, agire nell’interesse generale sarebbe stato quello di mettere all’asta l’auto piuttosto che tenersela.
45. Per quanto riguarda i successivi procedimenti civili, il ricorrente ha sostenuto che il tribunale nazionale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla responsabilit? dello Stato per aver causato la perdita di valore del suo veicolo sulla base dell’articolo 856 ? 1 del codice civile. Il valore perduto avrebbe dovuto essere calcolato come differenza tra quanto valeva l’auto il giorno del sequestro, da un lato, e il giorno della sentenza della corte d’appello, dall’altro. La perdita di valore dell’auto non avrebbe dovuto essere calcolata come la differenza tra il valore di mercato di un’auto sottoposta a manutenzione di marca e modello simile e il prezzo del veicolo in questione. Infine, se l’auto fosse stata custodita con la necessaria diligenza era una questione legale e, come tale, avrebbe dovuto essere valutata interamente da un giudice, e non da un esperto d’ufficio la cui unica capacit? professionale era stata quella di valutare il valore dell’auto e determinare le cause tecniche del deprezzamento. Dal punto di vista del ricorrente, la sentenza del tribunale civile era stata quindi arbitraria.
(b) Il governo
46. Il Governo ha sostenuto che, interferendo con il pacifico godimento dei beni del ricorrente, le autorit? statali hanno agito in conformit? con la legge e hanno trovato un giusto equilibrio tra le esigenze degli interessi generali della comunit? e le esigenze della protezione del ricorrente diritti fondamentali. In particolare, il sequestro del veicolo in questione era avvenuto nell’ambito di un procedimento penale a suo carico. Era stato accusato e poi condannato per gravi reati contro la propriet? di terzi.
47. Il Governo ha anche sostenuto che il valore dell’auto non aveva superato l’importo totale delle richieste di risarcimento danni e multe che potevano, ed erano state in definitiva, imposte al ricorrente dal tribunale penale. Inoltre, l’auto del ricorrente era anche servita come prova nel caso.
48. Le autorit?, consapevoli del progressivo deprezzamento dell’auto, avevano fatto veri tentativi di venderla mentre il procedimento penale era in corso. Le aste di auto erano fallite per ragioni oggettive, ovvero mancanza di interesse da parte di eventuali acquirenti.
49. Il Governo sostiene inoltre che il ricorrente era stato in pre – custodia cautelare da febbraio a luglio 2005 e per tutto gennaio 2007. Poi ? stato mandato in prigione a scontare una pena di cinque anni. Ne consegue che, per gran parte del periodo di cui trattasi, il ricorrente non avrebbe potuto comunque usufruire del proprio veicolo.
50. Infine, il Governo ha reiterato le conclusioni dei tribunali civili secondo cui lo Stato non era responsabile per la perdita di valore dell’auto del ricorrente, che era stata causata esclusivamente dal passare del tempo. Il ricorrente avrebbe potuto, ma non impugnare, la perizia dalla quale il tribunale civile aveva tratto le sue conclusioni. Dal punto di vista del governo, il rapporto era stato completo e completo.
51. Riguardo al processo decisionale, il Governo dibatt? che il richiedente aveva goduto di un procedimento equo. Inoltre, le sentenze dei tribunali, che erano state ampiamente motivate, non erano state viziate da alcun errore manifesto.
La valutazione della Corte
(un) Principi generali
52. L’articolo 1 del Protocollo n ? 1, che garantisce il diritto alla protezione della propriet?, contiene tre norme distinte (si veda, tra molte altre, JA Pye (Oxford) Ltd e JA Pye (Oxford) Terreno Ltd contro. Gli Stati Unito [GC], n. 44302/02 , ? 52, CEDU 2007-III, Anheuser-Busch Inc. contro il Portogallo. [GC], n. 73049/01 , ? 62, CEDU 2007-I; . AGOSI v Stati Kingdom , 24 ottobre 1986, ? 48, serie A n. 108, e H?benczius c. Ungheria , n. 44473/06 , ? 27, 21 ottobre 2014):
?la prima norma, enunciata nel primo periodo del primo comma, ? di carattere generale ed enuncia il principio del pacifico godimento dei beni; la seconda norma, contenuta nella seconda frase del primo comma, riguarda la privazione dei beni e la sottopone a determinate condizioni; la terza regola, enunciata al secondo comma, riconosce agli Stati contraenti il diritto, tra l’altro, di controllare l’uso dei beni secondo l’interesse generale. Le tre regole non sono, tuttavia, ‘distinte’ nel senso di essere scollegate. La seconda e la terza regola riguardano casi particolari di interferenza con il diritto al godimento pacifico della propriet? e devono pertanto essere interpretate alla luce del principio generale enunciato nella prima regola?.
53. Un sequestro di beni a fini giudiziari si riferisce normalmente al controllo dell’uso dei beni, che rientra nell’ambito dell’articolo 1, secondo comma, del Protocollo n. 1 alla Convenzione (si veda, tra le altre, Raimondo c. Italia , 22 febbraio 1994, ? 27, serie A n. 281?A; JGK Statyba Ltd e Guselnikovas , citata, ? 117; H?benczius , citata, ? 28; Lachikhina c. Russia , n. 38783/07 , ? 58 , 10 ottobre 2017; D?ini? c. Croazia , n. 38359/13 , ? 62 e 62, 17 maggio 2016; e Adamczyk (dec.), citata; contrasto Waldemar Nowakowski c. Polonia , no. 55167/11 , ? 46, 24 luglio 2012).
54. Affinch? un’ingerenza sia compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 deve essere lecita, essere nell’interesse generale ed essere proporzionata, cio? deve trovare un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (si veda, tra molte altre autorit?, Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96 , ? 107, CEDU 2000-I, e JA Pye (Oxford) Ltd e JA Pye (Oxford) Land Ltd [GC], sopra citata, ? 75). Il giusto equilibrio richiesto non sar? raggiunto qualora la persona interessata sopporti un onere individuale ed eccessivo (vedi Sporrong e L?nnroth c. Svezia , 23 settembre 1982, ?? 69 ? 74, Serie A n. 52, e H?benczius , sopra citata, ? 29).
55. L’applicazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti giudiziari, volte ad anticipare un’eventuale confisca dei beni, era gi? ritenuta nell’?interesse generale? della comunit? (si veda, ad esempio, Borzhonov c. Russia , n. 18274/04 , ? 58, 22 gennaio 2009, e le cause ivi citate, East West Alliance Limited c. Ucraina , n. 19336/04 , ? 187, 23 gennaio 2014 e D?ini? , sopra citata, ? 65).
56. La Corte ribadisce che mentre qualsiasi sequestro o confisca comporta un danno, il danno effettivo subito non dovrebbe essere pi? esteso di quello che ? inevitabile, se deve essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (vedere D?ini? , ? 68 in fine , e H?benczius , ? 30 in fine , entrambi citati sopra).
57. La Corte ribadisce che, sebbene l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisca un diritto al risarcimento integrale in ogni circostanza, i termini di risarcimento sono rilevanti per valutare se la normativa impugnata trovi un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco e, in particolare , se non imponga un onere sproporzionato ai ricorrenti. A questo proposito, la Corte ha gi? ritenuto che l’acquisizione di un bene senza pagamento di un importo ragionevolmente correlato al suo valore costituir? normalmente un’ingerenza sproporzionata, e una totale mancanza di risarcimento pu? essere considerata giustificabile solo ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. in circostanze eccezionali (vedi The Holy Monasteries c. Greece , 9 dicembre 1994, ? 71, serie A n. 301 ? UN). L’articolo 1 del Protocollo n. 1, tuttavia, non garantisce il diritto a un risarcimento completo in tutte le circostanze (si veda James e altri c. Regno Unito , n. 8793/79 , ? 54, 21 febbraio 1986; Broniowski c. Polonia [ GC], n. 31443/96 , ? 182, CEDU 2004-V, e Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97 , ? 95, CEDU 2006 – V).
(b) Applicazione dei principi di cui sopra al caso di specie
58. Non ? in discussione tra le parti che la misura equivalesse a un’interferenza con il diritto del ricorrente al pacifico godimento dei suoi beni. Il sequestro dell’auto del ricorrente ? stato una restrizione temporanea, sebbene protratta, all’uso della sua propriet? e non ha comportato un trasferimento di propriet?. La Corte segue quindi il principio generale di cui sopra e considera l’ingerenza in questione essere il controllo dell’uso della propriet? ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda, mutatis mutandis , Lachikhina , ? 58; Adamczyk ( dec.); e H?benczius , ? 28, tutti sopra citati).
59. Il veicolo del ricorrente ? stato sequestrato, sulla base dell’ordine di sequestro, al fine di garantire il pagamento di qualsiasi multa o danno derivante dal procedimento penale in corso all’epoca dei fatti contro il ricorrente (vedere paragrafo 6 sopra). A parte l’osservazione del Governo nel paragrafo 47 sopra, che non ? supportata da alcun documento, la Corte non ha alcuna conoscenza che l’auto doveva anche servire come prova. In entrambi i casi, il diritto del pubblico ministero di ordinare il sequestro dei beni ? sancito dall’articolo 291 del codice di procedura penale (paragrafo 28 supra). Di conseguenza, la Corte ? convinta che il sequestro del veicolo del ricorrente nella presente causa fosse legittimo (si veda, mutatis mutandis , Adamczyk (dec.), cit.). La questione se il quadro normativo non disciplinasse, come sostenuto dal ricorrente, le condizioni per la custodia dei beni mobili sequestrati, sar? affrontata dalla Corte in prosieguo nella sua analisi della proporzionalit? della misura.
60. La Corte ritiene inoltre che la misura impugnata fosse nell’interesse generale della comunit?, vale a dire garantire il corretto svolgimento dei procedimenti giudiziari (si veda, mutandis mutandis , JGK Statyba Ltd e Guselnikovas , citata sopra, ? 125). ? quindi irrilevante che il sequestro sia stato in parte inteso a garantire il risarcimento dei danni alle vittime private dei reati contestati al ricorrente.
61. Proseguendo, la Corte ribadisce che, anche se avvenuta ?nelle condizioni previste dalla legge? ? implicando l’assenza di arbitrariet? ? e nell’interesse pubblico, un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni deve trovare sempre un ?giusto equilibrio? tra le esigenze dell’interesse generale della collettivit? e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. In particolare, deve sussistere un ragionevole rapporto di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (si veda Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93 , ? 49, CEDU 1999 – V, e JGK Statyba Ltd e Guselnikovas , cit., ? 127).
62. Nella presente causa, l’essenza della doglianza del ricorrente ? che il sequestro della sua auto era stato ingiustificato e gli aveva imposto un onere eccessivo. A tal fine, la ricorrente ha sollevato i seguenti punti. (i) Il valore iniziale della sua auto era stato sproporzionatamente superiore a qualsiasi multa o danno che avrebbe dovuto garantire. (ii) Le autorit? non avevano messo all’asta l’auto in modo tempestivo. Invece, (iii) a causa di un inadeguato stoccaggio e della mancanza di un’adeguata cura e manutenzione tecnica, avevano consentito che il valore dell’auto diminuisse al punto che il veicolo era diventato inservibile ai fini del procedimento giudiziario o per il ricorrente, del tutto. Infine, (iv) il tribunale civile non aveva risarcito il richiedente per la sua perdita di propriet? risultante dalla sequestro. Quanto a quest’ultimo,
63. La Corte osserva che mentre il veicolo in questione era un mezzo di trasporto personale, non ci sono prove che suggeriscano che il sequestro abbia avuto un impatto significativo sul ricorrente, che avrebbe influenzato, ad esempio, la sua vita personale o professionale, in particolare poich?, a quanto pare, all’epoca dei fatti non era praticamente in libert? (paragrafo 49 supra).
64. La Corte rileva, tuttavia, che il veicolo ? stato sequestrato dal febbraio 2005 e che, tra il 2005 e il 2013, il suo valore ? diminuito di dieci volte. Cinque anni dopo il sequestro dell’auto, il tribunale nazionale consider? la misura alternativa di mettere all’asta il veicolo (vedere paragrafi 17 sopra).
65. Sembra che qualche tempo dopo le aste fallite al ricorrente sia stato permesso di ritirare la sua auto, ma si ? rifiutato di farlo in considerazione delle sue condizioni deplorevoli e del fatto che il suo valore di mercato non era superiore a EUR 325 (vedere paragrafi 11, 18 e 20 sopra). La Corte accetta come probabile che se il richiedente avesse riacquistato il controllo della sua propriet? prima, avrebbe potuto vendere la sua auto mentre il valore era ancora significativo.
66. ? vero che, indipendentemente dal fatto che il valore iniziale dell’auto fosse proporzionato o meno alle eventuali ammende o danni per i quali avrebbe dovuto garantire il pagamento, il sequestro dell’auto, alla fine, non ? servito al suo scopo originario. Quando il ricorrente ? stato infine condannato, il risarcimento per la vittima dei suoi reati e le spese di giudizio ammontavano a un totale di EUR 1.850 (vedere sentenza del 17 giugno 2011, paragrafo 16 supra).
67. La Corte osserva, tuttavia, che il sequestro del veicolo non ? di per s? criticabile, in particolare in considerazione del margine di apprezzamento consentito dall’articolo 1, secondo comma, del Protocollo n. 1 e del procedimento penale contro il richiedente. La Corte ammette inoltre che qualsiasi sequestro o confisca comporti un danno. Il danno effettivo subito, tuttavia, non dovrebbe essere pi? esteso di quello che ? inevitabile, se deve essere compatibile con l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere paragrafo 60 supra).
68. Per determinare se il danno subito dal ricorrente fosse inevitabile o meno, la Corte deve rispondere se fosse ragionevole trattenere l’auto per tutto il tempo necessario e valutare se le autorit? abbiano consentito condizioni di custodia adeguate e custodito l’auto con le dovute cura.
69. Quanto alla durata della misura, la Corte ammette che la corretta amministrazione della giustizia richiede tempo (si veda, mutatis mutandis , JGK Statyba Ltd e Guselnikovas , citata sopra, ?? 131 e 132). Tuttavia, quando ? in gioco una questione di interesse generale, in particolare quando la questione riguarda i diritti umani fondamentali come quelli relativi alla propriet?, le autorit? pubbliche devono agire in tempo utile (ibidem, ? 133).
70. Tenendo conto degli elementi del caso descritti nei paragrafi precedenti (paragrafi 64-66 supra), la Corte ritiene che il fatto che il sequestro dell’auto non abbia in definitiva raggiunto il suo scopo originario non rende automaticamente la misura ingiustificata mediante rinvio all’interesse pubblico. Il sequestro dell’auto, anche se protratto nel tempo, ? stato giustificato durante tutto il procedimento penale cos? come si ? sviluppato all’epoca dei fatti.
71. Quanto alla questione dell’asta dell’auto, tuttavia, la Corte non pu? che concludere che, essendo il bene sequestrato deperibile e con riferimento alla proporzionalit? del provvedimento, l’asta non era stata organizzata in tempo utile.
72. Sulla questione della diligenza nella manutenzione dell’auto, la Corte prima fa riferimento alle constatazioni tecniche fatte dall’esperto nominato dal tribunale nazionale ai fini del procedimento civile. L’esperto ha ritenuto che il deprezzamento dell’auto entro il 2013, fosse dovuto al fatto che era rimasta ferma per un lungo periodo di tempo senza essere protetta dalla corrosione e senza che l’olio venisse cambiato e la batteria caricata (paragrafo 20 supra). Ha anche osservato che il deposito e l’esecuzione di tale tipo di manutenzione non era una pratica di routine tra le forze di polizia, le cui azioni in qualit? di custodi dei veicoli sequestrati si limitavano alla loro custodia in parcheggi sicuri (ibid.).
73. La Corte osserva che, anche se il quadro giuridico esistente non imponeva obblighi specifici in relazione alla custodia dei beni mobili sequestrati, il custode era tuttavia tenuto da un obbligo generale di “custodire” l’oggetto, vale a dire, agire con la diligenza necessaria per garantire che il valore dell’oggetto sequestrato non diminuisse (vedere paragrafi 29-31 supra).
74. Era quindi la legge applicabile, ma soprattutto il buon senso, che le autorit? responsabili del sequestro dell’auto del ricorrente avrebbero dovuto conservarla in condizioni adeguate (cio? al chiuso). La Corte non ritiene che un tale requisito avrebbe comportato un onere impossibile o sproporzionato per le autorit?. In tal caso, tuttavia, le autorit? avrebbero sempre potuto fare una scelta tempestiva di mettere all’asta l’auto (si veda l’articolo 232 del CCP, paragrafo 32 supra).
75. Al contrario, la Corte rileva che richiedere alle autorit? responsabili del sequestro di eseguire la manutenzione tecnica, come il cambio dell’olio e la ricarica della batteria, avrebbe rappresentato per loro un onere impossibile o sproporzionato.
76. Qualunque cosa accada, la Corte rileva che mantenere il veicolo completamente immobilizzato per molti anni in un parcheggio all’aperto ? come ? accaduto con l’auto del ricorrente ? non pu? essere considerato due diligence.
77. La Corte pertanto conclude che, nelle circostanze della causa, il danno subito dal ricorrente era pi? esteso di quello che era inevitabile. Ne consegue che la corte nazionale ha commesso un errore manifesto di giudizio nel considerare che le autorit? avevano offerto il necessario livello di diligenza al veicolo del ricorrente.
78. Infine, la Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non fa sorgere di per s? un diritto al risarcimento per qualsiasi danno asseritamente subito a causa del sequestro di beni nel corso del procedimento penale ( v., mutatis mutandis , H?benczius , sopra citata, ? 30). Spetta in linea di principio agli Stati contraenti definire le condizioni del diritto al risarcimento in tali circostanze e non si pu? affermare che la portata del rimedio risarcitorio nel caso di specie, che richiedeva la prova di un illecito, fosse tale da imporre un onere individuale ed eccessivo su di lui (v., mutatis mutandis , Adamczyk (dec.), cit.).
79. La Corte osserva che, nell’ambito del quadro giuridico esistente, ? possibile per i singoli ritenere lo Stato responsabile in modo illecito per atti di dipendenti o agenti di un’autorit? pubblica. Nel contesto di un sequestro di auto, un querelante dovrebbe dimostrare, ad esempio, che il pubblico ministero ha oltrepassato la sua autorit? nel formulare accuse penali contro di lui o che la sua azione penale era stata altrimenti illegale, o che l’auto era stata danneggiata in conseguenza di un atto illecito commesso dalle autorit?, doloso o colposo, in qualit? di custode del veicolo (vedi Adamczyk (dec.), cit.).
80. Il potere di controllo della Corte si limita ad accertare se la scelta dei termini di risarcimento rientri nell’ampio margine di discrezionalit? dello Stato in quest’area (si veda mutatis mutandis , James e altri , citata sopra, ? 54).
81. Nella presente causa, la Corte non contesta il quadro giuridico esistente, in base al quale le azioni illecite contro l’erario dello Stato erano soggette a determinate condizioni. Ma il fatto che il ricorrente non abbia ottenuto il risarcimento del danno subito, ha reso eccessivo il suo onere individuale. Ne consegue che, nelle circostanze del caso di specie, ? stato sconvolto il ?giusto equilibrio? da ricercare tra la tutela del diritto di propriet? e le esigenze dell’interesse generale.
82. C’? stata quindi una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
83. L’ articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte rileva che vi ? stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente interessata consente solo un risarcimento parziale, la Corte, se necessario, concede un’equa soddisfazione al parte lesa.”
Danno
84. Il ricorrente reclam? 12.800 zloty polacchi (PLN, approssimativamente, 3.200 euro, EUR) a riguardo del danno patrimoniale. Il ricorrente ha spiegato che il danno patrimoniale richiesto rappresentava la differenza tra il valore dell’auto al momento del sequestro e quello del 2013. Il ricorrente ha inoltre chiesto 10.000 euro a titolo di danno morale.
85. Il Governo dibatt? che le rivendicazioni del richiedente erano ingiustificate ed eccessive.
86. La Corte assegna al richiedente, sulla base dell’equit?, EUR 2.500 a riguardo del danno patrimoniale e non patrimoniale combinato.
Interessi di mora
87. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora sia basato sul tasso di prestito marginale della Banca centrale europea, al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
Dichiara ammissibile il ricorso;
Sostiene che c’? stata una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 della Convenzione;
tiene
(un) che lo Stato convenuto deve pagare al ricorrente, entro tre mesi, EUR 2.500 (duemilacinquecento euro), pi? qualsiasi imposta che potrebbe essere a suo carico, in relazione al danno patrimoniale e non patrimoniale, da convertire in polacco zloty al tasso applicabile alla data di regolamento;
(b) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino al regolamento saranno dovuti interessi semplici sull’importo di cui sopra ad un tasso pari al tasso di prestito marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di default maggiorato di tre punti percentuali
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 21 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Renata Degener Ksenija Turkovic
Cancelliere Presidente