Conclusione Cancellato dal ruolo (il regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSE ISTITUTO NAZIONALE CASE SRL C. ITALIA (N. 2)
(Richieste N. 41932/98, 41935/98 e 42732/98)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
27 novembre 2003
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nelle cause Istituto Nazionale Case Srl c. Italia (n. 2),
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 6 novembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. Le cause originarono in tre richieste (N. 41932/98; 41935/98 e 42732/98) contro la Repubblica italiana depositate per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il priecedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da una societ? italiana, I. N. C. Srl (?il richiedente?), il 18 maggio 1998 e il 26 maggio 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. E. B., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagn? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso dei suoi appartamenti all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lagn? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. A seguito della comunicazione della Commissione delle richieste al Governo, la causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 5 settembre 2002, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? le richieste ammissibili.
5. Il 26 giugno 2003 e il 1 luglio 2003 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali in cui accettavano un regolamento amichevole delle cause.
I FATTI
1) la richiesta n. 41932/98
6. In un documento notificato all’inquilino il 23 gennaio 1987, il richiedente lo inform? della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 3 dicembre 1988 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Torre Annunziata.
7. Con una decisione del 25 febbraio 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Torre Annunziata sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 marzo 1990.
8. Il 21 aprile 1995, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali. Lo inform? anche che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 2 maggio 1995.
9. Fra il 2 maggio 1995 e il 5 novembre 1997, l’ufficiale giudiziario fece sei tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
10. Il 1 settembre 2000, l’inquilino lasci? spontaneamente i locali ed il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
2) la richiesta n. 41935/98
11. In un documento notificato all’inquilino il 23 giugno 1983, il richiedente lo inform? della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Torre Annunziata.
12. Con una decisione dell? 8 ottobre 1983 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Torre Annunziata sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 1 gennaio 1986.
13. Il 2 febbraio 1995, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
14. Il 21 aprile 1995, lo inform? che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 2 maggio 1995.
15. Fra il2 maggio 1995 e il 5 novembre 1997 , l’ufficiale giudiziario fece sei tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. Il 3 giugno 2001, l’inquilino lasci? spontaneamente i locali ed il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
3) la richiesta n. 42732/98
17. In un documento notificato a M.A. (l’inquilino) il 23 gennaio 1987, il richiedente lo inform? della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1988 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Torre Annunziata.
18. Con una decisione del 25 febbraio 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Torre Annunziata sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 30 maggio 1991.
19. Il 2 febbraio 1995, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
20. Il 21 aprile 1995, lo inform? che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 2 maggio 1995.
21. Fra il 2 maggio 1995 e il 27 novembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece otto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
22. Il 3 agosto 2002, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
23. Il 1 luglio 2003 la Corte ricevette le seguenti dichiarazioni dal Governo:
1) la richiesta n. 41932/98
?Io dichiaro che il Governo italiano si offre di pagare 3,085 (tre mila ottantacinque) Euro a I. N. C. S.r.l. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 41932/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi a partire dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta alcun riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella presente causa.
Lo Stato si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
2) la richiesta n. 41935/98
?Io dichiaro che il Governo italiano si offre di pagare 3,585 (tre mila cinque cento ottantacinque) Euro a I. N. C. S.r.l. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 41935/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi a partire dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta alcun riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella presente causa.
Lo Stato si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
3) la richiesta n. 42732/98
?Io dichiaro che il Governo italiano si offre di pagare 4,085 (quattro mila ottantacinque) Euro a I. N. C. S.r.l. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 42732/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi a partire dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta alcun riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella presente causa.
Lo Stato si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
24. Il 26 giugno 2003 la Corte ricevette le seguenti dichiarazioni firmate dal direttore della societ? richiedente, il Sig. G. G.:
1) la richiesta n. 41932/98
?Io noto che il Governo italiano ? pronto a pagare una somma importo totale 3,085 (tre mila ottantacinque) Euro che copre danno materiale e morale e costi a I. N. C. S.r.l. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 41932/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? regolata definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
M?impegno inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
2) la richiesta n. 41935/98
??Io noto che il Governo italiano ? pronto a pagare una somma importo totale 3,585 (tre mila cinque cento ottantacinque) Euro che copre danno materiale e morale e costi a I. N. C. S.r.l. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 41935/98
pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? regolata definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
M?impegno inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
3) la richiesta n. 42732/98
?Io noto che il Governo italiano ? pronto a pagare una somma importo totale 4,085 (quattro mila ottantacinque) Euro che copre danno materiale e morale e costi a I. N. C. S.r.l. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 42732/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? regolata definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
M?impegno inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
25. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha gi? specificato la natura e l?estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della presente richiesta non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
26. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare le cause dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame delle cause di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 27 novembre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente