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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASES OF ISTITUTO NAZIONALE CASE v. ITALY (No. 2)

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 41932/98/2003
Stato: Italia
Data: 2003-11-27 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo (il regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSE ISTITUTO NAZIONALE CASE SRL C. ITALIA (N. 2)
(Richieste N. 41932/98, 41935/98 e 42732/98)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
27 novembre 2003
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nelle cause Istituto Nazionale Case Srl c. Italia (n. 2),
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 6 novembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. Le cause originarono in tre richieste (N. 41932/98; 41935/98 e 42732/98) contro la Repubblica italiana depositate per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il priecedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da una societ? italiana, I. N. C. Srl (?il richiedente?), il 18 maggio 1998 e il 26 maggio 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. E. B., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagn? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso dei suoi appartamenti all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lagn? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. A seguito della comunicazione della Commissione delle richieste al Governo, la causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 5 settembre 2002, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? le richieste ammissibili.
5. Il 26 giugno 2003 e il 1 luglio 2003 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali in cui accettavano un regolamento amichevole delle cause.
I FATTI
1) la richiesta n. 41932/98
6. In un documento notificato all’inquilino il 23 gennaio 1987, il richiedente lo inform? della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 3 dicembre 1988 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Torre Annunziata.
7. Con una decisione del 25 febbraio 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Torre Annunziata sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 marzo 1990.
8. Il 21 aprile 1995, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali. Lo inform? anche che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 2 maggio 1995.
9. Fra il 2 maggio 1995 e il 5 novembre 1997, l’ufficiale giudiziario fece sei tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
10. Il 1 settembre 2000, l’inquilino lasci? spontaneamente i locali ed il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
2) la richiesta n. 41935/98
11. In un documento notificato all’inquilino il 23 giugno 1983, il richiedente lo inform? della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Torre Annunziata.
12. Con una decisione dell? 8 ottobre 1983 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Torre Annunziata sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 1 gennaio 1986.
13. Il 2 febbraio 1995, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
14. Il 21 aprile 1995, lo inform? che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 2 maggio 1995.
15. Fra il2 maggio 1995 e il 5 novembre 1997 , l’ufficiale giudiziario fece sei tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. Il 3 giugno 2001, l’inquilino lasci? spontaneamente i locali ed il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
3) la richiesta n. 42732/98
17. In un documento notificato a M.A. (l’inquilino) il 23 gennaio 1987, il richiedente lo inform? della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1988 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Torre Annunziata.
18. Con una decisione del 25 febbraio 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Torre Annunziata sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 30 maggio 1991.
19. Il 2 febbraio 1995, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
20. Il 21 aprile 1995, lo inform? che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 2 maggio 1995.
21. Fra il 2 maggio 1995 e il 27 novembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece otto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
22. Il 3 agosto 2002, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
23. Il 1 luglio 2003 la Corte ricevette le seguenti dichiarazioni dal Governo:
1) la richiesta n. 41932/98
?Io dichiaro che il Governo italiano si offre di pagare 3,085 (tre mila ottantacinque) Euro a I. N. C. S.r.l. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 41932/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi a partire dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta alcun riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella presente causa.
Lo Stato si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
2) la richiesta n. 41935/98
?Io dichiaro che il Governo italiano si offre di pagare 3,585 (tre mila cinque cento ottantacinque) Euro a I. N. C. S.r.l. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 41935/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi a partire dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta alcun riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella presente causa.
Lo Stato si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?

3) la richiesta n. 42732/98
?Io dichiaro che il Governo italiano si offre di pagare 4,085 (quattro mila ottantacinque) Euro a I. N. C. S.r.l. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 42732/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi a partire dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta alcun riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella presente causa.
Lo Stato si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
24. Il 26 giugno 2003 la Corte ricevette le seguenti dichiarazioni firmate dal direttore della societ? richiedente, il Sig. G. G.:
1) la richiesta n. 41932/98
?Io noto che il Governo italiano ? pronto a pagare una somma importo totale 3,085 (tre mila ottantacinque) Euro che copre danno materiale e morale e costi a I. N. C. S.r.l. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 41932/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? regolata definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
M?impegno inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
2) la richiesta n. 41935/98
??Io noto che il Governo italiano ? pronto a pagare una somma importo totale 3,585 (tre mila cinque cento ottantacinque) Euro che copre danno materiale e morale e costi a I. N. C. S.r.l. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 41935/98
pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? regolata definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
M?impegno inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
3) la richiesta n. 42732/98
?Io noto che il Governo italiano ? pronto a pagare una somma importo totale 4,085 (quattro mila ottantacinque) Euro che copre danno materiale e morale e costi a I. N. C. S.r.l. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 42732/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? regolata definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
M?impegno inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
25. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha gi? specificato la natura e l?estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della presente richiesta non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
26. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare le cause dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame delle cause di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 27 novembre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASES OF ISTITUTO NAZIONALE CASE SRL v. ITALY (no. 2)
(Applications nos. 41932/98, 41935/98 and 42732/98)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
27 November 2003
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the cases of Istituto Nazionale Case Srl v. Italy (no. 2),
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mr G. Bonello,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner,
Mr K. Hajiyev, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 6 November 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The cases originated in three applications (nos. 41932/98; 41935/98 and 42732/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian company, I. N. C. Srl (?the applicant?), on 18 May 1998 and 26 May 1998.
2. The applicant was represented by Mr E. B., a lawyer practising in Naples. The Italian Government (?the Government?) were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that it had been unable to recover possession of its flats within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, it further complained about the length of the eviction proceedings.
4. Following communication of the applications to the Government by the Commission, the case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 ? 2 of Protocol No. 11 to the Convention. On 5 September 2002, having obtained the parties’ observations, the Court declared the applications admissible.
5. On 26 June 2003 and on 1 July 2003 the applicant and the Government respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the cases.
THE FACTS
1) Application no. 41932/98
6. In a writ served on the tenant on 23 January 1987, the applicant informed him of its intention to terminate the lease on expiry of the term on 3 December 1988 and summoned him to appear before the Torre Annunziata Magistrate.
7. By a decision of 25 February 1987, which was made enforceable on the same day, the Torre Annunziata Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 March 1990.
8. On 21 April 1995, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises. It also informed him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 2 May 1995.
9. Between 2 May 1995 and 5 November 1997, the bailiff made six attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
10. On 1 September 2000, the tenant spontaneously left the premises and the applicant recovered possession of the flat.
2) Application no. 41935/98
11. In a writ served on the tenant on 23 June 1983, the applicant informed him of its intention to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1983 and summoned him to appear before the Torre Annunziata Magistrate.
12. By a decision of 8 October 1983, which was made enforceable on the same day, the Torre Annunziata Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 1 January 1986.
13. On 2 February 1995, the applicant served notice on the tenant requiring them to vacate the premises.
14. On 21 April 1995, it informed him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 2 May 1995.
15. Between 2 May 1995 and 5 November 1997, the bailiff made six attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
16. On 3 June 2001, the tenant spontaneously left the premises and the applicant recovered possession of the flat.
3) Application no. 42732/98
17. In a writ served on M.A. (the tenant) on 23 January 1987, the applicant informed her of its intention to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1988 and summoned her to appear before the Torre Annunziata Magistrate.
18. By a decision of 25 February 1987, which was made enforceable on the same day, the Torre Annunziata Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 30 May 1991.
19. On 2 February 1995, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
20. On 21 April 1995, it informed her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 2 May 1995.
21. Between 2 May 1995 and 27 November 1998, the bailiff made eight attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
22. On 3 August 2002, the applicant recovered possession of the flat.
THE LAW
23. On 1 July 2003 the Court received the following declarations from the Government:
1) Application no. 41932/98
?I declare that the Government of Italy offer to pay 3,085 (three thousand eighty-five) Euros to I. N. C. S.r.l. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 41932/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
2) Application no. 41935/98
?I declare that the Government of Italy offer to pay 3,585 (three thousand five hundred eighty-five) Euros to I. N. C. S.r.l. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 41935/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
3) Application no. 42732/98
?I declare that the Government of Italy offer to pay 4,085 (four thousand eighty-five) Euros to I. N. C. S.r.l. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 42732/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
24. On 26 June 2003 the Court received the following declarations signed by the director of the applicant’s company, Mr G. G.:
1) Application no. 41932/98
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 3,085 (three thousand eighty-five) Euros covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to I. N. C. S.r.l. with a view to securing a friendly settlement of application no. 41932/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
2) Application no. 41935/98
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 3,585 (three thousand five hundred eighty-five) Euros covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to I. N. C. S.r.l. with a view to securing a friendly settlement of application no. 41935/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
3) Application no. 42732/98
I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 4,085 (four thousand eighty-five) Euros covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to I. N. C. S.r.l. with a view to securing a friendly settlement of application no. 42732/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
25. The Court takes note of the agreements reached between the parties (Article 39 of the Convention). In this connection the Court considers that it has already specified the nature and extent of the obligations which arise for the respondent Government in cases concerning eviction of tenants (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ECHR 1999-V), and the question of the performance of those obligations is currently pending before the Committee of Ministers. Therefore, a continuation of the examination of the present applications is not required. In these circumstances the Court accepts that the settlements are based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
26. Accordingly, the cases should be struck of the list.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the cases of the list;
2. Takes note of the parties’ undertakings not to request a rehearing of the cases before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 27 November 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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