QUARTA SEZIONE
CASO DI YASAR v. ROMANIA
(Applicazione n. 64863/13)
GIUDICE
Art. 1 P1 – Godimento pacifico dei beni – Confisca dell’imbarcazione del richiedente utilizzata da terzi per la pesca illegale – Malafede del richiedente accertata dai tribunali nazionali in contraddittorio – Nessun onere eccessivo
STRASBURGO
26 novembre 2019
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Essa pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nel caso di Yasar contro la Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quarta Sezione), che si riunisce come Sezione composta da:
Jon Fridrik Kj?lbro, Presidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lubarda,
Carlo Ranzoni,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking,
P?ter Paczolay, giudici,
e Andrea Tamietti, vice cancelliere della sezione,
Avendo deliberato in privato il 15 ottobre 2019,
Emette la seguente sentenza, che ? stata adottata in tale data:
PROCEDURA
1. La causa ha avuto origine da un ricorso (n. 64863/13) contro la Romania presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da due cittadini turchi, i sigg. Kad?r D?kmen e Erol Ya?ar (“i ricorrenti”), il 7 ottobre 2013.
2. I ricorrenti erano rappresentati dal sig. Matei Ilie Lieanu, avvocato che esercitava a Bucarest. Il governo rumeno (in prosieguo: il “governo”) era rappresentato dal loro agente, da ultimo
Simona-Maya Teodoroiu, del Ministero degli Affari Esteri.
3. Erol Ya?ar ha sostenuto, in particolare, che la confisca della sua nave violava l’articolo 1 del protocollo n. 1 della convenzione.
4. Il 18 novembre 2014 il governo ? stato informato della denuncia di Erol Ya?ar relativa alla confisca della sua nave; le denunce presentate dal sig. Kad?r D?kmen (di seguito “K.D.”) e le altre denunce presentate dal sig. Yasar sono state dichiarate irricevibili ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento del tribunale. La denominazione della causa ? stata pertanto modificata da D?kmen e Ya?ar c. Romania a Ya?ar c. Romania e di seguito il termine “il ricorrente” si riferisce al sig. Ya?ar.
I FATTI
LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. Il richiedente vive a ?ay?rl? (Turchia).
Perquisizione e sequestro della nave del richiedente
6. Il 2 aprile 2010 K.D. stava navigando con il suo equipaggio sul Mar Nero su una nave noleggiata dal richiedente. La nave esponeva una bandiera rumena.
7. La guardia costiera rumena ha chiesto loro di fermarsi a circa 42 miglia nautiche da Sf. Gheorghe e 68 miglia nautiche da Gura Porti?ei. Poich? l’equipaggio si ? inizialmente rifiutato di fermarsi, la guardia costiera rumena ha formalmente ordinato loro di farlo, minacciando di aprire il fuoco. L’equipaggio ha obbedito all’ordine di fermarsi e la nave ? stata successivamente sottoposta a controlli di frontiera.
8. A seguito delle perquisizioni condotte sul ponte della nave, la guardia costiera non ha trovato alcun pesce, ma ha trovato attrezzature per la pesca non autorizzate che mostravano segni di essere state usate di recente. Hanno anche accertato che la nave non era autorizzata a svolgere attivit? di pesca nella zona economica esclusiva rumena nel Mar Nero, che K.D. non aveva un permesso di pesca e che la nave non possedeva un giornale di pesca in cui le sue attivit? di pesca avrebbero dovuto essere registrate. Sembrava che le attivit? fossero state ordinate da K.D. in qualit? di comandante della nave ed eseguite dai membri dell’equipaggio, senza che questi ultimi fossero a conoscenza del mancato rispetto dei requisiti di pesca previsti dalla legge e dell’esposizione illegale della bandiera rumena.
9. L’equipaggio ? stato accusato di aver commesso reati relativi al regime di pesca nelle acque territoriali rumene.
10. La nave ? stata scortata al porto di Constan?a e le merci e la nave sono state sequestrate. Secondo la ricorrente, il valore della nave era di 800.000 euro (EUR), poich? era dotata di nuovi motori di tipo Volvo e di mappe elettroniche che utilizzavano le pi? recenti tecnologie.
Prima serie di procedimenti e la condanna penale di K.D.
11. Con atto di accusa del 9 giugno 2010, K.D. ? stato rinviato a giudizio dinanzi al tribunale distrettuale di Constan?a per aver commesso i reati punibili con l’ordinanza governativa d’urgenza n. 23/2008 sulla pesca e l’acquacoltura (“GEO 23/2008”), in quanto si ? ritenuto che non avesse un permesso di pesca per la nave, che possedesse e avesse utilizzato attrezzature da pesca senza autorizzazione, che avesse svolto attivit? di pesca illegali e che avesse esposto illegalmente la bandiera rumena.
12. K.D., rappresentato da un avvocato di sua scelta, il sig. Lieanu, ha scelto di riconoscere pienamente la sua colpevolezza e quindi di seguire una procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 3201 del codice di procedura penale (cfr. paragrafo 35).
13. Il 24 maggio 2011 K.D. ha dichiarato dinanzi al tribunale di aver utilizzato l’imbarcazione sulla base di un accordo verbale con il ricorrente, che ne era proprietario. Egli ha inoltre dichiarato che, pur non avendo notificato al ricorrente ogni volta che l’imbarcazione lasciava le acque territoriali turche, al ritorno dalle acque territoriali straniere l’equipaggio comunicava sempre al ricorrente da dove aveva pescato il pesce e, nonostante il fatto che il ricorrente si arrabbiava di solito per questa informazione, egli dava comunque loro un bonus per la cattura del pesce.
14. Il richiedente ha presentato al tribunale una dichiarazione scritta, rilasciata davanti a un notaio a Istanbul il 27 gennaio 2011. In essa affermava che il peschereccio, che era di sua propriet?, era stato “catturato a sua insaputa nelle acque territoriali rumene”. Ha chiesto al tribunale di restituirgli tutta l’attrezzatura della nave (comprese le reti da pesca). Si ? impegnato a non entrare mai nelle acque territoriali rumene e ad agire contro le leggi rumene. Ha inoltre presentato una copia del suo titolo alla nave, nonch? un permesso per la pesca nelle acque territoriali turche.
15. Nonostante diverse richieste del tribunale che gli chiedeva di esprimere la sua posizione in merito, l’Agenzia nazionale per la pesca e l’acquacoltura non ha risposto n? ha formulato alcuna richiesta civile.
16. Con sentenza del 13 luglio 2011 il tribunale distrettuale di Constan?a ha condannato K.D. a due anni di reclusione, con la condizionale. Ha inoltre ordinato il sequestro dell’attrezzatura da pesca e ha ordinato la restituzione della nave al richiedente, poich? non vi erano prove evidenti che K.D. avesse utilizzato la nave nelle acque territoriali rumene con le conoscenze del richiedente.
17. L’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale distrettuale di Constan?a (“l’ufficio del pubblico ministero”) ha presentato un ricorso per motivi di diritto (ricorsi) contro tale sentenza, sostenendo che K.D. dovrebbe essere condannato anche al pagamento di un’ammenda di 6.000 lei rumeni (RON) a causa della sua precedente condanna penale per reati relativi al regime di pesca e che la nave del richiedente dovrebbe essere sequestrata come misura di sicurezza ai sensi dell’articolo 66 del GEO 23/2008 (paragrafo 33 di seguito).
18. Con sentenza definitiva del 30 marzo 2012 la Corte d’appello di Constan?a ha accolto il ricorso della procura per motivi di diritto e ha parzialmente annullato la sentenza del tribunale di grado inferiore. Il tribunale ha respinto la richiesta di infliggere un’ammenda penale in relazione a K.D.; tuttavia, rilevando che il ricorrente non era stato citato a comparire durante il procedimento, il tribunale ha ordinato al tribunale di grado inferiore di riesaminare il caso esclusivamente per quanto riguarda la misura di confisca speciale della nave del ricorrente, e di convocare il ricorrente a comparire in tribunale, poich? la misura in questione potrebbe incidere sostanzialmente sui suoi diritti di propriet?.
Seconda serie di procedimenti: esame del provvedimento di confisca speciale
19. Nel corso del nuovo procedimento, K.D. era rappresentato dal sig. Lieanu, avvocato della ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale (cfr. punto 2); la ricorrente ? stata legalmente citata a comparire. Tuttavia, n? K.D., n? il ricorrente erano presenti durante le udienze dinanzi alla prima istanza o alla corte d’appello.
20. Durante l’ultima udienza del 21 marzo 2013, il tribunale distrettuale di Constan?a ha stabilito in primo luogo l’ambito di applicazione del caso, ritenendo di essere competente a esaminare solo la misura di sicurezza imposta in relazione alla nave del ricorrente, mentre il resto del caso ? gi? stato giudicato, sia per quanto riguarda gli arti civili che per quelli penali. L’avvocato di K.D. ha accettato tali conclusioni.
Tuttavia, egli ha sostenuto che la nave non era stata catturata nelle acque territoriali rumene e che ci? implicava che il reato che ha dato luogo alla misura di sicurezza non rientrava nella giurisdizione della Romania.
21. Con sentenza dell’8 aprile 2013 il tribunale distrettuale di Constan?a ha ordinato la confisca della nave appartenente al ricorrente, basandosi sull’articolo 66 del GEO 23/2008 (paragrafo 33 in appresso). Esso ha rilevato che la lunghezza delle reti da pesca dispiegate in acque profonde indicava che il peschereccio era stato necessariamente utilizzato per commettere il reato di pesca illegale di cui K.D. era stato condannato e che senza il peschereccio le attivit? di pesca nel Mar Nero non sarebbero state possibili. Essa ha ritenuto che non fosse rilevante se il richiedente fosse o meno a conoscenza dello scopo dell’utilizzo dell’imbarcazione da parte di K.D., in quanto, in virt? dell’art. 66 del GEO 23/2008, il provvedimento di confisca non era condizionato dall’atteggiamento soggettivo del proprietario dell’imbarcazione, nel caso in cui il proprietario non fosse anche l’autore del reato; da questo punto di vista, l’art. 66 rappresentava la norma speciale, discostandosi cos? dalla norma generale (cio? l’art. 118 del Codice Penale, di seguito “CC”; si veda il successivo paragrafo 34).
22. K.D. e il ricorrente, entrambi rappresentati dal sig. Lieanu, hanno impugnato tale sentenza.
23. Nel ricorso presentato per conto di K.D., il suo rappresentante, il sig. Lieanu, ha sollevato le seguenti argomentazioni.
24. In primo luogo, egli ha sostenuto che la definizione della zona economica esclusiva rumena era controversa, poich?, in assenza di una specifica regolamentazione nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, essa avrebbe dovuto essere decisa dagli Stati costieri interessati, cosa che non era avvenuta nel caso di specie.
25. Egli ha anche invocato l’articolo 118 ? 6 della CC (si veda il successivo paragrafo 34), che prevedeva che i beni che servivano a garantire il sostentamento di una persona o che erano utilizzati per l’esercizio di una professione non dovessero essere confiscati. Egli ha sostenuto che il richiedente ricavava il suo unico reddito dal noleggio della nave e dalle attivit? di pesca ad essa associate. Ha inoltre affermato che una misura speciale di confisca dovrebbe essere applicata quando i beni in questione servirebbero come potenziale risarcimento per le parti lese; ha sostenuto che in casi simili in cui la misura speciale di confisca ? applicabile, i tribunali nazionali hanno ordinato che la confisca sia effettuata sotto forma di equivalente monetario (cfr. prassi nazionale, paragrafo 36).
26. Il verbale dell’ultima udienza del 20 giugno 2013 menziona che K.D. e il richiedente hanno contestato l’imposizione della misura speciale di confisca e hanno invocato le disposizioni dell’articolo 118 ? 1 (b) del CC (si veda il successivo paragrafo 34), secondo cui gli oggetti utilizzati per commettere un reato non devono essere confiscati se appartengono a una persona diversa dall’autore del reato, che non era a conoscenza dello scopo del loro utilizzo. Essi hanno dichiarato che la nave e l’attrezzatura da pesca erano di propriet? del richiedente e che quest’ultimo non era a conoscenza dell’uso che K.D. faceva degli oggetti noleggiati nella zona economica esclusiva rumena. Secondo loro, la confisca della nave era sproporzionata rispetto alla natura e alla gravit? del reato, dato il notevole valore della nave e l’assenza di danni comprovati. Essi sostengono che non ? stato causato alcun danno e che nessuna parte civile o lesa si ? associata alle loro denunce. A tale riguardo, hanno chiesto che, qualora fosse necessario un provvedimento di confisca, esso venga adottato ai sensi dell’articolo 118 ? 2 del CC, sotto forma di un equivalente monetario pari a 10.000 euro.
27. Con sentenza definitiva del 26 giugno 2013 (redatta il 15 luglio 2013) la Corte d’appello di Constan?a ha respinto il ricorso del ricorrente per motivi di diritto e ha confermato la sentenza del tribunale di grado inferiore.
28. Senza fare riferimento in alcun modo alle argomentazioni presentate a nome di K.D. relative alla competenza giurisdizionale (si veda il precedente paragrafo 24), il giudice d’appello ha ritenuto che le disposizioni della lex specialis GEO 23/2008 fossero quelle applicabili al caso di specie, rendendo obbligatoria la confisca della nave ai sensi dell’articolo 66 della stessa. Il giudice ha tuttavia valutato la buona fede e la consapevolezza del ricorrente, ai sensi dell’articolo 118 del CC, della finalit? illecita dell’utilizzo del suo natante.
29. Il giudice ha quindi ritenuto che l’esistenza a bordo di diversi strumenti utilizzati specificamente per la pesca illegale fosse un indizio della malafede del ricorrente. Inoltre, al momento del sequestro, il peschereccio non era in possesso n? di un permesso di pesca n? di un’autorizzazione per l’utilizzo di attrezzature da pesca. Il tribunale ha pertanto dichiarato che l’innocenza del richiedente non poteva essere accertata (“nu se poate sus?ine inocen?a reclamantului”), mentre la sua dichiarazione dinanzi al notaio a tal fine (cfr. paragrafo 14) non era sufficiente a dimostrare la sua buona fede, non essendo corroborata da altre prove.
30. Il tribunale ha inoltre ritenuto che la confisca sotto forma di equivalente monetario non fosse accettabile nel caso di specie, in considerazione del fatto che la misura di confisca applicata era proporzionata alla gravit? del reato e all’entit? delle conseguenze che avrebbero potuto essere causate da un punto di vista economico ed ecologico, vale a dire il potenziale danno agli stock ittici protetti nel Mar Nero. In questo contesto, il tribunale ha fatto riferimento alle frequenti lesioni ai delfini e ad altre specie causate da questo particolare tipo di attivit? criminale.
Sviluppi successivi
31. Il governo ha sostenuto che nel 2013 il valore della nave ? stato valutato da una commissione speciale di valutazione, che nella sua relazione del 14 novembre 2013 aveva riscontrato che la nave aveva un grado di deprezzamento dell’81%.
32. Sono stati pubblicati diversi bandi per un’asta pubblica. La nave era stata infine venduta a un privato l’8 agosto 2016 al prezzo di 8.500 RON (circa 1.900 EUR), che rifletteva il grave deprezzamento del valore della nave. Il denaro ? stato raccolto dall’erario il 27 settembre 2016.
LEGGE E PRASSI NAZIONALE IN MATERIA
Diritto nazionale
33. L’articolo 66 ? 1 del decreto governativo di emergenza n. 23/2008 sulla pesca e l’acquacoltura (“GEO 23/2008”) recita come segue:
Articolo 66
“(1) I pescherecci e le attrezzature, gli animali, i mezzi di trasporto, le armi da fuoco e qualsiasi altro oggetto che sia servito a commettere un reato sono confiscati a scopo di confisca.”.
34. Le disposizioni rilevanti dell’art. 118 del Codice Penale (“CC”), come in vigore al momento dei fatti, si leggono come segue:
Art. 118
“(1) Sono soggetti a speciale confisca:
…
(b) i beni che sono stati utilizzati in qualsiasi modo per commettere un reato, se appartenevano all’autore del reato o se appartenevano a un terzo e quest’ultimo era a conoscenza dello scopo del loro uso …
(2) Nel caso previsto dal paragrafo 1, lettera b), se il valore dei beni oggetto della confisca ? manifestamente sproporzionato rispetto alla natura e alla gravit? del reato, pu? essere disposta la confisca parziale sotto forma di equivalente monetario, tenendo conto dell’esito del reato e del contributo dei beni alla sua realizzazione.
…
(6) Il tribunale non pu? ordinare la confisca dei beni se essi servono a garantire il sostentamento, o sono destinati all’uso quotidiano o all’esercizio della professione dell’autore del reato o della persona che il provvedimento di confisca pu? influenzare”.
35. L’art. 3201 c.p.p.c., nella versione in vigore al momento, prevedeva una procedura semplificata per la situazione in cui l’imputato riconosceva pienamente la sua colpevolezza e accettava che il giudice si sarebbe basato esclusivamente sulle prove prodotte durante la fase investigativa, in cambio di una sentenza pi? clemente, ridotta fino a un terzo, in caso di condanna.
Pratiche domestiche
36. La prassi interna cui fa riferimento il richiedente ha dimostrato che, da un lato, la misura della confisca speciale dovrebbe essere applicata solo quando i beni servirebbero come potenziale risarcimento (sentenza n. 717/16 settembre 2003 della Corte d’appello di Constan?a). Dall’altro lato, le sentenze n. 963 del 18 ottobre 2012 e n. 1017 del 3 novembre 2011 della Corte d’Appello di Constan?a hanno rivelato che i tribunali avevano invece disposto la confisca sotto forma di equivalente monetario pari a 10.000 euro ai sensi dell’articolo 118 ? 2 del CC, in considerazione del fatto che il valore pecuniario della nave in questione era di molte volte superiore a qualsiasi danno potenzialmente causato.
37. Il Governo ha presentato un punto di vista formulato dai tribunali nazionali nell’ambito della giurisdizione territoriale della Corte d’appello di Constan?a. I giudici avevano indicato che il loro approccio coerente in relazione all’oggetto della causa era sempre quello di valutare l’applicabilit? dell’articolo 118 ? 2 del CC in combinato disposto con l’articolo 66 del GEO 23/2008, sulla base del fatto che il valore della nave fosse sproporzionato rispetto alla natura e alla gravit? del reato, alle conseguenze del reato e al ruolo svolto dalla nave nel commettere il reato. Tale approccio era chiaro e prevedibile, nel senso che la misura di confisca applicata sulla base dell’articolo 66 non era automatica, ma veniva sempre valutata nelle particolari circostanze di ciascun caso. ? stata presentata una giurisprudenza pertinente in cui i tribunali avevano ordinato la confisca di altre navi turche, indicando la frequenza di reati simili a quelli commessi nel caso in questione da equipaggi di pescherecci battenti bandiera turca. I giudici avevano inoltre indicato la frequente pratica di dissimulare il vero proprietario di una nave facendola registrare a nome di una persona diversa dal suo comandante, in modo da evitare che ne venisse ordinata la potenziale confisca da parte di terzi.
LA LEGGE
ALLEGATO VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
38. Il ricorrente lamentava che la confisca della sua nave costituiva un’interferenza illecita e sproporzionata con il suo diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Egli ha invocato l’articolo 1 del Protocollo n. 1, che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni che precedono non pregiudicano tuttavia in alcun modo il diritto di uno Stato di far rispettare le leggi che ritiene necessarie per controllare l’uso dei beni in conformit? all’interesse generale o per garantire il pagamento di tasse o altri contributi o sanzioni”.
Ammissibilit?
39. La Corte rileva che tale denuncia non ? manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 ? 3 (a) della Convenzione e non ? inammissibile per altri motivi. Essa deve pertanto essere dichiarata ammissibile.
Meriti
Le osservazioni delle parti
a) Il richiedente
40. Il ricorrente ha sostenuto che la confisca della sua nave era stata illegittima con riferimento al fatto che le sue azioni non erano soggette alla giurisdizione della Romania, in quanto al momento del sequestro la nave non si trovava nella zona economica esclusiva rumena. A questo proposito, egli ha sottolineato che non era stato concluso alcun trattato bilaterale che istituisse le rispettive zone economiche esclusive tra gli Stati costieri interessati.
41. Egli ha inoltre sostenuto che la misura della confisca era stata sproporzionata in considerazione del valore della nave rispetto ai danni effettivamente subiti a seguito della commissione del reato – danni che, secondo lui, erano di fatto inesistenti, in assenza di pretese civili da parte della parte lesa nel procedimento penale.
42. Inoltre, le autorit? rumene non avevano applicato le pertinenti disposizioni dell’articolo 118, paragrafo 2, del codice penale, che consentivano la confisca sotto forma di equivalente monetario, come illustrato dalla giurisprudenza della Corte d’appello di Constan?a (cfr. paragrafo 36).
b) Il Governo
43. Per quanto riguarda la questione della giurisdizione, il governo ha sostenuto che, in considerazione delle coordinate geografiche che indicano la posizione in cui la nave ? stata confiscata (cfr. paragrafo 7), vale a dire all’interno della zona economica esclusiva rumena, la giurisdizione della Romania ? incontestabile. Essi hanno sottolineato che la posizione specifica della nave era tale da poter sollevare potenziali problemi di giurisdizione solo in relazione all’Ucraina e, anche in tale situazione, la giurisdizione della Romania era divenuta chiara a seguito della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2009, che aveva stabilito le zone di giurisdizione esclusiva nei confronti dei due Paesi. Inoltre, il Governo ha sostenuto che K.D. e il suo equipaggio erano a conoscenza del luogo in cui si trovava la nave, ovvero che si trovavano all’interno della zona rumena, in considerazione del fatto che, una volta avvicinata, la nave aveva esposto la bandiera rumena, anche se la nave era registrata presso le autorit? turche.
44. Il Governo ha inoltre sostenuto che la misura contestata era legittima, avendo il suo fondamento nell’articolo 66 del GEO 23/2008, in combinato disposto con le disposizioni dell’articolo 118 del CC (cfr. i precedenti punti 33 e 34). La legge in questione era chiara, accessibile e applicata in modo prevedibile, come dimostra anche la giurisprudenza dei tribunali nazionali nella giurisdizione territoriale della Corte d’appello di Constan?a (cfr. punto 37). La misura era stata necessaria per il controllo dell’uso della propriet?, in conformit? con il secondo paragrafo dell’articolo 1 del protocollo n. 1, nel contesto generale della lotta contro la pesca illegale e del tentativo di proteggere le risorse biologiche della zona economica esclusiva rumena.
45. Il Governo ha inoltre sostenuto che il provvedimento adottato nei confronti della ricorrente ? stato proporzionato, in considerazione della natura e della gravit? del reato commesso. Ha inoltre affermato che il ricorrente non aveva presentato dinanzi ai tribunali nazionali o alla Corte alcun documento o rapporto relativo al valore della nave e del suo equipaggiamento, o al fatto che la nave rappresentasse la sua unica fonte di reddito, ai sensi dell’art. 118 ? 6 del CC. Nell’ordinare la confisca della nave appartenente al ricorrente, i giudici nazionali avevano valutato non solo la rilevanza dell’articolo 66 del GEO 23/2008, ma anche aspetti relativi alla sua condotta in relazione al reato commesso da K.D. A seguito di un procedimento in contraddittorio in cui il ricorrente, rappresentato da un avvocato di sua scelta (cfr. paragrafo 22), aveva avuto la possibilit? di produrre prove e presentare argomentazioni, i giudici avevano ritenuto che la sua buona fede non fosse supportata da prove sufficienti, e quindi non potevano essere applicate le eccezioni alla confisca previste dall’articolo 118 del CC.
La valutazione della Corte
a) La norma applicabile
46. La Corte rileva che la confisca ha costituito un’interferenza nell’esercizio del diritto del ricorrente al pacifico godimento dei suoi beni. Ci? non ? stato contestato dalle parti.
47. Ricorda inoltre che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 comprende tre regole distinte: la prima regola, contenuta nel primo periodo del primo comma, ha carattere generale ed enuncia il principio del godimento pacifico dei beni; la seconda regola, contenuta nel secondo periodo del primo comma, riguarda la privazione dei beni e la sottopone a determinate condizioni; la terza regola, contenuta nel secondo comma, riconosce agli Stati contraenti il diritto di controllare l’uso dei beni in conformit? all’interesse generale o di garantire il pagamento di tasse o altri contributi o sanzioni. Le tre regole non sono, tuttavia, “distinte” nel senso di non essere collegate tra loro. La seconda e la terza regola riguardano casi particolari di interferenza con il diritto al pacifico godimento della propriet? e devono quindi essere interpretate alla luce del principio generale enunciato nella prima regola (cfr., tra molte autorit?, AGOSI c. Regno Unito, 24 ottobre 1986, ? 48, Serie A n. 108, e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], no. 38433/09, ? 185, ECHR 2012)
48. Nel caso di specie, la confisca riguardava un possesso che il tribunale aveva ritenuto essere stato utilizzato illegalmente e mirava ad impedire che la nave del richiedente venisse utilizzata per commettere altri reati, a danno della comunit?.
49. La Corte rileva che la confisca della nave del ricorrente era un provvedimento permanente che comportava un trasferimento definitivo della propriet? (cfr. Andonoski c. l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, n. 16225/08, ? 30, 17 settembre 2015; e, per un effetto convergente, JGK Statyba Ltd e Guselnikovas c. Lituania, no. 3330/12, ?115, 5 novembre 2013; e H?benczius c. Ungheria, n. 44473/06, ? 28, 21 ottobre 2014). Il Governo non ha sostenuto che vi fosse alcuna possibilit? per il richiedente di chiedere il ripristino del suo possesso (cfr., al contrario, C.M. c. Francia (dicembre), n. 28078/95, CEDU 2001-VII). La Corte ritiene pertanto che la misura equivalga, nelle circostanze del caso di specie, ad una privazione di propriet? (cfr. B.K.M. Lojistik Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi c. Slovenia, n. 42079/12, ?? 37-38, 17 gennaio 2017 e S.C. Service Benz Com S.R.L. contro Romania, n. 58045/11, ? 30, 4 luglio 2017).
b) Conformit? con l’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione
i) Principi generali
50. La Corte ribadisce che, per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, un’ingerenza nel diritto di propriet? deve essere effettuata “nell’interesse pubblico” e “alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”. L’ingerenza deve trovare un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (cfr. Sporrong e L?nnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, ?? 69 e 73, serie A n. 52, e S.C. Service Benz Com S.R.L., citata, ? 28).
51. Nel determinare ci?, la Corte riconosce che lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalit? per quanto riguarda i mezzi da impiegare e la questione se le conseguenze siano giustificate nell’interesse generale al fine di raggiungere l’obiettivo perseguito (si veda G.I.E.M. S.r.l. e altri contro Italia [GC], nn. 1828/06 e altri 2, ?? 292-93, 28 giugno 2018, con ulteriori riferimenti, e B.K.M. Lojistik Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi, citata, ? 39). L’equilibrio necessario non sar? trovato se la persona o le persone interessate hanno dovuto sopportare un onere individuale ed eccessivo (cfr. Sporrong e L?nnroth, citato, ? 73, e Waldemar Nowakowski c. Polonia, no. 55167/11, ? 47, 24 luglio 2012).
(ii) Applicazione al caso di specie
In conformit? con la legge
52. Per quanto riguarda la questione se l’interferenza con il diritto di propriet? del richiedente fosse legittima, la Corte rileva che la confisca contestata ? avvenuta ai sensi delle pertinenti disposizioni della GEO 23/2008, lette in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 118 del CC (v. supra, punti 33 e 34).
53. Nella misura in cui il ricorrente ha addotto una violazione del principio di legalit?, facendo riferimento all’incompetenza dei tribunali rumeni (si veda il precedente paragrafo 40), la Corte osserva che durante la prima serie di procedimenti, K.D. implicitamente e il ricorrente hanno accettato espressamente che il reato era avvenuto all’interno delle acque territoriali rumene, rendendo cos? applicabile la legislazione rumena (si vedano i precedenti paragrafi 12 e 14).
54. Inoltre, il procedimento penale si ? concluso il 30 marzo 2012 con la condanna di K.D. per il reato che aveva fatto scattare l’applicazione della misura di sicurezza nei confronti della nave del ricorrente. Le conclusioni tratte dal tribunale in tal senso sono passate in giudicato, essendo il caso stato rinviato a giudizio solo in relazione alla necessit? di esaminare la misura di confisca in un procedimento in contraddittorio in cui il richiedente sarebbe stato anche legalmente chiamato a comparire (si veda il precedente paragrafo 18).
55. Infine, la Corte rileva che, secondo gli atti del fascicolo, resta in dubbio se il ricorrente abbia sollevato l’eccezione di incompetenza dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito della seconda serie di procedimenti (cfr. punti 23 e 26). Se ? vero che lo stesso motivo ? stato sollevato da K.D., la Corte rileva che esso sembra essere stato implicitamente respinto dai giudici una volta stabiliti la portata e i limiti del procedimento di nuovo processo (cfr. i precedenti punti 20 e 27).
56. La Corte ribadisce che, in qualsiasi sistema giuridico, spetta ai giudici nazionali interpretare le disposizioni di diritto penale sostanziale al fine di determinare, con riferimento alla struttura di ciascun reato, se tutti gli ingredienti del reato sono presenti (cfr. Plechkov c. Romania, n. 1660/03, ? 70, 16 settembre 2014). Essa sottolinea inoltre che non ? suo compito esaminare e definire l’esistenza o i limiti della zona economica esclusiva rumena, n? gli obblighi che incombono alla Romania in relazione a tale zona (cfr., mutatis mutandis, Plechkov, citato, ? 67).
57. Alla luce di quanto precede, la Corte non ravvisa alcun segno di arbitrariet? nell’interpretazione in questione per quanto riguarda il diritto nazionale applicabile (v., mutatis mutandis, Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, ? 108, CEDU 2000-I), che ? rimasta ragionevolmente prevedibile ai sensi della giurisprudenza della Corte (cfr. Leki? c. Slovenia [GC], n. 36480/07, ? 95, 11 dicembre 2018; e, sebbene nel contesto dell’articolo 7 della Convenzione, Previti c. Italia (dec.), n. 45291/06, ? 283, 8 dicembre 2009).
58. La Corte conclude pertanto che l’ingerenza ? stata conforme alla legge.
Scopo legittimo
59. La Corte riconosce che l’ingerenza denunciata persegue il legittimo obiettivo di prevenire i reati relativi alla pesca illegale nel Mar Nero; poich? tali attivit? costituiscono una grave minaccia per le risorse biologiche della zona, tale obiettivo ? di interesse generale.
Proporzionalit?
60. Per quanto riguarda la ricerca di un giusto equilibrio tra i mezzi impiegati dalle autorit? nazionali per prevenire le attivit? criminali relative alla pesca illegale nel Mar Nero e la tutela dei diritti di propriet? del richiedente, la Corte ribadisce che tale equilibrio dipende da molti fattori, e il comportamento del proprietario della propriet? ? un elemento dell’insieme delle circostanze che dovrebbero essere prese in considerazione (cfr. AGOSI, citato, ? 54). La Corte deve considerare se le procedure applicabili nel caso di specie fossero tali da consentire di tenere ragionevolmente conto del grado di colpa o di diligenza attribuibile al richiedente o, almeno, del rapporto tra il suo comportamento e la violazione della legge che si ? verificata; e anche se le procedure in questione gli offrissero una ragionevole opportunit? di sottoporre il suo caso alle autorit? competenti (ibidem, ? 55). Per verificare se queste condizioni sono state soddisfatte, occorre avere una visione globale delle procedure applicabili (cfr. B.K.M. Lojistik Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi, citato, ? 43).
61. Passando ai fatti del caso in esame, la Corte rileva innanzitutto che la nave ? stata confiscata nel contesto del procedimento penale contro K.D., che ha dichiarato di utilizzarla sulla base di un accordo verbale con il richiedente (cfr. paragrafo 13 sopra). Quest’ultimo non ? stato accusato in tale procedimento, in cui K.D. ? stato condannato in seguito a una procedura semplificata basata sul riconoscimento della sua colpevolezza (cfr. paragrafi 12-18). Nella misura in cui i tribunali nazionali hanno ritenuto che il provvedimento di confisca non fosse stato adottato a seguito di un procedimento in contraddittorio perch? il richiedente non era stato chiamato a comparire in tribunale, il procedimento ? ricominciato, al fine di consentire al proprietario della nave di presentare le argomentazioni e le prove che riteneva opportune in relazione al provvedimento in questione (cfr. paragrafo 18).
62. La nuova serie di procedimenti, relativi alla legittimit? e all’assenza di arbitrariet? del sequestro e della confisca, in cui il ricorrente ? stato legalmente convocato e rappresentato da un avvocato di sua scelta, ? stata condotta in contraddittorio e il ricorrente ha avuto la possibilit? di presentare le prove e le argomentazioni che ha ritenuto necessarie per tutelare i suoi interessi. Inoltre, non ? stata applicata alcuna presunzione inconfutabile a suo danno. Al contrario, egli avrebbe potuto dimostrare la sua buona fede, e ci? avrebbe potuto portare alla restituzione della sua propriet? (si veda, per esempio e mutatis mutandis, Yildirim c. Italia (dic.), n. 38602/02, CEDH 2003-IV). Infatti, ai sensi dell’articolo 118 ? 1 (b) del CC (v. paragrafo 34), le cui disposizioni sono state infine considerate applicabili dalla Corte d’appello di Constan?a (v. paragrafo 28), i beni appartenenti a un terzo potevano essere confiscati solo se quest’ultimo era a conoscenza dello scopo del loro uso da parte dell’autore del reato.
63. Al termine di tale procedimento, i giudici nazionali hanno stabilito che il richiedente doveva essere a conoscenza del fatto che la nave era stata utilizzata per commettere il reato. Per giungere a tale conclusione, la corte d’appello ha attribuito rilevanza al fatto che la nave non era in possesso n? di un permesso di pesca n? di un’autorizzazione per l’utilizzo di attrezzature da pesca. La presenza a bordo di diversi strumenti utilizzati specificamente per la pesca illegale, che sono stati rivendicati dal richiedente come propri possedimenti, costituiva un’ulteriore indicazione della sua malafede (cfr. il precedente paragrafo 29). Nulla nel fascicolo suggerisce che i tribunali rumeni abbiano agito in modo arbitrario nella valutazione delle prove presentate dal richiedente su questo punto.
64. Inoltre, nel bilanciare i diritti in gioco, i tribunali nazionali hanno fatto riferimento alla gravit? del reato commesso utilizzando la nave confiscata e hanno ritenuto che la confisca sotto forma di equivalente monetario non sarebbe stata una misura appropriata (si veda il precedente paragrafo 30). In tale contesto, la Corte ritiene rilevante il fatto che il richiedente non abbia fornito ai giudici nazionali la prova del valore della nave, che sarebbe stato di gran lunga superiore a qualsiasi danno potenzialmente causato (cfr. paragrafi 10 e 41) e del fatto che il noleggio delle navi fosse la sua unica fonte di reddito (cfr. paragrafo 25). A tale proposito, la Corte non pu? fare a meno di osservare che, a causa del suo grave grado di deprezzamento, la nave ? stata infine venduta per circa 1.900 euro (cfr. i precedenti paragrafi 31-32).
65. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che, in considerazione dell’ampio margine di valutazione di cui godono le autorit? nazionali in questo settore, la confisca della nave del richiedente non gli ha imposto un onere eccessivo.
66. Di conseguenza, non vi ? stata alcuna violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
PER QUESTI MOTIVI, IL TRIBUNALE, ALL’UNANIMIT?,
Dichiara il ricorso ammissibile;
Dichiara che non vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 26 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Andrea Tamietti Jon Fridrik Kj?lbro
Cancelliere aggiunto Presidente