QUINTA SEZIONE
CASO YAREMIYCHUK E ALTRI c. UCRAINA
(Domande n. 2720/13 e altre 6 – cfr. tabella allegata)
GIUDIZIO
Art 1 P1 ? Controllo dell’uso dei beni ? Confisca illegittima (rispetto a un richiedente) dell’intera somma di denaro non dichiarata alla dogana di frontiera invece di quella eccedente il limite legale ? Confisca obbligatoria sproporzionata (nei confronti dei restanti ricorrenti) della somma eccedente non dichiarata e imposizione di multe per violazione delle procedure di controllo doganale – Natura obbligatoria delle sanzioni ai sensi della nuova legislazione che impedisce ai giudici nazionali di effettuare un esercizio di bilanciamento tra gli interessi in gioco e di valutare le misure caso per caso
STRASBURGO
9 dicembre 2021
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a revisione editoriale.
Nel caso Yaremiychuk e altri c. Ucraina,
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Quinta Sezione), riunita in una Sezione composta da:
S?ofra O’Leary, Presidente,
M?rti?? Mits,
Ganna Yudkivska,
Latif Huseynov,
Jovan Ilievski,
Ivana Jelic,
Mattias Guyomar, giudici,
e Victor Soloveytchik, cancelliere di sezione,
Aver riguardo di:
i ricorsi contro l’Ucraina presentati alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da sette cittadini ucraini (“i ricorrenti”) nelle varie date indicate nell’appendice;
la decisione di notificare le domande al governo ucraino (“il governo”);
le osservazioni delle parti;
la lettera del governo russo che informa la Corte che non desiderano avvalersi del loro diritto di intervenire nei procedimenti relativi al ricorso n. 70418/13 (Articolo 36 ? 1 della Convenzione);
Avendo deliberato in privato il 9 novembre 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. Le presenti cause riguardano principalmente la denuncia dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 secondo cui l’imposizione di ammende nonch? la confisca integrale del loro denaro legittimamente acquisito a seguito della loro mancata dichiarazione alle autorit? doganali erano state illecite e misura sproporzionata.
I FATTI
2. L’elenco dei richiedenti ei relativi dettagli delle domande sono riportati nella tabella allegata.
3. Il Governo era rappresentato dal suo Agente, il Sig. I. Lishchyna, del Ministero della Giustizia.
4. I fatti di causa, cos? come esposti dalle parti, possono essere riassunti come segue.
5. Quando hanno attraversato il confine ucraino, i ricorrenti hanno utilizzato il “canale verde” per passare attraverso l’area di controllo doganale senza fare una dichiarazione scritta riguardo al denaro che stavano trasportando, che ammontava a pi? di 10.000 euro (EUR). I tribunali nazionali hanno ritenuto i ricorrenti colpevoli di aver violato le procedure di controllo doganale nell’area di controllo doganale semplificata (articolo 471 del codice doganale). Ai ricorrenti sono state inflitte multe per l’importo specificato nell’articolo 471, comprese tra 73 e 165 euro, ed ? stata ordinata la confisca della parte di denaro contante eccedente i 10.000 euro in ciascun caso, ad eccezione della domanda n. 38071/13, in cui ? stata sequestrata l’intera somma di denaro contante trasportata dal ricorrente (per maggiori dettagli si veda l’appendice sottostante). Nel decidere il caso, i tribunali nazionali si sono basati essenzialmente sul regolamento relativo al trasporto di contanti e metalli preziosi attraverso la frontiera doganale dell’Ucraina, che prevedeva l’obbligo di dichiarare per iscritto alla frontiera qualsiasi valuta straniera per un importo superiore a 10.000 euro; tale disposizione poneva, secondo i tribunali, una restrizione all’ingresso di qualsiasi valuta straniera in Ucraina (si veda il paragrafo 8 in basso). Gli argomenti dei ricorrenti che la loro mancata dichiarazione del denaro non era stata intenzionale, che il denaro in questione era stato acquisito legalmente e che l’importo non era insignificante per i ricorrenti, cos? come l’argomento del signor Popelyuk che possedeva solo una parte del denaro (n. 74638/13) sono stati ignorati o respinti dai giudici nazionali.
6 . Il 21 luglio 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte dell’articolo 471 del Codice doganale che prevede la confisca obbligatoria di tutto il denaro contante non dichiarato. Ha rilevato, in particolare, che tale misura non era in grado di garantire il necessario equilibrio tra l’interesse pubblico e il diritto di un individuo al pacifico godimento dei suoi beni e che pertanto era contraria allo stato di diritto. La Corte Costituzionale ha inoltre stabilito che l’impugnata disposizione del Codice Doganale continuer? ad applicarsi per sei mesi al fine di dare tempo alle autorit? di elaborare una disciplina alternativa in materia di responsabilit? per l’illecito amministrativo in esame. Il 14 settembre 2021 sono state presentate al parlamento le relative modifiche legislative.
QUADRO GIURIDICO PERTINENTE
7 . Il codice doganale del 13 marzo 2012, cos? come formulato all’epoca dei fatti, prevedeva quanto segue:
Articolo 197
Restrizioni alla circolazione di determinate merci
attraverso la frontiera doganale dell’Ucraina
?1. Nei casi previsti dalla legge, alcune merci sono soggette a restrizioni alla loro circolazione attraverso la frontiera doganale dell’Ucraina. Lo svincolo di tali merci attraverso la frontiera doganale dell’Ucraina e lo sdoganamento devono essere effettuati dalle autorit? fiscali e doganali sulla base dei documenti ottenuti mediante l’uso di tecnologie informatiche che confermano il rispetto di tali restrizioni, rilasciati dalle autorit? pubbliche incaricate di effettuare i controlli appropriati e da altre persone giuridiche autorizzate a rilasciarli, se la presentazione di tali documenti alle autorit? fiscali e doganali ? prevista dalle leggi dell’Ucraina.
2. Gli elenchi di tali merci (con la loro descrizione e codice secondo la Classificazione ucraina delle merci per attivit? economica estera), e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni e la loro circolazione con l’uso della tecnologia dell’informazione, sono approvati dal Consiglio dei ministri dell’Ucraina. …
3. Le restrizioni all’importazione e all’esportazione di valuta in Ucraina e dall’Ucraina, e la procedura per lo spostamento di valuta attraverso il confine doganale dell’Ucraina, comprese le disposizioni specifiche sulla dichiarazione di valuta (in particolare, la specificazione dell’importo soggetto a dichiarazione scritta o orale) possono essere determinate dalla Banca Nazionale dell’Ucraina?.
Articolo 366
Sistema a doppio canale di vigilanza doganale delle merci e dei mezzi di trasporto
spostati da privati attraverso il confine doganale dell’Ucraina
?1. Il sistema a doppio canale ? un sistema semplificato di controllo doganale che consente ai cittadini di procedere, con una dichiarazione, attraverso uno dei due canali di ingresso (compreso l’attraversamento con mezzi di trasporto privato ) attraverso il confine doganale dell’Ucraina.
2. Il canale contrassegnato con il colore verde (“canale verde”) ? destinato ai cittadini che dichiarano di trasferire attraverso la frontiera doganale dell’Ucraina merci che: (i) sono di importo non soggetto a dazi doganali; (ii) non rientrino nel divieto o nella restrizione all’importazione o all’esportazione dal territorio doganale dell’Ucraina come stabilito dalla legislazione; e (iii) non sono soggetti a dichiarazione scritta.
…
5. La scelta di passare attraverso il canale verde ? considerata come la dichiarazione di un individuo che le merci da lui spostate attraverso la frontiera doganale dell’Ucraina non sono soggette a una dichiarazione scritta, tasse doganali o qualsiasi divieto e/o restrizione importazione/esportazione in entrata e in uscita dal territorio doganale dell’Ucraina e costituiscono atti aventi rilevanza giuridica.
6. I cittadini che entrano (o guidano) attraverso il canale verde sono esonerati dalla compilazione della dichiarazione doganale. L’esenzione dalla compilazione della dichiarazione doganale non esonera le persone interessate dal rispetto della procedura per la circolazione delle merci attraverso la frontiera doganale dell’Ucraina?.
Articolo 471
Violazioni della procedura di controllo doganale
nelle aree di controllo doganale semplificate (canali)
?1. Violazioni della procedura di controllo doganale nelle aree di controllo doganale (canali) semplificate, come specificato dal presente Codice, ovvero quando un individuo che ha scelto di attraversare un canale verde trasporta merci il cui trasporto ? vietato oltre il confine doganale di Ucraina o soggetti a restrizioni al riguardo, o li trasporta in quantit? superiori al limite non imponibile fissato per la circolazione di tali merci attraverso la frontiera doganale dell’Ucraina,
? ? punito con una multa di cento volte la franchigia personale minima e, quando l’oggetto diretto dei reati sono merci la cui circolazione attraverso la frontiera doganale dell’Ucraina ? vietata o limitata dalla legislazione dell’Ucraina, con la loro confisca. “
8 . Il Regolamento sul trasporto di denaro contante e metalli preziosi attraverso il confine doganale dell’Ucraina , approvato con decreto n. 148 della Banca nazionale dell’Ucraina del 27 maggio 2008 (come modificato il 25 luglio 2012), disponeva quanto segue:
?2. Portare contanti dentro e fuori dall’Ucraina
1. Le persone fisiche possono portare fino a 10.000 EUR in contanti (o l’equivalente) in entrata e in uscita dall’Ucraina senza dichiararlo per iscritto all’ufficio doganale.
2. I singoli residenti possono portare pi? di 10.000 EUR in contanti (o l’equivalente) in entrata e in uscita dall’Ucraina previa dichiarazione scritta completa presso l’ufficio doganale e presentazione di una ricevuta di ritiro rilasciata da una banca (istituto finanziario) per la parte superiore a 10.000 EUR (o equivalente). Le ricevute di recesso sono valide per trenta giorni di calendario dalla data di emissione.
3. I singoli non residenti possono portare in Ucraina pi? di 10.000 EUR in contanti (o l’equivalente) previa dichiarazione scritta completa presso l’ufficio doganale.
4. I non residenti possono portare pi? di 10.000 EUR in contanti (o l’equivalente) fuori dall’Ucraina se l’importo non supera l’importo dichiarato dall’individuo all’ufficio doganale al suo arrivo in Ucraina. In questo caso, il denaro ? soggetto a una dichiarazione completa per iscritto presso l’ufficio doganale?.
LA LEGGE
I. PROBLEMA PRELIMINARE
Locus standi della madre del ricorrente (ricorso n. 38071/13 )
9. Il 26 ottobre 2020 la madre del ricorrente ha informato la Corte della morte del ricorrente il 5 settembre 2015 e della sua volont? di portare avanti il ricorso per suo conto.
10. Il Governo ha chiesto alla Corte di cancellare il ricorso dall’elenco dei casi della Corte in vista della morte del ricorrente.
11. Nei casi in cui il richiedente ? morto dopo aver presentato una domanda, la Corte ha ammesso che il prossimo-of-kin o l’erede possono in linea di principio perseguire l’applicazione, a condizione che lui o lei ha interesse sufficiente nel caso (vedi Centro for Legal Resources per conto di Valentin C?mpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08 , ? 97, CEDU 2014). A questo proposito, la Corte ribadisce che le cause sui diritti umani dinanzi ad essa hanno generalmente una dimensione morale e le persone vicine a un ricorrente possono quindi avere un legittimo interesse a garantire che sia fatta giustizia, anche dopo la morte del ricorrente (vedi Malhous c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n.33071 / 96 , CEDU 2000 – XII).
12. In considerazione di quanto sopra e tenuto conto delle circostanze del caso di specie , la Corte ammette che la madre del ricorrente ha un legittimo interesse a perseguire il ricorso in vece del defunto ricorrente (si veda, ad esempio, Ergezen c. Turchia , n. . 73359/10 , ? 29, l’8 aprile 2014; . Mammadov ed altri contro l’Azerbaigian , n. 35432/07 , ? 80, 21 febbraio 2019, e Ghavalyan contro l’Armenia. , n. 50423/08 , ? 59, 22 Ottobre 2020 ).
II. UNIONE DELLE DOMANDA
13. Considerato l’analogo oggetto dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
III. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N o . 1
14 . I ricorrenti lamentavano che l’imposizione di ammende nonch? la confisca integrale del loro denaro legittimamente acquisito a seguito della loro mancata dichiarazione alle autorit? doganali fosse stata una misura illegale e sproporzionata. Si sono appellati all’articolo 1 del Protocollo n. 1 , che recita come segue:
?Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al godimento pacifico dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le precedenti disposizioni non pregiudicano tuttavia in alcun modo il diritto di uno Stato di far applicare le leggi che ritenga necessarie per controllare l’uso dei beni secondo l’interesse generale o per garantire il pagamento di tasse o altri contributi o sanzioni. “
A. ammissibilit?
15. Il Governo non sollev? alcuna eccezione riguardo all’ammissibilit? delle doglianze. La Corte nota che le doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 ? 3 (a) della Convenzione. Rileva inoltre che non sono inammissibili per nessun altro motivo. Devono pertanto essere dichiarati ammissibili.
B. meriti
1. Le argomentazioni delle parti
(un) I ricorrenti
16. Il sig. Rogach (n. 39154/15 ), il sig. Gordeyev (n. 38071/13 ), il sig. Tarakhovskyy (n. 60818/15 ) e il sig. Sheverdinov (n. 70418/13 ) hanno sostenuto che il provvedimento di confisca era illegittimo e imprevedibile. L’articolo 471 del codice doganale, invocato dai tribunali nazionali, prevedeva che la misura di confisca si applicasse esclusivamente alle merci la cui importazione in Ucraina era vietata o limitata. Tuttavia, mentre le persone fisiche erano obbligate a dichiarare alla frontiera qualsiasi denaro contante per un importo superiore a 10.000 euro, ci? era puramente a scopo informativo e non rappresentava una “restrizione” ai sensi dell’articolo 471 del codice doganale. I ricorrenti hanno fatto valere , inter alia, all’articolo 366 del codice doganale, che ha stabilito il quadro per l’utilizzo del canale verde e ha distinto tra le merci che erano soggette a una dichiarazione scritta e quelle la cui importazione in Ucraina era vietata o limitata (vedere paragrafo 7 supra).
17. Il sig. Gordeyev (n. 38071/13 ) ha inoltre lamentato che gli era stata confiscata l’intera somma di denaro che aveva con s?, non solo la parte superiore a 10.000 EUR.
18 . Secondo tutti i ricorrenti, la misura di confisca era una misura eccessiva e sproporzionata: non era illegale trasportare valuta straniera attraverso il confine doganale dell’Ucraina; il denaro era stato acquisito legalmente e non era stato occultato ma era stato presentato ai doganieri su loro richiesta; la mancata dichiarazione del denaro non era stata dolosa e non aveva causato alcun danno allo Stato; e le somme confiscate rappresentavano una somma di denaro non trascurabile per i ricorrenti. Nonostante fossero a conoscenza di tutti questi fattori, i tribunali nazionali avevano comunque imposto l’ordine di confisca, anche se un’ammenda sarebbe stata sufficiente nelle circostanze dei loro casi. Secondo i ricorrenti, la loro situazione era molto simile a quella del ricorrente in Sadocha c. Ucraina (n. 77508/11, 11 luglio 2019), in cui la Corte aveva accertato che il denaro non dichiarato era stato confiscato al ricorrente in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
(b) Il governo
19. Il Governo ha ammesso che c’era stata un’interferenza con il diritto di propriet? dei ricorrenti quando le autorit? nazionali avevano confiscato il denaro non dichiarato ai ricorrenti. Tuttavia, l’ingerenza era stata legittima e proporzionata. Senza affrontare specificamente le argomentazioni dei ricorrenti circa la liceit? dell’applicazione del provvedimento di confisca nei loro casi, essi hanno sostenuto che la confisca, quale sanzione dell’illecito amministrativo in questione, era stata prevista dall’articolo 471 del codice doganale e che i ricorrenti erano o avrebbero dovuto essere consapevoli che il trasferimento di una considerevole somma di denaro attraverso il confine era soggetto a determinate restrizioni previste dalla legge. Ci si poteva ragionevolmente aspettare che facessero alcune indagini in merito prima di mettersi in viaggio.
20. Lo Stato aveva anche il diritto e il dovere di rilevare e monitorare i movimenti di denaro contante attraverso i suoi confini, poich? ingenti somme di denaro potevano essere utilizzate per riciclaggio di denaro, traffico di droga, finanziamento del terrorismo o della criminalit? organizzata, evasione fiscale o la commissione di altri gravi reati finanziari.
2. La valutazione della Corte
21. La Corte osserva che non ? in discussione tra le parti che il denaro confiscato costituisse il possesso dei ricorrenti, ad eccezione del sig. Popelyuk, che sosteneva di aver posseduto solo una parte della somma confiscata, e il cui presunto “possesso” in questione nel caso di specie ? il denaro che rivendica come proprio (vedi n. 4 nell’Appendice). Allo stesso modo, non ? in discussione che le decisioni dei tribunali nazionali che ordinano la confisca del denaro non dichiarato abbiano costituito un’interferenza con il diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei loro beni garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte non trova motivo per ritenere altrimenti.
22. Ribadisce inoltre il suo approccio coerente secondo cui un provvedimento di confisca, anche se comporta una privazione dei beni, costituisce controllo dell’uso dei beni ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Tuttavia, questa disposizione deve essere interpretata alla luce del principio generale enunciato nella prima frase del primo comma (si veda, tra l’altro, Perdig?o c. Portugal [GC], n. 24768/06, ? 57, 16 novembre 2010; ?nsped Paket Servisi San. Ve TiC. A.?. c. Bulgaria , n. 3503/08, ? 36, 13 ottobre 2015 e Gyrlyan c. Russia , n. 35943 /15 , ? 21, 9 ottobre 2018).
23. Il primo e pi? importante requisito dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ? che qualsiasi interferenza da parte di un’autorit? pubblica con il pacifico godimento dei beni dovrebbe essere lecita. L’esistenza di un fondamento normativo nel diritto interno non basta, di per s?, a soddisfare il principio di liceit? che, inoltre, presuppone che le disposizioni di diritto interno applicabili siano sufficientemente accessibili, precise e prevedibili nella loro applicazione (v., tra l’altro, autorit? competenti, Centro Europa 7 Srl e Di Stefano c. Italia [GC], n.38433 / 09 , ? 187, CEDU 2012, e Visti?? e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n.71243 / 01 , ? 96, 25 ottobre 2012).
24. La Corte ha anche riconosciuto nella sua giurisprudenza che, per quanto chiaramente formulata possa essere una disposizione giuridica, in qualsiasi sistema di diritto esiste un elemento inevitabile di interpretazione giurisdizionale. Ci sar? sempre bisogno di chiarire i punti dubbi e di adattarsi alle mutevoli circostanze. Anche in questo caso, sebbene la certezza sia altamente desiderabile, pu? comportare un’eccessiva rigidit? e la legge deve essere in grado di stare al passo con le mutevoli circostanze. Di conseguenza, molte leggi sono inevitabilmente formulate in termini che, in misura maggiore o minore, sono vaghi e la cui interpretazione e applicazione sono questioni di pratica. Il ruolo dell’aggiudicazione affidato ai tribunali ? proprio quello di dissipare tali dubbi interpretativi che permangono (vedi OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia , n. 14902/04, ? 568, 20 settembre 2011).
25. Passando alle circostanze della presente causa, la Corte nota che i ricorrenti sono stati sostanzialmente giudicati colpevoli di non aver dichiarato alle autorit? doganali la somma di denaro che stavano trasportando. L’obbligo di dichiarare l’importo totale del contante, quando fosse superiore a 10.000 EUR , ? stato stabilito nel regolamento emesso dalla Banca nazionale dell’Ucraina (cfr. 8 sopra). Il quadro normativo per l’utilizzo del canale verde, che escludeva l’utilizzo di tale canale da parte di un trasportatore di merci soggette a dichiarazione scritta, era stabilito dall’articolo 366 del codice doganale (v. supra, paragrafo 7). La condotta dei ricorrenti ? stata definita dalle autorit? nazionali come il reato di violazione della procedura di controllo doganale nelle aree di controllo doganale semplificato (art. che aveva scelto di passare attraverso un canale verde trasportava merci a cui era vietato il trasporto attraverso il confine doganale dell’Ucraina o soggette a restrizioni al riguardo, o li trasportava in quantit? eccedenti il limite non imponibile fissato per la circolazione di tali merci attraverso la frontiera doganale dell’Ucraina (ibid.). La sanzione per tale reato era la sanzione pecuniaria e, nel caso di merci vietate al transito attraverso la frontiera doganale o soggette a restrizioni in tal senso, la confisca delle merci.
26. Per quanto riguarda l’articolo 471 del codice doganale, che ? stato redatto in modo tale da creare difficolt?, spettava ai tribunali nazionali interpretare e chiarire eventuali questioni sollevate. Un gran numero di ricorsi simili pendenti dinanzi alla Corte e la sentenza emessa nella causa Sadocha (cit.) mostrano che le autorit? nazionali hanno coerentemente interpretato e applicato l’articolo 471 secondo cui il denaro contante era un bene il cui ingresso nel territorio ucraino era soggetto a restrizioni sotto forma di obbligo di dichiarazione alle autorit? doganali qualora l’importo fosse superiore a 10.000 euro, e che la confisca dell’importo eccedente fosse applicabile in caso di mancato rispetto di tale obbligo ( vedi ? 8 della Sadocha , sopra citata ).
27. In queste circostanze, ed essendo vincolata dal suo ruolo sussidiario, la Corte ammette che l’ingerenza lamentata ha soddisfatto il requisito di legittimit? ai sensi della Convenzione nei confronti di tutti i ricorrenti ad eccezione del signor Gordeyev (n. 38071/13), che ? stato privato di tutto il contante che portava con s?, non solo della parte che superava i 10.000 euro, contrariamente alla prassi generale dei giudici nazionali. In assenza di qualsiasi motivo addotto al riguardo dai tribunali nazionali o dal governo, la Corte ritiene che l’ingerenza nei diritti di propriet? del signor Gordeyev sia stata illegittima.
28. La Corte rileva inoltre che gli Stati hanno un interesse legittimo e anche il dovere, in virt? di vari trattati internazionali, di attuare misure per rilevare e monitorare il movimento di denaro contante attraverso i loro confini, poich? grandi quantit? di denaro possono essere utilizzate per riciclaggio di denaro, droga tratta, finanziamento del terrorismo o della criminalit? organizzata, evasione fiscale o commissione di altri gravi reati finanziari. L’obbligo generale di dichiarazione applicabile a chiunque attraversi il confine di Stato impedisce al denaro contante di entrare o uscire dal paese senza essere scoperto e il provvedimento di confisca che la mancata dichiarazione di denaro contante alle autorit? doganali fa parte del sistema normativo generale volto a contrastare tali illeciti. Al riguardo, la Corte ritiene che il provvedimento di confisca sia conforme all’interesse generale della comunit? (si veda, ad esempio, Sadocha , sopra citata, ? 26).
29. La restante questione da determinare ? se l’ingerenza abbia raggiunto il necessario equo equilibrio tra la protezione del diritto di propriet? e le esigenze dell’interesse generale, tenendo conto del margine di apprezzamento lasciato allo Stato convenuto in quell’area. L’equilibrio richiesto non sar? raggiunto se il proprietario dell’immobile interessato ha dovuto sopportare ?un onere individuale ed eccessivo?. Inoltre, sebbene il secondo comma dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 non contiene requisiti procedurali espliciti, la Corte deve valutare se il procedimento nel suo insieme offrisse ai ricorrenti una ragionevole opportunit? di sottoporre i propri casi alle autorit? competenti al fine di consentire loro di stabilire un giusto equilibrio tra gli interessi in conflitto in gioco (cfr. , tra le altre autorit?, Boljevi? c. Croazia , n. 43492/11 , ? 41, 31 gennaio 2017).
30. La Corte nota che l’articolo 471 del codice doganale non lasciava alcuna discrezionalit? ai tribunali per quanto riguarda la sanzione da irrogare, poich? la confisca dell’importo in eccesso era obbligatoria senza eccezioni consentite. Rileva inoltre che nel 2021, diversi anni dopo gli eventi del caso di specie, la Corte costituzionale dell’Ucraina ha dichiarato incostituzionale parte di tale disposizione, ritenendo, in particolare, che tale confisca obbligatoria non fosse in grado di garantire il necessario equilibrio tra l’interesse pubblico e il diritto di un individuo al pacifico godimento dei suoi beni (vedere paragrafo 6 sopra).
31. Come la Corte costituzionale, la Corte ? del parere che un approccio legislativo cos? rigido non sia di per s? in grado di garantire il necessario equo equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la tutela del diritto di propriet? di un individuo (si veda, mutatis mutandis, , Gyrlyan , cit., ? 31). In realt?, non lascia spazio a una valutazione della proporzionalit? dell’ingerenza da parte dei tribunali nazionali rendendo tale valutazione inutile. Allo stesso modo, la confisca automatica ha privato i ricorrenti di ogni possibilit? di argomentare le loro cause e di avere ogni prospettiva di successo nei procedimenti a loro carico (si veda, mutatis mutandis , Andonoski c. l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia , n. 16225/08 , ? 38, 17 settembre 2015).
32. La mancanza di discrezionalit? lasciata ai giudici nazionali in merito alla sanzione da irrogare distingue la presente causa da quella di Sadocha (sopra citata) richiamata dai ricorrenti (v. supra paragrafo 18), in cui, ai sensi della normativa allora in vigore, i tribunali ucraini avevano una scelta in materia, ma la Corte ha ritenuto che non avessero eseguito debitamente la valutazione di proporzionalit? nella scelta della sanzione applicabile Tuttavia, il compito della Corte non ? quello di rivedere il diritto interno in abstracto , ma di determinare se il modo in cui ? stato applicato o influenzato il ricorrente ha dato luogo a una violazione della Convenzione (si veda, ad esempio, Karapetyan c. Georgia , n. 61233/12 , ? 36, 15 ottobre 2020 e Imeri c. Croazia , n. 77668/14 , ? 76, 24 giugno 2021).
33. La Corte nota a questo riguardo che l’atto di portare valuta straniera dentro e fuori l’Ucraina non era illegale secondo la legge ucraina. Non solo era consentito spostare la valuta estera attraverso il confine doganale, ma la somma non era, in linea di principio, limitata al momento degli eventi, se dichiarata (vedere paragrafo 8 supra). Inoltre, i fascicoli suggeriscono che non ? stato stabilito dalle autorit? nazionali nei presenti casi che il denaro confiscato fosse stato ottenuto illegalmente dai ricorrenti o che i ricorrenti fossero stati coinvolti nel riciclaggio di denaro o in qualsiasi altra attivit? criminale.
34. La Corte accetta che la misura di confisca in questione fosse deterrente e punitiva nel suo scopo. Tuttavia, come stabilito sopra, la natura obbligatoria della confisca di tutto il denaro in eccesso e di una sanzione pecuniaria precludeva alle autorit? nazionali di svolgere le dovute analisi su quali misure sarebbero state appropriate nelle circostanze di ogni singolo caso.
35 . Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che l’ingerenza con i diritti di propriet? dei ricorrenti era illegittima nel caso del sig. Gordeyev (si veda il paragrafo 27 supra) e imponeva un onere sproporzionato ai restanti ricorrenti in vista dell’applicazione obbligatoria della confisca di tutto il denaro in eccesso come sanzione, oltre a una multa.
36. Di conseguenza c’? stata una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
IV. ALTRE PRESUNTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE
37. Sulla base degli stessi fatti, alcuni dei ricorrenti si sono inoltre lamentati del fatto che il procedimento amministrativo-illegale che era sfociato nel provvedimento di confisca era stato iniquo. Si sono appellati, espressamente o in sostanza, all’articolo 6 ? 1 e all’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 6 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n . 1.
38. Alla luce delle sue conclusioni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (vedere paragrafo 35 supra), la Corte ritiene che la questione principale al centro della denuncia dei ricorrenti, in particolare la liceit? della confisca della somma di denaro non dichiarata a seguito del procedimento amministrativo a loro carico, ? stata affrontata dalla Corte e che non ? necessario pronunciarsi separatamente sulla ricevibilit? e sul merito della censura di violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione (v., mutatis mutandis , Centre for Legal Resources per conto di Valentin C?mpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08 , ? 156, CEDU 2014, con ulteriori rinvii, e Mocanu e altri c. Repubblica di Moldova , n. 8141/07 , ? 37, 26 giugno 2018).
V. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
39. L’ articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte constata che vi ? stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente interessata consente solo un risarcimento parziale, la Corte, se necessario, accorda un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
A. Danno
1. Danno patrimoniale
40. I richiedenti reclamarono gli importi indicati nella colonna attinente dell’Appendice a riguardo del danno patrimoniale. Tali importi rappresentavano il denaro confiscato, l’importo delle multe pagate, gli interessi di mora maturati dalla data della confisca fino alla data del pagamento, le spese processuali pagate nei procedimenti nazionali e altri pagamenti presumibilmente dovuti ai ricorrenti.
41. Il Governo consider? le rivendicazioni irragionevoli e infondate, sostenendo principalmente che non vi era stata violazione della Convenzione nei casi dei ricorrenti.
(un) Per quanto riguarda le multe
42. La Corte osserva che la sua conclusione ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 nella presente causa non implica che i ricorrenti non dovessero assumersi alcuna responsabilit? per la violazione del diritto interno che avevano commesso omettendo di fare una dichiarazione scritta a le autorit? doganali per il fatto che trasportavano denaro contante attraverso il confine (vedi Sadocha , sopra citata, ? 43). L’accertamento della Corte di una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 riguardava solo le somme in eccesso confiscate, non le multe (vedere paragrafi 14 e 35 sopra).
43. Di conseguenza, la Corte respinge le richieste del sig. Popelyuk (n. 74638/13), del sig. Paliyenko (n. 9832/15) e del sig. Rogach (n. 39154/15) per la restituzione dell’importo delle ammende pagate.
(b) La richiesta del signor Popelyuk per la restituzione del denaro confiscato
44. Il sig. Popelyuk (n. 74638/13) ha presentato un reclamo in relazione all’intera somma di denaro che gli era stata confiscata a seguito della sentenza della Corte d’appello regionale di Kiev del 21 giugno 2013. Tuttavia, secondo le sue stesse osservazioni , era legittimo proprietario solo di una parte del denaro sequestrato, le altre parti appartenevano ad altri soggetti (vedi n. 4 in Appendice).
45. Pertanto, la Corte accoglie la domanda del sig. Popelyuk solo nella misura in cui riguarda la sua parte, cio? la sua propriet? , che, come sopra stabilito, gli ? stata confiscata in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (vedere paragrafo 35 sopra). La Corte gli assegna di conseguenza EUR 1.435, pi? qualsiasi tassa che pu? essere esigibile.
(c) Le richieste degli altri sei ricorrenti per la restituzione del denaro confiscato
46. Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, risulta dal fascicolo che erano i legittimi proprietari dell’intera somma di denaro che ? stata loro confiscata. Alla luce della sua constatazione di cui sopra secondo cui la sanzione della confisca obbligatoria era una misura chiaramente sproporzionata, la Corte non pu? ipotizzare se la confisca solo di una parte delle somme in questione sarebbe stata giustificata e, in caso affermativo, in quale importo per ciascun richiedente. In tali circostanze, la Corte non pu? fare a meno di concedere ai ricorrenti gli interi importi che, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, sono stati loro confiscati (come specificato nella colonna pertinente dell’Appendice), pi? qualsiasi imposta che pu? essere addebitabile.
(d) Resto delle rivendicazioni
47. Quanto al resto delle domande (si veda l’Appendice infra), la Corte non individua alcun nesso di causalit? tra la violazione constatata e il danno patrimoniale lamentato; respinge perci? il resto delle rivendicazioni dei richiedenti sotto questo capo.
2. Non-pecuniary damage
48. Il sig. Gordeyev (n. 38071/13 ) e il sig. Tarakhovskyy (n. 60818/15 ) non hanno presentato alcuna richiesta in relazione al danno morale . I restanti cinque ricorrenti hanno sostenuto vari importi in materia di non – danno morale (si veda l’Appendice di seguito).
49. Il Governo contest? le rivendicazioni.
50. La Corte ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, la constatazione di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 costituisca di per s? sufficiente equa soddisfazione in relazione al danno morale , ove rivendicato (si veda, ad esempio, Sadocha , citata, ? 44, Gabri?, citata, ? 49, e Boljevi? , citata, ? 54).
B. Costi e spese
51. I ricorrenti, ad eccezione della sig.ra Yaremiychuk (n. 2720/13 ) e del sig. Tarakhovskyy (n. 60818/15 ), reclamavano vari importi per i costi e le spese sostenuti dinanzi alla Corte e nei procedimenti interni (vedere l’appendice sotto) . Hanno presentato copie dei contratti di assistenza legale e delle fatture dei loro avvocati per il lavoro svolto.
52. Il Governo contest? quelle rivendicazioni.
53. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui ? stato dimostrato che queste sono state effettivamente e necessariamente sostenute e sono ragionevoli in termini di importo. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso, del basso livello di complessit? delle cause e del gratuito patrocinio di 850 euro concesso ad alcuni ricorrenti, la Corte respinge la domanda di costi e spese nei procedimenti interni e ritiene ragionevole assegnare, per i procedimenti dinanzi alla Corte, le somme indicate in Appendice, pi? ogni imposta che pu? essere a carico dei ricorrenti. Come richiesto da quattro dei ricorrenti, vale a dire il sig. Gordeyev (n. 38071/13 ), il sig. Popelyuk (n. 74638/13 ), il sig. Paliyenko (n. 9832/15 ) e il sig. Rogach (n. 39154/15 ), i relativi importi devono essere versati direttamente sul conto bancario dei loro rappresentanti elencati nell’appendice (si veda, ad esempio, Khlaifia e altri c. Italia [GC], n.16483/12 , ? 288, 15 dicembre 2016).
54. Per quanto riguarda la sig.ra Yaremiychuk (n. 2720/13 ) e il sig. Tarakhovskyy (n. 60818/15 ), la Corte ritiene che, in assenza di una domanda pertinente, non vi sia alcuna richiesta di pronuncia a favore delle spese e spese.
C. Interessi di mora
55. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora sia basato sul tasso di prestito marginale della Banca centrale europea, al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di aderire alle domande;
2. Dichiara ricevibili i ricorsi sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1;
3. Sostiene che ci sono state violazioni dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 riguardo a tutti i richiedenti;
4. Sostiene che non c’? bisogno di esaminare le doglianze sotto l’Articolo 6 della Convenzione e sotto l’Articolo 13 in concomitanza con l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1;
5. Ritiene che l’accertamento di una violazione costituisce di per s? sufficiente equa soddisfazione per il danno morale subito dai ricorrenti ;
6. dichiara
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ai ricorrenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, i seguenti importi, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data di regolamento:
(i) per il danno patrimoniale, gli importi indicati in Appendice, pi? l’eventuale imposta addebitabile;
(ii) per i costi e le spese, gli importi indicati nell’Allegato, pi? qualsiasi imposta che pu? essere a carico dei richiedenti;
(b) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino al regolamento saranno pagati sugli importi di cui sopra interessi semplici ad un tasso pari al tasso di prestito marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di default maggiorato di tre punti percentuali;
7. Respinge , per il resto, le domande di equa soddisfazione dei ricorrenti.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 9 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Victor Soloveytchik Siofra O’Leary
Cancelliere Presidente