Conclusione Obiezione preliminare respinta (ratione materiae); Violazione dell? Art. 6-1; violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 13; danno materiale e morale – risarcimenti
PRIMA SEZIONE
CAUSA WASSERMAN C. LA RUSSIA (N. 2)
(Richiesta n. 21071/05)
SENTENZA
STRASBOURG
10 aprile 2008
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Wasserman c. la Russia (n. 2),
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Christos Rozakis, Presidente, Nina Vajic, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Dean Spielmann, Giorgio Malinverni, Giorgio Nicolaou, giudici,
e S?ren Nielsen, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 20 marzo 2008,
consegna la seguente sentenza che fu adottata in questa data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 21071/05) contro la Federazione russa depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino russo ed israeliano, il Sig. K. Y. W. (?il richiedente?), l?8 giugno 2005.
2. Il Governo russo (?il Governo?) fu rappresentato dal Sig. P. Laptev, Rappresentante della Federazione russa alla Corte europea di Diritti umani.
3. Il richiedente si lament? della non-esecuzione continuata di una sentenza a suo favore e l’assenza di una via di ricorso nazionale effettiva per questa lagnanza.
4. Il 13 marzo 2006 la Corte decise di dare avviso della richiesta al Governo. Sotto le disposizioni dell? Articolo 29 ? 3 della Convenzione, decise di esaminare i meriti della richiesta come la sua ammissibilit? allo stesso tempo.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. Il richiedente nacque nel 1926 e vive in Ashdod, Israele.
A. sentenza Nazionale a favore del richiedente
6. Il 9 gennaio 1998 il richiedente venne in Russia. Attraversando il confine, omise di dichiarare un certo importo in contanti sulla sua dichiarazione doganale e l’ufficio doganale prese i suoi soldi. Il richiedente fece appello ad una corte.
7. Il 30 luglio 1999 la Corte distrettuale di Khostinskiy di Sochi accanton? il mandato di confisca ed ordin? la Tesoreria di rimborsare al richiedente i rubli russi sequestrati equivalenti a 1,600 dollari degli Stati Uniti (USD). Il 9 settembre 1999 La Corte Regionale di Krasnodar ha sostenuto questa sentenza in appello.
8. Il 15 febbraio 2001 la Corte distrettuale corresse ulteriormente su richiesta del richiedente, la parte operativa della sentenza ed ordin? la Tesoreria di pagare USD 1,600 sul conto bancario del richiedente in Israele.
9. Il 10 aprile 2001 la Corte distrettuale istru? un ordine di esecuzione della sentenza e lo sped? al servizio degli ufficiali giudiziari a Mosca. Il 30 ottobre 2001 gli ufficiali giudiziari a Mosca avevano rispedito il documento a Sochi, per ragioni poco chiare.
10. Dopo che la sentenza in favore suo non veniva eseguita da pi? di un anno, il richiedente si lament? alla Corte (richiesta n. 15021/02).
B. Sentenza nella causa Wasserman c. la Russia, n. 15021/02
11. Il 18 novembre 2004 la Corte consegn? la sentenza nella causa sopra. Not? il riconoscimento del Governo del fatto che l’ordine di esecuzione della sentenza era stato perso nel processo del suo trasferimento dagli ufficiali giudiziari a Mosca all’ufficio di Sochi. Nella prospettiva della Corte, le difficolt? di logistica sperimentate dai servizi di esecuzione Statali non potevano essere considerate comunque, come una scusa per non onorare un debito della sentenza, e le lagnanze del richiedente in merito alla non-esecuzione della sentenza avrebbero dovuto incitare le autorit? competenti ad indagare sulla questione ed assicurarsi che i procedimenti di esecuzione fossero portati a completamento con successo. La Corte trov? una violazione del diritto richiedente ? ad una corte? sotto l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione e del suo diritto al godimento tranquillo della propriet? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere Wasserman c. la Russia, n. 15021/02, ?? 38-40 e 43-45, 18 novembre 2004).
12. La Corte ammise il ricorso del richiedente per l’interesse sul debito della sentenza. Comunque, respinse la richiesta per l’importo insoluto perch? ?l’obbligo del Governo di eseguire la sentenza in questione non [?] stato estinto ancora ed il richiedente [era] ancora abilitato a recuperare questo importo nei procedimenti delle esecuzione nazionali? (vedere Wasserman, citata sopra, ? 49). Assegn? anche certi importi riguardo il danno morale e i costi e spese (?? 50-53).
C. Ulteriori sviluppi relativi all? esecuzione della sentenza
13. Il 17 febbraio 2004 un duplicato del documento fu istruito nel frattempo, e presentato al Ministero delle Finanze per l?esecuzione.
14. Nelle sue osservazioni sulla richiesta del richiedente (vedere sotto), il Ministero della Finanza menzion? che il 21 giugno 2004 il pagamento dell’importo insoluto sul conto del richiedente in Israele era stato autorizzato.
15. Con lettera del 17 maggio 2005, il Ministero delle Finanze inform? il richiedente che non avrebbe eseguito la sentenza perch? la decisione della Corte distrettuale del 15 febbraio 2001 aveva sbagliato l’ortografia di una lettera nel suo nome patronimico e perch? l’ordine di esecuzione della sentenza aveva designato erroneamente il debitore come il ?Consiglio Principale d’amministrazione di Stato della Tesoreria Federale? (il nome corretto dell’entit? non contiene la parola ?di Stato?).
16. Con decisione del 5 ottobre 2005, la Corte distrettuale corresse l’errore di compitazione nella decisione del 15 febbraio 2001.
17. Il 3 ottobre 2006 l’importo di USD 1,569 fu accreditato sul conto bancario del richiedente in Israele. L’importo di USD 31 fu trattenuto dalla banca Statale Vneshtorgbank come commissione per trasferimento telegrafico.
D. Procedimenti riguardo al risarcimento per una lunghezza eccessiva dell? esecuzione
18. Il 12 maggio 2003 il richiedente intent? una richiesta civile contro gli ufficiali giudiziari di Mosca, il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Finanze. Chiese il risarcimento per danni materiali e morali incorsi per azioni illegali da arte degli ufficiali giudiziari ed il fallimento continuato nell? esecuzione della sentenza.
19. Il 25 agosto 2004 la Corte distrettuale di Zamoskvoretskiy di Mosca trov? che gli ufficiali giudiziari di Mosca avevano agito illegalmente, per il fatto che non avevano mai istituito i procedimenti di esecuzione e non avevano avuto nessuna base legale per rispedire il documento a Sochi. Rifiut?, ciononostante, la richiesta per danni, trovando che il richiedente non era incorso in alcun danno materiale per non-esecuzione della sentenza del 30 luglio 1999. In quanto al danno morale, la legge russa non prevedeva risarcimento in situazioni come quella del richiedente.
20. Il 30 marzo 2005 la Corte della Citt? Mosca respinse l’appello del richiedente, avendo riprodotto alla lettera il testo della sentenza della Corte distrettuale.
21. Il richiedente registr? una richiesta per revisione direttiva. Il 1 giugno 2006 il Presidium di Corte della Citt? di Mosca accord? la sua richiesta, annull? in parte le sentenze del 25 agosto e 30 marzo 2005 e rimise la richiesta per danni per un nuovo esame da parte della Corte distrettuale.
22. Fra il 25 settembre 2006 e il 22 febbraio 2007 la Corte distrettuale fiss? nove udienze che furono aggiornate successivamente per varie ragioni.
23. Il 22 febbraio 2007 la Corte distrettuale di Zamoskvoretskiy istru? una nuova sentenza. Respinse la richiesta del richiedente per danni materiali per fatto che nessuna prova ammissibile era stata prodotta in suo appoggio. Accett? in parte la richiesta per danni morali, trovando ci? che segue:
?… la corte prende in considerazione che, con la sentenza della Corte distrettuale di Zamoskvoretskiy del 25 agosto 2004, le azioni degli ufficiali giudiziari[ di Mosca] furono giudicate illegali; l’esecuzione della sentenza fu protratta e la sentenza fu davvero eseguita solamente il 3 ottobre 2006. Questo fatto non fu discusso dalle parti.
La corte trova perci? che c’? stata una violazione del diritto del rivendicatore ad un processo equo all’interno di un termine ragionevole per conto di un ritardo illegale nell’esecuzione di una decisione giudiziale che implica che un risarcimento equo deve essere pagato all’individuo che sostenne dei danni a causa di quella violazione.
Prendendo in considerazione le specifiche circostanze della causa, il principio della ragionevolezza, la sofferenza fisica e mentale causata al rivendicatore per la tardiva esecuzione della sentenza, ed anche il fatto che il rivendicatore ? un pensionato e [ha il titolo] di ‘Honoured Coach della Russia’, la corte lo considera necessario assegnare 8,000 rubli russi al richiedente come risarcimento per danno morale contro il Ministero delle Finanze.
La corte non trova nessuno motivo per assegnare un importo maggiore del risarcimento perch? il rivendicatore non produsse prova che mostrasse che gli imputati gli avevano provocato sofferenza fisica o mentale di natura irreversibile…?
La Corte distrettuale respinse ulteriormente la richiesta del richiedente per spese processuali e spese.
24. Il 7 agosto 2007 la Corte di Mosca che ha sostenuto questa sentenza in appello, riproducendo alla lettera il ragionamento della Corte distrettuale.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
25. Una corte pu? sostenere il soggetto responsabile per danno morale causato ad un individuo con azioni che danneggiano il suo o i suoi diritti di non-propriet? personale o colpire altri beni intangibili che appartengono a lui o a lei (gli Articoli 151 e 1099 ? 1 del Codice civile).
26. Il risarcimento per danno morale sostenuto per un danneggiamento dei diritti di propriet? di un individuo ? solamente recuperabile in cause previste dalla legge (Articolo 1099 ? 2 del Codice civile).
27. La compensazione per danno morale ? pagabile a prescindere dalla colpa del disonesto se danni furono causati alla vita di un individuo o membro, subiti per azione penale illegale, disseminazione di informazioni false e negli altri casi previsti dalla legge (Articolo 1100 del Codice civile).
28. Con Decreto n. 1-P del 25 gennaio 2001, la Corte Costituzionale trov? che l?Articolo 1070 ? 2 del Codice civile era finora compatibile con la Costituzione in quanto prevedeva dalle condizioni speciali sulla responsabilit? Statale per il danno causato dall? amministrazione della giustizia. Chiarific?, ciononostante, che il termine ?amministrazione della giustizia? non copriva i procedimenti giudiziali nella loro interezza ma solamente si estendeva ad atti giudiziali riguardanti i meriti di una causa. Altri atti giudiziali -principalmente di natura procedurale -ricadono fuori dalla sfera della nozione ?amministrazione della giustizia.? La responsabilit? statale per il danno causato con atti procedurali od omissioni di atto, come una violazione del termine ragionevole dei procedimenti della corte potrebbe sorgere anche in assenza di una condanna penale definitiva di un giudice se la colpa del giudice ? stata stabilita dai procedimento civili. Comunque, la Corte Costituzionale enfatizz? che il diritto costituzionale al risarcimento dello Stato per il danno non dovrebbe essere legato alla colpa individuale di un giudice. Un individuo dovrebbe essere in grado ottenere risarcimento per qualsiasi danno incorso per una violazione da parte di una corte di un suo diritto ad un processo equo secondo il significato dell? Articolo 6 della Convenzione. La Corte Costituzionale sostenne che il Parlamento dovrebbe legiferare sul campo e sulle procedure per il risarcimento dello Stato per il danno causato con atti illegali od omissioni ad agire di una corte o di un giudice e determinare la giurisdizione territoriale e della materia-questione su simile richieste.
LA LEGGE
I. L’OBIEZIONE DEL GOVERNO ALLA COMPETENZA DELLA CORTE RATIONE MATERIAE PER ESAMINARE LA PRESENTE RICHIESTA
29. Il Governo afferm? che la Corte non era competente per esaminare la presente richiesta sotto l?Articolo 46 ? 2 della Convenzione perch? il Comitato dei Ministri non aveva completato ancora i procedimenti per l?esecuzione della sentenza della Corte nella causa n. 15021/02. Sostiene che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile sotto l?Articolo 35 ?? 2 e 4 della Convenzione in quanto esce dalla giurisdizione della Corte.
30. Il richiedente indic? che la sentenza non era stata ancora eseguita, nonostante la sentenza della Corte nella causa n. 15021/02.
31. La Corte deve di conseguenza, determinare se ? competente ratione materiae per esaminare la presente richiesta. Reitera all’inizio che sotto l?Articolo 46 della Convenzione le Parti Contraenti si impegnano ad attenersi alle sentenze finali della Corte in qualsiasi causa nella quale sono parti, esecuzione che ? supervisionata dal Comitato dei Ministri. Segue, che una sentenza nella quale la Corte trova una violazione della Convenzione o dei Protocolli impone allo Stato convenuto un obbligo legale non solo di non pagare agli interessati le somme assegnate per soddisfazione equa, ma anche scegliere, soggetto a supervisione da parte del Comitato dei Ministri le misure generali e/o , se necessario, individuali da adottare nel suo ordine giuridico nazionale per porre fine alla violazione trovata dalla Corte e costituire riparazione alle sue conseguenze in modo tale da ripristinare il pi? possibile la situazione esistente prima della violazione (vedere Broniowski c. la Polonia [GC], n. 31443/96, ? 192 il 2004-V di ECHR; Assanidze c. la Georgia [GC], n. 71503/01, ? 198 ECHR 2004-II; Scozzari e Giunta c. l’Italia [GC], N. 39221/98 e 41963/98, ? 249, ECHR 2000-VIII, e Sejdovic c. l’Italia [GC], n. 56581/00, ? 119 ECHR 2006 -…). La Corte non ha giurisdizione per verificare se una Parte Contraente ha assolto agli obblighi imposti da una delle sentenze della Corte (vedere Oberschlick c. l’Austria, N. 19255/92 e 21655/93, decisione della Commissione del 16 maggio 1995, Decisioni e Relazioni 81-a, p. 5).
32. Comunque, questo non vuole dire che le misure prese da un Stato convenuto nella fase post-sentenza per riconoscere il risarcimento ad un richiedente per le violazioni trovate ricadano fuori dalla giurisdizione della Corte (vedere Lyons ed Altri c. il Regno Unito ( dec.), n. 15227/03, ECHR 2003-IX). Infatti, non c’? nulla che impedisce alla Corte di esaminare una richiesta successiva che solleva un nuovo problema non deciso dalla sentenza originale (vedere Mehemi c. la Francia (n. 2), n. 53470/99, ? 43 ECHR 2003-IV; Pailot c. Francia, sentenza del 22 aprile 1998, Relazioni di Sentenze e Decisioni 1998-II, p. 802, ? 57; Leterme c. la Francia, sentenza deli 29 aprile 1998, Relazioni 1998-III, e Rando c. l’Italia, n. 38498/97, 15 febbraio 2000).
33. Nel contesto specifico di una violazione continua di un diritto della Convenzione in seguito all’adozione di una sentenza nella quale la Corte ha trovato una violazione di quel diritto nel corso di un certo periodo di tempo, non ? insolito per la Corte di esaminare una seconda richiesta riguardo ad una violazione di quel diritto nel periodo successivo (vedere Mehemi (n. 2), citata sopra, e Rongoni c. l’Italia, n. 44531/98, ? 13 25 ottobre 2001).
34. La Corte osserva che la causa n. 15021/02 riguardava il fallimento delle autorit? russe nell? eseguire la sentenza della corte di Sochi del 30 luglio 1999, corretta il 15 febbraio 2001. Al tempo la Corte istru? la sua sentenza il 18 novembre 2004, non essendo ancora stata eseguita la sentenza della corte di Sochi e la Corte trov? una violazione dell?Articolo 6 ed dell?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e fece un risarcimento riguardo il periodo precedente.
35. La presente richiesta che il richiedente deposit? l?8 giugno 2005, concerne il fallimento dello Stato convenuto nell? eseguire la sentenza della corte di Sochi nel periodo posteriore alla sentenza della Corte del 18 novembre 2004. Il richiedente si lament? anche dell’assenza di una via di ricorso effettiva a livello nazionale, un problema che non era stato sollevato nella causa n. 15021/02.
36. La Corte ammette che non ha nessuna giurisdizione per fare una rassegna delle misure adottate nell?ordine giuridico e nazionale per porre fine alle violazioni trovate nella sua sentenza nella causa n. 15021/02. Pu?, ciononostante, prendere atto dei successivi sviluppi dei fatti. La Corte osserva che, bench? la sentenza della corte di Sochi del 30 luglio 1999, corretta il 15 febbraio 2001, fu infine eseguita nel 2006, questo succedette pressoch? due anni dopo che la sentenza nella causa n. 15021/02 era stata istruita.
37. Segue che, dal momento che la lagnanza del richiedente concerne un ulteriore periodo durante il quale la sentenza a suo favore rimase ineseguita che prima non era stato esaminato dalla Corte. Lo stesso risulta vero in merito alla sua nuova lagnanza sull’assenza di una via di ricorso nazionale ed effettiva contro i ritardi in esecuzione. Queste questioni non formano parte delle misure adottate nell’adempimento della sentenza iniziale della Corte e cos? ricadono fuori dalla supervisione esercitata da parte del Comitato di Ministri. La Corte ha perci? competenza rationae materiae per considerare queste lagnanze.
II. ORDINE D? ESAME DELLE LAGNANZE
38. La Corte osserva che nei procedimenti per risarcimento istituiti dal richiedente, le autorit? nazionali ammisero, che c’era stata una violazione del suo diritto ad un’udienza all’interno di un termine ragionevole e fecero un risarcimento in merito al danno morale. In queste circostanze sorge la questione se il richiedente pu? chiedere ancora di essere una ?vittima? in merito alla sua lagnanza riguardo ad un ulteriore ritardo in esecuzione della sentenza.
39. La Corte reitera che una decisione o una misura favorevoli al richiedente non sono in principio sufficienti per spogliarlo del suo status di ? vittima? a meno che le autorit? nazionali abbiano ammesso, o espressamente o in sostanza, e poi riconosciuto risarcimento per, la violazione della Convenzione (veda Amuur c. Francia, sentenza di 25 giugno 1996, Relazioni di Sentenze e Decisioni 1996-III, p. 846, ? 36; e Dalban c. la Romania [GC], n. 28114/95, ? 44 ECHR 1999-VI). Siccome la Corte ha trovato, nel tipo di cause riguardanti la lunghezza del procedimento che la capacit? del richiedente di chiedere di essere ? vittima? dipende dal risarcimento che la via di ricorso nazionale gli ha concesso. Inoltre, in questi tipi di cause, il problema dello status di vittima ? collegato alla questione pi? generale dell’efficacia di una via di ricorso (vedere Scordino c. l’Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, ? 182 ECHR 2006 -…).
40. Dato che l’altra lagnanza del richiedente era concernente l’assenza di una via di ricorso nazionale effettiva contro ritardi in esecuzione, la Corte trova appropriato prima esaminare la lagnanza del richiedente sotto l?Articolo 13 della Convenzione, prima di imbarcarsi sull’analisi della sua lagnanza in merito ai ritardi in esecuzione della sentenza.
III. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL?ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
41. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 13 della Convenzione che non aveva una via di ricorso effettiva nell’ordinamento giuridico russo contro i ritardi nell’esecuzione della sentenza. L?Articolo 13 prevede ci? che segue:
?Ognuno i cui diritti e le libert? stabiliti [nella] Convenzione sono violati avr? una via di ricorso effettiva di fronte ad un’autorit? nazionale nonostante la violazione sia stata commessa da persone che agiscono in una veste ufficiale.?
A. Ammissibilit?
42. La Corte nota che la lagnanza non ? manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell?Articolo 35 ? 3 della Convenzione. Nota ulteriormente che non ? inammissibile per qualsiasi altro motivi. Deve essere dichiarata perci? ammissibile.
B. Meriti
1. Osservazioni delle parti
43. Il Governo sostenne che il richiedente aveva una via di ricorso nazionale effettiva perch? aveva istituito i procedimenti per il risarcimento davanti alle corti di Mosca. Il risultato di questi procedimenti era irrilevante per determinare se l?Articolo 13 fosse stato soddisfatto, perch? l?Articolo 13 non garantisce un risultato favorevole dei procedimenti.
44. Il richiedente dibatt? che la nozione di una ?via di ricorso nazionale effettiva? non solo includeva la possibilit? di istituire procedimenti giudiziali ma anche una pronta esecuzione di una sentenza. Una lunghezza eccessiva dei procedimenti di esecuzione dovrebbe essere considerata come una violazione del diritto del richiedente ad una via di ricorso nazionale effettiva.
2. Principi stabiliti nella giurisprudenza della Corte
45. Come la Corte ha sostenuto in molte occasioni, l?Articolo 13 della Convenzione garantisce la disponibilit? a livello nazionale di una via di ricorso per applicare la sostanza dei diritti e le libert? della Convenzione in qualsiasi forma possa capitare in modo da assicurare l?ordine giuridico nazionale. Lo scopo degli obblighi degli Stati Contraenti sotto l?Articolo 13 varia dipendendo dalla natura della lagnanza del richiedente; ?l’efficacia? di una? via di ricorso? all’interno del significato dell? Articolo 13 non dipende dalla certezza di una conseguenza favorevole per il richiedente. Comunque, la via di ricorso richiesta dall? Articolo 13 deve essere ?effettiva? in pratica cos? come in legge nel senso sia di ostacolare la violazione addotta sia di rimediare allo stato contestato degli affari, o di offrire un risarcimento adeguato per una qualsiasi violazione che gi? era accaduta (vedere Balogh c. l’Ungheria, n. 47940/99, ? 30, 20 luglio 2004, e Kudla c. la Polonia [GC], n. 30210/96, ?? 157-158 ECHR 2000-XI).
46. In una serie di recenti sentenze la Corte si rivolse alla questione generale dell’efficacia della via di ricorso in cause riguardanti la lunghezza del procedimento e diede certe indicazioni riguardo alle caratteristiche che tale via di ricorso nazionale dovrebbe avere per essere considerata ?effettiva? (vedere Scordino, citata sopra, ? 182 et seq.; e Cocchiarella c. l’Italia [GC], n. 64886/01, ? 73 ECHR 2006 -…).
47. Come in molte sfere, nelle cause riguardanti la lunghezza del procedimento la migliore soluzione in termini assoluti ? indiscutibilmente la prevenzione. La Corte richiama che ha affermato in molte occasioni che l?Articolo 6 ? 1 impone agli Stati Contraenti il dovere di organizzare i loro sistemi giudiziali in modo tale che le loro corti possano soddisfare tutti i suoi requisiti, incluso l’obbligo di ascoltare le cause all’interno di un termine ragionevole (vedere, fra molte altre autorit?, S??mann c. Germania, sentenza del 16 settembre 1996, Relazioni 1996-IV, p. 1174, ? 55). In caso di mancanza a questo riguardo del sistema giudiziale, una via di ricorso progettata per accelerare i procedimenti per impedire loro dal divenire smodatamente lunghi ? la soluzione pi? effettiva (vedere Scordino, citata sopra, ? 183).
48. Gli Stati possono scegliere anche comunque, di presentare solamente una via di ricorso compensativa, senza che lai via di ricorso sia considerata come inefficace (vedere Scordino, citata sopra, ? 187). Dove ? disponibile nell’ordinamento giuridico nazionale tale via di ricorso compensativa, la Corte deve lasciare allo Stato un margine pi? ampio di valutazione per concedergli di organizzare la via di ricorso in modo coerente con il suo proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni e consone allo standard di vita nel paese riguardato. Sar?, in particolare, pi? facile per le corti nazionali fa riferimento agli importi assegnati a livello nazionale per altri tipi di danno -danno personale, danno relativo alla morte di un parente o danno in cause di diffamazione per esempio-e fa affidamento alla loro convinzione pi? profonda, anche se pu? dar luogo a risarcimenti di importi che sono in qualche modo pi? bassi di quelli fissati dalla Corte in cause simili (vedere Scordino, citata sopra, ? 189).
49. Ulteriormente, se una via di ricorso ? ?effettiva? nel senso che lascia spazio ai procedimenti pendenti affinch? vengano accelerati e affinch? alla parte lesa venga concesso un risarcimento adeguato per i ritardi che gi? si sono verificati, quella conclusione si applica solamente a condizione che una richiesta per risarcimento rimanga una via di ricorso effettiva, adeguata ed accessibile riguardo alla lunghezza eccessiva di procedimenti giudiziali (vedere Scordino, citata sopra, ? 195, con gli ulteriori riferimenti). La Corte ha identificato il seguente criterio che pu? colpire l’efficacia, l’adeguatezza o l’accessibilit? di una simile via di ricorso:
??un’azione in risarcimento deve essere ascoltata all’interno di un termine ragionevole (vedere Scordino, citata sopra, ? 195 in fine);
??il risarcimento deve essere pagato prontamente e generalmente non pi? tardi dei sei mesi dalla data in cui la decisione che assegna il risarcimento diviene esecutiva (? 198);
??gli articoli procedurali che governano un’azione in risarcimento si devono adattare al principio dell?equit? garantito dall?Articolo 6 della Convenzione (? 200);
??gli articoli riguardanti le spese processuali non devono mettere un carico eccessivo su contendenti nel caso in cui la loro azione sia giustificata (? 201);
??il livello del risarcimento non deve essere irragionevole rispetto ai risarcimenti resi dalla Corte in cause simili (?? 202-206 e 213).
50. In quanto al secondo criterio, la Corte indic?, che, riguardo al danno materiale, le corti nazionali sono chiaramente in una posizione migliore per determinare l’esistenza e il quantum. Comunque, la situazione ? diversa nei confronti del danno morale. L? esiste un forte ma respingibile presunzione che i procedimenti smodatamente lunghi causeranno un danno morale. La Corte accetta che, in alcune cause, la lunghezza di procedimenti pu? dare affatto luogo nessun danno morale o pu? dare luogo solamente a un minimo danno morale. In simili cause le corti nazionali dovranno giustificare la loro decisione dando ragioni sufficienti (vedere Scordino, citata sopra, ?? 203-204).
3. Applicazione dei principi alla presente causa
51. Nella presente causa il richiedente si ? lamentato del fatto che non aveva una via di ricorso nazionale effettiva per i ritardi che hanno afflitto l’esecuzione della sentenza a suo favore. La Corte reitera che i procedimenti di esecuzione devono essere considerati una parte integrante della? prova? ai fini dell? Articolo 6 della Convenzione (vedere Kanayev c. la Russia, n. 43726/02, ? 19 27 luglio 2006). Segue che i principi sopra sviluppati nel contesto di cause concernenti la lunghezza di procedimento sono anche applicabili alla situazione in cui la lagnanza concerne la disponibilit? di una via di ricorso per esecuzione prolungata.
52. Come ha gi? trovato la Corte, non c’? via di ricorso preventiva nell’ordinamento giuridico russo che avrebbe potuto accelerare l’esecuzione di una sentenza contro un’autorit? Statale perch? gli ufficiali giudiziari non hanno il potere di costringere lo Stato a rimborsare il debito della sentenza (vedere Lositskiy c. la Russia, n. 24395/02, ? 29 14 dicembre 2006).
53. Rimane da vedere se un’azione in risarcimento istituita dal richiedente era una via di ricorso effettiva, adeguata ed accessibile capace di soddisfare le esigenze dell?Articolo 13 alla luce del criterio delineato sopra.
54. La Corte nota all’inizio che la legge russa non ha una via di ricorso compensativa e speciale per lagnanze che scaturiscono da una lunghezza eccessiva di procedimenti di esecuzione. Bench? la Corte Costituzionale -gi? nel 2001-chiam? la legislatura a determinare gli articoli procedurali che governano azioni in risarcimento per una violazione del diritto ad un processo equo all’interno del significato dell? Articolo 6 della Convenzione (vedere paragrafo 28 sopra), lo stato della legge russa non si evoluto da allora. Questa situazione, vista nel contesto dell’assenza di una giurisprudenza sufficientemente stabile e coerente in cause simili a quella del richiedente, porta la Corte alla conclusione che la possibilit? di ottenere un risarcimento riguardo al danno morale avvalendosi della via di ricorso in oggetto non era sufficientemente sicura in pratica come richiesto dalla giurisprudenza della Convenzione.
55. La Corte nota ulteriormente che i procedimenti sulla richiesta di risarcimento del richiedente durarono dal12 maggio 2003 al 30 marzo 2005 e poi, seguendo la loro re-apertura su revisione direttiva, dal 1 giugno 2006 al 22 febbraio 2007. La loro durata globale super? cos? i due anni e mezzo, nonostante l’esigenza esplicita del Codice di Procedura Civile che giudizi civili siano ascoltati entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di richiesta (Articolo 154). Nella prospettiva della Corte, simile lungo periodo evidentemente si scontra con l’esigenza di velocit? necessaria affinch? una via di ricorso sia ?effettiva? (veda, per contrasto, Scordino, citata sopra, ? 208).
56. Inoltre, la Corte osserva che le corti nazionali assegnarono al richiedente RUB 8,000, che sono meno di EUR 250, come risarcimento riguardo al danno morale incorso per tardiva esecuzione. Non ? evidente nelle sentenze nazionali che periodo di non-esecuzione le corti abbiano preso in conto o che metodo di calcolo abbiano utilizzato per determinare il tipo d? importo (vedere paragrafo 23 sopra). Comunque ci? che ? certo ? che il risarcimento pari a meno di 50 euro per anno di non-esecuzione ? manifestamente irragionevole alla luce della giurisprudenza della Corte in cause simili contro la Russia (vedere la giurisprudenza citata nel paragrafo 65 sotto, ed anche confronta Scordino, citata sopra, ? 214).
57. In conclusione, ed avendo riguardo del fatto che i vari requisiti perch? una via di ricorso sia ?effettiva? non sono stati soddisfatti, la Corte trova che il richiedente non aveva una via di ricorso effettiva per la sua lagnanza che scaturisce dall’esecuzione tardiva della sentenza a suo favore.
58. C’? stata perci? una violazione dell? Articolo 13 della Convenzione.
IV. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE E DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1
59. Il richiedente si lament? che la sentenza del 30 luglio 1999, corretta il 15 febbraio 2001, era rimasta non eseguita nel periodo seguente la sentenza della Corte del 18 novembre 2004. Fece riferimento all? Articolo 6 della Convenzione ed all?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che nelle parti attinenti si leggono come segue:
Articolo 6 ? 1
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato ad una giusto.. ascolto all’interno di un termine ragionevole… da [un]… tribunale…?
Articolo 1 di Protocollo N.ro 1
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale…?
A. Ammissibilit?
60. Come la Corte ha trovato sopra, il risarcimento assegnato al richiedente nei procedimenti nazionali in risarcimento era manifestamente insufficiente (vedere paragrafo 56 sopra). Di conseguenza, la Corte trova che il richiedente pu? chiedere ancora di essere ? vittima? della violazione addotta.
61. La Corte nota che la lagnanza non manifestamente ? mal-fondata all’interno del significato dell? Articolo 35 ? 3 della Convenzione. Nota ulteriormente che non ? inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve essere dichiarata perci? ammissibile.
B. Meriti
62. Il Governo present? che ritardi nell’esecuzione della sentenza erano dovuti alla complessit? della procedura per il trasferimento di soldi a conti bancari fuori dalla Russia.
63. Il richiedente indic? che a giugno 2004 il Ministero delle Finanze non aveva trovato alcun difetto nei documenti d? esecuzione. Comunque, circa quattordici mesi pi? tardi aveva determinato che gli stessi documenti contenevano degli errori banali ed avevano rifiutato di effettuare il pagamento. Il debito di sentenza ? stato pagato nel 2006 ma solamente in parte.
64. La Corte richiama che nella prima causa Wasserman trov? una violazione dell? Articolo 6 della Convenzione ed dell?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 a causa del fallimento delle autorit? russe nell? eseguire la sentenza del 30 luglio 1999, corretta il 15 febbraio 2001, nel periodo che precede la sentenza della Corte (vedere Wasserman, citata sopra, ? 35 et seq.). Riguardo al periodo successivo alla sentenza della Corte del 18 novembre 2004 che ? in questione nella presente richiesta, la Corte osserva che una parte notevole del debito della sentenza fu pagato solamente nell? ottobre 2006, e cio? quasi due anni pi? tardi. Il Governo non spieg? perch? i difetti addotti dei documenti di esecuzione non fossero gi? stati scoperti dal Ministero delle Finanze nel 2004 quando aveva istruito l?autorizzazione del pagamento. In qualsiasi caso, la responsabilit? per i ritardi ? imputabile alle autorit? perch? i difetti addotti furono trovati nei documenti ufficiali istruiti da una corte russa. Anche dopo che gli errori di dattilografia erano stati corretti, occorse al Ministero delle Finanze un anno per effettuare il pagamento. Da ultimo, la Corte osserva che l’importo intero del debito della sentenza non ? stato ancora pagato al richiedente, nonostante il fatto che la sentenza supplementare de 15 febbraio 2001 ha disposto il pagamento dell? intero importo sul conto del richiedente in Israele (vedere paragrafo 8 sopra). Questo era dovuto al fatto che il Ministero delle Finanze non costitu? un provvedimento per coprire la commissione della banca Statale per la quale esegu? il trasferimento telegrafico. Di conseguenza, il richiedente, senza nessuna colpa da parte sua ricevette un importo minore di quello assegnatoli nella sentenza del 30 luglio 1999, corretta il 15 febbraio 2001.
65. La Corte ha frequentemente trovato violazioni dell?i Articolo 6 ? 1 della Convenzione ed dell?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 in cause che sollevavano problemi simili a quelli nella presente causa (vedere Reynbakh c. Russia, n. 23405/03, ? 23 et seq., 29 settembre 2005; Gizzatova c. Russia, n. 5124/03, ? 19 et seq., 13 gennaio 2005; Petrushko c. Russia, n. 36494/02, ? 23 et seq., 24 febbraio 2005; Gorokhov e Rusyayev c. Russia, n. 38305/02, ? 30 et seq., 17 marzo 2005; Burdov c. Russia, n. 59498/00, ? 34 et seq., ECHR 2002-III).
66. Avendo esaminato il materiale a lei presentato, la Corte nota che il Governo non ha fissato qualsiasi fatto o argomento capace di persuaderla a giungere ad una conclusione diversa nella presente causa. Avendo riguardo della sua giurisprudenza in materia, la Corte trova, che fallendo -per quasi due anni nel periodo susseguente alla sentenza in causa della Corte n. 15021/02-nell?attenersi alla sentenza esecutiva a favore del richiedente le autorit? nazionali violarono il suo diritto ad un’udienza all’interno di un termine ragionevole e gli impedirono -durante lo stesso periodo di due anni -di ricevere i soldi che si sarebbe potuto ragionevolmente aspettare di ricevere.
67. C’? stata di conseguenza una violazione di Articolo 6 della Convenzione ed Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
C. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
68. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardate permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere soddisfazione equa alla vittima.?
A. Danno
69. Il richiedente chiese USD 501 per danno materiale, che rappresentava l’importo insoluto sotto la sentenza (USD 31) pi? interesse sul debito di sentenza per il periodo da dicembre 2004 a novembre 2006 al tasso di prestito marginale della Banca Centrale russa. Lui chiese USD 10,000 riguardo al danno morale.
70. Il Governo present? che sarebbe stato prematuro fare un risarcimento riguardo il danno materiale perch? la richiesta non era stata ancora esaminata dalle corti nazionali. Loro considerarono che la richiesta per danno non-materiale era eccessiva, non confermata ed irragionevole.
71. La Corte nota che nella causa presente trov? una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione ed dell?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 in che il debito di sentenza era stato pagato al richiedente dopo un ritardo sostanziale e solamente in parte. La Corte reitera che l’adeguatezza del risarcimento sarebbe sminuita se fosse stato pagato senza riferimento alle varie circostanze responsabili di ridurre il suo valore, come un ritardo prolungato nell?esecuzione (vedere Gizzatova, citata sopra, ? 28, e Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, ? 36 27 maggio 2004). Di conseguenza, la Corte assegna la parte insoluta del debito di sentenza che ? di EUR 23al richiedente e l’interesse accumulato durante il periodo rispetto al quale la violazione ? stata trovata pari all’importo di EUR 350, pi? qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile su quegli importi.
72. La Corte considera ulteriormente che il richiedente ha dovuto soffrire dell’angoscia e della frustrazione che sono il risultato del fallimento delle autorit? Statali nell?i eseguire la sentenza per un ulteriore periodo di approssimativamente due anni e l’assenza di una via di ricorso nazionale effettiva. Comunque, il particolare importo chiesto ? eccessivo. La Corte prende in considerazione gli aspetti attinenti, come la lunghezza dei procedimenti di esecuzione la natura del risarcimento (rimborso di soldi illegalmente confiscati) ed il fatto che ? la seconda richiesta riguardo alla non-esecuzione della stessa sentenza, e facendo la sua valutazione su una base equa, risarcisce al richiedente EUR 4,000 riguardo al danno morale, pi? qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile su quell’importo.
B. Costi e spese
73. Il richiedente chiese anche USD 2,340 per costi e spese incorsi di fronte alle corti nazionali e la Corte. Produsse un?esposizione di documenti che mostravano gli importi di trascrizione, traduzione, stampa e spese postali, copie di biglietti aerei per Mosca, e parcelle per la sua rappresentanza di fronte alle corti di Mosca.
74. Il Governo accett? la richiesta del richiedente per quanto concerne le spese postali, di trascrizione e di stampa per l’importo di USD 130. Disse che l’accordo di servizi legali era nullo per la legge russa. Sostenne alo stesso tempo che non c’era stato bisogno per il richiedente di venire a Mosca perch? lui aveva avuto un rappresentante l?. Infine, respinse il resto della richiesta come irrilevante all’argomento della richiesta.
75. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente ? abilitato al rimborso di costi e spese solo dal momento che si dimostra che questi sono incorsi davvero e necessariamente e sono stati ragionevoli relativamente al quantum. Nella presente causa, in base alla documentazione in suo possesso ed al criterio sopra, la Corte considera ragionevole assegnare la somma di EUR 1,200 come costi di copertura sotto tutti i capi, pi? qualsiasi tassa che pu? essere a carico del richiedente su quell’importo.
C. Interesse moratorio
76. La Corte considera appropriato che l’interesse moratorio dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Rifiuta l’obiezione del Governo in merito alla ratione materiae della competenza Corte;
2. Dichiara la richiesta ammissibile;
3. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 della Convenzione ed dell?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1;
4. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 13 della Convenzione;
5. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformit? all?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 373 (trecento e settanta-tre euro) riguardo al danno materiale, pi? qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile;
(l’ii) EUR 4,000 (quattro mila euro) riguardo al danno morale, pi? qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile;
(l’iii) EUR 1,200 (mille duecento euro) riguardo a costi e spese, pi? qualsiasi tassa che pu? essere a carico del richiedente;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo il semplice interesse sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
6. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 10 aprile 2008, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente