QUARTA SEZIONE
CAUSA VRAHIMI C. TURCHIA
(Richiesta n. 16078/90)
SENTENZA
(meriti)
STRASBOURG
22 settembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Vrahimi c. Turchia,
La Corte europea dei Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi che come una Camera, composta di:
Nicolas Bratza, Presidente, Giovanni Bonello, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Ledi Bianku, Işıl Karakaş, giudici,
e Fatoş Aracı, Cancelliere Aggiunto di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 1 settembre 2009,
Consegna la seguente sentenza sulla quale fu adottata quel la data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 16078/90) contro la Repubblica della Turchia depositata presso la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino cipriota, la Sig.ra E. V. (“la richiedente”), il 12 gennaio 1990.
2. La richiedente fu rappresentata dal Sig. L. C. e dal Sig. C. C., due avvocati che praticano a Nicosia. Il Governo turco (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. Z.M. Necatigil.
3. La richiedente addusse, in particolare, che l’occupazione turca della parte settentrionale di Cipro l’aveva spogliata delle sue proprietà e che lei era stata sottoposta a trattamento contrario alla Convenzione durante una dimostrazione.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11).
5. Con una decisione del 26 settembre 2002 la Corte dichiarò la richiesta parzialmente ammissibile.
6. La richiedente ed il Governo entrambi registrarono osservazioni sui meriti (Articolo 59 § 1). Inoltre, commenti di terze-parti furono ricevuti dal Governo di Cipro che aveva esercitato il suo diritto ad intervenire (Articolo 36 § 1 della Convenzione e Articolo 44 § 1 (b)).
I FATTI
7. La richiedente nacque nel 1939 e vive a Nicosia.
I. QUESTIONE DELLA CASA E DELLA PROPRIETÀ
8. La richiedente rivendicò che il suo precedente marito, il Sig. I. V. era stato il direttore ed azionista di una società chiamata Vrahimis Estate Ltd. La società possedeva due grandi aree di terreno localizzate nel villaggio di Klepini, nel Distretto di Kyrenia (le aree N. 6 e 7, foglio/mappale XIII/33.W.I, registrazione N. 583 e 586; area rispettivamente: 3,011 e 4,348 metri quadrati; quota: intera). Il 24 marzo 1973 la società decise di trasferire queste due aree adiacenti tramite donazione al Sig. I. V.. Il segretario della società fu autorizzato a prendere tutti i passi necessari a favore della società per effettuare il trasferimento. L’11 giugno 1973 la dichiarazione attinente di trasferimento fu presentata all’Ufficio Fondiario Distrettuale di Kyrenia . Comunque, il processo di trasferimento e di registrazione a causa dell’intervento militare turco non fu completato. Nella prospettiva della donazione proposta della terra, la richiedente ed il suo precedente marito procedettero nel frattempo, a costruire l’alloggio di due – piani (con un’area di superficie di approssimativamente 200 metri quadrati) su questo. Siccome al tempo attinente il Sig. I. V. non aveva reddito, la richiedente sostenne i costi di costruzione e di arredamento della proprietà. Nell’ aprile 1974, quando l’alloggio fu completato, lei vi si trasferì con la sua famiglia. Intendevano inizialmente vivere là per periodi lunghi e poi permanentemente.
9. La richiedente affermò inoltre che nel 1974 lei possedeva i seguenti terreni:
(a) Nicosia, Yerollakkos area n. 97, foglio/mappale: XXI/43.W.I, registrazione n. G80; descrizione: campo; area: 5,342 metri quadrati; quota: ½;
(b) Nicosia, Yerollakkos area n. 189, foglio/mappale: XXI/43.W.I, registrazione n. G170; descrizione: campo; uso: sviluppo; area: 5,575 metri quadrati; quota: ½;
(c) Famagusta, Akanthou area n. 327, foglio/mappale: XIV/2 E1, registrazione n. 23218; descrizione: campo vicino il mare con perforazione di acqua; l’area: 4,683 sq. metro, quota: ½.
10. In appoggio alla sua rivendicazione sulla proprietà, la richiedente presentò delle copie dei certificati attinenti di titoli di patrimoni immobiliari occupati dai Tirchi emesse dalla Repubblica della Cipro.
11. Le aree di terreno descritte nel paragrafo 9 (a) e (b) sopra furono registrate a nome della richiedente fino al 15 gennaio 1998, quando lei li trasferì tramite donazione a suo figlio, il Sig. L. I. V.. L’area descritta nel paragrafo 9 (c) sopra fu registrata a nome della richiedente fino al 28 marzo 2000, quando lei lo trasferì tramite donazione al suo altro figlio, il Sig. R. I.V. (dichiarazione di trasferimento n. D477). La richiedente affermò che intendeva dividere le aree descritte nel paragrafo 9 (a) e (b) sopra in approssimativamente 16 siti edificabili.
12. La richiedente addusse che dall’ intervento turco del 1974 lei era stata privata dei suoi diritti di proprietà, siccome le sue proprietà erano localizzate nell’area che era sotto l’occupazione ed il controllo delle autorità militari turche. Lei aveva fatto un tentativo di ritornare alla sua casa e alle sue proprietà il 19 luglio 1989, ma non le fu concesso per fare così dalle autorità militari turche. Loro le avevano impedito di accedere e di utilizzare il suo alloggio e la sua proprietà.
13. Nel 1994 la richiedente accordò il divorzio a suo marito. Nel 1996 lei fece una richiesta al tribunale locale nel quale rivendicò, inter alia, i suoi diritti come proprietaria che davano beneficio dell’alloggio e delle aree di terreno descritte sotto il paragrafo 8 sopra. La sua rivendicazione era basata sul fatto che lei aveva sopportato tutte le spese per la costruzione dell’alloggio e tutti gli altri obblighi finanziari impegnati per garantire la concessione delle aree di terreno a suo marito.
II. LA MANIFESTAZIONE DEL 19 LUGLIO 1989
14. La richiedente si unì ad una manifestazione anti-turchi nell’ area di Ayios di Kassianos il 19 luglio 1989, a Nicosia in cui anche i richiedenti nelle cause Chrysostomos e Papachrysostomou c. Turchia e Loizidou c Turchia (vedere sotto) hanno preso parte.
A. La versione della richiedente degli eventi
15. Secondo un affidavit giurato dalla richiedente di fronte alla Corte distrettuale di Nicosia il 1 agosto 2000, la dimostrazione del 19 luglio 1989 era tranquilla e si era tenuta il sul quindicesimo anniversario dell’intervento turco a Cipro, in appoggio delle persone disperse e per protestare contro le violazioni dei diritti umani.
16. La richiedente era un membro del Comitato coordinato del Movimento delle Donne di Pancyprian, Epistrophi ed una delle organizzatrici della dimostrazione. I dimostratori, principalmente donne entrarono nel terreno della scuola Ayios Kassianos a Nicosia; uno di loro scalò un serbatoio di acqua ed appese due bandiere, una cipriota, l’ altra greca. Gli ufficiali dell’ UNFICYP intimarono ai dimostratori di andarsene. Poco più tardi arrivarono i soldati turchi e i poliziotti turchi che portavano degli scudi e dei bastoni elettrici. Il loro comandante gridò in greco che i dimostratori avrebbero dovuto andarsene. Loro risposero che la terra apparteneva a loro e che loro non se ne sarebbero andati; alcuni di loro si sedettero sul terreno.
17. Mentre il dialogo fra i dimostratori e le forze turche continuava, i tutori della pace crearono un cordone intorno alle donne che si erano riunite vicino il serbatoio dell’ acqua. Quando questo cordone si aprì la richiedente sentì improvvisamente un colpo potente sulla faccia inflitto da un ufficiale dell’esercito turco con cui stava parlando precedentemente. Lei fu strattonata violentemente per i capelli, fu gettata a terra e fu colpita da un certo numero di soldati turchi. Lei ricevette, inter alia, un pugno potente nell’addome ed un calcio con uno stivale alla gamba sinistra interna.
18. Lei ed altri Greco – ciprioti che aveva preso parte alla manifestazione furono successivamente messi in una stanza con solamente una piccola apertura che è stata usata come ingresso. Lei fu portata poi in autobus con altri detenuti al così definito “Pavlides Garage.” La folla fuori dal garage stava gridando ingiurie, gridando insulti e minacce e gettando pietre alcune delle quali bucarono il tetto. Non le fu data nessuna cura medica nonostante le sue ferite gravi. Lei si lamentò del suo mal-trattamento con due membri delle forze dell’ ONU presenti nel garage. Lei chiese anche a loro di investigare sulla sorte delle altre detenuti. Un ufficiale turco negò i fatti e le gridò contro. Essendo un avvocato ed un portavoce, alla richiedente fu fatto subire un trattamento particolarmente aspro ed umiliante al garage, dove lei fu interrogata. L’interrogatore che parlava greco tentò di insinuare che qualcuno aveva incitato la richiedente e le altre donne a dimostrare. La richiedente rifiutò di firmare una carta scritta in turco, una lingua che lei non poteva capire. Lei offrì di scrivere la sua dichiarazione in greco su un foglio bianco di carta, ma non le fu dato .
19. Ad un certo punto nelle prime ore della mattina lei fece una richiesta affinché le venisse concesso di sedersi sui banchi nel garage. Gli ufficiali le ordinarono di sedersi sul pavimento di fronte ad uno di loro fra le sbarre di ferro che sostenevano la rete di pallacanestro e di distendere le sue gambe su un piccolo muro. Lei si rifiutò e fu trascinata violentemente in una macchina e trasportata alla Stazione di Polizia di Seray. Il suo polso sinistro fu torto dolorosamente. Durante il viaggio lei fu colpita e derisa. Fu messa poi in una cella molto piccola, sporca; a causa del calore intenso l’aria la soffocava. Dei poliziotti turchi in abiti civili entrarono nella cella continuamente e la colpirono con un bastone elettrico, la molestarono e risero di lei. Di conseguenza, lei aveva un dolore terribile all’addome ed era incapace di mangiare. La mattina successiva ricevette un’assicurazione da un sergente di polizia parlante Greco che nessun ulteriore maltrattamento sarebbe stato tollerato. Nonostante questo, lei fu visitata da tre individui in vestiti civili che l’avvertirono di non lamentarsi presso la corte di maltrattamenti e di attenersi a tutto ciò che il giudice le avrebbe ordinato .
20. Il 20 luglio 1989 la richiedente fu portata in tribunale dove lei tentò di lamentarsi del mal-trattamento; comunque, il giudice non rispose alle sue azioni di reclamo. Lei richiese i servizi di un avvocato registrato presso l’ Associazione Professionale di Cipro, ma le fu detto che lei avrebbe potuto usare solamente i servizi di un avvocato turco. La traduzione prevista era molto breve ed in forma riassuntiva. La corte la rimandò indietro in custodia per tre giorni ed ordinò il suo trasferimento per un ricovero in ospedale. Lei fu trattenuta in ospedale e le furono prescritte delle medicine furono, ma non le furono date. Poi fu riportata alla stazione di polizia dove lei fu detenuta nella stessa cella e sottoposta ad interrogatorio di natura politica. Dopo l’interrogatorio lei fu portata presso la prigione centrale. Le fu consegnato un questionario che compilò; era scritto in inglese e conteneva 6 o 7 domande di and/or natura politica riguardo al movimento e/o in quale si era unita.
21. Il 21 luglio 1989 fu riportata in tribunale. Lei non aveva nessuna rappresentanza legale o traduzione corretta. Essendo un avvocato, chiese che le venisse concesso di rappresentare se stessa e le altre donne con lei ma la sua richiesta fu rifiutata. Non fu perciò capace di sollevare le due eccezioni preliminari riguardo all’illegalità del suo arresto e all’invalidamento del giudice. Le accuse furono tradotte oralmente agli accusati che si dichiararono “innocenti.” Nessun documenti scritto che affermava le accuse fu dato agli accusati. La richiedente ha tentato di obiettare all’ammissione di alcune delle prove portate in tribunale corte, ma non le fu concesso di agire così. La traduzione era parziale ed incompleta. A nessun stadio gli accusati furono informati dei loro diritti sia. Non fu richiesto loro di rendere una testimonianza giurata o se desideravano chiamare dei testimoni. Solamente dopo che i testimoni dell’ accusa erano stati esaminati il giudice del processo chiese agli accusati se loro volevano dire qualcosa.
22. La richiedente fu riportata successivamente in prigione. Fu intervistata da un team televisivo e parlò dell’illegalità del suo arresto, dei mal-trattamenti che aveva sopportato e dell’assenza di confini a Cipro.
23. Il 22 luglio 1989, lei fu portata di nuovo nella tarda notte, in tribunale. Una folla adirata che si era raggruppata fuori dalla sala d’udienza gridava booh e insultava gli accusati. La folla era molto minacciosa ma erano state prese delle misure di sicurezza. Il traduttore annunciò che gli accusati erano stati dichiarati colpevoli su entrambi i conti. Un giovane gridò “Questa non è una corte, questo è un circo.” Immediatamente dopo, il giudice si ritirò dal suo posto e se ne andò. Quando ritornò alla panca la richiedente la informò che la giovane donna era un minore e avrebbe dovuto essere ascoltato da un tribunale per i minorenni. Il giudice non replicò. La richiedente fu condannata alla reclusione di tre giorni ed ad una multa di 50 sterline di Cipro (CYP -approssimativamente 85 euro (EUR))-con cinque giorni supplementari di prigione in mancanza di pagamento entro 24 ore.
24. Lei fu riportata in prigione. Dopo un incidente fra una delle altre detenute donne (la Sig.ra M. P.- vedere la richiesta n. 16081/90) ed alcuni fotografi turchi, la richiedente fu posta in una cella di isolamento. Lei rimase là finché fu rilasciata più tardi lo stesso giorno. Lei fu esaminata da un dottore dell’ ONU e da un dottore turco che presero nota e non erano d’accordo sull’entità delle sue contusioni. Il giorno successivo lei visitò il Pronto Soccorso dell’ Ospedale Generale di Nicosia, dove lei fu esaminata da un altro dottore. I segni dei colpi che la richiedente aveva ricevuto impiegarono più di un mese per sbiadire. Delle fotografie che mostrano questi segni furono prodotte alla Corte.
25. In appoggio della sua rivendicazione di mal-trattamenti, la richiedente produsse tre certificati medici. Il primo fu emesso il 25 luglio 1989 dal Dr C. A., un dottore che praticava al Pronto Soccorso dell’ Ospedale Generale di Nicosia. Recita come segue:
“Ferite sull’ aspetto mediale (S) Coscia, aspetto laterale (S) Omero, aspetto posteriore (D) Omero, (S) regione della Scapola, aspetto laterale (D) Coscia. Abrasioni su ambo le parti inferiore della gamba.
Raggi X: (S) Costole Torace: N.B.D.”
26. Il secondo certificato, emesso dallo stesso dottore il 10 luglio 2000, certifica:
“Si certifica che la persona sopra fu esaminata da me nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Generale di Nicosia il 25 luglio 1989 alle 4:10 di sera
Durante l’esame fu osservato ciò che segue:
Contusioni sull’ aspetto mediale Coscia di S, aspetto Laterale Omero di S, aspetto posteriore Omero di D, regione della Scapola aspetto laterale Coscia di D.
Abrasioni in ambo le parti inferiore della gamba.
Raggi X delle Costole di S e Torace non mostrarono danno osseo.”
27. Il terzo certificato fu emesso il 12 novembre 2002 dal Dr Th. C., un cardiologo si specializzato in medicina interna. Recita come segue:
“Io esaminai la Sig.ra E. V. prima nel giugno 1998. A quel tempo, la Sig.ra V. stava lamentandosi di dolore sl torace- e tachicardia ventricolare superiore.
Dalla storia medica della paziente, traspare, che dal 1989 lei patisce 1) di Fobia (la Claustrofobia), 2) Mal di testa e 3) dolore al Torace con episodi ricorrenti di SVT (Tachicardia Ventricolare Superiore) e Extrasistole Ventricolare. I sintomi comparirono per la prima volta nel 1989.
L’indagine sui mal di testa tramite Tomografia computerizzata diede valori nella norma.
Per un periodo di nove anni prima che lei mi fece visita per la prima volta, la paziente aveva visitato un numero di dottori per la fobia e gli episodi di aritmia. La paziente descrisse gli episodi come eventi di palpitazioni e percezione di dolore al torace durante il suo sonno e durante e dopo avere sognato.
Sulla base della storia della paziente e dell’esame che ho condotto, ho diagnosticato che la paziente stia soffrendo di trauma psicologico connesso direttamente con gli eventi del 1989 quando fu arrestata ed imprigionata dalle forze turche. La paziente è stata influenzata nella sua psiche e nel suo subconscio dalle esperienze traumatiche come risultato del suo arresto, della sua reclusione e dei mal-trattamenti da parte delle forze turche. Lei ora è sotto terapia medica per le diagnosi summenzionate e d è sottoposta anche a terapia psicologica complementare.
Nonostante la sua terapia, la paziente ancora soffre di:
1) incubi e disturbi di sonno;
2) episodi di aritmia durante la notte, durante e dopo il sonno;
Questi sintomi hanno un effetto avverso e diretto sulla sua vita personale, sociale e professionale.”
B. La versione del Governo degli eventi
28. Il Governo addusse che la richiedente aveva partecipato ad una manifestazione violenta allo scopo di infiammare il sentimento anti-turco. I dimostranti, sostenuti dall’amministrazione greco – cipriota richiedevano che la “Linea Verde” a Nicosia avrebbe dovuta essere smantellata. Alcuni portarono delle bandiere greche, dei bastoni, dei coltelli e delle pinze tagliafili. Agivano in modo provocatorio e gridando ingiurie. I dimostranti furono avvertiti in greco e in inglese che a meno che loro non si fossero dispersi sarebbero stati arrestati in conformità con le leggi della “Repubblica turca della Cipro Settentrionale” (la “TRNC”). La richiedente fu arrestata dalla polizia turco-cipriota dopo aver attraversato la zona cuscinetto dell’ ONU ed essere entrata nell’area sotto il controllo turco-cipriota. La polizia turco-cipriota è intervenuta di fronte all’incapacità manifesta delle autorità greco – cipriote e della Forza dell’ ONU a Cipro di contenere l’incursione e le sue possibili conseguenze.
29. Nessun forza fu usata contro dimostranti che non oltrepassarono l’area di confine della “TRNC” e, nel caso di dimostranti che furono arrestati per violazione di confine, non fu usata più della forza ragionevolmente necessaria nelle circostanze per arrestare e detenere le persone riguardate. Nessuno fu seviziato. Era possibile che alcuni dei dimostranti si fossero fatti male nella confusione o nel tentare di scalare il filo spinato o un’altra barriera. Se la polizia turca, o chiunque altro, avessero assaltato o colpito uno qualsiasi dei dimostranti, il Segretario Generale dell’ONU senza dubbio avrebbe fatto riferimento a questo nel suo rapporto al Consiglio di Sicurezza.
30. La richiedente fu accusata, processata, trovata colpevole e condannata ad una reclusione di breve scadenza. Lei si dichiarò innocente, ma non diede prova e decise di non usare le misure giuridiche disponibili. Le venne detto che se desiderasse l’ assistenza di un avvocato registrato nella “TRNC”, ma la rifiutò e non richiese alcuna rappresentanza legale. Dei servizi di traduzione furono offerti al processo da interpreti qualificati. Tutti i procedimenti furono tradotti in greco.
C. L’ONU il rapporto di Segretario Generale
31. Nel suo rapporto del 7 dicembre 1989 sulle operazioni dell’ ONU a Cipro, Il Segretario Generale dell’ONU ha affermato, inter alia, che :
“Una situazione seria, comunque sorse nel luglio come risultato di una manifestazione da parte di Greco – Ciprioti a Nicosia. I dettagli sono i seguenti:
(a) la sera del 19 luglio, circa 1,000 manifestanti ciprioti greci, soprattutto donne forzarono il loro cammino verso la zona cuscinetto dell’ ONU nell’area di ‘Ayios Kassianos a Nicosia. I dimostratori penetrarono in una barriera di filo sostenuta dall’ UNFICYP e distrussero una postazione di osservazione dell’UNFICYP. Loro penetrarono poi nella linea formata dai soldati dell’ UNFICYP ed entrarono in un precedente complesso scolastico dove i rinforzi dell’UNFICYP si raggrupparono per impedire loro di procedere oltre. Poco più tardi, la polizia turco-cipriota e la gli elementi della sicurezza fermarono il loro cammino nell’area e presero 111 persone, di cui 101 donne;
(b) Il complesso scolastico di Ayios Kassianos è situato nella zona cuscinetto dell’ ONU. Comunque, le forze turche sostengono sia sul loro lato della linea di tregua. Sotto le disposizioni operative dell’ UNFICYP, le forze di sicurezza turco-cipriote pattugliano il terreno della scuola da molti anni all’interno di specifiche restrizioni. Questo pattugliamento è cessato come parte dell’accordo di disarmo implementato il maggio scorso;
(c) Nel pomeriggio del 21 luglio, circa 300 Greco – Ciprioti si raggrupparono all’ingresso principale dell’area protetta dall’ONU a Nicosia dove è localizzata la sede centrale dell’ ONU, per protestare contro la detenzione continua da parte delle autorità turco-cipriote di coloro presi ad Ayios Kassianos. I manifestanti il cui numero fluttuava fra i 200 ed 2,000, rese impraticabile ogni passaggio dell’ ONU per questo ingresso sino al 30 luglio, quando le autorità turco-cipriote rilasciarono gli ultimi due detenuti;
(d) Gli eventi descritti sopra crearono tensione considerevole nell’isola e furono fatti degli sforzi intensi, sia presso la sede centrale dell’ ONU che a Nicosia, per contenere e chiarire la situazione. Il 21 luglio, espressi la mia preoccupazione circa gli eventi che sono successi e ho sottolineato che era vitale che tutte le parti ricordassero il fine della zona cuscinetto dell’ ONU così come la loro responsabilità per assicurare che quest’ area non venisse violata. Io esortai anche le autorità turco-cipriote a rilasciare senza ritardo tutti coloro che erano stati detenuti. Il 24 luglio il Presidente del Consiglio di Sicurezza annunciò, di aver portato ai rappresentanti di tutte le parti, a nome dei membri del Consiglio la preoccupazione profonda per la tensione creata dagli incidenti del 19 luglio. Lui sottolineò anche severamente il bisogno di rispettare la zona cuscinetto dell’ ONU ed ancora fece appello per la liberazione immediata di tutte le persone detenute. Lui chiese a tutti i riguardati di mostrare la massimo limitazione e prendere passi urgenti per provocare un rilasciamento della tensione e contribuire alla creazione di un’atmosfera favorevole alle negoziazioni.”
D. Fotografie della manifestazione
32. La richiedente produsse 21 fotografie fatte in tempi diversi durante la dimostrazione del 19 luglio 1989. Le fotografie dall’1 alla 7 volevano dimostrare che, nonostante lo spiegamento della polizia turco-cipriota, la dimostrazione era tranquilla. Nelle fotografie dall’ 8 al 10 si vedono dei membri della polizia turco-cipriota rompere il cordone dell’ UNFICYP. L’ultima serie di foto mostra dei membri della polizia turco-cipriota che usa la forza per arrestare alcuni dei dimostratori donne.
E. Documenti concernenti il processo della richiedente
33. La traduzione inglese della sentenza resa il 22 luglio 1989 dalla Corte distrettuale di Nicosia della “TRNC” indica che la richiedente, insieme con altre 24 donne furono accusate di due reati: ingresso nel territorio della “TRNC” senza permesso (contrario alle sezioni 2, 8 e 9 della Legge n. 5/72-vedere paragrafo 40 sotto) ed ingresso nel territorio della “TRNC” tramite un porto non approvato (contrario alle sottosezioni 12(1) e (5) della Legge sugli Stranieri e l’ Immigrazione – vedere paragrafo 41 sotto).
34. La sentenza fu resa in presenza degli accusati e di un interprete. Il giudice del processo notò ciò che segue:
(i) gli accusati non accettarono le accuse contro loro e dissero che non desideravano usare i servizi di un avvocato registrato nella “TRNC”;
(ii) l’accusatore pubblico chiamò sette testimoni le cui dichiarazioni furono tradotte in greco a beneficio degli accusati;
(iii) i testimoni (principalmente agenti di polizia in servizio al tempo della dimostrazione) dichiararono che gli accusati erano entrati illegalmente nella zona cuscinetto della “TRNC” , avevano gridato ingiurie alle forze turco-cipriote e opposto resistenza all’arresto tirando e spingendo; dei coltelli e altri oggetti taglienti sono stati trovati nelle borse di alcuni dei dimostratori che erano stati arrestati;
(iv) agli accusati è stato detto di poter interrogare testimoni a loro volta e, se lo avessero desiderato, scegliere uno di loro per interrogare i testimoni a favore di tutti gli accusati; la richiedente fu scelta per interrogare i testimoni di accusa a favore di tutti gli accusato. Lei pose a due dei testimoni delle domande riguardo all’area dove gli eventi ebbero luogo e degli oggetti trovati presumibilmente nelle borse delle persone arrestate;
(v) la richiedente fece la seguente dichiarazione: “Io non accetto le accuse. Io ero nel territorio della Repubblica di Cipro. Il mio arresto era illegale. Io fui sottoposta a mal-trattamento in un modo cattivo. Se non ci fossero spettatori qui, io potrei mostrare le mie ferite. … è indecente. Spedisca via gli spettatori e ci permetta di mostrarle le nostre ferite”;
(vi) gli accusati non chiamarono nessun testimone in difesa;
(vii) appellandosi alle dichiarazioni da parte dei testimoni di accusa, la Corte distrettuale della “TRNC” venne alla conclusione che gli accusati avevano attraversato i confini della “TRNC” in un punto di entrata no approvato e senza permesso ed avevano resistito con vari mezzi alle forze dell’ONU e turche che avevano tentato di fermarli; le dichiarazioni rese da alcuni degli accusati non avevano minato le dichiarazioni dei testimoni di accusa;
(viii) l’accusa aveva provato la sua causa oltre ogni ragionevole dubbio, così che gli accusati erano colpevoli per entrambi i motivi;
(ix) nel decidere sulla sentenza, la Corte distrettuale “TRNC” aveva preso in considerazione la gravità del reato, ed il fatto che gli accusati non avevano mostrato alcun rimorso ed avevano continuato a negare la validità della “TRNC.”
III. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
A. Il Codice Penale cipriota
35. La Sezione 70 del Codice Penale cipriota si legge come segue:
“Dove cinque o più persone si assemblano con l’ intenzione di commettere un reato, o, essendosi assemblate con l’intenzione di eseguire un fine comune, si comportano i modo tale da provocare il timore nelle persone del vicinato che le persone così assemblate commetteranno una violazione della pace, o che provocheranno superfluamente con simile riunione e senza nessuna occasione ragionevole altre persone a commettere una violazione della pace loro si trovano in una riunione illegale.
È irrilevante che la riunione originale fosse legale se, essendosi assemblate, loro si comportano con un fine comune in tale maniera come detto precedentemente.
Quando una riunione illegale incomincia ad eseguire il fine, sia di natura pubblica che privata per il quale si è assemblata con una violazione della pace ed il terrore del pubblico, la riunione viene chiamata insurrezione, e si dice che le persone assemblate siano assemblate in modo rivoltoso”
36. Secondo la sezione 71 del Codice Penale qualsiasi persona che prende parte a una riunione illegale è colpevole di un reato e passibile di reclusione per un anno.
37. La Sezione 80 del Codice Penale prevede:
“Qualsiasi persona che porta in pubblico senza occasione legittima qualsiasi arma offensiva o pistola in modo tale da come provocare terrore a qualsiasi persona è colpevole di un reato, e è passibile di reclusione per due anni, e le sue armi o pistola saranno confiscate.”
38. Secondo la sezione 82 del Codice Penale, è un reato portare un coltello fuori da casa.
B. I poteri d’arresto degli agenti di polizia
39. La parte attinente del Capitolo 155, sezione 14 della Legge di Procedura Penale dichiara:
“(1) qualsiasi ufficiale può, senza garanzia, arrestare qualsiasi la persona –
…
(b) chi commette in sua presenza qualsiasi reato punibile con la reclusione;
(c) chi ostruisce un agente di polizia, durante l’esecuzione del suo dovere…”
C. Reato di entrata illegale nel territorio della “TRNC”
40. La Sezione 9 della Legge N.ro 5/72 dichiara:
“… Qualsiasi persona che entra in un’area militare proibita senza permesso, sia furtivamente, o disonestamente, sarà processato da un tribunale militare in conformità con l’Atto dei Reati Militari; quelli trovati colpevoli e saranno puniti.”
41. Le Sottosezioni 12 (1) e (5) della Legge sugli Stranieri e l’Immigrazione si legge come segue:
“1. Nessuna persona entrerà o lascerà la Colonia se non attraverso un porto approvato.
…
5. Qualsiasi persona che contravviene o non riesce ad osservare qualsiasi delle disposizioni delle sottosezioni (1), (2), (3) o (4) di questa sezione sarà colpevole di un reato e sarà passibile di reclusione per un termine che non eccede i sei mesi o di una multa che non eccede cento sterline o sia a simile reclusione e multa.”
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
42. . La richiedente si lamentò che dall’ agosto 1974, la Turchia le aveva impedito di esercitare il suo diritto al godimento tranquillo delle sua proprietà.
Invocò l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che si legge come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di proprietà in conformità con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
43. Il Governo contestò questa rivendicazione.
A. le eccezioni preliminari di Il Governo
44. Il Governo sollevò obiezioni preliminari d’inammissibilità per non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e mancanza di status di vittima. La Corte osserva che queste obiezioni sono identiche a quelle sollevate nella causa Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, §§ 11-22 20 gennaio 2009), e dovrebbero essere respinte per le stesse ragioni.
B. I meriti
1. Argomenti delle parti
(a) Il Governo
45. Il Governo presentò di non aver conoscenza delle proprietà addotte dalla richiedente. Inoltre la proprietà descritta nel paragrafo 8 sopra fu registrata a nome di una società a responsabilità limitata la cui personalità legale era separata da quella dei suoi azionisti. Perciò, la richiedente non poteva, come individuo, rivendicare una “proprietà” a riguardo di quella proprietà. La sua rivendicazione per cui la dichiarazione fatta dall’Ufficio Fondiario Distrettuale di Kyrenia l’11 giugno 1973 non fu registrata fino al 20 luglio 1974 era “estremamente dubbiosa.” L’incapacità di registrare la proprietà per un periodo così lungo come 13 mesi ha dato l’impressione che c’erano stati degli impedimenti.
46. Nella prospettiva del Governo, lo scopo della manifestazione del 19 luglio 1989 era stato quello di fare propaganda politica. La richiedente non intendeva sinceramente recarsi alla sua proprietà addotta che lei sapeva essere inaccessibile nella prospettiva della situazione politica esistente. In qualsiasi caso, presumendo anche che una questione potesse derivare sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, l’ampio controllo dell’ uso di proprietà da parte delle autorità di Cipro settentrionale era stato giustificato nell’interesse generale.
47. Il Governo impugnò le conclusioni della Corte nella sentenza Loizidou c. Turchia ((meriti), 18 dicembre 1996, Relazioni di Sentenze e Decisioni 1996-VI).
(b) La richiedente
48. La richiedente dibatté di aver presentato prove sufficienti di proprietà. Lei adottò le osservazioni presentate dal Governo di Cipro (vedere sotto).
(c) La terza parte intervenuta
49. Secondo il Governo di Cipro, l’onere della prova spettava al Governo rispondente per provare che la richiedente non possedeva il terreno attinente. In mancanza di prove che mostrassero che nel luglio 1974 un altro individuo possedeva le proprietà rivendicate nella presente richiesta, si dovrebbe precludere al Governo di negare il titolo della richiedente.
2. La valutazione della Corte
50. La Corte prima osserva che la richiedente non è stata mai la proprietaria registrata delle proprietà descritte nel paragrafo 8 sopra. La proprietà apparteneva ad una società a responsabilità limitata della quale il marito della richiedente era un azionista. La società avviò successivamente procedure per trasferire questa proprietà tramite donazione al marito della richiedente. Ne segue che la richiedente stessa non era né un azionista della società che possedeva la terra né la persona che ne avrebbe tratto profitto dalla donazione. Perciò, le proprietà non erano la sua “proprietà” (vedere, mutatis mutandis, Gavriel c. Turchia, n. 41355/98, § 24 del 20 gennaio 2009). È vero che la richiedente adduce di aver sopportato i costi di costruzione e di arredo dell’alloggio che è stato costruito sul terreno. Comunque, nessuna prova a sostegno di questa asserzione è stata presentata alla Corte. In qualsiasi caso, il fatto semplice di avere contribuito ai lavori di costruzione sulla terra di qualcun altro non può, di per sé, sollevare un’aspettativa legittima di divenire il proprietario dell’edificio e del terreno su cui è stato eretto. Ne segue che, nella misura in cui si prende in considerazione la proprietà descritta nel paragrafo 8 sopra, non c’era interferenza coi diritti della richiedente sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
51. La Corte nota inoltre che i documenti presentati dalla richiedente (vedere paragrafo 10 sopra) offrono prova di prima facie che lei aveva un titolo sulla terra descritta nel paragrafo 9 sopra. Siccome il Governo rispondente è andato a vuoto nel fornire prove convincenti per confutare questo, la Corte considera che questa terra era una “proprietà” della richiedente all’interno del significato dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
52. Nella sua decisione sull’ammissibilità della richiesta, la Corte fece il seguente commento preliminare:
“La Corte considera che nella prospettiva del trasferimento ai suoi figli da parte della richiedente nel 1998 e nel 2000 delle tre aree di terreno che dice di possedere, si può solamente considerare che la richiedente abbia lo status di vittima in relazione alle azioni di reclamo sotto l’Articolo 1 del Protocollo, N.ro 1 dal 1990, quando questa richiesta fu depositata, sino alla data in cui le rispettive proprietà furono trasferite. Da allora in avanti, la richiedente non può essere considerata più come avente lo status di vittima sotto la Convenzione in relazione a queste azioni di reclamo.”
53. Comunque, si noterà che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la sua giurisdizione ratione temporis è determinato dalla data di deposito del riconoscimento della dichiarazione della Turchia del diritto di ricorso individuale sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione che era il 22 gennaio 1987 (vedere Cankoçak c. Turchia, N. 25182/94 e 26956/95, §§ 25-26 del 20 febbraio 2001). Perciò, con riguardo alle tre aree descritte nel paragrafo 9 sopra, la Corte dovrebbe prendere in considerazione l’interferenza coi diritti di proprietà della richiedente che si è verificata da quella data sino al trasferimento dei diritti di proprietà ai figli della richiedente (rispettivamente, il15 gennaio 1998 e il 28 marzo 2000 -vedere paragrafo 11 sopra).
54. . La Corte osserva inoltre che nella causa Loizidou ((meriti), citata sopra, §§ 63-64), ragionò come segue:
“63. … come conseguenza del fatto che alla richiedente è stato rifiutato l’accesso al terreno dal 1974, lei ha perso effettivamente ogni controllo sulla sua proprietà, così come tutte le possibilità di usarla e goderne. Il rifiuto continuo di accesso deve essere considerato perciò un’interferenza coi suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale interferenza non può, nelle circostanze eccezionali della presente causa a cui la richiedente ed il Governo cipriota hanno fatto riferimento , essere considerata o una privazione di proprietà o un controllo dell’ uso all’interno del significato dei primo e del secondo paragrafo di Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Chiaramente rientra comunque, all’interno del significato della prima frase di questo provvedimento come un’interferenza col godimento tranquillo della proprietà. A questo riguardo la Corte osserva che l’ostacolo può corrispondere ad una violazione della Convenzione proprio come un impedimento legale.
64. A parte un riferimento passeggero alla dottrina della necessità come giustificazione per gli atti del ‘TRNC’ ed al fatto che diritti di proprietà erano la materia di discorsi intercomunali, il Governo turco non ha cercato di fare osservazioni che giustificavano l’interferenza sopra coi diritti di proprietà della richiedente che sono imputabili alla Turchia.
Comunque, non è stato spiegato come il bisogno di ridare una sistemazione ai rifugiati ed espatriati ciprioti turchi negli anni seguenti l’intervento turco nell’isola nel 1974 potrebbe giustificare la negazione completa dei diritti di proprietà del richiedente nella forma di un rifiuto totale e continuo di accesso ed un’espropriazione stabilita senza risarcimento.
Neanche il fatto che i diritti di proprietà erano la materia dei discorsi di intercomunali che coinvolgono ambo le comunità a Cipro non può offrire una giustificazione per questa situazione sotto la Convenzione. In simili circostanze, la Corte conclude, che c’è stato e continua ad esserci una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.”
55. Nella causa di Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, ECHR 2001-IV) la Corte confermò le conclusioni sopra (§§ 187 e 189):
“187. La Corte è persuasa che sia il suo ragionamento sia la sua conclusione nella sentenza Loizidou ( meriti) si applica con la stessa forza a Ciprioti greci espatriati che, come la Sig.ra L., non è in grado di avere accesso alla loro proprietà nella Cipro del nord in ragione delle restrizioni attuate dalle autorità ‘TRNC’ sul loro accesso fisico a quella proprietà. Il rifiuto totale e continuo di accesso alla loro proprietà è un’interferenza chiara col diritto degli espatriati Ciprioti greci al godimento tranquillo della proprietà all’interno del significato della prima frase dl’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
…
189. .. c’è stata una violazione continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in virtù del fatto che ai proprietari greco- ciprioti di proprietà nella Cipro settentrionale viene negato l’ accesso ed il controllo, l’ uso e il godimento della loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi loro diritti di proprietà.”
56. La Corte non vede ragione nella causa presente di scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta nelle cause Loizidou e Cipro c. Turchia (op. cit.; vedere anche Demades c. Turchia (meriti), n. 16219/90, § 46 del 31 luglio 2003).
57. Di conseguenza, conclude che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione in virtù del fatto che alla richiedente fu negato l’accesso ed il controllo, l’uso ed il godimento delle sue proprietà descritte nel paragrafo 9 sopra così come un qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi suoi diritti di proprietà.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
58. La richiedente presentò che nel 1974 la sua casa era nella Cipro settentrionale. Siccome lei era stata incapace di ritornarvi, lei era vittima di una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione.
Questa disposizione si legge come segue:
“1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, della sua casa e della sua corrispondenza.
2. Non ci sarà interferenza da parte un’autorità pubblica con l’esercizio di questo diritto eccetto nel caso fosse in conformità con la legge e necessaria in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o del benessere economico del paese, per la prevenzione del disturbo o del crimine, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
59. Il Governo contestò questa rivendicazione.
60. La Corte richiama la sua costatazione che la richiedente non aveva una “proprietà” sulla terra su cui l’alloggio dove lei viveva presumibilmente al tempo dell’invasione turca era stato costruito (vedere paragrafi 8 e 50 sopra). Sotto queste circostanze, la Corte non si convince che un problema separato può derivare sotto l’Articolo 8 della Convenzione. Considera perciò che non è necessario esaminare se c’è stata una violazione continua di questa disposizione.
III. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE, LETTO IN CONCOMITANZA CON L’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE E L’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
61 La richiedente si lamentò si lamentò di una violazione sotto l’Articolo 14 della Convenzione a causa di trattamento discriminatorio contro di lui nel godimento dei suoi diritti sotto l’Articolo 8 della Convenzione e dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Lui addusse che questa discriminazione era fondata sulla sua origine nazionale.
L’Articolo 14 della Convenzione legge come segue:
“Il godimento dei diritti e delle libertà stabilite [nella] Convenzione sarà garantito senza discriminazione su alcuna base come il sesso,la razza, il colore, la lingua, la religione, l’opinione politica o altro, la cittadinanza od origine sociale, l’associazione con una minoranza nazionale, la proprietà,la nascita o altro status.”
62. La Corte richiama che nella causa Alexandrou (citata sopra, §§ 38-39) ha trovato che non era necessario eseguire un esame separato dell’azione di reclamo sotto l’Articolo 14 della Convenzione. La Corte non vede qualsiasi ragione di abbandonare questo approccio nella presente causa (vedere anche, mutatis mutandis, Eugenia Michaelidou Ltd e Michael Tymvios c. Turchia, n. 16163/90, §§ 37-38 31 luglio 2003).
IV. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE
63. La richiedente si lamentò del trattamento riservatole durante sia la manifestazione del 19 luglio 1989 che i procedimenti contro di lui nella “TRNC.”
Lui invocò l’Articolo 3 della Convenzione che legge come segue:
“Nessuno sarà sottoposto a torture o a trattamenti o punizioni inumani o degradanti.”
64. Il Governo contestò la sua rivendicazione.
A. Argomenti delle parti
1. Il Governo
65. Appellandosi alla loro versione degli eventi (vedere paragrafi 28-30 sopra), il Governo presentò che questa parte della richiesta avrebbe dovuto essere determinata sulla base dei giudizi della Commissione nella causa Chrysostomos e Papachrysostomou c. Turchia (richieste N. 15299/89 e 15300/89, rapporto della Commissione dell’ 8 giugno 1993, Decisioni e Relazioni (DR) 86, p. 4), siccome le basi legali e riguardanti i fatti della presente richiesta erano gli stessi di quelli nella causa pilota. Dibatté che si dovrebbe considerare la terza parte intervenuta preclusa dall’impugnare le costatazioni della Commissione.
2. La richiedente
66. La richiedente essenzialmente adottò le osservazioni presentate dal Governo di Cipro (vedere sotto).
3. La terza parte intervenuta
67. Il Governo di Cipro presentò che le costatazioni della Commissione nella causa Chrysostomos e Papachrysostomou (citata sopra) non fossero applicabili alla presente causa . Se il trattamento subito dal richiedente violava l’ Articolo 3 doveva essere esaminato e determinato alla luce dei fatti della causa e sulla base delle prove fornite.
68. Il trattamento sopportato dalla richiedente durante il suo arresto e la susseguente reclusione e processo erano stati di natura molto grave, incluso inter alia violenza e punizione fisica, esposizione a folle violente ed insultanti le condizioni inumane e degradanti della detenzione (incluso segregazione in isolamento e privazione di sonno) e trattamenti umilianti ed intimidatori in tribunale. Sia che simile trattamento fosse visto cumulativamente o separatamente, aveva provocato sofferenza fisica e psicologica grave corrispondente a trattamento inumano e degradante all’interno del significato dell’Articolo 3 della Convenzione.
B. La valutazione della Corte
69. I principi generali riguardo alla proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti sono esposti in Protopapa c. Turchia, n. 16084/90, §§ 39-45, 24 febbraio 2009.
70. Riguardo all’applicazione di questi principi alla presente causa, la Corte osserva, che è incontrastato che il richiedente aveva avuto un confronto fisico con le forze turche o turco-cipriote durante una manifestazione che generò una situazione estremamente tesa. Si ricorderà che nella causa Chrysostomos e Papachrysostomou, la Commissione ha trovato, che un numero di manifestanti aveva fatto resistenza all’ arresto, che le forze di polizia avevano rotto la loro resistenza e che in questo contesto c’era un rischio alto che i manifestanti venissero trattati rudemente, ed anche soffrissero di ferite, nel corso dell’operazione di arresto (vedere il rapporto della Commissione, citato sopra, §§ 113-115). La Corte non vede qualsiasi ragione di abbandonare queste costatazioni e prenderà conto dovuto dello stato di tensione elevato al tempo dell’arresto della richiedente.
71. Osserva inoltre che la richiedente presentò che nel corso del suo arresto lei fu strattonata per i capelli, fu gettata a terra e fu colpita da un numero di soldati turchi. In particolare, lei ricevette un pugno potente nell’addome ed un calcio con lo stivale nella gamba sinistra interna (vedere paragrafo 17 sopra). Lei fu colpita presumibilmente inoltre, con un bastone elettrico mentre era detenuta nella “TRNC”, e questo provocò un dolore acuto nel suo addome (vedere paragrafo 19 sopra). Comunque, la Corte ha a sua disposizione poche prove per corroborare la versione della richiedente degli eventi. I certificati medici emessi dal Dr C. A. (vedere paragrafi 25-26 sopra) si riferiscono solamente a contusioni ed abrasioni e specificano che gli esami ai Raggi X non avevano mostrato alcun danno osseo. Il terzo certificato medico fu emesso il 12 novembre 2002 (vedere paragrafo 27 sopra) cioè più di tredici anni dopo la data del mal-trattamento addotto. Il Dr C. affermò di aver esaminato per la prima volta la richiedente nel giugno 1998, pressoché dieci anni dopo il suo arresto. La Corte considera che un esame medico così lungo dopo quell’evento non avrebbe potuto determinare se le condizioni addotte dalla richiedente erano state il risultato degli eventi del 19 luglio 1989.
72. Sotto queste circostanze, non si ha stabilito che i danni della richiedente furono causati intenzionalmente dalla polizia turca o turco-cipriota. In qualsiasi caso, non può essere deciso che la condizione della richiedente sia coerente con un confronto fisico minore fra lei e gli agenti di polizia. Non c’è niente che mostri che la polizia usò forza eccessiva quando, come adduce, fu messa di fronte nel corso dei suoi doveri alla resistenza all’ arresto da parte dei dimostranti, incluso la richiedente (vedere, mutatis mutandis, Protopapa citata sopra, §§ 47-48).
73. Le rimanenti dichiarazioni della richiedente, riguardo alle condizioni della sua detenzione al “Pavlides garage” ed alla prigione fuori Nicosia, non sono comprovate. Né è stato provato che i danni della richiedente hanno richiesto assistenza medica immediata. La Corte considera, inoltre, che il grado di intimidazione che è probabile che la richiedente abbia sentito essendo privata della sua libertà non raggiunse il minimo livello di gravità richiesto per rientrare all’interno della sfera dell’ Articolo 3 (vedere Protopapa, citata sopra, § 49).
74. Sotto queste circostanze, la Corte non può considerare stabilito oltre ogni ragionevole dubbio che la richiedente fosse stata sottoposta a trattamento contrario all’ Articolo 3 o che le autorità fossero ricorse a violenza fisica che non era stata resa seriamente necessaria dallo stesso comportamento della richiedente (vedere, mutatis mutandis, Foka c. Turchia, n. 28940/95, § 62 24 giugno 2008).
75. Ne segue che non c’è stata nessuna violazione dell’ Articolo 3 della Convenzione.
V. ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE
76. La richiedente addusse che la sua privazione della libertà era stata contraria all’ Articolo 5 della Convenzione che, nella parte attinente, recita come segue:
“1. Ognuno ha il diritto alla libertà e alla sicurezza personale. Nessuno sarà privato della sua libertà salvo nei seguenti casi e in conformità con una procedura prescritta dalla legge:
(a) la detenzione legale di una persona dopo la condanna da parte di un tribunale competente;
…
(c) l’arresto legale o la detenzione di una persona effettuata al fine di portarlo di fronte all’autorità legale competente su ragionevole sospetto di avere commesso un reato o quando è considerato ragionevolmente necessario ostacolare la perpetrazione di un reato o la fuga dopo avere agito così;
…
2. Tutti coloro che vengono arrestati saranno prontamente informati, in una lingua che comprendono, delle ragioni del loro arresto e di qualsiasi accusa contro loro.
…”
77. Il Governo contestò questa rivendicazione.
A Argomenti delle parti
1. Il Governo
78. Il Governo presentò che dato il suo carattere violento, la dimostrazione costituivano una riunione illegale. Fece riferimento, su questo punto, alle sezioni 70 71, 80 e 82 del Codice Penale cipriota che era applicabile nella “TRNC” (vedere paragrafi 35-38 sopra) e notò che sotto il Capitolo 155 della Legge di Procedura penale (vedere paragrafo 39 sopra), la polizia aveva il potere di arrestare persone coinvolte nelle dimostrazioni violente.
2. La richiedente
79. La richiedente essenzialmente adottò le osservazioni presentate dal Governo di Cipro (vedere sotto).
3. La terza parte intervenuta
80. Il Governo di Cipro osservò che durante l’arresto iniziale del richiedente, e in seguito durante la detenzione e la pena detentiva in seguito alla condanna del tribunale, alla richiedente fu negata la sua libertà in circostanze che non seguirono una procedura prevista dalla legge e che non era legale sotto l’Articolo 5 § 1 (a) e (c) della Convenzione. Inoltre, l’insuccesso delle autorità nell’ informare il richiedente di tutte le ragioni del suo arresto costituì una violazione dell’ Articolo 5 § 2.
B. La valutazione della Corte
81. Non è contestato che la richiedente che fu arrestato e rimandata in dietro in custodia dalla Corte distrettuale di Nicosia della “TRNC”, fu privata della sua libertà all’interno del significato dell’ Articolo 5 § 1 della Convenzione.
82. Riguardo alla questione di ottemperanza coi requisiti dell’ Articolo 5 § 1, la Corte reitera che questa disposizione richiede al primo posto che la detenzione sia “legale” che include la condizione di ottemperanza con una procedura prescritta dalla legge. La Convenzione qui si riferisce essenzialmente di nuovo alla legge nazionale ed enuncia l’obbligo di conformarsi a riguardo alle norme effettive e procedurali, ma richiede inoltre che qualsiasi privazione della libertà debba essere coerente col fine dell’ Articolo 5, vale a dire proteggere gli individui dall’arbitrarietà (vedere Benham c. Regno Unito, 10 giugno 1996 §§ 40 e 42, Relazioni 1996-III).
83. La Corte nota inoltre che nella causa Foka c. Turchia (citata sopra, §§ 82-84) sostenne che la “TRNC” stava esercitando un’autorità de facto su Cipro settentrionale e che la responsabilità della Turchia per gli atti della “TRNC” era incoerente con la prospettiva del richiedente per la quale le misure adottate con lui avrebbero dovuto essere riguardate sempre come mancanti di una base “legale” ai termini della Convenzione. La Corte concluse perciò che quando, come nella causa Foka, un atto delle autorità della “TRNC” era in ottemperanza con leggi in vigore all’interno del territorio della Cipro settentrionale, si devono in principio essere considerate come aventi una base legale in diritto nazionale ai fini della Convenzione. Non vede qualsiasi ragione di scostarsi, nella presente causa da questa costatazione che non è in qualsiasi il modo incoerente con la prospettiva adottata dalla comunità internazionale riguardo alla costituzione della “TRNC” o al fatto che il Governo della Repubblica di Cipro resti il solo governo legittimo di Cipro (vedere Cipro c. Turchia, citata sopra, §§ 14, 61 e 90).
84. Nella presente causa, non si contesta che il richiedente prese parte ad una dimostrazione che le autorità della “TRNC” consideravano potenzialmente una “riunione illegale” all’interno del significato della sezione 70 del Criminale Codice di Cipro (vedere paragrafo 35 sopra). Prendere parte ad una riunione illegale è un reato sotto la sezione 71 del Codice Penale cipriota ed è punibile con la reclusione fino ad un anno (vedere paragrafo 30 sopra). È anche un reato sotto le leggi della “TRNC” entrare nel territorio della “TRNC” senza il permesso e/o altro tramite un porto approvato (vedere paragrafi 34-35 sopra). La Corte nota inoltre che secondo il Capitolo 155, sezione 14 della Legge di Procedura Penale, un agente di polizia può, senza garanzia, arrestare qualsiasi persona che commette in sua presenza qualsiasi reato punibile con la reclusione o che ostacola un agente di polizia durante l’esecuzione del suo dovere (vedere paragrafo 33 sopra-vedere anche Protopapa, citata sopra, § 61, e Chrysostomos e Papachrysostomou, rapporto della Commissione citata sopra, § 147).
85. Siccome gli agenti di polizia che effettuarono l’arresto avevano motivo per credere che il richiedente stava commettendo reati punibili con la reclusione, la Corte è dell’opinione che lui è stato privato della sua libertà in conformità con una procedura prescritta dalla legge “al fine di portarlo di fronte all’autorità legale competente contro un ragionevole sospetto di avere commesso un reato”, all’interno del significato dell’ Articolo 5 § 1 (c) della Convenzione (vedere Protopapa, citata sopra, § 62).
86. Non c’è inoltre, nessuna prova che la privazione della libertà avesse servito qualsiasi altro scopo illegittimo o fosse arbitraria. Il 20 luglio 1989, il giorno dopo il suo arresto la richiedente fu portata effettivamente, di fronte alla Corte distrettuale di Nicosia della “TRNC” e rimandata indietro per processo in relazione al reato di entrata illegale nel territorio della “TRNC” (vedere paragrafo 20 sopra).
87. Dopo il 22 luglio 1989, la data in cui la Corte distrettuale di Nicosia della“TRNC” consegnò la sua sentenza (vedere paragrafo 21 sopra), la privazione della libertà del richiedente dovrebbe essere riguardata come “una detenzione legale di una persona dopo la condanna da parte di un tribunale competente”, all’interno del significato dell’ Articolo 5 § 1 (a) della Convenzione.
88. Infine, si osserverà che la richiedente è stata interrogata il giorno dopo il suo arresto da un ufficiale che parlava greco (vedere paragrafo 18 sopra). Nella prospettiva della Corte, avrebbe dovuto essere evidente alla richiedente di essere interrogata circa l’aver oltrepassato i limiti leciti nella zona cuscinetto dell’ ONU e circa la sua entrata presumibilmente illegale nel territorio della “TRNC” (vedere, mutatis mutandis, Murray ed Altri c. Regno Unito, Serie A n. 300-un, § 77, 28 ottobre 1994). Lo stesso giorno, durante l’udienza di corte un interprete spiegò inoltre, le accuse agli accusati (vedere paragrafo 21 sopra). La Corte perciò costata che le ragioni per il suo arresto sono state sufficientemente portate alla sua attenzione durante il suo colloquio e durante l’udienza del tribunale del 20 luglio 1989 (vedere, mutatis mutandis, Protopapa citata sopra, § 65).
89. Non c’è stata di conseguenza, nessuna violazione dell’ Articolo 5 §§ 1 e 2 della Convenzione.
VI. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
90. La richiedente si lamentò di una mancanza di equità al suo processo da parte della Corte distrettuale della “TRNC” di Nicosia.
Lei invocò l’Articolo 6 della Convenzione che, nella parte attinente, recita come segue:
“1. Nella determinazione… di qualsiasi accusa criminale contro lui, ad ognuno viene concesso un’udienza giusta e pubblica… da parte di un tribunale indipendente ed imparziale stabilito dalla legge. …
2. Ognuno accusato di un reato penale sarà presunto innocente sino a quando verrà dimostrato colpevole secondo la legge.
3. Ognuno accusato di un reato penale ha i seguenti minimi diritti:
(a) essere informato prontamente, in una lingua che lui capisce ed in dettaglio, della natura e della causa dell’accusa contro lui;
(b) avere tempo adeguato e i mezzi per la preparazione della sua difesa;
(c) difendersi in persona o tramite assistenza legale di sua propria scelta o, se lui non ha sufficiente mezzi per pagare l’assistenza legale, di riceverne una gratuita quando gli interessi della giustizia richiedono così;
(d) esaminare o far esaminare testimoni contro lui ed ottenere la presenza e l’ esame di testimoni a suo favore sotto le stesse condizioni dei testimoni contro di lui;
(e) avere l’assistenza gratis di un interprete se lui non può capire o non può parlare la lingua usata in tribunale.”
91. Il Governo contestò questa rivendicazione.
Argomenti di A. delle parti
1. Il Governo
92. Il Governo affermò che:
(i) la richiedente era stata processata da un tribunale imparziale ed indipendente;
(ii) tutte gli accusati di fronte alla corte, inclusa la richiedente erano stati divisi in gruppi così da assicurare un rapido processo ed aiutare gli accusato nella loro difesa;
(iii) la richiedente non aveva chiesto più tempo per preparare la sua difesa, ed aveva declinato la rappresentanza legale;
(iv) la corte aveva informato la richiedente e l’avrebbe aiutata a capire i suoi diritti e la procedura
(v) tutto al processo era stato tradotto durante i procedimenti da traduttori qualificati ed interpreti per assicurare che la difesa non venisse pregiudicata e gli accusati venissero informati pienamente delle accuse contro di loro; il giudice del processo sostituì un traduttore quando quest’ultimo incominciò una conversazione con gli accusati;
(vi) il giudice, un avvocato colto inglese fu coinvolto solamente nei procedimenti giudiziali e non nella decisione di perseguire o negli atti relativi all’arresto della richiedente;
(vii) nell’emettere la sentenza il tribunale aveva preso in esame tutte le circostanze della causa; in particolare, essendo equo e capendo lo stato mentale degli accusati, il giudice non li aveva castigati per vilipendio alla corte quando loro si comportarono in modo scortese ed uno di loro disse che il processo era un “circo.”
93. Il Governo impugnò gli argomenti della terza parte intervenuta come essendo di una natura politica. Considerò che le dichiarazioni di una mancanza d’equità, d’indipendenza e d’imparzialità dell’ordinamento giudiziario nella “TRNC” era senza qualsiasi fondamento preciso. Al contrario, cause precedenti decise dai tribunali della “TRNC” mostrarono che loro rispettavano i diritti umani ed i principi della Convenzione.
2. La richiedente
94. La richiedente essenzialmente adottò le osservazioni presentate dal Governo di Cipro (vedere sotto).
3. La terza parte intervenuta
95. Il Governo di Cipro presentò che la presente richiesta era una causa eccezionale nella quale al richiedente era stato negato ciascuna e tutte le garanzie di processo equo di base previste dall’Articolo 6 della Convenzione. Le violazioni dei suoi diritti includevano inter alia un insuccesso nell’ informare prontamente il richiedente, in una lingua che lui capiva, della natura e del motivo dell’accusa contro lui per offrirgli un tempo adeguato e i mezzi per trovare un avvocato di sua propria scelta e preparare la sua difesa, concedere l’interrogatorio di testimoni e fornire alla richiedente un’interpretazione corretta ed una trascrizione del processo. C’era infine, prova oltre ogni ragionevole dubbio che “il tribunale” che ha processato il richiedente non era né imparziale né equo.
B. La valutazione della Corte
96 I principi generali attinenti custoditi nell’ Articolo 6 della Convenzione sono esposti in Protopapa, citata sopra, §§ 77-82.
97. Riguardo all’applicazione di questi principi alla presente causa, la Corte osserva, che il richiedente fu rimandato indietro per processo di fronte alla Corte distrettuale di Nicosia della “TRNC”. Un interprete era presente alle udienze del 20 e del 21 luglio 1989. Anche se la Corte non ha nessuna informazione su cui valutare la qualità dell’interpretazione, osserva che è evidente dalla propria versione della richiedente degli eventi e dalla dichiarazione che rese all’udienza della corte (vedere paragrafo 34 (v) sopra) che lei capì le accuse contro lei e le dichiarazioni fatte dai testimoni al processo. In qualsiasi caso, non sembra che lei impugnò la qualità dell’interpretazione di fronte al giudice del processo, che richiese la sostituzione dell’interprete o che chiese il chiarimento riguardo alla natura ed alla causa dell’accusa.
98. La Corte nota inoltre che agli accusati fu offerta l’opportunità di usare i servizi di un membro dell’Associazione Professionale locale, di chiamare in difesa dei testimoni e di interrogare i testimoni dell’ accusa a turno, nominando, se loro lo avessero desiderato, uno di loro per agire a favore degli altri. Comunque, a parte porre una domanda occasionale a due testimoni dell’accusa tramite la richiedente , scelsero di non giovarsi di nessuno di questi diritti.
99. La Corte considera che la richiedente era indubbiamente capace di realizzare le conseguenze della sua decisione di non avvalersi dei diritti procedurali che le furono proposti. Inoltre, non sembra che la controversia sollevava qualsiasi questione di interesse pubblico che impediva di rinunciare alle garanzie procedurali summenzionate (vedere, mutatis mutandis, Hermi c. Italia [GC], n. 18114/02, § 79, 10 ottobre 2006, e Kwiatkowska c. Italia (dec.), n. 52868/99, 30 novembre 2000).
100. La Corte enfatizza anche che l’accusata non richiese un aggiornamento del processo o una traduzione dei documenti scritti concernenti la procedura per informarsi dell’archivio della causa e preparare la loro difesa. Non c’è niente che suggerisce che simili richieste sarebbero state respinte. Lo stesso si applica alla possibilità che non fu colta dall’accusato di introdurre un ricorso o un ricorso su questioni di diritto contro la sentenza della Corte distrettuale di Nicosia della “TRNC”.
101. Infine, la Corte non può accettare, in questo modo, la dichiarazione che i tribunali della “TRNC” nell’insieme non erano né imparziali né indipendenti o che il processo del richiedente e la condanna furono influenzati da scopi politici (vedere, mutatis mutandis, Cipro c. Turchia, citata sopra, §§ 231-240).
102. Alla luce di quanto sopra, e prendendo conto in particolare della condotta dell’accusato, la Corte considera che i procedimenti penali contro il richiedente, considerato nell’insieme, non era ingiusto o altrimenti contrario alle disposizioni della Convenzione.
103. Ne segue che non c’è stata nessuna violazione dell’ Articolo 6 della Convenzione.
VII. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE
104. La richieden