Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA V.L. ED ALTRI C. ITALIA
(Richiesta nessuno 44864/98)
SENTENZA
(Regolamento amichevole)
STRASBOURG
7 maggio 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa V.L. ed Altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens il Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione ,
Avendo deliberato in privato il 18 aprile 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 44864/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da tre cittadini italiani, V.L. A.L, e la Sig.ra A.L. (?i richiedenti?), il 17 agosto 1998.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. L. D. P., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del loro appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
6. Il 19 marzo 2002 e il 25 marzo 2002 l’Agente del Governo ed i richiedenti hanno presentato rispettivamente dichiarazioni formali in cui proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. O.D.R. era il proprietario di un appartamento a Napoli che aveva affittato a M.G.
8. Il 14 novembre 1983, notific? un avviso per sgomberare all’inquilino, alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983, ma lui si rifiut? di andare via.
9. O.D.R. chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
10. Con una decisione del 30 novembre 1983 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Napoli sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 3 dicembre 1985.
11. M.G. mor?, ma sua moglie e sua figlia si rifiutarono di sgombrare i locali.
12. Il 27 ottobre 1989, O.D.R. mor? ed i richiedenti ereditarono l’appartamento.
13. Il 31 gennaio 1991, i richiedenti notificarono un avviso agli inquilini in cui gli richiedevano di sgombrare i locali.
14. Il 4 marzo 1991, loro notificarono un avviso agli inquilini che informava loro che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 14 marzo 1991.
15. Fra il 14 marzo 1991 e il 17 gennaio 1997, l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare possesso.
16. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non su concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
17. L?11 settembre 1997, secondo la legge n. 61/89, i richiedenti richiesero al Comitato della Prefettura l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Il 20 febbraio 1998, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
19. Il 19 marzo 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 10,000 (dieci mila) Euro ai Sig.ri V.L., A.L. e alla Sig.ra A.L., (3,333.34 Euro al Sig. V.L. e 3,333.33 Euro ad al Sig. A.L. e alla Sig.ra A.L.) in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n44864/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
20. Il 25 marzo 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal rappresentante dei richiedenti:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 10,000 (dieci mila) Euro a ai Sig.ri V.L., A.L. ed alla Sig.ra A.L., (3,333.34 Euro al Sig. V.L. e 3,333.33 Euro al Sig. A.L. e alla Sig.ra A.L.)che copre danno materiale e morale e costi ai Sig.ri V.L. ed A.L. ed la Sig.ra A.L. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 44864/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
21. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
22. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende notano dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 7 maggio 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente