A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF V.L. AND OTHERS v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 44864/98/2002
Stato: Italia
Data: 2002-05-07 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA V.L. ED ALTRI C. ITALIA
(Richiesta nessuno 44864/98)
SENTENZA
(Regolamento amichevole)
STRASBOURG
7 maggio 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa V.L. ed Altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens il Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione ,
Avendo deliberato in privato il 18 aprile 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 44864/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da tre cittadini italiani, V.L. A.L, e la Sig.ra A.L. (?i richiedenti?), il 17 agosto 1998.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. L. D. P., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del loro appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
6. Il 19 marzo 2002 e il 25 marzo 2002 l’Agente del Governo ed i richiedenti hanno presentato rispettivamente dichiarazioni formali in cui proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. O.D.R. era il proprietario di un appartamento a Napoli che aveva affittato a M.G.
8. Il 14 novembre 1983, notific? un avviso per sgomberare all’inquilino, alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983, ma lui si rifiut? di andare via.
9. O.D.R. chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
10. Con una decisione del 30 novembre 1983 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Napoli sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 3 dicembre 1985.
11. M.G. mor?, ma sua moglie e sua figlia si rifiutarono di sgombrare i locali.
12. Il 27 ottobre 1989, O.D.R. mor? ed i richiedenti ereditarono l’appartamento.
13. Il 31 gennaio 1991, i richiedenti notificarono un avviso agli inquilini in cui gli richiedevano di sgombrare i locali.
14. Il 4 marzo 1991, loro notificarono un avviso agli inquilini che informava loro che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 14 marzo 1991.
15. Fra il 14 marzo 1991 e il 17 gennaio 1997, l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare possesso.
16. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non su concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
17. L?11 settembre 1997, secondo la legge n. 61/89, i richiedenti richiesero al Comitato della Prefettura l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Il 20 febbraio 1998, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
19. Il 19 marzo 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 10,000 (dieci mila) Euro ai Sig.ri V.L., A.L. e alla Sig.ra A.L., (3,333.34 Euro al Sig. V.L. e 3,333.33 Euro ad al Sig. A.L. e alla Sig.ra A.L.) in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n44864/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
20. Il 25 marzo 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal rappresentante dei richiedenti:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 10,000 (dieci mila) Euro a ai Sig.ri V.L., A.L. ed alla Sig.ra A.L., (3,333.34 Euro al Sig. V.L. e 3,333.33 Euro al Sig. A.L. e alla Sig.ra A.L.)che copre danno materiale e morale e costi ai Sig.ri V.L. ed A.L. ed la Sig.ra A.L. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 44864/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
21. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
22. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende notano dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 7 maggio 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF V.L. and Others v. ITALY
(Application no 44864/98)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
7 May 2002
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of V.L. and Others v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr L. Ferrari Bravo,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 18 April 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 44864/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by three Italian nationals, MM. V.L., A.L. and Mrs A.L. (?the applicants?), on 17 August 1998.
2. The applicants were represented by Mr L. D. P., a lawyer practising in Naples. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicants complained about their prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of their apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 ? 2 of Protocol No. 11 to the Convention. On 4 October 2001, having obtained the parties? observations, the Court declared the application admissible.
5. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
6. On 19 March 2002 and on 25 March 2002 the Agent of the Government and the applicants respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
7. O.D.R. was the owner of an apartment in Naples, which she had let to M.G.
8. On 14 November 1983, she served a notice to quit on the tenant, on expiry of the term on 31 December 1983, but he refused to leave.
9. O.D.R. summoned the tenant to appear before the Naples Magistrate.
10. By a decision of 30 November 1983, which was made enforceable on the same day, the Naples Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 3 December 1985.
11. M.G. died, but his wife and his daughter refused to vacate the premises.
12. On 27 October 1989, O.D.R. died and the applicants inherited the apartment.
13. On 31 January 1991, the applicants served notice on the tenants requiring them to vacate the premises.
14. On 4 March 1991, they served notice on the tenants informing them that the order for possession would be enforced by a bailiff on 14 March 1991.
15. Between 14 March 1991 and 17 January 1997, the bailiff made twelve attempts to recover possession.
16. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
17. On 11 September 1997, according to law no. 61/89, the applicants requested the Prefectoral Committee for assistance of the police in enforcing the order for possession.
18. On 20 February 1998, the applicants recovered possession of the apartment.
THE LAW
19. On 19 March 2002 the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay a sum totalling 10,000 (ten thousand) Euros to MM. V.L., A.L. and Mrs A.L., (3,333.34 Euros to Mr V.L. and 3,333.33 Euros to each Mr A.L. and Mrs A.L.) with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 44864/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
20. On 25 March 2002 the Court received the following declaration signed by the applicants? representative:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 10,000 (ten thousand) Euros to MM. V.L., A.L. and Mrs A.L., (3,333.34 Euros to Mr V.L. and 3,333.33 Euros to each Mr A.L. and Mrs A.L.) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to MM. V.L. and A.L. and Mrs A.L. with a view to securing a friendly settlement of application no. 44864/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicants have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court?s judgment.?
21. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
22. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 7 May 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 06/10/2024