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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF TOSI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 33204/96/2002
Stato: Italia
Data: 2002-11-15 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario
PRIMA SEZIONE
CAUSA TOSI C. ITALIA
(Richiesta n. 33204/96)
SENTENZA
STRASBOURG
15 novembre 2002
DEFINITIVO
15/02/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Tosi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, la Sig.ra E. Steiner giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 24 ottobre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 33204/96) contro l’Italia deposit? con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 da un cittadino italiano, la Sig.ra E. T. (?il richiedente?), il 4 aprile 1996.
2. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 25 maggio 2000 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta (l’Articolo 52 ? 1).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1931 e vive a Milano.
9. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Milano che aveva affittato a M.A.H. il 1 marzo 1987.
10. In un documento notificato all’inquilino il 13 febbraio 1991 il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
11. Con una decisione del 15 marzo 1991 che fu resa esecutiva il 19 marzo 1991 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovessero essere sgombrati per il 30 settembre 1991.
12. Il 10 luglio 1991, il richiedente notific? un avviso dell’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
13. Il 18 novembre 1991 notific? un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 29 novembre 1991.
14. Fra il29 novembre 1991 e il 22 gennaio 1999 l’ufficiale giudiziario fece ventiquattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso.
15. Il 22 novembre 1999, il richiedente riacquist? i locali tramite l’assistenza della polizia.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, 28.7.99, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
17. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Asser? una violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
A. L’ARTICOLO APPLICABILE
18. In conformit? con la sua giurisprudenza, la Corte considera, che l’interferenza col diritto del richiedente al tranquillo godimento dei suoi possessi corrispondeva al controllo dell’uso di propriet? ed deve essere esaminato sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1 (vedere Immobiliare Saffi citata sopra , ? 46).
B. OTTEMPERANZA CON LE CONDIZIONI IN DEL SECONDO PARAGRAFO
1. SCOPO DELL’INTERFERENZA
19. La Corte prima ha espresso la prospettiva che la legislazione contestata aveva uno scopo legittimo nell’interesse generale, come richiesto dal secondo paragrafo dell? Articolo 1 (vedere Immobiliare Saffi citata sopra, ? 48).
2. LA PROPORZIONALIT? DELL’INTERFERENZA
20. La Corte reitera che ai fini del secondo paragrafo dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 un’interferenza deve prevedere un ?giusto equilibrio? fra le richieste dell’interesse generale e le esigenze della protezione dei diritti essenziali dell’individuo. Ci deve essere una relazione ragionevole della proporzionalit? fra i mezzi assunti e lo scopo perseguito. Nel determinare se questa esigenza ? soddisfatta, la Corte riconosce che lo Stato gode di un margine ampio di valutazione riguardo sia alla scelta dei mezzi d?imposizione ed sia alla verifica se le conseguenze dell?imposizione sono giustificate nell’interesse generale al fine di realizzare lo scopo della legge in oggetto. Nelle sfere come l? alloggio che hanno un ruolo centrale nel welfare e nelle politiche economiche delle societ? moderne la Corte rispetter? il giudizio della legislatura come se fosse nell’interesse generale a meno che quel giudizio non sia manifestamente senza fondamento e irragionevole (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 49).
21. Il richiedente contest? che l’interferenza era sproporzionata in prospettiva della sua lunghezza e del carico finanziario che ? stato il risultato dell?impossibilit? di aumentare l’affitto.
22. Il Governo indic? che il solo motivo di sfratto nella presente causa era che il contratto d’affitto era scaduto, un fattore che non ha n? garantito n? dato al richiedente alcuna priorit? nel provvedimento di assistenza della polizia. La presente causa era indistinguibile dalla causa Spadea e Scalabrino c. Italia (vedere la sentenza del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-B) nella quale la Corte sostenne che non c’era stata nessuna violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. L’interferenza col diritto del richiedente al tranquillo godimento della sua propriet? era perci? coerente con la legislazione attinente. Il Governo concluse che il carico imposto sul richiedente non era stato eccessivo.
23. La Corte considera che, in principio, il sistema italiano di scaglionamento dell’imposizione degli ordini dei tribunali non ? di per s? aperto alla critica, avendo riguardo in particolare del margine di valutazione permesso sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1. Comunque, tale sistema porta con s? il rischio di imporre ai padroni di casa un carico eccessivo in termini della loro capacit? di sbarazzarsi della loro propriet? e deve offrire di conseguenza certe salvaguardie procedurali cos? come assicurare che l’operazione del sistema ed il suo impatto sui diritti di propriet? di un padrone di casa non sia n? arbitraria n? imprevedibile (vedere, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi citata sopra, ? 54). La Corte deve accertare cos? se, nella presente causa, al richiedente furono riconosciute garanzie sufficienti da essere salvaguardato contro l’incertezza e l’arbitrariet?.
24. La Corte nota che, applicando la legislazione summenzionata e decidendo che il richiedente non aveva avuto bisogno di recuperare possesso dell’appartamento urgentemente, le autorit? italiane lo avevano fatto aspettare approssimativamente otto anni fra la data fissata dal magistrato per lo sfratto e la concessione di assistenza della polizia. Anche con l?assistenza di polizia, non riguadagn? possesso del suo appartamento fino al 22 novembre 1999.
25. Per approssimativamente otto anni dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario, il richiedente fu lasciato cos? in un stato d’incertezza riguardo a quando sarebbe stata in grado riacquistare il suo appartamento.
26. Alla luce di ci? che precede, la Corte considera, che, nelle particolari circostanze di questa causa, un carico eccessivo fu imposto al richiedente; di conseguenza l’equilibrio che deve essere previsto fra la protezione del diritto di propriet? e le esigenze dell’interesse generale fu sconvolto a danno del richiedente.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.

II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
27. Il richiedente asser? anche una violazione di Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la parte attinente di che prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
28. Il richiedente si lament? di aver dovuto aspettare otto anni e due mesi per recuperare possesso del suo appartamento dopo che il mandato del magistrato fu emesso.
29. Il Governo contest? questo punto. Riguardo alla lunghezza dei procedimenti di esecuzione, il Governo sostiene, che il ritardo nell’offrire l’assistenza della polizia ? giustificato dalla protezione dell’interesse pubblico.
30. La Corte osserva che il richiedente si era appellato originalmente all? Articolo 6 in connessione con la lagnanza riguardo alla lunghezza dei procedimenti per possesso. La Corte considera nondimeno che la presente causa deve essere esaminata in connessione col diritto pi? generale ad un tribunale.
31. La Corte reitera che il diritto ad un tribunale come garantito anche dall? Articolo 6 protegge l’attuazione decisioni giudiziali definitive e vincolanti che, in Stati che accettano l’articolo di legge, non pu? rimanere non operativa a danno di una parte (vedere Immobiliare Saffi citata sopra, ? 66). L’esecuzione di una decisione giudiziale non pu? essere differita impropriamente di conseguenza.
32. Il richiedente ottenne un mandato per possesso il 15 marzo 1991 che divenne esecutivo il 19 marzo 1991 nella presente causa,
33. Il richiedente recuper? il suo appartamento solamente otto anni dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario.
34. La Corte considera che un ritardo di tale lunghezza nell’esecuzione di una decisione del tribunale definitiva spoglia l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione di qualsiasi effetto pratico.
35. In queste circostanze, la Corte sostiene, che c’? stata una violazione del diritto ad un tribunale, come garantito dall? Articolo 6 ? 1 della Convenzione.
III. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
36. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. DANNO MATERIALE
37. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che fiss? a 63,452,000 lire italiane (ITL) [32,770.22 euro (EUR)], come perdita di affitto per il periodo dal1 settembre 1992 al 22 novembre 1999, ed ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28] per i costi dei procedimenti.
38. Il Governo impugn? il criterio che era usato per calcolare la perdita dei profitti. Riguardo ai costi incorsi nei procedimenti nazionali, il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che i costi incorsi durante lo stadio di esecuzione erano dovuti solamente per il periodo che ? stato considerato come un’interferenza sproporzionata col diritto di propriet? del richiedente.
39. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi citata sopra, ? 79) sulla base del rimborso della differenza fra l’importo globale degli affitti che avrebbe potuto percepire e gli affitti che ha effettivamente incassato. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 18,000 sotto questo capo.
40. Riguardo ai costi di procedimenti, la Corte nota che l?Articolo 60 degli Articoli di Corte costringe i richiedenti a presentare dettagli particolareggiati delle loro richieste, insieme con gli attinenti documenti o ricevute di supporto ?in mancanza di questo la Camera pu? respingere questa richiesta interamente o in parte.? Ciononostante, poich? il richiedente non specifica se le spese processuali in cui era incorsa interessano i procedimenti nazionali sui meriti o i costi dei procedimenti di esecuzione, la Corte concorda col Governo su questa questione e decide di dare un prezzo globale per i procedimenti di esecuzione di EUR 1,000.
La Corte d? una somma totale di EUR 19,000 per danno materiale.
B. Interesse di mora
41. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione EUR 19,000 (diciannove mila euro) per danno materiale;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto delle richieste del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 15 novembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award
FIRST SECTION
CASE OF TOSI v. ITALY
(Application no. 33204/96)
JUDGMENT
STRASBOURG
15 November 2002
FINAL
15/02/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Tosi v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mrs E. Steiner, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 24 October 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 33204/96) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 by an Italian national, Mrs E. T. (?the applicant?), on 4 April 1996.
2. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-Agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, she further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mr G. Raimondi as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
6. On 25 May 2000 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section (Rule 52 ? 1).
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicant was born in 1931 and lives in Milan.
9. The applicant is the owner of an apartment in Milan, which she had let to M.A.H. on 1 March 1987.
10. In a writ served on the tenant on 13 February 1991 the applicant informed the tenant that she intended to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Milan Magistrate.
11. By a decision of 15 March 1991, which was made enforceable on 19 March 1991, the Milan Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises must be vacated by 30 September 1991.
12. On 10 July 1991, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
13. On 18 November 1991 she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 29 November 1991.
14. Between 29 November 1991 and 22 January 1999 the bailiff made twenty-four attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, under the statutory provisions providing for the staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
15. On 22 November 1999, the applicant repossessed the premises with the assistance of the police.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
16. The relevant domestic law is described in the Court?s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, 28.7.99, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1
17. The applicant complained that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. She alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
A. THE APPLICABLE RULE
18. In accordance with its case-law, the Court considers that the interference with the applicant?s right to peaceful enjoyment of her possessions amounted to control of the use of property and falls to be examined under the second paragraph of Article 1 (see Immobiliare Saffi cited above, ? 46).
B. COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS IN THE SECOND PARAGRAPH
1. AIM OF THE INTERFERENCE
19. The Court has previously expressed the view that the impugned legislation had a legitimate aim in the general interest, as required by the second paragraph of Article 1 (see Immobiliare Saffi cited above, ? 48).
2. PROPORTIONALITY OF THE INTERFERENCE
20. The Court reiterates that for the purposes of the second paragraph of Article 1 of Protocol No. 1 an interference must strike a ?fair balance? between the demands of the general interest and the requirements of the protection of the individual?s fundamental rights. There must be a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim pursued. In determining whether this requirement is met, the Court recognises that the State enjoys a wide margin of appreciation with regard both to choosing the means of enforcement and to ascertaining whether the consequences of enforcement are justified in the general interest for the purpose of achieving the object of the law in question. In spheres such as housing, which plays a central role in the welfare and economic policies of modern societies, the Court will respect the legislature?s judgement as to what is in the general interest unless that judgement is manifestly without reasonable foundation (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 49).
21. The applicant contended that the interference was disproportionate in view of its length and of the financial burden that resulted from not being able to increase the rent.
22. The Government pointed out that the only ground for eviction in the present case was that the lease had expired, a factor that did not warrant the applicant?s being given any priority in the provision of police assistance. The present case was indistinguishable from the case of Spadea and Scalabrino v. Italy (see the judgment of 28 September 1995, Series A no. 315-B), in which the Court held that there had been no violation of Article 1 of Protocol No. 1. The interference with the applicant?s right to the peaceful enjoyment of her property was therefore consistent with the relevant legislation. The Government concluded that the burden imposed on the applicant had not been excessive.
23. The Court considers that, in principle, the Italian system of staggering the enforcement of court orders is not in itself open to criticism, having regard in particular to the margin of appreciation permitted under the second paragraph of Article 1. However, such a system carries with it the risk of imposing on landlords an excessive burden in terms of their ability to dispose of their property and must accordingly provide certain procedural safeguards so as to ensure that the operation of the system and its impact on a landlord?s property rights are neither arbitrary nor unforeseeable (see, mutatis mutandis, the Immobiliare Saffi judgment cited above, ? 54). The Court must thus ascertain whether, in the instant case, the applicant was afforded sufficient guarantees as to be safeguarded against uncertainty and arbitrariness.
24. The Court notes that, by applying the aforementioned legislation and deciding that the applicant did not need to recover possession of the flat as a matter of urgency, the Italian authorities had made her wait approximately eight years between the date fixed by the magistrate for the eviction and the grant of police assistance. Even with police assistance, she did not regain possession of her flat until 22 November 1999.
25. For approximately eight years after the first attempt of the bailiff, the applicant was thus left in a state of uncertainty as to when she would be able to repossess her flat.
26. In the light of the foregoing, the Court considers that, in the particular circumstances of this case, an excessive burden was imposed on the applicant; accordingly the balance that must be struck between the protection of the right of property and the requirements of the general interest was upset to the applicant?s detriment.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1.

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
27. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
28. The applicant complained that she had had to wait eight years and two months to recover possession of her flat after the magistrate?s order was issued.
29. The Government contested this point. As to the length of the enforcement proceedings, the Government maintain that the delay in providing the assistance of the police is justified by the protection of the public interest.
30. The Court observes that the applicant had originally relied on Article 6 in connection with the complaint regarding the length of the proceedings for possession. The Court nonetheless considers that the instant case must be examined in connection with the more general right to a court.
31. The Court reiterates that the right to a court as guaranteed by Article 6 also protects the implementation of final, binding judicial decisions, which, in States that accept the rule of law, cannot remain inoperative to the detriment of one party (see Immobiliare Saffi cited above, ? 66). Accordingly, the execution of a judicial decision cannot be unduly delayed.
32. In the instant case, the applicant obtained an order for possession on 15 March 1991, which became enforceable on 19 March 1991
33. The applicant recovered her flat only eight years after the first attempt of the bailiff.
34. The Court considers that a delay of that length in the execution of a final court decision deprives Article 6 ? 1 of the Convention of any practical effect.
35. In these circumstances, the Court holds that there has been a violation of the right to a court, as guaranteed by Article 6 ? 1 of the Convention.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
36. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. PECUNIARY DAMAGE
37. The applicant sought reparation for the pecuniary damage she had sustained, which she put at 63,452,000 Italian lire (ITL) [32,770.22 euros (EUR)], being the loss of rent for the period from 1 September 1992 to 22 November 1999, and ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28] for the costs of the proceedings.
38. The Government challenged the criteria that had been used for calculating the loss of profits. As regards the costs incurred in the domestic proceedings, the Government argued that the costs of the proceedings on the merits were not related to the alleged violations and that the costs incurred during the enforcement stage were due only for the period that was regarded as being a disproportionate interference with the applicant?s right of property.
39. The Court considers that the applicant must be awarded compensation for the pecuniary damage resulting from the loss of rent (see Immobiliare Saffi cited above, ? 79) on the basis of the reimbursement of the difference between the global amount of the rents she could have endorsed and the rents she effectively collected. Having regard to the means of calculation proposed by the applicant, the Court, in the light of the evidence before it and the period concerned, decides to award her on an equitable basis EUR 18,000 under this head.
40. As regards the costs of proceedings, the Court notes that Rule 60 of the Rules of Court requires applicants to submit itemised particulars of their claims, together with the relevant supporting documents or vouchers, ?failing which the Chamber may reject the claim in whole or in part?. Nevertheless, since the applicant does not specify if the legal costs she had incurred concerned the domestic proceedings on the merits or the costs of the enforcement proceedings, the Court agrees with the Government on this matter and decides to award a lump sum for the enforcement proceedings of EUR 1,000.
The Court awards a total sum of EUR 19,000 for pecuniary damage.
B. DEFAULT INTEREST
41. The Court considers that the default interest should be fixed at an annual rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank plus three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, EUR 19,000 (nineteen thousand euros) for pecuniary damage;
(b) that simple interest at an annual rate equal to the marginal lending rate the European Central Bank plus three percentage points shall be payable from the expiry of the above-mentioned three months until settlement;
4. Dismisses the remainder of the applicant?s claims for just satisfaction.
Done in English and notified in writing on 15 November 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 13/12/2024