Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario
PRIMA SEZIONE
CAUSA TOSI C. ITALIA
(Richiesta n. 33204/96)
SENTENZA
STRASBOURG
15 novembre 2002
DEFINITIVO
15/02/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Tosi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, la Sig.ra E. Steiner giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 24 ottobre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 33204/96) contro l’Italia deposit? con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 da un cittadino italiano, la Sig.ra E. T. (?il richiedente?), il 4 aprile 1996.
2. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 25 maggio 2000 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta (l’Articolo 52 ? 1).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1931 e vive a Milano.
9. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Milano che aveva affittato a M.A.H. il 1 marzo 1987.
10. In un documento notificato all’inquilino il 13 febbraio 1991 il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
11. Con una decisione del 15 marzo 1991 che fu resa esecutiva il 19 marzo 1991 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovessero essere sgombrati per il 30 settembre 1991.
12. Il 10 luglio 1991, il richiedente notific? un avviso dell’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
13. Il 18 novembre 1991 notific? un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 29 novembre 1991.
14. Fra il29 novembre 1991 e il 22 gennaio 1999 l’ufficiale giudiziario fece ventiquattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso.
15. Il 22 novembre 1999, il richiedente riacquist? i locali tramite l’assistenza della polizia.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, 28.7.99, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
17. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Asser? una violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
A. L’ARTICOLO APPLICABILE
18. In conformit? con la sua giurisprudenza, la Corte considera, che l’interferenza col diritto del richiedente al tranquillo godimento dei suoi possessi corrispondeva al controllo dell’uso di propriet? ed deve essere esaminato sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1 (vedere Immobiliare Saffi citata sopra , ? 46).
B. OTTEMPERANZA CON LE CONDIZIONI IN DEL SECONDO PARAGRAFO
1. SCOPO DELL’INTERFERENZA
19. La Corte prima ha espresso la prospettiva che la legislazione contestata aveva uno scopo legittimo nell’interesse generale, come richiesto dal secondo paragrafo dell? Articolo 1 (vedere Immobiliare Saffi citata sopra, ? 48).
2. LA PROPORZIONALIT? DELL’INTERFERENZA
20. La Corte reitera che ai fini del secondo paragrafo dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 un’interferenza deve prevedere un ?giusto equilibrio? fra le richieste dell’interesse generale e le esigenze della protezione dei diritti essenziali dell’individuo. Ci deve essere una relazione ragionevole della proporzionalit? fra i mezzi assunti e lo scopo perseguito. Nel determinare se questa esigenza ? soddisfatta, la Corte riconosce che lo Stato gode di un margine ampio di valutazione riguardo sia alla scelta dei mezzi d?imposizione ed sia alla verifica se le conseguenze dell?imposizione sono giustificate nell’interesse generale al fine di realizzare lo scopo della legge in oggetto. Nelle sfere come l? alloggio che hanno un ruolo centrale nel welfare e nelle politiche economiche delle societ? moderne la Corte rispetter? il giudizio della legislatura come se fosse nell’interesse generale a meno che quel giudizio non sia manifestamente senza fondamento e irragionevole (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 49).
21. Il richiedente contest? che l’interferenza era sproporzionata in prospettiva della sua lunghezza e del carico finanziario che ? stato il risultato dell?impossibilit? di aumentare l’affitto.
22. Il Governo indic? che il solo motivo di sfratto nella presente causa era che il contratto d’affitto era scaduto, un fattore che non ha n? garantito n? dato al richiedente alcuna priorit? nel provvedimento di assistenza della polizia. La presente causa era indistinguibile dalla causa Spadea e Scalabrino c. Italia (vedere la sentenza del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-B) nella quale la Corte sostenne che non c’era stata nessuna violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. L’interferenza col diritto del richiedente al tranquillo godimento della sua propriet? era perci? coerente con la legislazione attinente. Il Governo concluse che il carico imposto sul richiedente non era stato eccessivo.
23. La Corte considera che, in principio, il sistema italiano di scaglionamento dell’imposizione degli ordini dei tribunali non ? di per s? aperto alla critica, avendo riguardo in particolare del margine di valutazione permesso sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1. Comunque, tale sistema porta con s? il rischio di imporre ai padroni di casa un carico eccessivo in termini della loro capacit? di sbarazzarsi della loro propriet? e deve offrire di conseguenza certe salvaguardie procedurali cos? come assicurare che l’operazione del sistema ed il suo impatto sui diritti di propriet? di un padrone di casa non sia n? arbitraria n? imprevedibile (vedere, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi citata sopra, ? 54). La Corte deve accertare cos? se, nella presente causa, al richiedente furono riconosciute garanzie sufficienti da essere salvaguardato contro l’incertezza e l’arbitrariet?.
24. La Corte nota che, applicando la legislazione summenzionata e decidendo che il richiedente non aveva avuto bisogno di recuperare possesso dell’appartamento urgentemente, le autorit? italiane lo avevano fatto aspettare approssimativamente otto anni fra la data fissata dal magistrato per lo sfratto e la concessione di assistenza della polizia. Anche con l?assistenza di polizia, non riguadagn? possesso del suo appartamento fino al 22 novembre 1999.
25. Per approssimativamente otto anni dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario, il richiedente fu lasciato cos? in un stato d’incertezza riguardo a quando sarebbe stata in grado riacquistare il suo appartamento.
26. Alla luce di ci? che precede, la Corte considera, che, nelle particolari circostanze di questa causa, un carico eccessivo fu imposto al richiedente; di conseguenza l’equilibrio che deve essere previsto fra la protezione del diritto di propriet? e le esigenze dell’interesse generale fu sconvolto a danno del richiedente.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
27. Il richiedente asser? anche una violazione di Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la parte attinente di che prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
28. Il richiedente si lament? di aver dovuto aspettare otto anni e due mesi per recuperare possesso del suo appartamento dopo che il mandato del magistrato fu emesso.
29. Il Governo contest? questo punto. Riguardo alla lunghezza dei procedimenti di esecuzione, il Governo sostiene, che il ritardo nell’offrire l’assistenza della polizia ? giustificato dalla protezione dell’interesse pubblico.
30. La Corte osserva che il richiedente si era appellato originalmente all? Articolo 6 in connessione con la lagnanza riguardo alla lunghezza dei procedimenti per possesso. La Corte considera nondimeno che la presente causa deve essere esaminata in connessione col diritto pi? generale ad un tribunale.
31. La Corte reitera che il diritto ad un tribunale come garantito anche dall? Articolo 6 protegge l’attuazione decisioni giudiziali definitive e vincolanti che, in Stati che accettano l’articolo di legge, non pu? rimanere non operativa a danno di una parte (vedere Immobiliare Saffi citata sopra, ? 66). L’esecuzione di una decisione giudiziale non pu? essere differita impropriamente di conseguenza.
32. Il richiedente ottenne un mandato per possesso il 15 marzo 1991 che divenne esecutivo il 19 marzo 1991 nella presente causa,
33. Il richiedente recuper? il suo appartamento solamente otto anni dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario.
34. La Corte considera che un ritardo di tale lunghezza nell’esecuzione di una decisione del tribunale definitiva spoglia l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione di qualsiasi effetto pratico.
35. In queste circostanze, la Corte sostiene, che c’? stata una violazione del diritto ad un tribunale, come garantito dall? Articolo 6 ? 1 della Convenzione.
III. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
36. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. DANNO MATERIALE
37. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che fiss? a 63,452,000 lire italiane (ITL) [32,770.22 euro (EUR)], come perdita di affitto per il periodo dal1 settembre 1992 al 22 novembre 1999, ed ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28] per i costi dei procedimenti.
38. Il Governo impugn? il criterio che era usato per calcolare la perdita dei profitti. Riguardo ai costi incorsi nei procedimenti nazionali, il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che i costi incorsi durante lo stadio di esecuzione erano dovuti solamente per il periodo che ? stato considerato come un’interferenza sproporzionata col diritto di propriet? del richiedente.
39. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi citata sopra, ? 79) sulla base del rimborso della differenza fra l’importo globale degli affitti che avrebbe potuto percepire e gli affitti che ha effettivamente incassato. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 18,000 sotto questo capo.
40. Riguardo ai costi di procedimenti, la Corte nota che l?Articolo 60 degli Articoli di Corte costringe i richiedenti a presentare dettagli particolareggiati delle loro richieste, insieme con gli attinenti documenti o ricevute di supporto ?in mancanza di questo la Camera pu? respingere questa richiesta interamente o in parte.? Ciononostante, poich? il richiedente non specifica se le spese processuali in cui era incorsa interessano i procedimenti nazionali sui meriti o i costi dei procedimenti di esecuzione, la Corte concorda col Governo su questa questione e decide di dare un prezzo globale per i procedimenti di esecuzione di EUR 1,000.
La Corte d? una somma totale di EUR 19,000 per danno materiale.
B. Interesse di mora
41. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione EUR 19,000 (diciannove mila euro) per danno materiale;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto delle richieste del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 15 novembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente