A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF TONIOLO v. SAN MARINO AND ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 2
Articoli: 05, 35
Numero: 44853/10/2012
Stato: San Marino
Data: 2012-06-26 00:00:00
Organo: Sezione Terza
Testo Originale

Conclusione: Resto inammissibile – Violazione dell’ Articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza (Articolo 5-1 – arresto Legale o Procedura di detenzione prescritte dalla legge – Articolo 5-1-f – Estradizione)

TERZA SEZIONE

CAUSA TONIOLO C. SAN MARINO E ITALIA

(Richiesta n. 44853/10)

SENTENZA

STRASBOURG

26 giugno 2012

Questa sentenza diverrà definitivo nelle circostanze esposte fuori in Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a revisione editoriale.

Nella causa di Toniolo c. San Marino e l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (terza Sezione), riunendosi che come una Camera, compose di:
Josep Casadevall, Presidente
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, giudici e
Santiago Quesada, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato in 29 maggio 2012,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da in una richiesta (n. 44853/10) contro la Repubblica italiana e la Repubblica del San Marino depositate con la Corte sotto Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) con un cittadino italiano, OMISSIS (“il richiedente”), 2 agosto 2010.
2. Il richiedente fu rappresentato con OMISSIS, un avvocato che pratica a Bologna, Italia. Il Governo di San Marinese (“il Governo”) fu rappresentato col loro Agente, il Sig. Lucio L. Daniele ed il loro Co-rappresentante Sig. Guido Bellatti Ceccoli.
3. Il richiedente addusse che la sua detenzione preventiva e la susseguente estradizione violarono i suoi diritti sotto l’Articolo 5 § 1.
4. 14 marzo 2011 la richiesta fu comunicata al Governo di San Marino. Fu deciso anche di decidere sull’ammissibilità e meriti della richiesta allo stesso tempo (Articolo 29 § 1).
5. Il Governo italiano a cui era stato notificato dal Cancelliere il suo loro ad intervenire nei procedimenti (Articolo 36 § 1 della Convenzione e Articolo 44), indicò di non avere l’intenzione di intervenire.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
6. Il richiedente, un cittadino italiano nato nel 1949 e che vive a San Marino.
A. La richiesta di estradizione
7. Il 10 agosto 2009, l’Accusatore del Tribunale di Roma informò il Ministero italiano della Giustizia ed il Tribunale di San Marino che procedimenti penali erano stati avviati contro il richiedente (un cittadino italiano residente a San Marino) per, inter alia, soldi lavando. Lui li informò inoltre che con una decisione di 3 luglio 2009 il Tribunale di Roma aveva ordinato la sua detenzione preventiva. L’accusatore richiese perciò il San Marino autorità giudiziali per estradare il richiedente e metterlo in detenzione preventiva sulla base della Convenzione bilaterale sull’Amicizia e Buon Neighbourhood fra Italia ed il San Marino di 1939 (la Convenzione del 1939). Allo stesso tempo lui richiese il Ministero italiano per autorizzare la richiesta di estradizione.
8. Con una decisione di 12 agosto 2009 il Commissario della Legge (CL) accettò la richiesta ed ordinò l’arresto del richiedente e la detenzione preventiva pendenti la sua estradizione, sulla base della Convenzione del 1939 notando, inoltre che San Marino aveva ratificato anche la Convenzione europea sull’Estradizione di 1957 (la Convenzione del 1957).
9. Nello stesso giorno il richiedente fu notificato dell’ordine e fu arrestato.
10. Durante la richiesta ufficiale del Ministero italiano della Giustizia secondo Articolo 22 della Convenzione del 1939, il CL richiese il Capitani Reggenti 14 agosto 2009, (CR) autorizzare l’estradizione, notando che ai requisiti attinenti furono adempiuti. Nessuna replica fu ricevuta.
11. 20 agosto 2009 il richiedente ed il suo avvocato fu ascoltato in relazione alla sua estradizione. Il CL respinse una richiesta col richiedente per arresti domiciliari sulla base della Convenzione del 1939 nello stesso giorno.
12. 26 agosto 2009 il Ministro di Stato informò il CL di un nota verbale dall’ambasciata italiana di 20 agosto 2009 quale celebre che San Marino era divenuto una parte alla Convenzione del 1957 16 giugno 2009 e che perciò la richiesta italiana sarebbe presentata entro i 40 giorni convenuti nella Convenzione del 1957. Inoltre, il noti verbale richiese la proroga disponibile sotto la Convenzione detta, nell’evento che divenne necessario.
B. I procedimenti susseguenti
13. 24 agosto 2009 il richiedente si lamentò contro la decisione di 12 agosto 2009 (paragrafo 8 sopra) in finora come là non era stato ragioni urgenti sotto la Convenzione del 1939 che nella sua prospettiva era applicabile all’estradizione presente, mentre giustificando la detenzione preventiva.
14. 7 settembre 2009 il giudice di ricorso respinse questa azione di reclamo. La corte considerò che la misura preventiva era facilitare l’estradizione. Considerò l’elemento di urgenza per essere collegato al rischio di scappare e che uno doveva prendere conto della situazione geografica del San Marino. La corte contenne che la base della detenzione era la garanzia di arresto di 12 agosto 2009 stava confermando con ciò quale, comunque, cambiando gli articoli applicabili in che simile ordini sarebbero governati con la Convenzione del 1957 che doveva fare domanda all’estradizione presente. Mentre era vero che i primi passi dell’elaborazione di estradizione erano stati in conformità con la Convenzione del 1939 ed il susseguente uni con la Convenzione del 1957; era anche vero che San Marino aveva fatto una riserva, quando ratificando la Convenzione del 1957, all’effetto che il suo accordo bilaterale prevarrebbe. Comunque, Italia non aveva fatto tale riserva o aveva dato credito al San Marino uno.
15. Nello stesso giorno, 7 settembre 2009, il richiedente richiese, sotto la Convenzione del 1939, essere rilasciato sulla scadenza di 30 giorni dal suo arresto, se la richiesta di estradizione e documenti attinenti non fossero presentati.
16. 11 settembre 2009 questa richiesta fu respinta col CL, mentre sostenendo che la Convenzione del 1957 che prevalse sulla Convenzione del 1939 stipulò un massimo di 40 giorni.
C. L’estradizione
17. 18 settembre 2009 che il CL ha informato il CR della richiesta di estradizione e documenti attinenti presentò col Ministero italiano della Giustizia nello stesso giorno. Lui confermò che alle condizioni della Convenzione del 1957 furono adempiute e perciò richiesero l’auorizzazione dell’estradizione. Nello stesso giorno il CR diede il suo auorizzazione sulla base della Convenzione del 1957 ed il CL ordinò l’estradizione del richiedente che ebbe luogo il giorno seguente.
18. 19 settembre 2009 a 12.50 di mattina il richiedente fu andato a prendere e dieci minuti più tardi notificò dell’ordine di estradizione che lui rifiutò di firmare chiedendolo dovrebbe essere presentato al suo avvocato. Lui fu trasferito alla polizia italiana a 2.45 di sera ed a 4.15 di sera l’ordine di estradizione fu notificato ad uno dei suoi avvocati.
D. I procedimenti paralleli che conseguono
1. Il primo set di procedimenti
19. 5 ottobre 2009 il richiedente depositò una richiesta (ex l’arte 56 c.p.p.) col Terza Istanza Penale contro l’ordine del giudice di ricorso di 7 settembre 2009 (confermando l’ordine dell’il 2009 detenzione preventiva che riguarda di 12 agosto-paragrafo 14 sopra) e l’estradizione ordina di 18 settembre 2009. In relazione al precedente lui dibatté di non essere un individuo pericoloso, non c’era nessun rischio di scappando o alterare prova, nessun bisogno di proteggere la comunità che le accuse hanno presentato col Governo italiano sia infondato e che la richiesta di estradizione non era stata presentata in modo appropriato. In riguardo dell’estradizione, lui disse, inter alia che era stato viziato poiché era stato richiesto sulla base della Convenzione del 1939 e non la Convenzione del 1957 che non poteva fare domanda in prospettiva della riserva col San Marino all’effetto che i suoi accordi bilaterali prevarrebbero. Inoltre, la procedura intera era stata contaminata con illegalità, i diritti della difesa erano stati violati in che il richiedente non era stato ascoltato né i suoi avvocati furono notificati o concederono accesso al richiedente al tempo dell’estradizione. Lui si riferì anche indietro alle osservazioni rese 24 agosto 2009.
20. Con una sentenza di 20 novembre 2009 (notificò 1 dicembre 2009) il Terza Istanza Penale contenne che non potesse prendere giurisdizione dell’azione di reclamo contro l’ordine di estradizione come questo ancora era pendente di fronte al giudice di ricorso a seconda istanza (vedere sotto). Come al resto, reiterò, che mentre era vero che i primi passi dell’elaborazione di estradizione erano stati in conformità con la Convenzione del 1939 ed i susseguenti con la Convenzione del 1957; era anche vero che San Marino aveva fatto una riserva, quando ratificando la Convenzione del 1957, all’effetto che il suo accordo bilaterale prevarrebbe. Comunque, Italia non aveva fatto tale riserva o aveva dato credito al San Marino uno. Questo, così condusse ad una situazione dove per il San Marino la Convenzione del 1939 fece domanda e per l’Italia la Convenzione del 1957 fece domanda. Questo chiaramente era non lavorabile. Così, era ovvio che la riserva potesse fare domanda solamente se ambo gli Stati avessero coincidendo dichiarazioni. Come alla decisione per tenere il richiedente in detenzione preventiva la corte fondò che la decisione del CL era stata un esercizio legittimo di discrezione nel quale il CL aveva considerato la serietà dei reati, la prova presentò e qualsiasi le altre condizioni attinente allo scopo di estradare con successo il richiedente. Le condizioni per la richiesta di tale misura furono adempiute sotto perciò, ad ambo le Convenzioni. Inoltre, non si poteva dire che l’elaborazione di estradizione aveva provocato il pregiudizio di richiedente a qualsiasi il tempo. L’elaborazione era stata in conformità alla richiesta italiana e le Convenzioni attinenti a stadi diversi. Questo costituì una base legittima per i procedimenti di estradizione interi incluso la durata della detenzione. Confermò inoltre così, l’ordine di cattura di 12 agosto 2009 e la decisione del giudice di ricorso di 7 settembre 2009 che era con ciò definitivo.
2. Il secondo set di procedimenti
21. 29 settembre 2009 (alcuni giorni prima dell’inizio del primo set di procedimenti menzionato sopra di), il richiedente aveva depositato una richiesta (ex l’arte 56 c.p.p. ed arte 30 di Legge 30/07/2009 no.104) di fronte al giudice di ricorso contro l’ordine di estradizione di 18 settembre 2009. La sua richiesta cominciata con reiterare gli argomenti resi nelle sue osservazioni di 24 agosto 2009 (riguardando la detenzione preventiva). Lui dibatté inoltre, inter alia che lui era stato estradato senza essere ascoltato e senza essere notificato dell’ attinente autorizzazione a simile procedura a parte l’ordine di 18 settembre 2009, e puntuto ad altre irregolarità che viziarono la richiesta come la richiesta di due Convenzioni che avevano requisiti formali e diversi. Lui reiterò anche gli altri problemi sollevati nelle sue osservazioni di 24 agosto 2009.
22. La richiesta fu respinta 23 novembre 2009 (alcuni giorni dopo che i sopra menzionarono definitivo sentenza di 20 novembre 2009). La corte notò che l’oggetto della richiesta era lo stesso come quel rese in un altro applicativo. L’eccezione all’esecuzione dell’ordine di estradizione del richiedente di 18 settembre 2009 era identica in ambo i procedimenti. L’eccezione contro la decisione di 12 agosto 2009 non era completamente inammissibile sulla base che era contestato in un altro foro, ma particolarmente perché gli argomenti presentarono era gli stessi in ambo il fora.
23. 17 dicembre 2009 il richiedente fece appello al Terza Istanza Penale contro questa decisione. Il richiedente affermò che lui stava facendo appello la decisione di 23 novembre 2009 quale aveva respinto il suo ricorso di “5 ottobre 2009.” Lui dibatté, inter alia che lui era stato estradato senza essere ascoltato e senza essere notificato dell’ attinente autorizzazione a simile procedura a parte l’ordine di 18 settembre 2009, e puntuto ad altre irregolarità che viziarono la richiesta come la richiesta di due Convenzioni che avevano requisiti formali e diversi, ed i problemi sollevarono nelle sue osservazioni di 24 agosto 2009. In conseguenza lui considerò che l’estradizione doveva essere considerata nullo.
24. Il Terza Istanza Penale considerò che questa richiesta si riferisse a tutte le passo dei procedimenti di estradizione con una sentenza di 8 febbraio 2010, come sé gli stessi motivi prima aerati in fasi diverse dei procedimenti reiterarono, incluso quelli di fronte allo stesso giudice nel Terza Istanza Penale. La corte contenne che, come alla notificazione, sia il richiedente ed i suoi avvocati erano stati informati dell’ordine di arresto datò 12 agosto 2009 nello stesso giorno, e l’ordinanza italiana sulla quale fu basato l’ordine di arresto era stata notificata il giorno susseguente. Seguendo che, gli avvocati del richiedente avevano avuto il pieno accesso a lui mentre in detenzione ed a tutti i documenti attinenti nei procedimenti. Il richiedente era stato ascoltato in un’udienza e si era avvalso di via di ricorso multiple in riguardo di ogni passo dei procedimenti. La corte reiterò che tutti che questi procedimenti erano stati governati con la Convenzione del 1957, come lo strumento prevalente e che qualsiasi ordine basato sulla Convenzione del 1939 non aveva prevenuto il richiedente nel suo diritto alla libertà. Sulla sostanza considerò che c’era stata la giustificazione logica e giuridica sufficiente per accettare la richiesta italiana per estradizione che era stata presentata includendo tutti gli attinenti ed elementi necessari secondo i testi giuridici internazionali ed attinenti. Infine, il Terza Istanza Penale notò che il giudice di ricorso aveva sostenuto le eccezioni dell’accusatore che ci non era stato niente nuovo in questa richiesta che era perciò inammissibile. Tenendo presente tutto il sopra, considerò manifestamente il ricorso mal-fondato e confermò l’ordine di 18 settembre 2009 per l’estradizione del richiedente.
E. la posizione di Il richiedente dopo la sua estradizione
25. 12 febbraio 2010 le corti italiane rilasciarono il richiedente che segue la scadenza dei tempo-limiti della detenzione prescritto con legge.
II. DIRITTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE ATTINENTI
A. testi nazionali ed Attinenti
26. Articolo 8 del Codice Penale del San Marino, in finora come attinente, legge siccome segue:
“L’estradizione è regolata con vuole dire di convenzioni internazionali, e nell’evento che loro non offrono così, con legge di San Marino. All’estradizione di persone trovata nel territorio del San Marino è concesso sull’adempimento delle condizioni seguenti:
1. Che il fatto costituisce un reato sotto sia la legge di San Marino e la legge dello Stato che richiede.
2. Che il crimine, la sanzione penale o le misure attinenti non sono estinte nella legge di qualsiasi degli Stati del due.
3. Che i procedimenti penali possono essere portati nelle corti degli ambo gli Stati.
4. Che la richiesta non riferisce ad un cittadino del San Marino, a meno che si concedè così espressamente con convenzioni internazionali.
5. Che non concerne crimini politici o crimini riferiti al secondo, o a crimini militari esclusivamente, o che sembra che l’estradizione è voluta solamente per i motivi politici (…).”
B. testi internazionali ed Attinenti
1. La Convenzione Bilaterale sull’Amicizia e Buon Neighbourhood fra Italia ed il San Marino di 1939
27. Articolo 22 della Convenzione del 1939, in finora come attinente, legge siccome segue:
“La richiesta di estradizione sarà presentata direttamente con l’autorità giudiziale e competente dello stato che richiede allo stato richiesto. (…) La richiesta di estradizione ed ordine di estradizione devono essere autorizzati in Italia col Ministero di Giustizia ed in San Marino del Reggenza (RC).” (traduzione non ufficiale e Riassuntiva).
28. Articolo 23 della Convenzione del 1939, in finora come attinente, legge siccome segue:
“Quando una richiesta per l’estradizione è presentata tutte le misure necessarie devono essere prese assicurare la sua esecuzione. Una persona arrestata sarà detenuta sino ad una decisione sull’estradizione è preso e se questo è deciso sino all’estradizione. Arresto provvisorio può essere ordinato sulla base di una dichiarazione (riferendosi alle certe condizioni, come esistenza di una garanzia di arresto) o sulla base di un criminali ricercati e pubblicati elenchi, in cause di urgenza. Il detenuto provvisorio sarà liberato entro un mese dal suo arresto se con poi la richiesta di estradizione ed i documenti attinenti non sono giunti alla parte richiesta. Questo termine può essere prolungato a due mesi se la persona per essere estradato è identificata come un criminale pericoloso o se l’arresto fosse basato esclusivamente su un ruolo di criminali ricercato e pubblicato. La liberazione dell’individuo non fa pregiudizio suo o la sua estradizione una volta la richiesta attinente e documenti sono stati ricevuti.” (traduzione non ufficiale e Riassuntiva).
2. La Convenzione europea su Estradizione (1957)
29. Gli articoli attinenti lessero siccome segue:
Articolo 12-La richiesta e sostenendo documenti
“(1) la richiesta sarà per iscritto e sarà comunicata per il canale diplomatico. Altro vuole dire di comunicazione può essere sistemato con accordo diretto fra due o più le Parti.
(2) la richiesta sarà sostenuta con:
un) l’originale o una copia autenticata della condanna e frase od ordine di detenzione immediatamente esecutivo o del mandato di cattura o l’altro ordine che hanno lo stesso effetto ed emesso nella conformità con la procedura posata in giù nella legge della Parte che richiede;
b) dichiarazione dei reati per la quale l’estradizione è richiesta. Il tempo e posto del loro perpetrazione, le loro descrizioni legali ed un riferimento alle disposizioni legali ed attinenti saranno esposti fuori come accurately come possibile; e
c) copia delle promulgazioni attinenti o, dove non è possibile questo, una dichiarazione della legge attinente e come accurato una descrizione come possibile della persona chiesta, insieme con qualsiasi le altre informazioni che aiuteranno a stabilire la sua identità e la nazionalità. ”
Articolo 16-arresto Provvisorio
“In causa di urgenza le autorità competenti della Parte che richiede possono richiedere l’arresto provvisorio della persona chiesto. Le autorità competenti della Parte richiesta decideranno la questione in conformità con la sua legge.
La richiesta per arresto provvisorio affermerà che uno dei documenti menzionò in Articolo 12, divida in paragrafi 2.a, esiste e che si intende che spedisca una richiesta per l’estradizione. Affermerà anche per che estradizione di reato sarà richiesto e quando e dove simile reato fu commesso e può finora come possibile determinato una descrizione della persona chiesta.
Una richiesta per arresto provvisorio o sarà spedita alle autorità competenti della Parte richiesta per il canale diplomatico o sarà diretta con posto o sarà telegrafato o per la Polizia Organizzazione Penale ed Internazionale (Interpol) o con qualsiasi altro intende riconoscendo per iscritto prova o accettò con la Parte richiesta. L’autorità che richiede sarà informata senza ritardo del risultato della sua richiesta.
Arresto provvisorio può essere terminato se, entro un periodo di 18 giorni dopo arresto, la Parte richiesta non ha ricevuto la richiesta per l’estradizione ed i documenti menzionati in Articolo 12. Non può in qualsiasi l’evento, ecceda 40 giorni dalla data di simile arresto. La possibilità di liberazione provvisoria a qualsiasi tempo non è escluso, ma la Parte richiesta prenderà qualsiasi misure che considera che necessario ostacoli la fuga della persona chiesero.
Rilasci non può re-arresto di pregiudizio e l’estradizione se una richiesta per l’estradizione è ricevuta successivamente.”
Articolo 18-si Arrenda della persona per essere estradato
“La Parte richiesta informerà la Parte che richiede coi mezzi menzionati in Articolo 12, divida in paragrafi 1, della sua decisione con riguardo ad all’estradizione.
Ragioni saranno date per qualsiasi rifiuto completo o parziale.
Se la richiesta è concordata, la Parte che richiede sarà informata del posto e data di resa e della lunghezza di tempo per la quale la persona chiesta fu detenuto con una prospettiva per arrendersi.
Soggetto alle disposizioni di paragrafo 5 di questo articolo, se la chiesta non è stata assunta il comando finita sulla data nominata, lui può essere rilasciato dopo la scadenza di 15 giorni e può essere potuto in qualsiasi causa sia rilasciata dopo la scadenza di 30 giorni. La Parte richiesta può rifiutare di estradarlo per lo stesso reato.
Se circostanze oltre il suo controllo impediscono ad una Parte di arrendendosi o prendere la persona per essere estradato, notificherà l’altra Parte. Le due Parti diranno di sì una data nuova per resa e le disposizioni di paragrafo 4 di questo articolo farà domanda.”
Articolo 22-la Procedura
“Eccetto dove questa Convenzione prevede altrimenti, la procedura con riguardo ad all’estradizione ed arresto provvisorio sarà governato solamente con la legge della Parte richiesta.”
Articolo 26-le Riserve
“Qualsiasi Parte Contraente può, quando firmando questa Convenzione o quando depositando il suo strumento di ratifica o accessione, faccia una riserva in riguardo di qualsiasi approvvigiona o approvvigiona della Convenzione.
Qualsiasi Parte Contraente che ha fatto una riserva lo ritirerà appena licenza di circostanze. Simile ritiro sarà reso con notificazione al Segretario General del Consiglio dell’Europa.
Una Parte Contraente che ha fatto una riserva in riguardo di una disposizione della Convenzione non può chiedere richiesta della disposizione detta con un’altra Parte salvi finora in come sé si ha accettato la disposizione.”
Articolo 28-Relazioni fra questa Convenzione ed Accordi bilaterali
“Questa Convenzione può, in riguardo di quelli paesi al quale fa domanda, sostituisca le disposizioni di qualsiasi trattati bilaterali, convenzioni o accordi l’estradizione governante fra qualsiasi due Parti Contraenti.
Le Parti Contraenti possono concludere solamente fra loro accordi bilaterali o multilaterali per completare le disposizioni di questa Convenzione o facilitare la richiesta dei principi contenne therein.
Dove, come fra due o Parti più Contraenti, l’estradizione ha luogo sulla base di una legge di uniforme, le Parti saranno libere per regolare esclusivamente le loro relazioni reciproche in riguardo dell’estradizione in conformità con tale sistema nonostante le disposizioni di questa Convenzione. Lo stesso principio farà domanda come fra due o più Contraente Festeggia ognuno di che ha in vigore una legge che prevede per l’esecuzione nel suo territorio di mandati di cattura emise nel territorio dell’altra Parte o Parti. Parti contraenti che escludono o possono nel futuro escludono la richiesta di questa Convenzione come fra loro in conformità con questo paragrafo notificherà di conseguenza il Segretario General del Consiglio dell’Europa. Il Segretario General informerà le altre Parti Contraenti di qualsiasi notificazione ricevette in conformità con questo paragrafo.”
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 5 § 1 DELLA CONVENZIONE
30. Il richiedente si lamentò dell’illegalità della sua detenzione preventiva poiché aveva ecceduto i tempo-limiti imposti con legge, vale a dire i 1939 and/or di Convenzione la Convenzione del 1957 come le autorità italiane aveva presentato una tarda richiesta di estradizione senza richiedere una proroga dei termini. Il richiedente si lamentò che la richiesta di estradizione non era stata presentata all’autorità attinente, in che era stato presentato col Ministero italiano al CL e non con canali diplomatici al CR. Lui invocò Articolo 5 § 1 della Convenzione che, in finora come attinente, legge siccome segue:
“1. Ognuno ha il diritto alla libertà e la sicurezza di persona. Nessuno sarà privato del suo salvataggio di libertà nelle cause seguenti e nella conformità con una procedura prescritta con legge:
(c) l’arresto legale o la detenzione di una persona effettuati al fine di portarlo di fronte all’autorità legale e competente su ragionevole sospetto di avere commesso un reato o quando è considerato ragionevolmente necessario ostacolare la sua commettendo un reato o fuggendo dopo avere fatto così;
(f) l’arresto legale o la detenzione di una persona per ostacolare il suo effettuando un’entrata non autorizzata nel paese o causa è intentata con una prospettiva alla deportazione o l’estradizione di una persona contro chi.
A. Le azioni di reclamo contro San Marino
1. Ammissibilità
(a) eccezione di Governo in merito alla non ottemperanza con la norma dei sei mesi
31. Il Governo del San Marino considerò che le azioni di reclamo del richiedente erano inammissibili poiché loro furono portati dopo la scadenza del tempo-limite dei sei mesi in data in cui era stata consegnata la decisione interna definitiva.
32. Loro notarono che le azioni di reclamo del richiedente contro l’estradizione e l’arresto provvisorio era stato reiterato una seconda volta di fronte alle stesse autorità giudiziali e con le stesse ragioni identiche. Questo era stato accentuato nei procedimenti nazionali sia col magistrato che persegue, il giudice di ricorsi penali ed il giudice più alto di ricorso che aveva respinto le rivendicazioni del richiedente nel secondo set di procedimenti sulla base che il ricorso ha riferito allo stesso argomento e fu basato sulle stesse ragioni presentò in un ricorso precedente sul quale già era stata adottata una decisione. Di conseguenza, la scorsa decisione nazionale era che di 20 novembre 2009, notificò 1 dicembre 2009, e non che di 8 febbraio 2010, notificò 22 febbraio 2010.
33. Secondo il richiedente i procedimenti paralleli si impegnati costituito due processi giudiziali diversi. Lui sostenne che gli argomenti dei due ricorsi furono ripetuti in parte nei due procedimenti a causa della strumentalità del primo rispetto all’altro. Nella loro prospettiva il formale e la diversità sostanziale del loro argomento fabbricarono loro ciononostante, due sentenze distinte completamente autonome ed in rilievo.
34. La Corte reitera che Articolo che 35 § 1 della Convenzione richiede che le via di ricorso sole per essere esaurito sono quelle che sono disponibili e sufficiente per riconoscere compensazione in riguardo delle violazioni addotte. Il fine di Articolo 35 § 1 è riconoscere gli Stati Contraenti l’opportunità di ostacolando o mettere diritto le violazioni addotta contro loro prima che quelle dichiarazioni sono presentate alla Corte (vedere, inter alia, Selmouni c. la Francia [GC], n. 25803/94, § 74 1999-V ECHR). Comunque, un richiedente non è obbligato per avere ricorso a via di ricorso che sono inadeguate o inefficaci (vedere Raninen c. la Finlandia, 16 dicembre 1997, § 41 Relazioni di Sentenze e Decisioni 1997-VIII). Segue che la ricerca di simile via di ricorso avrà conseguenze per l’identificazione del “definitivo decisione” e, corrispondentemente, per il calcolo del punto iniziale per la gestione della nroma dei sei mesi (vedere, per esempio, Kucherenko c. Unkraine, (il dec.) n. 41974/98, 4 maggio 1999, e Prystavska c. l’Ucraina (il dec.), n. 21287/02, 17 dicembre 2002).
35. La Corte osserva che, nella presente causa, il richiedente portò due set di procedimenti a relativamente lo stesso tempo.
Il primo iniziato con una richiesta depositata 24 agosto 2009 contro la decisione di 12 agosto 2009 che riguarda la sua detenzione preventiva. La richiesta fu respinta col giudice di ricorso 7 settembre 2009. 5 ottobre 2009 il richiedente fece appello questa decisione di fronte al Terza Istanza Penale, comunque il suo ricorso incluse anche un’azione di reclamo contro l’ordine di estradizione di supervened di 18 settembre 2009. Il Terza Istanza Penale respinse le sue azioni di reclamo 20 novembre 2009. Fondò che l’azione di reclamo riguardo all’estradizione era prematura, e che l’azione di reclamo riguardo alla detenzione preventiva era infondata sui meriti. Così, la decisione sulla detenzione preventiva divenne definitiva.
Il secondo set di procedimenti fu iniziato con una richiesta depositata 29 settembre 2009 contro l’estradizione ordini di 18 settembre 2009, da che cosa il richiedente reiterò gli argomenti resi nella sua richiesta precedente, vale a dire che di 24 agosto 2009 in riguardo della sua detenzione preventiva. Questa richiesta fu respinta col giudice di ricorso 23 novembre 2009 come essendo sostanzialmente lo stesso come che decise 20 novembre 2009 con lo stesso giudice. 17 dicembre 2009 il richiedente fece appello di fronte al Terza Istanza Penale che ha archiviato la causa come essendo mal-fondato manifestamente 8 febbraio 2010.
36. La Corte nota un elemento considerevole di confusione all’interno dell’ambito dei procedimenti nazionali, sia nelle richieste presentate col richiedente e nelle decisioni delle corti. Piuttosto separatamente dal fatto che il richiedente fece ripetutamente gli stessi argomenti nell’ambito di procedimenti diversi, la corte nota in particolare, che la richiesta di ricorso del richiedente di 17 dicembre 2009 determinato che era un ricorso contro la decisione di 23 novembre che respinge la sua richiesta di 5 ottobre 2009. La corte nazionale reiterò quel la dichiarazione. Comunque, la Corte osserva che la decisione di 23 novembre 2009 aveva respinto la richiesta di 29 settembre 2009 e non che di 5 ottobre 2009. Effettivamente la richiesta di 5 ottobre 2009 già era stata decisa con una definitivo sentenza del Terza Istanza Penale datò 20 novembre 2009. È anche di preoccupazione che la corte nazionale nel secondo set di procedimenti ha omesso prendere nota del fatto che nel primo set di procedimenti una parte della richiesta era stata respinta come essendo prematuro.
37. Ciononostante, la Corte esaminerà la sostanza dei due set di procedimenti. La Corte non accetta l’osservazione del richiedente come alla natura distinta dell’argomento di quelli procedimenti. Effettivamente in ambo i procedimenti lui reiterò gli stessi punti in riguardo alle sue due azioni di reclamo, vale a dire la detenzione preventiva e l’ordine di estradizione. Segue che la questione fu portata due volte di fronte alle stesse giurisdizioni, mentre reiterando, in sostanza gli stessi argomenti. Comunque, la Corte osserva che la sentenza di 20 novembre 2009 aveva respinto l’azione di reclamo del richiedente contro l’ordine di estradizione come essendo prematuro, l’azione di reclamo che ancora è pendente di fronte al giudice nel secondo set di procedimenti. Così, in riguardo di che azione di reclamo, la Corte è della prospettiva che il richiedente aveva i motivi legittimi per aspettare la fine del secondo set di procedimenti. Perciò, la Corte considera che il secondo set di procedimenti era ripetitivo e privo di prospettive del successo (vedere Società di Barc Ltd v Malta, (il dec). n. 38478/06, 21 settembre 2010) solamente in finora come sé riguardò l’azione di reclamo riguardo alla detenzione preventiva di fronte all’ordine di estradizione che era stato deciso definitivamente nel primo set di procedimenti.
38. Segue che, la sentenza di 8 febbraio 2010 non può portare l’azione di reclamo relativo alla detenzione preventiva del richiedente di fronte all’ordine di estradizione all’interno del tempo-limite dei sei mesi stabilito nell’ Articolo 35 § 1 della Convenzione. La decisione “definitiva” a livello nazionale in cui a questo riguardo si deve considerare la Terza Istanza Penale, decisione del 20 novembre 2009 notificata 1 dicembre 2009, perciò più di sei mesi prima della data di introduzione della richiesta (2 agosto 2010).
39. Segue che l’azione di reclamo sotto Articolo 5 § 1 della detenzione preventiva del richiedente di fronte all’estradizione è fuori termini e deve essere respinto in conformità con Articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
40. Come all’azione di reclamo riguardo alla detenzione collegata all’ordine di estradizione, la Corte considera la decisione di 8 febbraio 2010 come la scorsa decisione nazionale. L’eccezione del Governo è respinta perciò.
41. Segue che questa azione di reclamo non è mal-fondata manifestamente all’interno del significato di Articolo 35 § 3 (un) della Convenzione. Non è inammissibile su qualsiasi gli altri motivi. Deve essere dichiarato perciò ammissibile.
2. Meriti
(a) Le osservazioni delle parti
42. Il richiedente si lamentò contro il San Marino in relazione all’illegalità del suo ordine di estradizione come un risultato delle irregolarità procedurali relativo all’estradizione. Lui dibatté che la Convenzione del 1939 era applicabile alla sua estradizione e non la Convenzione del 1957 alla quale aderì San Marino dopo che i suoi procedimenti di estradizione erano iniziati. Lui si lamentò che la richiesta di estradizione non era stata presentata all’autorità attinente, in che era stato presentato col Ministero italiano al CL e non con canali diplomatici al RC. Seguì che la sua estradizione e trasferisce alle autorità italiane era stato illegale.
43. Per le ragioni sostenute con le corti nazionali, il Governo di San Marino considerò, che la Convenzione del 1957 era stata applicabile alla causa presente, e che il richiedente era stato detenuto sotto Articolo 5 § 1(f). La legge era stata accessibile e prevedibile. Inoltre, i procedimenti furono coperti con salvaguardie procedurali, in che, secondo causa-legge di San Marino, salvaguardie che fecero domanda a procedimenti penali ed interni (come il diritto ad assistenza legale, essere ascoltato e fare appello) anche fece domanda a richieste internazionali che concernono misure precauzionali e coercitive.
(b) la valutazione della Corte
i. Principi Generali
44. La Corte reitera che sulla questione se la detenzione è “legale”, incluso se si attiene con “una procedura prescritta dalla legge” all’interno del significato dell’ Articolo 5 § 1, la Convenzione si riferisce di nuovo essenzialmente a legge nazionale, incluso articoli di diritto internazionale pubblico applicabile nello Stato riguardato (vedere, mutatis mutandis, Radio di Groppera AG ed Altri c. Svizzera, 28 marzo 1990 la Serie Un n. 173, § 68; Öcalan c. la Turchia [GC], n. 46221/99, §§ 83, 90 ECHR 2005-IV; e Weber e Saravia c. la Germania (il dec.), n. 54934/00, § 87 29 giugno 2006). La Convenzione posa in giù l’obbligo per adattare agli effettivi ed articoli procedurali di legge nazionale. Comunque, richiede in oltre che qualsiasi la privazione della libertà dovrebbe essere coerente col fine di Articolo 5, vale a dire proteggere individui dall’arbitrarietà (vedere Chahal c. il Regno Unito, 15 novembre 1996, Relazioni di Sentenze e 1996-V di Decisioni § 118; Čonka c. il Belgio, n. 51564/99, § 39 ECHR 2002-io; e Öcalan, citata sopra, § 83).
45. È nel primo posto per le autorità nazionali, notevolmente le corti, interpretare e fare domanda diritto nazionale. Comunque, poiché sotto Articolo 5 § 1 inosservanza con diritto nazionale comporta una violazione della Convenzione, segue che la Corte può e dovrebbe esercitare un certo potere per fare una rassegna se questa legge si è stata attenuta con (vedere Bozano c. Francia, 18 dicembre 1986 la Serie Un n. 111, § 58; e Öcalan, citata sopra, § 84).
46. La Corte prima ha accettato che un trattato bilaterale o internazionale che è parte dell’ordine legale e nazionale, è capace di servizio come una base legale per procedimenti di estradizione e per la detenzione con una prospettiva all’estradizione (vedere Soldatenko c. l’Ucraina, n. 2440/07, § 112 23 ottobre 2008). Articolo 5 § 1 (f) della Convenzione, comunque anche richiede che la detenzione con una prospettiva all’estradizione dovrebbe essere effettuata “nella conformità con una procedura prescritta con legge.” Nel posare in giù che qualsiasi la privazione della libertà deve essere effettuata “nella conformità con una procedura prescritta con legge”, Articolo 5 § 1 riferisce anche il “qualità della legge”, costringendolo ad essere compatibile con l’articolo di legge, un concetto inerente in tutti gli Articoli della Convenzione. “Qualità di legge” in questo senso implica che dove una legge nazionale autorizza privazione della libertà deve essere sufficientemente accessibile, preciso e prevedibile nella sua richiesta per evitare ogni rischio dell’arbitrarietà (vedere Khudoyorov c. la Russia, n. 6847/02, § 125 ECHR 2005-X (gli estratti); Ječius c. la Lituania, n. 34578/97, § 56 ECHR 2000-IX; Baranowski c. la Polonia, n. 28358/95, §§ 50-52 ECHR 2000-III; ed Amuur, citata sopra). La Corte considererà se questo requisito fu soddisfatto, col particolare riferimento alle salvaguardie previste col sistema nazionale (vedere Dougoz c. la Grecia, n. 40907/98, § 54 ECHR 2001-II).
ii. L’applicazione alla causa presente
47. La Corte considera che la detenzione del richiedente corrispose alla detenzione con una prospettiva all’estradizione e perciò ricadeva sotto l’ Articolo 5 § 1 (f) della Convenzione. La Corte deve determinare perciò se la detenzione era “legale”, incluso se si attenne con “una procedura prescritta con legge” quale riferisce principalmente alla qualità di requisito di legge.
48. La Corte nota che la Convenzione del 1939 e la Convenzione del 1957 furono fatte domanda a stadi diversi della procedura di estradizione del richiedente. Sembrò non essere indicazione chiara come a che delle Convenzioni attinenti fatte domanda alla causa presente che era stata lasciata alla discrezione delle autorità ed al susseguente, nuovo, interpretazione delle corti nazionali. Tenendo presente l’incertezza come a che dei due testi attinenti era applicabile, la Corte lo trova difficile accettare che l’ordinamento giuridico offrì una richiesta precisa e prevedibile della legge.
49. Inoltre, anche nell’evento che la Corte doveva accettare l’osservazione del Governo che la Convenzione del 1957, mentre essendo parte dell’ordine legale e nazionale, era capace di servizio come una base legale per procedimenti di estradizione e per la detenzione con una prospettiva all’estradizione (vedere, mutatis mutandis, Soldatenko c. Ucraina, n. 2440/07, § 112 del 23 ottobre 2008) da un certo onwards della data, la Corte nota, che piuttosto separatamente dal regolare gli effettivi e requisiti procedurali per la richiesta di estradizione ed i tempo-limiti della detenzione, la Convenzione del 1957, particolarmente il suo Articolo 22 (vedere paragrafo 29 sopra), si riferì di nuovo a diritto nazionale in relazione agli articoli che regolano la procedura di estradizione. Così, la Convenzione del 1957 non previde per una procedura comprensiva per essere seguito nello Stato richiesto che potrebbe offrire salvaguarda contro l’arbitrarietà.
50. La Corte deve esaminare perciò se le altre disposizioni di legge di San Marino offrirono tale procedura. La Corte osserva che legge di San Marino a riguardo dell’estradizione è limitata ad una sola disposizione effettiva, vale a dire Articolo 8 del Codice Penale del San Marino (vedere paragrafo 26 sopra). Ne segue che legge di San Marino non conteneva nessuna norma a riguardo della procedura da attuarsi nel contesto delle estradizioni e non prevedeva una procedura che avrebbe potuto offrire qualsiasi salvaguardia contro l’arbitrarietà. Accettando anche che le certe salvaguardie procedurali furono trasposte dalle questioni penali a procedimenti di estradizione, siccome dibattuto col Governo ed ammesso con le corti nazionali, questo non basta concludere che là esistè una legge nazionale, mentre adempiendo alla qualità dei requisiti di legge, regolando questa procedura.
51. Le considerazioni precedenti sono sufficienti per la Corte per concludere che, al tempo della causa presente, legislazione di San Marino non previde per una procedura che era sufficientemente accessibile, preciso e prevedibile nella sua richiesta per evitare il rischio della detenzione arbitraria l’estradizione pendente. Segue che la detenzione del richiedente come un risultato dell’ordine di estradizione di 18 settembre 2009 in San Marino non si era attenuta con una procedura prescritta con legge.
52. C’è stata di conseguenza una violazione di Articolo 5 § 1 (f) della Convenzione.
B. Le azioni di reclamo contro l’Italia
53. Il richiedente si lamentò che la richiesta di estradizione non era stata presentata all’autorità attinente. Inoltre, la sua estradizione aveva avuto luogo mentre lui era contenuto illegalmente in detenzione. Seguì che la sua estradizione, e trasferisce alle autorità italiane e la detenzione susseguente era stato illegale.
54. La Corte nota che la detenzione del richiedente in Italia aveva la sua base nell’ordine del tribunale di Roma di 3 luglio 2009 ed aveva il fine di portare il richiedente di fronte all’autorità legale e competente su ragionevole sospetto di avere commesso un reato (Articolo 5 § 1 (c)). La legalità di che ordine non è stato fissato in questione col richiedente (vedere, un contrario, Stefani c. il Malta (n. 1), n. 11956/07, § 79 21 aprile 2009).
55. Segue che, presumendo anche che questa azione di reclamo contro l’Italia non è inammissibile per la non-esaurimento, l’azione di reclamo è mal-fondata manifestamente e deve essere respinta in conformità con Articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
56. Nella misura in cui l’azione di reclamo contro l’Italia può riferirsi al periodo di detenzione a San Marino, la Corte reitera che, un atto, che è stato istigato da un paese richiedente sulla base di un suo proprio diritto nazionale e seguito dal paese richiesto in risposta ai suoi obblighi di trattato, può essere attribuito al paese richiedente (nella causa presente l’Italia) nonostante che l’atto fu eseguito dal paese richiesto (nella causa presente San Marino) (vedere Stefani c. Malta (n. 1), citata sopra, § 52). Comunque, la Corte nota che, mentre è vero che l’azione di reclamo può impegnare la responsabilità dell’Italia sotto la Convenzione, e che la responsabilità posò con l’Italia per assicurare che la garanzia di arresto e richiesta di estradizione erano valide come una questione di legge italiana, sia effettivo e procedurale, l’illegalità nella causa presente, diversamente da nella causa di Stefani, non sorga dall’inadempienza con requisiti giuridici nazionali italiani. L’illegalità sorse come un risultato della qualità di legge di San Marino sulla questione. In conseguenza, la Corte considera, che nelle circostanze della causa presente, la responsabilità dell’Italia non può essere impegnata.
57. Segue che, presumendo anche che questa azione di reclamo contro l’Italia non è inammissibile per la non-esaurimento di via di ricorso nazionali, o alternativamente per inadempienza con la norma dei sei mesi decide, la detenzione in San Marino essendo terminata il 19 settembre 2009, l’azione di reclamo è incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione all’interno del significato di Articolo 35 § 3 e deve essere respinta in conformità con Articolo 35 § 4.
II. ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE DELLA CONVENZIONE
58. Il richiedente si lamentò sotto l’Articolo 6 e 17 della Convenzione sotto, a riguardo della sua estradizione che sostiene che ambo gli Stati siano responsabili per le irregolarità procedurali (come i ritardi nel richiedere l’ordine e la mancanza di notificazione dell’ordine di estradizione) quale accadde nei suoi procedimenti di estradizione.
59. La Corte reitera che procedimenti di estradizione non concernono una controversia (“la contestazione”) sui diritti civili di un richiedente ed obblighi (vedere, inter l’alia, RAF c. la Spagna (dec parziale.), n. 53652/00, ECHR 2000-XI; ed A.B. c. la Polonia (il dec.), n. 33878/96, 18 ottobre 2001). Sé ulteriore richiama che le parole “la determinazione… di un’accusa criminale” in Articolo 6 § 1 della Convenzione riferiscono alla piena elaborazione di esaminare la colpa di un individuo o l’innocenza in riguardo di un reato penale, e non soltanto, siccome è la causa in procedimenti di estradizione, all’elaborazione di determinare se o non una persona può essere estradata ad un paese estero (vedere, fra altri Mamatkulov ed Askarov c. la Turchia [GC], N. 46827/99 e 46951/99, § 82 ECHR 2005-io).
60. Articolo 6 non è finora perciò, applicabile alla causa presente in come il richiedente si lamentò dell’equità dei procedimenti di estradizione (vedere, mutatis mutandis, Al-Moayad c. la Germania, (il dec.), 20 febbraio 2007).
61. Segue che questa parte della richiesta è ratione materiae incompatibile con le disposizioni della Convenzione all’interno del significato di Articolo 35 § 3 della Convenzione e deve essere respinta facendo seguito al suo Articolo 35 § 4.
62. Come all’azione di reclamo sotto Articolo 17 della Convenzione, la Corte considera, che questa azione di reclamo non va oltre le dichiarazioni summenzionate di violazioni di altre disposizioni della Convenzione e perciò nessun problema deriva Articolo 17 corretto sotto.
63. In conclusione, la Corte considera, che questa azione di reclamo è mal-fondata manifestamente e deve essere respinta in conformità con Articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
64. Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
65. Il richiedente non presentò nessuna rivendicazione per la soddisfazione equa.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Dichiara l’azione di reclamo sotto Articolo 5 § 1 riguardo alla detenzione del richiedente, in San Marino collegata all’ordine di estradizione ammissibile ed il resto della richiesta contro San Marino e l’Italia inammissibile;

2. Sostiene che c’è stata una violazione dell’ Articolo 5 § 1 della Convenzione.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 26 giugno 2012, facendo seguito Decidere 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente
In conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e Articolo 74 § 2 degli Articoli di Corte, l’opinione separata di Giudice Ziemele è annessa a questa sentenza.
J.C.M.
S.Q.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE ZIEMELE
1. Io concordo con la Camera sta trovando che c’è stata una violazione di Articolo 5 § 1 (f) con riguardo ad alle circostanze della detenzione del richiedente susseguente all’ordine di estradizione di 18 settembre 2009. Io non condivido pienamente comunque, il ragionamento della Camera, in particolare quello nei paragrafi 48-50 della sentenza.
2. Al primo posto, il centro della causa può essere restretto in giù ad una semplice questione regolata con gli articoli del diritto internazionale di trattati. Nel 1939 San Marino e l’Italia conclusero una Convenzione Bilaterale sull’Amicizia e sul Buon Vicinato, Articoli 22 e 23 di che espose la procedura da seguire per richieste di estradizione. Nel 2009 San Marino ratificò la Convenzione europea sull’Estradizione del 1957. Su accessione San Marino presentò una riserva, qualche cosa che la Convenzione di Estradizione concede in relazione ad Articolo 28 di quel la Convenzione. Articolo 28 set fuori il principio generale che: “Questa Convenzione può, a riguardo di quei paesi al quale si applica, sostituire le disposizioni di qualsiasi trattati bilaterali, convenzioni o accordi l’estradizione governante fra qualsiasi due Parti Contraenti.” La Convenzione non proibisce concludendo le altre convenzioni se loro facilitano la richiesta dei principi della Convenzione del 1957.
3. Nella sua riserva San Marino affermò che la Bilaterale del 1939 Convenzione fra San Marino e l’Italia avrebbe continuato ad applicarsi. Per ammissione, questo prevedeva disposizioni più favorevoli a soggetti individuali che a richieste di estradizione. In qualsiasi l’evento, e separatamente da qualsiasi l’analisi della sostanza della Convenzione Bilaterale e la compatibilità della riserva del San Marino con l’oggetto e fine della Convenzione del 1957, la questione preliminare che necessitava risposta dalle autorità nazionali in San Marino in questa causa era se la Convenzione del 1939 si applicava in relazione al richiedente in seguito alla riserva di San Marino alla Convenzione del 1957? La Convenzione di Vienna del 1969 sulla Legge di Trattati contiene gli articoli principali riguardo a riserve a trattati ed eccezioni inoltre. L’articolo attinente e principale è esposto in Articolo 21 che prevede: “Quando un obiettando Statale ad una riserva non ha opposto l’entrata in vigore del trattato fra sé e lo Stato che riserva, le disposizioni alle quali riferisce la riserva non fanno domanda come fra gli Stati del due alla misura della riserva.” Recentemente la Commissione del Diritto internazionale adottò una Guida alla Praica sulle Riserve e Trattati nei quali è fornita la seguente definizione:
“Eccezione ‘’ si intende una dichiarazione unilaterale, comunque nominata o citata, fatta da un Stato o un’organizzazione internazionale in risposta ad una riserva formulata da un’altra organizzazione Statale o internazionale, da cui lo Stato precedente od organizzazione stabilisce precludere la riserva dall’avere i suoi effetti voluti o altrimenti opporre la sua riserva (vedere Annuario della Diritto internazionale Commissione, 2011, vol. II, Parte Due).”
È importante sapere se Italia ha obiettato formalmente alla riserva di San Marino. Sembra dalle informazioni disponibili sul sito web dell’ Ufficio trattati del Consiglio di Europa che Italia non ha obiettato alla riserva. Questo vuole dire che l’Articolo 28 si applica correttamente in relazioni fra San Marino e l’Italia con la riserva di San Marino. In altre parole, la Convenzione del 1939 si applica a relazioni fra quei due paesi oltre alla Convenzione del 1957.
4. Io considero, perciò, che sarebbe stato più appropriato per attrarre attenzione nella sentenza all’obbligo del San Marino chiaramente stabilire la sfera dei suoi obblighi internazionali in riguardo dell’estradizione. Certamente, le autorità attinenti dovrebbero essere consapevoli della pratica dello Stato in rapporti internazionali ed in tale importante questione come riserve a trattati. È anche difficile capire perché, nelle loro osservazioni alla Corte, il Governo non è chiaro su dove loro stanno in piedi in relazione alla loro propria riserva alla Convenzione del 1957. Che in se stesso è sufficiente per trovare problemi nella richiesta di Articolo 5.
5. Comunque, io non considero l’interezza delle norme del diritto internazionale e nazionale disponibili sull’estradizione disciplinanti a San Marino come problematica. Ciononostante, è vero che se c’è un problema a livello nazionale con l’applicazione diretta del diritto internazionale, gli Stati tendono ad adottare invece un statuto nazionale comprensivo. San Marino ha bisogno comunque, di risolvere la questione se desidera mantenere la sua riserva all’ Articolo 28 della Convenzione del 1957, poiché questo rimane un’importante base per l’incertezza legale.

Testo Tradotto

Conclusion : Remainder inadmissible Violation of Article 5 – Right to liberty and security (Article 5-1 – Lawful arrest or detention Procedure prescribed by law – Article 5-1-f – Extradition)

THIRD SECTION

CASE OF TONIOLO v. SAN MARINO AND ITALY

(Application no. 44853/10)

JUDGMENT

STRASBOURG

26 June 2012

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Toniolo v. San Marino and Italy,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Chamber composed of:
Josep Casadevall, President,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, judges,
and Santiago Quesada, Section Registrar,
Having deliberated in private on 29 May 2012,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 44853/10) against the Italian Republic and the Republic of San Marino lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian national, OMISSIS (“the applicant”), on 2 August 2010.
2. The applicant was represented by OMISSIS, a lawyer practising in Bologna, Italy. The San Marinese Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr Lucio L. Daniele and their Co-Agent Mr Guido Bellatti Ceccoli.
3. The applicant alleged that his preventive detention and subsequent extradition breached his rights under Article 5 § 1.
4. On 14 March 2011 the application was communicated to the Government of San Marino. It was also decided to rule on the admissibility and merits of the application at the same time (Article 29 § 1).
5. The Italian Government, who had been notified by the Registrar of their right to intervene in the proceedings (Article 36 § 1 of the Convention and Rule 44), indicated that they did not intend to do so.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
6. The applicant, an Italian national, was born in 1949 and lives in San Marino.
A. The extradition request
7. On 10 August 2009, the Prosecutor of the Rome Tribunal informed the Italian Ministry of Justice and the San Marino Tribunal, that criminal proceedings had been instituted against the applicant (an Italian citizen resident in San Marino) for, inter alia, money laundering. He further informed them that by a decision of 3 July 2009 the Rome Tribunal had ordered his preventive detention. The prosecutor therefore requested the San Marino judicial authorities to extradite the applicant and place him in preventive detention on the basis of the bilateral Convention on Friendship and Good Neighbourhood between Italy and San Marino of 1939 (the 1939 Convention). At the same time he requested the Italian Ministry to authorise the extradition request.
8. By a decision of 12 August 2009 the Commissario della Legge (CL) accepted the request and ordered the applicant’s arrest and preventive detention pending his extradition, on the basis of the 1939 Convention, noting, moreover, that San Marino had also ratified the European Convention on Extradition of 1957 (the 1957 Convention).
9. On the same day the applicant was notified of the order and arrested.
10. On 14 August 2009, pending the official request by the Italian Ministry of Justice according to Article 22 of the 1939 Convention, the CL requested the Capitani Reggenti (CR) to authorise the extradition, noting that the relevant requirements were fulfilled. No reply was received.
11. On 20 August 2009 the applicant and his lawyer were heard in relation to his extradition. On the same day, the CL rejected a request by the applicant for house arrest on the basis of the 1939 Convention.
12. On 26 August 2009 the Secretary of State informed the CL about a note verbal from the Italian embassy of 20 August 2009 which noted that San Marino had become a party to the 1957 Convention on 16 June 2009 and that therefore the Italian request would be submitted within the 40 days stipulated in the 1957 Convention. Moreover, the note verbal requested the extension available under the said Convention, in the event that it became necessary.
B. The subsequent proceedings
13. On 24 August 2009 the applicant complained against the decision of 12 August 2009 (paragraph 8 above) in so far as there had been no urgent reasons under the 1939 Convention, which in his view was applicable to the present extradition, justifying preventive detention.
14. On 7 September 2009 the appeal judge dismissed this complaint. The court considered that the preventive measure was to facilitate extradition. It considered the element of urgency to be linked to the risk of absconding and that one had to take account of the geographical situation of San Marino. The court held that the basis of the detention was the arrest warrant of 12 August 2009 which it was thereby confirming, however, modifying the applicable rules in that such orders were to be governed by the 1957 Convention which had to apply to the present extradition. While it was true that the first steps of the extradition process had been in accordance with the 1939 Convention and the subsequent ones with the 1957 Convention; it was also true that San Marino had made a reservation, when ratifying the 1957 Convention, to the effect that its bilateral agreement would prevail. However, Italy had not made such a reservation or acknowledged the San Marino one.
15. On the same day, 7 September 2009, the applicant requested, under the 1939 Convention, to be released on the expiry of 30 days from his arrest, if the extradition request and relevant documents were not submitted.
16. On 11 September 2009 this request was rejected by the CL, holding that the 1957 Convention, which prevailed over the 1939 Convention, stipulated a maximum of 40 days.
C. The extradition
17. On 18 September 2009 the CL informed the CR of the extradition request and relevant documents submitted by the Italian Ministry of Justice on the same day. He confirmed that the conditions of the 1957 Convention were fulfilled and therefore requested the authorisation of the extradition. On the same day the CR gave its authorisation on the basis of the 1957 Convention and the CL ordered the applicant’s extradition, which took place the following day.
18. On 19 September 2009 at 12.50 a.m. the applicant was picked up and ten minutes later notified of the extradition order which he refused to sign claiming it should be submitted to his lawyer. He was transferred to the Italian police at 2.45 p.m. and at 4.15 p.m. the extradition order was notified to one of his lawyers.
D. The ensuing parallel proceedings
1. The first set of proceedings
19. On 5 October 2009 the applicant lodged an application (ex art 56 c.p.p.) with the Terza Istanza Penale against the appeal judge’s order of 7 September 2009 (confirming the order of 12 August 2009 concerning preventive detention – paragraph 14 above) and the extradition order of 18 September 2009. In relation to the former he argued that he was not a dangerous individual, there was no risk of absconding or altering evidence, no need to protect the community, that the charges brought forward by the Italian Government were unfounded and that the extradition request had not been properly submitted. In respect of the extradition, he claimed, inter alia, that it had been vitiated since it had been requested on the basis of the 1939 Convention and not the 1957 Convention, which could not apply in view of the reservation by San Marino to the effect that its bilateral agreements would prevail. Moreover, the entire procedure had been tainted by illegality, the rights of the defence had been breached in that the applicant had not been heard nor were his lawyers notified or allowed access to the applicant at the time of the extradition. He also referred back to the submissions made on 24 August 2009.
20. By a judgment of 20 November 2009 (notified on 1 December 2009) the Terza Istanza Penale held that it could not take cognisance of the complaint against the extradition order as this was still pending before the appeal judge at second instance (see below). As to the rest, it reiterated that while it was true that the first steps of the extradition process had been in accordance with the 1939 Convention and the subsequent ones with the 1957 Convention; it was also true that San Marino had made a reservation, when ratifying the 1957 Convention, to the effect that its bilateral agreement would prevail. However, Italy had not made such a reservation or acknowledged the San Marino one. This, thus, led to a situation where for San Marino the 1939 Convention applied and for Italy the 1957 Convention applied. This was clearly unworkable. Thus, it was obvious that the reservation could only apply if both States had coinciding declarations. As to the decision to keep the applicant in preventive detention the court found that the CL’s decision had been a legitimate exercise of discretion in which the CL had considered the seriousness of the offences, the evidence presented and any other conditions relevant to the aim of successfully extraditing the applicant. Therefore, the conditions for the application of such a measure were fulfilled under both Conventions. Moreover, it could not be said that the extradition process had caused the applicant prejudice at any time. The process had been in conformity with the Italian request and the relevant Conventions at different stages. This constituted a legitimate basis for the entire extradition proceedings including the duration of the detention. Thus, it further confirmed the order of arrest of 12 August 2009 and the decision of the appeal judge of 7 September 2009, which were thereby definitive.
2. The second set of proceedings
21. On 29 September 2009 (a few days before the start of the first set of proceedings mentioned above), the applicant had lodged an application (ex art 56 c.p.p. and art 30 of Law 30/07/2009 no.104) before the appeal judge against the extradition order of 18 September 2009. His application started by reiterating the arguments made in his submissions of 24 August 2009 (regarding preventive detention). He further argued, inter alia, that he had been extradited without being heard and without being notified of the authorisations relevant to such procedure except for the order of 18 September 2009, and pointed to other irregularities which vitiated the request such as the application of two Conventions which had different formal requirements. He also reiterated other issues raised in his submissions of 24 August 2009.
22. The application was rejected on 23 November 2009 (a few days after the above mentioned final judgment of 20 November 2009). The court noted that the object of the application was the same as that made in another application. The objection to the execution of the applicant’s extradition order of 18 September 2009 was identical in both proceedings. The objection against the decision of 12 August 2009 was inadmissible not quite on the basis that it was being contested in another forum, but particularly because the arguments brought forward were the same in both fora.
23. On 17 December 2009 the applicant appealed to the Terza Istanza Penale against this decision. The applicant stated that he was appealing the decision of 23 November 2009 which had rejected his appeal of “5 October 2009”. He argued, inter alia, that he had been extradited without being heard and without being notified of the authorisations relevant to such procedure except for the order of 18 September 2009, and pointed to other irregularities which vitiated the request such as the application of two Conventions which had different formal requirements, and the issues raised in his submissions of 24 August 2009. In consequence he considered that the extradition had to be considered invalid.
24. By a judgment of 8 February 2010 the Terza Istanza Penale considered this application to refer to all the steps of the extradition proceedings, as it reiterated the same grounds aired previously in different phases of the proceedings, including those before the same judge in the Terza Istanza Penale. The court held that, as to the notification, both the applicant and his lawyers had been informed of the arrest order dated 12 August 2009 on the same day, and the Italian ordinance on which the arrest order was based had been notified the subsequent day. Following that, the applicant’s lawyers had had full access to him while in detention and to all the relevant documents in the proceedings. The applicant had been heard in a hearing and had made use of multiple remedies in respect of every step of the proceedings. The court reiterated that all these proceedings had been governed by the 1957 Convention, as the prevailing instrument and that any order based on the 1939 Convention had not prejudiced the applicant in his right to liberty. On the substance it considered that there had been sufficient logical and juridical justification to accept the Italian request for extradition which had been submitted including all the relevant and necessary elements according to the relevant international legal texts. Lastly, the Terza Istanza Penale noted that the appeal judge had upheld the prosecutor’s objections that there had been nothing new in this application which was therefore inadmissible. Bearing in mind all the above, it considered the appeal manifestly ill-founded and confirmed the order of 18 September 2009 for the applicant’s extradition.
E. The applicant’s position after his extradition
25. On 12 February 2010 the Italian courts released the applicant following the expiration of the time-limits of detention prescribed by law.
II. RELEVANT DOMESTIC AND INTERNATIONAL LAW
A. Relevant domestic texts
26. Article 8 of the Criminal Code of San Marino, in so far as relevant, reads as follows:
“Extradition is regulated by means of international conventions, and in the event that they do not so provide, by San Marino law. Extradition of persons found in the territory of San Marino is allowed on the fulfilment of the following conditions:
1. That the fact constitutes an offence under both the law of San Marino and the law of the requesting State.
2. That the crime, the penalty or the relevant measures are not extinct in the law of any of the two States.
3. That the criminal proceedings can be brought in the courts of both States.
4. That the request does not relate to a citizen of San Marino, unless it was so expressly allowed by international conventions.
5. That it does not concern political crimes or crimes related to the latter, or to military crimes exclusively, or that it appears that the extradition is wanted solely for political grounds (…).”
B. Relevant international texts
1. The Bilateral Convention on Friendship and Good Neighbourhood between Italy and San Marino of 1939
27. Article 22 of the 1939 Convention, in so far as relevant, reads as follows:
“The extradition request shall be directly submitted by the competent judicial authority of the requesting state to the requested state. (…) The extradition request and extradition order must be authorized in Italy by the Justice Ministry and in San Marino by the Reggenza (RC).” (Summary unofficial translation).
28. Article 23 of the 1939 Convention, in so far as relevant, reads as follows:
“When a request for extradition is submitted all the necessary measures must be taken to ensure its execution. An arrested person will be detained until a decision on the extradition is taken and if this is decided until the extradition. Provisional arrest may be ordered on the basis of a declaration (referring to certain conditions, such as existence of an arrest warrant) or on the basis of a published wanted criminals list, in cases of urgency. The provisional detainee will be set free within one month from his arrest if by then the extradition request and the relevant documents have not reached the requested party. This term may be prolonged to two months if the person to be extradited is identified as a dangerous criminal or if the arrest was based exclusively on a published wanted criminals list. The individual’s release does not prejudice his or her extradition once the relevant request and documents have been received.” (Summary unofficial translation).
2. The European Convention on Extradition (1957)
29. The relevant articles read as follows:
Article 12 – The request and supporting documents
“(1) The request shall be in writing and shall be communicated through the diplomatic channel. Other means of communication may be arranged by direct agreement between two or more Parties.
(2) The request shall be supported by:
a) the original or an authenticated copy of the conviction and sentence or detention order immediately enforceable or of the warrant of arrest or other order having the same effect and issued in accordance with the procedure laid down in the law of the requesting Party;
b) statement of the offences for which extradition is requested. The time and place of their commission, their legal descriptions and a reference to the relevant legal provisions shall be set out as accurately as possible; and
c) copy of the relevant enactments or, where this is not possible, a statement of the relevant law and as accurate a description as possible of the person claimed, together with any other information which will help to establish his identity and nationality. ”
Article 16 – Provisional arrest
“In case of urgency the competent authorities of the requesting Party may request the provisional arrest of the person sought. The competent authorities of the requested Party shall decide the matter in accordance with its law.
The request for provisional arrest shall state that one of the documents mentioned in Article 12, paragraph 2.a, exists and that it is intended to send a request for extradition. It shall also state for what offence extradition will be requested and when and where such offence was committed and shall so far as possible give a description of the person sought.
A request for provisional arrest shall be sent to the competent authorities of the requested Party either through the diplomatic channel or direct by post or telegraph or through the International Criminal Police Organisation (Interpol) or by any other means affording evidence in writing or accepted by the requested Party. The requesting authority shall be informed without delay of the result of its request.
Provisional arrest may be terminated if, within a period of 18 days after arrest, the requested Party has not received the request for extradition and the documents mentioned in Article 12. It shall not, in any event, exceed 40 days from the date of such arrest. The possibility of provisional release at any time is not excluded, but the requested Party shall take any measures which it considers necessary to prevent the escape of the person sought.
Release shall not prejudice re-arrest and extradition if a request for extradition is received subsequently.”
Article 18 – Surrender of the person to be extradited
“The requested Party shall inform the requesting Party by the means mentioned in Article 12, paragraph 1, of its decision with regard to the extradition.
Reasons shall be given for any complete or partial rejection.
If the request is agreed to, the requesting Party shall be informed of the place and date of surrender and of the length of time for which the person claimed was detained with a view to surrender.
Subject to the provisions of paragraph 5 of this article, if the person claimed has not been taken over on the appointed date, he may be released after the expiry of 15 days and shall in any case be released after the expiry of 30 days. The requested Party may refuse to extradite him for the same offence.
If circumstances beyond its control prevent a Party from surrendering or taking over the person to be extradited, it shall notify the other Party. The two Parties shall agree a new date for surrender and the provisions of paragraph 4 of this article shall apply.”
Article 22 – Procedure
“Except where this Convention otherwise provides, the procedure with regard to extradition and provisional arrest shall be governed solely by the law of the requested Party.”
Article 26 – Reservations
“Any Contracting Party may, when signing this Convention or when depositing its instrument of ratification or accession, make a reservation in respect of any provision or provisions of the Convention.
Any Contracting Party which has made a reservation shall withdraw it as soon as circumstances permit. Such withdrawal shall be made by notification to the Secretary General of the Council of Europe.
A Contracting Party which has made a reservation in respect of a provision of the Convention may not claim application of the said provision by another Party save in so far as it has itself accepted the provision.”
Article 28 – Relations between this Convention and bilateral Agreements
“This Convention shall, in respect of those countries to which it applies, supersede the provisions of any bilateral treaties, conventions or agreements governing extradition between any two Contracting Parties.
The Contracting Parties may conclude between themselves bilateral or multilateral agreements only in order to supplement the provisions of this Convention or to facilitate the application of the principles contained therein.
Where, as between two or more Contracting Parties, extradition takes place on the basis of a uniform law, the Parties shall be free to regulate their mutual relations in respect of extradition exclusively in accordance with such a system notwithstanding the provisions of this Convention. The same principle shall apply as between two or more Contracting Parties each of which has in force a law providing for the execution in its territory of warrants of arrest issued in the territory of the other Party or Parties. Contracting Parties which exclude or may in the future exclude the application of this Convention as between themselves in accordance with this paragraph shall notify the Secretary General of the Council of Europe accordingly. The Secretary General shall inform the other Contracting Parties of any notification received in accordance with this paragraph.”
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 5 § 1 OF THE CONVENTION
30. The applicant complained about the unlawfulness of his preventive detention since it had exceeded the time-limits imposed by law, namely the 1939 Convention and/or the 1957 Convention as the Italian authorities had submitted a late extradition request without requesting an extension of time. The applicant complained that the extradition request had not been submitted to the relevant authority, in that it had been submitted by the Italian Ministry to the CL and not by diplomatic channels to the CR. He invoked Article 5 § 1 of the Convention which, in so far as relevant, reads as follows:
“1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:
(c) the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so;
(f) the lawful arrest or detention of a person to prevent his effecting an unauthorised entry into the country or of a person against whom action is being taken with a view to deportation or extradition.
A. The complaints against San Marino
1. Admissibility
(a) Government’s objection as to non compliance with the six-month rule
31. The Government of San Marino considered that the applicant’s complaints were inadmissible since they were brought after the expiry of the six-month time-limit from the date on which the final internal decision had been delivered.
32. They noted that the applicant’s complaints against the extradition and the provisional arrest had been reiterated a second time before the same judicial authorities and with the same identical reasons. This had been highlighted in the domestic proceedings both by the prosecuting magistrate, the judge of criminal appeals and the highest judge of appeal who had rejected the applicant’s claims in the second set of proceedings on the basis that the appeal related to the same subject matter and was based on the same reasons presented in a preceding appeal, on which a decision had already been adopted. Accordingly, the last domestic decision was that of 20 November 2009, notified on 1 December 2009, and not that of 8 February 2010, notified on 22 February 2010.
33. According to the applicant the parallel proceedings undertaken constituted two different judicial processes. He maintained that the arguments of the two appeals were partly repeated in the two proceedings due to the instrumentality of the first to the other. Nevertheless, in their view the formal and substantial diversity of their subject matter made them fully autonomous and raised two distinct judgments.
34. The Court reiterates that Article 35 § 1 of the Convention requires that the only remedies to be exhausted are those that are available and sufficient to afford redress in respect of the breaches alleged. The purpose of Article 35 § 1 is to afford the Contracting States the opportunity of preventing or putting right the violations alleged against them before those allegations are submitted to the Court (see, inter alia, Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, § 74, ECHR 1999-V). However, an applicant is not obliged to have recourse to remedies which are inadequate or ineffective (see Raninen v. Finland, 16 December 1997, § 41, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII). It follows that the pursuit of such remedies will have consequences for the identification of the “final decision” and, correspondingly, for the calculation of the starting point for the running of the six-month rule (see, for example, Kucherenko v. Unkraine, (dec.) no. 41974/98, 4 May 1999, and Prystavska v. Ukraine (dec.), no. 21287/02, 17 December 2002).
35. The Court observes that, in the present case, the applicant brought two sets of proceedings at relatively the same time.
The first initiated by an application lodged on 24 August 2009 against the decision of 12 August 2009 regarding his preventive detention. The application was dismissed by the appeal judge on 7 September 2009. On 5 October 2009 the applicant appealed this decision before the Terza Istanza Penale, however, his appeal also included a complaint against the supervened extradition order of 18 September 2009. The Terza Istanza Penale rejected his complaints on 20 November 2009. It found that the complaint regarding the extradition was premature, and that the complaint regarding the preventive detention was unfounded on the merits. Thus, the decision on the preventive detention became definitive.
The second set of proceedings was initiated by an application lodged on 29 September 2009 against the extradition order of 18 September 2009, whereby the applicant reiterated the arguments made in his previous application, namely that of 24 August 2009 in respect of his preventive detention. This application was rejected by the appeal judge on 23 November 2009 as being substantially the same as that decided on 20 November 2009 by the same judge. On 17 December 2009 the applicant appealed before the Terza Istanza Penale that dismissed the case as being manifestly ill-founded on 8 February 2010.
36. The Court notes a considerable element of confusion within the ambit of the domestic proceedings, both in the applications submitted by the applicant and in the decisions of the courts. Quite apart from the fact that the applicant repeatedly made the same arguments in the ambit of different proceedings, the court notes in particular, that the applicant’s appeal application of 17 December 2009 stated that it was an appeal against the decision of 23 November rejecting his application of 5 October 2009. The domestic court reiterated that statement. However, the Court observes that the decision of 23 November 2009 had rejected the application of 29 September 2009 and not that of 5 October 2009. Indeed the application of 5 October 2009 had already been decided by a final judgment of the Terza Istanza Penale dated 20 November 2009. It is also of concern that the domestic court in the second set of proceedings omitted to take note of the fact that in the first set of proceedings a part of the application had been rejected as being premature.
37. Nevertheless, the Court will examine the substance of the two sets of proceedings. The Court does not accept the applicant’s submission as to the distinct nature of the subject matter of those proceedings. Indeed in both proceedings he reiterated the same points in respect to his two complaints, namely the preventive detention and the extradition order. It follows that the matter was brought twice before the same jurisdictions, reiterating, in substance, the same arguments. However, the Court observes that the judgment of 20 November 2009 had rejected the applicant’s complaint against the extradition order as being premature, the complaint being still pending before the judge in the second set of proceedings. Thus, in respect of that complaint, the Court is of the view that the applicant had legitimate grounds to wait for the end of the second set of proceedings. Therefore, the Court considers that the second set of proceedings was repetitive and devoid of prospects of success (see Barc Company Ltd v Malta, (dec). no. 38478/06, 21 September 2010) only in so far as it regarded the complaint regarding the preventive detention before the extradition order which had been decided definitely in the first set of proceedings.
38. It follows that, the judgment of 8 February 2010 cannot bring the complaint relating to the applicant’s preventive detention before the extradition order within the six-month time-limit laid down in Article 35 § 1 of the Convention. The “final” decision at the domestic level in that respect must be considered to be the Terza Istanza Penale’s decision of 20 November 2009 notified on 1 December 2009, therefore more than six months before the date of introduction of the application (2 August 2010).
39. It follows that the complaint under Article 5 § 1 about the applicant’s preventive detention before the extradition is out of time and must be rejected in accordance with Article 35 §§ 1 and 4 of the Convention.
40. As to the complaint regarding the detention linked to the extradition order, the Court considers the decision of 8 February 2010 as the last domestic decision. The Government’s objection is therefore dismissed.
41. It follows that this complaint is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.
2. Merits
(a) The parties’ submissions
42. The applicant complained against San Marino in relation to the unlawfulness of his extradition order as a result of the procedural irregularities relating to the extradition. He argued that the 1939 Convention was applicable to his extradition and not the 1957 Convention which San Marino adhered to after his extradition proceedings had initiated. He complained that the extradition request had not been submitted to the relevant authority, in that it had been submitted by the Italian Ministry to the CL and not by diplomatic channels to the RC. It followed that his extradition and transfer to the Italian authorities had been unlawful.
43. For the reasons supported by the domestic courts, the San Marino Government considered that the 1957 Convention had been applicable to the present case, and that the applicant had been detained under Article 5 § 1(f). The law had been accessible and foreseeable. Moreover, the proceedings were covered by procedural safeguards, in that, according to San Marino case-law, safeguards which applied to internal criminal proceedings (such as the right to legal assistance, to be heard and to appeal) also applied to international requests concerning precautionary and coercive measures.
(b) The Court’s assessment
i. General principles
44. The Court reiterates that on the question whether detention is “lawful”, including whether it complies with “a procedure prescribed by law” within the meaning of Article 5 § 1, the Convention refers back essentially to national law, including rules of public international law applicable in the State concerned (see, mutatis mutandis, Groppera Radio AG and Others v. Switzerland, 28 March 1990, Series A no. 173, § 68; Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, §§ 83, 90, ECHR 2005-IV; and Weber and Saravia v. Germany (dec.), no. 54934/00, § 87, 29 June 2006). The Convention lays down the obligation to conform to the substantive and procedural rules of national law. However, it requires in addition that any deprivation of liberty should be consistent with the purpose of Article 5, namely to protect individuals from arbitrariness (see Chahal v. the United Kingdom, 15 November 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-V, § 118; Čonka v. Belgium, no. 51564/99, § 39, ECHR 2002-I; and Öcalan, cited above, § 83).
45. It is in the first place for the national authorities, notably the courts, to interpret and apply domestic law. However, since under Article 5 § 1 failure to comply with domestic law entails a breach of the Convention, it follows that the Court can and should exercise a certain power to review whether this law has been complied with (see Bozano v. France, 18 December 1986, Series A no. 111, § 58; and Öcalan, cited above, § 84).
46. The Court has previously accepted that a bilateral or international treaty being part of the domestic legal order, is capable of serving as a legal basis for extradition proceedings and for detention with a view to extradition (see Soldatenko v. Ukraine, no. 2440/07, § 112, 23 October 2008). Article 5 § 1 (f) of the Convention, however, also requires that the detention with a view to extradition should be effected “in accordance with a procedure prescribed by law”. In laying down that any deprivation of liberty must be effected “in accordance with a procedure prescribed by law”, Article 5 § 1 also relates to the “quality of the law”, requiring it to be compatible with the rule of law, a concept inherent in all the Articles of the Convention. “Quality of law” in this sense implies that where a national law authorises deprivation of liberty it must be sufficiently accessible, precise and foreseeable in its application, in order to avoid all risk of arbitrariness (see Khudoyorov v. Russia, no. 6847/02, § 125, ECHR 2005-X (extracts); Ječius v. Lithuania, no. 34578/97, § 56, ECHR 2000-IX; Baranowski v. Poland, no. 28358/95, §§ 50-52, ECHR 2000-III; and Amuur, cited above). The Court will consider whether this requirement was met, with particular reference to the safeguards provided by the national system (see Dougoz v. Greece, no. 40907/98, § 54, ECHR 2001-II).
ii. Application to the present case
47. The Court considers that the applicant’s detention amounted to detention with a view to extradition and therefore fell under Article 5 § 1 (f) of the Convention. The Court must therefore determine whether the detention was “lawful”, including whether it complied with “a procedure prescribed by law” which mainly relates to the quality of law requirement.
48. The Court notes that the 1939 Convention and the 1957 Convention were applied at different stages of the applicant’s extradition procedure. There appeared to be no clear indication as to which of the relevant Conventions applied to the present case, which had been left to the discretion of the authorities and to the subsequent, first-time, interpretation of the domestic courts. Bearing in mind the uncertainty as to which of the two relevant texts was applicable, the Court finds it difficult to accept that the legal system provided a precise and foreseeable application of the law.
49. Moreover, even in the event that the Court had to accept the Government’s submission that the 1957 Convention, being part of the domestic legal order, was capable of serving as a legal basis for extradition proceedings and for detention with a view to extradition (see, mutatis mutandis, Soldatenko v. Ukraine, no. 2440/07, § 112, 23 October 2008) from a certain date onwards, the Court notes that quite apart from regulating the substantive and procedural requirements for the extradition request and the time-limits of the detention, the 1957 Convention, particularly its Article 22 (see paragraph 29 above), referred back to domestic law in relation to the rules regulating the extradition procedure. Thus, the 1957 Convention did not provide for a comprehensive procedure to be followed in the requested State which could offer safeguards against arbitrariness.
50. The Court must therefore examine whether other provisions of San Marino law offered such a procedure. The Court observes that San Marino law in respect of extradition is limited to one sole substantive provision, namely, Article 8 of the Criminal Code of San Marino (see paragraph 26 above). It follows that San Marino law did not contain any provisions in respect of the procedure to be undertaken in the context of extraditions and it did not provide for a procedure which could offer any safeguards against arbitrariness. Even accepting that certain procedural safeguards were transposed from criminal matters to extradition proceedings, as argued by the Government and acknowledged by the domestic courts, this does not suffice to conclude that there existed a national law, fulfilling the quality of the law requirements, regulating this procedure.
51. The foregoing considerations are sufficient for the Court to conclude that, at the time of the present case, San Marino legislation did not provide for a procedure that was sufficiently accessible, precise and foreseeable in its application to avoid the risk of arbitrary detention pending extradition. It follows that the applicant’s detention as a result of the extradition order of 18 September 2009 in San Marino had not complied with a procedure prescribed by law.
52. There has accordingly been a violation of Article 5 § 1 (f) of the Convention.
B. The complaints against Italy
53. The applicant complained that the extradition request had not been submitted to the relevant authority. Moreover, his extradition had taken place while he was being held in detention unlawfully. It followed that his extradition, and transfer to the Italian authorities and subsequent detention had been unlawful.
54. The Court notes that the applicant’s detention in Italy had its basis in the order of the Rome tribunal of 3 July 2009 and it had the purpose of bringing the applicant before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence (Article 5 § 1 (c)). The lawfulness of that order has not been put into question by the applicant (see, a contrario, Stephens v. Malta (no. 1), no. 11956/07, § 79, 21 April 2009).
55. It follows that, even assuming that this complaint against Italy is not inadmissible for non-exhaustion, the complaint is manifestly ill-founded and must be rejected in accordance with Article 35 §§ 3 and 4 of the Convention.
56. In so far as the complaint against Italy may refer to the detention period in San Marino, the Court reiterates that, an act, having been instigated by a requesting country on the basis of its own domestic law and followed-up by the requested country in response to its treaty obligations, can be attributed to the requesting country (in the present case Italy) notwithstanding that the act was executed by the requested country (in the present case San Marino) (see Stephens v. Malta (no. 1), cited above, § 52). However, the Court notes that, while it is true that the complaint may engage the responsibility of Italy under the Convention, and that the responsibility lay with Italy to ensure that the arrest warrant and extradition request were valid as a matter of Italian law, both substantive and procedural, the unlawfulness in the present case, unlike in the case of Stephens, did not arise from the non-compliance with Italian domestic legal requirements. The unlawfulness arose as a result of the quality of San Marino law on the matter. In consequence, the Court considers that in the circumstances of the present case, Italy’s responsibility cannot be engaged.
57. It follows that, even assuming that this complaint against Italy is not inadmissible for non-exhaustion of domestic remedies, or alternatively for non-compliance with the six months’ rule, detention in San Marino having ended on 19 September 2009, the complaint is incompatible ratione personae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 35 § 3 and must be rejected in accordance with Article 35 § 4.
II. OTHER ALLEGED VIOLATIONS OF THE CONVENTION
58. The applicant complained under Article 6 and 17 of the Convention, in respect of his extradition holding that both States were responsible for the procedural irregularities (such as the delays in requesting the order and the lack of notification of the extradition order) which occurred in his extradition proceedings.
59. The Court reiterates that extradition proceedings do not concern a dispute (“contestation”) over an applicant’s civil rights and obligations (see, inter alia, RAF v. Spain (partial dec.), no. 53652/00, ECHR 2000-XI; and A.B. v. Poland (dec.), no. 33878/96, 18 October 2001). It further recalls that the words “determination … of a criminal charge” in Article 6 § 1 of the Convention relate to the full process of examining an individual’s guilt or innocence in respect of a criminal offence, and not merely, as is the case in extradition proceedings, to the process of determining whether or not a person may be extradited to a foreign country (see, among others Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, § 82, ECHR 2005 I).
60. Therefore, Article 6 is not applicable to the present case in so far as the applicant complained about the fairness of the extradition proceedings (see, mutatis mutandis, Al-Moayad v. Germany, (dec.), 20 February 2007).
61. It follows that this part of the application is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 35 § 3 of the Convention and must be rejected pursuant to its Article 35 § 4.
62. As to the complaint under Article 17 of the Convention, the Court considers that this complaint does not go beyond the aforementioned allegations of breaches of other provisions of the Convention and therefore no issue arises under Article 17 proper.
63. In conclusion, the Court considers that this complaint is manifestly ill-founded and must be rejected in accordance with Article 35 §§ 3 and 4 of the Convention.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
64. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
65. The applicant did not submit a claim for just satisfaction.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Declares the complaint under Article 5 § 1 concerning the applicant’s detention, in San Marino, linked to the extradition order admissible and the remainder of the application against San Marino and Italy inadmissible;

2. Holds that there has been a violation of Article 5 § 1 of the Convention.
Done in English, and notified in writing on 26 June 2012, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Registrar President
In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the separate opinion of Judge Ziemele is annexed to this judgment.
J.C.M.
S.Q.

CONCURRING OPINION OF JUDGE ZIEMELE
1. I agree with the Chamber’s finding that there has been a violation of Article 5 § 1 (f) with regard to the circumstances of the applicant’s detention subsequent to the extradition order of 18 September 2009. I do not, however, fully share the Chamber’s reasoning, in particular that in paragraphs 48-50 of the judgment.
2. In the first place, the core of the case can be narrowed down to a simple question regulated by the rules of the international law of treaties. In 1939 San Marino and Italy concluded a Bilateral Convention on Friendship and Good Neighbourhood, Articles 22 and 23 of which set forth the procedure to be followed for extradition requests. In 2009 San Marino ratified the 1957 European Convention on Extradition. Upon accession San Marino submitted a reservation, something that the Extradition Convention allows, in relation to Article 28 of that Convention. Article 28 sets out the general principle that: “This Convention shall, in respect of those countries to which it applies, supersede the provisions of any bilateral treaties, conventions or agreements governing extradition between any two Contracting Parties”. The Convention does not prohibit concluding other conventions if they facilitate the application of the principles of the 1957 Convention.
3. In its reservation San Marino stated that the 1939 Bilateral Convention between San Marino and Italy would continue to apply. Admittedly, this provided for more beneficial provisions to individuals subject to extradition requests. In any event, and apart from any analysis of the substance of the Bilateral Convention and the compatibility of San Marino’s reservation with the object and purpose of the 1957 Convention, the preliminary question to be answered by the domestic authorities in San Marino in this case was whether the 1939 Convention applied in relation to the applicant following San Marino’s reservation to the 1957 Convention? The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties contains the main rules concerning reservations to treaties and objections thereto. The main relevant rule is set forth in Article 21, which provides: “When a State objecting to a reservation has not opposed the entry into force of the treaty between itself and the reserving State, the provisions to which the reservation relates do not apply as between the two States to the extent of the reservation”. Recently the International Law Commission adopted a Guide to Practice on Reservations to Treaties, in which the following definition is provided:
“‘Objection’ means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State or an international organization in response to a reservation formulated by another State or international organization, whereby the former State or organization purports to preclude the reservation from having its intended effects or otherwise opposes the reservation (see Yearbook of the International Law Commission, 2011, vol. II, Part Two).”
It is important to know whether Italy has formally objected to San Marino’s reservation. It appears from the information available on the website of the Council of Europe Treaty Office that Italy has not objected to the reservation. This means that Article 28 applies in relations between San Marino and Italy as amended by San Marino’s reservation. In other words, the 1939 Convention applies to relations between those two countries in addition to the 1957 Convention.
4. I consider, therefore, that it would have been more appropriate to draw attention in the judgment to San Marino’s obligation to establish clearly the scope of its international obligations in respect of extradition. Certainly, the relevant authorities should be aware of the State’s practice in international relations and in such an important matter as reservations to treaties. It is also difficult to understand why, in their submissions to the Court, the Government are not clear on where they stand in relation to their own reservation to the 1957 Convention. That in itself is sufficient to find problems in the application of Article 5.
5. I do not, however, consider the entirety of the available international and domestic law provisions regulating extradition in San Marino to be problematic. Nevertheless, it is true that if there is a problem at a national level with the direct application of international law, States tend to adopt a comprehensive domestic statute instead. However, San Marino needs to settle the question of whether it wishes to maintain its reservation to Article 28 of the 1957 Convention, since this remains an important ground for legal uncertainty.

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 12/11/2024