PRIMA SEZIONE
CAUSA TOLSTOBROV C. RUSSIA
(Richiesta n. 11612/05)
SENTENZA
STRASBOURG
4 marzo 2010
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Tolstobrov c. Russia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima la Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Christos Rozakis, Presidente, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Giorgio Malinverni, Giorgio Nicolaou, giudici,
e Søren Nielsen, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 9 febbraio 2010,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 11612/05) contro la Federazione russa depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino russo, V. P. T. (“il richiedente”), l’11 marzo 2005.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. I. T., un avvocato che pratica a Arkhangelsk. Il Governo russo (“il Governo”) fu rappresentato dalla Sig.ra V. Milinchuk, Rappresentante precedente della Federazione russa alla Corte europea dei Diritti umani.
3. Il 9 novembre 2007 il Presidente della prima Sezione decise di dare avviso della richiesta al Governo. Fu deciso anche di esaminare i meriti della richiesta allo stesso tempo della sua ammissibilità (Articolo 29 § 3).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1961 e vive a Arkhangelsk.
5. Il richiedente citò in giudizio una società privata per arretrati di salario.
6. Con sentenza del 16 marzo 2004, il Giudice di Pace nel Circuito di Varavino-Faktoriya assegnò 92,073.93 rubli russi al richiedente (RUB) contro la società di imputato.
7. La società imputata fece ricorso.
8. Il 16 giugno 2004, entrambe le parti essendo presenti nella camera di corte, la Corte di Lomonosovskiy del distretto di Arkhangelsk aggiornò al 13 luglio 2004 l’udienza il che fu annotato nei verbali. Alle parti fu anche notificato dell’udienza del 13 luglio 2004 per posta, in conformità col diritto nazionale. Comunque, la corte commise un errore nell’indirizzo della società imputata che non ricevette mai la citazione.
9. Il 13 luglio 2004 la Corte di Lomonosovskiy del distretto di Arkhangelsk, in assenza del rappresentante della società imputata sostenne la sentenza su ricorso.
10. La società imputata fece istanza di revisione direttiva delle sentenze sopra. Il 21 settembre 2004 un giudice nella Corte Regionale di Arkhangelsk gli concesse l’autorizzazione per una revisione direttiva. Il 29 settembre 2004 il Presidium della Corte Regionale accantonò la sentenza del 13 luglio 2004 ed ordinò un riesame della causa da parte della Corte distrettuale per i motivi che la società imputata non era stata informata dell’udienza del 13 luglio 2004. Il Presidium trovò che sebbene il rappresentante della società imputata fosse presente nella camera della corte quando la corte distrettuale aggiornò l’udienza al 13 luglio 2004, la società imputata non poteva essere considerata come debitamente informata di questo.
11. 26 gennaio 2005 la Corte distrettuale annullò la sentenza di 16 marzo 2004 ed assegnò il richiedente Strofini 38,123.85.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
12. Il diritto nazionale attinente che disciplina la procedura di revisione direttiva al tempo attinente è riassunto nella sentenza della Corte nella causa Kot c. Russia (n. 20887/03, § 17 del 18 gennaio 2007).
13. Sotto l’ Articolo 113 del Codice di Procedura Civile del 2002, in vigore al tempo attinente le parti ai procedimenti saranno chiamate in causa in un’udienza con una lettera spedita tramite posta registrata da una ricevuta di ritorno, tramite citazione di corte con una ricevuta di ritorno, tramite telegramma , via telefono o fax o tramite qualsiasi altro mezzo che possa fungere da documento di garanzia del fatto che la citazione fu spedita e fu ricevuta dalla parte.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 A CAUSA DELLA REVISIONE DIRETTIVA
14. Il richiedente si lamentò sotto l’ Articolo 6 della Convenzione e sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che la sentenza definitiva del 16 marzo 2004, come sostenuta il 13 luglio 2004, era stata annullata tramite revisione direttiva il 29 settembre 2004. Nelle parti attinenti, questi Articoli recitano come segue:
Articolo 6 § 1
“ Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi… ognuno è abilitato ad un’udienza corretta… all’interno di un termine ragionevole…da[un] tribunale …”
Articolo 1 di Protocollo N.ro 1
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale. […]”
15. Il Governo contestò questo argomento. Dibatté, inter alia, che la revisione direttiva era stata compatibile con la Convenzione siccome era tesa a correggere un errore giudiziale, vale a dire l’insuccesso della corte di ricorso nel notificare alla società imputata le udienze di ricorso.
A. Ammissibilità
16. La Corte nota che l’azione di reclamo non è manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve essere dichiarata perciò ammissibile.
B. Meriti
1. L’ Articolo 6
17. La Corte reitera che nell’interesse della certezza legale richiesta implicitamente dall’ Articolo 6, la mera possibilità che ci siano due prospettive sulla materia non è una base per un riesame di sentenze definitive e dovrebbero essere lasciate generalmente intatte. Loro possono essere toccate solamente per correggere degli errori fondamentali (vedere Ryabykh c. Russia, n. 52854/99, §§ 51-52 ECHR 2003-IX). La Corte dovrà determinare quindi se i motivi per l’annullamento della sentenza del richiedente rientravano all’interno di questa eccezione (vedere Protsenko c. Russia, n. 13151/04, § 29 del 31 luglio 2008).
18. Nella presente causa la sentenza definitiva fu annullata per l’insuccesso della corte distrettuale nell’ informare debitamente la società imputata dell’udienza di ricorso del 13 luglio 2004.
19. La Corte considera che le circostanze a cui si fa riferimento erano per loro natura e significato tali da giustificare l’annullamento della sentenza definitiva e che queste non erano incoerenti col principio della certezza legale (vedere Protsenko, citata sopra, §§ 33, 34). Essendo sconosciuta l’udienza della causa alla società imputata, la Corte distrettuale privò effettivamente il processo del suo carattere contraddittorio richiesto, (vedere Tishkevich c. Russia, n. 2202/05, § 25 del 4 dicembre 2008).
20. La Corte trova, perciò, che nelle circostanze di questa particolare causa l’annullamento della sentenza di revisione direttiva definitiva non spogliarono il richiedente del “diritto ad un tribunale” sotto l’Articolo 6 § 1 della Convenzione. Non c’è stata di conseguenza violazione di quell’Articolo.
2. L’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1
21. La Corte osserva che come risultato della revisione direttiva al richiedente furono assegnate somme significativamente inferiori che sotto la sentenza iniziale annullata.
22. Comunque, l’interferenza coi diritti di proprietà del richiedente creata dalla sentenza annullata era legale ed intraprendeva lo scopo legittimo di proteggere i diritti della società imputata, e, avendo riguardo alle sentenze sotto l’Articolo 6 della Convenzione, era proporzionata.
23. Non c’è stata di conseguenza, nessuna violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
II. ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE DELLA CONVENZIONE
24. Il richiedente si lamentò sotto l’Articolo 6 del risultato dei procedimenti.
25. Avendo riguardo a tutto il materiale in suo possesso, e nella misura in cui queste azioni di reclamo rientrano all’interno della sua competenza, la Corte costata che non c’è nessuna comparizione di violazione dei diritti e delle libertà esposte nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Ne segue che questa parte della richiesta deve essere respinta come essendo mal-fondata manifestamente, facendo seguito all’ Articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara l’azione di reclamo riguardo alla revisione direttiva ammissibile e la parte rimanente della richiesta inammissibile;
2. Sostiene che non c’è stata nessuna violazione dell’ Articolo 6 della Convenzione e dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 a causa della revisione direttiva.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 marzo 2010, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente