Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA TIBERIO C. ITALIA
(Richiesta n. 38656/97)
SENTENZA
(Regolamento amichevole)
STRASBOURG
21 febbraio 2002
Nella causa Tiberio c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 31 gennaio 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 38656/97) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra F. T. (?il richiedente?), il 3 ottobre 1997.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra E. S. ed la Sig.ra C. C., due avvocati che praticano a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 22 maggio 2001.
5. Il 4 dicembre 2001 e l?11 dicembre 2001, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali in cui proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. La Sig.ra M.M. era il proprietario di un appartamento a Firenze che aveva affittato a P.D.V.
7. In un documento notificato all’inquilino l?8 aprile 1987, comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
8. Con una decisione del 30 aprile 1987 che fu resa esecutiva il 20 maggio 1987 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 ottobre 1988.
9. Il 7 giugno 1989, la Sig.ra M.M. notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali. Il 22 giugno 1989, lei notific? un avviso all’inquilino in cui lo inforamva che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 5 settembre 1989. L’esecuzione fu posticipata all? 11 maggio 1990.
10. Fra l?11 maggio 1990 e il 31 ottobre 1991 i, l’ufficiale giudiziario fece 4 tentativi di recuperare possesso.
11. L?11 novembre 1991, il richiedente divenne il proprietario dell’appartamento.
12. Il 28 dicembre 1991, lei fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lei.
13. Fra il 30 aprile 1992 e il 16 settembre 1997 , l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare possesso.
14. Il 4 dicembre 1997, il richiedente riacquist? i locali con l’assistenza della polizia.
LA LEGGE
15. L?11 dicembre 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 20,000,000 ITL al Sig.ra F. T. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 38656/97. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
16. Il 4 dicembre 2001, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 20,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra F. T.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 38656/97 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
17. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
18. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 21 febbraio 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente