SECONDA SEZIONE
CASO THEO NATIONAL CONSTRUCT S.R.L. c. REPUBBLICA MOLDOVA
(Ricorso n. 72783/11)
SENTENZA
(Merito)
Art. 1 P1 – Godimento pacifico dei beni – Esclusione della societ? ricorrente dall’elenco dei soci di un’altra societ? con conseguente perdita della sua quota di partecipazione del 50% e della partecipazione a un contratto multimilionario – Decisioni dei tribunali nazionali contrarie al diritto interno, arbitrarie e manifestamente irragionevoli – Mancata presa in considerazione delle gravi accuse della societ? ricorrente di manomissione del fascicolo e dell’obiezione relativa alla prescrizione dell’azione contro di essa – Mancato adempimento da parte dello Stato dell’obbligo di istituire un foro appropriato che permettesse alla societ? ricorrente di far valere i propri diritti in modo efficace.
STRASBURGO
11 ottobre 2022
La presente sentenza diventer? definitiva alle condizioni previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nel caso Theo National Construct S.R.L. contro la Repubblica di Moldova,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in Camera composta da:
Jon Fridrik Kj?lbro, Presidente,
Carlo Ranzoni, giudice ad hoc,
Egidijus K?ris,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo,
Gilberto Felici,
Saadet Y?ksel, giudici,
e Hasan Bak?rc?, cancelliere di sezione,
visto il ricorso
il ricorso contro la Repubblica di Moldova presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da una societ? costituita in Romania, Theo National Construct S.R.L. (“la ricorrente”), il 19 novembre 2011;
la decisione di notificare al Governo moldavo (“il Governo”) la denuncia relativa all’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
la decisione di informare il governo rumeno del suo diritto di intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 36 ? 1 della Convenzione e dell’articolo 44 ? 1 (b) e la sua omissione di comunicare la volont? di avvalersi di tale diritto;
le osservazioni delle parti;
il ritiro dalla causa della signora Diana S?rcu (articolo 28 del Regolamento della Corte), giudice eletto per la Repubblica di Moldova, e la nomina da parte del Presidente del signor Carlo Ranzoni come giudice ad hoc (articolo 29, paragrafo 2);
Dopo aver deliberato in privato il 13 settembre 2022,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. Il caso riguarda un “attacco raider” contro la societ? ricorrente, ovvero il presunto sequestro illegale dei suoi beni con l’assistenza di tribunali e forze dell’ordine presumibilmente corrotti.
I FATTI
2. La ricorrente ? una societ? costituita in Romania. ? stata rappresentata dall’avvocato V. Gribincea, che esercita a Chi?in?u.
3. Il Governo era rappresentato dal suo agente, sig. O. Rotari.
4. I fatti del caso, cos? come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.
CONTESTO DEL CASO
5. Nel 2007, la societ? ricorrente, specializzata nella costruzione di strade, si ? accordata con un uomo d’affari moldavo e leader di un partito politico, il sig. ?., per entrare nel mercato moldavo della costruzione di strade.
6. Secondo un accordo del 4 aprile 2007, la societ? ricorrente doveva diventare socio della societ? Q. con una partecipazione del cinquanta per cento del capitale sociale. La societ? ricorrente doveva contribuire al capitale sociale della societ? Q. con ventitr? attrezzature per la costruzione di strade per un valore di oltre un milione di euro (EUR). Il capitale rimanente doveva essere controllato dalla societ? S., controllata dal sig. ?. con una partecipazione del 49,77%, e da un’altra societ? con una partecipazione dello 0,23%.
7. Il 5 aprile 2007 l’assemblea generale della societ? Q. ha deciso di ammettere la societ? ricorrente come socio con una partecipazione del 50%. Nel corso degli eventi che hanno dato origine al presente caso, la societ? Q. ha cambiato nome due volte. Tuttavia, a fini di chiarezza nel presente giudizio, la Corte si riferir? sempre ad essa come societ? Q.
8. In una data imprecisata la societ? Q. ha chiesto alla Camera di Commercio moldava (MCC) di valutare il valore delle ventitr? attrezzature che dovevano essere portate in Moldavia dalla societ? ricorrente.
9. Il 25 aprile 2007 la MCC ha presentato un rapporto di valutazione secondo il quale le ventitr? attrezzature per la costruzione di strade in questione avevano un valore di 1.031.965 euro. Poich? all’epoca le attrezzature si trovavano ancora in Romania, la valutazione ? stata effettuata sulla base della documentazione e delle foto, tenendo conto dell’usura.
10. Il 3 maggio 2007 la Camera di registrazione dello Stato ha registrato le modifiche allo statuto della societ? Q., in base alle quali la societ? ricorrente ? diventata formalmente un socio con una partecipazione del cinquanta per cento. Il valore del capitale sociale della societ? Q. ? aumentato da 236.621 lei moldavi (circa 14.000 euro) a 17.540.179 MDL (circa 1 milione di euro) e l’amministratore delegato ? rimasto lo stesso.
11. L’8 maggio 2007 la societ? ricorrente ha importato in Moldavia le ventitr? attrezzature per la costruzione di strade. Su richiesta della Dogana moldava, l’MCC ha esaminato fisicamente le attrezzature e ha emesso un’altra relazione che conferma i risultati della relazione di valutazione del 25 aprile 2007.
L’ATTIVIT? DELLA SOCIET? RICHIEDENTE IN MOLDOVA
12. Il 16 ottobre 2007 la societ? Q. ha firmato un contratto con l’Amministrazione stradale statale della Moldavia relativo a lavori di ristrutturazione di una strada nazionale. Il valore del contratto era di 393 milioni di MDL (l’equivalente di circa 24,5 milioni di euro).
13. Ai fini dell’esecuzione dei lavori, la societ? Q. ha contratto diversi prestiti bancari per oltre 1,5 milioni di euro per i quali ha dato in pegno le attrezzature per la costruzione di strade portate dalla ricorrente. L’amministratore delegato della societ? ricorrente ha anche impegnato la sua casa a Chi?in?u, stimata in oltre 400.000 euro.
14. La societ? Q. ha iniziato a eseguire i lavori di ristrutturazione della strada in conformit? al contratto e avrebbe dovuto terminarli entro la fine del 2012. Meno del 50% dei lavori ? stato completato entro il 2010 e i ritardi nel completamento dei diversi segmenti sono stati determinati in generale dai ritardi nei pagamenti da parte dello Stato per i lavori eseguiti.
15. All’inizio del 2010 la societ? richiedente ha appreso che l’amministratore delegato della societ? Q. aveva offerto diversi prestiti senza interessi per circa 4,5 milioni di MDL (circa 255.000 euro) alla societ? S. (cfr. paragrafo 6), uno dei soci della societ? Q., senza consultarla e in violazione dello statuto della societ? Q.. I rapporti tra la societ? richiedente e il partner controllato dal sig. ?. si sono deteriorati dopo questo incidente. L’amministratore delegato della societ? Q. ? stato cambiato su richiesta della societ? richiedente e la societ? Q. ha avviato un procedimento per il recupero dei prestiti senza interessi. La societ? richiedente ? stata inoltre coinvolta in un’altra serie di procedimenti legali non correlati con il suo partner, la societ? S. A prescindere da ci?, all’inizio del 2011 la societ? Q. non aveva difficolt? finanziarie e il lavoro procedeva secondo i piani.
PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PROMOSSO DALLA SOCIET? S. DINANZI ALLA CORTE D’APPELLO DI CHI?IN?U
16. Il 17 aprile 2010 la societ? S. ha scritto alla MCC chiedendole di revocare la sua relazione di valutazione del 25 aprile 2007 in quanto la valutazione era stata effettuata senza un’ispezione fisica delle attrezzature per la costruzione delle strade.
17. Il 26 aprile 2010 MCC ha risposto che le norme nazionali e internazionali consentivano di effettuare la valutazione sulla base di documenti e immagini. In ogni caso, l’esperto di MCC aveva ispezionato le attrezzature al loro arrivo in Moldavia l’8 maggio 2007 e aveva confermato i risultati del suo rapporto del 25 aprile 2007 (cfr. paragrafo 11).
18. Il 25 maggio 2010 la societ? S. ha avviato un procedimento amministrativo contro MCC presso la Corte d’Appello di Chi?in?u chiedendo l’annullamento della relazione di valutazione del 25 aprile 2007. Essa ha ribadito le argomentazioni contenute nella sua lettera del 17 aprile 2010 (si veda il precedente paragrafo 16) e non ha nominato la societ? ricorrente come convenuta.
19. La Corte d’appello ha accettato il caso per l’esame e gli ha attribuito il numero 3-2535/10, un numero valido per l’anno 2010 (si veda il paragrafo 42 di seguito).
20. Nelle sue osservazioni alla corte, l’MCC ha sostenuto in primo luogo di essere un’organizzazione non governativa e che, pertanto, i suoi atti, non essendo atti amministrativi, non potevano essere impugnati dinanzi ai tribunali amministrativi. Non esistevano norme che stabilissero che una valutazione peritale non potesse essere effettuata sulla base di documenti e fotografie. In ogni caso, l’esperto di MCC aveva esaminato fisicamente le attrezzature al loro arrivo in Moldavia e aveva confermato le sue precedenti conclusioni. La valutazione era avvenuta alla presenza di un rappresentante della societ? Q. che non aveva sollevato obiezioni n? durante la valutazione n? in seguito. La relazione degli esperti MCC non era obbligatoria per nessuno, ma aveva solo un carattere consultivo e poteva essere ignorata dai soci della societ? Q. se lo desideravano.
21. Il 23 giugno 2010, durante la prima udienza del caso, la societ? S. ha chiesto che la Camera di registrazione dello Stato fosse coinvolta nel procedimento come parte interessata. Essa ha sostenuto che l’annullamento della relazione di valutazione di MCC avrebbe potuto avere un impatto sulla decisione della Camera di registrazione dello Stato del 3 maggio 2007 di registrare le modifiche allo statuto della societ? Q.. Il tribunale ha accolto la richiesta e ha rinviato l’udienza al 13 settembre 2010. Non ? chiaro cosa sia successo in quest’ultima data, poich? il fascicolo nazionale, come fornito dalle parti, non contiene nulla al riguardo.
22. Il 1? dicembre 2010 la MCC ha chiesto che la societ? Q. e la societ? ricorrente fossero coinvolte nel procedimento come parti interessate. Il tribunale ha accolto la richiesta e ha rinviato l’esame del caso al 22 dicembre 2010 alle ore 10.15.
23. Il 21 dicembre 2010 il rappresentante del ricorrente ha chiesto al tribunale di rinviare l’esame del caso a un’altra data in quanto doveva partecipare al funerale di un parente stretto a Flore?ti la mattina del 22 dicembre 2010. Secondo quanto riportato a pagina 42 del fascicolo interno, il tribunale ha accettato tale richiesta e ha deciso di tenere la prossima udienza il 20 gennaio 2011 alle ore 11. Il rappresentante del MCC ha firmato un modulo speciale fornito dalla Corte d’appello che confermava la sua convocazione per il 20 gennaio 2011.
24. Nonostante la decisione del 21 dicembre 2010 di rinviare l’udienza del 22 dicembre 2010, il fascicolo interno contiene, a pagina 96, una copia del verbale di un’udienza del 22 dicembre 2010. Secondo il verbale in questione, i rappresentanti della ricorrente, della MCC e della Camera di registrazione dello Stato erano presenti all’udienza. Il rappresentante della societ? ricorrente non ha partecipato. Sebbene l’udienza si sia svolta presumibilmente il 22 dicembre 2010, per ragioni sconosciute il verbale reca il numero di fascicolo 3-333/11, numero che potrebbe essere stato attribuito al caso solo all’inizio del 2011.
25. Secondo il verbale in questione, la ricorrente avrebbe integrato il suo ricorso originario con diverse nuove richieste: (a) annullare la relazione di valutazione di MCC dell’8 maggio 2007 (cfr. paragrafo 11 supra); (b) annullare la decisione della Camera di registrazione dello Stato del 3 maggio 2007 (cfr. paragrafo 10 supra) e reintegrare tutte le parti nella loro posizione iniziale; e infine (c) eseguire immediatamente la sentenza. Una copia di tale supplemento ? contenuta in un documento non datato a pagina 45 del fascicolo interno, ma la decisione del giudice di accettarlo ? datata 1? dicembre 2010 e si trova a pagina 91. Il verbale riporta che il tribunale ha rinviato la sentenza a data da destinarsi. Il verbale riporta che il tribunale ha rinviato l’esame del caso al 20 gennaio 2011.
26. La societ? ricorrente sostiene che i verbali in questione sono falsi e che sono stati fabbricati e aggiunti al fascicolo in un secondo momento. Il Governo non ha commentato questa affermazione.
Appello e Corte Suprema di Giustizia.
27. Il 20 gennaio 2011 si ? svolta una nuova udienza del caso, che ? stata la prima e ultima alla quale ha partecipato il rappresentante della societ? ricorrente. Prima dell’udienza, il rappresentante della societ? ricorrente avrebbe consultato il fascicolo del caso che, a suo dire, non conteneva alcuna integrazione alla domanda iniziale del ricorrente (si veda il paragrafo 25 supra) per chiedere l’esclusione della societ? ricorrente dall’elenco dei soci della societ? Q. Il Governo non ha commentato questa affermazione.
28. A pagina 100 del fascicolo nazionale ? riportato il verbale dell’udienza del 20 gennaio 2011, secondo il quale i rappresentanti della societ? ricorrente e della societ? Q. erano presenti all’udienza ed ? stato dato loro tempo fino all’udienza successiva per presentare le loro osservazioni scritte in risposta alle richieste del ricorrente. Nel verbale ? stato annotato che la prossima udienza si sarebbe svolta il 2 febbraio 2011 alle ore 11.00.
29. Le pagine 92-93 del fascicolo nazionale contengono due moduli di citazione indirizzati a diversi partecipanti al procedimento, tra cui la societ? ricorrente. Entrambi sono datati 20 gennaio 2011. In uno di essi una delle parti del procedimento ? convocata per il 2 marzo 2011. In un altro, la societ? Q. e la societ? ricorrente sono convocate per il 2 febbraio 2011, ma la data scritta a mano sembra essere stata corretta da “02.03.11” a “02.02.11”. A pagina 94 del fascicolo nazionale ? presente un modulo di conferma in base al quale i rappresentanti della societ? ricorrente e della societ? Q. confermano di essere stati informati della prossima udienza del 2 febbraio 2011, ma anche questo modulo presenta segni di manomissione in quanto la data scritta a mano sembra essere stata corretta da “02.03.11” a “02.02.11”.
30. La societ? ricorrente sostiene che questi verbali sono stati falsificati sotto quest’ultimo aspetto e che in realt? la prossima udienza ? stata fissata per il 2 marzo 2011. Il Governo non ha commentato questa affermazione.
31. A pagina 101 del fascicolo nazionale ? riportato il verbale dell’udienza del 2 febbraio 2011, secondo cui i rappresentanti della societ? ricorrente e della societ? Q. non hanno partecipato all’udienza nonostante fossero stati convocati. Il tribunale ha deciso di terminare l’esame del merito del caso.
32. Il 2 febbraio 2011 la Corte d’appello di Chi?in?u ha adottato la sua sentenza sul caso. La Corte ha dato ragione alla societ? S. e ha ordinato l’annullamento delle relazioni di valutazione dell’MCC del 25 aprile 2007 e dell’8 maggio 2007, dopo aver stabilito che all’MCC non era stato consentito di valutare le attrezzature senza un’ispezione fisica. Come conseguenza dell’annullamento del rapporto di valutazione, il tribunale ha anche ordinato l’annullamento della decisione della Camera di registrazione dello Stato del 3 maggio 2007 con cui erano state registrate le modifiche allo statuto della societ? Q. e ha ordinato il ripristino delle parti nella loro posizione iniziale prima del 3 maggio 2007, ovvero l’esclusione della societ? ricorrente dall’elenco dei soci della societ? Q. Il tribunale ha stabilito che le transazioni concluse dalla societ? Q. dopo il 3 maggio 2007 non dovrebbero essere influenzate da tale ripristino. Il tribunale ha inoltre ordinato l’immediata esecuzione della sentenza senza indicare le ragioni dell’urgenza.
33. Al momento della definizione del caso da parte della Corte d’Appello di Chi?in?u, la societ? Q. non aveva problemi finanziari e stava continuando l’esecuzione del contratto del 16 ottobre 2007 con l’Amministrazione stradale statale della Moldavia.
L’IMMEDIATA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CHI?IN?U
34. Il 2 febbraio 2011 il rappresentante della societ? S. ha ricevuto una copia della sentenza della Corte d’appello di Chi?in?u dello stesso giorno e il giorno successivo ha chiesto alla Camera di registrazione dello Stato la sua esecuzione. Inizialmente il capo della Camera di registrazione dello Stato ha distribuito il caso al funzionario (registrante) C.L. Tuttavia, il 4 febbraio 2011, un altro funzionario, A.B., ha emesso una decisione riguardante la modifica dello statuto della societ? Q. e l’esclusione della societ? ricorrente dalla sua lista di soci. In seguito ? emerso che A.B. era la moglie del vicepresidente del partito politico guidato dall’onorevole ?. (si veda il paragrafo 5 sopra).
35. Dopo l’esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Chi?in?u, il capitale sociale della societ? Q. ? diventato di 236.662 MDL (l’equivalente di 14.377 euro).
36. Il 17 febbraio 2011 la societ? ricorrente ha chiesto alla Camera di registrazione dello Stato di annullare la decisione del 4 febbraio 2011 relativa alla sua esclusione dall’elenco dei soci della societ? Q.. Poich? la Camera di registrazione dello Stato si ? rifiutata di dare seguito a tale richiesta, il 28 febbraio 2011 la societ? ricorrente ha presentato un ricorso amministrativo contro di essa presso la Corte d’appello di Chi?in?u. La societ? ricorrente ha sostenuto che la riduzione del capitale sociale della societ? Q. era stata effettuata in violazione della procedura prevista dall’articolo 36 della legge sulle societ? a responsabilit? limitata. Tuttavia, tale ricorso ? stato respinto sia dalla Corte d’appello di Chi?in?u che dalla Corte suprema di giustizia.
IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA
37. La societ? ricorrente ha ottenuto l’accesso al fascicolo e una copia della sentenza della Corte d’appello di Chi?in?u (cfr. paragrafo 32) il 28 febbraio 2011. Il 3 marzo 2011 ha presentato un ricorso per motivi di diritto alla Corte Suprema di Giustizia.
38. La societ? ricorrente ha affermato di essere stata coinvolta nel procedimento tra la societ? S. e la MCC in una fase tardiva e di essere stata convocata per la prima volta all’udienza del 20 gennaio 2011. Il suo rappresentante aveva avuto l’opportunit? di esaminare il fascicolo prima di tale udienza e non era stata presentata alcuna integrazione alla domanda iniziale della ricorrente per chiedere l’esclusione della societ? ricorrente dall’elenco dei soci della societ? Q. Il rappresentante della societ? ricorrente ha inoltre sostenuto che il 20 gennaio 2011 il rappresentante della ricorrente aveva fatto una richiesta verbale di modifica delle sue richieste, ma che il giudice gli aveva detto di preparare una domanda scritta in conformit? alle disposizioni del Codice di procedura civile e di presentarla all’udienza successiva. Al termine dell’udienza, l’esame ? stato rinviato al 2 marzo 2011. Nonostante ci?, l’udienza successiva si ? tenuta il 2 febbraio 2011 e la data nei moduli di citazione ? stata corretta a mano da “03” a “02”.
39. La societ? ricorrente ha inoltre affermato che, nonostante le numerose richieste, la Corte d’Appello di Chi?in?u si ? rifiutata di fornirle una copia della sentenza e di consentirle l’accesso al fascicolo di causa per molto tempo. Allo stesso tempo, la ricorrente aveva ricevuto una copia della sentenza il 2 febbraio 2011, ossia il giorno della sua adozione (si veda il paragrafo 34 in limine).
40. Dopo aver avuto accesso al fascicolo, il rappresentante della ricorrente ha scoperto che alcuni dei documenti in esso contenuti erano stati manipolati. Cos?, nel verbale dell’udienza del 22 dicembre 2010 si leggeva che la domanda iniziale era stata integrata dal ricorrente in quella data (si veda il paragrafo 25 supra). Ha inoltre scoperto a pagina 91 del fascicolo una decisione del giudice del 1? dicembre 2010 di accettare tale integrazione, sebbene il verbale dell’udienza del 1? dicembre 2010 non contenesse nulla al riguardo (si veda il paragrafo 22 supra).
41. La societ? ricorrente ha inoltre affermato che l’udienza del 22 dicembre 2010 era stata rinviata su richiesta del rappresentante della ricorrente, che doveva partecipare a un funerale nella citt? di Flore?ti. Nonostante ci? e senza alcuna spiegazione, il fascicolo conteneva il verbale dell’udienza del 22 dicembre 2010, secondo il quale lo stesso rappresentante era presente all’udienza e vi partecipava attivamente. Inoltre, tale verbale reca un numero di pratica che non poteva essere attribuito prima del gennaio 2011.
42. Per quanto riguarda il merito della causa, la societ? ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che il caso non avrebbe dovuto essere esaminato da un tribunale amministrativo e che, in ogni caso, il ricorso presentato dalla societ? S. avrebbe dovuto essere respinto in quanto prescritto. La societ? ricorrente ha sostenuto di essere stata vittima di un “attacco di raider”.
43. Il 20 maggio 2011 la Corte suprema di giustizia ha respinto il ricorso della societ? ricorrente per motivi di diritto e ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Chi?in?u del 2 febbraio 2011. Non ha fornito risposte a nessuna delle argomentazioni della societ? ricorrente, compresa quella relativa alle carenze procedurali davanti alla Corte d’appello di Chi?in?u e quella relativa all’applicabilit? della prescrizione al ricorso presentato dalla societ? S.
EVENTI CHE SI SONO VERIFICATI DOPO IL PROCEDIMENTO
44. Dopo il 4 febbraio 2011 la gestione della societ? Q. ? cambiata. La nuova dirigenza ha ritirato le azioni giudiziarie relative al recupero di 4,5 milioni di MDL (si veda il precedente paragrafo 15).
45. Le attrezzature per la costruzione di strade portate in Moldavia dalla societ? ricorrente hanno continuato ad essere utilizzate dalla societ? Q. dopo che i tribunali hanno ordinato il ripristino delle parti nella loro posizione iniziale, e i tentativi della ricorrente di recuperarle si sono rivelati inefficaci a causa dei contratti di pegno conclusi tra la societ? Q. e la banca che aveva fornito il credito (si veda il paragrafo 13 supra).
46. Poich? la societ? Q. ha interrotto i pagamenti previsti dai contratti di credito, nel 2011 la banca che le aveva concesso il credito ha avviato un procedimento per entrare in possesso delle attrezzature per la costruzione di strade date in pegno. I primi due gradi di giudizio si sono pronunciati contro la banca e hanno deciso che, poich? le parti dovevano essere ripristinate nella loro posizione iniziale in conformit? alla sentenza del 2 febbraio 2011 (cfr. paragrafo 32 supra), le attrezzature stradali non potevano essere sequestrate dalla banca, ma dovevano essere restituite alla societ? ricorrente. Tuttavia, il 3 aprile 2013, la Corte Suprema di Giustizia ha ribaltato tali sentenze e ha ordinato il trasferimento delle attrezzature nella propriet? della banca. Inoltre, la banca ? entrata in possesso della casa di Chi?in?u data in pegno dall’amministratore delegato della societ? ricorrente (ibidem) e nel 2014 ? stata avviata la procedura fallimentare nei confronti della societ? Q.
QUADRO GIURIDICO E PRASSI PERTINENTI
47. Ai sensi dell’articolo 2 della Legge sugli atti amministrativi, in vigore all’epoca dei fatti, un atto amministrativo ? una manifestazione di volont? unilaterale di carattere normativo o individuale dell’autorit? pubblica finalizzata all’applicazione del diritto vigente. Ai sensi dell’articolo 17 della stessa legge, il termine per impugnare gli atti amministrativi ? di trenta giorni dal momento in cui l’atto amministrativo ? stato comunicato. Ai sensi dell’articolo 267 del Codice civile, il termine generale di prescrizione per avviare un procedimento civile ? di tre anni.
48. Secondo le norme che regolano la registrazione dei fascicoli da parte dei tribunali moldavi, all’inizio di ogni anno ogni causa pendente riceve un nuovo numero di pratica. Pertanto, se una causa ? pendente davanti a un tribunale da pi? di un anno, avr? un nuovo numero di causa ogni anno.
49. I fascicoli dei tribunali moldavi sono costituiti da documenti cuciti insieme nell’ordine in cui sono stati allegati. Dopo ogni udienza, tutti i nuovi documenti introdotti dalle parti vengono cuciti sopra il resto del fascicolo e tutte le pagine del fascicolo vengono numerate a mano.
50. Ai sensi dell’articolo 36 della Legge sulle societ? a responsabilit? limitata, in vigore all’epoca dei fatti, entro quindici giorni dalla data in cui l’Assemblea generale della societ? decide di ridurre il capitale sociale, la societ? deve informare tutti i creditori e pubblicare una nota sulla riduzione del capitale sociale nella Gazzetta ufficiale e sulla pagina web della Camera di registrazione dello Stato. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della nota, i creditori della societ? hanno il diritto di richiedere garanzie supplementari o l’esecuzione anticipata degli obblighi e/o il risarcimento delle perdite. La riduzione del capitale sociale sar? registrata dalla Camera di registrazione dello Stato dopo la scadenza del suddetto periodo di tre mesi calcolato a partire dalla data di pubblicazione della nota o dopo che saranno state soddisfatte le richieste dei creditori relative alle garanzie supplementari o all’esecuzione anticipata degli obblighi e/o al risarcimento delle perdite.
51. Ai sensi dell’articolo 47 della Legge sulle societ? a responsabilit? limitata, un socio pu? essere escluso dalla societ? solo se non ha effettuato il suo conferimento al capitale sociale o se, agendo come manager della societ?, ha commesso atti dannosi per la societ?. L’esclusione di un socio deve avvenire tramite una decisione giudiziaria. In caso di esclusione, il socio escluso non ha diritto a una quota proporzionale del patrimonio della societ?, ma solo al valore indicato nei libri sociali della sua quota di capitale sociale.
LA LEGGE
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
52. La societ? ricorrente ha lamentato di essere stata vittima di un “attacco di raider” e che, in conseguenza del modo in cui era stata esclusa dall’elenco dei soci della societ? Q., era stata di fatto privata dei suoi beni in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione che, nella misura in cui ? pertinente, recita quanto segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
…”
Ammissibilit?
Le osservazioni delle parti
53. Il Governo ha sostenuto in primo luogo che il fondatore e unico socio della societ? ricorrente era deceduto nel settembre 2015 e che il rappresentante della ricorrente non aveva informato la Corte di questa importante e decisiva circostanza. Pertanto, il Governo ha chiesto alla Corte di dichiarare il presente caso irricevibile per abuso del diritto di domanda individuale ai sensi dell’articolo 35 ? 3 (a). In alternativa, il Governo ha sostenuto che, poich? nessun erede dell’associato ritardatario ha espresso l’intenzione di portare avanti il ricorso dinanzi alla Corte, il caso deve essere cancellato dall’elenco delle cause ai sensi dell’articolo 37 ? 1 (c). In ogni caso, il rappresentante del ricorrente non aveva presentato una nuova procura firmata dagli eredi del defunto associato che dimostrasse la loro intenzione di prorogare i suoi poteri.
54. Il Governo ha inoltre sostenuto che la societ? ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne a sua disposizione. In particolare, dopo aver perso nel procedimento avviato dalla societ? S., la societ? ricorrente avrebbe potuto, ma non l’ha fatto, avviare un nuovo procedimento ai sensi dell’articolo 47 della Legge sulle societ? a responsabilit? limitata contro i suoi ex soci della societ? Q. e chiedere un risarcimento per le perdite subite.
55. Per quanto riguarda l’affermazione della societ? ricorrente secondo cui l’azione della societ? S. era prescritta, il Governo ha sostenuto che la ricorrente non aveva sollevato tale obiezione davanti alla Corte d’Appello di Chi?in?u. Inoltre, nel sollevare tale obiezione nel suo ricorso per cassazione dinanzi alla Corte Suprema di Giustizia, aveva chiesto l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello ma non il rigetto del ricorso presentato dalla societ? S. in quanto prescritto.
56. Il rappresentante del ricorrente ha sottolineato che il ricorrente nel caso di specie era una societ? e non il singolo socio che era morto nel settembre 2015. La societ? ha continuato a esistere secondo il diritto rumeno dopo il decesso dell’ex associato e sua moglie ? diventata l’unico associato e amministratore delegato. ? vero che la societ? ? attualmente in fase di liquidazione, ma non sar? liquidata prima che la Corte si pronunci definitivamente sul presente caso. Il rappresentante del richiedente ha presentato documenti rilasciati dalle autorit? rumene a sostegno della dichiarazione di cui sopra, una copia della decisione relativa alla nomina del liquidatore della societ? e una nuova procura firmata dal liquidatore della societ?.
57. In riferimento all’obiezione di non esaurimento del Governo, ossia al loro suggerimento che la ricorrente avrebbe dovuto intentare un’azione legale contro altri soci della societ? Q. ai sensi dell’articolo 47 della legge sulle societ? a responsabilit? limitata, la societ? ricorrente ha affermato che, ai sensi della legge moldava, i soci non potevano essere ritenuti responsabili per gli affari della societ?. Tale procedimento non avrebbe potuto portare al recupero da parte della ricorrente della sua partecipazione nella societ? Q. Inoltre, l’articolo 47 della legge sulle societ? a responsabilit? limitata si applica solo alla situazione in cui un socio viene escluso per non aver versato il suo contributo al capitale legale o se, mentre agisce come manager della societ?, la persona ha commesso atti dannosi per la societ?. In ogni caso, l’obiezione si riferiva piuttosto ai ricorsi ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, per i quali non sussisteva l’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne.
58. Per quanto riguarda l’obiezione del Governo relativa al mancato richiamo della questione della prescrizione, la ricorrente ha sostenuto che non le era stata data la possibilit? di farlo nel corso del procedimento dinanzi alla Corte d’appello. Aveva partecipato solo all’udienza del 20 gennaio 2011 ed era stata invitata a formulare le proprie osservazioni scritte prima della prossima udienza prevista per il 2 marzo 2011. Tuttavia, per ragioni sconosciute, l’udienza successiva si ? tenuta il 2 febbraio 2011 e i documenti del fascicolo sono stati manipolati. Pertanto, la ricorrente non aveva avuto la possibilit? di sollevare tale obiezione davanti alla Corte d’appello. In ogni caso, l’aveva sollevata davanti alla Corte Suprema di Giustizia, che aveva ritenuto di non potersi occupare della questione.
La valutazione della Corte
59. La Corte osserva che la ricorrente nel caso di specie ? una persona giuridica e che la morte del suo ex socio unico non ha portato allo scioglimento della societ?. Pertanto, la mancata comunicazione del rappresentante alla Corte non pu? essere considerata un abuso del diritto di petizione individuale. Inoltre, i documenti presentati dalla ricorrente confermano che la societ? ricorrente, nella persona del suo liquidatore debitamente nominato, intende proseguire il procedimento davanti alla Corte. Pertanto, questa obiezione deve essere respinta.
60. La Corte ribadisce inoltre che, ai sensi dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione, il ricorrente deve normalmente ricorrere ai rimedi disponibili e sufficienti per ottenere riparazione delle violazioni denunciate. L’esistenza dei rimedi in questione deve essere sufficientemente certa non solo in teoria ma anche in pratica, pena la mancanza della necessaria accessibilit? ed efficacia (cfr. Vu?kovi? e altri c. Serbia (obiezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, ? 71, 25 marzo 2014). L’onere della prova spetta al Governo, che deve dimostrare alla Corte che il rimedio era effettivo, disponibile in teoria e in pratica all’epoca dei fatti, vale a dire che era accessibile, che era in grado di fornire un rimedio alle lamentele del ricorrente e che offriva ragionevoli prospettive di successo. Una volta soddisfatto questo onere della prova, spetta al richiedente dimostrare che il rimedio proposto dal Governo era effettivamente esaurito, o che era per qualche motivo inadeguato e inefficace nelle particolari circostanze del caso, o che esistevano circostanze speciali che lo esoneravano dall’obbligo (Manic c. Lituania, n. 46600/11, ? 80, 13 gennaio 2015).
61. Nel caso di specie, la ricorrente ha lamentato la perdita della sua partecipazione nella societ? Q. a seguito di un procedimento giudiziario presumibilmente arbitrario e di azioni illegittime della Camera di registrazione dello Stato. Gli unici rimedi disponibili contro la sentenza della Corte d’Appello di Chi?in?u e le azioni della Camera di Registrazione dello Stato erano, rispettivamente, un ricorso per motivi di diritto presentato alla Corte Suprema di Giustizia e un ricorso amministrativo alla Corte d’Appello, rimedi di cui la societ? ricorrente si ? avvalsa. ? vero che l’azione suggerita dal Governo era in teoria in grado di aiutare la ricorrente a recuperare parte delle perdite subite, entro un limite pari al capitale statutario della societ? a responsabilit? limitata Q., ossia 14.377 euro (si veda il paragrafo 35 supra); tuttavia, tale possibilit? teorica ? irrilevante ai fini della decisione sull’ammissibilit? del presente ricorso e potrebbe essere presa in considerazione solo al momento di decidere le questioni ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione (si veda Gladysheva c. Russia, n. 7097/10, ? 62, 6 dicembre 2011).
62. Per quanto riguarda l’affermazione del Governo secondo cui la societ? ricorrente avrebbe omesso di sollevare l’eccezione relativa alla prescrizione, la Corte osserva che lo ha chiaramente fatto nel suo ricorso per motivi di diritto dinanzi alla Corte Suprema di Giustizia e, come si vedr? ai paragrafi 73-75 in seguito, ? stata ostacolata a farlo nel procedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Chi?in?u.
63. La Corte ritiene pertanto che il ricorso non possa essere dichiarato irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e di conseguenza l’obiezione del Governo deve essere respinta. Essa rileva inoltre che il ricorso non ? manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 ? 3 (a) della Convenzione e che non ? irricevibile per altri motivi. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
Il merito
Le osservazioni delle parti
64. Il ricorrente ha sostenuto che il procedimento dinanzi alla Corte d’appello di Chi?in?u presentava chiari segni di arbitrariet?. In primo luogo, la corte non ha applicato il termine di prescrizione di trenta giorni quando ha esaminato il caso in conformit? con la legge sui tribunali amministrativi. Anche il periodo di prescrizione generale di tre anni era scaduto nel momento in cui la ricorrente avrebbe presentato la sua domanda supplementare per escludere la ricorrente dall’elenco dei soci nel dicembre 2010. Inoltre, la societ? ricorrente non era a conoscenza della richiesta supplementare di esclusione della ricorrente dall’elenco dei soci e non ha avuto la possibilit? di commentarla. Il materiale del fascicolo della causa davanti alla Corte d’appello di Chi?in?u presentava chiari segni di manomissione. Ad esempio, le date dell’atto di citazione erano state corrette a mano dal 2 marzo al 2 febbraio 2011 e il verbale dell’udienza del 22 dicembre 2010 riportava un numero di causa che ? stato attribuito al caso solo nel gennaio 2011. La Corte Suprema di Giustizia non ha reagito in alcun modo a tutte le suddette questioni sollevate dalla ricorrente nel suo ricorso per motivi di diritto.
65. Il Governo non ha fatto alcun commento sul merito del caso.
La valutazione della Corte
66. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 comprende tre norme distinte: la prima norma, enunciata nella prima frase del primo paragrafo, ? di carattere generale ed enuncia il principio del pacifico godimento della propriet?; la seconda norma, contenuta nella seconda frase del primo paragrafo, riguarda la privazione dei beni e la sottopone a determinate condizioni; la terza norma, enunciata nel secondo paragrafo, riconosce agli Stati contraenti il diritto, tra l’altro, di controllare l’uso della propriet? in funzione dell’interesse generale. Le tre norme, tuttavia, non sono distinte nel senso che non sono collegate tra loro. La seconda e la terza norma riguardano casi particolari di interferenza con il diritto al pacifico godimento della propriet? e devono quindi essere interpretate alla luce del principio generale enunciato nella prima norma (si veda Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, ? 134, CEDU 2004-V).
67. Il “possesso” in questione nel presente caso era la partecipazione del ricorrente nella societ? Q. con una quota del cinquanta per cento e la sua partecipazione implicita al contratto del 16 ottobre 2007 tra la societ? Q. e l’Amministrazione stradale statale della Moldavia per un valore di 24,5 milioni di euro. Con la sentenza della Corte d’Appello di Chi?in?u del 2 febbraio 2011, la ricorrente ha perso il possesso di cui sopra a favore degli altri soci della societ? Q.
68. Ci? premesso, la Corte osserva che il presente ricorso si distingue da altri casi che le sono stati sottoposti in quanto non riguarda l’acquisizione di una propriet? da parte dello Stato o una forma di controllo dell’uso imposto dallo Stato. Si tratta di una controversia tra privati e il ruolo dello Stato si limita a fornire, attraverso il suo sistema giudiziario, un meccanismo per la determinazione dei diritti e degli obblighi civili dei ricorrenti.
69. La Corte ribadisce a questo proposito che i procedimenti relativi a controversie di diritto civile tra privati non implicano di per s? la responsabilit? dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (Ruiz Mateos c. Regno Unito, n. 13021/87, decisione della Commissione dell’8 settembre 1988, Decisioni e Rapporti (DR) 57 p. 268; Tormala c. Finlandia (dec.), no. 41258/98, 16 marzo 2004; Eskelinen v. Finlandia (dec.), no. 7274/02, 3 febbraio 2004; Kranz v. Polonia (dec.), no. 6214/02, 10 settembre 2002; e Skowronski v. Polonia (dec.), no. 52595/99, 28 giugno 2001). Il semplice fatto che lo Stato, attraverso il suo sistema giudiziario, fornisca un “forum” per la risoluzione di una controversia di diritto privato non d? luogo a un’interferenza dello Stato con i diritti di propriet? ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Kucha? e ?tis c. Repubblica Ceca (dec.), n. 37527/97, 21 ottobre 1998). 37527/97, 21 ottobre 1998), anche se il risultato sostanziale di una sentenza emessa da un tribunale civile comporta la perdita di alcuni “beni”. Tuttavia, fa parte dei doveri degli Stati ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 almeno l’istituzione di un quadro legislativo minimo che comprenda un foro adeguato che consenta a coloro che sostengono che il loro diritto ? stato violato di far valere i propri diritti in modo efficace e di farli rispettare. In caso contrario, uno Stato verrebbe gravemente meno all’obbligo di tutelare lo Stato di diritto e di prevenire l’arbitrio (Kotov c. Russia [GC], n. 54522/00, ? 117, 3 aprile 2012).
70. La competenza della Corte a verificare che il diritto interno sia stato correttamente interpretato e applicato ? limitata e non ? sua funzione sostituirsi ai tribunali nazionali. Il suo ruolo ? piuttosto quello di garantire che le decisioni di tali tribunali non siano arbitrarie o altrimenti manifestamente irragionevoli (Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo [GC], n. 73049/01, ? 83, CEDU 2007-I). Lo Stato pu? essere ritenuto responsabile per le perdite causate da tali decisioni solo se le decisioni giudiziarie non sono conformi al diritto interno o se sono viziate da arbitrariet? o manifesta irragionevolezza in contrasto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 o se una persona ? stata arbitrariamente e ingiustamente privata di beni a favore di un’altra (Melnychuk c. Ucraina (dec.), n. 28743/03, CEDU 2005-IX; Breierova e altri c. Repubblica Ceca (dec.), n. 57321/00, 8 ottobre 2002). 57321/00, 8 ottobre 2002; e Vulakh e altri c. Russia, no. 33468/03, ? 44, 10 gennaio 2012).
71. La situazione nel caso di specie rientra quindi nell’ottica della prima regola, fissata nella prima frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, quella del principio del pacifico godimento della propriet?.
72. La Corte osserva in primo luogo che, ai sensi dell’articolo 47 della legge sulle societ? a responsabilit? limitata, un socio di una societ? pu? essere escluso solo in due casi: (a) se non ha effettuato il suo conferimento al capitale sociale o (b) se, agendo in qualit? di dirigente della societ?, ha commesso atti dannosi per la societ?. Nessuna delle due situazioni ? stata invocata dal ricorrente nel procedimento e/o ritenuta applicabile dalla Corte d’appello di Chi?in?u nella sentenza del 2 febbraio 2011. Sembra quindi che l’esclusione della societ? ricorrente fosse una misura extragiuridica non prevista dalla legge in vigore all’epoca dei fatti.
73. La Corte osserva inoltre che la richiesta del ricorrente relativa all’esclusione della societ? ricorrente dall’elenco dei soci della societ? Q. non ? mai stata portata a conoscenza della societ? ricorrente. In ogni caso, il fascicolo processuale nazionale non contiene alcuna prova che alla societ? ricorrente sia mai stata notificata una copia di tale reclamo. Sebbene il verbale dell’udienza del 22 dicembre 2010 indichi che tale richiesta ? stata presentata per la prima volta in tale data e che la societ? ricorrente ? stata invitata a presentare le proprie osservazioni scritte in merito entro l’udienza successiva, l’autenticit? e l’attendibilit? di tale verbale destano serie preoccupazioni. Non solo tali verbali recano un numero di fascicolo che non era ancora disponibile il 22 dicembre 2010 (si veda il paragrafo 48 supra), ma l’udienza in questione sembra essere stata aggiornata con una decisione adottata dallo stesso giudice un giorno prima (si veda il paragrafo 23 supra). Il Governo non ha fornito spiegazioni su come il verbale del 22 dicembre 2010 potesse recare un numero di fascicolo futuro o su come l’udienza potesse essere tenuta nonostante il rinvio.
74. La Corte osserva che vi sono anche altre incongruenze nel fascicolo interno che rafforzano le sue riserve sull’autenticit? del verbale del 22 dicembre 2010. In particolare, osserva che, nonostante la menzione nel verbale del 22 dicembre 2010 che il ricorrente aveva introdotto una nuova domanda in quella data, il fascicolo processuale nazionale contiene a pagina 91 una decisione del giudice incaricato del caso datata 1? dicembre 2010 di accettare tale nuova domanda (si veda il paragrafo 25 supra).
75. La Corte osserva poi che anche il verbale dell’udienza del 20 gennaio 2011 presenta segni di manomissione se esaminato insieme ad altri documenti presenti nel fascicolo interno. Cos?, la societ? ricorrente sostiene che il 20 gennaio 2011 il tribunale ha rinviato l’esame del caso al 2 marzo 2011. Tale affermazione non ? coerente con il verbale dell’udienza del 20 gennaio 2010, che indica che la prossima udienza si sarebbe svolta il 2 febbraio 2011. Tuttavia, uno dei moduli di citazione e un modulo di conferma alle pagine 92 e 94 del fascicolo del caso nazionale sembrano indicare “02.03.11”, una data che ? stata corretta manualmente in “02.02.11”. Nel fascicolo non si trova alcuna spiegazione per tale correzione, n? ? stata fornita dal Governo. Inoltre, un altro modulo di citazione a pagina 93 del fascicolo nazionale non ? stato corretto e indica, come sostiene il ricorrente, “02.03.11” come data della prossima udienza (si veda il paragrafo 29 sopra). Gli errori, compresi quelli materiali, non possono essere esclusi dal lavoro dei tribunali e possono essere corretti. Tuttavia, quando non vengono corretti in modo legale e trasparente, sorge il sospetto di un’alterazione.
76. Alla luce di quanto sopra, la Corte constata che la domanda del ricorrente relativa all’esclusione della ricorrente dall’elenco dei soci della societ? Q. ? stata presentata in data indeterminata non prima del dicembre 2010 e che alla societ? ricorrente, coinvolta nel procedimento solo il 1? dicembre 2010, non ? mai stata notificata una copia di tale domanda durante il procedimento dinanzi al Tribunale di Chi?i.
77. La Corte osserva inoltre che la societ? ricorrente ha sollevato tutte le suddette questioni nel suo ricorso per motivi di diritto; tuttavia, la Corte Suprema di Giustizia non ha risposto in alcun modo alle gravissime accuse di abuso commesse nella fase del procedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Chi?in?u e non le ha nemmeno menzionate nella sua sentenza del 20 maggio 2011.
78. La ricorrente ha inoltre sollevato nel suo ricorso per motivi di diritto il problema della prescrizione e ha sostenuto che la richiesta del ricorrente relativa alla sua esclusione dall’elenco dei soci fosse prescritta. In effetti, ai sensi dell’articolo 267 del Codice civile (cfr. paragrafo 47 supra), sembra che il reclamo sarebbe dovuto cadere in prescrizione il 3 maggio 2010, ossia tre anni dopo che la Camera di registrazione dello Stato ha registrato le modifiche allo statuto della societ? Q. (cfr. paragrafo 10 supra). Tuttavia, come stabilito al paragrafo 73 supra, la richiesta di risarcimento in questione ? stata introdotta dall’attore non prima del dicembre 2010, ossia dopo la presunta scadenza del termine di prescrizione.
79. La Corte Suprema non solo non ha fornito alcuna motivazione per non respingere la domanda del ricorrente in quanto prescritta, ma non ha nemmeno menzionato nella sua sentenza l’obiezione della societ? ricorrente relativa alla prescrizione. La Corte ricorda che il mantenimento di un ricorso dopo la scadenza del termine per presentarlo, e in assenza di ragioni convincenti, ? incompatibile con il principio della certezza del diritto (si veda, tra le altre autorit?, Ipteh SA e altri c. Moldavia, no. 35367/08, ? 38, 24 novembre 2009) e ritiene che l’omissione della Corte suprema di giustizia abbia avuto un grave impatto sul procedimento.
80. Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che il Governo non ha dimostrato che le decisioni giudiziarie che hanno portato alla perdita dei beni della societ? ricorrente fossero conformi al diritto interno. Inoltre, tenendo conto delle constatazioni fatte sopra, la Corte conclude che il procedimento in cui sono state adottate tali decisioni ? stato condotto in modo arbitrario e manifestamente irragionevole. Pertanto, la Corte ritiene che nel caso di specie lo Stato non abbia adempiuto ai suoi doveri, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, di istituire un foro adeguato che permettesse alla societ? ricorrente di far valere efficacemente i propri diritti e di farli rispettare.
81. Vi ? stata pertanto una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
82. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata consente una riparazione solo parziale, la Corte accorda, se necessario, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.
83. La societ? ricorrente ha chiesto 3.027.923 euro (EUR) pi? un interesse giornaliero di 544 euro calcolato tra la data di presentazione delle sue richieste e la data di adozione della sentenza della Corte, per danni pecuniari. Ha inoltre chiesto 35.000 euro e 11.307 euro rispettivamente per il danno non patrimoniale e per i costi e le spese.
84. Il Governo ha sostenuto, tra l’altro, che la domanda del ricorrente non era provata e ha chiesto alla Corte di respingerla.
85. La Corte ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non sia pronta per la decisione. Di conseguenza, la questione deve essere riservata e deve essere fissato un ulteriore procedimento, tenendo conto della possibilit? di raggiungere un accordo tra il governo moldavo e la societ? ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?
Dichiara il ricorso ammissibile;
ritiene che vi sia stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
Ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non sia pronta per la decisione e di conseguenza
(a) riserva tale questione;
(b) invita il governo moldavo e i ricorrenti a presentare, entro i prossimi sei mesi, le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo che possano raggiungere;
(c) si riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla se necessario.
Fatto in inglese e notificato per iscritto l’11 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 77, paragrafi 2 e 3, del Regolamento della Corte.
Hasan Bak?rc? Jon Fridrik Kj?lbro
Cancelliere Presidente