Conclusione Cancellato del ruolo (regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
Causa TENTORI MONTALTO c. l’Italia
(Richiesta n. 32648/96)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
4 ottobre 2001
Nella causa Tentori Montalto c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, compose da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello il Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato 20 settembre 2001,
consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? da una richiesta (n. 32648/96) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. T. T. M. (?il richiedente?), 5 aprile 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dal Sig. P. T. M., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? sulla sua incapacit? prolungata – per mancanza di assistenza di polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 22 marzo 2001.
5. L? 11 luglio 2001 e il 27 luglio 2001, l’Agente del Governo ed il richiedente presentarono rispettivamente dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il Sig. A.K. era il proprietario di un appartamento a Roma che lui aveva affittato a S.C.
7. In un documento notificato all’inquilino il 24 dicembre 1986, lui inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine o il 0 giugno 1987 e chiese a lui di sgombrare i locali entro quella la data.
8. Il 23 maggio 1988, il richiedente acquis? l’uso (l’usufrutto) dell’appartamento.
9. In un documento notificato all’inquilino il 21 giugno 1988, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
10. Con una decisione del 5 dicembre 1988 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovevano essere sgombrati entro il 5 dicembre 1989.
11. Il 31 gennaio 1990, il richiedente notific? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Il 7 marzo 1990, lui notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 18 aprile 1990.
13. Fra il 18 aprile 1990 e il 1 febbraio 1994, l’ufficiale giudiziario fece diciotto tentativi di recuperare possesso.
14. Il 12 febbraio 1994, il richiedente fece una dichiarazione legale nella quale richiese urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio.
15. Fra il 30 giugno 1994 e il 7 marzo 1997 , l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare la propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato di sfratto.
16. In 9 maggio 1997, il richiedente recuper? possesso del suo appartamento.
LA LEGGE
17. 12 luglio 2001 la Corte ricevette la dichiarazione seguente dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 90,000,000 ITL al Sig. T. T. M. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 32648/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
18. Il 6 agosto 2001 la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la dichiarazione seguente firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto per pagare un importo totale della somma 90,000,000 ITL ITL che copre danno materiale e morale e costa al Sig. P. C. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 32648/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
19. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? soddisfatto che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti di non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 ottobre 2001, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli della Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente