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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF TENTORI MONTALTO v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 32648/96/2001
Stato: Italia
Data: 2001-10-04 00:00:00
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusione Cancellato del ruolo (regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
Causa TENTORI MONTALTO c. l’Italia
(Richiesta n. 32648/96)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
4 ottobre 2001

Nella causa Tentori Montalto c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, compose da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello il Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato 20 settembre 2001,
consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? da una richiesta (n. 32648/96) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. T. T. M. (?il richiedente?), 5 aprile 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dal Sig. P. T. M., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? sulla sua incapacit? prolungata – per mancanza di assistenza di polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 22 marzo 2001.
5. L? 11 luglio 2001 e il 27 luglio 2001, l’Agente del Governo ed il richiedente presentarono rispettivamente dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.

I FATTI
6. Il Sig. A.K. era il proprietario di un appartamento a Roma che lui aveva affittato a S.C.
7. In un documento notificato all’inquilino il 24 dicembre 1986, lui inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine o il 0 giugno 1987 e chiese a lui di sgombrare i locali entro quella la data.
8. Il 23 maggio 1988, il richiedente acquis? l’uso (l’usufrutto) dell’appartamento.
9. In un documento notificato all’inquilino il 21 giugno 1988, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
10. Con una decisione del 5 dicembre 1988 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovevano essere sgombrati entro il 5 dicembre 1989.
11. Il 31 gennaio 1990, il richiedente notific? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Il 7 marzo 1990, lui notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 18 aprile 1990.
13. Fra il 18 aprile 1990 e il 1 febbraio 1994, l’ufficiale giudiziario fece diciotto tentativi di recuperare possesso.
14. Il 12 febbraio 1994, il richiedente fece una dichiarazione legale nella quale richiese urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio.
15. Fra il 30 giugno 1994 e il 7 marzo 1997 , l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare la propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato di sfratto.
16. In 9 maggio 1997, il richiedente recuper? possesso del suo appartamento.
LA LEGGE
17. 12 luglio 2001 la Corte ricevette la dichiarazione seguente dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 90,000,000 ITL al Sig. T. T. M. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 32648/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?

18. Il 6 agosto 2001 la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la dichiarazione seguente firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto per pagare un importo totale della somma 90,000,000 ITL ITL che copre danno materiale e morale e costa al Sig. P. C. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 32648/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
19. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? soddisfatto che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti di non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 ottobre 2001, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli della Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
SECOND SECTION
CASE OF TENTORI MONTALTO v. ITALY
(Application no. 32648/96)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
4 October 2001

In the case of Tentori Montalto v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr G. Bonello,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 20 September 2001,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 32648/96) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr T. T. M. (?the applicant?), on 5 April 1996.
2. The applicant was represented before the Court by Mr P. T. M., a lawyer practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about his prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of his apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 22 March 2001, after obtaining the parties? observations, the Court declared the application admissible.
5. On 11 July 2001 and on 27 July 2001, the Agent of the Government and the applicant respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.

THE FACTS
6. Mr A.K. was the owner of an apartment in Rome, which he had let to S.C.
7. In a writ served on the tenant on 24 December 1986, he informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 30 June 1987 and asked him to vacate the premises by that date.
8. On 23 May 1988, the applicant acquired the use (usufrutto) of the apartment.
9. In a writ served on the tenant on 21 June 1988, the applicant communicated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate.
10. By a decision of 5 December 1988, which was made enforceable on the same day, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises must be vacated by 5 December 1989.
11. On 31 January 1990, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
12. On 7 March 1990, he served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 18 April 1990.
13. Between 18 April 1990 and 1 February 1994, the bailiff made eighteen attempts to recover possession.
14. On 12 February 1994, the applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for his son.
15. Between 30 June 1994 and 7 March 1997, the bailiff made twelve attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
16. On 9 May 1997, the applicant recovered possession of his apartment.
THE LAW
17. On 12 July 2001 the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 90,000,000 ITL to Mr T. T. M. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 32648/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
18. On 6 August 2001 the Court received from the applicant?s representative the following declaration signed by the applicant:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 90,000,000 ITL covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr T. T. M. with a view to securing a friendly settlement of application no. 32648/96 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court?s judgment.?
19. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
20. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 4 October 2001, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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