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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF TEMPESTI CHIESI AND CHIESI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 62000/00/2003
Stato: Italia
Data: 2003-07-31 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA TEMPESTI CHIESI E CHIESI C. ITALIA
(Richiesta n. 62000/00)
SENTENZA
STRASBOURG
31 luglio 2003
DEFINITIVO
31/10/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Tempesti Chiesi e Chiesi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig.ra N. Vajic,
la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato l?8 luglio 2003,
Consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 62000/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da due cittadini italiani, la Sig.ra G. T. C. ed il Sig. R. C. (?i richiedenti?), il 12 ottobre 2000.
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. I. D., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, i Sig. U. Leanza ed i suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 30 maggio 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. I richiedenti sono nati entrambi nel 1940 e vivono a Firenze.
5. Sono i proprietari di un appartamento a Firenze che avevano affittato ad A.Q.
6. In un documento presentato all’inquilino il 14 settembre 1984, i richiedenti lo informarono della loro intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine del 31 dicembre 1987 e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
7. Con una decisione del 14 novembre 1984 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1988.
8. Nel frattempo l’inquilino mor? e sua moglie si rifiut? di lasciare i locali.
9. Il 25 settembre 1989, i richiedenti fecero una dichiarazione legale in cui richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per loro figlio.
10. Il 16 novembre 1989, i richiedenti presentarono un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
11. Il 6 dicembre 1989, loro presentarono un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 31 gennaio 1990.
12. Tra il31 gennaio 1990 e l?8 febbraio 2001, l’ufficiale giudiziario fece ventuno tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 1 dicembre 1998, i richiedenti fecero nel frattempo, una seconda dichiarazione legale in cui richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per loro figlio.
14. Facendo seguito alla sezione 6 della Legge n. 431/98, del 9 luglio 1999, l’inquilino chiese una sospensione dei procedimenti di esecuzione. Il Magistrato di Firenze sospese i procedimenti sino all? 8 febbraio 2001.
15. Il 9 marzo 2001, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
17. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
18. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
19. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
20. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
21. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
22. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
23. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
24. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.

LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
25. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata di recuperare possesso del loro appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Dichiararono una violazione del loro diritto alla propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
26. I richiedenti dichiararono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
27. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
28. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente undici anni e un mese opo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. L? Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
30. I richiedenti chiesero riparazione del danno materiale che avevano sostenuto che calcolarono come segue: 50,000,000 lire italiane (ITL) [25,822.85 euro (EUR)], somma che ? la perdita dell? affitto per il periodo da agosto 1992 (quando la legislazione che riduceva le restrizioni degli affitti entr? in vigore) al marzo 2001 (quando i richiedenti recuperarono possesso del loro appartamento).
31. Il Governo contest? la richiesta.
32. La Corte richiama che i richiedenti fecero due dichiarazioni legali in cui richiedevano urgentemente l’appartamento come sistemazione per loro figlio. In simili circostanze, non possono rivendicare alcun diritto al rimborso della perdita di affitto ma possono richiedere solamente il rimborso dei costi e spese incorsi per l?affitto di un altro appartamento che vanno oltre l’affitto ricevuto dall’inquilino. Comunque, non hanno fatto tale richiesta. Perci?, la Corte respinge la richiesta.
B. danno Morale
33. I richiedenti chiesero ITL 30,000,000 [EUR 15,493.70] per il danno morale.
34. Il Governo contest? la richiesta.
35. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, d? loro in pieno l’importo chiesto (EUR 7,746.85 per ogni richiedente).
C. Costi e spese
36. I richiedenti hanno anche chiesto il rimborso delle loro spese processuali come segue:
– ITL 7,413,000 [EUR 3,828.50] per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 7,250 per costi e spese di fronte alla Corte.
37. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, il Governo contest? la richiesta. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese nessuna sottomissione.
38. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 ai richiedenti per i costi dei procedimenti di esecuzione ed EUR 2,000 per i costi e spese di fronte alla Corte.
39. La Corte d? una somma totale di EUR 4,000 (EUR 2,000 per ogni richiedente) per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
40. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 7,746.85 (sette mila settecento quarantasei euro ed ottantacinque centesimi) per danno morale;
(ii) EUR 2,000 (due mila euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 31 luglio 2003, facendo seguito Stabilire 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim rejected ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – domestic proceedings ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF TEMPESTI CHIESI AND CHIESI v. ITALY
(Application no. 62000/00)
JUDGMENT
STRASBOURG
31 July 2003
FINAL
31/10/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.
In the case of Tempesti Chiesi and Chiesi v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mr G. Bonello,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 8 July 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 62000/00) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by two Italian nationals, Mrs G. T. C. and Mr R. C. (?the applicants?), on 12 October 2000.
2. The applicants are represented by Mr I. D., a lawyer practising in Florence. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza and their successive co-agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 30 May 2002 the Court declared the application admissible.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
4. The applicants were both born in 1940 and live in Florence.
5. They are the owners of a flat in Florence, which they had let to A.Q.
6. In a writ served on the tenant on 14 September 1984, the applicants informed him of their intention to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and summoned him to appear before the Florence Magistrate.
7. By a decision of 14 November 1984, which was made enforceable on the same day, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1988.
8. In the meanwhile the tenant died and his wife refused to leave the premises.
9. On 25 September 1989, the applicants made a statutory declaration that they urgently required the premises as accommodation for their son.
10. On 16 November 1989, the applicants served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
11. On 6 December 1989, they served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 31 January 1990.
12. Between 31 January 1990 and 8 February 2001, the bailiff made twenty-one attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
13. In the meanwhile, on 1 December 1998, the applicants made a second statutory declaration that they urgently required the premises as accommodation for their son.
14. Pursuant to section 6 of Law no. 431/98, on 9 July 1999, the tenant asked for a suspension of the enforcement proceedings. The Florence Magistrate suspended the proceedings until 8 February 2001.
15. On 9 March 2001, the applicants recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
16. Since 1947 the public authorities in Italy have frequently intervened in residential tenancy legislation with the aim of controlling rents. This has been achieved by rent freezes (occasionally relaxed when the Government decreed statutory increases), by the statutory extension of all current leases and by the postponement, suspension or staggering of the enforcement of orders for possession. The relevant domestic law concerning the extension of tenancies, the suspension of enforcement and the staggering of evictions is described in the Court?s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
A. The system of control of the rents
17. As regards the control of the rents, the evolution of the Italian legislation may be summarised as follows.
18. The first relevant measure was the Law no. 392 of 27 July 1978 which provided machinery for ?fair rents? (the so-called equo canone) on the basis of a number of criteria such as the surface of the flat and its costs of realisation.
19. The second step of the Italian authorities dated August 1992. It was taken in the view of progressive liberalisation of the market of tenancies.
Accordingly, a legislation relaxing on rent levels restrictions (the so-called patti in deroga) entered into force. Owners and tenants were in principle given the opportunity to derogate from the rent imposed by law and to agree on a different price.
20. Lastly, Law no. 431 of 9 December 1998 reformed the tenancies and liberalised the rents.
B. Obligations of the tenant in the case of late restitution
21. The tenant is under a general obligation to refund the owner any damages caused in the case of late restitution of the flat. In this regard, Article 1591 of the Italian Civil Code provides:
?The tenant who fails to vacate the immovable property is under an obligation to pay the owner the agreed amount until the date when he leaves, together with other remaining damages?.
22. However, Law no. 61 of 1989 set out, inter alia, a limit to the compensation claimable by the owner entitling him to a sum equal to the rent paid by the tenant at the time of the expiration of the lease, proportionally increased according to the cost of living (Article 24 of Law no. 392 of 27 July 1978) plus 20%, along the period of inability to dispose of the possession of the flat.
23. In the judgment no. 482 of 2000, the Constitutional Court was called upon to decide whether such a limitation complied with the Constitution. The Constitutional Court held that it was compatible with the Constitution with regard to periods of time during which the suspension of the evictions was determined by law. The Constitutional Court explained that the introduction of that limitation was intended to settle the tenancies of the time of the emergency legislation, when the housing shortage made the suspension of the enforcement necessary. While evictions were suspended ex lege, the law predetermined the quantum of the reimbursement chargeable to the tenant, both measures being temporary and exceptional. Besides, the interests of the owner were counterbalanced by the exemption for him from the burden to prove the damages.
24. The Constitutional Court declared the limitation to the compensation claimable by the owner unconstitutional with regard to cases where the impossibility for the owner to repossess the flat depended on the conduct of the tenant and was not due to a legislative intervention. Accordingly, it opened the way to owners for the institution of civil proceedings in order to obtain full reparation of the damages caused by the tenant.

THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
25. The applicants complained of their prolonged inability to recover possession of their flat, owing to the lack of police assistance. They alleged a violation of their right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
26. The applicants also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
27. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-75; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-48).
28. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicants had to wait approximately eleven years and one month after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
29. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
30. The applicants sought reparation for the pecuniary damage they had sustained, which they calculated as follows: 50,000,000 Italian lire (ITL) [25,822.85 euros (EUR)], the sum being the loss of rent for the period from August 1992 (when the legislation relaxing on rent restrictions entered into force) to March 2001 (when the applicants recovered possession of their flat).
31. The Government contested the claim.
32. The Court recalls that the applicants made two statutory declarations that they urgently required the flat as accommodation for their son. In such circumstances, they cannot claim any entitlement to reimbursement of loss of rent but they can only claim the reimbursement of such costs and expenses incurred to rent another flat which go beyond the rent received from the tenant. However, they have not made such a claim. Therefore, the Court rejects the claim.
B. Non-pecuniary damage
33. The applicants claimed ITL 30,000,000 [EUR 15,493.70] for the non-pecuniary damage.
34. The Government contested the claim.
35. The Court considers that the applicants must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards them the amount claimed in full (EUR 7,746.85 for each applicant).
C. Costs and expenses
36. The applicants also claimed reimbursement of their legal costs as follows:
– ITL 7,413,000 [EUR 3,828.50] for the costs of the enforcement proceedings;
– EUR 7,250 for their costs and expenses before the Court.
37. As regards the costs of the enforcement proceedings, the Government contested the claim. As regards the costs and expenses before the Court, the Government did not make any submissions.
38. On the basis of the information in its possession and the Court?s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicants the sum of EUR 2,000 for the costs of the enforcement proceedings and EUR 2,000 for the costs and expenses before the Court.
39. The Court awards a total sum of EUR 4,000 (EUR 2,000 for each applicant) for legal costs and expenses.
D. Default interest
40. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay each of the applicants, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 7,746.85 (seven thousand seven hundred forty-six euros and eighty-five cents) for non-pecuniary damage;
(ii) EUR 2,000 (two thousand euros) for legal costs and expenses;
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicants? claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 31 July 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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