Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA TEMPESTI CHIESI E CHIESI C. ITALIA
(Richiesta n. 62000/00)
SENTENZA
STRASBOURG
31 luglio 2003
DEFINITIVO
31/10/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Tempesti Chiesi e Chiesi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig.ra N. Vajic,
la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato l?8 luglio 2003,
Consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 62000/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da due cittadini italiani, la Sig.ra G. T. C. ed il Sig. R. C. (?i richiedenti?), il 12 ottobre 2000.
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. I. D., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, i Sig. U. Leanza ed i suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 30 maggio 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. I richiedenti sono nati entrambi nel 1940 e vivono a Firenze.
5. Sono i proprietari di un appartamento a Firenze che avevano affittato ad A.Q.
6. In un documento presentato all’inquilino il 14 settembre 1984, i richiedenti lo informarono della loro intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine del 31 dicembre 1987 e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
7. Con una decisione del 14 novembre 1984 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1988.
8. Nel frattempo l’inquilino mor? e sua moglie si rifiut? di lasciare i locali.
9. Il 25 settembre 1989, i richiedenti fecero una dichiarazione legale in cui richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per loro figlio.
10. Il 16 novembre 1989, i richiedenti presentarono un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
11. Il 6 dicembre 1989, loro presentarono un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 31 gennaio 1990.
12. Tra il31 gennaio 1990 e l?8 febbraio 2001, l’ufficiale giudiziario fece ventuno tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 1 dicembre 1998, i richiedenti fecero nel frattempo, una seconda dichiarazione legale in cui richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per loro figlio.
14. Facendo seguito alla sezione 6 della Legge n. 431/98, del 9 luglio 1999, l’inquilino chiese una sospensione dei procedimenti di esecuzione. Il Magistrato di Firenze sospese i procedimenti sino all? 8 febbraio 2001.
15. Il 9 marzo 2001, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
17. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
18. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
19. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
20. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
21. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
22. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
23. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
24. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
25. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata di recuperare possesso del loro appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Dichiararono una violazione del loro diritto alla propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
26. I richiedenti dichiararono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
27. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
28. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente undici anni e un mese opo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. L? Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
30. I richiedenti chiesero riparazione del danno materiale che avevano sostenuto che calcolarono come segue: 50,000,000 lire italiane (ITL) [25,822.85 euro (EUR)], somma che ? la perdita dell? affitto per il periodo da agosto 1992 (quando la legislazione che riduceva le restrizioni degli affitti entr? in vigore) al marzo 2001 (quando i richiedenti recuperarono possesso del loro appartamento).
31. Il Governo contest? la richiesta.
32. La Corte richiama che i richiedenti fecero due dichiarazioni legali in cui richiedevano urgentemente l’appartamento come sistemazione per loro figlio. In simili circostanze, non possono rivendicare alcun diritto al rimborso della perdita di affitto ma possono richiedere solamente il rimborso dei costi e spese incorsi per l?affitto di un altro appartamento che vanno oltre l’affitto ricevuto dall’inquilino. Comunque, non hanno fatto tale richiesta. Perci?, la Corte respinge la richiesta.
B. danno Morale
33. I richiedenti chiesero ITL 30,000,000 [EUR 15,493.70] per il danno morale.
34. Il Governo contest? la richiesta.
35. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, d? loro in pieno l’importo chiesto (EUR 7,746.85 per ogni richiedente).
C. Costi e spese
36. I richiedenti hanno anche chiesto il rimborso delle loro spese processuali come segue:
– ITL 7,413,000 [EUR 3,828.50] per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 7,250 per costi e spese di fronte alla Corte.
37. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, il Governo contest? la richiesta. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese nessuna sottomissione.
38. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 ai richiedenti per i costi dei procedimenti di esecuzione ed EUR 2,000 per i costi e spese di fronte alla Corte.
39. La Corte d? una somma totale di EUR 4,000 (EUR 2,000 per ogni richiedente) per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
40. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 7,746.85 (sette mila settecento quarantasei euro ed ottantacinque centesimi) per danno morale;
(ii) EUR 2,000 (due mila euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 31 luglio 2003, facendo seguito Stabilire 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente