Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese riconoscimento – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA TASSINARI C. ITALIA
(Richiesta n. 47758/99)
SENTENZA
STRASBOURG
16 ottobre 2003
DEFINITIVO
16/01/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Tassinari c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 25 settembre 2003,
Consegna la seguente sentenza chr fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 47758/99) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra L. T. (?il richiedente?), il 16 aprile 1999.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. E. S., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli
3. Il 31 gennaio 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1960 e vive a Roma.
5. E? il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato ad A.D’A.P.
6. In una lettera datata il 29 luglio 1982, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
7. In un documento notificato all’inquilino il 7 ottobre 1985, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
8. Con una decisione del 12 dicembre 1985 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 30 giugno 1986.
9. Il 31 ottobre 1986 e il 3 novembre 1986 il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
10. Il 25 novembre 1986 notific? un avviso sull’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 gennaio 1987.
11. Fra il15 gennaio 1987 e il 12 novembre 1992 l’ufficiale giudiziario fece quaranta tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione, al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
12. Il 15 ottobre 1987, il richiedente istitu? procedimenti civili contro il Ministero dell’Interno ed il prefetto per ottenere rimborso dei danni che sono stati il risultato del rifiuto o la posticipazione nell? accordare l?assistenza della polizia. I procedimenti furono dichiarati inammissibili.
13. Nel maggio 1989, il Sig. S.S. reiter? la sua proposta resa nel 1987, di affittare l’appartamento ad un prezzo di 1,100,000 lire italiani (ITL) [568.10 euro (EUR)] per il primo anno ed ITL 1,200,000 [EUR 619.75] per il secondo anno.
14. Il 6 aprile 1994 il richiedente notific? un altro avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
15. L? 11 maggio 1994 lei notific? un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 3 giugno 1994.
16. Fra il3 giugno 1994 e il 23 ottobre 1998 l’ufficiale giudiziario fece venti tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedono la sospensione, al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
17. Il 17 agosto 1998 l’inquilino mor?.
18. Il 3 novembre 1998, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
18. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
28. Il richiedente si lament? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Asser? una violazione del suo diritto alla propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
29. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
30. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
31. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente undici anni e dieci mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE
32. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
33. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che calcol? come segue:
– EUR 11,785.75, somma che ? la perdita di affitto per il periodo dal 1 giugno 1987 al 30 maggio 1989 sulla base di un contratto d’affitto nuovo che avrebbe potuto stipulare col Sig. S.S.;
– EUR 37,734.36, la somma che ? la differenza fra il valore di mercato dell?affitto e l’affitto imposto dalla legge per il periodo dall? agosto 1992 all?ottobre 1998;
– EUR 39,767.18, per il deprezzamento del valore dell’appartamento come una conseguenza della condotta dell’inquilino;
Il richiedente sottoline? che l’appartamento in questione ? localizzato nel centro della citt?.
34. Il Governo contest? queste richieste.
35. Riguardo alla prima richiesta per la perdita di affitto [EUR 11,785.75], la Corte deve respingerla perch? una perdita di affitto pu? esistere solamente dopo l?agosto 1992.
Riguardo alla seconda richiesta per la perdita di affitto [EUR 37,734.36], la Corte nota che il richiedente present? gli importi summenzionati sulla base della differenza fra il valore di mercato dell?affitto -come valutato in conformit? con l’affitto proposto dal Sig. S.S. (EUR 568.10 per il primo anno di affitto ed EUR 619.75 per il secondo anno) – e l’affitto imposto dalla legge (EUR 16,229.19). Il richiedente present? anche un’opinione competente (agente immobiliare) che valuta il valore dell’appartamento nel 2001 fra ITL 363,000,000 [EUR 187,473.85] ed ITL 440,000,000 [EUR 227,241.04]. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente e alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato la Corte decide di dare su una base equa EUR 29,600.
Riguardo alla richiesta per il rimborso per il deprezzamento dell’appartamento, la Corte richiama che il richiedente pu? recuperare tutti i costi e spese che aveva sostenuto direttamente dall’inquilino. Di conseguenza, la richiesta ? respinta.
36. La Corte d? una somma totale di EUR 29,600 per danno materiale e rifiuta qualsiasi altra richiesta.
B. danno Morale
37. Il richiedente chiese EUR 26.855,76 per il danno morale.
38. Il Governo contest? la richiesta.
39. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Deliberando su una base equa, d? EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
40. Il richiedente chiese anche rimborso delle sue spese processuali e spese come segue:
– EUR 1,296.49 per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 2,065.83 per i costi e le spese dei procedimenti che il richiedente ha istituito contro il Ministero dell’Interno ed il prefetto per ottenere rimborso dei danni che sono sati il risultato del rifiuto della posticipazione nell? accordare la sua assistenza della polizia. Il richiedente richiama che la sua azione ? stata dichiarata inammissibile, essendo il ritardo nell’accordare la sua assistenza di polizia in conformit? con legge.
– EUR 7,456.78 per i costi e spese dei procedimenti di sfratto;
Il richiedente chiese anche rimborso dei costi e spese di fronte alla Corte. L asci? la questione alla discrezione della Corte.
41. Il Governo contest? le richieste.
42. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 1,296.49 al richiedente per i costi dei procedimenti di esecuzione ed EUR 2,000 per i costi e spese di fronte alla Corte.
Riguardo ai costi e spese incorsi nei procedimenti contro il Ministero dell’Interno ed il prefetto, la Corte richiama che un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, il ritardo nell’accordare l’assistenza della polizia al richiedente era in conformit? con la legge. La Corte considera, perci?, che l’istituzione dei procedimenti in questione non fosse necessaria e respinge la richiesta.
Riguardo ai procedimenti di sfratto, la Corte considera che i costi e le spese dei procedimenti sui meriti non sono riferite alle violazioni trovate. Di conseguenza, respinge la richiesta.
43. La Corte d? una somma totale di EUR 3,296.49 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
44. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 29,600 (ventinove mila seicento euro) per danno materiale;
(ii) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(iii) EUR 3,296.49 (tre mila duecento novantasei euro e quaranta-nove centesimi) per spese processuali e spese;
(iv) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 16 ottobre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente