Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA T. C. ITALIA
(Richiesta n. 40537/98)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
13 giugno 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa T. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler, il Sig.ra E. Steiner, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 28 maggio 2002,
Consegna la seguente sentenza sulla quale fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 40537/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra T. (?il richiedente?), l?11 marzo 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra E. F., un avvocato che pratica a Torino. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? di Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 13 settembre 2001 avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
6. Il 7 maggio 2002 ed il 10 maggio 2002 il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente hanno presentato dichiarazioni formali in cui proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Torino che aveva affittato ad A.P.
8. In una lettera datata 12 maggio 1987, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
9. In un documento notificato all’inquilino il 19 giugno 1987, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Torino.
10. L’inquilino si oppose adducendo che il contratto d’affitto sarebbe scaduto il 30 giugno 1991.
11. Con una decisione del 30 marzo 1988, il Magistrato di Torino sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 30 giugno 1992.
12. Il 4 settembre 1992, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
13. Il 1 ottobre 1992, notific? un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 6 novembre 1992.
14. Fra il 6 novembre 1992 e il 23 aprile 1997, l’ufficiale giudiziario fece sette tentativi di recuperare possesso. In un giorno non specificato dell? ottobre 1997, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento perch? l’inquilino sgombr? i locali.
LA LEGGE
15. Il 10 maggio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 2,600 (due mila seicento) Euro alla Sig.ra M.T. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 40537/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
16. Il 7 maggio 2002, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 2,600 (due mila seicento) Euro che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra M.T. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 40537/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
17. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
18. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 13 giugno 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente