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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF T. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 40537/98/2002
Stato: Italia
Data: 2002-06-13 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA T. C. ITALIA
(Richiesta n. 40537/98)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
13 giugno 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa T. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler, il Sig.ra E. Steiner, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 28 maggio 2002,
Consegna la seguente sentenza sulla quale fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 40537/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra T. (?il richiedente?), l?11 marzo 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra E. F., un avvocato che pratica a Torino. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? di Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 13 settembre 2001 avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
6. Il 7 maggio 2002 ed il 10 maggio 2002 il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente hanno presentato dichiarazioni formali in cui proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Torino che aveva affittato ad A.P.
8. In una lettera datata 12 maggio 1987, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
9. In un documento notificato all’inquilino il 19 giugno 1987, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Torino.
10. L’inquilino si oppose adducendo che il contratto d’affitto sarebbe scaduto il 30 giugno 1991.
11. Con una decisione del 30 marzo 1988, il Magistrato di Torino sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 30 giugno 1992.
12. Il 4 settembre 1992, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
13. Il 1 ottobre 1992, notific? un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 6 novembre 1992.
14. Fra il 6 novembre 1992 e il 23 aprile 1997, l’ufficiale giudiziario fece sette tentativi di recuperare possesso. In un giorno non specificato dell? ottobre 1997, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento perch? l’inquilino sgombr? i locali.
LA LEGGE
15. Il 10 maggio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 2,600 (due mila seicento) Euro alla Sig.ra M.T. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 40537/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
16. Il 7 maggio 2002, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 2,600 (due mila seicento) Euro che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra M.T. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 40537/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
17. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
18. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 13 giugno 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF T. v. ITALY
(Application no. 40537/98)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
13 June 2002
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of T. v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr L. Ferrari Bravo,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs S. Botoucharova,
Mr A. Kovler,
Mrs E. Steiner, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 28 May 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 40537/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs T. (?the applicant?), on 11 March 1998.
2. The applicant was represented by Mrs E. F., a lawyer practising in Turin. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about her prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 ? 2 of Protocol No. 11 to the Convention. On 13 September 2001 having obtained the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
6. On 7 May 2002 and on 10 May 2002 the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
7. The applicant is the owner of an apartment in Turin, which she had let to A.P.
8. In a registered letter of 12 May 1987, the applicant informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked him to vacate the premises by that date.
9. In a writ served on the tenant on 19 June 1987, the applicant reiterated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Turin Magistrate.
10. The tenant opposed alleging that the lease expired on 30 June 1991.
11. By a decision of 30 March 1988, the Turin Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 30 June 1992.
12. On 4 September 1992, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
13. On 1 October 1992, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 6 November 1992.
14. Between 6 November 1992 and 23 April 1997, the bailiff made seven attempts to recover possession. On an unspecified day in October 1997, the applicant recovered possession of the apartment because the tenant vacated the premises.
THE LAW
15. On 10 May 2002 the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 2,600 (two thousand six hundred) Euros to Mrs M.T. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 40537/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
16. On 7 May 2002 the Court received from the applicant’s representative the following declaration signed by the applicant and by her representative:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 2,600 (two thousand six hundred) Euros covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs M.T. with a view to securing a friendly settlement of application no. 40537/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
17. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
18. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 13 June 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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