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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF T.C.U. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 31223/96/2002
Stato: Italia
Data: 2002-11-15 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA T.C.U. C. ITALIA
(Richiesta n. 31223/96)
SENTENZA
STRASBOURG
15 novembre 2002
DEFINITIVO
15/02/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa T.C.U. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, la Sig.ra E. Steiner giudici, il Sig. G. RAIMONDI giudice ad hoc, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 24 ottobre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 31223/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra T.C.U. (?il richiedente?), il 14 novembre 1995.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. D. P., un avvocato che pratica a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 25 maggio 2000 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Milano che aveva affittato a L.D.Z.
9. In una lettera datata 6 giugno 1984, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 29 dicembre 1984 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
10. L? 11 febbraio 1985, notific? un avviso per sgomberare all’inquilino, ma di rifiut? di andarsene.
11. In un documento notificato all’inquilino il 19 febbraio 1985, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
12. Con una decisione del 27 febbraio 1985 che fu resa esecutiva il 14 marzo 1985 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 27 febbraio 1986.
13. Il 23 gennaio 1986, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
14. Il 7 marzo 1986, notific? un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 18 aprile 1986.
15. Fra il 18 aprile 1986 e il 18 giugno 1992 l’ufficiale giudiziario fece 23 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione o lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu abilitata l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. Da allora in poi, il richiedente decise di non intraprendere i procedimenti di esecuzione per evitare costi inutili, dato la mancanza di prospettive di ottenere l’assistenza della polizia.
17. Il 13 aprile 1996 il richiedente riacquist? l’appartamento che l’inquilino sgombr? in adempimento di un accordo raggiunto con il richiedente.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
18. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.

LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 ALLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lament? di non essere stato i grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Asser? una violazione dell?i Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
A. L’articolo applicabile
20. In conformit? con la sua giurisprudenza, la Corte considera, che l’interferenza col diritto del richiedente al tranquillo godimento della sua propriet? corrispondeva al controllo dell’uso della propriet? ed deve essere esaminata sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1 (veda Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 46).
B. Ottemperanza con le condizioni nel secondo paragrafo
1. Scopo dell’interferenza
21. La Corte prima ha espresso la prospettiva che la legislazione contestata aveva un scopo legittimo nell’interesse generale, come richiesto dal secondo paragrafo dell? Articolo 1 (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 48).
2. La proporzionalit? dell’interferenza
22. La Corte reitera che ai fini del secondo paragrafo dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 un’interferenza deve prevedere un ?giusto equilibrio? fra le richieste dell’interesse generale e le esigenze della protezione dei diritti essenziali dell’individuo. Ci deve essere una relazione ragionevole della proporzionalit? fra i mezzi assunti e lo scopo perseguito. Nel determinare se questa esigenza ? soddisfatta, la Corte riconosce che lo Stato gode di un margine ampio di valutazione riguardo sia alla scelta dei mezzi d?imposizione ed sia alla verifica se le conseguenze dell?imposizione sono giustificate nell’interesse generale al fine di realizzare lo scopo della legge in oggetto. Nelle sfere come l? alloggio che hanno un ruolo centrale nel welfare e nelle politiche economiche delle societ? moderne la Corte rispetter? il giudizio della legislatura come se fosse nell’interesse generale a meno che quel giudizio non sia manifestamente senza fondamento e irragionevole (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 49).
23. Il richiedente contese che l’interferenza era sproporzionata in prospettiva della sua lunghezza. Effettivamente, aveva recuperato possesso solamente perch? era riuscito ad ottenere un accordo con l’inquilino, non per aver avuto l? assistenza della polizia.
24. Il Governo sostenne che la presente causa era indistinguibile dalla causa Spadea e Scalabrino c. Italia (vedere la sentenza del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-B) nella quale la Corte sostenne che non c’era stata nessuna violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. L’interferenza col diritto del richiedente al tranquillo godimento della sua propriet? era perci? coerente con la legislazione attinente. Il Governo concluse che il carico imposto al richiedente non era stato eccessivo.
25. La Corte considera che, in principio, il sistema italiano di scaglionamento dell’imposizione degli ordini dei tribunali non ? di per s? aperto alla critica, avendo riguardo in particolare del margine di valutazione permesso sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1. Comunque, tale sistema porta con s? il rischio di imporre ai padroni di casa un carico eccessivo in termini della loro capacit? di sbarazzarsi della loro propriet? e deve offrire di conseguenza certe salvaguardie procedurali cos? come assicurare che l’operazione del sistema ed il suo impatto sui diritti di propriet? di un padrone di casa non sia n? arbitraria n? imprevedibile (vedere, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi citata sopra, ? 54). La Corte deve accertare cos? se, nella presente causa, al richiedente furono riconosciute garanzie sufficienti da essere salvaguardato contro l’incertezza e l’arbitrariet?.
26. La Corte osserva che il richiedente ottenne un mandato per possesso il 27 febbraio 1985 che divenne esecutivo il 14 marzo 1985 che indicava che l’inquilino avrebbe dovuto sgomberare l’appartamento il 27 febbraio 1986. Il primo tentativo dall’ufficiale giudiziario di eseguire il mandato per possesso ebbe luogo il 18 aprile 1986. Fra il18 aprile 1986 e il 18 giugno 1992 i tentativi dell’ufficiale giudiziario di recuperare possesso si dimostrarono senza successo perch?, senza assistenza della polizia, i tentativi dell’ufficiale giudiziario furono condannati al fallimento. Il richiedente recuper? poi possesso dell’appartamento il 13 aprile 1996.
27. Per approssimativamente dieci anni, a partire dal primo tentativo dell’ufficiale giudiziario di eseguire il mandato per possesso, il richiedente fu lasciato cos? in un stato d’incertezza riguardo a quando sarebbe stata in grado riacquistare il suo appartamento.
28. Alla luce di ci? che precede, la Corte considera, che, nelle particolari circostanze di questa causa, un carico eccessivo fu imposto al richiedente; di conseguenza l’equilibrio che deve essere previsto fra la protezione del diritto di propriet? e le esigenze dell’interesse generale fu sconvolto a danno del richiedente.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.

II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE

29. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:

?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?

30. Il richiedente si lament? di aver dovuto aspettare approssimativamente dieci anni per recuperare possesso del suo appartamento dopo che il mandato del magistrato fu emesso.
31. Il Governo contest? questo punto. Riguardo alla lunghezza dei procedimenti di esecuzione, il Governo sostiene, che il ritardo nell’offrire l’assistenza della polizia ? giustificato dalla protezione dell’interesse pubblico.
32. La Corte osserva che il richiedente si era appellato originalmente all? Articolo 6 in connessione con la lagnanza riguardo alla lunghezza dei procedimenti per possesso. La Corte considera nondimeno che la presente causa deve essere esaminata in connessione col diritto pi? generale ad un tribunale.
33. La Corte reitera che il diritto ad un tribunale come garantito anche dall? Articolo 6 protegge l’attuazione decisioni giudiziali definitive e vincolanti che, in Stati che accettano l’articolo di legge, non pu? rimanere non operativa al danno di una parte (vedere Immobiliare Saffi citata sopra, ? 66). L’esecuzione di una decisione giudiziale non pu? essere di conseguenza differita impropriamente.
34. Nella presente causa il richiedente ottenne un mandato per possesso il 27 febbraio 1985 che divenne esecutivo il 14 marzo 1985. Il richiedente recuper? possesso solamente il 13 aprile 1996 perch? era riuscita ad ottenere un accordo con l’inquilino. Effettivamente, il richiedente recuper? il suo appartamento approssimativamente dieci anni dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario.
35. La Corte considera che un ritardo di questa lunghezza nell’esecuzione di una decisione del tribunale definitiva spoglia l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione di qualsiasi effetto pratico.
36. In queste circostanze, la Corte sostiene, che c’? stata una violazione del diritto ad un tribunale, come garantito dall? Articolo 6 ? 1 della Convenzione.

III. L?APPKLICAZIONE DELLA ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

37. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
38. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che fiss? a 70,000,000 lire italiane (ITL) [36,151.98 euro (EUR)], come perdita di affitto per il periodo durante il quale aveva affittato l’appartamento a L.D.Z. Il richiedente sostenne che ha perso profitti per, almeno, ITL 50,000,000 [EUR 25,822.84] perch? per approssimativamente dieci anni l’inquilino pag? un affitto di ITL 7,264,000 [EUR 3,751.54] all? anno, mentre il valore dell’affitto fissato dalla Camera di Commercio, era di ITL 12,000,000 [EUR 6,197.48]. Perci?, il richiedente sottoline? che perse ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28] all? anno.
Inoltre, il richiedente chiese ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28], come somma che aveva dovuto pagare all’inquilino per ottenere un accordo.
Inoltre, il richiedente chiese ITL 14,464,374 [EUR 7,470.23], come gli oneri di servizio non retribuiti per gli anni 1993/1994 e 1994/1995.
Infine il richiedente chiese, senza dare alcuna cifra, la compensazione per la perdita di affitto riguardo all’affitto pi? alto che avrebbe potuto ricevere, se fosse stato in grado di affittare l’appartamento ad un altro inquilino.
39. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre alcuna prova del danno materiale subito come risultato della violazione addotta.
40. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79) sulla base del rimborso della differenza fra l’importo globale dell’affitto che avrebbe potuto ottenere e gli affitti che ha effettivamente incassato. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 19,500 sotto questo capo.
Riguardo alla richiesta del richiedente di ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28], relativa ci? che ha dovuto pagare per giungere all’accordo con l’inquilino, la Corte nota che il richiedente produsse un assegno bancario a favore dell’inquilino. Comunque, la Corte nota che l’assegno bancario non ha data e considera che il richiedente non riuscito a presentare un qualsiasi documento attinente, come una dichiarazione come prova del pagamento o della relazione fra quel pagamento ed il recupero dell’appartamento. Perci?, la Corte respinge la richiesta del richiedente.
Riguardo agli oneri di servizio non retribuiti, la Corte considera che poich? il richiedente pu? recuperarli dall’inquilino nessun risarcimento dovrebbe essere reso sotto questo capo e dovrebbe essere respinta la richiesta del richiedente.
La Corte d? anche compensazione sotto questo capo per i costi dei procedimenti di esecuzione (vedere sotto ? 46) nell’importo di EUR 2,200.
B. danno Morale
41. Il richiedente chiese danno morale ma lascia che la questione venga stimata dalla Corte in un modo equo.
42. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre la prova del grave danno morale sostenuto.
43. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
44. Il richiedente chiese rimborso delle sue spese processuali. Il richiedente chiese un prezzo globale di ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] per costi e spese di fronte alle corti nazionali insieme con costi e spese di fronte alla Corte.
45. Riguardo ai costi incorsi nei procedimenti nazionali, il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte.
46. La Corte considera che i costi dei procedimenti di esecuzione devono essere rimborsati in parte (vedere la sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-C, p. 56, ? 50). Comunque, considera che solamente i costi relativi al ritardo nello sfratto devono essere rimborsati e, di conseguenza, decide di dare la somma di EUR 2,200 al richiedente. In conformit? con la pratica della Corte, questa somma dovrebbe essere data sotto il capo del danno materiale (vedere ? 40 sopra).
47. Riguardo ai costi e spese sostenuti dal richiedente per i procedimenti di fronte alla Corte, la Corte reitera che, secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,500 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.

D. Interesse di mora
48. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 21,700 EUR (ventuno mila settecento euro) per danno materiale;
(ii) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 1,500 EUR (mille cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese e notifiato per iscritto il 15 novembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF T.C.U. v. ITALY
(Application no. 31223/96)
JUDGMENT
STRASBOURG
15 November 2002
FINAL
15/02/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of T.C.U. v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mrs E. Steiner, judges,
Mr G. RAIMONDI, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 24 October 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 31223/96) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs T.C.U. (?the applicant?), on 14 November 1995.
2. The applicant was represented by Mr D. P., a lawyer practising in Milan. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-Agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, she further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mr G. Raimondi as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
6. On 25 May 2000 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicant is the owner of a flat in Milan, which she had let to L.D.Z.
9. In a registered letter of 6 June 1984, the applicant informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 29 December 1984 and asked her to vacate the premises by that date.
10. On 11 February 1985, she served a notice to quit on the tenant, but she refused to leave.
11. In a writ served on the tenant on 19 February 1985, the applicant reiterated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Milan Magistrate.
12. By a decision of 27 February 1985, which was made enforceable on 14 March 1985, the Milan Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 27 February 1986.
13. On 23 January 1986, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
14. On 7 March 1986, she served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 18 April 1986.
15. Between 18 April 1986 and 18 June 1992 the bailiff made 23 attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, under the statutory provisions providing for the suspension or the staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
16. Thereafter, the applicant decided not to pursue the enforcement proceedings, in order to avoid useless costs, given the lack of prospects of obtaining the assistance of the police.
17. On 13 April 1996 the applicant repossessed the flat, which the tenant vacated in pursuance of an agreement reached with the applicant.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
18. The relevant domestic law is described in the Court?s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.

THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 TO THE CONVENTION
19. The applicant complained that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. She alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
A. The applicable rule
20. In accordance with its case-law, the Court considers that the interference with the applicant?s right to peaceful enjoyment of her possessions amounted to control of the use of property and falls to be examined under the second paragraph of Article 1 (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 46).
B. Compliance with the conditions in the second paragraph
1. Aim of the interference
21. The Court has previously expressed the view that the impugned legislation had a legitimate aim in the general interest, as required by the second paragraph of Article 1 (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 48).
2. Proportionality of the interference
22. The Court reiterates that for the purposes of the second paragraph of Article 1 of Protocol No. 1 an interference must strike a ?fair balance? between the demands of the general interest and the requirements of the protection of the individual?s fundamental rights. There must be a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim pursued. In determining whether this requirement is met, the Court recognises that the State enjoys a wide margin of appreciation with regard both to choosing the means of enforcement and to ascertaining whether the consequences of enforcement are justified in the general interest for the purpose of achieving the object of the law in question. In spheres such as housing, which plays a central role in the welfare and economic policies of modern societies, the Court will respect the legislature?s judgement as to what is in the general interest unless that judgement is manifestly without reasonable foundation (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 49).
23. The applicant contended that the interference was disproportionate in view of its length. Indeed, she had only recovered possession because she had managed to obtain the tenant?s agreement, not because she had police assistance.
24. The Government maintained that the present case was indistinguishable from the case of Spadea and Scalabrino v. Italy (see the judgment of 28 September 1995, Series A no. 315-B), in which the Court held that there had been no violation of Article 1 of Protocol No. 1. The interference with the applicant?s right to the peaceful enjoyment of her property was therefore consistent with the relevant legislation. The Government concluded that the burden imposed on the applicant had not been excessive.
25. The Court considers that, in principle, the Italian system of staggering the enforcement of court orders is not in itself open to criticism, having regard in particular to the margin of appreciation permitted under the second paragraph of Article 1. However, such a system carries with it the risk of imposing on landlords an excessive burden in terms of their ability to dispose of their property and must accordingly provide certain procedural safeguards so as to ensure that the operation of the system and its impact on a landlord?s property rights are neither arbitrary nor unforeseeable (see, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi, cited above, ? 54). The Court must thus ascertain whether, in the instant case, the applicant was afforded sufficient guarantees as to be safeguarded against uncertainty and arbitrariness.
26. The Court observes that the applicant obtained an order for possession on 27 February 1985 which became enforceable on 14 March 1985 indicating that the tenant should quit the flat on 27 February 1986. The first attempt by the bailiff to enforce the order for possession took place on 18 April 1986. Between 18 April 1986 and 18 June 1992 the bailiff?s attempts to recover possession proved unsuccessful because, without police assistance, the bailiff?s attempts were doomed to failure. The applicant then recovered possession of the flat on 13 April 1996.
27. For approximately ten years, starting from the first attempt of the bailiff to enforce the order for possession, the applicant was thus left in a state of uncertainty as to when she would be able to repossess her flat.
28. In the light of the foregoing, the Court considers that, in the particular circumstances of this case, an excessive burden was imposed on the applicant; accordingly the balance that must be struck between the protection of the right of property and the requirements of the general interest was upset to the applicant?s detriment.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
29. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
30. The applicant complained that she had had to wait approximately ten years to recover possession of her flat after the magistrate?s order was issued.
31. The Government contested this point. As to the length of the enforcement proceedings, the Government maintain that the delay in providing the assistance of the police is justified by the protection of the public interest.
32. The Court observes that the applicant had originally relied on Article 6 in connection with the complaint regarding the length of the proceedings for possession. The Court nonetheless considers that the instant case must be examined in connection with the more general right to a court.
33. The Court reiterates that the right to a court as guaranteed by Article 6 also protects the implementation of final, binding judicial decisions, which, in States that accept the rule of law, cannot remain inoperative to the detriment of one party (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 66). Accordingly, the execution of a judicial decision cannot be unduly delayed.
34. In the instant case, the applicant obtained an order for possession on 27 February 1985 which became enforceable on 14 March 1985. The applicant recovered possession on 13 April 1996 only because she had managed to obtain the tenant?s agreement. Indeed, the applicant recovered her flat approximately ten years after the first attempt of the bailiff.
35. The Court considers that a delay of that length in the execution of a final court decision deprives Article 6 ? 1 of the Convention of any practical effect.
36. In these circumstances, the Court holds that there has been a violation of the right to a court, as guaranteed by Article 6 ? 1 of the Convention.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
37. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
38. The applicant sought reparation for the pecuniary damage she had sustained, which she put at 70,000,000 Italian lire (ITL) [36,151.98 euros (EUR)], being the loss of rent for the period while she had let the flat to L.D.Z. The applicant maintained that she lost profits for, at least, ITL 50,000,000 [EUR 25,822.84] because for approximately ten years the tenant paid a rent of ITL 7,264,000 [EUR 3,751.54] per year, while the value of the rent fixed by the Chamber of Commerce, was of ITL 12,000,000 [EUR 6,197.48]. Therefore, the applicant stressed that she lost ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28] per year.
Furthermore, the applicant claimed ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28], being the sum that she had to pay to the tenant in order to obtain its agreement.
Besides, the applicant claimed ITL 14,464,374 [EUR 7,470.23], being the unpaid service charges for the years 1993/1994 and 1994/1995.
Finally, the applicant claimed, without giving any figures, compensation for loss of rent with respect to the higher rent she could have received, had she been able to rent the flat to another tenant.
39. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of any pecuniary damage sustained as a result of the alleged violation.
40. The Court considers that the applicant must be awarded compensation for the pecuniary damage resulting from the loss of rent (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 79) on the basis of the reimbursement of the difference between the global amount of the rent she could have endorsed and the rents she effectively collected. Having regard to the means of calculation proposed by the applicant, the Court, in the light of the evidence before it and the period concerned, decides to award her on an equitable basis EUR 19,500 under this head.
As regards the applicant?s claim for ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28], relating to what she had to pay to reach the agreement with the tenant, the Court notes that the applicant produced a cheque in the order of the tenant. However, the Court notes that the cheque has no date and considers that the applicant failed to submit any relevant document, such as a statement of account, as evidence of the payment or of the relationship between that payment and the return of the flat. Therefore, the Court rejects the applicant?s claim.
As regards the unpaid service charges, the Court considers that since the applicant is entitled to recover them from the tenant no award should be made under this head and rejects the applicant?s claim.
The Court also awards under this head compensation for the costs of the enforcement proceedings (see below ? 46) in the amount of EUR 2,200.
B. Non-pecuniary damage
41. The applicant claimed non-pecuniary damage but left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
42. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of serious non-pecuniary damage sustained.
43. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage. Therefore, the Court decides, on an equitable basis, to award EUR 3,000 under this head.
C. Costs and expenses
44. The applicant sought reimbursement of her legal costs. The applicant claimed a lump sum of ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] for her costs and expenses before the national courts together with costs and expenses before the Court.
45. As regards the costs incurred in the domestic proceedings, the Government argued that the costs of the proceedings on the merits were not related to the alleged violations.
46. The Court considers that the costs of the enforcement proceedings must be reimbursed in part (see the Scollo v. Italy judgment of 28 September 1995, Series A no. 315-C, p. 56, ? 50). It considers, however, that only the costs relating to the delay in the eviction must be reimbursed and, accordingly, decides to award the applicant the sum of EUR 2,200. In accordance with the Court?s practice, this sum should be awarded under the head of pecuniary damage (see ? 40 above).
47. As regards the costs and expenses incurred by the applicant for the proceedings before the Court, the Court reiterates that, according to its case-law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicant and are reasonable as to quantum (see the case Bottazzi v. Italy [GC], no. 34884/97, ? 22, ECHR 1999-V). In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 1,500 is a reasonable sum and awards the applicant that amount.
D. Default interest
48. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 21,700 EUR (twenty-one thousand seven hundred euros) for pecuniary damage;
(ii) 3,000 EUR (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(iii) 1,500 EUR (one thousand five hundred euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant?s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 15 November 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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