Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA STOPPINI C. ITALIA
(Richiesta n. 39716/98)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
21 febbraio 2002
Nella causa Stoppini c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
La Sig.ra F. Tulkens il Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 31 gennaio 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 39716/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra L. S. (?il richiedente?), il 2 luglio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra L. F., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile ol 13 settembre 2001.
5. Il 7 dicembre 2001 e il 2 gennaio 2002, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali in cui proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Firenze che aveva affittato a L.M.
7. In un documento notificato all’inquilino il 5 novembre 1986, il richiedente chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
8. Con una decisione del 12 gennaio 1987 che fu resa esecutiva il 22 gennaio 1987 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 12 gennaio 1988.
9. L?11 aprile 1989, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sua sistemazione.
10. Il 23 maggio 1989, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
11. Il 20 giugno 1989, notific? un avviso all’inquilino che lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 luglio 1989.
12. Fra il 13 luglio 1989 e il 10 gennaio 1996 l’ufficiale giudiziario fece diciannove tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 9 febbraio 1996 il richiedente recuper? possesso del suo appartamento.
LA LEGGE
14. Il 2 gennaio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 38,000,000 ITL [19,625.36 EUR], alla Sig.ra L. S. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 39716/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
15. Il 7 dicembre 2001, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 38,000,000 ITL [19,625.36 EUR], che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra L. S. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 39716/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
16. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 21 febbraio 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente