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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF STOPPINI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 39716/98/2002
Stato: Italia
Data: 2002-02-21 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA STOPPINI C. ITALIA
(Richiesta n. 39716/98)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
21 febbraio 2002

Nella causa Stoppini c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
La Sig.ra F. Tulkens il Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 31 gennaio 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 39716/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra L. S. (?il richiedente?), il 2 luglio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra L. F., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile ol 13 settembre 2001.
5. Il 7 dicembre 2001 e il 2 gennaio 2002, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali in cui proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Firenze che aveva affittato a L.M.
7. In un documento notificato all’inquilino il 5 novembre 1986, il richiedente chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
8. Con una decisione del 12 gennaio 1987 che fu resa esecutiva il 22 gennaio 1987 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 12 gennaio 1988.
9. L?11 aprile 1989, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sua sistemazione.
10. Il 23 maggio 1989, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
11. Il 20 giugno 1989, notific? un avviso all’inquilino che lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 luglio 1989.
12. Fra il 13 luglio 1989 e il 10 gennaio 1996 l’ufficiale giudiziario fece diciannove tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 9 febbraio 1996 il richiedente recuper? possesso del suo appartamento.
LA LEGGE
14. Il 2 gennaio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 38,000,000 ITL [19,625.36 EUR], alla Sig.ra L. S. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 39716/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
15. Il 7 dicembre 2001, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 38,000,000 ITL [19,625.36 EUR], che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra L. S. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 39716/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
16. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 21 febbraio 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF STOPPINI v. ITALY
(Application no. 39716/98)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
21 February 2002

In the case of Stoppini v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr L. Ferrari Bravo,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 31 January 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 39716/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs L. S. (?the applicant?), on 2 July 1996.
2. The applicant was represented by Mrs L. F., a lawyer practising in Florence. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about her prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 13 September 2001, after obtaining the parties? observations, the Court declared the application admissible.
5. On 7 December 2001 and on 2 January 2002, the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant is the owner of an apartment in Florence, which she had let to L.M.
7. In a writ served on the tenant on 5 November 1986, the applicant summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
8. By a decision of 12 January 1987, which was made enforceable on 22 January 1987, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 12 January 1988.
9. On 11 April 1989, the applicant made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for herself.
10. On 23 May 1989, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
11. On 20 June 1989, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 13 July 1989.
12. Between 13 July 1989 and 10 January 1996 the bailiff made nineteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
13. On 9 February 1996 the applicant recovered possession of her apartment.
THE LAW
14. On 2 January 2002, the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 38,000,000 ITL [19,625.36 EUR], to Mrs L. S. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 39716/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
15. On 7 December 2001, the Court received from the applicant?s representative the following declaration signed by the applicant:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay sum totalling 38,000,000 ITL [19,625.36 EUR], covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs L. S. with a view to securing a friendly settlement of application no. 39716/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement, which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court?s judgment.?
16. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
17. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 21 February 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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