QUARTA SEZIONE
CAUSA SKYROPIIA YIALIAS LTD C. TURCHIA
(Richiesta n. 47884/99)
SENTENZA
(meriti)
STRASBOURG
22 settembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Skyropiia Yialias Ltd c. Turchia,
La Corte europea di Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi che come una Camera, composta da:
Nicolas Bratza, Presidente, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Işıl Karakaş, giudici,
e Fatoş Aracı, Cancelliere Aggiunto di Sezione ,
Avendo deliberato in privato il 1 settembre 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 47884/99) contro la Repubblica della Turchia depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da una società incorporata sotto la legge cipriota, S. Y. Ltd (“la richiedente”), il 24 marzo 1999.
2. La richiedente è stata rappresentata dal Sig. A. D., un avvocato che pratica a Nicosia. Il Governo turco (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. Z.M. Necatigil.
3. La richiedente addusse che l’occupazione turca della parte settentrionale di Cipro l’aveva spogliata delle sue proprietà.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 di Protocollo N.ro 11).
5. Con una decisione del 26 settembre 2000 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
6. La richiedente ed il Governo entrambi registrarono delle osservazioni sui meriti (Articolo 59 § 1). Inoltre, commenti di una terza parte furono ricevuti dal Governo di Cipro che aveva esercitato il suo diritto d’ intervenire (Articolo 36 § 1 della Convenzione e Articolo 44 § 1 (b)).
I FATTI
7. La società richiedente aveva la sua sede centrale a Tymbou (Cipro settentrionale). Era posseduta dalla Sig.ra E. P., una cittadina greca, e dal Sig. G. C., un greco -cipriota. I suoi direttori erano la Sig.ra E. P., il Sig. G. C. ed il Sig. V. P., un greco -cipriota.
8. La società richiedente addusse che era la proprietaria delle seguenti quattro aree di terreno a Tymbou:
– l’area n. 166, foglio del piano XXXI/4, registrazione n. A196;
– l’area n. 168, foglio del piano XXXI/4, registrazione n. A197;
– l’area n. 170, foglio del piano XXXI/4, registrazione n. A200;
– l’area n. 230, foglio del piano XXXI/20.W.1, registrazione n. B229.
9. Una cava era situato sul terreno della richiedente. Prima del 1974, aveva ottenuto una licenza per far funzionare la cava ed utilizzare la sabbia dal fiume vicino per lavare l’arenaria. La richiedente era anche la proprietaria di molte macchine ed attrezzatura usate nella cava.
10. Nell’ agosto 1974, siccome stava avanzando l’esercito turco, gli azionisti e i direttori della società richiedente abbandonarono la cava, le macchine e l’ attrezzatura e fuggì all’area controllata dal Governo della Repubblica di Cipro. Da allora non erano stati capaci di ritornare e di godere delle loro proprietà.
11. Nella sua “prova supplementare ed osservazioni scritte” del 23 novembre 2000, la società richiedente produsse una copia degli atti di titolo di proprietà riguardanti le aree di terrrno descritte nrl paragrafo 8 sopra.
LA LEGGE
I. LE OBIEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
12. Il Governo sollevò delle difficoltà preliminari d’inammissibilità per non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e di mancanza di status di vittima. La Corte osserva che queste obiezioni sono identiche a quelli sollevati nella causa Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, §§ 11-22 20 gennaio 2009), e dovrebbero essere respinte per le stesse ragioni.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
13. La società richiedente si lamentò che dal luglio 1974, la Turchia aveva impedito ai suoi direttori ed azionisti di esercitare il loro diritto al pacifico godimento delle loro proprietà.
Invocò l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che si legge come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di proprietà in conformità con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
14. Il Governo contestò questa rivendicazione.
15. La richiedente si appellò, essenzialmente, ai principi stabiliti dalla Corte nella causa Loizidou c. Turchia ((i meriti), Relazioni delle Sentenze e Decisioni 1996-VI, 18 dicembre 1996).
16. Il Governo di Cipro osservò che la richiedente aveva prodotto i certificati di registrazione attinenti che testimoniavano la sua proprietà del terreno attinente. Notò inoltre che la causa presente era simile a quella di Loizidou ((i meriti), citata sopra), in cui la Corte aveva trovato che la perdita di controllo della proprietà da parte di espatriati era sorta come una conseguenza dell’occupazione della parte settentrionale di Cipro da parte delle truppe turche e la costituzione del “Repubblica turca di Cipro del Nord” (il “TRNC”), e che il rifiuto di accesso alla proprietà nel nord di Cipro occupato costituiva una violazione continua dell’Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
17. La Corte prima nota che i documenti presentati dalla richiedente (vedere paragrafo 11 sopra) offrono prova di prima facie che aveva un titolo di proprietà sulle proprietà in questione. Siccome il Governo rispondente andò a vuoto nel produrre delle prove convincenti per rifiuto, la Corte considera che la richiedente aveva una “ proprietà” all’interno del significato dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
18. La Corte richiama che nella causa Loizidou summenzionata ((i meriti), citata sopra, §§ 63-64), ragionò come segue:
“63. … come conseguenza del fatto che alla richiedente è stato rifiutato l’accesso al terreno dal 1974, lei ha perso effettivamente ogni controllo sulla sua proprietà, così come tutte le possibilità di usarla e goderne. Il rifiuto continuo di accesso deve essere considerato perciò un’interferenza coi suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale interferenza non può, nelle circostanze eccezionali della presente causa a cui la richiedente ed il Governo cipriota hanno fatto riferimento , essere considerata o una privazione di proprietà o un controllo dell’ uso all’interno del significato dei primo e del secondo paragrafo di Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Chiaramente rientra comunque, all’interno del significato della prima frase di questo provvedimento come un’interferenza col godimento tranquillo della proprietà. A questo riguardo la Corte osserva che l’ostacolo può corrispondere ad una violazione della Convenzione proprio come un impedimento legale.
64. A parte un riferimento passeggero alla dottrina della necessità come giustificazione per gli atti del ‘TRNC’ ed al fatto che diritti di proprietà erano la materia di discorsi intercomunali, il Governo turco non ha cercato di fare osservazioni che giustificavano l’interferenza sopra coi diritti di proprietà della richiedente che sono imputabili alla Turchia.
Comunque, non è stato spiegato come il bisogno di ridare una sistemazione ai rifugiati ed espatriati ciprioti turchi negli anni seguenti l’intervento turco nell’isola nel 1974 potrebbe giustificare la negazione completa dei diritti di proprietà del richiedente nella forma di un rifiuto totale e continuo di accesso ed un’espropriazione stabilita senza risarcimento.
Neanche il fatto che i diritti di proprietà erano la materia dei discorsi di intercomunali che coinvolgono ambo le comunità a Cipro non può offrire una giustificazione per questa situazione sotto la Convenzione. In simili circostanze, la Corte conclude, che c’è stato e continua ad esserci una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.”
19. Nella causa di Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, ECHR 2001-IV) la Corte confermò le conclusioni sopra (§§ 187 e 189):
“187. La Corte è persuasa che sia il suo ragionamento sia la sua conclusione nella sentenza Loizidou ( meriti) si applica con la stessa forza a Ciprioti greci espatriati che, come la Sig.ra L., non è in grado di avere accesso alla loro proprietà nella Cipro del nord in ragione delle restrizioni attuate dalle autorità ‘TRNC’ sul loro accesso fisico a quella proprietà. Il rifiuto totale e continuo di accesso alla loro proprietà è un’interferenza chiara col diritto degli espatriati Ciprioti greci al godimento tranquillo della proprietà all’interno del significato della prima frase dl’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
…
189. .. c’è stata una violazione continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in virtù del fatto che ai proprietari greco- ciprioti di proprietà nella Cipro settentrionale viene negato l’ accesso ed il controllo, l’ uso e il godimento della loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi loro diritti di proprietà.”
20. La Corte non vede ragione nella causa presente di scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta nelle cause Loizidou e Cipro c. Turchia (op. cit.; vedere anche Demades c. Turchia (meriti), n. 16219/90, § 46 31 luglio 2003).
21. Di conseguenza, conclude che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione in virtù del fatto che alla richiedente fu negato l’accesso ed il controllo, l’uso e il godimento della sua proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi suoi diritti di proprietà.
III. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE, PRESO IN CONCOMITANZA CON L’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
22. La società richiedente si lamentò di una violazione sotto l’Articolo 14 della Convenzione a causa del trattamento discriminatorio contro lei stessa nel godimento dei suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Addusse che questa discriminazione era stata basata sull’origine nazionale e/o sulle credenze religiose dei suoi direttori ed azionisti.
L’Articolo 14 della Convenzione si legge come segue:
“Il godimento dei diritti e delle libertà stabilite [nella] Convenzione sarà garantito senza discriminazione su alcuna base come il sesso,la razza, il colore, la lingua, la religione, l’opinione politica o altro, la cittadinanza od origine sociale, l’associazione con una minoranza nazionale, la proprietà,la nascita o altro status.”
23. Il Governo contestò questa rivendicazione.
24. La Corte richiama che nella causa Alexandrou (citata sopra, §§ 38-39) ha trovato che non era necessario eseguire un esame separato dell’azione di reclamo sotto l’Articolo 14 della Convenzione. La Corte non vede qualsiasi ragione di abbandonare tale approccio nella presente causa (vedere anche, mutatis mutandis, Eugenia Michaelidou Ltd e Michael Tymvios c. Turchia, n. 16163/90, §§ 37-38 31 luglio 2003).
IV. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno materiale e morale
1. Le osservazioni delle parti
(a) La richiedente
26. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del 23 novembre 2000, la richiedente richiese 6,941,271 lire cipriote (CYP -approssimativamente 11,859,855 euro (EUR)) per danno materiale. Si appellò ad un affidavit dal suo amministratore delegato, il Sig. V. P.affermando che S. Y. Ltd stava operando proficuamente e che le prospettive erano molto buone in prospettiva dei piani di sviluppo del Governo cipriota di costruire strade, aeroporti, porticcioli e sviluppi turistici. La società aveva ottenuto un numero di licenze per portare avanti i suoi affari. Negli ultimi quattro anni della sua attività i profitti annuali della società corrispondevano, in media, a CYP 17,300 (circa EUR 29,558). Presumendo un aumento nei profitti del 15% all’ anno, la perdita totale di profitti dal 1987 fino al novembre 2000 sarebbe stato di CYP 6,941,271, una somma che include l’interesse composto per pagamento ritardato ad un tasso del 9% all’anno.
27. Il 24 gennaio 2008, a seguito di una richiesta dalla Corte per un aggiornamento sugli sviluppi della causa, la richiedente ha presentato rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa che intendeva coprire la perdita dell’uso delle proprietà dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 2007 . Produsse un nuovo affidavit dal suo amministratore delegato che, sulla base dei criteri adottati nell’affidavit precedente, concluse che la somma intera dovuta per la perdita di profitti CYP 12,885,722.6 era più CYP 5,741,809.18 per interesse (il tasso di interesse dal 2000 i n poi fu abbassato al 6% all’anno). La somma totale chiesta sotto questo capo era così CYP 18,627,531.78 (circa EUR 31,827,000).
28. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del 23 novembre 2000, la richiedente chiese inoltre CYP 3,500,000 (circa EUR 5,980,100) a riguardo del danno morale.
29. Nelle sue rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 24 gennaio 2008, la richiedente infine richiese, la somma supplementare di EUR 50,000 per danno morale.
(b) Il Governo
30. Il Governo registrò commenti sulle rivendicazioni aggiornate della richiedente per la soddisfazione equa il 30 giugno 2008 e d il 15 ottobre 2008. Indicò che la presente richiesta era parte di un gruppo di cause simili che sollevavano un numero di questioni problematiche e sostenne che le rivendicazioni per la soddisfazione equa non erano pronte per un esame. Il Governo aveva infatti incontrato dei problemi seri nell’identificare le proprietà ed i loro attuali proprietari. Le informazioni fornite dai richiedenti a questo riguardo non erano basate su prove affidabili. Inoltre, a causa del tempo trascorso dal deposito delle richieste, è probabile che siano potute sorgere nuove situazioni: le proprietà avrebbero potuto essere trasferite, avrebbero potuto essere donate o avrebbero potuto essere ereditate all’interno dell’ordinamento giuridico della Cipro meridionale. Questi fatti non sarebbero stati noti al Governo rispondente e avrebbero potuto essere certificati solamente dalle autorità greco -cipriote che, dal 1974, avevano rifatto i registri e i documenti di tutte le proprietà nella Cipro settentrionale. Si potrebbe richiedere ai richiedenti di offrire dei certificati di ricerca emessi dal Settore dei Terreni e Ricerche della Repubblica di Cipro. In casi in cui il richiedente originale se ne fosse andato o la proprietà avesse cambiato mani, è probabile che sorgano delle questioni riguardo a se i nuovi proprietari avevano un interesse legale nella proprietà e se a loro stati concessi danno morali e/o materiali .
31. Il Governo notò inoltre che alcuni richiedenti avevano diviso le proprietà e che non era provato che i loro comproprietari avevano accettato la sezione delle proprietà. Né, quando chiedendo i danni basati sull’assunzione che le proprietà erano state affittate dopo il 1974, i richiedenti avevano mostrato che i diritti dei detti comproprietari sotto il diritto nazionale erano stati rispettati.
32. Il Governo presentò che siccome è stato applicato un aumento annuale del valore della proprietà, sarebbe ingiusto aggiungere un interesse composto per pagamento ritardato, e che la Turchia aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte il 21 gennaio 1990, e non nel gennaio 1987. In qualsiasi caso , il valore di mercato addotto del 1974 della proprietà era esorbitante, estremamente eccessivo e speculativo; non era basato su nessun dato vero con cui fare un paragone e costituiva un’indennità insufficiente per la volatilità del mercato della proprietà e per la sua suscettibilità alle influenze sia nazionali che internazionali. Il rapporto presentato dalla richiedente aveva proceduto invece all’assunzione che il mercato della proprietà avrebbe continuato a fiorire con crescita economica continua durante l’intero periodo sotto considerazione.
33. Il Governo produsse un rapporto di valutazione preparato dalle autorità turco -cipriote che considerò essere basato su una “valutazione realistica dei valori di mercato del 1974, avendo riguardo ai documenti dei terreni attinenti e delle vendite comparative nelle aree in cui la proprietà [era] situata.” Questo rapporto conteneva due proposte, valutando, rispettivamente la somma dovuta per la perdita dell’ uso della proprietà ed il suo valore attuale. La seconda proposta fu fatta per dare alla richiedente la scelta di vendere la proprietà allo Stato, abbandonando con ciò il titolo di proprietà e le rivendicazioni riguardo a questo.
34. Il rapporto preparato dalle autorità turco -cipriote specificava che sarebbe stato possibile prevedere, o immediatamente o dopo la decisione della questioni di Cipro, la restituzione delle proprietà descritte nel paragrafo 8 sopra. Nel caso le condizioni per la restituzione non fossero state adempiute , la richiedente avrebbe potuto chiedere il risarcimento finanziario, da calcolare sulla base della perdita di utili (applicando un 5% di rendita sui valori di mercato del 1974) e dell’aumento di valore della proprietà fra il 1974 e la data del pagamento. Se la richiedente avesse fatto domanda alla Commissione del Patrimonio immobiliare, quest’ultima avrebbe offerto CYP 6,664.87 circa EUR 11,387) per compensare la perdita dell’ uso e CYP 7,098.99 (circa EUR 12,129) per il valore della proprietà. Secondo un esperto nominato dalle autorità “TRNC”, il valore del libero mercato del 1974 delle proprietà del richiedente era il seguente:
– area di terreno descritta sotto il paragrafo 8 (a) sopra: CYP 50 (circa EUR 85);
– area di terreno descritta sotto il paragrafo 8 (b) sopra: CYP 100 (circa EUR 170);
– area di terreno descritta sotto il paragrafo 8 (c) sopra: CYP 250 (circa EUR 427);
– area di terreno descritta sotto il paragrafo 8 (d) sopra: CYP 760 (circa EUR 1,298).
35. Contro l’adempimento di certe condizioni, la Commissione del Patrimonio immobiliare avrebbe potuto offrire anche alla richiedente il cambio della sua proprietà con delle proprietà turco-cipriote localizzate nel sud dell’isola.
36. Infine, il Governo non fece commenti sulle osservazioni della richiedente sotto il capo del danno morale.
2. La terza parte intervenuta
37. Il Governo di Cipro sostenne pienamente le rivendicazioni aggiornate del richiedente per la soddisfazione equa.
3. La valutazione della Corte
38. La Corte nota da prima che l’osservazione del Governo per cui è probabile che sorgano dei dubbi in merito al titolo di proprietà della società richiedente sulla proprietà in questione (vedere paragrafo 30 sopra) è, in sostanza, un’obiezione di incompatibilità ratione materiae con le disposizioni dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che avrebbe dovuto essere presentata prima che la richiesta fosse dichiarata ammissibile o, al più tardi, nell’ambito delle osservazioni delle parti sui meriti. In qualsiasi caso, la Corte può solo confermare le sue costatazioni nel paragrafo 17 sopra.
39. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione della richiesta dell’ Articolo 41 riguardo al danno materiale e morale non è pronta per una decisione. Osserva, in particolare, che le parti non sono riuscite ad offrire dati affidabili ed obiettivi concernenti i prezzi dei terreni e dei beni immobili a Cipro in data dell’intervento turco. Questo insuccesso rende difficile per la Corte valutare se la stima fornita dal richiedente del valore di mercato del 1974 della sue proprietà sia ragionevole. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente(Articolo 75 § 1 dell’ordinamento di Corte).
B. Costi e spese
40. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del 23 novembre 2000, appellandosi a conti dal suo rappresentante, la richiedente chiese CYP 3,613 (circa EUR 6,173) per i costi e le spese sostenuti di fronte alla Corte. Nelle sue rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 24 gennaio 2008, la richiedente presentò una nota spese supplementare corrispondente ad EUR 3,818. Indicò che la somma complessiva chiesta per costi e spese era EUR 9,991.18 (inclusa V.A.T.).
41. Il Governo non fece commenti su questo punto.
42. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 riguardo ai costi ed alle spese non è pronta per una decisione. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Respinge per sei voti ad uno le obiezioni preliminari del Governo;
2. Sostiene pr sei voti ad uno che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene all’unanimità che non è necessario esaminare se c’è stata una violazione dell’ Articolo 14 della Convenzione;
4. Sostiene all’unanimità che la questione dell’applicazione dell’ Articolo 41 non è pronta per decisione;
di conseguenza,
(a) riserva la detta questione per intero;
(b) invita il Governo ed la richiedente a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’ Articolo 44 § 2 della Convenzione le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere;
(c) riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla all’occorrenza.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 22 settembre 2009, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Cancelliere Aggiunto Presidente
In conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e l’articolo 74 § 2 dell’ordinamento, l’opinione separata di Giudice Karakaş è annessa a questa sentenza.
N.B.
F.A.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE KARAKAŞ
Diversamente dalla maggioranza, considero, che l’obiezione del non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali sollevata dal Governo non avrebbe dovuto essere respinte. Di conseguenza, non posso concordare con la costatazione di una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 della Convenzione, per le stesse ragioni di quelle menzionate nella mia opinione dissidente nella causa di Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, 20 gennaio 2009).