Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario
PRIMA SEZIONE
CAUSA SERNI C. ITALIA
(Richiesta n. 47703/99)
SENTENZA
STRASBOURG
9 ottobre 2003
DEFINITIVO
09/01/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Serni c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 18 settembre 2003,
Consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 47703/99) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. F. S. (?il richiedente?), il 20 novembre 1998.
2. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Rappresentante Sig. U. Leanza e dal suo co-rappresentante Sig. V. Esposito.
3. Il 31 gennaio 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
4. Il richiedente mor? il 12 settembre 2002. Il 7 maggio 2003, gli eredi del richiedente, vale a dire la Sig.ra K. E. R. J. e la Sig.ra I. L. R. S. espressero il desiderio di continuare i procedimenti di fronte alla Corte.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. Il richiedente nacque nel 1937.
6. Era il proprietario di un appartamento a Livorno che aveva affittato a M.S.
7. In una lettera datata 4 marzo 1983, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
8. Il 9 ottobre 1984, notific? un avviso per sgomberare all’inquilino, ma si rifiut? andarsene.
9. In un documento notificato all’inquilino il 7 gennaio 1986, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Livorno.
10. Con una decisione del 20 gennaio 1986 che fu resa esecutiva il 21 gennaio 1986 il Magistrato di Livorno sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 20 dicembre 1986.
11. Il 2 aprile 1987 il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
12. Il 21 aprile 1987 notific? un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 24 maggio 1987.
13. Fra il 24 maggio 1987 e il 27 novembre 1998 l’ufficiale giudiziario fece diciotto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
14. il 15 dicembre 1998, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
15. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
16. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
17. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
18. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
19. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
20. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
21. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
22. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
23. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL?ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
24. Il richiedente si lament? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Asser? una violazione del suo diritto alla propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
25. Il richiedente asser? anche una violazione dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
26 La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
27. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente undici anni e sei mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
28. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
29. Il richiedente chiese, in primo luogo, riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che calcol? come segue: 30,000,000 lire italiane(ITL) [15,493.71 euro (EUR)] per il deprezzamento del valore dell’appartamento come conseguenza della condotta dell’inquilino; almeno ITL 5,000,000 [EUR 2,582.28], per la perdita di affitto; ITL 7,605,100 [EUR 3,927.71], per il costo dei lavori di costruzione di un tetto nuovo. Il richiedente present? anche che lui tent? molte volte di vendere l’appartamento ma non fu in grado di farlo perch? l’appartamento non era libero.
30. Il Governo contest? queste richieste.
31. Riguardo alla richiesta riguardo al deprezzamento dell’appartamento, la Corte richiama che il richiedente ed i suoi eredi erano abilitati a recuperare i costi direttamente dall’inquilino. Di conseguenza, la richiesta ? respinta.
32. Riguardo alla perdita di affitto, la Corte considera che il richiedente non ? riuscito a presentare dettagli particolareggiati della sua richiesta, insieme con gli attinente documenti o ricevute di supporto, come richiesto sotto l?Articolo 60 degli Articoli di Corte. Di conseguenza, la Corte decide di non fare risarcimento sotto questo capo.
33. Riguardo ai costi del tetto nuovo, se questa costruzione fosse stata resa necessaria come una conseguenza della condotta dell’inquilino, la Corte richiama che il richiedente ed i suoi eredi erano abilitati a recuperare i costi d direttamente all’inquilino. Se, al contrario, la costruzione non era a causa della condotta dell’inquilino, la Corte osserva che i costi -come parti comuni – sarebbe stati sostenuti dal proprietario in qualsiasi caso. Di conseguenza, la richiesta ? respinta.
34. Riguardo alla richiesta riguardo all’impossibilit? di vendere l’appartamento, siccome non vi ? nessuna prova che il richiedente abbia tentato, ma non ? stato in grado di vendere l’appartamento, la richiesta ? respinta.
B. danno Morale
35. Il richiedente chiese rimborso per il danno morale dovuto alla perdita di salute. Il richiedente lasci? la questione alla discrezione della Corte.
36. Il Governo contest? la richiesta.
37. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Deliberando su una base equa, d? EUR 3,000 (EUR 1,500 per ciascuno degli eredi) sotto questo capo.
D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 1,500 (mille cinquecento euro) per danno morale;
(ii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sull’importo sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 9 ottobre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente