Conclusione Obiezione preliminare respinta ( non-esaurimento di vie di ricorso nazionali); Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno pecuniario – richiesta respinta; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti dellaConvenzione
TERZA SEZIONE
Causa Giovanna SCIORTINO c. l’Italia
(Richiesta n. 69834/01)
SENTENZA
STRASBOURG
28 luglio 2005
DEFINITIVO
28/10/2005
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa di Giovanna Sciortino c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (terza Sezione), riunendosi in una Camera, compose da:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente, il
Sig. J. Hedigan, il Sig. L. Caflisch, il Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.ra A. Gyulumyan, il Sig. David Th?r Bj?rgvinsson, giudici, ed i Sig. V. Berger, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 5 luglio 2005,
Consegna la seguente sentenza che adotta in questa data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 69834/01) contro la Repubblica italiana depositata presso la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra G. S. (?il richiedente?), il 22 marzo 2001.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dalla Sig.ra M.G. A., un avvocato che pratica a Cagliari. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 18 marzo 2004 la Corte (Prima Sezione) dichiar? la richiesta ammissibile.
4. Il 1 novembre 2004 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (l’Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla terza Sezione da poco ricomposta (Articolo 52 ? 1).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. Il richiedente nacque nel 1936 e vive a San Giovanni Lupatoto (Verona).
6. G.S., il padre del richiedente, era il proprietario di un appartamento a Cagliari che lui aveva affittato a G.A.S.
7. In una lettera registrata il 3 giugno 1991, il padre del richiedente inform? l’inquilino che lui intendeva di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e chiese a lui di sgombrare i locali per quella data.
8. In un documento presentato all’inquilino il 24 febbraio 1992, il padre del richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Cagliari.
9. Da una decisione del 23 marzo 1992 che fu resa esecutiva nello stesso giorno il Magistrato di Cagliari sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 28 giugno 1992.
10. Il 20 luglio 1992, il padre del richiedente present? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
11. In una data non specificata, il padre del richiedente fece una dichiarazione legale con la quale richiese urgentemente i locali come sistemazione per lui stesso.
12. Di conseguenza, lui inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 ottobre 1992.
13. Tra il 13 ottobre 1992 e il 23 giugno 1995, l’ufficiale giudiziario fece cinque tentativi di recuperare il possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al padre del richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Il 25 maggio 1995, il padre del richiedente fece una richiesta di assistenza della polizia.
15. Il 27 luglio 1995, il Prefetto di Cagliari l’inform? che l’assistenza della polizia sarebbe stata accordata dopo il 30 settembre 1996.
16. Il 22 settembre 1997 il padre del richiedente mor?, e sua figlia, il richiedente attuale eredit? l’appartamento e prese parte nei procedimenti in qualit? di erede.
17. Il 13 luglio 1998, il Prefetto inform? l’ufficiale giudiziario che l’assistenza della polizia sarebbe stata accordata solamente dopo il 31 dicembre 1998, siccome non vi era nessuna necessit? urgente, in quanto il padre del richiedente era morto.
18. Il 19 aprile 1999, il richiedente present? all’inquilino il mandato per sgombrare i locali.
19. Il 3 maggio 1999, lei inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 25 maggio 1999.
20. In un giorno non specificato del maggio 2001, l’inquilino sgombr? spontaneamente i locali ed il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
21. Il diritto nazionale e pratica attinente ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Mascolo c. l’Italia (n. 68792/01, ?? 14-44).
LA LEGGE
I. L’OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
22. Nelle sue osservazioni sui meriti, il Governo dibatte, che le vie di ricorso nazionali non erano state esaurite per il fatto che il richiedente non era riuscito a chiedere rimborso di danni di fronte alle corti nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile.
23. Per quanto gli argomenti del Governo dovevano essere considerati come un’obiezione preliminare, la Corte osserva che non fu sollevato, siccome fosse potuto essere, al tempo dell’ammissibilit?. Perci?, la Corte considera che il Governo ? precluso dal sollevare le obirzioni all’ammissibilit? a questo stadio della procedura.
24. Questa obiezione di conseguenza dovrebbe essere respinta (vedere, fra le altre autorit?, Nikolova c. la Bulgaria [GC], n. 31195/96, ? 44 ECHR 1999-II).
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
25. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare il possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Lei dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato a eseguire simili leggi in quanto ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in concordanza con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
26. Il richiedente addusse anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato affinch?… sia ascoltato all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
27. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevavano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione diell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 46-75 il 1999-V di ECHR; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
28. La Corte ha esaminato la presente causa e ha trovato che non ci sono fatti o argomenti del Governo che condurrebbero a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente otto anni e sei mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
III. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inerenti, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente interessata permette che venga fatta una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere la soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Pecuniario
30. Il richiedente chiese, in primo luogo, la riparazione per il danno pecuniario che lei aveva sostenuto che lei calcol? come segue:
– 99,263.39 euro (EUR)essendo la somma la perdita di affitto, pi? interessi per il periodo da marzo 1992 a giugno 2001. In questo rispetto, il richiedente present?, che l’affitto imposto dalla legge ammontata approssimativamente a EUR 36.15 mentre l’affitto del libero mercato ammontava approssimativamente a EUR 568.10. Allo scopo di stimare l’affitto del libero mercato, il richiedente present? una valutazione di un? agenzia immobiliare per gli anni dal 1993 al 2001;
– EUR 58,819.66 per lavori di rinnovamento, pi? interessi nell’appartamento dopo che fu recuperato il possesso;
– EUR 191.83 per la registrazione del contratto di affitto;
Il richiedente lasci? anche la questione venisse valutata dalla Corte in una maniera equa.
31. Il Governo contest? queste richieste. Sosteneva che il richiedente non riusc? a chiedere riparazione per i danni che lei soffr? di fronte alle corti nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile. Ancora, il Governo considera che il richiedente non riusc? ad addurre qualsiasi ragione per la quale lei non era stata capace di avvalersi di tale via di ricorso. Di conseguenza, la sua richiesta deve essere respinta.
32. La Corte osserva che il Governo non ha avanzato un qualsiasi argomento riguardo alla possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella causa-legge della Corte di Cassazione di chiamare in giudizio lo Stato per danni a seguito di una mancanza ingiustificata di assistenza della polizia (vedere Mascolo citata sopra di, ?? 34-44).
33Riguardo alla perdita di affitto, la Corte nota che il richiedente pu? intentare un’azione presso i tribunali civili sotto l?Articolo 1591 del Codice civile chiedendo la compensazione dal suo primo inquilino per la perdita incorsa come risultato della propriet? che ? stata restituita tardi.
34. Il problema nella presente causa ? il danno che sorge dalla condotta illegale dell’inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell’eseguire lo sfratto corte-ordinato, aveva il dovere di restituire l’appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto del richiedente al tranquillo godimento delle sue propriet? ? soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell’inquilino. La violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione commessa dallo Stato e trovata dalla Corte ? una di tipo procedurale che si verific? dopo simile condotta da parte dell’inquilino.
35. La Corte di conseguenza nota che il diritto nazionale italiano permette di fare una riparazione per le conseguenze materiale della violazione e considera che questa richiesta dovrebbe essere respinta.
36. Riguardo i costi nei quali il richiedente ? incorso per lavoro di rinnovamento, la Corte considera che non sono riferiti alle violazioni trovate. Inoltre, considera che il richiedente sarebbe stato abilitato a recuperarli dall’inquilino. Perci?, la Corte respinge questa richiesta.
37. Riguardo ai costi nei quali il richiedente ? incorso per registrare il contratto di affitto, la Corte considera che non sono riferiti alle violazioni trovate. Di conseguenza, la Corte respinge questa richiesta.
38. La Corte decide di non concedere risarcimento di danno pecuniario.
B. danno Non-pecuniario
39. Il richiedente chiese EUR 50,000 per il danno non-pecuniario. Lasci? anche che la questione venisse valutata dalla Corte in una maniera equa.
40. Il Governo contest? la richiesta.
41. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere del danno non-pecuniario. Stabilendo su una base equa, gli concede EUR 8,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
42. Il richiedente ha anche chiesto rimborso delle spese processuali e spese come segue:
– EUR 3,044.81 per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 14,393.73 per i suoi costi e spese di fronte alla Corte.
43. Il Governo contest? le richieste.
44. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la causa-legge della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 1,500 al richiedente per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i costi e spese incorsi di fronte alla Corte.
45. La Corte d? una somma totale di EUR 3,500 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
46. La Corte lo considera adatto che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a che dovrebbe essere aggiunto tre punti di percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Respinge l’obiezione preliminare del Governo;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1;
3. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 8,000 (otto mila euro) per danno non-pecuniario;
(l’ii) EUR 3,500 (tre mila cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(l’iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino a pagamento l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
5. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, ed notificato per iscritto il 28 luglio 2005, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Vincenzo Berger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Presidente