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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF SCIORTINO GIOVANNA v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, 6, P1-1
Numero: 69834/01/2005
Stato: Italia
Data: 2005-07-28 00:00:00
Organo: Sezione Terza
Testo Originale

Conclusione Obiezione preliminare respinta ( non-esaurimento di vie di ricorso nazionali); Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno pecuniario – richiesta respinta; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti dellaConvenzione
TERZA SEZIONE
Causa Giovanna SCIORTINO c. l’Italia
(Richiesta n. 69834/01)
SENTENZA
STRASBOURG
28 luglio 2005
DEFINITIVO
28/10/2005
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa di Giovanna Sciortino c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (terza Sezione), riunendosi in una Camera, compose da:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente, il
Sig. J. Hedigan, il Sig. L. Caflisch, il Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.ra A. Gyulumyan, il Sig. David Th?r Bj?rgvinsson, giudici, ed i Sig. V. Berger, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 5 luglio 2005,
Consegna la seguente sentenza che adotta in questa data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 69834/01) contro la Repubblica italiana depositata presso la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra G. S. (?il richiedente?), il 22 marzo 2001.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dalla Sig.ra M.G. A., un avvocato che pratica a Cagliari. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 18 marzo 2004 la Corte (Prima Sezione) dichiar? la richiesta ammissibile.
4. Il 1 novembre 2004 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (l’Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla terza Sezione da poco ricomposta (Articolo 52 ? 1).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. Il richiedente nacque nel 1936 e vive a San Giovanni Lupatoto (Verona).
6. G.S., il padre del richiedente, era il proprietario di un appartamento a Cagliari che lui aveva affittato a G.A.S.
7. In una lettera registrata il 3 giugno 1991, il padre del richiedente inform? l’inquilino che lui intendeva di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e chiese a lui di sgombrare i locali per quella data.
8. In un documento presentato all’inquilino il 24 febbraio 1992, il padre del richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Cagliari.
9. Da una decisione del 23 marzo 1992 che fu resa esecutiva nello stesso giorno il Magistrato di Cagliari sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 28 giugno 1992.
10. Il 20 luglio 1992, il padre del richiedente present? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
11. In una data non specificata, il padre del richiedente fece una dichiarazione legale con la quale richiese urgentemente i locali come sistemazione per lui stesso.
12. Di conseguenza, lui inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 ottobre 1992.
13. Tra il 13 ottobre 1992 e il 23 giugno 1995, l’ufficiale giudiziario fece cinque tentativi di recuperare il possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al padre del richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Il 25 maggio 1995, il padre del richiedente fece una richiesta di assistenza della polizia.
15. Il 27 luglio 1995, il Prefetto di Cagliari l’inform? che l’assistenza della polizia sarebbe stata accordata dopo il 30 settembre 1996.
16. Il 22 settembre 1997 il padre del richiedente mor?, e sua figlia, il richiedente attuale eredit? l’appartamento e prese parte nei procedimenti in qualit? di erede.
17. Il 13 luglio 1998, il Prefetto inform? l’ufficiale giudiziario che l’assistenza della polizia sarebbe stata accordata solamente dopo il 31 dicembre 1998, siccome non vi era nessuna necessit? urgente, in quanto il padre del richiedente era morto.
18. Il 19 aprile 1999, il richiedente present? all’inquilino il mandato per sgombrare i locali.
19. Il 3 maggio 1999, lei inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 25 maggio 1999.
20. In un giorno non specificato del maggio 2001, l’inquilino sgombr? spontaneamente i locali ed il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
21. Il diritto nazionale e pratica attinente ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Mascolo c. l’Italia (n. 68792/01, ?? 14-44).
LA LEGGE
I. L’OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
22. Nelle sue osservazioni sui meriti, il Governo dibatte, che le vie di ricorso nazionali non erano state esaurite per il fatto che il richiedente non era riuscito a chiedere rimborso di danni di fronte alle corti nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile.
23. Per quanto gli argomenti del Governo dovevano essere considerati come un’obiezione preliminare, la Corte osserva che non fu sollevato, siccome fosse potuto essere, al tempo dell’ammissibilit?. Perci?, la Corte considera che il Governo ? precluso dal sollevare le obirzioni all’ammissibilit? a questo stadio della procedura.
24. Questa obiezione di conseguenza dovrebbe essere respinta (vedere, fra le altre autorit?, Nikolova c. la Bulgaria [GC], n. 31195/96, ? 44 ECHR 1999-II).
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
25. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare il possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Lei dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato a eseguire simili leggi in quanto ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in concordanza con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
26. Il richiedente addusse anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato affinch?… sia ascoltato all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
27. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevavano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione diell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 46-75 il 1999-V di ECHR; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
28. La Corte ha esaminato la presente causa e ha trovato che non ci sono fatti o argomenti del Governo che condurrebbero a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente otto anni e sei mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
III. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inerenti, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente interessata permette che venga fatta una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere la soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Pecuniario
30. Il richiedente chiese, in primo luogo, la riparazione per il danno pecuniario che lei aveva sostenuto che lei calcol? come segue:
– 99,263.39 euro (EUR)essendo la somma la perdita di affitto, pi? interessi per il periodo da marzo 1992 a giugno 2001. In questo rispetto, il richiedente present?, che l’affitto imposto dalla legge ammontata approssimativamente a EUR 36.15 mentre l’affitto del libero mercato ammontava approssimativamente a EUR 568.10. Allo scopo di stimare l’affitto del libero mercato, il richiedente present? una valutazione di un? agenzia immobiliare per gli anni dal 1993 al 2001;
– EUR 58,819.66 per lavori di rinnovamento, pi? interessi nell’appartamento dopo che fu recuperato il possesso;
– EUR 191.83 per la registrazione del contratto di affitto;
Il richiedente lasci? anche la questione venisse valutata dalla Corte in una maniera equa.
31. Il Governo contest? queste richieste. Sosteneva che il richiedente non riusc? a chiedere riparazione per i danni che lei soffr? di fronte alle corti nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile. Ancora, il Governo considera che il richiedente non riusc? ad addurre qualsiasi ragione per la quale lei non era stata capace di avvalersi di tale via di ricorso. Di conseguenza, la sua richiesta deve essere respinta.
32. La Corte osserva che il Governo non ha avanzato un qualsiasi argomento riguardo alla possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella causa-legge della Corte di Cassazione di chiamare in giudizio lo Stato per danni a seguito di una mancanza ingiustificata di assistenza della polizia (vedere Mascolo citata sopra di, ?? 34-44).
33Riguardo alla perdita di affitto, la Corte nota che il richiedente pu? intentare un’azione presso i tribunali civili sotto l?Articolo 1591 del Codice civile chiedendo la compensazione dal suo primo inquilino per la perdita incorsa come risultato della propriet? che ? stata restituita tardi.
34. Il problema nella presente causa ? il danno che sorge dalla condotta illegale dell’inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell’eseguire lo sfratto corte-ordinato, aveva il dovere di restituire l’appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto del richiedente al tranquillo godimento delle sue propriet? ? soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell’inquilino. La violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione commessa dallo Stato e trovata dalla Corte ? una di tipo procedurale che si verific? dopo simile condotta da parte dell’inquilino.
35. La Corte di conseguenza nota che il diritto nazionale italiano permette di fare una riparazione per le conseguenze materiale della violazione e considera che questa richiesta dovrebbe essere respinta.
36. Riguardo i costi nei quali il richiedente ? incorso per lavoro di rinnovamento, la Corte considera che non sono riferiti alle violazioni trovate. Inoltre, considera che il richiedente sarebbe stato abilitato a recuperarli dall’inquilino. Perci?, la Corte respinge questa richiesta.
37. Riguardo ai costi nei quali il richiedente ? incorso per registrare il contratto di affitto, la Corte considera che non sono riferiti alle violazioni trovate. Di conseguenza, la Corte respinge questa richiesta.
38. La Corte decide di non concedere risarcimento di danno pecuniario.
B. danno Non-pecuniario
39. Il richiedente chiese EUR 50,000 per il danno non-pecuniario. Lasci? anche che la questione venisse valutata dalla Corte in una maniera equa.
40. Il Governo contest? la richiesta.
41. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere del danno non-pecuniario. Stabilendo su una base equa, gli concede EUR 8,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
42. Il richiedente ha anche chiesto rimborso delle spese processuali e spese come segue:
– EUR 3,044.81 per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 14,393.73 per i suoi costi e spese di fronte alla Corte.
43. Il Governo contest? le richieste.
44. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la causa-legge della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 1,500 al richiedente per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i costi e spese incorsi di fronte alla Corte.
45. La Corte d? una somma totale di EUR 3,500 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
46. La Corte lo considera adatto che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a che dovrebbe essere aggiunto tre punti di percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Respinge l’obiezione preliminare del Governo;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1;
3. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 8,000 (otto mila euro) per danno non-pecuniario;
(l’ii) EUR 3,500 (tre mila cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(l’iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino a pagamento l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
5. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, ed notificato per iscritto il 28 luglio 2005, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Vincenzo Berger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Preliminary objection rejected (non-exhaustion of domestic remedies) ; Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim dismissed ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – domestic proceedings ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
THIRD SECTION
CASE OF GIOVANNA SCIORTINO v. ITALY
(Application no. 69834/01)
JUDGMENT
STRASBOURG
28 July 2005
FINAL
28/10/2005
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Giovanna Sciortino v. Italy,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr B.M. Zupančič, President,
Mr J. Hedigan,
Mr L. Caflisch,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs A. Gyulumyan,
Mr David Th?r Bj?rgvinsson, judges,
and Mr V. Berger, Section Registrar,
Having deliberated in private on 5 July 2005,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 69834/01) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs G. S. (?the applicant?), on 22 March 2001.
2. The applicant was represented before the Court by Mrs M.G. A., a lawyer practising in Cagliari. The Italian Government (?the Government?) were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 18 March 2004 the Court (First Section) declared the application admissible.
4. On 1 November 2004 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed Third Section (Rule 52 ? 1).
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
5. The applicant was born in 1936 and lives in San Giovanni Lupatoto (Verona).
6. G.S., the applicant’s father, was the owner of a flat in Cagliari which he had let to G.A.S.
7. In a registered letter of 3 June 1991, the applicant’s father informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1991 and asked him to vacate the premises by that date.
8. In a writ served on the tenant on 24 February 1992, the applicant’s father reiterated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Cagliari Magistrate.
9. By a decision of 23 March 1992, which was made enforceable on the same day, the Cagliari Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 28 June 1992.
10. On 20 July 1992, the applicant’s father served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
11. On an unspecified date, the applicant’s father made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for himself.
12. Subsequently, he informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 13 October 1992.
13. Between 13 October 1992 and 23 June 1995, the bailiff made five attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant’s father was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
14. On 25 May 1995, the applicant’s father made a request for police assistance.
15. On 27 July 1995, the Cagliari Prefect informed him that the police assistance would be granted after 30 September 1996.
16. On 22 September 1997, the applicant’s father died and his daughter, the actual applicant, inherited the flat and took part in the proceedings as an heir.
17. On 13 July 1998, the Prefect informed the bailiff that the police assistance would be granted only after 31 December 1998, as there was no urgent necessity, the applicant’s father having died.
18. On 19 April 1999, the applicant served on the tenant the order to vacate the premises.
19. On 3 May 1999, she informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 25 May 1999.
20. On an unspecified day of May 2001, the tenant spontaneously vacated the premises and the applicant recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
21. The relevant domestic law and practice is described in the Court’s judgment in the case of Mascolo v. Italy (no. 68792/01, ?? 14-44).
THE LAW
I. THE GOVERNMENT’S PRELIMINARY OBJECTION
22. In their observations on the merits, the Government argue that domestic remedies had not been exhausted on the grounds that the applicant had failed to seek reimbursement of damages before the national courts under Article 1591 of the Civil Code.
23. As far as the Government’s arguments have to be considered as a preliminary objection, the Court observes that it was not raised, as it could have been, at the time of the admissibility. Therefore, the Court considers that the Government is estopped from raising objections to the admissibility at this stage of the procedure.
24. This objection should accordingly be dismissed (see, among other authorities, Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, ? 44, ECHR 1999-II).
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
25. The applicant complained of her prolonged inability to recover possession of her flat, owing to the lack of police assistance. She alleged a violation of her right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
26. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
27. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 46-75, ECHR 1999-V; Lunari v. Italy, no. 21463/93, ?? 34-46, 11 January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, ?? 33-48, 30 November 2000).
28. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicant had to wait approximately eight years and six months after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
29. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
30. The applicant sought, firstly, reparation for the pecuniary damage she had sustained, which she calculated as follows:
– 99,263.39 euros (EUR) the sum being the loss of rent, plus interests, for the period from March 1992 to June 2001. In this respect, the applicant submitted that the rent imposed by law amounted to approximately EUR 36.15 while the free market rent amounted to approximately EUR 568.10. For the purpose of assessing the free market rent, the applicant submitted a real estate agency evaluation for the years from 1993 to 2001;
– EUR 58,819.66 for renovation works, plus interests, in the flat after possession was recovered;
– EUR 191.83 for the registration of the rent contract;
The applicant also left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
31. The Government contested those claims. They maintained that the applicant failed to seek reparation for the damages she suffered before the national courts under Article 1591 of the Civil Code. Yet, the Government consider that the applicant failed to adduce any reason that she was unable to make use of such a remedy. Accordingly, her claim must be rejected.
32. The Court observes that the Government have not put forward any argument regarding the possibility that appears to have been developed in the case-law of the Court of Cassation of suing the State for damages following an unjustified lack of police assistance (see Mascolo cited above, ?? 34-44).
33. As regards the loss of rent, the Court notes that the applicant can bring an action in the civil courts under Article 1591 of the Civil Code claiming compensation from her former tenant for the loss incurred as a result of the property being returned late.
34. The issue in the present case is the damage arising from the unlawful conduct of the tenant, who, irrespective of the State’s cooperation in enforcing the court-ordered eviction, had a duty to return the flat to its owner. The breach of the applicant’s right to peaceful enjoyment of his possessions is above all the consequence of the tenant’s unlawful conduct. The breach of Article 6 ? 1 of the Convention committed by the State and found by the Court is a procedural one that occurred after such conduct on the part of the tenant.
35. The Court accordingly notes that Italian domestic law allows reparation to be made for the material consequences of the breach and considers that this claim should be dismissed.
36. As regards the costs incurred by the applicant for renovation work, the Court considers that they are not related to the violations found. Furthermore, it considers that the applicant would have been entitled to recover them from the tenant. Therefore, the Court rejects this claim.
37. As regards the costs incurred by the applicant in order to register the rent contract, the Court considers that they are not related to the violations found. Accordingly, the Court rejects this claim.
38. The Court decides to make no award for pecuniary damage.
B. Non-pecuniary damage
39. The applicant claimed EUR 50,000 for the non-pecuniary damage. She also left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
40. The Government contested the claim.
41. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards her EUR 8,000 under this head.
C. Costs and expenses
42. The applicant also claimed reimbursement for legal costs and expenses as follows:
– EUR 3,044.81 for the costs of the enforcement proceedings;
– EUR 14,393.73 for her costs and expenses before the Court.
43. The Government contested the claims.
44. On the basis of the information in its possession and the Court’s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicant the sum of EUR 1,500 for the costs and expenses incurred in the domestic proceedings and EUR 2,000 for the costs and expenses incurred before the Court.
45. The Court awards a total sum of EUR 3,500 for legal costs and expenses.
D. Default interest
46. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Dismisses the Government’s preliminary objection;
2. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1;
3. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
4. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 8,000 (eight thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) EUR 3,500 (three thousand five hundred euros) for legal costs and expenses;
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
5. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 28 July 2005, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Vincent Berger Bo?tjan M. Zupančič
Registrar President

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    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 13/12/2024