Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA SCALERA C. ITALIA
(Richiesta n. 56924/00)
SENTENZA
STRASBOURG
13 novembre 2003
DEFINITIVO
13/02/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Scalera c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 23 ottobre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 56924/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra M. S. (?il richiedente?),il 22 febbraio 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. A. P., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 14 marzo 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1917 e vive a Roma.
5. E’ il proprietario di quattro appartamenti a Roma che aveva affittato a P.C., G.F. e R.R., E.T. e S.A..
1) procedimenti contro P.C. e poi la sua vedova M.L.
6. In un documento presentato all’inquilino il 19 novembre 1990, il richiedente lo inform? della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
7. Con una decisione del 3 maggio 1991 che fu resa esecutiva il 15 maggio 1991 il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1992.
8. Il 1 febbraio 1993, il richiedente present? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
9. Il 17 febbraio 1993, lei present? un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 7 aprile 1993.
10. Tra il 7 aprile 1993 e 18 novembre 1999 , l’ufficiale giudiziario fece ventitr? tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
11. Il 15 dicembre 1999, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
2) procedimenti contro G.F. e R.R.
12. In una lettera datata 14 settembre 1989, il richiedente inform? gli inquilini che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 30 aprile 1990 e chiese a loro di sgombrare i locali per quella data.
13. In un documento presentato agli inquilini il 19 novembre 1990, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e li chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
14. Con una decisione del 3 maggio 1991 che fu resa esecutiva il 17 maggio 1991 il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 3 maggio 1992.
15. Il 19 ottobre 1992, il richiedente present? un avviso agli inquilini in cui chiedeva loro di sgombrare i locali.
16. Il 18 dicembre 1992, present? un avviso agli inquilini in cui li informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario l?8 gennaio 1993.
17. Tra l? 8 gennaio 1993 e il 6 ottobre 1999, l’ufficiale giudiziario fece ventiquattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Il 10 gennaio 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
3) procedimenti contro E.T.
19. In un documento presentato all’inquilino il 19 novembre 1990, il richiedente lo inform? della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
20. Con una decisione del 3 maggio 1991 che fu resa esecutiva il 15 maggio 1991 il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1992.
21. Il 1 febbraio 1993, il richiedente present? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
22. Il 17 febbraio 1993, present? un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 7 aprile 1993.
23. Tra il 7 aprile 1993 e il 24 novembre 2000, l’ufficiale giudiziario fece trentadue tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
24. Il 15 dicembre 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
4) procedimenti contro S.A. e poi la sua vedova M.B.
25. In un documento presentato all?inquilino il 20 luglio 1990, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 30 giugno 1991 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
26. Con una decisione del 17 gennaio 1991 che fu resa esecutiva il 15 aprile 1991 il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 30 aprile 1992.
27. Il 19 ottobre 1992, il richiedente present? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
28. Il 19 dicembre 1992, present? un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario l? 8 gennaio 1993.
29. Tra 8 gennaio 1993 e il 6 ottobre 1999 , l’ufficiale giudiziario fece venticinque tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
30. Il 4 febbraio 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR. Ultimamente, per delle cause, fu presentata una sospensione dell’esecuzione dei mandati per possesso fino al 30 giugno 2004 come da Decreto Legislativo n. 147 24 giugno 2003 che divenne Legge n. 200 il 1 agosto 2003.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
18. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
40. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso dei suoi appartamenti, a causa della mancanza di assistenza della polizia. Lei dichiar? una violazione del suo diritto alla propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
41. Il richiedente dichiar? anche una violazione di Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
42. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
23. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare dopo i primi tentativi dell’ufficiale giudiziario rispettivamente sei anni ed otto mesi, sette anni, sette anni ed otto mesi, sette anni ed un mese prima di essere in grado riacquistare i suoi appartamenti.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
44. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
45. Il richiedente chiese, in primo luogo, riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che calcol? come segue: 322,169,584 lire italiane (ITL) [166,386.70 euro (EUR)] somma che ? la perdita di affitto per il periodo da aprile 1993 a dicembre 1999 riguardo tutti gli appartamenti della presente richiesta. Il richiedente present? questo importo come il risultato della differenza tra il valore di mercato dell?affitto dei quattro appartamenti e l’affitto imposto dalla legge ricevuto dagli inquilini. Allo scopo di stimare il valore di mercato dell?affitto, il richiedente present?, un’opinione competente datata febbraio 2000 che valuta l’affitto dall’anno 1992. Il richiedente present? anche la copia di una lettera nella quale la Sig.ra J.H. le propone di affittare uno appartamento al prezzo di ITL 1,500,000 [EUR 774,69] al mese quasi equivalente ai preventivi dell’esperto.
46. Il Governo contest? la richiesta.
47. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto per il periodo di tempo riferito alle violazioni trovate.
Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente e alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 87,800 sotto questo capo.
B. danno Morale
48. Il richiedente chiese rimborso del danno morale.
49. Il Governo contest? la richiesta.
50. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, d? EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
51. Il richiedente ha anche chiesto il rimborso delle spese processuali e spese come segue:
– ITL 18,080,974 [EUR 9,338.04] per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 5,716.61 per i costi e spese di fronte alla Corte.
52. riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, il Governo contest? la richiesta. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese alcuna sottomissione.
53. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giuri prudenza della Corte, la Corte lo considera ragionevole dare la somma di EUR 6,000 al richiedente per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
54. La Corte d? una somma totale di EUR 8,000 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
55. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 87,800 (ottantasette mila ottocento euro) per danno materiale;
(ii) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(iii) EUR 8,000 (otto mila euro) per spese processuali e spese;
(iv) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 13 novembre 2003, facendo seguito all?articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente