QUINTA SEZIONE
CASO SAFAROV c. AZERBAIJAN
(Ricorso n. 885/12)
SENTENZA
Art. 1 P1 – Godimento pacifico dei beni – Obblighi positivi – Mancanza di motivazione da parte dei giudici nazionali nel respingere la richiesta di risarcimento per violazione del diritto d’autore nei confronti di un privato, che ha pubblicato online una versione digitale del libro del ricorrente, senza autorizzazione n? pagamento di diritti d’autore
STRASBURGO
1? settembre 2022
La presente sentenza diventer? definitiva nei casi previsti dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nel caso Safarov contro Azerbaigian,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in Camera composta da:
S?ofra O’Leary, Presidente,
M?rti?? Mits,
L?tif H?seynov,
Lado Chanturia,
Ivana Jeli?,
Arnfinn B?rdsen,
Kate?ina ?im??kov?, giudici,
e Victor Soloveytchik, cancelliere di sezione,
visti i seguenti atti:
il ricorso (n. 885/12) contro la Repubblica dell’Azerbaigian presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino azero, il signor Rafig Firuz oglu Safarov (Rafiq Firuz o?lu S?f?rov – “il ricorrente”), il 22 dicembre 2011;
la decisione di notificare al Governo dell’Azerbaigian (“il Governo”) i reclami relativi all’articolo 6 ? 1 della Convenzione e all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e di dichiarare irricevibile il resto del ricorso;
le osservazioni delle parti;
Avendo deliberato in privato il 28 giugno 2022,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. Il presente caso riguarda il reclamo del ricorrente per la mancata tutela da parte dello Stato dei suoi interessi di propriet? intellettuale in relazione alla violazione del suo diritto d’autore a causa della riproduzione non autorizzata del suo libro e della sua pubblicazione online. Il caso solleva principalmente questioni relative all’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
I FATTI
2. Il ricorrente ? nato nel 1959 e vive a Baku. ? stato rappresentato dall’avvocato F. Agayev, residente in Azerbaigian.
3. Il Governo era rappresentato dal suo agente, sig. ?. ?sg?rov.
4. I fatti del caso possono essere riassunti come segue.
5. Il ricorrente ? autore di un libro intitolato “Cambiamenti nella composizione etnica della popolazione del Governatorato di Irevan nei secoli XIX e XX”, pubblicato nel 2009.
6. In una data imprecisata del 2010 l’Unione Pubblica Irali (di seguito Irali), una Ong giovanile, ha pubblicato una versione elettronica del libro sul sito web di uno dei suoi progetti www.history.az.
7. In una data imprecisata del 2010 il ricorrente ? venuto a conoscenza della pubblicazione del suo libro sul sito web summenzionato. Le informazioni sul sito web indicavano che il libro era stato scaricato 417 volte.
8. In una data imprecisata del 2010 Irali ha rimosso il libro dal sito web su richiesta del ricorrente.
9. Il 3 agosto 2010 il ricorrente ha presentato un ricorso civile presso il Tribunale di Sabail contro Irali. Invocando, tra l’altro, gli articoli 14, 15, 30, 31 e 45 della Legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi (in seguito “Legge sul diritto d’autore”) (si vedano i paragrafi 14-15 e 18-20 qui di seguito), il ricorrente lamentava che Irali aveva riprodotto una versione digitale del suo libro e l’aveva pubblicata sul suo sito web senza la sua autorizzazione e senza pagargli alcuna royalty. Egli ha chiesto 50.067 manats azeri (AZN) (circa 47.460 euro (EUR) all’epoca dei fatti) a titolo di danno patrimoniale e 28.800 AZN (circa 27.300 euro all’epoca dei fatti) a titolo di danno non patrimoniale.
10. Il 13 ottobre 2010 il Tribunale distrettuale di Sabail, pur ritenendo che il libro del ricorrente fosse stato pubblicato da Irali sul suo sito web, ha respinto le sue richieste basandosi principalmente sul paragrafo introduttivo dell’articolo 18.1 della legge sul diritto d’autore (si veda il paragrafo 17). Il tribunale ha inoltre ritenuto che il libro fosse stato rimosso dal sito web su richiesta del ricorrente e che quest’ultimo non avesse dimostrato di aver subito un danno patrimoniale o non patrimoniale.
11. Il 22 novembre 2010 il ricorrente ha presentato ricorso presso la Corte d’appello di Baku. Oltre ai suoi precedenti argomenti (si veda il paragrafo 9), ha sostenuto che (i) il tribunale di primo grado non aveva menzionato nessuno degli scopi elencati in modo esaustivo nei sottoparagrafi dell’articolo 18 della Legge sul diritto d’autore e (ii) tale articolo riguardava esclusivamente biblioteche, archivi e istituzioni educative.
12. Il 24 gennaio 2011 la Corte d’appello di Baku ha confermato la sentenza del tribunale di primo grado, ribadendone la motivazione. Si ? inoltre basata sull’articolo 17.1 della legge sul diritto d’autore (si veda il paragrafo 16).
13. Il 14 giugno 2011 la Corte suprema ha respinto il ricorso per cassazione del ricorrente. Oltre alle motivazioni fornite dai tribunali di grado inferiore, ha fatto riferimento anche agli articoli 14.1 (q) e 15.3 della legge sul diritto d’autore (cfr. paragrafi 14-15). 1 (q) e 15.3 della legge sul diritto d’autore (si vedano i paragrafi 14-15). Il tribunale ha osservato che, pubblicando il suo libro e rendendone disponibili le copie in vendita, il ricorrente si ? avvalso del diritto di comunicare la sua opera. Ha inoltre osservato che lo scopo della pubblicazione del libro da parte della convenuta nella sezione biblioteca del suo sito web era quello di fornire informazioni sulla storia dell’Azerbaigian.
QUADRO GIURIDICO PERTINENTE
DIRITTO INTERNO PERTINENTE
Legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi del 5 giugno 1996
14. L’articolo 14.1 della legge stabilisce che:
Diritti morali (non di propriet?)
“1. L’autore di un’opera ha i seguenti diritti morali (non patrimoniali):
a) il diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera (copyright);
…
q) il diritto di comunicare o far comunicare la propria opera in qualsiasi forma… (diritto di comunicazione).”
15. L’articolo 15 della legge prevedeva quanto segue:
Diritti di propriet? (economici)
“1. L’autore o un altro titolare di diritti d’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare la propria opera in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, salvo i casi previsti dalla Legge.
2. Per diritto esclusivo dell’autore di utilizzare la propria opera si intende il diritto di eseguire, autorizzare o vietare di eseguire i seguenti atti:
riproduzione diretta o indiretta dell’opera (diritto di riproduzione);
distribuzione di copie dell’opera con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, il noleggio e altri mezzi (diritto di distribuzione);
…
I diritti d’autore devono essere pagati per l’uso dell’opera, tranne nel caso in cui l’autore stesso rifiuti di accettare i diritti d’autore, o con le restrizioni previste dalla Legge.
3. Se copie di un’opera legittimamente pubblicata sono state messe in circolazione tramite vendita, ? consentita la successiva distribuzione di tali copie senza il consenso dell’autore e il pagamento dei diritti d’autore all’autore (tranne nel caso previsto dall’articolo 16 della Legge).
Tuttavia, il diritto di distribuire l’originale o le copie dell’opera mediante il noleggio di tali copie, indipendentemente dal diritto di propriet?, rimane all’autore o all’altro titolare del diritto d’autore.
4. L’autore ha il diritto di ricevere royalties per ogni tipo di utilizzo dell’opera (diritto a ricevere royalties). L’importo e il metodo di calcolo delle royalties sono determinati da un contratto stipulato tra gli autori (titolari dei diritti) e gli utilizzatori…”.
L’articolo 16 della legge riguardava le opere d’arte e il diritto a un interesse di rivendita.
16. L’articolo 17 della Legge, nella versione in vigore all’epoca dei fatti, prevedeva quanto segue:
Uso personale di opere e fonogrammi
“1. La riproduzione, in un unico esemplare, di un’opera legalmente pubblicata da parte di una persona fisica per scopi esclusivamente personali, senza alcun intento di lucro, ? consentita senza il consenso dell’autore o di un altro titolare del diritto d’autore o il pagamento di diritti d’autore, tranne nei casi previsti dal paragrafo 3 del presente articolo.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica nei seguenti casi:
…
riproduzione reprografica di originali di libri (nella loro interezza)…”.
L’articolo 17.3 riguardava la riproduzione di opere audiovisive e fonogrammi.
La riproduzione reprografica, come definita dall’articolo 4 della Legge, era la riproduzione in facsimile in qualsiasi formato dell’originale o di una copia dell’opera (scritta e altre opere grafiche) mediante fotocopia o con mezzi tecnici diversi dalla pubblicazione.
17. L’articolo 18 della legge prevedeva quanto segue:
Riproduzione reprografica di opere da parte di biblioteche, archivi e istituzioni educative
“1. ? consentita la riproduzione reprografica di un’opera in un determinato volume necessario per uno scopo specifico, senza il consenso dell’autore o il pagamento di diritti d’autore, a condizione che vengano citati il nome dell’autore di cui si utilizza l’opera e la fonte, e che non vi sia alcun intento di lucro”:
a) il rilascio di copie di opere a biblioteche e archivi, da parte di altre biblioteche e archivi, per la riproduzione di opere legittimamente pubblicate allo scopo di sostituire copie perse, distrutte o inutilizzabili, se ? impossibile acquisire tali copie in condizioni normali con qualsiasi altro mezzo;
b) la riproduzione in un unico esemplare da parte delle biblioteche di un articolo separato pubblicato legalmente e di altre opere di piccole dimensioni o di un breve estratto di un’opera o di brevi parti di opere scritte (ad eccezione dei programmi informatici) per scopi educativi, scientifici o personali su richiesta di persone fisiche;
…
v) riproduzione di articoli pubblicati legalmente e di altre opere di piccole dimensioni o di brevi estratti di opere scritte (ad eccezione dei programmi informatici) per corsi di formazione in istituti di istruzione generale”.
18. L’articolo 30.1 della Legge prevedeva che i diritti di propriet? dell’autore potessero essere trasferiti ad altri sulla base di un contratto.
19. Ai sensi dell’articolo 31 della Legge, il suddetto contratto doveva specificare, tra l’altro, le modalit? di utilizzo dell’opera e l’importo dei diritti d’autore da corrispondere.
20. Ai sensi dell’articolo 45 della legge, nell’esaminare le controversie in materia di diritto d’autore, i tribunali, su richiesta dell’attore, possono, tra l’altro, concedere un risarcimento compreso tra 110 e 55.000 AZN. L’autore pu? inoltre richiedere alla persona che ha violato i suoi diritti il pagamento dei diritti d’autore che avrebbe potuto normalmente percepire.
DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886.
21. L’articolo 9 della Convenzione, di cui l’Azerbaigian ? parte dal 1999, prevede:
Diritto di riproduzione:
1. In generale; 2. Possibili eccezioni; 3. Registrazioni sonore e visive
“(1) Gli autori di opere letterarie e artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione di tali opere, in qualsiasi modo o forma.
(2) Spetta alla legislazione dei paesi dell’Unione permettere la riproduzione di tali opere in alcuni casi particolari, a condizione che tale riproduzione non sia in contrasto con il normale sfruttamento dell’opera e non pregiudichi irragionevolmente i legittimi interessi dell’autore…”.
Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore del 20 dicembre 1996
22. L’articolo 1 del Trattato, di cui l’Azerbaigian ? parte dal 2006, prevede:
Relazione con la Convenzione di Berna
“(1) Il presente Trattato ? un accordo speciale ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche…
…
(4) Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’appendice della Convenzione di Berna”.
Le Dichiarazioni concordate relative al Trattato, adottate alla stessa data del Trattato, prevedono che:
“Il diritto di riproduzione di cui all’articolo 9 della Convenzione di Berna e le eccezioni ivi consentite si applicano pienamente all’ambiente digitale, in particolare all’uso di opere in forma digitale. Resta inteso che la memorizzazione di un’opera protetta in forma digitale su un supporto elettronico costituisce una riproduzione ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione di Berna.”
23. L’articolo 6 del Trattato prevede:
Diritto di distribuzione
“(1) Gli autori di opere letterarie e artistiche godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e delle copie delle loro opere mediante vendita o altro trasferimento di propriet?.
(2) Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica la libert? delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni alle quali si applica l’esaurimento del diritto di cui al paragrafo (1) dopo la prima vendita o altro trasferimento di propriet? dell’originale o di una copia dell’opera con l’autorizzazione dell’autore”.
La dichiarazione concordata relativa agli articoli 6 e 7 [Diritto di noleggio] prevede:
“Come usato in questi articoli, le espressioni “copie” e “originale e copie”, essendo soggette al diritto di distribuzione e al diritto di noleggio ai sensi dei suddetti articoli, si riferiscono esclusivamente a copie fisse che possono essere messe in circolazione come oggetti tangibili.”
24. L’articolo 8 del Trattato prevede:
“…gli autori di opere letterarie e artistiche godono del diritto esclusivo di autorizzare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, su filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in modo che i membri del pubblico possano accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente”.
25. L’articolo 10 del Trattato prevede:
Limitazioni ed eccezioni
“(1) Le Parti contraenti possono, nella loro legislazione nazionale, prevedere limitazioni o eccezioni ai diritti concessi agli autori di opere letterarie e artistiche ai sensi del presente Trattato in alcuni casi particolari che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell’opera e non pregiudichino irragionevolmente i legittimi interessi dell’autore.
(2) Le Parti contraenti, nell’applicare la Convenzione di Berna, limiteranno le limitazioni o le eccezioni ai diritti ivi previsti a determinati casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera e non pregiudichino irragionevolmente i legittimi interessi dell’autore.”
La dichiarazione concordata relativa all’articolo 10 prevede che:
“Resta inteso che le disposizioni dell’articolo 10 consentono alle Parti contraenti di portare avanti ed estendere in modo appropriato all’ambiente digitale le limitazioni e le eccezioni previste dalle loro leggi nazionali che sono state considerate accettabili ai sensi della Convenzione di Berna. Allo stesso modo, tali disposizioni devono essere intese nel senso di consentire alle Parti contraenti di concepire nuove eccezioni e limitazioni che siano appropriate nell’ambiente della rete digitale.
Resta inoltre inteso che l’articolo 10, paragrafo 2, non riduce n? estende l’ambito di applicabilit? delle limitazioni e delle eccezioni consentite dalla Convenzione di Berna”.
LA LEGGE
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
26. Il ricorrente ha lamentato la mancata tutela da parte dello Stato dei suoi interessi di propriet? intellettuale in relazione alla violazione del suo diritto d’autore a causa della riproduzione illecita e della pubblicazione online del suo libro. Ha invocato l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Tuttavia, le disposizioni precedenti non pregiudicano in alcun modo il diritto di uno Stato di applicare le leggi che ritiene necessarie per controllare l’uso della propriet? in conformit? all’interesse generale o per assicurare il pagamento di imposte o di altri contributi o sanzioni.”
Ammissibilit?
27. La Corte osserva che il ricorso non ? manifestamente infondato n? irricevibile per altri motivi elencati nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
Il merito
Le osservazioni delle parti
28. Il ricorrente ha sostenuto che, pubblicando il suo libro online, Irali ha permesso che venisse scaricato da un numero illimitato di persone. In risposta alle osservazioni del Governo (si veda il paragrafo 29), il ricorrente ha sostenuto che, anche se il convenuto non aveva alcun interesse commerciale, le sue azioni avevano violato il suo diritto d’autore. Ha inoltre sostenuto che le decisioni nazionali erano prive di un’adeguata motivazione e non erano conformi al diritto nazionale.
29. Il Governo ha sostenuto che il convenuto aveva messo online il libro del ricorrente per consentire al “grande pubblico di conoscerlo” e non per “scopi commerciali”. Hanno sostenuto che le conclusioni dei tribunali nazionali si sono basate su un esame approfondito delle argomentazioni del ricorrente e che quest’ultimo non ha dimostrato il presunto danno causato dalla pubblicazione non autorizzata del suo libro.
La valutazione della Corte
30. La Corte ribadisce che la tutela dei diritti di propriet? intellettuale, compresa la tutela del diritto d’autore, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo [GC], n. 73049/01, ? 72, CEDU 2007-I, e SIA AKKA/LAA c. Lettonia, no. 562/05, ? 41, 12 luglio 2016). Nel caso di specie, il ricorrente era l’autore del libro in questione e beneficiava della protezione del diritto d’autore ai sensi del diritto nazionale. Questo fatto non ? mai stato contestato dai tribunali nazionali (cfr. Balan c. Moldavia, n. 19247/03, ? 34, 29 gennaio 2008, e Kamoy Radyo Televizyon Yay?nc?l?k ve Organizasyon A.?. c. Turchia, n. 19965/06, ? 37, 16 aprile 2019). Pertanto, il ricorrente aveva un “possesso” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
31. La Corte osserva che la riproduzione del libro del ricorrente e la sua pubblicazione online, senza il suo consenso, hanno pregiudicato il suo diritto al pacifico godimento dei suoi beni. La controversia nel caso di specie era tra parti private. A questo proposito, la Corte ricorda che lo Stato ha l’obbligo positivo di adottare le misure necessarie per tutelare il diritto di propriet?, in particolare quando esiste un legame diretto tra le misure che un richiedente pu? legittimamente aspettarsi dalle autorit? e il suo effettivo godimento dei beni, anche nei casi di controversie tra privati. Questo obbligo positivo mira a garantire nel proprio ordinamento giuridico che i diritti di propriet? siano sufficientemente tutelati dalla legge e che siano previsti rimedi adeguati con cui la parte lesa possa cercare di difendere i propri diritti, anche, se del caso, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Le misure richieste possono quindi essere preventive o correttive. Per quanto riguarda le possibili misure preventive, il margine di apprezzamento di cui dispone il legislatore nell’attuazione delle politiche sociali ed economiche ? ampio, soprattutto in una situazione in cui lo Stato deve tenere conto di interessi privati concorrenti. Per quanto riguarda le misure correttive, gli Stati hanno l’obbligo di prevedere procedure giudiziarie che offrano le necessarie garanzie procedurali e che consentano quindi ai tribunali nazionali di giudicare in modo efficace ed equo le controversie tra privati (si vedano Kanevska c. Ucraina (dec.), n. 73944/11, ? 45, 17 novembre 2020, e Sara? e altri c. Turchia, n. 23189/09, ?? 70-75, 30 marzo 2021 e la giurisprudenza ivi citata). A questo proposito, la competenza della Corte a verificare la corretta interpretazione e applicazione del diritto interno ? limitata e non ha la funzione di sostituirsi ai giudici nazionali. Il suo ruolo ? piuttosto quello di garantire che le decisioni di tali tribunali non siano arbitrarie o altrimenti manifestamente irragionevoli (cfr. Zagreba?ka banka d.d. c. Croazia, no. 39544/05, ? 250, 12 dicembre 2013, e Mindek c. Croazia, no. 6169/13, ?? 77-78, 30 agosto 2016).
32. Passando ai fatti del caso, la Corte osserva che il ricorrente non ha sostenuto che i diritti degli autori non fossero sufficientemente tutelati dalla legge azera, ma che l’applicazione della legge esistente da parte dei tribunali nel suo caso fosse illegittima e arbitraria. Secondo il diritto nazionale, di norma, per utilizzare le opere dell’autore era necessaria l’autorizzazione di quest’ultimo e il pagamento dei diritti d’autore (cfr. paragrafo 15). Tuttavia, i tribunali nazionali hanno giustificato le azioni del convenuto basandosi principalmente su diversi articoli della legge sul diritto d’autore che prevedevano eccezioni alla regola generale secondo cui la riproduzione richiedeva l’autorizzazione dell’autore (si vedano i paragrafi 10 e 12-13). Il ricorrente ha tuttavia sostenuto che nessuna di queste eccezioni era applicabile alle circostanze del suo caso. La Corte osserva quanto segue.
33. L’articolo 17.1 della Legge sul Diritto d’Autore prevedeva che la riproduzione di un’opera legalmente pubblicata da parte di una persona fisica, in una sola copia, fosse autorizzata, senza il consenso dell’autore o il pagamento di diritti d’autore, per scopi esclusivamente personali. Tuttavia, il convenuto nel caso di specie era una persona giuridica e, come risulta dal fascicolo, non aveva utilizzato il libro della ricorrente per “scopi esclusivamente personali”, ma lo aveva reso disponibile online per un numero illimitato di lettori. Inoltre, ai sensi dell’articolo 17.2 della legge sul diritto d’autore, la suddetta disposizione non si applicava alla riproduzione di libri nella loro interezza. I tribunali nazionali non avevano stabilito in nessuna fase del procedimento che il libro del ricorrente non fosse stato riprodotto nella sua interezza.
34. Ai sensi dell’articolo 18 della Legge sul diritto d’autore, le biblioteche, gli archivi e le istituzioni educative potevano riprodurre opere senza autorizzazione in casi specifici. Il ricorrente, nel suo ricorso dinanzi ai tribunali nazionali (si veda il precedente paragrafo 11), ha sostenuto che il convenuto non apparteneva a nessuna di queste categorie. Sebbene la Corte Suprema non abbia elaborato esplicitamente tale argomentazione, ha notato che il libro del ricorrente era stato pubblicato nella sezione biblioteca del sito web del convenuto e che lo scopo era quello di fornire informazioni sulla storia dell’Azerbaigian (si veda il paragrafo 13 sopra). Il Governo ha presentato un’argomentazione simile, affermando che non vi era alcuno scopo commerciale da parte della convenuta (cfr. paragrafo 29 supra). La Corte osserva che, pur essendo rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 della Legge sul diritto d’autore, la mancanza di uno scopo commerciale non ? l’unico elemento da prendere in considerazione. Anche ammettendo che i servizi online offerti dalla convenuta possano essere considerati come rientranti nella nozione di “biblioteche”, essendo tale interpretazione della disposizione pertinente di competenza dei giudici nazionali, questi ultimi non hanno indicato quale caso specifico previsto dalle lettere a) e b) dell’articolo 18 della legge sul diritto d’autore possa giustificare la riproduzione del libro del ricorrente senza la sua autorizzazione. Secondo la Corte, visto che il convenuto ha reso il libro del ricorrente liberamente disponibile online e quindi – praticamente – a un pubblico mondiale, non ai visitatori di una biblioteca, era necessario un ragionamento elaborato da parte dei tribunali per giustificare l’applicazione dell’articolo 18 al caso del ricorrente.
35. Per quanto riguarda l’articolo 15.3 della Legge sul Diritto d’Autore, citato dalla Corte Suprema, la Corte osserva che tale disposizione riguardava la regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione. Come suggeriscono la formulazione di tale disposizione e la dichiarazione concordata relativa all’articolo 6 della Convenzione dell’OMPI sul diritto d’autore (si vedano i paragrafi 15 e 23 supra), tale norma si riferiva a copie legittimamente pubblicate e fissate di opere che erano state messe in circolazione attraverso la vendita come oggetti tangibili. Come risulta dai fatti del caso di specie, mentre il ricorrente aveva pubblicato il suo libro e copie fisiche erano disponibili sul mercato librario, nulla indica che egli abbia mai autorizzato la sua riproduzione e comunicazione al pubblico in forma digitale. La Corte Suprema non ha spiegato perch? ha ritenuto questa disposizione pertinente alle circostanze del caso di specie, in cui la controversia non riguardava la distribuzione delle copie legittimamente pubblicate del libro del ricorrente, ma la sua riproduzione in una nuova forma digitale e la sua pubblicazione online senza il suo consenso.
36. In sintesi, secondo la Corte, i tribunali nazionali non hanno fornito ragioni che dimostrino che le suddette disposizioni della Legge sul diritto d’autore, da loro invocate, possano costituire basi giuridiche per la situazione in questione (confrontare Andriy Rudenko c. Ucraina, no. 35041/05, ? 44, 21 dicembre 2010, e Atima Limited c. Ucraina, no. 56714/11, ? 44, 20 maggio 2021). Lo Stato convenuto ? quindi venuto meno all’obbligo positivo di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 di proteggere la propriet? intellettuale in particolare attraverso misure correttive efficaci.
37. Si ? quindi verificata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
38. Il ricorrente ha lamentato che le sentenze dei tribunali nazionali nel suo caso non erano state motivate.
39. Tenuto conto delle sue conclusioni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (si vedano i paragrafi 26-37 supra), dei fatti del caso e delle osservazioni delle parti, la Corte ritiene che non sia necessario pronunciarsi separatamente sulla ricevibilit? e sul merito del suddetto reclamo (si veda, per un approccio simile, AsDAC c. Repubblica di Moldova, no. 47384/07, ?? 54-55, 8 dicembre 2020).
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
40. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata consente una riparazione solo parziale, la Corte accorda, se necessario, una giusta soddisfazione alla parte lesa”.
Danno
41. Il ricorrente ha chiesto 78.286 euro (EUR) a titolo di danno patrimoniale, di cui 13.344 manats (AZN) (circa 6.630 euro al momento della presentazione della domanda) per la riproduzione e la pubblicazione non autorizzata del suo libro, pi? un importo non specificato per il mancato guadagno e un adeguamento all’inflazione. Ha dichiarato che il suo libro ? stato venduto a 13 AZN in Azerbaigian, mentre il suo prezzo all’estero era di 63 dollari statunitensi. Per quest’ultimo dato ha fornito una stampa da un sito web. Ha inoltre chiesto 50.000 euro per danni non pecuniari.
42. Il Governo ha sostenuto che (i) il ricorrente non ha presentato alcuna prova che dimostri il prezzo del libro nelle librerie locali; (ii) la stampa dal negozio internet non conteneva un’indicazione della data in cui era stata stampata; (iii) il ricorrente non ha presentato alcun indice o calcolo per quanto riguarda il tasso di inflazione; e (iv) la constatazione di una violazione costituirebbe una riparazione sufficiente per il danno non patrimoniale.
43. La Corte osserva innanzitutto che le somme richieste in relazione al mancato guadagno e all’adeguamento all’inflazione non sono state specificate e che non sono stati forniti documenti giustificativi al riguardo. Queste parti della richiesta devono pertanto essere respinte. Per quanto riguarda la parte della domanda relativa ai danni per la riproduzione e la pubblicazione non autorizzata del suo libro, le informazioni e i documenti presentati dal ricorrente sono insufficienti per un calcolo preciso dei danni richiesti. Ciononostante, la Corte riconosce che il ricorrente deve aver sofferto a causa della riproduzione non autorizzata del suo libro e della sua pubblicazione online, il che giustifica la concessione di una giusta soddisfazione (si confronti, mutatis mutandis, Rasul Jafarov c. Azerbaijan, n. 69981/14, ? 193, 17 marzo 2016). Allo stesso tempo, la Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un danno non pecuniario che non pu? essere compensato dalla sola constatazione di una violazione. Decidendo in via equitativa, la Corte riconosce al ricorrente la somma complessiva di 5.000 euro per i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Costi e spese
44. Il ricorrente ha chiesto anche 1.000 AZN (circa 500 euro) per le spese legali per la sua rappresentanza davanti ai tribunali nazionali e alla Corte, e 41 euro per le spese postali.
45. Il Governo ha affermato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue richieste.
46. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui sia stato dimostrato che questi sono stati effettivamente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli nel loro ammontare. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alla Corte alcun documento giustificativo pertinente. Pertanto, la Corte respinge le richieste sotto questa voce.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
Dichiara ricevibile il reclamo ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
Dichiara che vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
Dichiara che non ? necessario esaminare la ricevibilit? e il merito del reclamo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione;
Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sar? divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 5.000 euro (cinquemila euro), pi? eventuali imposte, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento:
(b) che, a partire dalla scadenza dei suddetti tre mesi e fino al saldo, sull’importo di cui sopra siano dovuti interessi semplici ad un tasso pari al tasso di prestito marginale della Banca centrale europea durante il periodo di mora, maggiorato di tre punti percentuali;
Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 1? settembre 2022, ai sensi dell’articolo 77, paragrafi 2 e 3, del Regolamento della Corte.
Victor Soloveytchik S?ofra O’Leary
Cancelliere Presidente