QUARTA SEZIONE
CASO DI S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A. v. ROMANIA
(Applicazione n. 36407/12)
GIUDICE
(Meriti)
STRASBURGO
8 ottobre 2019
Questo giudizio ? definitivo ma pu? essere soggetto a revisione editoriale.
Nel caso di S.C. Continental Hotels S.A. contro la Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quarta Sezione), che si riunisce come comitato composto da:
Faris Vehabovi?, Presidente,
Iulia Antoanella Motoc,
P?ter Paczolay, giudici,
e Andrea Tamietti, vice cancelliere della sezione,
Avendo deliberato in privato il 3 settembre 2019,
Emette la seguente sentenza, che ? stata adottata in tale data:
PROCEDURA
1. La causa ha avuto origine in un ricorso (n. 36407/12) contro la Romania presentato al Tribunale ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da una societ? rumena, S.C. Continental Hotels S.A. (“la societ? richiedente”), il 5 giugno 2012.
2. La societ? richiedente era rappresentata dalla S.C.A. Popovici Ni?u Stoica & Asocia?ii, uno studio legale con sede a Bucarest. Il governo rumeno (“il Governo”) era rappresentato dal suo agente, la sig.ra C. Brumar, del Ministero degli Affari Esteri.
3. Il 9 marzo 2016 la domanda ? stata comunicata al Governo.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
A. Informazioni generali sulla societ? richiedente
4. La ricorrente, SC Continental Hotels SA, ? una societ? costituita nel 1990 ai sensi della legge n. 15/1990 come societ? statale. La propriet? della societ? richiedente comprendeva un albergo e il terreno su cui era situato l’albergo. Il Ministero del Turismo ha rilasciato un titolo di propriet? a tale riguardo.
5. Nel 1995 il Fondo per il patrimonio dello Stato (il “FPS”) ha venduto le azioni della societ?. La societ? ? stata trasformata da societ? statale in societ? privata.
6. Il 16 maggio 1996 l’Ispettorato di Stato per l’edilizia ha rilevato che l’albergo era in avanzato stato di degrado perch? i lavori necessari per renderlo sicuro per l’uso come albergo non erano stati eseguiti da tempo. La relazione redatta in quell’occasione affermava che “l’edificio non soddisfaceva gli standard di sicurezza per quanto riguardava lo sfruttamento commerciale e la stabilit? strutturale” e quindi “il suo proprietario doveva immediatamente smettere di utilizzarlo”.
7. Il 17 settembre 1996 le autorit? hanno concesso alla societ? richiedente un permesso per la demolizione dell’edificio. In una data non specificata dello stesso anno l’edificio ? stato demolito.
8. Secondo il governo il permesso di demolizione ? stato revocato dopo la demolizione a causa del procedimento di restituzione pendente tra la societ? richiedente e i successori dell’ex proprietario. Tuttavia, nessuna delle parti ha presentato una copia dell’ordine di cancellazione o di altri documenti ad esso relativi.
B. Procedimento civile contro la societ? richiedente per la restituzione dei beni
9. Nel 1994 i successori legali dell’ex proprietario del terreno e dell’albergo, che era stato privato dallo Stato dei suoi beni durante il regime comunista, hanno intentato un’azione contro la societ? richiedente per la restituzione del terreno e dell’albergo.
10. Con sentenza del 16 novembre 1995, il tribunale distrettuale di Bucarest ha accolto la loro azione civile e ha ordinato la restituzione dell’albergo e del terreno appannaggio ai ricorrenti.
11. La societ? ricorrente ha presentato ricorso per motivi di diritto. Il 18 dicembre 1996 la Corte d’Appello di Bucarest ha accolto il ricorso della societ? ricorrente. Il caso ? stato rinviato al tribunale della contea di Buz?u.
12. La societ? richiedente ha chiesto al tribunale di presentare come parte in causa il FPS che aveva venduto le azioni della societ? nel processo di privatizzazione e che, a suo parere, avrebbe dovuto garantire il pagamento di un indennizzo per l’albergo e il terreno appannaggio nel caso in cui le richieste dei ricorrenti fossero state accolte. La societ? ricorrente ha basato la sua richiesta su (i) le pertinenti disposizioni del codice civile relative alla responsabilit? del venditore per il quieto possesso dei beni venduti e all’obbligo del venditore di risarcire l’acquirente in caso di sfratto dell’acquirente e (ii) le clausole di responsabilit? nel contratto di privatizzazione.
13. Il 15 giugno 1998 il tribunale della contea di Buz?u ha respinto il ricorso dei ricorrenti in quanto l’albergo e il terreno erano stati legalmente inclusi nel patrimonio della societ? richiedente.
14. I ricorrenti hanno presentato ricorso alla Corte d’appello di Ploie?ti.
15. La corte d’appello ha sospeso il processo tra il 10 maggio 1999 e il 22 dicembre 2006 in quanto erano in corso procedimenti civili tra i successori legali dell’ex proprietario.
16. Il 20 marzo 2009 la Corte d’appello di Ploie?ti ha accolto l’azione dei ricorrenti. Con la stessa decisione, l’Autorit? per il recupero dei beni dello Stato (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – AVAS), successore del FPS, ? stata identificata come l’autorit? statale responsabile del risarcimento dei danni causati alla societ? richiedente.
17. La societ? ricorrente ha presentato ricorso per motivi di diritto, sostenendo di non aver ricevuto alcun risarcimento per il terreno perduto. Anche l’AVAS e le ricorrenti hanno presentato ricorso per motivi di diritto.
18. Con decisione del 2 dicembre 2009 l’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia ha accolto tutti i ricorsi per motivi di diritto, ha annullato la decisione e ha rinviato il caso alla Corte d’Appello di Ploie?ti.
19. Durante il nuovo procedimento d’appello, la societ? richiedente ha presentato una domanda per l’introduzione del Ministero delle Finanze come parte in causa.
20. Con decisione del 16 dicembre 2010 la Corte d’Appello di Ploie?ti ha accolto l’azione civile presentata dai ricorrenti e ha respinto la richiesta presentata dalla societ? richiedente di nominare il Ministero delle Finanze quale garante. La societ? richiedente ? stata obbligata a restituire il titolo di propriet? del terreno e a pagare ai ricorrenti un risarcimento di 11.138.275 lei rumeni (RON – circa 2.600.000 euro (EUR)) per l’hotel demolito. La Corte d’Appello ha inoltre condannato AVAS a pagare alla societ? ricorrente l’importo dovuto per l’albergo demolito e 2.209.200 RON (circa 515.000 euro) per il terreno che aveva perso, nonch? tutte le spese processuali da essa sostenute.
21. Tutte le parti hanno presentato ricorso per motivi di diritto.
22. Con sentenza del 6 dicembre 2011 l’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia ha respinto il ricorso della societ? ricorrente. Essa ha accolto il ricorso presentato da AVAS e ha respinto la richiesta della societ? richiedente di essere risarcita da AVAS come se fosse stata presentata da una persona non avente un locus standi. A questo proposito, il tribunale ha ritenuto che la societ? richiedente non fosse stata parte della transazione relativa alla vendita delle sue azioni.
C. Procedimento civile per il risarcimento del danno
23. Dopo aver presentato la sua domanda alla Corte, la societ? richiedente ha intentato un nuovo procedimento civile per ottenere un risarcimento contro (i) l’Autorit? per l’amministrazione dei beni dello Stato (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – AAAS) (successore di AVAS) e (ii) lo Stato rumeno (attraverso il Ministero delle Finanze Pubbliche). In base all’articolo 324 dell’ordinanza governativa d’emergenza n. 88/1997 (si veda il successivo paragrafo 34) la societ? richiedente ha chiesto un risarcimento di 16.141.398 RON (circa 3.766.000 EUR) a titolo di risarcimento dei danni causati (i) dalla restituzione del terreno, il cui valore contabile ammontava a 5.003.123 RON (circa 1.166.000 EUR), e (ii) dal pagamento ai precedenti proprietari della somma di 11.138.275 RON (circa 2.600.000 EUR), che rappresenta l’equivalente monetario dell’edificio alberghiero demolito.
24. Con sentenza del 7 giugno 2013 il tribunale distrettuale di Bucarest ha parzialmente accolto la richiesta della societ? richiedente. Ha condannato AAAS a pagare alla societ? richiedente 5.003.123 RON come risarcimento per la restituzione del terreno, ma ha rifiutato di condannare AAAS a risarcirla per il pagamento dell’equivalente monetario dell’hotel demolito ai precedenti proprietari.
25. La societ? ricorrente ha presentato ricorso contro tale sentenza. Il 16 aprile 2014 la Corte d’Appello di Bucarest ha accolto il ricorso. Essa ha annullato la sentenza del tribunale di primo grado e ha accolto le richieste della societ? richiedente.
26.Il 27 gennaio 2015 l’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia ha accolto il ricorso per motivi di diritto presentato da AAAS. Ha annullato la decisione emessa in appello e ha confermato la sentenza del tribunale di primo grado.
27. L’Alta Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 324 ?? 1 e 2 dell’ordinanza governativa d’urgenza n. 1. 88/1997 (si veda il successivo paragrafo 34), su cui il ricorrente si ? basato per motivi legali, una societ? privatizzata aveva diritto al risarcimento solo nel caso in cui il danno subito fosse il risultato della restituzione dei suoi beni immobili agli ex proprietari. A questo proposito, il tribunale ha ritenuto che costringere la societ? richiedente a pagare l’equivalente monetario dell’edificio (invece di restituire la propriet? dell’edificio stesso) era il risultato del fatto che l’edificio era stato demolito, il che aveva posto la societ? richiedente “per propria colpa, al di fuori del quadro giuridico previsto dall’articolo 324 ?? 1 e 2 dell’Ordinanza governativa d’urgenza n. 1”. 88/1997?.
28. In secondo luogo, l’Alta Corte ha ritenuto che l’articolo 324 ? 5 dell’ordinanza governativa d’emergenza n. 88/1997. 88/1997, su cui il ricorrente si ? basato per motivi giuridici sussidiari, non era applicabile anche perch? “non prevedeva l’obbligo per l’istituzione pubblica interessata di pagare un risarcimento per l’edificio demolito”.
29. In terzo luogo, la High Court ha ritenuto che la societ? ricorrente non fosse legittimata a presentare una domanda di risarcimento per l’ingiusto arricchimento da parte dello Stato (actio de in rem verso), in quanto con la demolizione dell’edificio “si era allontanata dal beneficio delle disposizioni di legge”.
30. Infine, la High Court ha respinto la richiesta della societ? ricorrente di obbligare lo Stato rumeno, attraverso il Ministero delle Finanze, a pagare il risarcimento. Essa ha ritenuto che l’obbligo di risarcire le societ? privatizzate per le perdite causate dalla restituzione ai loro ex proprietari dei beni acquisiti dallo Stato si applicava solo alle istituzioni pubbliche coinvolte nel processo di privatizzazione e non allo Stato.
D. Procedimento di esecuzione
31. La societ? ricorrente ha avviato nei confronti di AAAS un procedimento esecutivo per il recupero dell’importo ad essa riconosciuto con sentenza del 7 giugno 2013 (si veda il successivo paragrafo 24), accolta in appello dall’Alta Corte di Cassazione.
32. Il 27 maggio 2014 il Tribunale distrettuale di Bucarest ha deciso di avviare un procedimento esecutivo. La societ? richiedente ha informato la Corte che l’agente esecutivo era riuscito a recuperare solo 69.747 RON (circa EUR 15.661), pari a solo l’1,39% di 5.003.123 RON, l’importo concesso dalla sentenza definitiva della High Court.
33. Con lettera del 19 agosto 2014 la Tesoreria del Comune di Bucarest ha informato la societ? richiedente che l’AAAS era insolvente. Ha inoltre informato la societ? richiedente di essere stata registrata come occupante 3.462 nella lista dei creditori di AAAS.
II. DIRITTO E PRASSI NAZIONALE PERTINENTE
A. Ordinanza governativa d’emergenza n. 88/1997 relativa alla privatizzazione delle societ? commerciali, approvata dalla legge n. 44/1998 e modificata dalla legge n. 99/1999
34. L’articolo 324 dell’ordinanza recita, per quanto pertinente, come segue:
“(1) Le istituzioni pubbliche designate assicurano il risarcimento dei danni causati alle societ? privatizzate o in via di privatizzazione mediante la restituzione agli ex proprietari dei beni presi in consegna dallo Stato;
(2) Le istituzioni pubbliche designate versano alle societ? di cui al paragrafo 1 un indennizzo che rappresenta l’equivalente monetario dei danni causati dalla restituzione agli ex proprietari, con sentenza definitiva e irrevocabile, dei beni immobili di propriet? della societ?.
3. Il risarcimento di cui al paragrafo 2 ? concordato con le societ? e, in caso di disaccordo, ? deciso dai tribunali.
…
(5) Nel caso in cui le societ? siano condannate, con sentenza definitiva e irrevocabile del tribunale a pagare l’equivalente monetario del bene, le istituzioni pubbliche designate pagano direttamente al precedente proprietario l’importo stabilito dalla sentenza.
(6) Lo Stato garantisce l’adempimento da parte delle istituzioni pubbliche degli obblighi previsti dalla presente legge”.
35. L’articolo 324 dell’ordinanza ? stato abrogato dall’articolo 56 della legge n. 137/2002 sulle misure per l’accelerazione del processo di privatizzazione. L’articolo 30 ? 3 della legge prevedeva espressamente che l’articolo 324 dell’ordinanza restasse applicabile a tutti i contratti di compravendita di azioni gi? conclusi al momento dell’entrata in vigore della legge nel 2002.
B. Il Codice Civile
36. Le disposizioni del Codice Civile in materia sono le seguenti:
Articolo 1345
“Chiunque, senza colpa propria, si sia ingiustamente arricchito a danno di un terzo, ? tenuto a restituire il patrimonio perduto da quel terzo, ma senza essere ritenuto responsabile oltre i limiti del proprio arricchimento”.
Articolo 1346
“L’arricchimento ? giustificato quando deriva da:
a) l’adempimento di un obbligo valido;
b) dal mancato esercizio, da parte della parte lesa, di un diritto nei confronti della parte arricchita;
c) da un atto compiuto dal danneggiato nel proprio interesse personale e a proprio esclusivo rischio o, se del caso, con l’intento di gratificare”.
C. Decisione n. 18/2011 dell’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia
37. Con sentenza del 17 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, l’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia ha confermato che l’articolo 324 dell’Ordinanza governativa d’urgenza ha continuato ad applicarsi (anche dopo l’abrogazione dell’Ordinanza governativa d’urgenza) ai contratti di compravendita conclusi prima dell’entrata in vigore della Legge n. 137/2002 (cfr. paragrafo 35).
LA LEGGE
I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
38. La societ? ricorrente ha lamentato che la decisione emessa dall’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia il 6 dicembre 2011 che respingeva la sua richiesta di essere risarita dall’autorit? statale competente per mancanza di locus standi (si veda il precedente paragrafo 22) ha violato l’articolo 6 ? 1 della Convenzione, che recita come segue:
“Nella determinazione dei suoi diritti e dei suoi obblighi civili …, ognuno ha diritto ad un’equa … udienza … da [a] … tribunale …”.
A. Osservazioni delle parti
39. Il Governo ha sollevato due obiezioni preliminari: una riguardava il presunto carattere abusivo della denuncia, l’altra riguardava la perdita da parte della societ? richiedente del suo “status di vittima”.
40. Per quanto riguarda la prima obiezione, il Governo ha sottolineato che, dopo aver presentato la sua domanda a Strasburgo, la societ? richiedente aveva avviato un nuovo procedimento civile per chiedere il risarcimento del danno subito. La societ? richiedente non aveva informato la Corte che con sentenza del 7 giugno 2013 (cfr. paragrafo 24), confermata in appello con sentenza del 27 gennaio 2015 (cfr. paragrafo 26), i tribunali nazionali avevano parzialmente accolto le sue richieste di risarcimento. Di conseguenza, basandosi su una decisione resa dalla Corte nella causa Ibri? contro la Romania ((dec.), n. 15193/12, 21 giugno 2016), il governo ha chiesto alla Corte di dichiarare la denuncia abusiva in quanto la societ? richiedente non aveva fornito informazioni su aspetti del caso che, a suo parere, erano essenziali per la sua valutazione.
41. Inoltre, per le stesse ragioni – in particolare perch? i tribunali nazionali avevano valutato e accolto in parte le richieste della societ? ricorrente – il Governo ha sostenuto che la societ? ricorrente non era pi? una “vittima” e ha chiesto alla Corte di dichiarare la denuncia inammissibile ratione personae.
42. La societ? ricorrente ha sostenuto che il procedimento civile avviato dopo il rigetto della sua prima domanda da parte dell’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia il 6 dicembre 2011 aveva riguardato due diverse domande: una relativa al danno causato dalla restituzione del terreno in questione e l’altra al pagamento dell’equivalente monetario dell’edificio demolito. Con la decisione del 27 gennaio 2015 l’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia aveva accolto solo la domanda relativa al danno fondiario e aveva respinto l’altra.
43. Inoltre, le sue prospettive di recupero del risarcimento per il terreno erano piuttosto ridotte a causa delle difficolt? incontrate nell’esecuzione della sentenza del 7 giugno 2013. Ha quindi ritenuto di poter ancora rivendicare di essere una “vittima” ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, in quanto la sentenza nazionale definitiva aveva fornito solo un risarcimento parziale.
44. La societ? richiedente ha inoltre sostenuto che non vi era stato, da parte sua, alcun tentativo di fuorviare la Corte.
B. Valutazione della Corte
1. Se vi ? stato un abuso del diritto di richiesta individuale
45. La Corte ribadisce che un’istanza pu? essere respinta come abuso del diritto di ricorso se ? stata consapevolmente basata su fatti non veritieri con l’intento di indurre in errore la Corte (cfr. Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano v. Italia [GC], no. 38433/09, ? 97, ECHR 2012). La presentazione di informazioni incomplete (e quindi fuorvianti) pu? anche costituire un abuso del diritto di richiesta, soprattutto se le informazioni in questione riguardano il nucleo stesso del caso e non ? stata fornita una spiegazione sufficiente per la mancata divulgazione di tali informazioni. Lo stesso vale nel caso in cui si verifichino nuovi e significativi sviluppi durante il procedimento dinanzi alla Corte e qualora – nonostante l’articolo 47 ? 6 del Regolamento della Corte lo richieda espressamente – il richiedente non riveli tali informazioni alla Corte, impedendole cos? di pronunciarsi sul caso con piena cognizione di causa. Tuttavia, anche in tali casi, l’intenzione del richiedente di indurre in errore la Corte deve essere sempre accertata con sufficiente certezza (cfr. Gross v. Svizzera [GC], n. 67810/10, ? 28, CEDU 2014).
46. La Corte rileva che la societ? richiedente ha riconosciuto di aver portato avanti la sua causa per il risarcimento dinanzi ai tribunali civili e non ne ha informato la Corte dopo aver presentato la sua istanza alla Corte di Strasburgo. Considerata la spiegazione fornita dalla ricorrente – ossia che solo una parte della sua domanda era stata accolta e che, per quanto riguarda la parte di domanda accolta, aveva avuto difficolt? ad ottenerne l’esecuzione (si vedano i precedenti paragrafi 42 e 43) – la Corte ritiene che l’omissione in questione non possa essere considerata come un tentativo di nascondere alla Corte informazioni essenziali.
47. Inoltre, nelle sue osservazioni scritte, il richiedente ha fornito tutte le informazioni e i documenti pertinenti relativi alla nuova serie di procedimenti che ha avviato dopo aver presentato la domanda alla Corte.
48. In conclusione, non avendo riscontrato alcun intento fraudolento da parte della societ? richiedente, la Corte respinge l’obiezione che vi sia stato un abuso del diritto di ricorso.
2. Se la societ? richiedente ha perso il suo status di vittima
49. La Corte ribadisce che una decisione o misura favorevole ad un richiedente non ? in linea di principio sufficiente a privarlo della sua condizione di “vittima”, a meno che le autorit? nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o in sostanza, e quindi concesso un risarcimento per la violazione della Convenzione (cfr., tra le altre autorit?, Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, ? 44, CEDU 1999 VI).
50. Nel caso di specie, la societ? ricorrente ha lamentato che, nella sua decisione del 6 dicembre 2011, l’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia non aveva esaminato le sue richieste di risarcimento dei danni subiti, ma le aveva semplicemente respinte in quanto la societ? ricorrente non disponeva di un locus standi (cfr. paragrafo 38).
51. La Corte osserva che in una nuova serie di procedimenti civili avviati dalla societ? richiedente, i tribunali nazionali hanno esaminato le sue richieste nel merito e le hanno parzialmente accolte (cfr. paragrafo 24).
52. Secondo la Corte, ci? ha privato la societ? richiedente dello status di vittima per quanto riguarda la sua denuncia di mancato accesso al tribunale. Il fatto che le sue richieste di rimborso siano state accolte solo in parte dai tribunali nazionali non pu? modificare questa conclusione.
53. Ne consegue che la societ? richiedente non pu? pi? sostenere di essere vittima di una violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione. Di conseguenza, la sua denuncia ? incompatibile rationae personae incompatibile con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 ? 3 (a) e deve essere respinta ai sensi dell’articolo 35 ? 4.
II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
54. La societ? ricorrente ha sostenuto che il fatto di essere stata privata dei suoi beni, seguito dal mancato risarcimento da parte dello Stato, ha violato il suo diritto al pacifico godimento dei suoi beni ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1, che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni che precedono non pregiudicano tuttavia in alcun modo il diritto di uno Stato di far rispettare le leggi che ritiene necessarie per controllare l’uso dei beni in conformit? all’interesse generale o per garantire il pagamento di tasse o altri contributi o sanzioni”.
A. Ammissibilit?
55. La Corte rileva che tale denuncia non ? manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione. Essa rileva inoltre che non ? inammissibile per altri motivi. Essa deve pertanto essere dichiarata ammissibile.
B. Meriti
1. Le osservazioni delle parti
a) La societ? richiedente
56. La societ? ricorrente ha sostenuto che la privazione dei suoi beni in assenza di azioni da parte dello Stato volte a concedere un giusto ed effettivo risarcimento equivaleva ad un esproprio.
57. Secondo la societ? richiedente, vi era stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. a causa del fatto che nella prima serie di procedimenti civili, l’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia aveva respinto le sue richieste di risarcimento (cfr. paragrafo 22). La societ? ricorrente ha sottolineato che il ragionamento della decisione della Alta Corte di Cassazione era stato inappropriato ed era stato eccessivamente formalistico nella sua interpretazione della legge.
58. La societ? ricorrente ha inoltre sostenuto che la seconda serie di procedimenti civili di cui si era avvalsa per ottenere il risarcimento si ? rivelata inefficace.
59. Per quanto riguarda il rigetto, da parte dei tribunali nazionali, della richiesta di risarcimento della societ? ricorrente relativa al pagamento da essa effettuato ai successori legali dell’ex proprietario dell’edificio alberghiero, la societ? ricorrente ha sostenuto di aver adottato la misura di demolizione a causa dell’avanzato stato di deterioramento dell’edificio, come riconosciuto dall’Ispettorato di Stato per l’edilizia (cfr. punti 6 e 7 sopra). Con la demolizione dell’edificio, essa aveva agito solo in conformit? con i suoi diritti di proprietario.
60. Inoltre, la societ? richiedente ha sostenuto che la decisione che stabilisce l’importo del risarcimento per il terreno restituito ? stata finora applicata solo parzialmente (cfr. paragrafi 32 e 33).
b) Il governo
61. Il governo ha sostenuto che i tribunali nazionali avevano accolto la richiesta di risarcimento della societ? richiedente in relazione al terreno che aveva restituito ai successori legali dell’ex proprietario, ma avevano giustamente respinto la sua richiesta di risarcimento per l’edificio alberghiero che aveva demolito nel 1996.
62. Il governo ha sostenuto che l’unica parte responsabile del rigetto di quest’ultima richiesta era la societ? richiedente, che aveva demolito l’edificio dell’albergo sulla base di un permesso che era stato successivamente annullato (cfr. paragrafo 8).
63. Inoltre, con la demolizione dell’edificio la societ? richiedente si era collocata al di fuori del quadro giuridico stabilito dall’articolo 324 dell’ordinanza governativa d’urgenza n. 88/1997, in base al quale aveva diritto ad essere risarcita solo per la restituzione dell’edificio (cfr. paragrafo 27).
64. Secondo il governo, l’articolo 324 del decreto governativo d’urgenza n. 88/1997, in base al quale il governo aveva diritto ad essere risarcito solo per la restituzione dell’edificio vero e proprio (cfr. paragrafo 27). 88/1997 (cfr. paragrafo 34) soddisfaceva i requisiti di accessibilit?, precisione e prevedibilit? previsti dalla Convenzione. Le decisioni emesse dai tribunali nazionali avevano quindi una base giuridica come richiesto dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione.
65. Per quanto riguarda la proporzionalit? delle decisioni dei tribunali nazionali, il Governo ha osservato che lo Stato godeva di un ampio margine di discrezionalit? nel disciplinare questioni quali il risarcimento per gli abusi commessi dalle autorit? statali sotto il regime comunista.
2. La valutazione della Corte
a) Principi generali
66. La Corte fa riferimento alla sua giurisprudenza consolidata sulla struttura dell’articolo 1 del protocollo n. 1 e sulle modalit? di applicazione delle tre norme contenute in tale disposizione (v., tra molte altre autorit?, J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd contro Regno Unito [GC], no. 44302/02, ? 52, CEDU 2007-III, e Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, ? 134, ECHR 2004-V).
67. La Corte ribadisce che qualsiasi interferenza da parte di un’autorit? pubblica nel godimento pacifico dei beni deve essere legittima, deve essere nell’interesse pubblico e deve perseguire uno scopo legittimo con mezzi ragionevolmente proporzionati allo scopo perseguito (cfr. Moskal c. Polonia, n. 10373/05, ?? 49-50, 15 settembre 2009).
b) Applicazione dei principi di cui sopra nel caso di specie
i. Se ci sia stata un’interferenza con i beni del richiedente
68. La Corte rileva che la societ? richiedente era il proprietario legale dell’albergo e dei terreni pertinenziali che sono stati trasferiti a propriet? privata durante il processo di privatizzazione che ha avuto luogo dopo la caduta del regime comunista (cfr. paragrafi 4 e 5). Il governo non ha contestato che l’obbligo di restituire la propriet? equivalga a un’interferenza con il diritto della societ? richiedente al pacifico godimento dei beni ai sensi dell’articolo 1, primo comma, seconda frase, del protocollo n. 1 della Convenzione. I tribunali non vedono alcuna ragione per ritenere il contrario.
ii. Legittimit? dell’ingerenza
69. La Corte ricorda che il primo e pi? importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 ? che ogni ingerenza di un’autorit? pubblica nel pacifico godimento dei beni sia lecita: la seconda frase del primo paragrafo autorizza una privazione dei beni solo “alle condizioni previste dalla legge”. Il principio di legalit? presuppone anche che le disposizioni applicabili del diritto interno siano sufficientemente accessibili, precise e prevedibili nella loro applicazione (cfr. Broniowski, citato, ? 147).
70. Passando al caso in esame, la Corte rileva che la Romania ha promulgato una legge sul restauro dei beni confiscati ai proprietari sotto il regime comunista (cfr. Maria Atanasiu e altri contro la Romania, nn. 30767/05 e 33800/06, ? 44, 12 ottobre 2010). La Corte rileva che le parti non contestano che tale normativa abbia permesso ai successori legali dell’ex proprietario del terreno e dell’albergo di recuperare i loro diritti di propriet?. La privazione dei beni era quindi prevista dalla legge.
iii. Scopo legittimo
71. La Corte deve stabilire se questa privazione della propriet? persegue uno scopo legittimo, ossia se ? “nell’interesse pubblico”. A tal fine, essa rileva che i tribunali nazionali hanno invalidato il titolo di propriet? della societ? richiedente sui beni in questione al fine di soddisfare le richieste di restituzione delle persone alle quali tali beni erano stati espropriati dallo Stato sotto il regime comunista.
72. La Corte ammette che l’obiettivo generale delle leggi sulla restituzione – ossia attenuare le conseguenze di talune violazioni dei diritti di propriet? commesse dal regime comunista – ? un obiettivo legittimo e un mezzo per garantire i diritti degli ex proprietari. In tali circostanze, la Corte ammette che la privazione della propriet? subita dal richiedente ? stata utile non solo agli interessi dei proprietari originari del terreno in questione, ma anche agli interessi generali della societ? nel suo complesso (v., mutatis mutandis, sentenza Be?v?? e Be?v??ov? contro la Repubblica ceca, no. 58358/00, ? 67, 14 dicembre 2004).
iv. Proporzionalit?
73. La Corte ribadisce che qualsiasi ingerenza nella propriet? deve, oltre ad essere legittima e ad avere un fine legittimo, soddisfare anche il requisito della proporzionalit?. Occorre trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della collettivit? e quelle della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo; la ricerca di tale giusto equilibrio ? insita in tutta la Convenzione. L’equilibrio richiesto non sar? raggiunto quando la persona interessata sopporta un onere individuale ed eccessivo (cfr. Sporrong e L?nnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, ?? 69-74, Serie A n. 52; Brum?rescu c. Romania [GC], n. 28342/95, ? 78, CEDU 1999 VII; e cfr. Do?rus?z e Aslan c. Turchia, n. 1262/02, ? 27, 30 maggio 2006).
74. In diverse occasioni in casi simili – che, come nel caso in esame, riguardavano la correzione di errori commessi dalle autorit? statali nel processo di restituzione – la Corte ha sottolineato la necessit? di assicurare che la riparazione di vecchie lesioni non crei nuovi torti sproporzionati. A tal fine, la legislazione dovrebbe consentire di tener conto delle circostanze particolari di ciascun caso, in modo che le persone che hanno acquisito i loro beni in buona fede non si facciano carico dell’onere della responsabilit?, che ? giustamente quella dello Stato che ha confiscato tali beni (cfr. Velikovi e altri c. Bulgaria, nn. 43278/98 e 8 altri, ? 178, 15 marzo 2007).
75. Al fine di valutare l’onere sostenuto dal richiedente, il Tribunale deve valutare le circostanze particolari di ciascun caso – vale a dire le condizioni in cui il bene contestato ? stato acquistato e il risarcimento che ? stato ricevuto dal richiedente in cambio del bene (cfr., mutatis mutandis, Mohylov? c. Repubblica Ceca (dic.), n. 75115/01, 6 settembre 2005).
76. A questo proposito, la Corte ribadisce che l’acquisizione di un bene senza il pagamento di un importo ragionevolmente correlato al suo valore costituir? di norma un’ingerenza sproporzionata e una totale mancanza di risarcimento pu? essere considerata giustificabile ai sensi dell’articolo 1 del protocollo n. 1 solo in circostanze eccezionali. Questa disposizione, tuttavia, non garantisce il diritto ad un pieno risarcimento in tutte le circostanze, poich? obiettivi legittimi di “interesse pubblico” possono richiedere meno del rimborso dell’intero valore di mercato (cfr. The Holy Monasteries v. Greece, 9 dicembre 1994, ? 71, Serie A n. 301 A; Former King of Greece and Others v. Greece [GC], n. 25701/94, ? 89, CEDU 2000 XII; e Zvolsk? e Zvolsk? v. the Czech Republic, no. 46129/99, ? 70, ECHR 2002 IX).
77. Passando al caso in esame, la Corte rileva che al momento attuale, l’articolo 324 dell’ordinanza governativa di emergenza n. 88/1997 forniva il quadro giuridico per il risarcimento delle societ? privatizzate che avevano subito danni in seguito alla restituzione agli ex proprietari di beni immobili acquisiti dallo Stato sotto il regime comunista. Pertanto, l’articolo 324, paragrafi 1 e 2, stabiliva che le autorit? pubbliche coinvolte nel processo di privatizzazione erano tenute a risarcire le perdite subite a seguito della restituzione dei beni immobili. Ai sensi dell’articolo 324, paragrafi 5 e 6, le stesse autorit? pubbliche dovevano garantire il risarcimento di qualsiasi danno causato dal pagamento dell’equivalente monetario dei beni immobili in questione (cfr. il precedente paragrafo 34).
78. La Corte rileva che, nonostante tali disposizioni di legge, nel procedimento civile avviato dai successori legali dell’ex proprietario dell’immobile in questione, le richieste di risarcimento della societ? richiedente nei confronti dell’autorit? statale (AVAS) sono state respinte (cfr. paragrafo 22) e la societ? richiedente ? stata condannata dai tribunali nazionali a restituire il terreno e a pagare un risarcimento di 11.138.275 RON (circa 2.600.000 EUR) per l’edificio dell’albergo, che la societ? richiedente non ha potuto restituire perch? lo aveva demolito (cfr. paragrafo 20).
79. Il fatto che la decisione emessa dall’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia in data 6 dicembre 2011 fosse in contraddizione sia con le disposizioni di legge applicabili, sia con la propria decisione del 17 ottobre 2011 sull’interpretazione della legge applicabile (si veda il precedente paragrafo 37) ? stato confermato dal successivo esame nel merito delle medesime pretese in un nuovo procedimento civile avviato dalla societ? ricorrente. In tale procedimento, i giudici nazionali non solo hanno esaminato le pretese della societ? richiedente, ma hanno anche consentito che la sua pretesa venisse risarcita per i terreni che aveva restituito ai successori legali degli ex proprietari (si veda il precedente paragrafo 24).
80. La Corte rileva inoltre che la societ? richiedente si ? conformata alla decisione del 16 dicembre 2010 (cfr. paragrafo 20 di cui sopra) e ha pagato il risarcimento ai successori legali dell’ex proprietario, anche se ai sensi dell’articolo 324 ? 5 dell’ordinanza governativa d’emergenza n. 5 del decreto governativo d’urgenza. 88/1997 ? stata l’autorit? statale coinvolta nella privatizzazione delle societ? che ha dovuto pagare direttamente il risarcimento agli ex proprietari – non le societ? privatizzate.
81. Nel caso in esame, ci? che appare cruciale, secondo la Corte, ? che, dopo l’invalidazione del titolo di propriet? della societ? richiedente sui beni immobili in questione, le autorit? erano tenute a risarcirla per la perdita dei suoi diritti di propriet? in una delle forme previste dalla legge. Tuttavia, ? stata accolta solo la richiesta di risarcimento del richiedente per la restituzione del terreno (cfr. paragrafo 24), mentre la richiesta di risarcimento per l’importo pagato per l’edificio alberghiero ? stata infine respinta dall’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia (cfr. paragrafo 26).
82. Per quanto riguarda le motivazioni addotte nel respingere le richieste della societ? richiedente, la Corte rileva che l’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia ha ritenuto che, demolendo l’edificio, la societ? richiedente si ? posta “per propria colpa, al di fuori del quadro giuridico previsto dall’articolo 324 ?? 1 e 2 dell’Ordinanza governativa d’urgenza n. 2”. 88/1997″ (si veda il precedente paragrafo 27).
83. La Corte non ? convinta da tale argomentazione. Come sottolineato dalla societ? richiedente (si veda il precedente paragrafo 59), l’edificio dell’albergo ha dovuto essere demolito a causa del suo avanzato stato di deterioramento, che lo ha reso pericoloso. Il 16 maggio 1996 l’Ispettorato di Stato per l’edilizia aveva chiesto alla societ? richiedente di cessare l’uso dell’edificio, che “non soddisfaceva le norme di sicurezza per quanto riguarda lo sfruttamento commerciale e la stabilit? strutturale” (cfr. paragrafo 6). Di conseguenza, la societ? richiedente aveva ottenuto un permesso di demolizione nel settembre 1996 e aveva demolito l’edificio nello stesso anno (cfr. paragrafo 7).
84. La Corte sottolinea che fino alla pronuncia della sentenza definitiva dell’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia del 6 dicembre 2011, la societ? richiedente sarebbe stata proprietaria dell’edificio per pi? di quindici anni e quindi l’unica parte responsabile di eventuali danni causati dall’avanzato stato di degrado dell’edificio.
Pertanto, la Corte ritiene che nessuna colpa o negligenza possa essere imputata alla societ? richiedente per la demolizione dell’edificio. Tuttavia, la conseguenza dell’azione legittima della ricorrente ? stata la perdita della somma di 11.138.275 RON (circa 2.600.000 euro), che essa ha dovuto pagare agli ex proprietari e che non ha potuto recuperare dallo Stato.
86. Inoltre, la Corte rileva che tutti i procedimenti esecutivi di cui la societ? richiedente si era avvalsa per compensare la perdita del terreno si sono rivelati inefficaci e la societ? richiedente ha recuperato solo una piccola parte di quanto le era stato riconosciuto dalla sentenza del 7 giugno 2013 (si veda il precedente paragrafo 32).
87. A questo proposito la Corte ribadisce di aver gi? riscontrato una violazione del diritto al pacifico godimento dei beni in considerazione dell’inefficacia del sistema di restituzione dello Stato e, in particolare, dei ritardi nella procedura di pagamento del risarcimento ai ricorrenti (cfr. Maria Atanasiu e altri c. Romania, nn. 30767/05 e 33800/06, ? 183, 12 ottobre 2010).
88. Dopo aver esaminato tutte le prove in suo possesso alla luce dei principi articolati nella sua giurisprudenza, la Corte ritiene che il Governo non abbia avanzato alcun fatto o argomento in grado di giustificare la mancata garanzia del diritto della societ? richiedente al risarcimento dell’equivalente monetario dell’edificio alberghiero demolito che doveva pagare e le difficolt? di esecuzione della sentenza con cui la societ? richiedente aveva ottenuto il risarcimento per il terreno restituito.
89. In considerazione delle particolari circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che lo Stato abbia imposto alla societ? richiedente un onere sproporzionato ed eccessivo, incompatibile con il diritto al pacifico godimento dei beni garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1.
90. Di conseguenza, nella fattispecie si ? verificata una violazione di tale disposizione.
III. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
91. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se il Tribunale constata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata consente un risarcimento solo parziale, il Tribunale, se necessario, d? giusta soddisfazione alla parte lesa”.
92. La societ? ricorrente ha chiesto la giusta soddisfazione per un danno patrimoniale pari a 3.776.514 euro (EUR). Essa ha chiesto un ulteriore risarcimento di 5.000 euro per il danno morale.
93. Il governo ha contestato le richieste.
94. Date le particolari circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non sia pronta per una decisione. ? pertanto necessario riservare tale questione, tenendo in debita considerazione la possibilit? di un accordo tra lo Stato convenuto e l’attore (articolo 75 ?? 1 e 4 del regolamento della Corte).
PER QUESTI MOTIVI, IL TRIBUNALE, ALL’UNANIMIT?,
2. Dichiara il reclamo ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1 ricevibile, e il resto del ricorso irricevibile;
2. Dichiara che vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
3. Dichiara che la questione della giusta soddisfazione ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non ? pronta per la decisione, e di conseguenza:
a) si riserva la suddetta questione nella sua interezza;
b) invita il Governo e il richiedente a presentare, entro tre mesi, le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo che possano raggiungere;
c) si riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente del Comitato il potere di fissare la stessa, se necessario.
Fatto in inglese e notificato per iscritto l’8 ottobre 2019, ai sensi dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del Regolamento del Tribunale.
Andrea Tamietti Faris Vehabovi?
Cancelliere Presidente