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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF S.B. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 40037/98/2002
Stato: Italia
Data: 2002-06-13 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA S.B. C. ITALIA
(Richiesta n. 40037/98)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
13 giugno 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa S.B. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler, la Sig.ra E. Steiner, giudici, ed i Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 28 maggio 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 40037/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea de Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione de Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano,la Sig.ra S.B. (?il richiedente?), il 20 gennaio 1998.
2. Il richiedente ag? in persona. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? sulla sua incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
6. Il 7 maggio 2002 ed il 13 maggio 2002 il richiedente e l’Agente del Governo hanno presentato rispettivamente dichiarazioni formali in cui proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Firenze che aveva affittato a M.M.
8. In due lettere datate 12 luglio 1986 e 25 giugno 1987, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
9. In un documento notificato all’inquilino il 22 marzo 1989, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
10. Con una decisione del 7 giugno 1989 che fu resa esecutiva il 31 dicembre 1990 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1991.
11. Il 20 gennaio 1992, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
12. Il 31 gennaio 1992, lei notific? un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 27 marzo 1992.
13. Il 7 dicembre 1992, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lei.
14. Fra il 27 marzo 1992 e il 1 ottobre 1997, l’ufficiale giudiziario fece dieci tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
15. Il 15 gennaio 1998, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento perch? l’inquilino sgombr? spontaneamente i locali.
LA LEGGE
16. Il 13 maggio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 7,300 (sette mila trecento) Euro alla Sig.ra S.B. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 40037/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
17. Il 7 maggio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 7,300 (sette mila trecento) Euro che copre danno materiale e morale e costi nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 40037/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
18. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
19. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 13 giugno 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF S.B. v. ITALY
(Application no. 40037/98)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
13 June 2002
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of S.B. v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr L. Ferrari Bravo,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs S. Botoucharova,
Mr A. Kovler,
Mrs E. Steiner, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 28 May 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 40037/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs S.B. (?the applicant?), on 20 January 1998.
2. The applicant acted in person. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about her prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 ? 2 of Protocol No. 11 to the Convention. On 4 October 2001, having obtained the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
6. On 7 May 2002 and on 13 May 2002 the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
7. The applicant is the owner of an apartment in Florence, which she had let to M.M.
8. In two registered letters of 12 July 1986 and 25 June 1987, the applicant informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked him to vacate the premises by that date.
9. In a writ served on the tenant on 22 March 1989, the applicant reiterated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
10. By a decision of 7 June 1989, which was made enforceable on 31 December 1990, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1991.
11. On 20 January 1992, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
12. On 31 January 1992, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 27 March 1992.
13. On 7 December 1992, the applicant made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for herself.
14. Between 27 March 1992 and 1 October 1997, the bailiff made ten attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
15. On 15 January 1998, the applicant recovered possession of the apartment because the tenant spontaneously vacated the premises.
THE LAW
16. On 13 May 2002 the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 7,300 (seven thousand three hundred) Euros to Mrs S.B. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 40037/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
17. On 7 May 2002 the Court received the following declaration signed by the applicant:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay me a sum totalling 7,300 (seven thousand three hundred) Euros covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs with a view to securing a friendly settlement of application no. 40037/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and I have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
18. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
19. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 13 June 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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