Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA S.A E D.D.L. C. ITALIA
(Richiesta n. 30973/96)
SENTENZA
(regolamento amichevole)
STRASBOURG
12 aprile 2001
Nella causa S.A. e D.D.L. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen,la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 22 marzo 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 30973/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da due cittadini italiani, la Sig.ra S.A. il Sig. D.D.L. (?i richiedenti?), il 23 novembre 1995.
2. I richiedenti agirono in persona. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia – di recuperare possesso del loro appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 7 settembre 2000.
5. Il 6 febbraio 2001 e il 29 gennaio 2001, i richiedenti e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali in cui proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. In una lettera datata 15 giugno 1989, M.L. e R.B., proprietari di un appartamento a Firenze, informarono all’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 18 maggio 1990 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella data.
7. Il 28 dicembre 1989, i richiedenti divennero i proprietari dell’appartamento.
8. In un documento notificato all’inquilino il 21 febbraio 1990, i richiedenti chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
9. Con una decisione del 25 luglio 1990 che fu resa esecutiva il 5 settembre 1990 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1992.
10. Il 26 febbraio 1993, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali. Il 29 marzo 1993, notificarono un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 19 aprile 1993.
11. Il 19 aprile 1993 e il 15 novembre 1993, l’ufficiale giudiziario fece due tentativi di recuperare possesso.
12. L?8 aprile 1994, i richiedenti fecero una dichiarazione legale in cui richiedevano urgentemente i locali come loro sistemazione.
13. Fra il 6 ottobre 1994 e il 3 dicembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece 8 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu mai accordati l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
14. I richiedenti non hanno ancora recuperato possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
15. Il 29 gennaio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 14,000,000 ITL (7,000,000 ITL per ogni richiedente) in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 30973/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
16. Il 6 febbraio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dai richiedenti:
?Noi notiamo che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 14,000,000 ITL (7,000,000 ITL per ogni richiedente) che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra S.A. ed il Sig. D.D.L.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 30973/96 pendente di fronte alla Corte.
Noi accettiamo la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Dichiariamo che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Noi inoltre c?impegniamo a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
17. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
18. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 12 aprile 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente