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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF RUMOR v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 03, 14
Numero: 72964/10/2014
Stato: Italia
Data: 2014-05-27 00:00:00
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusioni: Nessuna violazione dell’ Articolo 3 – Proibizione della tortura (Articolo 3 – obblighi Positivi) (aspetto Procedurale) Nessuna violazione dell’ Articolo 14+3 – Proibizione della discriminazione (Articolo 3 – Proibizione della tortura obblighi Positivi)

SECONDA SEZIONE

CAUSA RUMOR C. ITALIA

(Richiesta n. 72964/10)

SENTENZA

STRASBOURG

27 maggio 2014

Questa sentenza diverrà definitivo nelle circostanze esposte fuori in Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a revisione editoriale.

Nella causa Rumor c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi che come una Camera, compose di:
Il ıKaraka, şPresidente
Guido Raimondi,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, giudici
ed Abel Campos, Sezione Cancelliere Aggiunto
Avendo deliberato in privato in 6 maggio 2014,
Consegna la sentenza seguente sulla quale fu adottata quel la data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da in una richiesta (n. 72964/10) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) con un cittadino italiano, OMISSIS (“il richiedente”), 8 novembre 2010.
2. Il richiedente fu rappresentato con OMISSIS, avvocati che praticano a Strasbourg e Verona. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato col loro Agente, il Sig.ra E. Spatafora.
3. Il richiedente addusse, in particolare, che le autorità erano andate a vuoto a proteggere e sostenerla dopo che la violenza che lei aveva sopportato per causa del suo partner precedente, il Sig. J.C.N. (“partner precedente” o “J.C.N.”), provocando la sua angoscia e teme in violazione di Articolo 3 della Convenzione. Inoltre, citando Articolo 14 in concomitanza con Articolo 3 della Convenzione, il richiedente addusse che lei era stata discriminata contro sulla base del suo genere.
4. Seguendo un esame preliminare dell’ammissibilità della richiesta, il giudice nominò come relatore sotto Articolo che 49 § 2 degli Articoli di Corte ha deciso che le ulteriori informazioni furono richieste. 6 gennaio 2011 il Governo si chiese di conseguenza ad offrire simile informazioni sotto Articolo 49 § 3 (un) degli Articoli di Corte.
5. 7 giugno 2011 la richiesta fu comunicata al Governo e fu accordato prioritario.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DI LA CAUSA
6. Il richiedente nacque nel 1968 e vive in ai di Colognola Colli, nella provincia di Verona.
7. I fatti della causa, siccome presentato con le parti, può essere riassunto siccome segue.
Sfondo di A. alla causa
8. La relazione del richiedente con J.C.N., un cittadino di Kenyan, cominciò nel 2003. Loro avevano due figli, P. ed A. che nacquero rispettivamente in agosto 2006 e marzo 2008.
9. Il richiedente presentò che la sua relazione con J.C.N. deteriorato rapidamente. Nel 2008 loro intrapresero terapia di relazione che fu interrotta perché J.C.N. stava patendo depressione. Lui non prese anche interesse negli affari che lui aveva esposto su col richiedente nel 2006.
10. Secondo le sentenze della corte nazionale, sul 2008 J.C.N di 16 novembre. colpisca molte volte il richiedente e la minacciò con un coltello ed un paio di forbici durante un argomento violento riguardo alla relazione che lei aveva cominciato con un amico comune. J.C.N. chiuso il richiedente nell’appartamento a chiave e prese le chiavi per impedirle dal lasciare. I loro figli erano addormentato nell’appartamento ed uno di loro, svegliati con lo strillante, parte testimoniata dell’aggressione.
11. Il carabinieri, chiamato coi vicini di casa, intervenuti alla casa della coppia. Il richiedente fu preso ricoverare in ospedale in un stato di colpo. Lei fu diagnosticata con, inter alia, scossa violenta danni al capo e molte contusioni tutto sul suo corpo.
B. procedimenti Penali contro il partner precedente del richiedente
12. J.C.N. fu arrestato e detenne. Lui fu accusato con tentato omicidio, mentre rapendo, violenza aggravata e comportamento minaccioso. Lui chiese successivamente alle autorità in accusa dell’indagine preliminare per adottare la procedura riassuntiva (giudizio abbreviato) purché per in Articoli 438 a 443 del Codice di Diritto processuale penale (“il CCP”).
13. Sul 2009 J.C.N di 2 aprile. fu trovato colpevole e condannò a quattro anni e l’il detenzione di ‘ di otto mesi.
14. Il richiedente non si unì ai procedimenti penali come una parte civile.
15. 11 dicembre 2009 la Verona Corte d’appello ridusse la frase a tre anni e l’il detenzione di ‘ di quattro mesi.
16. Con una decisione emessa 7 ottobre 2010 la Corte di Cassazione respinse un ricorso depositato con J.C.N.
Esecuzione di C. della frase
17. Sul 2009 J.C.N di 6 ottobre. fece domanda alla Corte d’appello di Venezia che cerca di notificare il resto della sua frase sotto arresti domiciliari ad un centre di ricevimento localizzata nel municipio dove il richiedente stava vivendo (ai di Colognola Colli).
18. 3 novembre 2009 la Corte d’appello di Venezia respinse J.C.N. ‘ la richiesta di s, assegnando inter l’alia, alla prossimità della facilità indicata (2 km) alla casa del richiedente, la condizione psicologica di J.C.N. ed il rischio che è probabile che lui tenti contattare il richiedente.
19. Sul 2010 J.C.N di 1 giugno. depositato un altro applicativo per arresti domiciliari, indicando un centre di ricevimento (“Don Nicola”) localizzò in Soave, un municipio diverso della provincia di Verona, approssimativamente 15 km dalla casa del richiedente. Il centre fu maneggiato con un’organizzazione di non-profitto-creazione chiamato Sulle Orme.
20. La Corte d’appello di Venezia ordinò un’ispezione della facilità indicata con J.C.N. per valutare la sua appropriatezza ad oste lui. L’ispezione fu eseguita col carabinieri che accentuò che la facilità in oggetto già aveva persone di hosted la cui pena detentiva era stata sostituita con arresti domiciliari senza qualsiasi complicazioni che sono sorte. Loro sottolinearono inoltre che loro eseguirono sorveglianza regolare del hosted delle persone col centre. Loro conclusero di conseguenza che la facilità era appropriata ad oste il partner precedente del richiedente.
21. 18 giugno 2010 la Corte d’appello di Venezia accordò J.C.N. ‘ richiesta di s.
22. 24 settembre 2010 la Corte d’appello di Venezia accordò J.C.N. permesso per lavorare fuori del centre di ricevimento durante la stagione di acino d’uva-raccolto.
23. Sul 2011 J.C.N di 2 agosto. finito scontando la sua condanna e fu rilasciato. Lui decise di continuare risiedere al centre di ricevimento.
Procedimenti di D. di fronte al Tribunale per i minorenni di Venezia
24. 24 aprile 2009 il richiedente depositato una richiesta col Venezia Tribunale per i minorenni chiedere risuola custodia dei suoi figli e la confisca dei diritto parentale del suo partner precedente.
25. In 15 maggio 2009 il richiedente fu accordato risuoli custodia dei suoi figli. A febbraio 2010, dopo avere ascoltato sia il richiedente ed il suo partner precedente, il Tribunale per i minorenni di Venezia ordinò la confisca di J.C.N. ‘ diritto parentale di s e proibì qualsiasi forma di contatto fra lui ed i figli. La corte sottolineò quel J.C.N. potrebbe fare domanda una volta per la restituzione dei suoi diritto parentale lui aveva scontato la sua condanna ed aveva seguito un percorso mirato ad acquisendo le abilità parentali lui era stato mostrato per stare mancando.
26. A gennaio 2012 J.C.N. fatto domanda al Tribunale per i minorenni di Venezia che chiede la restituzione dei suoi diritto parentale e la sospensione del suo obbligo finanziario verso i suoi figli. Nessuno informazioni furono presentate alla Corte della conseguenza della richiesta.
Situazione di E. del richiedente che segue l’aggressione
27. Il richiedente chiese che seguendo la violenza subita per causa del suo partner precedente, lei visse in un stato dell’angoscia continua e paura di una ricorrenza della violenza contro lei ed i suoi figli. Lei subì la terapia di appoggio psicologica, siccome faceva il suo figlio P. che aveva testimoniato alla violenza.
28. Su una data non specificata il richiedente si rivolse per aiuto ad un’associazione (Associazione scaligera vittime di reato-ASAV) che specializzato nell’offrire materiale, assistenza psicologica e legale a vittime di crimine.
29. Il richiedente visitò il suo partner precedente cinque volte durante la sua reclusione che durò dal 2008 a 18 giugno 2010 di 18 novembre.
30. Dal materiale presentato col richiedente, sembra, che dopo J.C.N. fu rilasciato lui ed il richiedente ripresero contatto nella forma di un cambio di e-mail.
II. MATERIALE INTERNAZIONALE ED ATTINENTE
31. Un riassunto del materiale internazionale ed attinente riguardo a protezione dalla violenza domestica e la discriminazione contro donne è stato reso nella causa di Opuz c. la Turchia (n. 33401/02, §§ 72-86 ECHR 2009).
32. Nella sua Raccomandazione Rec(2002)5 di 30 aprile 2002 sulla protezione di donne contro la violenza, il Comitato di Ministri del Consiglio dell’Europa affermò, inter l’alia che membro che Stati dovrebbero introdurre, sviluppi and/or migliorano dove politiche nazionali e necessarie contro violenza basata sulla sicurezza di massimo e protezione di vittime, appoggio ed assistenza, rettifica del criminale e diritto civile sollevando di consapevolezza pubblica, addestramento per professionale confrontati con violenza contro donne e prevenzione.
33. Il Comitato di Ministri raccomandò, in particolare, che membro Stati dovrebbero penalizzare la violenza seria contro donne, come violenza sessuale e stupra, l’abuso della vulnerabilità di incinta, defenceless, mal invalido o vittime dipendenti, così come penalising abusano di posizione col perpetratore. La Raccomandazione affermò anche che membro che Stati dovrebbero assicurare che tutte le vittime della violenza erano in grado avviare procedimenti, fa disposizioni per assicurare che procedimenti penali potrebbero essere avviati con l’accusatore pubblico, ed incoraggia accusatori a riguardo alla violenza contro donne come un aggravando o fattore decisivo nel decidere se perseguire nell’interesse pubblico o no. Membro che Stati dovrebbero assicurare anche, dove necessario, che misure furono prese proteggere efficacemente vittime contro minacce ed i possibili atti di vendetta, e prende le specifiche misure per assicurare che i diritti di figli furono protegguti durante procedimenti.
34. Con riguardo ad alla violenza domestica, il Comitato di Ministri raccomandò, che membro Stati dovrebbero classificare tutte le forme della violenza all’interno della famiglia come reati penali e dovrebbero prevedere la possibilità di prendere misure in ordine, inter l’alia, abilitare l’ordinamento giudiziario per adottare misure provvisorie mirate a proteggendo vittime, proibire il perpetratore dal contattare mentre comunicando con o avvicinandosi alla vittima, o risiedendo in o digitando aree definito. Loro dovrebbero penalizzare anche tutte le violazioni delle misure imposte sul perpetratore e dovrebbero stabilire un protocollo obbligatorio così che la polizia, servizi medici e sociali seguirono la stessa procedura.
35. Nella sua Generale Raccomandazione N.ro 28 sui Centro Obblighi di Parti di Stati sotto Articolo 2 della Nazioni Convenzione Unito sull’Eliminazione di Tutte le Forme della Discriminazione contro Donne (CEDAW/C/2010/47/GC.2), il Comitato sull’Eliminazione della Discriminazione contro Donne trovata che “le parti di Stati hanno un obbligo di diligenza dovuto per ostacolare, investighi, persegua e punisca… atti di genere basarono la violenza.”
LA LEGGE
IO. Violazione allegato Di Articolo 3 Di La Convenzione Da solo Ed In Concomitanza Con Articolo 14 Di La Convenzione
36. Articolo 3 che cita della Convenzione da solo ed in concomitanza con Articolo 14 della Convenzione, il richiedente si lamentò dell’inazione delle autorità italiane che erano andate a vuoto a proteggere e sostenerla dopo che la violenza della quale lei aveva sofferto. Lei disse che quelle omissioni e l’inadeguatezza della struttura legislativa e nazionale in violenza domestica di combating provarono che lei era stata discriminata contro sulla base del suo genere.
37. Gli Articoli assegnarono prevedere siccome segue:
Articolo 3
“Nessuno sarà sottoposto per torturare o a trattamento inumano o degradante o punizione.”
Articolo 14
“Il godimento dei diritti e le libertà insorse avanti [il] Convenzione sarà garantita senza la discriminazione su qualsiasi base come sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o altra, cittadino od origine sociale, l’associazione con una minoranza nazionale, proprietà, nascita o l’altro status.”
Ammissibilità di A.
38. La Corte nota che la richiesta non è mal-fondata manifestamente all’interno del significato di Articolo 35 § 3 (un) della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile su qualsiasi gli altri motivi. Deve essere dichiarato perciò ammissibile.
B. Merits
1. Le parti le osservazioni di ‘
(un) Il richiedente
39. Il richiedente presentò che dopo l’incidente serio della violenza a novembre 2008, le autorità erano andate a vuoto ad assistere e sostenerla e proteggerla da qualsiasi ripetizione di simile violenza.
40. Il richiedente dibattè che la violenza lei aveva subito per causa del suo partner precedente aveva avuto un effetto traumatico su lei, mentre provocandola angoscia psicologica e forte dalla quale lei non aveva recuperato ancora. Lei non era stata capace di continuare vivere nello stesso appartamento dove era accaduta la violenza e si era mossa ad un pavimento diverso dello stesso edificio. Lei aveva esperimentato difficoltà che dorme e lei ed il suo figlio P. avevano subito la terapia di appoggio psicologica.
41. Il richiedente contese inoltre che le autorità non l’avevano informata dello status dei procedimenti penali contro J.C.N. In particolare, le non si aveva informato quando lui era stato accordato arresti domiciliari. Lei disse di essere divenuta consapevole di che quando il suo partner precedente la chiamò usando il telefono di un amico comune. Il richiedente criticò anche la condotta del carabinieri che, quando chiese chiarimenti degli arresti domiciliari accordati a J.C.N., si era limitato a riassicurandola dell’appropriatezza e la sicurezza della facilità eletta.
42. Inoltre, il richiedente presentò che all’inizio della sua detenzione J.C.N. le aveva spedito molte lettere quale lei aveva percepito come minacciando. Simile condotta aveva cessato una volta il suo avvocato era stato informato.
43. Il richiedente chiese anche che mentre scontando la sua condanna, il suo partner precedente non aveva seguito qualsiasi programme del ricupero psicologico e che lui continuò a costituire una minaccia alla sua vita e le vite di figli suoi.
44. Il richiedente dibattè anche che la prossimità alla sua casa del hosting di facilità J.C.N. mentre lui era sotto arresti domiciliari aveva contribuito ad un aumento nella sua angoscia e lei teme che è probabile che lui l’attacchi di nuovo. Lei indicò che la sua richiesta precedente per arresti domiciliari era stata respinta per motivi, inter alia, della prossimità della facilità indicata alla sua casa.
45. In questo contesto il richiedente affermò che 25 giugno 2010 lei era stata intimidita col direttore del centre di ricevimento, “Don Nicola” che aveva fatto riferimento indiretto al suo potere per influenzare i procedimenti riguardo a diritto parentale per impedirle dal vendere la società lei co-possedette col suo partner precedente.
46. Inoltre, il richiedente indicò che lei era stata contattata con un lavoratore del centre per preparare una conversazione telefonica fra J.C.N. ed il suo figlio P. per il compleanno del secondo 2 agosto 2010. Nella sua prospettiva, sia di quegli episodi gettare dubbio sulla scelta del centre di ricevimento in oggetto notificò. Infine, lei si lamentò che dopo J.C.N. aveva finito scontando la sua condanna, lui aveva continuato a risiedere alla stessa facilità ed aveva ripreso contatto con lei nella forma di un cambio di e-mail che lei percepì come improprio.
47. Il richiedente indicò che nella luce del sopra lei era in una posizione della vulnerabilità e che le autorità erano andate a vuoto ad assistere e sostenerla, dopo avendo omesso fissare in posto misure adeguate per proteggerla da un attacco di ripetizione con J.C.N. Lei accentuò che figli e gli altri individui vulnerabile, in particolare, fu dato un titolo ad Affermare protezione, nella forma di prevenzione effettiva, contro violazioni così serie dell’integrità personale.
48. Il richiedente sostenne che la violenza lei aveva subito e l’angoscia psicologica e conseguente aveva raggiunto un livello sufficiente della gravità per essere considerata come mal-trattamento all’interno della sfera di Articolo 3 della Convenzione.
(b) Il Governo
49. Sui meriti della causa il Governo presentò che le autorità avevano preso tutte le misure ragionevoli per castigare il perpetratore della violenza, proteggere e sostenere il richiedente dal rischio della violenza ed impedire a simile violenza del riandare.
50. Il remarked Statale che J.C.N. era stato arrestato ed immediatamente era stato mandato indietro in custodia dopo l’attacco sul richiedente. I procedimenti penali erano stati condotti da allora in poi con spedizione dovuta e lui era stato condannato a tre anni e l’il detenzione di ‘ di quattro mesi, una frase proporzionato al crimine col quale gli era stato accusato. Il partner precedente del richiedente aveva notificato la maggioranza della sua frase in una facilità di prigione e solamente a giugno 2010 era stato accordato arresti domiciliari ad un centre di ricevimento maneggiato con un’organizzazione chiamato Sulle Orme.
51. Il Governo indicò che ancora era considerato che una persona sotto arresti domiciliari fosse in detenzione; lui non godè della libertà di circolazione e qualsiasi violazione degli arresti domiciliari condiziona (esponga su col giudice di posto-giorno della sentenza) costituì un ulteriore crimine. Inoltre, J.C.N. era stato messo in una facilità l’appropriatezza di che, in termini della sicurezza e riabilitazione prospetta, era stato valutato attentamente con le autorità coinvolte, in linea con la gravità del crimine lui aveva commesso.
52. Il Governo dibattè quel J.C.N. aveva partecipato in un programme di appoggio psicologico e riabilitazione organizzato col Municipio di Soave e che i thereon dei rapporti erano stati positivi.
53. In relazione ad uno degli episodi assegnata a col richiedente per provare l’inadeguatezza della facilità eletta (veda paragrafo 46 sopra), il Governo, mentre non contestando la sua veridicità, accentuò che il richiedente non era riuscito a riportarlo alle autorità, mentre li negò così la possibilità di intervenire. Il Governo non mantenne un posizione sull’altro episodio assegnato a col richiedente (veda paragrafo 45 sopra).
54. Come lontano come i contatti fra il richiedente ed il suo partner precedente (seguendo la sua liberazione) riguardò, il Governo presentò che se, siccome lei disse, il richiedente aveva percepito simile contatti come improprio o minaccioso, lei aveva avuto alla sua disposizione una specifica protezione contro il crimine di camminare impettito. Lei non si era giovata a di tale protezione.
55. Infine, il Governo sottolineò che nella provincia di Verona erano molti specialising dei centri nell’appoggio ed assistenza di vittime di reati violenti e che il richiedente avesse potuto avere facilmente accesso ad uno di loro.
56. Il Governo concluse che il richiedente non aveva presentato qualsiasi argomenti validi, fatti o prova che corroborano la mancanza allegato di appoggio e protezione da parte delle autorità.
2. La valutazione della Corte
(un) principi di Generale
57. La Corte reitera che mal-trattamento deve raggiungere un minimo livello della gravità se è incorrere all’interno della sfera di Articolo 3. La valutazione di questo minimo è relativa: dipende da tutte le circostanze della causa, come la natura e contesto del trattamento la sua durata, i suoi effetti fisici e mentali e, in delle istanze, il sesso, età e stato di salute della vittima (veda Costello Roberts c. il Regno Unito, 25 marzo 1993, § 30 la Serie Un n. 247 C; Opuz c. la Turchia, n. 33401/02, § 158 9 giugno 2009; ed Eremia c. La Repubblica della Moldavia, n. 3564/11, § 48 28 maggio 2013).
58. La Corte reitera inoltre che Articolo 1 della Convenzione, preso in concomitanza con Articolo 3 impone sugli Stati obblighi positivi per assicurare che individui all’interno della loro giurisdizione sono protegguti contro tutte le forme di mal-trattamento proibite sotto Articolo 3, incluso dove simile trattamento è amministrato con individui privati (veda A. c. il Regno Unito, 23 settembre 1998, § 22 Relazioni di Sentenze e Decisioni 1998 VI; Opuz, citato sopra, § 159; ed Eremia, citato sopra, § 48). Questo obbligo dovrebbe includere protezione effettiva di, inter alios, un individuo identificato o individui dagli atti penali di una terza parte, così come passi ragionevoli per ostacolare mal-trattamento del quale le autorità seppero o avrebbero dovuto sapere (veda, mutatis mutandis, Osman c. il Regno Unito, 28 ottobre 1998, § 116 le Relazioni 1998 VIII; E. ed Altri c. il Regno Unito, n. 33218/96, § 88 26 novembre 2002; e J.L. c. la Lettonia, n. 23893/06, § 64 17 aprile 2012). Figli e gli altri individui vulnerabile, in particolare, è dato un titolo ad Affermare protezione, nella forma di prevenzione effettiva contro violazioni così serie dell’integrità personale (veda A. c. il Regno Unito, citato sopra, § 22).
59. Non è il ruolo della Corte per sostituire le autorità nazionali e scegliere nel loro posto da fra la serie ampia di possibili misure che potrebbero essere prese garantire ottemperanza coi loro obblighi positivi sotto Articolo 3 della Convenzione (veda, mutatis mutandis, Bevacqua e S. c. la Bulgaria, n. 71127/01, § 82 12 giugno 2008). Allo stesso tempo, sotto Articolo 19 della Convenzione e nella conformità col principio che si intende che la Convenzione non garantisca diritti teoretici o illusori, ma pratici ed effettivi, la Corte deve assicurare che l’obbligo di un Stato per proteggere i diritti di quelli sotto la sua giurisdizione è assolto adeguatamente (veda Nikolova e Velichkova c. la Bulgaria, n. 7888/03, § 61 20 dicembre 2007).
(b) la Richiesta di questi principi generali nella causa presente
(i) Se il richiedente fu sottoposto a mal-trattamento all’interno del significato di Articolo 3 della Convenzione
60. La Corte considera che il richiedente era un “individuo vulnerabile” avendo riguardo ad ai danni fisici lei subì su 16 novembre 2008 e la sua paura dell’ulteriore violenza.
61. La Corte considera che simile violenza e le conseguenze psicologiche di sé erano sufficientemente serie per corrispondere a mal-trattamento all’interno del significato di Articolo 3 della Convenzione.
62. In simile circostanze, i costatazione di Corte che Articolo 3 della Convenzione era applicabile alla causa presente. Deve determinare perciò se le autorità le azioni di ‘ in risposta alle azioni di reclamo del richiedente si attenute coi requisiti di che approvvigiona e se le autorità nazionali presero tutte le misure ragionevoli per ostacolare la ricorrenza di attacchi violenti contro l’integrità fisica del richiedente.
(l’ii) Se le autorità si attennero coi loro obblighi positivi sotto Articolo 3 della Convenzione
63. Lo Stati ‘ obblighi positivi sotto Articolo 3 della Convenzione includono, sulla mano del una, preparando che una struttura legislativa, mirò ad ostacolando e mal-trattamento punitore con individui privati e, d’altra parte quando consapevole di un rischio imminente di mal-trattamento di un individuo identificato o quando già è accaduto mal-trattamento, mentre facendo domanda le leggi attinenti in pratica, mentre riconoscendo così protezione alle vittime e punendo quelli responsabile per mal-trattamento (veda Eremia c. La Repubblica della Moldavia, citato sopra, § 56).
64. Rivolgendosi al suo esame dei fatti, la Corte nota che le autorità, vale a dire i carabinieri, gli accusatori pubblici e le corti nazionali non rimasero passive dopo l’incidente 16 novembre 2008. Il partner precedente del richiedente immediatamente fu arrestato e mandò indietro in custodia. Lui fu accusato con tentato omicidio, mentre rapendo, violenza aggravata e comportamento minaccioso. I procedimenti penali furono condotti con spedizione dovuta e lui fu condannato a tre anni e l’il detenzione di ‘ di quattro mesi (veda divide in paragrafi 12-16 sopra).
65. La Corte considera che in relazione alla custodia dei figli della coppia, la risposta delle autorità era anche effettiva. Il richiedente fu accordato risuoli custodia ed i diritto parentale del suo partner precedente furono confiscati (veda divide in paragrafi 24-26 sopra).
66. Come lontano siccome concerne la protezione riconosciuta al richiedente, la Corte non può ma osserva che la conoscenza della presenza del suo partner precedente a dei 15 chilometri dalla sua residenza aveva un impatto negativo sul richiedente.
67. Comunque, la Corte osserva che, prima di accordare J.C.N. ‘ la richiesta di s per arresti domiciliari, il giudice di posto-giorno della sentenza valutò attentamente, con l’aiuto del carabinieri che offrì un rapporto particolareggiato l’appropriatezza dell’eletto di facilità, in conformità con la gravità del crimine commessa con J.C.N. La decisione sembra essere stata presa dopo una valutazione accurata della situazione.
68. Il fatto che una richiesta precedente per arresti domiciliari era stata rifiutata sulla base, inter l’alia, della prossimità della facilità alla casa del richiedente non fa per se invalidi le autorità la decisione di ‘ in relazione alla protezione del richiedente. I costatazione di corte che in prospettiva del fatto che una facilità diversa fu indicata e che tempo era passato fin dalla scorsa richiesta, non era irragionevole per il giudice per giungere ad una conclusione diversa in relazione al pericolo di una ripetizione del crimine con J.C.N.
69. Gli episodi si appellarono su col richiedente per corroborare le sue rivendicazioni (veda divide in paragrafi 46-47 sopra) che non fu contestato col Governo non era attribuibile all’ubicazione della facilità eletta. Non riportando quegli episodi, il richiedente negò inoltre, le autorità l’opportunità di intervenire. Specificamente, il giudice di posto-giorno della sentenza era in una posizione per valutare la loro compatibilità con J.C.N. rimanendo nella facilità ed il tribunale per i minorenni era in una posizione per valutare se la proibizione su J.C.N. contattando i suoi figli era stato infranto.
70. In relazione all’azione di reclamo che il partner precedente del richiedente non aveva subito la terapia psicologica, la Corte nota che, contrari alla rivendicazione del richiedente, le sentenze delle corti nazionali nei procedimenti penali contro lui non avevano ordinato che qualsiasi la terapia psicologica sia seguita (diversamente da nella causa di A. c. Croatia, n. 55164/08, 14 ottobre 2010).
71. D’altra parte benché il Tribunale per i minorenni di Venezia spossessasse J.C.N. dei suoi diritto parentale, raccomandò, che lui riceve la terapia di appoggio psicologica come un requisito indispensabile al suo richiedendo la restituzione di simile diritti. La Corte osserva che il Governo presentò prova che il partner precedente del richiedente aveva partecipato in tale programme dell’appoggio psicologico mirata ad apprezzando ed analizzando la gravità della sua condotta.
72. In relazione alla rivendicazione del richiedente che le non era stato tenuto informata dei procedimenti penali contro J.C.N., la Corte nota che la Convenzione non può essere interpretata come imponendo un obbligo generale sugli Stati per informare la vittima di mal-trattamento dei procedimenti penali contro il perpetratore, incluso della possibile liberazione condizionale da prigione o trasferisce ad arresti domiciliari. Inoltre, la Corte nota che sotto la legge italiana ed applicabile, simile informazioni dovevano essere previste solamente alla vittima di un crimine che intervenne come una parte civile ai procedimenti, e che il richiedente scelse di non fare così.
73. Inoltre, la Corte non può andare a vuoto ad osservare che da una lettura del cambio di e-mail (presentò col richiedente) fra il richiedente ed il suo partner precedente (veda paragrafo 30 sopra), la relazione fra loro sembrò essere relativamente calma ed armonioso. Il richiedente indicò, inter l’alia, la sua disponibilità per soddisfare il suo partner precedente e purché informazioni sul benessere dei loro figli. Il suo partner precedente sembrò accettare la relazione nuova del richiedente.
74. La Corte nota anche che o accaddero nessuno ulteriori minacce o episodi della violenza dopo che il partner precedente del richiedente fu accordato arresti domiciliari o dopo che lui fu rilasciato.
75. Infine, i costatazione di Corte che il resto delle azioni di reclamo del richiedente (veda divide in paragrafi 42-43 sopra) è non comprovato e senza sostegno col materiale presentato.
76. Nella luce delle considerazioni sopra, la Corte conclude, che le autorità avevano fissato in posto una struttura legislativa che concede loro prendere misure contro persone accusata della violenza domestica e che che struttura era effettiva nel castigando il perpetratore del crimine del quale il richiedente era vittima ed ostacolare la ricorrenza di attacchi violenti contro la sua integrità fisica.
77. Non c’è stata di conseguenza nessuna violazione di Articolo 3 della Convenzione. In prospettiva di che trovando, la Corte conclude per le stesse ragioni che non c’è stata nessuna violazione di Articolo 3 in concomitanza con Articolo 14 della Convenzione.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, UNANIMAMENTE
1. Dichiara la richiesta ammissibile;

2. Sostiene che non c’è stata da solo nessuna violazione di Articolo 3 della Convenzione ed in concomitanza con Articolo 14 della Convenzione.
Fatto in inglesi, e notificò per iscritto in 27 maggio 2014, facendo seguito Decidere 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Abel Campos Il ıKarakaş
Cancelliere aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusions: No violation of Article 3 – Prohibition of torture (Article 3 – Positive obligations) (Procedural aspect) No violation of Article 14+3 – Prohibition of discrimination (Article 3 – Prohibition of torture Positive obligations)

SECOND SECTION

CASE OF RUMOR v. ITALY

(Application no. 72964/10)

JUDGMENT

STRASBOURG

27 May 2014

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Rumor v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Işıl Karakaş, President,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, judges,
and Abel Campos, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 6 May 2014,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 72964/10) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian national, OMISSIS (“the applicant”), on 8 November 2010.
2. The applicant was represented by OMISSIS, lawyers practising in Strasbourg and Verona. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Ms E. Spatafora.
3. The applicant alleged, in particular, that the authorities had failed to protect and support her after the violence she had endured at the hands of her former partner, Mr. J.C.N. (“former partner” or “J.C.N.”), causing her anguish and fear in violation of Article 3 of the Convention. Furthermore, citing Article 14 in conjunction with Article 3 of the Convention, the applicant alleged that she had been discriminated against on the basis of her gender.
4. Following a preliminary examination of the admissibility of the application, the judge appointed as rapporteur under Rule 49 § 2 of the Rules of Court decided that further information was required. On 6 January 2011 the Government were accordingly asked to provide such information under Rule 49 § 3 (a) of the Rules of Court.
5. On 7 June 2011 the application was communicated to the Government and it was granted priority.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
6. The applicant was born in 1968 and lives in Colognola ai Colli, in the province of Verona.
7. The facts of the case, as submitted by the parties, can be summarised as follows.
A. Background to the case
8. The applicant’s relationship with J.C.N., a Kenyan national, began in 2003. They had two children, P. and A., who were born in August 2006 and March 2008 respectively.
9. The applicant submitted that her relationship with J.C.N. deteriorated rapidly. In 2008 they undertook relationship therapy, which was interrupted because J.C.N. was suffering from depression. He also took no interest in the business he had set up with the applicant in 2006.
10. According to the domestic court’s judgments, on 16 November 2008 J.C.N. hit the applicant several times and threatened her with a knife and a pair of scissors during a violent argument concerning the relationship that she had begun with a common friend. J.C.N. locked the applicant in the flat and took the keys in order to prevent her from leaving. Their children were asleep in the flat and one of them, awakened by the screaming, witnessed part of the aggression.
11. The carabinieri, called by the neighbours, intervened at the couple’s home. The applicant was taken to hospital in a state of shock. She was diagnosed with, inter alia, concussion, injuries to the head and several bruises all over her body.
B. Criminal proceedings against the applicant’s former partner
12. J.C.N. was arrested and detained. He was charged with attempted murder, kidnapping, aggravated violence and threatening behaviour. He subsequently asked the authorities in charge of the preliminary investigation to adopt the summary procedure (giudizio abbreviato) provided for in Articles 438 to 443 of the Code of Criminal Procedure (“the CCP”).
13. On 2 April 2009 J.C.N. was found guilty and sentenced to four years and eight months’ detention.
14. The applicant did not join the criminal proceedings as a civil party.
15. On 11 December 2009 the Verona Court of Appeal reduced the sentence to three years and four months’ detention.
16. By a decision issued on 7 October 2010 the Court of Cassation dismissed an appeal lodged by J.C.N.
C. Execution of the sentence
17. On 6 October 2009 J.C.N. applied to the Venice Court of Appeal seeking to serve the remainder of his sentence under house arrest at a reception centre located in the municipality where the applicant was living (Colognola ai Colli).
18. On 3 November 2009 the Venice Court of Appeal dismissed J.C.N.’s application, referring, inter alia, to the proximity of the facility indicated (2 km) to the applicant’s home, the psychological condition of J.C.N. and the risk that he might try to contact the applicant.
19. On 1 June 2010 J.C.N. lodged another application for house arrest, indicating a reception centre (“Don Nicola”) located in Soave, a different municipality of the province of Verona, about 15 km from the applicant’s home. The centre was managed by a non-profit-making organisation called Sulle Orme.
20. The Venice Court of Appeal ordered an inspection of the facility indicated by J.C.N. in order to assess its suitability to host him. The inspection was carried out by the carabinieri, who highlighted that the facility in question had already hosted persons whose prison sentence had been replaced by house arrest, without any complications having arisen. They further stressed that they carried out regular surveillance of the persons hosted by the centre. They consequently concluded that the facility was suitable to host the applicant’s former partner.
21. On 18 June 2010 the Venice Court of Appeal granted J.C.N.’s request.
22. On 24 September 2010 the Venice Court of Appeal granted J.C.N. permission to work outside the reception centre during the grape-harvest season.
23. On 2 August 2011 J.C.N. finished serving his sentence and was released. He decided to continue residing at the reception centre.
D. Proceedings before the Venice Juvenile Court
24. On 24 April 2009 the applicant lodged an application with the Venice Juvenile Court seeking sole custody of her children and the forfeiture of her former partner’s parental rights.
25. On 15 May 2009 the applicant was granted sole custody of her children. In February 2010, after having heard both the applicant and her former partner, the Venice Juvenile Court ordered the forfeiture of J.C.N.’s parental rights and prohibited any form of contact between him and the children. The court stressed that J.C.N. could apply for the restoration of his parental rights once he had served his sentence and followed a path aimed at acquiring the parental skills he had been shown to be lacking.
26. In January 2012 J.C.N. applied to the Venice Juvenile Court seeking the restoration of his parental rights and the suspension of his financial obligation towards his children. No information was submitted to the Court about the outcome of the application.
E. Situation of the applicant following the assault
27. The applicant claimed that following the violence suffered at the hands of her former partner, she lived in a state of constant anguish and fear of a recurrence of the violence against her and her children. She underwent psychological support therapy, as did her son P., who had witnessed the violence.
28. On an unspecified date the applicant turned for help to an association (Associazione scaligera vittime di reato – ASAV) that specialised in providing material, psychological and legal assistance to victims of crime.
29. The applicant visited her former partner five times during his imprisonment, which lasted from 18 November 2008 to 18 June 2010.
30. From the material submitted by the applicant, it appears that after J.C.N. was released he and the applicant resumed contact in the form of an exchange of emails.
II. RELEVANT INTERNATIONAL MATERIAL
31. A summary of the relevant international material concerning protection from domestic violence and discrimination against women has been made in the case of Opuz v. Turkey (no. 33401/02, §§ 72-86, ECHR 2009).
32. In its Recommendation Rec(2002)5 of 30 April 2002 on the protection of women against violence, the Committee of Ministers of the Council of Europe stated, inter alia, that member States should introduce, develop and/or improve where necessary national policies against violence based on maximum safety and protection of victims, support and assistance, adjustment of the criminal and civil law, raising of public awareness, training for professionals confronted with violence against women, and prevention.
33. The Committee of Ministers recommended, in particular, that member States should penalise serious violence against women, such as sexual violence and rape, abuse of the vulnerability of pregnant, defenceless, ill, disabled or dependent victims, as well as penalising abuse of position by the perpetrator. The Recommendation also stated that member States should ensure that all victims of violence were able to institute proceedings, make provisions to ensure that criminal proceedings could be instituted by the public prosecutor, and encourage prosecutors to regard violence against women as an aggravating or decisive factor in deciding whether or not to prosecute in the public interest. Member States should also ensure, where necessary, that measures were taken to protect victims effectively against threats and possible acts of revenge, and take specific measures to ensure that children’s rights were protected during proceedings.
34. With regard to domestic violence, the Committee of Ministers recommended that member States should classify all forms of violence within the family as criminal offences and envisage the possibility of taking measures in order, inter alia, to enable the judiciary to adopt interim measures aimed at protecting victims, to ban the perpetrator from contacting, communicating with or approaching the victim, or residing in or entering defined areas. They should also penalise all breaches of the measures imposed on the perpetrator and establish a compulsory protocol so that the police, medical and social services followed the same procedure.
35. In its General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW/C/2010/47/GC.2), the Committee on the Elimination of Discrimination against Women found that “States parties have a due diligence obligation to prevent, investigate, prosecute and punish … acts of gender based violence”.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION ALONE AND IN CONJUNCTION WITH ARTICLE 14 OF THE CONVENTION
36. Citing Article 3 of the Convention alone and in conjunction with Article 14 of the Convention, the applicant complained of the inaction of the Italian authorities, which had failed to protect and support her after the violence she had suffered. She claimed that those omissions and the inadequacy of the domestic legislative framework in combating domestic violence proved that she had been discriminated against on the basis of her gender.
37. The Articles referred to provide as follows:
Article 3
“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”
Article 14
“The enjoyment of the rights and freedoms set forth in [the] Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.”
A. Admissibility
38. The Court notes that the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.
B. Merits
1. The parties’ submissions
(a) The applicant
39. The applicant submitted that after the serious incident of violence in November 2008, the authorities had failed to assist and support her and to protect her from any repetition of such violence.
40. The applicant argued that the violence she had suffered at the hands of her former partner had had a traumatic effect on her, causing her strong psychological distress from which she had not yet recovered. She had been unable to continue living in the same flat where the violence had occurred and had moved to a different floor of the same building. She had experienced difficulty sleeping and she and her son P. had undergone psychological support therapy.
41. The applicant further contended that the authorities had not informed her about the status of the criminal proceedings against J.C.N. In particular, she had not been informed when he had been granted house arrest. She claimed to have become aware of that when her former partner called her using the phone of a common friend. The applicant also criticised the conduct of the carabinieri who, when asked for explanations about the house arrest granted to J.C.N., had limited themselves to reassuring her about the suitability and safety of the chosen facility.
42. Furthermore, the applicant submitted that at the beginning of his detention J.C.N. had sent several letters to her which she had perceived as threatening. Such conduct had ceased once his lawyer had been informed.
43. The applicant also claimed that while serving his sentence, her former partner had not followed any psychological recovery programme and that he continued to constitute a threat to her life and the lives of her children.
44. The applicant also argued that the proximity to her home of the facility hosting J.C.N. while he was under house arrest had contributed to an increase in her anguish and her fear that he might attack her again. She pointed out that his previous application for house arrest had been dismissed on the grounds, inter alia, of the proximity of the facility indicated to her home.
45. In this context the applicant claimed that on 25 June 2010 she had been intimidated by the manager of the reception centre, “Don Nicola”, who had made indirect reference to his power to influence the proceedings concerning parental rights in order to prevent her from selling the company she co-owned with her former partner.
46. Moreover, the applicant pointed out that she had been contacted by a worker of the centre to set up a telephone conversation between J.C.N. and his son P. for the birthday of the latter on 2 August 2010. In her view, both of those episodes served to cast doubt on the choice of the reception centre in question. Lastly, she complained that after J.C.N. had finished serving his sentence, he had continued to reside at the same facility and had resumed contact with her in the form of an email exchange, which she perceived as inappropriate.
47. The applicant pointed out that in the light of the above she was in a position of vulnerability and that the authorities had failed to assist and support her, having omitted to put in place adequate measures to protect her from a repeat attack by J.C.N. She highlighted that children and other vulnerable individuals, in particular, were entitled to State protection, in the form of effective deterrence, against such serious breaches of personal integrity.
48. The applicant maintained that the violence she had suffered and the consequent psychological distress had attained a sufficient level of severity to be considered as ill-treatment within the scope of Article 3 of the Convention.
(b) The Government
49. On the merits of the case the Government submitted that the authorities had taken all reasonable measures to punish the perpetrator of the violence, to protect and support the applicant from the risk of violence and to prevent such violence from recurring.
50. The Government remarked that J.C.N. had been arrested and remanded in custody immediately after the attack on the applicant. The criminal proceedings thereafter had been conducted with due expedition and he had been sentenced to three years and four months’ detention, a sentence proportionate to the crime with which he had been charged. The applicant’s former partner had served the majority of his sentence in a prison facility and only in June 2010 had been granted house arrest at a reception centre managed by an organisation called Sulle Orme.
51. The Government pointed out that a person under house arrest was still considered to be in detention; he did not enjoy freedom of movement and any violation of the house arrest conditions (set up by the post-sentencing judge) constituted a further crime. Moreover, J.C.N. had been placed in a facility the suitability of which, in terms of both security and rehabilitation prospects, had been carefully assessed by the authorities involved, in line with the gravity of the crime he had committed.
52. The Government argued that J.C.N. had participated in a programme of psychological support and rehabilitation organised by the Municipality of Soave and that the reports thereon had been positive.
53. In relation to one of the episodes referred to by the applicant to prove the inadequacy of the chosen facility (see paragraph 46 above), the Government, while not contesting its truthfulness, highlighted that the applicant had failed to report it to the authorities, thus denying them the possibility to intervene. The Government did not take a stand on the other episode referred to by the applicant (see paragraph 45 above).
54. As far as the contacts between the applicant and her former partner (following his release) were concerned, the Government submitted that if, as she claimed, the applicant had perceived such contacts as inappropriate or threatening, she had had at her disposal a specific protection against the crime of stalking. She had not availed herself of such a protection.
55. Lastly, the Government stressed that in the Verona province there were several centres specialising in the support and assistance of victims of violent crimes and that the applicant could easily have had access to one of them.
56. The Government concluded that the applicant had not submitted any valid arguments, facts or evidence corroborating the alleged lack of support and protection on the part of the authorities.
2. The Court’s assessment
(a) General principles
57. The Court reiterates that ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3. The assessment of this minimum is relative: it depends on all the circumstances of the case, such as the nature and context of the treatment, its duration, its physical and mental effects and, in some instances, the sex, age and state of health of the victim (see Costello Roberts v. the United Kingdom, 25 March 1993, § 30, Series A no. 247 C; Opuz v. Turkey, no. 33401/02, § 158, 9 June 2009; and Eremia v. The Republic of Moldova, no. 3564/11, § 48, 28 May 2013).
58. The Court further reiterates that Article 1 of the Convention, taken in conjunction with Article 3, imposes on the States positive obligations to ensure that individuals within their jurisdiction are protected against all forms of ill-treatment prohibited under Article 3, including where such treatment is administered by private individuals (see A. v. the United Kingdom, 23 September 1998, § 22, Reports of Judgments and Decisions 1998 VI; Opuz, cited above, § 159; and Eremia, cited above, § 48). This obligation should include effective protection of, inter alios, an identified individual or individuals from the criminal acts of a third party, as well as reasonable steps to prevent ill-treatment of which the authorities knew or ought to have known (see, mutatis mutandis, Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998, § 116, Reports 1998 VIII; E. and Others v. the United Kingdom, no. 33218/96, § 88, 26 November 2002; and J.L. v. Latvia, no. 23893/06, § 64, 17 April 2012). Children and other vulnerable individuals, in particular, are entitled to State protection, in the form of effective deterrence, against such serious breaches of personal integrity (see A. v. the United Kingdom, cited above, § 22).
59. It is not the Court’s role to replace the national authorities and to choose in their stead from among the wide range of possible measures that could be taken to secure compliance with their positive obligations under Article 3 of the Convention (see, mutatis mutandis, Bevacqua and S. v. Bulgaria, no. 71127/01, § 82, 12 June 2008). At the same time, under Article 19 of the Convention and in accordance with the principle that the Convention is intended to guarantee not theoretical or illusory, but practical and effective rights, the Court has to ensure that a State’s obligation to protect the rights of those under its jurisdiction is adequately discharged (see Nikolova and Velichkova v. Bulgaria, no. 7888/03, § 61, 20 December 2007).
(b) Application of these general principles in the present case
(i) Whether the applicant was subjected to ill-treatment within the meaning of Article 3 of the Convention
60. The Court considers that the applicant was a “vulnerable individual” having regard to the physical injuries she suffered on 16 November 2008 and her fear of further violence.
61. The Court considers that such violence and the psychological consequences of it were sufficiently serious to amount to ill-treatment within the meaning of Article 3 of the Convention.
62. In such circumstances, the Court finds that Article 3 of the Convention was applicable to the present case. It must therefore determine whether the authorities’ actions in response to the applicant’s complaints complied with the requirements of that provision and whether the national authorities took all reasonable measures to prevent the recurrence of violent attacks against the applicant’s physical integrity.
(ii) Whether the authorities complied with their positive obligations under Article 3 of the Convention
63. The States’ positive obligations under Article 3 of the Convention include, on the one hand, setting up a legislative framework aimed at preventing and punishing ill-treatment by private individuals and, on the other hand, when aware of an imminent risk of ill-treatment of an identified individual or when ill-treatment has already occurred, applying the relevant laws in practice, thus affording protection to the victims and punishing those responsible for ill-treatment (see Eremia v. The Republic of Moldova, cited above, § 56).
64. Turning to its examination of the facts, the Court notes that the authorities, namely the carabinieri, the public prosecutors and the domestic courts did not remain passive after the incident on 16 November 2008. The applicant’s former partner was immediately arrested and remanded in custody. He was charged with attempted murder, kidnapping, aggravated violence and threatening behaviour. The criminal proceedings were conducted with due expedition and he was sentenced to three years and four months’ detention (see paragraphs 12-16 above).
65. The Court considers that in relation to the custody of the couple’s children, the response of the authorities was also effective. The applicant was granted sole custody and her former partner’s parental rights were forfeited (see paragraphs 24-26 above).
66. As far as the protection afforded to the applicant is concerned, the Court cannot but observe that the knowledge of the presence of her former partner at some 15 kilometers from her residence had a negative impact on the applicant.
67. However, the Court observes that, before granting J.C.N.’s application for house arrest, the post-sentencing judge carefully assessed, with the help of the carabinieri, who provided a detailed report, the suitability of the facility chosen, in accordance with the gravity of the crime committed by J.C.N. The decision appears to have been taken after a careful assessment of the situation.
68. The fact that a previous application for house arrest had been turned down on the basis, inter alia, of the proximity of the facility to the applicant’s home does not per se invalidate the authorities’ decision in relation to the protection of the applicant. The court finds that in view of the fact that a different facility was indicated and that time had elapsed since the last application, it was not unreasonable for the judge to reach a different conclusion in relation to the danger of a repetition of the crime by J.C.N.
69. The episodes relied on by the applicant to corroborate her claims (see paragraphs 46-47 above), which were not contested by the Government, were not attributable to the location of the chosen facility. Moreover, by not reporting those episodes, the applicant denied the authorities the opportunity to intervene. Specifically, the post-sentencing judge was in a position to evaluate their compatibility with J.C.N. remaining in the facility and the juvenile court was in a position to assess whether the prohibition on J.C.N. contacting his children had been infringed.
70. In relation to the complaint that the applicant’s former partner had not undergone psychological therapy, the Court notes that, contrary to the applicant’s claim, the judgments of the domestic courts in the criminal proceedings against him had not ordered that any psychological therapy be followed (unlike in the case of A. v. Croatia, no. 55164/08, 14 October 2010).
71. On the other hand, although the Venice Juvenile Court divested J.C.N. of his parental rights, it recommended that he receive psychological support therapy as a precondition to his requesting the restoration of such rights. The Court observes that the Government submitted proof that the applicant’s former partner had participated in such a psychological support programme aimed at appreciating and analysing the gravity of his conduct.
72. In relation to the applicant’s claim that she had not been kept informed about the criminal proceedings against J.C.N., the Court notes that the Convention may not be interpreted as imposing a general obligation on States to inform the victim of ill-treatment about the criminal proceedings against the perpetrator, including about possible release on parole from prison or transfer to house arrest. Furthermore, the Court notes that under the applicable Italian law, such information has only to be provided to the victim of a crime who intervened as a civil party to the proceedings, and that the applicant chose not to do so.
73. Furthermore, the Court cannot fail to observe that from a reading of the email exchange (submitted by the applicant) between the applicant and her former partner (see paragraph 30 above), the relationship between them appeared to be relatively calm and harmonious. The applicant indicated, inter alia, her availability to meet her former partner and provided information on the well-being of their children. Her former partner appeared to accept the applicant’s new relationship.
74. The Court also notes that no further threats or episodes of violence occurred either after the applicant’s former partner was granted house arrest or after he was released.
75. Lastly, the Court finds that the remainder of the applicant’s complaints (see paragraphs 42-43 above) are unsubstantiated and unsupported by the material submitted.
76. In the light of the above considerations, the Court concludes that the authorities had put in place a legislative framework allowing them to take measures against persons accused of domestic violence and that that framework was effective in punishing the perpetrator of the crime of which the applicant was victim and preventing the recurrence of violent attacks against her physical integrity.
77. There has accordingly been no violation of Article 3 of the Convention. In view of that finding, the Court concludes for the same reasons that there has been no breach of Article 3 in conjunction with Article 14 of the Convention.
FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,
1. Declares the application admissible;

2. Holds that there has been no violation of Article 3 of the Convention alone and in conjunction with Article 14 of the Convention.
Done in English, and notified in writing on 27 May 2014, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Abel Campos Işıl Karakaş
Deputy Registrar President

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