QUARTA SEZIONE
CAUSA ROCK RUBY HOTELS LTD C. TURCHIA
(Richiesta n. 46159/99)
SENTENZA
(meriti)
STRASBOURG
22 settembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte NELL’Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Rock Ruby Hotels Ltd c. Turchia,
La Corte europea di Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Nicolas Bratza, Presidente, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Işıl Karakaş, giudici,
e Fatoş Aracı, Cancelliere di Sezione Aggiunto,
Avendo deliberato in privato il 1 settembre 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 46159/99) contro la Repubblica della Turchia depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da una società incorporata sotto legge cipriota, R. R. H. Ltd (“la richiedente”), 25 gennaio 1999.
2. La richiedente è stata rappresentata dal Sig. A. D., un avvocato che pratica a Nicosia. Il Governo turco (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. Z.M. Necatigil.
3. La richiedente addusse che l’occupazione turca della parte settentrionale di Cipro l’aveva spogliata delle sue proprietà.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11).
5. Con una decisione del 28 maggio 2002 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
6. La richiedente ed il Governo ognuno registrarono delle osservazioni sui meriti (Articolo 59 § 1). Inoltre, commenti di terze-parti furono ricevuti dal Governo di Cipro che aveva esercitato il suo diritto ad intervenire (Articolo 36 § 1 della Convenzione e Decide 44 § 1 (b)).
I FATTI
7. La società di richiedente la cui sede centrale è a Kyrenia ( Cipro settentrionale), è posseduta dal Sig. A. N., un greco- cipriota, la Sig.ra E. N.-G., una cittadina britannica di origine greco -cipriota e dalla Sig.ra M. N.-D., una cittadina tedesca di origine greco- cipriota. I suoi direttori sono il Sig. A. N. ed la Sig.ra A. N., una cittadino americana di origine greco -cipriota.
8. Nel 1972 la società richiedente acquistò l’albergo di 3-stelle di cinque piani chiamato “Rock Ruby”, ubicati in via Conon a Kyrenia, e l’area di terreno sulla quale l’albergo era costruito. Questo consisteva di 56 stanze (ogni una con un bagno privato o doccia e veranda) e di 116 posti letto. Venti di queste stanze erano state create a seguito di un programma d’espansione completato nel tardo 1973. L’albergo era situato su un’area di spiaggia (l’area n. 192, foglio/piano 12/12 ,blocco D, area di terreno 1,989 m²) a breve distanza ad ovest del porto di Kyrenia. L’area aveva una forma rettangolare, superficie piatta a livello del mare con uno spiazzo prospiciente di 60 metri sulla strada Conon e 30 a metri dal mare. L’albergo era completamente dotato di aria condizionata e riscaldamento in posizione centrale ed aveva un numero di servizi (area ricevimento, caffetteria, ristorante all’aria aperta, piscina all’aperto , giardino). La società richiedente addusse che l’albergo stava operando con un profitto annuale di approssimativamente 66,400 lire cipriote (CYP -approssimativamente 113,451 euro (EUR)).
9. In appoggio alla sua rivendicazione della proprietà, la società richiedente produsse un certificato d’affermazione della proprietà ( registrazione n. 3-506934) emesso il 23 dicembre 1992 dalla Repubblica della Cipro.
10. Nel luglio 1974, siccome stavano avanzando le truppe turche, gli azionisti della società richiedente, i membri del suo consiglio d’amministrazione e la maggior parte degli ospiti dell’albergo furono evacuati da Kyrenia con un elicottero passeggeri britannico. Agli azionisti della società richiedente erano stato impedito da allora in poi di accedere e di godere della loro proprietà. Secondo le informazioni disponibili a loro, dopo il luglio 1974 questo albergo fu usato dalle forze armate turche.
LA LEGGE
I. LE OBIEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
11. Il Governo sollevò delle difficoltà preliminari d’inammissibilità per non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e la mancanza di status di vittima. La Corte osserva che queste obiezioni sono identiche a quelle sollevati nella causa Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, §§ 11-22 20 gennaio 2009), e dovrebbero essere respinte per le stesse ragioni.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
12. La società richiedente si lamentò che dal luglio 1974, la Turchia aveva impedito ai suoi direttori ed azionisti di esercitare il loro diritto al godimento tranquillo della loro proprietà.
Invocò l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che si legge come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di proprietà in conformità con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
13. Il Governo contestò questa rivendicazione.
14. La richiedente si appellò, essenzialmente, ai principi stabiliti dalla Corte nella causa Loizidou c. Turchia ((i meriti), Relazioni delle Sentenze e Decisioni 1996-VI, 18 dicembre 1996).
15. Il Governo di Cipro osservò che la richiedente aveva prodotto i certificati di registrazione attinenti che testimoniavano la sua proprietà del terreno attinente. Notò inoltre che la causa presente era simile a quella di Loizidou ((i meriti), citata sopra), in cui la Corte aveva trovato che la perdita di controllo della proprietà da parte di espatriati era sorta come una conseguenza dell’occupazione della parte settentrionale di Cipro da parte delle truppe turche e la costituzione del “Repubblica turca di Cipro del Nord” (il “TRNC”), e che il rifiuto di accesso alla proprietà nel nord di Cipro occupato costituiva una violazione continua dell’Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
16. La Corte prima nota che i documenti presentati dalla richiedente (vedere paragrafo 9 sopra) offrono prova di prima facie che aveva un titolo di proprietà sulle proprietà in questione. Siccome il Governo rispondente andò a vuoto nel produrre delle prove convincenti per rifiuto, la Corte considera che la richiedente aveva una “ proprietà” all’interno del significato dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
17. La Corte richiama che nella causa Loizidou summenzionata ((i meriti), citata sopra, §§ 63-64), ragionò come segue:
“63. … come conseguenza del fatto che alla richiedente è stato rifiutato l’accesso al terreno dal 1974, lei ha perso effettivamente ogni controllo sulla sua proprietà, così come tutte le possibilità di usarla e goderne. Il rifiuto continuo di accesso deve essere considerato perciò un’interferenza coi suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale interferenza non può, nelle circostanze eccezionali della presente causa a cui la richiedente ed il Governo cipriota hanno fatto riferimento , essere considerata o una privazione di proprietà o un controllo dell’ uso all’interno del significato dei primo e del secondo paragrafo di Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Chiaramente rientra comunque, all’interno del significato della prima frase di questo provvedimento come un’interferenza col godimento tranquillo della proprietà. A questo riguardo la Corte osserva che l’ostacolo può corrispondere ad una violazione della Convenzione proprio come un impedimento legale.
64. A parte un riferimento passeggero alla dottrina della necessità come giustificazione per gli atti del ‘TRNC’ ed al fatto che diritti di proprietà erano la materia di discorsi intercomunali, il Governo turco non ha cercato di fare osservazioni che giustificavano l’interferenza sopra coi diritti di proprietà della richiedente che sono imputabili alla Turchia.
Comunque, non è stato spiegato come il bisogno di ridare una sistemazione ai rifugiati ed espatriati ciprioti turchi negli anni seguenti l’intervento turco nell’isola nel 1974 potrebbe giustificare la negazione completa dei diritti di proprietà del richiedente nella forma di un rifiuto totale e continuo di accesso ed un’espropriazione stabilita senza risarcimento.
Neanche il fatto che i diritti di proprietà erano la materia dei discorsi di intercomunali che coinvolgono ambo le comunità a Cipro non può offrire una giustificazione per questa situazione sotto la Convenzione. In simili circostanze, la Corte conclude, che c’è stato e continua ad esserci una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.”
18. Nella causa di Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, ECHR 2001-IV) la Corte confermò le conclusioni sopra (§§ 187 e 189):
“187. La Corte è persuasa che sia il suo ragionamento sia la sua conclusione nella sentenza Loizidou ( meriti) si applica con la stessa forza a Ciprioti greci espatriati che, come la Sig.ra L., non è in grado di avere accesso alla loro proprietà nella Cipro del nord in ragione delle restrizioni attuate dalle autorità ‘TRNC’ sul loro accesso fisico a quella proprietà. Il rifiuto totale e continuo di accesso alla loro proprietà è un’interferenza chiara col diritto degli espatriati Ciprioti greci al godimento tranquillo della proprietà all’interno del significato della prima frase dl’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
…
189. .. c’è stata una violazione continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in virtù del fatto che ai proprietari greco- ciprioti di proprietà nella Cipro settentrionale viene negato l’ accesso ed il controllo, l’ uso e il godimento della loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi loro diritti di proprietà.”
19. La Corte non vede ragione nella causa presente di scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta nelle cause Loizidou e Cipro c. Turchia (op. cit.; vedere anche Demades c. Turchia (meriti), n. 16219/90, § 46 31 luglio 2003).
20. Di conseguenza, conclude che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione in virtù del fatto che alla richiedente fu negato l’accesso ed il controllo, l’uso e il godimento della sua proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi suoi diritti di proprietà.
III. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE, PRESO IN CONCOMITANZA CON L’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
21. La società richiedente si lamentò di una violazione sotto l’Articolo 14 della Convenzione a causa del trattamento discriminatorio contro lei stessa nel godimento dei suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Addusse che questa discriminazione era stata basata sull’origine nazionale e/o sulle credenze religiose dei suoi direttori ed azionisti.
L’Articolo 14 della Convenzione si legge come segue:
“Il godimento dei diritti e delle libertà stabilite [nella] Convenzione sarà garantito senza discriminazione su alcuna base come il sesso,la razza, il colore, la lingua, la religione, l’opinione politica o altro, la cittadinanza od origine sociale, l’associazione con una minoranza nazionale, la proprietà,la nascita o altro status.”
22. La Corte richiama che nella causa Alexandrou (citata sopra, §§ 38-39) ha trovato che non era necessario eseguire un esame separato dell’azione di reclamo sotto l’Articolo 14 della Convenzione. La Corte non vede qualsiasi ragione di abbandonare tale approccio nella presente causa (vedere anche, mutatis mutandis, Eugenia Michaelidou Ltd e Michael Tymvios c. Turchia, n. 16163/90, §§ 37-38 31 luglio 2003).
IV. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno materiale e morale
1. Le osservazioni delle parti
(a) La richiedente
24. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del 31 luglio 2002, la richiedente richiese CYP 1,686,014 (circa EUR 2,880,723) per danno materiale. Si appellò al rapporto di un esperto che valutava il valore delle sue perdite che includevano la perdita di affitto annuale percepito o che si aspettava di percepire dall’affittare la proprietà, più interesse dalla data in cui simile affitto era dovuto sino al giorno del pagamento. L’affitto chiesto era per il periodo risalente al gennaio 1990 sino al 1 gennaio 2003. La richiedente non chiese il risarcimento per una qualsiasi espropriazione stabilita poiché era ancora la proprietaria legale della proprietà. Il rapporto di valutazione conteneva una descrizione del Rock Ruby hotel (vedere paragrafo 8 sopra) e della città di Kyrenia che, secondo la richiedente, nel 1974 era il centro turistico più popolare di Cipro. La richiesta per l’alloggio presso gli alberghi ia Kyrenia era elevata e buoni alberghi stavano realizzando tassi di occupazione alti.
25. Il punto iniziale del rapporto di valutazione era il reddito ricevibile al luglio 1974. Avendo riguardo alla bellezza dell’albergo ed ai profitti resi dagli altri alberghi simili a Cipro, il Rock Ruby hotel avrebbe potuto ottenere CYP 35 (circa EUR 59) per stanza al mese. Prendendo in considerazione che l’albergo aveva 56 stanze e dopo la deduzione di una percentuale del 10% per possibili spese, il valore annuale del 1974 di affitto fu valutato a CYP 21,168 (circa EUR 36,167). Questa somma fu adattata successivamente al valore del 1990 prendendo in considerazione:
(a) la natura dell’area dove la proprietà era situata;
(b) il trend degli affitti per il periodo 1970-1974 nelle aree simili;
(c) il trend degli affitti per il periodo dopo il 1974 nelle aree non occupate di Cipro (basato sull’Indice dei prezzi al consumo 1960-2002 per gli Affitti e gli Alloggi emesso dal Settore di Statistica e Ricerca del Governo di Cipro, aumentato di una percentuale del 25%).
26. Interesse composto per pagamento ritardato applicato ad un tasso del’ 8% all’anno fino alla fine del 2000 e del 6% all’anno per gli anni 2001-2002 (l’interesse totale chiesto corrispondeva a CYP 643,567circa EUR 1,099,598).
27. Il 23 gennaio 2008, a seguito di una richiesta dalla Corte per un aggiornamento sugli sviluppi della causa, la richiedente ha presentato delle rivendicazioni aggiornate per soddisfazione equa con lo scopo coprire la perdita dell’uso della proprietà dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 2007 . Produsse un rapporto di valutazione riveduto che, sulla base dei criteri adottati nel rapporto precedente, concluse che la somma intera dovuta per la perdita d’uso era CYP 1,775,803, più CYP 1,795,483 per interesse. La somma totale chiesta sotto questo capo era così CYP 3,571,287 (circa EUR 6,101,900). La richiedente richiese anche l’importo supplementare di EUR 17,000 al mese, da correggere in conformità con l’inflazione per un periodo di 18 anni o sino alla data in cui l’esercito turco lascerà la sua proprietà vacante.
28. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione eque di 31 luglio 2002, la richiedente chiese inoltre CYP 873,000 (circa EUR 1,491,607) a riguardo del danno morale. In particolare, chiese CYP 30,000 (circa EUR 51,258) per l’angoscia e la frustrazione subita a causa della violazione continua dei suoi diritti di proprietà. Affermò che questa somma era stata calcolata sulla base della somma assegnata dalla Corte nella causa Loizidou ((soddisfazione equa), Relazioni 1998-IV, 28 luglio 1998), prendendo in considerazione, comunque che il periodo di tempo per il quale il danno è stato chiesto nella presente causa era più lungo. La richiedente chiese anche CYP 843,000 (circa EUR 1,440,349) per la violazione dei suoi diritti sotto l’ Articolo 14 della Convenzione che fu aggravata dal fatto che l’esercito turco stava usando l’albergo per i suoi propri fini.
29. Nelle sue rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 23 gennaio 2008, la richiedente infine richiese, la somma supplementare di EUR 50,000 per danno morale.
(b) Il Governo
30. Il Governo registrò commenti sulle rivendicazioni aggiornate della richiedente per la soddisfazione equa il 30 giugno 2008 e d il 15 ottobre 2008. Indicò che la presente richiesta era parte di un gruppo di cause simili che sollevavano un numero di questioni problematiche e sostenne che le rivendicazioni per la soddisfazione equa non erano pronte per un esame. Il Governo aveva infatti incontrato dei problemi seri nell’identificare le proprietà ed i loro attuali proprietari. Le informazioni fornite dai richiedenti a questo riguardo non erano basate su prove affidabili. Inoltre, a causa del tempo trascorso dal deposito delle richieste, è probabile che siano potute sorgere nuove situazioni: le proprietà avrebbero potuto essere trasferite, avrebbero potuto essere donate o avrebbero potuto essere ereditate all’interno dell’ordinamento giuridico della Cipro meridionale. Questi fatti non sarebbero stati noti al Governo rispondente e avrebbero potuto essere certificati solamente dalle autorità greco -cipriote che, dal 1974, avevano rifatto i registri e i documenti di tutte le proprietà nella Cipro settentrionale. Si potrebbe richiedere ai richiedenti di offrire dei certificati di ricerca emessi dal Settore dei Terreni e Ricerche della Repubblica di Cipro. In casi in cui il richiedente originale se ne fosse andato o la proprietà avesse cambiato mani, è probabile che sorgano delle questioni riguardo a se i nuovi proprietari avevano un interesse legale nella proprietà e se a loro stati concessi danno morali e/o materiali .
31. Il Governo notò inoltre che alcuni richiedenti avevano diviso le proprietà e che non era provato che i loro comproprietari avevano accettato la sezione delle proprietà. Né, quando chiedendo i danni basati sull’assunzione che le proprietà erano state affittate dopo il 1974, i richiedenti avevano mostrato che i diritti dei detti comproprietari sotto il diritto nazionale erano stati rispettati.
32. Il Governo presentò che siccome è stato applicato un aumento annuale del valore della proprietà, sarebbe ingiusto aggiungere un interesse composto per pagamento ritardato, e che la Turchia aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte il 21 gennaio 1990, e non nel gennaio 1987. In qualsiasi caso , il valore di mercato addotto del 1974 della proprietà era esorbitante, estremamente eccessivo e speculativo; non era basato su nessun dato vero con cui fare un paragone e costituiva un’indennità insufficiente per la volatilità del mercato della proprietà e per la sua suscettibilità alle influenze sia nazionali che internazionali. Il rapporto presentato dalla richiedente aveva proceduto invece all’assunzione che il mercato della proprietà avrebbe continuato a fiorire con crescita economica continua durante l’intero periodo sotto considerazione.
33. Il Governo produsse un rapporto di valutazione preparato dalle autorità turco -cipriote che considerò essere basato su una “valutazione realistica dei valori di mercato del 1974, avendo riguardo ai documenti dei terreni attinenti e delle vendite comparative nelle aree in cui la proprietà [era] situata.” Questo rapporto conteneva due proposte, valutando, rispettivamente la somma dovuta per la perdita dell’ uso della proprietà ed il suo valore attuale. La seconda proposta fu fatta per dare alla richiedente la scelta di vendere la proprietà allo Stato, abbandonando con ciò il titolo di proprietà e le rivendicazioni riguardo a questo.
34. Il rapporto preparato dalle autorità turco-cipriote specifica che sarebbe possibile prevedere, o immediatamente o dopo la decisione del problema di Cipro, la restituzione della proprietà descritta nel paragrafo 8 sopra. Nel caso le condizioni per la restituzione non fossero state adempiute , la richiedente avrebbe potuto chiedere il risarcimento finanziario, da calcolare sulla base della perdita di utili (applicando un 5% di rendita sui valori di mercato del 1974) e dell’aumento di valore della proprietà fra il 1974 e la data del pagamento. Se la richiedente avesse fatto domanda alla Commissione del Patrimonio immobiliare, quest’ultima avrebbero offerto CYP 292,145.54 (circa EUR 499,159) per compensare la perdita d’uso e CYP 311,174.61 (circa EUR 531,672) per il valore della proprietà. Secondo un esperto nominato dalle autorità “TRNC”, il valore del libero-mercato del 1974 della proprietà della richiedente era CYP 50,847 (circa EUR 86,877). Contro l’adempimento di certe condizioni, la Commissione del Patrimonio immobiliare avrebbe potuto offrire anche alla richiedente il cambio della sua proprietà con delle proprietà turco-cipriote localizzate nel sud dell’isola
35. Infine, il Governo non fece commenti sulle osservazioni della richiedente sotto il capo di danno morale.
2. La terza parte intervenuta
37. Il Governo di Cipro sostenne pienamente le rivendicazioni aggiornate del richiedente per la soddisfazione equa.
3. La valutazione della Corte
37. La Corte da prima nota che l’osservazione del Governo per cui è probabile che sorgano dei dubbi riguardo al titolo di proprietà della richiedente sulla proprietà in questione (veda paragrafo 30 sopra) è, in sostanza, un’obiezione d’ incompatibilità ratione materiae con le disposizioni dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale difficoltà avrebbe dovuto essere sollevata prima che la richiesta venisse dichiarata ammissibile o, al più tardi, nel contesto delle osservazioni delle parti sui meriti. In qualsiasi caso, la Corte può solo confermare la sua costatazione che la richiedente aveva una “ proprietà” sulle proprietà a Kyrenia all’interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere paragrafo 16 sopra).
38. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione della richiesta dell’ Articolo 41 riguardo al danno materiale e morale non è pronta per una decisione. Osserva, in particolare, che le parti non sono riuscite ad offrire dati affidabili ed obiettivi concernenti i prezzi dei terreni e dei beni immobili a Cipro in data dell’intervento turco. Questo insuccesso rende difficile per la Corte valutare se la stima fornita dal richiedente del valore di mercato del 1974 della sue proprietà sia ragionevole. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente(Articolo 75 § 1 dell’ordinamento di Corte).
B. Costi e spese
39. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del 31 luglio 2002, appellandosi ai conti dal suo rappresentante, la società richiedente chiese CYP 4,034.1 (circa EUR 6,892) per i costi e le spese sostenuti di fronte alla Corte. Questa somma includeva CYP 800 (circa EUR 1,366) per i costi del rapporto competente che valutava il valore delle sue proprietà. Il 15 gennaio 2004, chiese i costi addizionali corrispondenti a CYP 2,645 (circa EUR 4,519). Nelle sue rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 23 gennaio 2008, la società richiedente infine presentò note spese supplementari per il nuovo rapporto di valutazione e per le parcelle legali corrispondenti rispettivamente ad EUR 392.15 ed EUR 2,955.5 (inclusa V.A.T.). Indicò che la somma complessiva chiesta per costi e spese era EUR 10,240.32 (inclusa V.A.T.).
40. Il Governo non fece commenti su questo punto.
41. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 riguardo ai costi ed alle spese non è pronta per una decisione. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Respinge per sei voti ad uno le obiezioni preliminari del Governo;
2. Sostiene per sei voti ad uno che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene all’unanimità che non è necessario esaminare se c’è stata una violazione dell’ Articolo 14 della Convenzione preso in concomitanza con l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1;
4. Sostiene all’unanimità che la questione della richiesta dell’ Articolo 41 non è pronta per una decisione;
di conseguenza,
(a) riserva la questione detta in intero;
(a) riserva la detta questione per intero;
(b) invita il Governo ed la richiedente a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’ Articolo 44 § 2 della Convenzione le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere;
(c) riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla all’occorrenza.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 22 settembre 2009, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Cancelliere Aggiunto Presidente
In conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e l’articolo 74 § 2 dell’ordinamento, l’opinione separata di Giudice Karakaş è annessa a questa sentenza.
N.B.
F.A.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE KARAKAŞ
Diversamente dalla maggioranza, considero, che l’obiezione del non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali sollevata dal Governo non avrebbe dovuto essere respinte. Di conseguenza, non posso concordare con la costatazione di una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 della Convenzione, per le stesse ragioni di quelle menzionate nella mia opinione dissidente nella causa di Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, 20 gennaio 2009).