QUARTA SEZIONE
CAUSA RAMON C. TURCHIA
(Richiesta n. 29092/95)
SENTENZA
(meriti)
STRASBOURG
22 settembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Ramon c. Turchia,
La Corte europea di Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi che come una Camera, composta da:
Nicolas Bratza, Presidente, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Işıl Karakaş, giudici,
e Fatoş Aracı, Cancelliere di Sezione Aggiunto,
Avendo deliberato in privato il 1 settembre 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 29092/95) contro la Repubblica della Turchia depositata presso la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto l’Articolo 25 precedente della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino cipriota, il Sig. D. R. (“il richiedente”), il 4 settembre 1995.
2. Il richiedente è stato rappresentato dal Sig. A. D., un avvocato che pratica a Nicosia. Il Governo turco (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. Z.M. Necatigil.
3. Il richiedente addusse che l’occupazione turca della parte settentrionale di Cipro l’aveva spogliato della sua casa e della sua proprietà.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 di Protocollo N.ro 11).
5. Con una decisione del 24 agosto 1999 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
6. Il richiedente ed il Governo entrambi registrarono delle osservazioni sui meriti (Articolo 59 § 1). Inoltre, commenti di una terza-parte furono ricevuti dal Governo di Cipro che aveva esercitato il suo diritto ad intervenire (Articolo 36 § 1 della Convenzione e Articolo 44 § 1 (b)).
I FATTI
7. Il richiedente nacque nel 1937 e vive a Nicosia.
8. Sino al 15 agosto 1974 il richiedente, un chiropratico viveva con la sua famiglia in un appartamento in affitto al 5 di via Iras a Famagusta ( Cipro settentrionale). Il suo studio era localizzato al 36 di via Socratous a Famagusta.
9. Il 1 agosto 1972 il richiedente stipulò un contratto con un organo pubblico, il Consiglio per il Miglioramento di Boghaz, per l’acquisto di un’area di terreno nel Distretto di Famagusta. Produsse una copia del contratto attinente in cui quell’area di terreno in oggetto era descritta come “parte dell’ area n. 343/1 secondo la mappa allegata.” L’area era registrata sotto il foglio/piano 15/28 E.1, Blocco E, Villaggio di Boghaz, Famagusta Ayios località di Spyridon ed aveva una superficie di 8,947 metri quadrati. Il richiedente produsse anche una copia di una lettera che lui aveva rivolto al Presidente per il Miglioramento di Boghaz il 22 aprile 1974 nella quale si affermava che lui aveva pienamente pagato il prezzo convenuto. Comunque, nessun atto di titolo di proprietà era stato emesso a nome del richiedente prima del 15 agosto 1974, siccome la procedura per la parcellizzazione dell’ area n. 343/1 non era stata completata. Il 6 dicembre 1991 la Repubblica di Cipro emise, a nome del richiedente, un’affermazione di proprietà del terreno occupato dai turchi. Una copia di questo documento è staa allegata alla presente richiesta.
10. Il richiedente affermò che nell’ agosto 1974 aveva quasi finito la costruzione di un centro clinico/di salute sull’area di terreno descritta nel paragrafo 9 sopra. Questa clinica aveva 32 stanze con balconi privati, un ristorante, una stanza conferenze, una biblioteca ed una piscina. Comunque, il richiedente era stato costretto ad abbandonare Famagusta siccome le truppe turche il 15 agosto 1974 stava avanzando. Da allora in poi non era stato in grado di recuperare l’ accesso o l’uso della sua casa, dello studio e dell’area di terreno. Il richiedente scoprì, tramite un articolo di giornale pubblicato il 13 agosto 1989 ed un depliant pubblicitario che delle persone a lui sconosciute avevano preso l’area di terreno ed avevano completato la costruzione del centro clinico/di salute e trasformandolo in un albergo.
LA LEGGE
I. LE OBIEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
11. Il Governo sollevò le obiezioni preliminari d’ inammissibilità ratione loci e ratione temporis, non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e mancanza di status di vittima. La Corte osserva che queste obiezioni sono identiche a quelle sollevate nella causa Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, §§ 11-22 20 gennaio 2009), e dovrebbero essere respinte per le stesse ragioni.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
12. La società richiedente si lamentò che dal luglio 1974, la Turchia aveva impedito ai suoi direttori ed azionisti di esercitare il loro diritto al pacifico godimento delle loro proprietà.
Invocò l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che si legge come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di proprietà in conformità con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
13. Il Governo contestò questa rivendicazione.
A. Gli argomenti delle parti
1. Il Governo
14. Il Governo presentò che la proprietà rivendicata dal richiedente era situata fuori della giurisdizione della Turchia e che i secondi non avevano conoscenza circa questa. In qualsiasi caso, il richiedente non era stato privato della sua proprietà a causa dell’intervento turco del 1974. La proprietà in questione era, per propria ammissione del richiedente, in corso di costruzione. Il richiedente non stava né vivendo là al tempo attinente, né stava usandola come clinica. Non divenne mai il proprietario legale della proprietà siccome un accordo di vendita non poteva creare una proprietà. Inoltre, non c’era nessuna prova che tutte le condizioni del detto accordo erano state adempiute. Nessun atto di titolo di proprietà era stato emesso a nome del richiedente e l’area di terreno e la costruzione su questo rimasero a nome del Consiglio per il Miglioramento di Boghaz. Sono stati espropriati successivamente dalle autorità della “Repubblica turca della Cipro Settentrionale” (il “TRNC”). Inoltre, il richiedente non aveva fatto domanda presso i canali appropriati per fare visita alla sua addotta proprietà allegato nella Cipro settentrionale.
15. Infine, l’interferenza addotta coi diritti di proprietà del richiedente non poteva essere vista separatamente dalla situazione politica generale a Cipro e avrebbe potuto essere in qualsiasi casostato giustificata nell’interesse generale.
2. Il richiedente
16. Il richiedente si appellò ai principi stabiliti dalla Corte nella causa Loizidou c. Turchia ((meriti), Relazioni delle Sentenze e Decisioni 1996-VI, 18 dicembre 1996). Lui osservò che un fattore aggravante nella sua causa era che la sua proprietà veniva usata da persone ignote come albergo sotto il controllo dell’esercito turco.
B. La terza parte intervenuta
17. Il Governo di Cipro osservò che il suo Dipartimento dei Terreni e delle Indagini aveva fornito alle persone dei certificati di affermazione che non avevano atti di titolo in loro proprietà ma il cui titolo di proprietà era stato inserito nei registri dell’Ufficio del Dipartimento dei Terreni nell’area occupata dai Turchi. Questi certificati erano prova prima facie del loro diritto di proprietà. Le autorità della “TRNC” erano in possesso di tutti i documenti del Dipartimento dei Terreni e delle Indagini relativi al titolo a proprietà. Era perciò dovere del Governo rispondente di produrli. Il richiedente non aveva qualsiasi atto di titolo di proprietà perché la registrazione del suo titolo non era stata completata al tempo dell’invasione turca; comunque, lui era in possesso pacifico della proprietà ed aveva un’aspettativa legale e legittima che il trasferimento del suo titolo sarebbe stato completato.
18. Il Governo della Cipro notò inoltre che la presente causa era simile a quella di Loizidou c. Turchia ((i meriti), citata sopra), in cui la Corte aveva trovato che la perdita di controllo di proprietà da parte degli espatriati sorse come una conseguenza dell’occupazione della parte settentrionale di Cipro da parte delle truppe turche e la costituzione della “TRNC”, e che il rifiuto di accesso alla proprietà nella Cipro settentrionale occupata costituiva una violazione e continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
C. La valutazione della Corte
19. La Corte nota da prima che i documenti presentati dal richiedente (vedere paragrafo 9 sopra) offrono prova prima facie che lui aveva concluso un accordo di vendita e pagato il prezzo per acquistare la proprietà dell’area di terreno sulla quale stava costruendo una clinica. Lui aveva, perciò, un’aspettativa legittima che un atto di titolo sarebbe stato emesso a suo nome, una volta completate le formalità amministrative relative alla registrazione del suo acquisto. Siccome il Governo rispondente andò a vuoto nel produrre prove convincenti a confutazione, la Corte considera che il richiedente aveva una “proprietà” all’interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
20. La Corte richiama che nella causa Loizidou summenzionata ((meriti), citata sopra, §§ 63-64), ragionò come segue:
“63. … come conseguenza del fatto che alla richiedente è stato rifiutato l’accesso al terreno dal 1974, lei ha perso effettivamente ogni controllo sulla sua proprietà, così come tutte le possibilità di usarla e goderne. Il rifiuto continuo di accesso deve essere considerato perciò un’interferenza coi suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale interferenza non può, nelle circostanze eccezionali della presente causa a cui la richiedente ed il Governo cipriota hanno fatto riferimento , essere considerata o una privazione di proprietà o un controllo dell’ uso all’interno del significato dei primo e del secondo paragrafo di Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Chiaramente rientra comunque, all’interno del significato della prima frase di questo provvedimento come un’interferenza col godimento tranquillo della proprietà. A questo riguardo la Corte osserva che l’ostacolo può corrispondere ad una violazione della Convenzione proprio come un impedimento legale.
64. A parte un riferimento passeggero alla dottrina della necessità come giustificazione per gli atti del ‘TRNC’ ed al fatto che diritti di proprietà erano la materia di discorsi intercomunali, il Governo turco non ha cercato di fare osservazioni che giustificavano l’interferenza sopra coi diritti di proprietà della richiedente che sono imputabili alla Turchia.
Comunque, non è stato spiegato come il bisogno di ridare una sistemazione ai rifugiati ed espatriati ciprioti turchi negli anni seguenti l’intervento turco nell’isola nel 1974 potrebbe giustificare la negazione completa dei diritti di proprietà del richiedente nella forma di un rifiuto totale e continuo di accesso ed un’espropriazione stabilita senza risarcimento.
Neanche il fatto che i diritti di proprietà erano la materia dei discorsi di intercomunali che coinvolgono ambo le comunità a Cipro non può offrire una giustificazione per questa situazione sotto la Convenzione. In simili circostanze, la Corte conclude, che c’è stato e continua ad esserci una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.”
21. Nella causa di Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, ECHR 2001-IV) la Corte confermò le conclusioni sopra (§§ 187 e 189):
“187. La Corte è persuasa che sia il suo ragionamento sia la sua conclusione nella sentenza Loizidou ( meriti) si applica con la stessa forza a Ciprioti greci espatriati che, come la Sig.ra L., non è in grado di avere accesso alla loro proprietà nella Cipro del nord in ragione delle restrizioni attuate dalle autorità ‘TRNC’ sul loro accesso fisico a quella proprietà. Il rifiuto totale e continuo di accesso alla loro proprietà è un’interferenza chiara col diritto degli espatriati Ciprioti greci al godimento tranquillo della proprietà all’interno del significato della prima frase dl’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
…
189. .. c’è stata una violazione continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in virtù del fatto che ai proprietari greco- ciprioti di proprietà nella Cipro settentrionale viene negato l’ accesso ed il controllo, l’ uso e il godimento della loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi loro diritti di proprietà.”
22. La Corte non vede ragione nella causa presente di scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta nelle cause Loizidou e Cipro c. Turchia (op. cit.; vedere anche Demades c. Turchia (meriti), n. 16219/90, § 46 31 luglio 2003).
23. Di conseguenza, conclude che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione in virtù del fatto che alla richiedente fu negato l’accesso ed il controllo, l’uso e il godimento della sua proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi suoi diritti di proprietà.
III. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
24. Il richiedente presentò che nel 1974 lui aveva la sua casa a Famagusta. Siccome non era stato più in grado di ritornarvi, lui era stato vittima di una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione.
Questa disposizione si legge come segue:
“1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, della sua casa e della sua corrispondenza.
2. Non ci sarà interferenza da parte un’autorità pubblica con l’esercizio di questo diritto eccetto nel caso fosse in conformità con la legge e necessaria in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o del benessere economico del paese, per la prevenzione del disturbo o del crimine, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
25. Il Governo contestò questa rivendicazione, osservando che il richiedente non aveva stabilito la sua“casa” o residenza sulle sue proprietà addotte.
26. Il richiedente presentò che parte della clinica che lui stava costruendo comprendeva la sua casa. Al tempo dell’invasione turca risiedeva inoltre, nell’appartamento che aveva affittato al 5 di via Iras a Famagusta (vedere paragrafo 8 sopra). A causa delle truppe turche che avanzavano, dovette abbandonare durante la notte insieme con sua moglie e le due figlie, sia la sua casa provvisoria e che quella futura.
27. Il Governo di Cipro presentò nel caso in cui le proprietà del richiedente costituissero la casa della persona, c’era una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione.
28. La Corte nota che al tempo dell’invasione turca il richiedente non risiedeva nella clinica che si stava costruendo sull’area di terreno descritta nel paragrafo 9 sopra. Inoltre, lui non era il proprietario dell’appartamento localizzato al 5 di via Iras, dove lui viveva presumibilmente sino all’ agosto 1974. Sotto queste circostanze, la Corte non si convince che un problema separato può derivare sotto l’Articolo 8 della Convenzione o che c’era stata una violazione continua dei diritti del richiedente garantiti da questa disposizione. Considera perciò che non è necessario esaminare la presente azione di reclamo.
IV. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno materiale e morale
1. Le osservazioni delle parti
(a) Il richiedente
30. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del novembre 1999, il richiedente richiese 790,528 lire cipriote (CYP -approssimativamente 1,350,696 euro (EUR)) per danno materiale. Lui si appellò al rapporto di un esperto che valutava il valore delle sue perdite che includevano la perdita di affitto annuale percepito o si ci si aspettava di percepire dall’affitto della sua clinica a Famagusta, più interesse dalla data in cui simili affitti erano dovuti sino al giorno del pagamento. L’affitto chiesto era per il periodo che si riferiva al gennaio 1987, quando il Governo rispondente accettò il diritto di ricorso individuale, sino al gennaio 2000. Il richiedente non chiese il risarcimento per nessuna espropriazione stabilita poiché lui era ancora il proprietario legale della proprietà. Il rapporto di valutazione conteneva una descrizione del villaggio di Boghaz, delle sue prospettive di sviluppo e della proprietà del richiedente.
31. L’esperto nominato dal richiedente osservò che all’ agosto 1974 la clinica era nella tappa definitiva di completamento e che i materiali dell’edificio erano stati acquistati dal proprietario ed erano in situ. Perciò, la valutazione fu basata sull’assunzione che l’edificio era stato completato. Il rapporto calcolò l’affitto annuale ottenibile dalla proprietà del richiedente nel 1974. Siccome la clinica non stava ancora operando, usò un metodo comparativo basato sulla prova disponibile per un uso alternativo dei locali, vale a dire come albergo di tre stelle prendendo in esame l’attrattiva di un centro di chiropratica.
32. Secondo l’esperto, un albergo simile alla proprietà del richiedente avrebbe potuto ottenere una somma media di CYP 45 (circa EUR 76) per stanza al mese. Lui dedusse poi il 20% da questo importo per prendere in considerazione le spese per la mobilia e le attrezzatura. Sicome la clinica del richiedente aveva 32 stanze il suo valore di affitto totale nell’ agosto 1974 era CYP 13,824 (circa EUR 23,619). L’esperto prese inoltre in considerazione il trend di aumento dell’ affitto sulla base di: (a) la natura dell’area della proprietà; (b) il trend per il periodo 1970-1974 in aree simili; (c) il trend nelle aree non occupate di Cipro dal 1974 in avanti. Questo ultimo trend fu basato sull’Indice dei prezzi al consumo per gli affitti e gli alloggi emesso dal Dipartimento di Statistica e Ricerca del Governo di Cipro. Un interesse composto per pagamento ritardato fu applicato inoltre, ad un tasso dell’ 8% all’anno.
33. Il 24 gennaio 2008, a seguito di richiesta dalla Corte per un aggiornamento sugli sviluppi della causa, il richiedente ha presentato rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa con lo scopo di coprire la perdita dell’uso della proprietà dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 2007. Lui produsse un rapporto di valutazione riveduto che, sulla base dei criteri adottati nel rapporto precedente, concluse che la somma intera dovuta per la perdita d’uso era CYP 1,159,708.36 più CYP 1,172,560.43 per interesse. La somma totale chiesta sotto questo capo era così CYP 2,332,269 (circa EUR 3,984,914).
34. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del novembre 1999, il richiedente chiese inoltre CYP 120,000 (circa EUR 205,032) a riguardo del danno morale. In particolare, chiese CYP 30,000 (circa EUR 51,258) per l’angoscia e la frustrazione subite a causa della violazione continua dei suoi diritti di proprietà. Affermò che questa somma era stata calcolata sulla base della somma assegnata dalla Corte nella causa Loizidou ((soddisfazione equa), Relazioni 1998-IV, 28 luglio 1998), prendendo in considerazione, comunque che il periodo di tempo per il quale il danno è stato chiesto nella presente causa era più lungo. Il richiedente chiese anche CYP 90,000 (circa EUR 153,774) per l’angoscia e la sofferenza a cui era stato sottoposto a causa del rifiuto del suo diritto al rispetto della sua casa.
35. Nelle sue rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 24 gennaio 2008, il richiedente infine richiese, la somma supplementare di EUR 50,000 per danno morale.
(b) Il Governo
36. Il Governo registrò commenti sulle rivendicazioni aggiornate della richiedente per la soddisfazione equa il 30 giugno 2008 e d il 15 ottobre 2008. Indicò che la presente richiesta era parte di un gruppo di cause simili che sollevavano un numero di questioni problematiche e sostenne che le rivendicazioni per la soddisfazione equa non erano pronte per un esame. Il Governo aveva infatti incontrato dei problemi seri nell’identificare le proprietà ed i loro attuali proprietari. Le informazioni fornite dai richiedenti a questo riguardo non erano basate su prove affidabili. Inoltre, a causa del tempo trascorso dal deposito delle richieste, è probabile che siano potute sorgere nuove situazioni: le proprietà avrebbero potuto essere trasferite, avrebbero potuto essere donate o avrebbero potuto essere ereditate all’interno dell’ordinamento giuridico della Cipro meridionale. Questi fatti non sarebbero stati noti al Governo rispondente e avrebbero potuto essere certificati solamente dalle autorità greco -cipriote che, dal 1974, avevano rifatto i registri e i documenti di tutte le proprietà nella Cipro settentrionale. Si potrebbe richiedere ai richiedenti di offrire dei certificati di ricerca emessi dal Dipartimento dei Terreni e delle Indagini della Repubblica di Cipro. In casi in cui il richiedente originale se ne fosse andato o la proprietà avesse cambiato mani, è probabile che sorgano delle questioni riguardo a se i nuovi proprietari avevano un interesse legale nella proprietà e se a loro stati concessi danno morali e/o materiali .
37. Il Governo presentò che siccome è stato applicato un aumento annuale del valore della proprietà, sarebbe ingiusto aggiungere un interesse composto per pagamento ritardato, e che la Turchia aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte il 21 gennaio 1990, e non nel gennaio 1987. In qualsiasi caso , il valore di mercato addotto del 1974 della proprietà era esorbitante, estremamente eccessivo e speculativo; non era basato su nessun dato vero con cui fare un paragone e costituiva un’indennità insufficiente per la volatilità del mercato della proprietà e per la sua suscettibilità alle influenze sia nazionali che internazionali. Il rapporto presentato dalla richiedente aveva proceduto invece all’assunzione che il mercato della proprietà avrebbe continuato a fiorire con crescita economica continua durante l’intero periodo sotto considerazione.
38. Governo produsse un rapporto di valutazione preparato dalle autorità turco -cipriote che considerò essere basato su una “valutazione realistica dei valori di mercato del 1974, avendo riguardo ai documenti dei terreni attinenti e delle vendite comparative nelle aree in cui la proprietà [era] situata.” Questo rapporto conteneva due proposte, valutando, rispettivamente la somma dovuta per la perdita dell’ uso della proprietà ed il suo valore attuale. La seconda proposta fu fatta per dare alla richiedente la scelta di vendere la proprietà allo Stato, abbandonando con ciò il titolo di proprietà e le rivendicazioni riguardo a questo.
39. Il rapporto preparato dalle autorità turco-cipriote specificava che i patrimoni immobiliari a cui si faceva riferimento nella richiesta erano una terreno forestale; non potevano, perciò, essere oggetto di restituzione, ma avrebbero potuto dare diritto al risarcimento finanziario, da calcolare sulla base della perdita di utile (applicando un 5% sui valori di mercato dell’ affitto del 1974 ) e dell’ aumento del valore delle proprietà fra il 1974 e la data del pagamento. Comunque, siccome un terreno forestale era una proprietà pubblica, non era stato possibile valutare il valore delle proprietà in questione. Contro l’adempimento di certe condizioni, la Commissione del Patrimonio immobiliare avrebbe potuto offrire anche alla richiedente il cambio della sua proprietà con delle proprietà turco-cipriote localizzate nel sud dell’isola.
40. Infine, il Governo non fece commenti sulle osservazioni del richiedente sotto il capo del danno morale.
2. La terza parte intervenuta
41. Il Governo di Cipro sostenne pienamente le rivendicazioni aggiornate del richiedente per la soddisfazione equa.
3. La valutazione della Corte
42. La Corte da prima nota che l’osservazione del Governo per cui è probabile che sorgano dei dubbi a riguardi del titolo di proprietà del richiedente sulle proprietà in questione (vedere paragrafo 36 sopra) è, in sostanza, un’obiezione d’ incompatibilità ratione materiae con le disposizioni dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Si sarebbe dovuto sollevare tale difficoltà prima che la richiesta fosse dichiarata ammissibile o, al più tardi, nel contesto delle osservazioni delle parti sui meriti. In qualsiasi caso, la Corte può solo confermare la sua costatazione per cui il richiedente aveva una “ proprietà” sulle proprietà a Boghaz all’interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere paragrafo 19 sopra).
43. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione della richiesta dell’ Articolo 41 riguardo al danno materiale e morale non è pronta per una decisione. Osserva, in particolare, che le parti non sono riuscite ad offrire dati affidabili ed obiettivi concernenti i prezzi dei terreni e dei beni immobili a Cipro in data dell’intervento turco. Questo insuccesso rende difficile per la Corte valutare se la stima fornita dal richiedente del valore di mercato del 1974 della sue proprietà sia ragionevole. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente(Articolo 75 § 1 dell’ordinamento di Corte).
B. Costi e spese
44. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del novembre 1999, appellandosi a conti dal suo rappresentante, il richiedente chiese CYP 2,376 (circa EUR 4,059) per i costi e le spese sostenuti di fronte alla Corte. Questa somma includeva CYP 600 (circa EUR 1,025) per i costi del rapporto competente che valutava il valore delle sue proprietà. Nelle sue osservazioni scritte del 15 gennaio 2004, il richiedente chiese parcelle legali supplementari per CYP 2,645 (circa EUR 4,519). Nelle sue rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 24 gennaio 2008, lui presentò una nota spese supplementare per il nuovo rapporto di valutazione e per le parcelle legali corrispondenti rispettivamente ad EUR 392.15 ed EUR 2,955.5. La somma totale chiesta per costi e spese era così circa EUR 11,925.
45. Il Governo non fece commenti su questo punto.
46. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 riguardo ai costi ed alle spese non è pronta per una decisione. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Respinge per sei voti ad uno le obiezioni preliminari del Governo;
2. Sostiene per sei voti ad uno che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene all’unanimità che non è necessario esaminare se c’è stata una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione;
4. Sostiene all’unanimità che la questione della richiesta dell’ Articolo 41 non è pronta per una decisione;
di conseguenza,
a) riserva la questione detta in intero;
(a) riserva la detta questione per intero;
(b) invita il Governo ed la richiedente a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’ Articolo 44 § 2 della Convenzione le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere;
(c) riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla all’occorrenza.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 22 settembre 2009, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Cancelliere Aggiunto Presidente
In conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e l’articolo 74 § 2 dell’ordinamento, l’opinione separata di Giudice Karakaş è annessa a questa sentenza.
N.B.
F.A.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE KARAKAŞ
Diversamente dalla maggioranza, considero, che l’obiezione del non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali sollevata dal Governo non avrebbe dovuto essere respinte. Di conseguenza, non posso concordare con la costatazione di una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 della Convenzione, per le stesse ragioni di quelle menzionate nella mia opinione dissidente nella causa di Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, 20 gennaio 2009).