Conclusione Resto inammissibile; Violazione dell’ Art. 6-1; violazione di P1-1; soddisfazione Equa riservata
QUINTA SEZIONE
CAUSA POPNIKOLOV C. BULGARIA
(Richiesta n. 30388/02)
SENTENZA
(i meriti)
STRASBOURG
25 marzo 2010
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Popnikolov c. Bulgaria,
La Corte europea dei Diritti umani (quinta Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Pari Lorenzen, Presidente, Renate Jaeger Karel Jungwiert, Rait Maruste il Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva, giudici,
e Claudia Westerdiek, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 2 marzo 2010,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 30388/02) contro la Repubblica della Bulgaria depositata presso la Corte il 2 febbraio 2002 sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino bulgaro, Sig. D. N. P.(“il richiedente”) che nacque nel 1955 e vive a Varna. Il richiedente si lamentò sia nella sua veste personale e come Ditta Individuale “DINIPO-666-D. N. P.” (la “Ditta Individuale”) che lui registrò nel 1992 a Varna.
2. Il Governo bulgaro (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, la Sig.ra M. Dimova, del Ministero della Giustizia.
3. Il richiedente addusse in particolare che le autorità erano andate a vuoto nell’ attenersi ad una sentenza di corte definitiva a suo favore e l’avevano spogliato di un’aspettativa legittima di acquisire una proprietà Statale.
4. Il 20 settembre 2007 la Corte decise di dare avviso della richiesta al Governo. Fu deciso anche di esaminare i meriti della richiesta allo stesso tempo della sua ammissibilità (Articolo 29 § 3).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
A. Affitto della proprietà
5. Il 1 ottobre 1992 il richiedente, agendo che come Ditta Individuale entrò in un contratto con la società Statale SIME ECO (“la società”) con cui affittò parte del suo beni immobili- attrezzature e componenti di produzione (“la proprietà”)-per dieci anni.
6. Il contratto di affitto stipulava, inter alia che se la società avesse terminato prematuramente il contratto d’affitto avrebbe lei stessa compensato l’affittuario per qualsiasi miglioramento apportato alla proprietà.
B. Proposta sotto la sezione 35(1)(2) dell’ Atto sulla Privatizzazione.
7. L’ 11 ottobre 1994 il richiedente presentò una proposta al Ministero dell’ Industria per acquistare proprietà possedute dallo Stato o parti di queste sotto la procedura di privatizzazione preferenziale per affittuari prevista nella sezione 35(1)(2) dell’ Atto sulla Privatizzazione.
8. In una lettera del 26 aprile 1995 il Ministro dell’ Industria respinse la proposta del richiedente. In una data non specificata quest’ultimo fece ricorso contro la decisione.
9. In una sentenza definitiva del 4 dicembre 1996 la Corte Suprema si espresse a favore del richiedente, annullò la decisione del Ministro dell’ Industria come illegale, e, trovando che lui adempiva le condizioni legali per acquistare la proprietà sotto la procedura di privatizzazione preferenziale, istruì esplicitamente il Ministro dell’ Industria ad adottare la decisione richiesta di vendergli la proprietà sotto la sezione 35(1)(2) dell’ Atto sulla Privatizzazione. In particolare, la corte affermò come segue:
“Così, dovrebbe essere accettato, nella prospettiva delle considerazioni delineate che il rifiuto reso dal Ministro dell’Industria di acconsentire all’acquisto della proprietà contestata sotto la procedura della sezione 35(1)(2) dell’ [Atto sulla Privatizzazione] è illegale e deve essere annullato perciò e… il file viene rinviato all’ente [competente] sotto la sezione 3 dell’ [Atto sulla Privatizzazione] per la questione di essere deciso in conformità alle istruzioni date dalla corte sopra, in particolare per un ordine di essere emesso per la privatizzazione della proprietà sotto la procedura della sezione 35(1)(2) dell’ [Atto sulla Privatizzazione].”
10. Il Ministro dell’ Industria non emise un ordine per il richiedente per l’acquisto della proprietà sotto la procedura della sezione 35(1)(2) dell’ Atto sulla Privatizzazione.
C. Programma di privatizzazione di massa
11. Il 19 dicembre 1995 la Riunione Nazionale adottò un programma per la privatizzazione massiccia (il “programma di privatizzazione”) che prevedeva che il novanta per cento delle quote della società sarebbero stato privatizzato. Il 24 settembre 1996 la Commissione di Gara promulgò una lista di società le cui quote sarebbero state vendute nella prima gara del detto programma. Incluse la società.
12. In una data non specificata, la privatizzazione del pacchetto azionario di maggioranza della società fu compiuta, insieme con la proprietà come bene. È poco chiaro se questo successe prima o dopo la sentenza della Corte Suprema del 4 dicembre 1996.
13. Da allora in poi, la società aveva tre azionisti privati e lo Stato che mantenne un dieci per cento del pacchetto azionario.
D. Procedimenti contro le autorità Statali
14. Nel 1997 il richiedente, nella sua veste di Azienda Individuale , iniziò un’azione civile contro la società, il Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’ Industria. Lui chiese di far dichiarare il contratto di privatizzazione della società in parte privo di valore legale, nella misura che si riferiva alla proprietà, sulla base della sentenza della Corte Suprema del 4 dicembre 1996 a suo favore. In una sentenza definitiva del 21 agosto 2001 la Corte Suprema di Cassazione respinse la rivendicazione del richiedente, siccome trovò che nessun contratto di privatizzazione era stato eseguito fra le parti rispondenti in attuazione dei risultati della prima gara del programma della privatizzazione, e perciò che non c’era nessun atto la cui validità avrebbe potuto essere impugnata nel contesto dei procedimenti civili iniziati. Nei suoi ragionamenti la corte dedusse che il richiedente avrebbe dovuto impugnare le decisioni delle autorità di includere la società nel programma di privatizzazione e gli altri atti amministrativi emessi a quel riguardo.
15. Nel frattempo, nel 1998 il richiedente, nella sua veste di azienda individuale, aveva iniziato anche un’azione amministrativa contro il Ministero dell’ Industria nel quale lui cercava di far dichiarare in parte privo di valore legale, nella misura che si riferiva alla proprietà (1) la decisione del Ministro dell’ Industria di includere la società nel programma di privatizzazione e (2) il contratto di privatizzazione per la vendita della società. In una decisione definitiva del 5 ottobre 2000 il pannello della Corte amministrativa Suprema respinse la rivendicazione del richiedente e trovò che nessuno degli atti costituiva un atto amministrativo che avrebbe potuto essere impugnato nel contesto di procedimenti amministrativi.
16. Il 12 novembre 2001 il richiedente cercò l’assistenza del Primo Ministro e dell’Ufficio del Capo Accusatore Pubblico per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte Suprema del 4 dicembre 1996. In una lettera del 5 dicembre 2001 il Ministero dell’ Economia informò il richiedente che non avrebbe potuto assisterlo, perché a quel tempo lo Stato possedeva solamente lo 0.2% del capitale di quota della società e non poteva forzare la vendita della proprietà al richiedente. Così, il solo modo per poter ottenere l’esecuzione sarebbe stato cercare di acquistare direttamente la proprietà dalla società.
E. Procedimenti contro la società
17. In una data non specificata il richiedente, nella sua veste ditta individuale, iniziò procedimenti contro la società cercando di essere compensato per i miglioramenti che aveva fatto alla proprietà.
18. In una sentenza del 5 aprile 2004 la Corte Regionale di Varna si espresse in parte a favore del richiedente. Riconobbe che nel 1992 aveva fatto miglioramenti alla proprietà nell’importo di 200,352 vecchi lev bulgari (BGL, approssimativamente 12,637 marchi tedeschi al tempo), e, nella prospettiva della ridenominazione della valuta locale del 4 luglio 1999, gli assegnò l’ equivalente al giorno corrente di 200.35 lev nuovi bulgari (BGN, approssimativamente 102 euro (EUR)).
19. Su ricorso, la Corte Suprema di Cassazione sostenne la sentenza della corte inferiore in una sentenza definitiva del 28 marzo 2005.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE E PRATICA
20. L’Atto sulla Trasformazione e la Privatizzazione delle Imprese posseduto dallo Stato e dal Municipio (Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия: “l’Atto sulla Privatizzazione”), adottato nel 1992, prevedeva la trasformazione della proprietà pubblica e la privatizzazione delle imprese possedute dallo Stato e dal Municipio. Nel marzo 2002 fu sostituito con un’altra legislazione.
21. La Sezione 3 dell’Atto indicava le entità competenti per prendere delle decisioni di privatizzazione. Nella presente causa questo ente era il Ministro dell’ Industria.
22. La Sezione 35(1) dell’ Atto sulla Privatizzazione prevedeva che gli affittuari di proprietà possedute dallo Stato e dal Municipio avrebbero potuto proporre di comprare le proprietà affittate da loro, senza un’asta pubblica o la competizione e per un prezzo uguale alla valutazione della proprietà preparata da esperti muniti di certificato in conformità con le norme adottate dal Governo. Quelle condizioni preferenziali erano applicabili ad affittuari di proprietà di proprietà statale e municipale che avevano concluso un contratto d’affitto prima del 15 ottobre 1993 e dove detti contratti erano ancora in vigore nella data della rispettiva proposta di privatizzazione.
23. La Sezione 35(2) dell’ Atto sulla Privatizzazione, come espresso verbalmente dopo l’ottobre 1997, prevedeva che dove un rifiuto da parte dell’ente amministrativo competente per iniziare una procedura di privatizzazione a seguito di una proposta della parte interessata era stato annullato tramite una sentenza definitiva di corte, l’ente amministrativo attinente era obbligato, entro due mesi dalla sentenza divenuta definitiva, ad iniziare una procedura di privatizzazione, a preparare la privatizzazione della proprietà in questione e ad offrire di vendere la proprietà alla parte abilitata.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
24. Il richiedente si lamentò che le autorità erano andate a vuoto nell’attenersi alla sentenza della Corte Suprema del 4 dicembre 1996 che riconosceva il suo diritto ad acquistare la proprietà sotto la procedura di privatizzazione preferenziale della sezione 35(1)(2) dell’ Atto du Privatizzazione, come previsto nell’ Articolo 6 della Convenzione che si legge come segue:
“ Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi… ognuno è abilitato ad un’udienza corretta… all’interno di un termine ragionevole…da[un] tribunale …”
25. Il Governo non presentò osservazioni.
A. Ammissibilità
26. La Corte nota che questa azione di reclamo non è manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve essere dichiarata perciò ammissibile.
B. Meriti
27. La Corte reitera che l’ Articolo 6 § 1 della Convenzione garantisce ad ognuno il diritto di portare qualsiasi rivendicazione relativa ai suoi diritti civili ed obblighi di fronte ad una corte o tribunale; in questo modo incarna il “diritto ad una corte” di cui il diritto di accesso che è il diritto per avviare procedimenti di fronte a corti in questioni civili ne costituisce un aspetto. Comunque, questo diritto sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico nazionale di uno Stato Contraente permettesse che una decisione giudiziale definitiva e legando rimanga non operativa a danno di una parte. L’esecuzione di una sentenza resa da una corte deve essere considerata perciò una parte integrante del “processo” ai fini dell’ Articolo 6 della Convenzione (vedere Hornsby c. Grecia, sentenza del 19 marzo 1997, Relazioni di Sentenze e Decisioni 1997-II, p. 510, § 40, e Burdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, § 67 ECHR 2009 -…).
28. Rivolgendosi alla presente causa, la Corte osservando che la sentenza della Corte Suprema del 4 dicembre 1996che interessava il diritto addotto del richiedente ad acquisire una certa proprietà sotto le condizioni preferenziali, è della prospettiva che la detta sentenza era determinativa per i diritti civili del richiedente e gli obblighi, all’interno del significato dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione. Perciò, l’Articolo 6 § 1 è applicabile nella causa.
29. Inoltre, la Corte nota che nella sua sentenza del 4 dicembre 1996 la Corte Suprema stabilì che il richiedente soddisfaceva tutte le condizioni legali per acquistare la proprietà sotto la procedura di privatizzazione preferenziale, annullò come illegale la decisione del Ministro dell’ Industria del 26 aprile 1995 ed istruì esplicitamente il secondo ad emettere un ordine per vendergli la proprietà sotto la sezione 35(1)(2) dell’Atto sulla Privatizzazione (vedere paragrafo 9 sopra). Da allora in poi, il Ministro dell’ Industria aveva l’ obbligo si attenersi alla detta sentenza iniziando la detta procedura di privatizzazione preferenziale e vendendo la proprietà al richiedente. Comunque, lui non riuscì a fare così ed il Governo andò a vuoto nel fornire qualsiasi osservazione e chiarimento per questa mancanza di ottemperanza da parte di questo ente Statale (vedere paragrafi 10 e 25 sopra). Inoltre, includendo la proprietà come un bene della società e vendendo quest’ultimo tramite il programma di privatizzazione, lo Stato rese impossibile l’esecuzione della sentenza della Corte Suprema del 4 dicembre 1996 (vedere paragrafi 12-13 e 16 sopra).
30. Questo è sufficiente per permettere alla Corte di concludere che nelle specifiche circostanze della presente causa c’è stata una violazione del diritto del richiedente di far eseguire una sentenza definitiva a suo favore, come un aspetto del suo diritto di accesso ad una corte, come garantito dall’Articolo 6 § 1 della Convenzione.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
31. Il richiedente si lamentò anche di una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in quanto le autorità avevano infranto il suo diritto legale, riconosciuto dalla Corte Suprema nella sua sentenza del 4 dicembre 1996 di acquistare la proprietà sotto la procedura di privatizzazione preferenziale della sezione 35(1)(2) dell’Atto sulla Privatizzazione.
L’Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 letture:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di proprietà in conformità con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
32. Il Governo non presentò osservazioni.
A. Ammissibilità
33. La Corte nota che questa azione di reclamo non è manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve perciò essere dichiarata ammissibile.
B. Meriti
1. L’esistenza della “proprietà”
34. La Corte reitera che un richiedente può addurre una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 solamente nella misura in cui le decisioni contestate si riferiscono alla sua “proprietà” all’interno del significato di questa disposizione. “Lea proprietà” può essere una “proprietà esistente” o dei beni, incluse rivendicazioni a riguardo delle quali il richiedente può dibattere di avere almeno un’ “aspettativa legittima” di ottenere godimento effettivo di un diritto di proprietà (vedere Maltzan ed Altri c. Germania (dec.) [GC], N. 71916/01, 71917/01 e 10260/02 § 74(c), il 2005-V di ECHR, e Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, § 35(c), ECHR 2004-IX).
35. Siccome la presente causa non riguarda nessuna proprietà esistente della società richiedente, rimane da esaminare se avrebbe potuto avere qualsiasi “aspettativa legittima” di vedesi realizzare un diritto di proprietà.
36. La Corte reitera a questo riguardo che l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 non garantisce il diritto di acquisire proprietà (vedere Slivenko ed Altri c. Lettonia (dec.) [GC], n. 48321/99, § 121, ECHR 2002-II, e Kopecký citata sopra, § 35(b)). Comunque, la Corte nota che in cause di restituzione ha ssotenuto che una volta che un Stato Contraente, che ha ratificato la Convenzione incluso il Protocollo N.ro 1, decreta una legislazione che prevede la pieno o la parziale restituzione della proprietà confiscata sotto un precedente regime, simile legislazione può essere considerata generante un nuovo diritto di proprietà protetto dall’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 per persone che soddisfano i requisiti per averne diritto. Lo stesso si può applicare a riguardo delle disposizioni per la restituzione o il risarcimento stabiliti sotto la legislazione di pre-ratifica, se simile legislazione fosse rimasta in vigore dopo la ratifica dello Stato Contraente del Protocollo N.ro 1 (vedere Maltzan ed Altri, citata sopra, § 74(d) e Kopecký, citata sopra, § 35(d)).
37. La Corte trova appropriato applicare questo standard nella presente causa che non concerne la restituzione di proprietà precedentemente nazionalizzata ma il diritto a privatizzare sotto condizioni preferenziali le proprietà Statali affittate una volta che la persona soddisfa certi criteri e requisiti per il detto diritto.
38. A questo riguardo, la Corte osserva, che diritto nazionale come in vigore al tempo ha sottolineato le condizioni che permettono ad un affittuario di proprietà Statale di trarre profitto dalla procedura preferenziale sotto la sezione 35(1)(2) dell’Atto sulla Privatizzazione, vale a dire il contratto di affitto riguardo alla proprietà in questione avrebbe dovuto essere concluso prima del 15 ottobre 1993 e avrebbe dovuto essere stato ancora in vigore nella data della rispettiva proposta di privatizzazione (vedere paragrafo 22 sopra). La Corte nota inoltre che nella sua sentenza del 4 dicembre 1996 la Corte Suprema concluse che il richiedente soddisfaceva tutte quelle condizioni (vedere paragrafo 9 sopra). La Corte non vede una ragione di dubitare questa conclusione ed il Governo andò a vuoto nel presentare qualsiasi argomento contrario.
39. Inoltre, la Corte Suprema nella sua sentenza del 4 dicembre 1996 istruì il Ministro di Industria per emettere un ordine per vendere la proprietà al richiedente sotto la sezione 35(1)(2) dell’Atto sulla Privatizzazione (vedere paragrafo 9 sopra). Così, l’enunciazione inequivocabile della detta sentenza non lasciava nessun diritto di discrezione da parte del Ministro dell’ Industria riguardo al tipo di ottemperanza che ci si aspettava dalle corti nazionali. Sotto il diritto nazionale il Ministro dell’Industria non aveva inoltre, margine a riguardo di come e se cominciare una procedura di privatizzazione sotto la sezione 35(1) dell’Atto sulla Privatizzazione, o riguardo alle condizioni dell’operazione futura, incluso il prezzo da pagare dall’ eventuale acquirente (vedere paragrafo 22 sopra).
40. Nella prospettiva di quanto sopra, la Corte conclude, che il richiedente aveva un’aspettativa legittima che consisteva nel diritto di acquistare la proprietà sotto le condizioni preferenziali della sezione 35(1)(2) dell’Atto sulla Privatizzazione. Di conseguenza, il richiedente aveva una “proprietà” all’interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
2. L’esistenza di interferenza
41. La Corte costata che l’insuccesso del Ministro dell’ Industria per iniziare una procedura di privatizzazione preferenziale a seguito della sentenza della Corte Suprema del 4 dicembre 1996 per vendere la proprietà al richiedente rappresentava un’interferenza col diritto di quest’ultimo al godimento tranquillo delle sue proprietà.
3. La legalità dell’interferenza
42. La Corte reitera che il primo e la maggior parte di importante requisito di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 è che qualsiasi interferenza con un’autorità pubblica col godimento tranquillo di proprietà dovrebbe essere legale (veda Re Precedente di Grecia ed Altri c. la Grecia [GC], n. 25701/94, § 79 ECHR 2000-XII).
43. Nella presente causa, dopo che la Corte Suprema nella sua sentenza del 4 dicembre 1996 ha stabilito che il richiedente aveva soddisfatto tutte le condizioni legali per acquistare la proprietà ed aveva istruito esplicitamente il Ministro dell’ Industria a vendergli la proprietà sotto la sezione 35(1)(2) dell’Atto sulla Privatizzazione (vedere paragrafo 9 sopra), quest’ultimo aveva l’ obbligo di attenervisi ed iniziare la detta procedura vendendo la proprietà al richiedente al prezzo preferenziale uguale alla valutazione della proprietà. Comunque, lui non riuscì a fare così ed invece lo Stato vendette la proprietà come bene della società a terze parti (vedere paragrafi 12-13 e 16 sopra). Il Governo non ha fornito alcuna osservazione e chiarimento per le azioni delle autorità Statali coinvolte (vedere paragrafi 10 e 32 sopra).
44. Questo è sufficiente per abilitare la Corte a concludere che nelle specifiche circostanze della presente causa l’interferenza col diritto del richiedente al godimento tranquillo delle sue proprietà non era in conformità con il diritto nazionale e non soddisfaceva il requisito della legalità sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
45. Ne segue che c’è stata una violazione di quella disposizione.
III. ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE DELLA CONVENZIONE
46. Il 28 settembre 2005 il richiedente si lamentò infine, che i procedimenti contro la società erano ingiusti, e considerò che le corti nazionali non gli avevano assegnato il vero valore dei miglioramenti che lui aveva fatto alla proprietà. Lui dibatté, in particolare, che i miglioramenti erano costati BGL 200,352 che nel 1992 era uguale a 22,000 dollari degli Stati Uniti mentre le corti nazionali gli avevano assegnato il valore attuale di BGN 200.35 (circa EUR 102).
47. Comunque, alla luce di tutto il materiale in suo possesso, ed nella misura in cui le questioni di cui ci si lamenta sono all’interno della sua competenza, la Corte costata che non rivelano qualsiasi comparizione di violazione dei diritti e delle libertà esposte nella Convenzione o nei suoi Protocolli.
Ne segue che questa parte della richiesta è manifestamente mal-fondata e deve essere respinta in conformità con l’Articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
IV. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
48. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
49. Il richiedente chiese il risarcimento per il danno morale e patrimoniale lui aveva presumibilmente subito e aveva lasciato che la Corte ne determinasse l’importo.
50. Comunque, la Corte considera che la questione dell’applicazione dell’ Articolo 41 non è pronta per una decisione e la riserva, avendo riguardo alla possibilità che venga raggiunto un accordo fra il richiedente ed al Governo rispondente (Articolo 75 § 1 dell’Ordinamento della Corte).
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara le azioni di reclamo per cui le autorità sono andate a vuoto nell’ attenersi ad una sentenza definitiva di corte e che hanno deprivato il richiedente dell’aspettativa legittima di acquisire una proprietà Statale ammissibili ed il resto della richiesta inammissibile;
2. Sostiene che c’è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Sostiene che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
4. Sostiene che la questione dell’applicazione dell’ Articolo 41 non è pronta per una decisione;
di conseguenza,
(a) riserva la detta questione;
(b) invita il Governo ed il richiedente a presentare, entro due mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’ Articolo 44 § 2 della Convenzione le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo al quale possono giungere;
(c) riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera la cura di fissarla all’occorrenza.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 25 marzo 2010, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento di Corte.
Claudia Westerdiek Pari Lorenzen
Cancelliere Presidente