Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA PIOVANO C. L’ITALIA
(Richiesta n. 65652/01)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
30 ottobre 2003
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Piovano c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 9 ottobre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 65652/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. G. P. (?il richiedente?), il 28 novembre 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. L. S. ed il Sig.ra C. C., due avvocati che praticano a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagn? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lagn? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 27 giugno 2002.
5. Il 5 agosto 2003 e il 5 settembre 2003 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali in cui accettavano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente nacque nel 1945 e vive a Roma.
7. E? il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a P.C. che viveva con sua sorella L.C.
8. In una lettera datata 22 giugno 1983, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e gli chiese di sgombrare i locali per quella la data.
9. L’inquilino disse al richiedente che non avrebbe lasciato i locali.
10. In un documento notificato all’inquilino il 28 ottobre 1983, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
11. Con una decisione del 18 novembre 1983 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 31 dicembre 1984.
12. Il 24 febbraio 1986, il richiedente notific? un avviso alla sorella dell’inquilino.
13. Nel frattempo, l’inquilino era morto ed il richiedente chiese alla sorella dell’inquilino a sgombrare i locali.
14. Il 15 maggio 1986, il richiedente notific? un avviso alla sorella dell’inquilino in cui la informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 20 maggio 1986.
15. Fra il20 maggio 1986 e il 16 dicembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece quarantanove tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. Il 12 settembre 1998, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio.
17. Facendo seguito alla sezione 6 della Legge n. 431/98, i procedimenti di esecuzione furono sospesi prima sino al 28 giugno 1999 e poi sino al 20 aprile 2000.
18. Il 13 ottobre 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
19. Il 5 settembre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 13.085,00 euro (tredici mila ed ottantacinque euro) al Sig. G. P. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 65652/01. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
20. Il 5 agosto 2003, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 13.085,00 euro (tredici mila ed ottantacinque euro) che copre danno materiale e morale e costi al Sig. G. P. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 65652/01 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
21. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha gi? specificato la natura e l?estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della presente richiesta non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
22. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 30 ottobre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente