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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF PIOVANO v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 65652/01/2003
Stato: Italia
Data: 2003-10-30 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)

PRIMA SEZIONE
CAUSA PIOVANO C. L’ITALIA
(Richiesta n. 65652/01)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
30 ottobre 2003
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Piovano c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 9 ottobre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 65652/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. G. P. (?il richiedente?), il 28 novembre 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. L. S. ed il Sig.ra C. C., due avvocati che praticano a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagn? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lagn? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 27 giugno 2002.
5. Il 5 agosto 2003 e il 5 settembre 2003 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali in cui accettavano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente nacque nel 1945 e vive a Roma.
7. E? il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a P.C. che viveva con sua sorella L.C.
8. In una lettera datata 22 giugno 1983, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e gli chiese di sgombrare i locali per quella la data.
9. L’inquilino disse al richiedente che non avrebbe lasciato i locali.
10. In un documento notificato all’inquilino il 28 ottobre 1983, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
11. Con una decisione del 18 novembre 1983 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 31 dicembre 1984.
12. Il 24 febbraio 1986, il richiedente notific? un avviso alla sorella dell’inquilino.
13. Nel frattempo, l’inquilino era morto ed il richiedente chiese alla sorella dell’inquilino a sgombrare i locali.
14. Il 15 maggio 1986, il richiedente notific? un avviso alla sorella dell’inquilino in cui la informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 20 maggio 1986.
15. Fra il20 maggio 1986 e il 16 dicembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece quarantanove tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. Il 12 settembre 1998, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio.
17. Facendo seguito alla sezione 6 della Legge n. 431/98, i procedimenti di esecuzione furono sospesi prima sino al 28 giugno 1999 e poi sino al 20 aprile 2000.
18. Il 13 ottobre 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
19. Il 5 settembre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 13.085,00 euro (tredici mila ed ottantacinque euro) al Sig. G. P. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 65652/01. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
20. Il 5 agosto 2003, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 13.085,00 euro (tredici mila ed ottantacinque euro) che copre danno materiale e morale e costi al Sig. G. P. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 65652/01 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
21. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha gi? specificato la natura e l?estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della presente richiesta non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
22. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 30 ottobre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)

FIRST SECTION
CASE OF PIOVANO v. ITALY
(Application no. 65652/01)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
30 October 2003
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.
In the case of Piovano v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mr G. Bonello,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner,
Mr K. Hajiyev, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 9 October 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 65652/01) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr G. P. (?the applicant?), on 28 November 2000.
2. The applicant was represented by Mr L. S. and Mrs C. C., two lawyers practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that he had been unable to recover possession of his flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, he further complained about the length of the eviction proceedings.
4. On 27 June 2002, after obtaining the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 5 August 2003 and on 5 September 2003 the applicant and the Government respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant was born in 1945 and lives in Rome.
7. He is the owner of a flat in Rome, which he had let to P.C. who lived with his sister L.C.
8. In a registered letter of 22 June 1983, the applicant informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1983 and asked him to vacate the premises by that date.
9. The tenant told the applicant that he would not leave the premises.
10. In a writ served on the tenant on 28 October 1983, the applicant reiterated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate.
11. By a decision of 18 November 1983, which was made enforceable on the same day, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1984.
12. On 24 February 1986, the applicant served notice on the tenant’s sister.
13. In the meanwhile, the tenant had died and the applicant required the tenant’s sister to vacate the premises.
14. On 15 May 1986, the applicant served notice on the tenant’s sister informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 20 May 1986.
15. Between 20 May 1986 and 16 December 1998, the bailiff made forty-nine attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
16. On 12 September 1998, the applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for his son.
17. Pursuant to section 6 of Law no. 431/98, the enforcement proceedings were suspended first until 28 June 1999 and then until 20 April 2000.
18. On 13 October 2000, the applicant recovered possession of the flat.
THE LAW
19. On 5 September 2003 the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 13.085,00 euros (thirteen thousand and eighty-five euros) to Mr G. P. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 65652/01. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention?
20. On 5 August 2003, the Court received the following declaration signed by the applicant’s representative:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 13.085,00 euros (thirteen thousand and eighty-five euros) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr G. P. with a view to securing a friendly settlement of application no. 65652/01 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and applicant has reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment?
21. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). In this connection the Court considers that it has already specified the nature and extent of the obligations which arise for the respondent Government in cases concerning eviction of tenants (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ECHR 1999-V), and the question of the performance of those obligations is currently pending before the Committee of Ministers. Therefore, a continuation of the examination of the present application is not required. In these circumstances the Court accepts that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
22. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 30 October 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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